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Decisione

35.2007.95

Assicurato vittima di infortunio con rottura cuffia rotatoria dx. Apparizione di disturbi psichici. Rinvio causa per accertare eziologia disturbi psichici insorti nel frattempo, posto che adeguatezza

9 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati il giorno

stesso, hanno diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori

(doc. 3).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

L’assicurato

ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 24 agosto 2004 (doc. 6),

interrompendolo di nuovo il 17 novembre 2004 (doc. 23).

1.2. Il 18 novembre

2004, RI 1, al quale era stata nel frattempo diagnosticata una rottura del

tendine del muscolo sovraspinato, nonché un distacco prossimale del

sottoscapolare (doc. 12), è stato sottoposto a un intervento artroscopico alla

spalla destra con bursoscopia, acromioplastica e sinoviectomia (doc. 21).

Una nuova

operazione, questa volta a cielo aperto, ha avuto luogo il 5 gennaio 2005,

allorquando all’assicurato è stata praticata una plastica della cuffia dei

rotatori e una tenodesi del capolungo del muscolo bicipite (doc. 33).

Un terzo

e ultimo intervento chirurgico è stato eseguito il 3 marzo 2006 presso la

Clinica __________ di __________, in ragione di una rerottura della cuffia dei

rotatori (doc. 110).

1.3. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 24 aprile 2007, l’assicurato è

stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 27% a contare dal 1°

marzo 2007, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 2.5%.

In

quell'occasione, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità

relativamente ai disturbi psichici presentati da RI 1, ritenuti non trovarsi in

una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del luglio 2004

(doc. 194).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.

199), l’Istituto assicuratore, in data 27 agosto 2007, ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 207).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 24 settembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA

1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di

invalidità corrispondente a un’inabilità lavorativa del 100%.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere innanzitutto

che la problematica psichica di cui soffre costituisce una conseguenza,

naturale e adeguata, del sinistro in questione, evidenziando, per quanto

concerne l’adeguatezza, in particolare gli errori nella cura medica di cui egli

è rimasto vittima, nonché la durata della medesima (doc. I, p. 6s.).

D’altro

canto, sempre per quanto attiene all’aspetto eziologico, egli è dell’avviso che

anche i disturbi all’arto superiore sinistro potrebbero trovarsi in relazione

di causalità con l’infortunio del luglio 2004 e, al riguardo, rimprovera

all’amministrazione di non avere disposto un approfondimento specialistico

(doc. I, p.7s.).

Per

quanto attiene all’esigibilità lavorativa, a mente dell’insorgente, egli non

sarebbe in grado di reintegrarsi in un’attività sostitutiva adeguata dal

profilo medico, tenuto conto soprattutto della sua condizione di analfabeta

(doc. I, p. 8: “Egli sa unicamente scrivere il proprio nome e contare i soldi.

In ogni operazione del vivere corrente necessita del supporto della famiglia o

di terzi.”).

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Nel corso

del mese di marzo 2008, l’assicurato ha prodotto documentazione riguardante la

domanda di assistenza giudiziaria (doc. X di allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.

Questa

Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto

era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe

psichiche di cui soffre l’insorgente, oppure no.

La

risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità

delle prestazioni spettanti a RI 1.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

Considerandi

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.7

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.8

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

In questo

contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,

il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di

traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha

parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità

dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione

dell’adeguatezza.

L'Alta

Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo

psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1

e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

2.9

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.10

Dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che l’Istituto assicuratore convenuto

si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi

psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una

conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 13 luglio 2004.

Per

quanto concerne la causalità naturale, l’CO 1 l’ha negata visto il lungo

tempo trascorso tra l’infortunio e la diagnosi della patologia psichica (doc.

207, p. 4: “L’assicurato dal 2.2.2007 viene seguito dal dott. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, (…). Ora, tenuto conto della latenza

intercorsa dall’infortunio alla manifestazione dei disturbi psichici, alla luce

della giurisprudenza, malgrado il parere dello specialista curante, la

causalità naturale non può essere ammessa (sentenza del TFA del 25.2.2003 in re

E./U 78/02).”).

Dal

referto 17 luglio 2007 dello psichiatra dott. __________ risulta in effetti che

l’assicurato è entrato in sua cura a far tempo dall’inizio del mese di febbraio

2007, a causa, citiamo: “… di una complessa problematica depressiva

apparentemente insorta in seguito a esiti post infortunistici.”.

Secondo

lo specialista appena citato, RI 1 soffriva di un episodio depressivo con

sintomi biologici, completamente invalidante, il quale si trovava, citiamo: “…

in relazione diretta con lo stato post infortunistico, i diversi interventi

subiti e le conseguenze iatrogene.” (doc. 203).

Nella sentenza

di principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, richiamata dall’amministrazione, la

I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione di sapere se a delle

turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo,

poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica ed ha sottolineato quanto

segue:

"

(…).

4.3

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges

geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde

(Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14.

Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit

zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten

körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit

verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu

kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen

Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und

bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur

Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann

ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung

der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird.

Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen

Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund

des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen

körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls

bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher

Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die

Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

Nella

concreta evenienza, è vero che la presenza di turbe psichiche è stata

diagnosticata, per la prima volta, nel febbraio 2007, quindi a distanza di due

anni e mezzo circa dal sinistro, tuttavia - a differenza della fattispecie oggetto

della pronunzia federale succitata -, per RI 1 il danno infortunistico alla

spalla destra ha comportato, segnatamente, ben tre interventi operatori (e

altrettante degenze ospedaliere) con un esito finale tutto sommato

insoddisfacente, nonché un’inabilità lavorativa di durata decisamente superiore

a un mese.

Tenuto

conto del parere espresso dal dott. __________ (al quale non può comunque

essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per vagliare, con piena

cognizione di causa, l’aspetto eziologico), nonché delle circostanze del caso

concreto, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non era legittimata a

negare la causalità naturale basandosi semplicemente sull’esistenza di un lungo

periodo di latenza, ma che avrebbe invece dovuto disporre un

approfondimento da parte di uno specialista in psichiatria.

Ora, in

considerazione del fatto che, perlomeno a prima vista, non può essere esclusa a

priori l’adeguatezza del nesso di causalità - e ciò tenuto conto della

classificazione che occorre attribuire all’evento infortunistico capitato a RI

1.

(si tratta, secondo il TCA, di un infortunio di grado medio, al limite

della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti [per dei casi

analoghi, si vedano la STFA U 53/01 del 16 ottobre 2001 e la STF U 49/06 del 22

novembre 2007] e che perciò, per ammettere il carattere adeguato del nesso

causale è sufficiente, ma pure necessario, l’adempimento di tre dei

criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, cfr. STFA U 271/03 dell’11

gennaio 2005) e del fatto che la fattispecie sub judice pare differenziarsi

da quella oggetto della pronunzia che l’Istituto assicuratore ha esplicitamente

richiamato in sede di decisione su opposizione, la STCA 35.2003.84 del 23

settembre 2004 (doc. 207, p. 5), nella misura in cui, in quel caso, dalla

documentazione medica emergeva una chiara sovrapposizione psicogena, con

tutto ciò che ne è conseguito a livello di realizzazione dei fattori di rilievo

(ricordato che nell’apprezzamento dell’adeguatezza in materia di turbe

psichiche, vanno consideranti unicamente i postumi di natura organica,

cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94) -, si giustifica di

rinviare la causa all’amministrazione affinché, in base a una perizia

psichiatrica, si pronunci nuovamente sia sul punto di sapere se é dato un nesso

di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio

2004.

e le turbe psichiche, che su quello, se del caso, relativo al

diritto a prestazioni che potrebbe derivarne.

2.11

Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La sua

domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda come indicato al considerando

2.10. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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