35.2007.95
Assicurato vittima di infortunio con rottura cuffia rotatoria dx. Apparizione di disturbi psichici. Rinvio causa per accertare eziologia disturbi psichici insorti nel frattempo, posto che adeguatezza
9 aprile 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.95
Data decisione, Autorità:
09.04.2008, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di infortunio con rottura cuffia rotatoria dx. Apparizione di disturbi psichici. Rinvio causa per accertare eziologia disturbi psichici insorti nel frattempo, posto che adeguatezza non poteva essere negata a priori
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.95
mm
Lugano
9 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
luglio 2004, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1 -, è rimasto vittima di un sinistro che ha interessato la spalla destra.
Fatti
I medici
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati il giorno
stesso, hanno diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori
(doc. 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 24 agosto 2004 (doc. 6),
interrompendolo di nuovo il 17 novembre 2004 (doc. 23).
1.2. Il 18 novembre
2004, RI 1, al quale era stata nel frattempo diagnosticata una rottura del
tendine del muscolo sovraspinato, nonché un distacco prossimale del
sottoscapolare (doc. 12), è stato sottoposto a un intervento artroscopico alla
spalla destra con bursoscopia, acromioplastica e sinoviectomia (doc. 21).
Una nuova
operazione, questa volta a cielo aperto, ha avuto luogo il 5 gennaio 2005,
allorquando all’assicurato è stata praticata una plastica della cuffia dei
rotatori e una tenodesi del capolungo del muscolo bicipite (doc. 33).
Un terzo
e ultimo intervento chirurgico è stato eseguito il 3 marzo 2006 presso la
Clinica __________ di __________, in ragione di una rerottura della cuffia dei
rotatori (doc. 110).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 24 aprile 2007, l’assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 27% a contare dal 1°
marzo 2007, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 2.5%.
In
quell'occasione, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi psichici presentati da RI 1, ritenuti non trovarsi in
una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del luglio 2004
(doc. 194).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
199), l’Istituto assicuratore, in data 27 agosto 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 207).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 24 settembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità corrispondente a un’inabilità lavorativa del 100%.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere innanzitutto
che la problematica psichica di cui soffre costituisce una conseguenza,
naturale e adeguata, del sinistro in questione, evidenziando, per quanto
concerne l’adeguatezza, in particolare gli errori nella cura medica di cui egli
è rimasto vittima, nonché la durata della medesima (doc. I, p. 6s.).
D’altro
canto, sempre per quanto attiene all’aspetto eziologico, egli è dell’avviso che
anche i disturbi all’arto superiore sinistro potrebbero trovarsi in relazione
di causalità con l’infortunio del luglio 2004 e, al riguardo, rimprovera
all’amministrazione di non avere disposto un approfondimento specialistico
(doc. I, p.7s.).
Per
quanto attiene all’esigibilità lavorativa, a mente dell’insorgente, egli non
sarebbe in grado di reintegrarsi in un’attività sostitutiva adeguata dal
profilo medico, tenuto conto soprattutto della sua condizione di analfabeta
(doc. I, p. 8: “Egli sa unicamente scrivere il proprio nome e contare i soldi.
In ogni operazione del vivere corrente necessita del supporto della famiglia o
di terzi.”).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Nel corso
del mese di marzo 2008, l’assicurato ha prodotto documentazione riguardante la
domanda di assistenza giudiziaria (doc. X di allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.
Questa
Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto
era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe
psichiche di cui soffre l’insorgente, oppure no.
La
risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità
delle prestazioni spettanti a RI 1.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
Considerandi
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6
Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.7
Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.8
Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1
e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.9
Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.10
Dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che l’Istituto assicuratore convenuto
si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi
psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una
conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 13 luglio 2004.
Per
quanto concerne la causalità naturale, l’CO 1 l’ha negata visto il lungo
tempo trascorso tra l’infortunio e la diagnosi della patologia psichica (doc.
207, p. 4: “L’assicurato dal 2.2.2007 viene seguito dal dott. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, (…). Ora, tenuto conto della latenza
intercorsa dall’infortunio alla manifestazione dei disturbi psichici, alla luce
della giurisprudenza, malgrado il parere dello specialista curante, la
causalità naturale non può essere ammessa (sentenza del TFA del 25.2.2003 in re
E./U 78/02).”).
Dal
referto 17 luglio 2007 dello psichiatra dott. __________ risulta in effetti che
l’assicurato è entrato in sua cura a far tempo dall’inizio del mese di febbraio
2007, a causa, citiamo: “… di una complessa problematica depressiva
apparentemente insorta in seguito a esiti post infortunistici.”.
Secondo
lo specialista appena citato, RI 1 soffriva di un episodio depressivo con
sintomi biologici, completamente invalidante, il quale si trovava, citiamo: “…
in relazione diretta con lo stato post infortunistico, i diversi interventi
subiti e le conseguenze iatrogene.” (doc. 203).
Nella sentenza
di principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, richiamata dall’amministrazione, la
I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione di sapere se a delle
turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo,
poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica ed ha sottolineato quanto
segue:
"
(…).
4.3
Für die erstmals anfangs Oktober 1998
während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte
depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich
dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und
bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in
BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei
psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs
mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem
Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das
Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je
grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt
psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den
Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder
bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder
einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges
geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde
(Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14.
Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).
4.3.2
Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit
zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten
körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit
verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu
kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen
Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und
bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur
Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann
ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,
schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und
Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung
der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird.
Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen
Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund
des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen
körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls
bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher
Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die
Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."
Nella
concreta evenienza, è vero che la presenza di turbe psichiche è stata
diagnosticata, per la prima volta, nel febbraio 2007, quindi a distanza di due
anni e mezzo circa dal sinistro, tuttavia - a differenza della fattispecie oggetto
della pronunzia federale succitata -, per RI 1 il danno infortunistico alla
spalla destra ha comportato, segnatamente, ben tre interventi operatori (e
altrettante degenze ospedaliere) con un esito finale tutto sommato
insoddisfacente, nonché un’inabilità lavorativa di durata decisamente superiore
a un mese.
Tenuto
conto del parere espresso dal dott. __________ (al quale non può comunque
essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per vagliare, con piena
cognizione di causa, l’aspetto eziologico), nonché delle circostanze del caso
concreto, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non era legittimata a
negare la causalità naturale basandosi semplicemente sull’esistenza di un lungo
periodo di latenza, ma che avrebbe invece dovuto disporre un
approfondimento da parte di uno specialista in psichiatria.
Ora, in
considerazione del fatto che, perlomeno a prima vista, non può essere esclusa a
priori l’adeguatezza del nesso di causalità - e ciò tenuto conto della
classificazione che occorre attribuire all’evento infortunistico capitato a RI
1.
(si tratta, secondo il TCA, di un infortunio di grado medio, al limite
della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti [per dei casi
analoghi, si vedano la STFA U 53/01 del 16 ottobre 2001 e la STF U 49/06 del 22
novembre 2007] e che perciò, per ammettere il carattere adeguato del nesso
causale è sufficiente, ma pure necessario, l’adempimento di tre dei
criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, cfr. STFA U 271/03 dell’11
gennaio 2005) e del fatto che la fattispecie sub judice pare differenziarsi
da quella oggetto della pronunzia che l’Istituto assicuratore ha esplicitamente
richiamato in sede di decisione su opposizione, la STCA 35.2003.84 del 23
settembre 2004 (doc. 207, p. 5), nella misura in cui, in quel caso, dalla
documentazione medica emergeva una chiara sovrapposizione psicogena, con
tutto ciò che ne è conseguito a livello di realizzazione dei fattori di rilievo
(ricordato che nell’apprezzamento dell’adeguatezza in materia di turbe
psichiche, vanno consideranti unicamente i postumi di natura organica,
cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94) -, si giustifica di
rinviare la causa all’amministrazione affinché, in base a una perizia
psichiatrica, si pronunci nuovamente sia sul punto di sapere se é dato un nesso
di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio
2004.
e le turbe psichiche, che su quello, se del caso, relativo al
diritto a prestazioni che potrebbe derivarne.
2.11
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione
(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua
domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA
U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda come indicato al considerando
2.10. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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