35.2007.96
Tamponamento da tergo-contusione della colonna cervicale.Ricaduta non assunta dall'assicuratore.Altamente verosimile colpo di frusta,ma non quadro clinico tipico. Contratture muscolari non suff. per a
29 febbraio 2008Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.96
Data decisione, Autorità:
29.02.2008, TCA
Titolo:
Tamponamento da tergo-contusione della colonna cervicale.Ricaduta non assunta dall'assicuratore.Altamente verosimile colpo di frusta,ma non quadro clinico tipico. Contratture muscolari non suff. per affermare causalità.Essa va risolta secondo regole ordinarie.Non oggettivato alcun reperto organico
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 LAINF
art. 10 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.96
rs
Lugano
29 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 aprile
2006 RI 1, alle dipendenze della ditta __________ __________ di __________ e
assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta coinvolta in un
incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio di __________, e
meglio mentre con la propria autovettura si trovava ferma in colonna, è stata
tamponata da tergo da un altro veicolo (cfr. doc. 1).
A causa
del sinistro essa ha riportato una contusione/distorsione nella zona cervicale
(cfr. doc. 1, 23).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. L’assicurata
ha ripreso la propria attività professionale dopo 2-3 giorni, eseguendo della
fisioterapia a domicilio alla sera (cfr. doc. 10).
1.3. Il 14 giugno
2007 all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 24
aprile 2006 con effetto a decorrere dal 16 aprile 2007, determinata da disturbi
alla colonna cervicale e al braccio destro (cfr. doc. 11, 12).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione del 26
giugno 2007, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in una relazione di
causalità naturale con l’infortunio assicurato (cfr. doc. 42).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’__________
(cfr. doc. 46), l’assicuratore resistente, dopo aver nuovamente interpellato il
medico __________ (cfr. doc. 47), il 30 agosto 2007 ha confermato il contenuto
del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.5. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, ha personalmente inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando il riconoscimento delle prestazioni assicurative
(indennità giornaliere, spese mediche) in relazione all’infortunio dell’aprile
2006 fino a completa guarigione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto,
segnatamente, che nel mese di aprile 2006 ha subito un colpo di frusta mentre
si recava al lavoro e che, nonostante la prognosi fosse di 15 giorni di
inabilità al lavoro, per esigenze lavorative all’interno della pasticceria __________,
nonché per paura di perdere il posto, ha deciso di continuare il lavoro,
sottoponendosi a terapia fisiatrica a domicilio.
Essa ha
precisato di non avere mai inviato all’CO 1I il formulario di chiusura
dell’infortunio - come invece richiesto telefonicamente dall’assicuratore il 14
settembre 2006 -, in quanto aveva ancora dei postumi dolorosi con giramenti di
testa e delle limitazioni funzionali.
L’assicurata
ritiene, pertanto, di non avere mai chiuso l’infortunio.
Essa ha,
inoltre, asserito che verso la fine di ottobre 2006 è iniziata presso la
pasticceria __________ la produzione dei panettoni natalizi e che lei, benché
sulla carta la sua funzione sia stata quella di cassiera, pur di non perdere
l’impiego, ha confezionato e stoccato i panettoni nonostante la colonna
cervicale non completamente guarita e dolorante.
L’insorgente
ha specificato che nel mese di febbraio 2007 ha usufruito di una settimana di
vacanza, ma che dopo la Pasqua il suo fisico non ha più retto. A causa dei
dolori lancinanti alla schiena e al braccio destro si è recata dal Dr. __________,
che le ha prescritto dei giorni di inabilità e presso il quale ha effettuato
delle terapie fisiatriche. Essa ha, altresì, affermato che il Dr. __________ ha
certificato che esiste un chiaro legame oggettivo tra i dolori e l’incidente
dell’aprile 2006. L’assicurata ritiene tale attestazione scientificamente
valida, poiché prima dell’incidente non ha mai sofferto di disturbi alla
schiena anche se le mansioni lavorative erano le stesse.
Essa,
infine, ha rilevato di essere stata in ogni caso licenziata dalla pasticceria __________
(cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore
infortuni resistente, rappresentato dall’avv. RA 1, in risposta, ha postulato
un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare
nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), si applica alla presente fattispecie.
In
effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 14 dicembre 2005 (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a prestazioni in
relazione ai disturbi oggetto della ricaduta del mese di aprile 2007,
annunciata nel giugno 2007, si determinano in ogni caso secondo il diritto
svizzero.
Anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.
1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, la ricorrente era assicurata al momento della domanda di
prestazioni, è l’CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in
territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione
di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile
2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi
menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato o
meno a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla colonna
vertebrale e al braccio destro annunciatigli nel corso del mese di giugno 2007
quale ricaduta del sinistro dell’aprile 2006.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori
bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo
non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità
per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,
consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.
3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid.
3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.7.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.7.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.7.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.7.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.8. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli
derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,
disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento
della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
In
una sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5, massimata in RtiD II-2007
N. 35 pag. 151, l’Alta Corte ha chiarito che la necessità di apparizione entro
le prime 72 ore (cfr., su questo aspetto, la RAMI 2000 U 359,
p. 29ss.) concerne unicamente i disturbi a livello della nuca e/o del
rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel quadro tipico del
“colpo di frusta”.
Sempre
nella DTF 117 V 359, il TFA ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante
sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di
frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica,
nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la
causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà
del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht
im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb
Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.9. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)."
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V
415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12
maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion,
SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna,
pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.10. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si
tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un
trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr.
SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal
punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi
psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi
somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
Considerandi
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg.
(270 nota 75)).
In una
sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99.
Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115.
V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im
Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten
Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare
Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht
entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder
psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001.
U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un
tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung
verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin
beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb
es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die
bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur
seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende
Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre,
als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht
eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein
Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359
ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.)
geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur
dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum
typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei
Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im
konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind." (RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato
questa sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A.,
U 462/04:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117.
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21.
März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,
sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen
(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001.
Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht
(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79.
ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3)."
(STFA succitata, consid. 1.2)
2.11
In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.12
Nell’evenienza
concreta il 24 aprile 2006 alle ore 6.45 circa l’assicurata è rimasta vittima
di un incidente della circolazione avvenuto in territorio di __________: l’autovettura
da lei condotta, ferma in colonna, è stata tamponata dall’automobile che la
seguiva, a sua volta tamponata da un'altra vettura (cfr. doc. 1, 21).
L’insorgente
si è recata al pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 26 aprile 2006. I
sanitari hanno diagnosticato una distorsione del rachide cervicale e hanno consigliato
alla ricorrente del riposo, di portare un collare cervicale morbido per 10
giorni - anche la notte -, oltre a delle iniezioni di Voltaren e Muscoril due
volte al dì per 4-5 giorni (cfr. doc. 23).
Dalla
radiografia della colonna cervicale effettuata il giorno successivo sempre
presso il citato PS è emerso che non vi erano lesioni ossee (cfr. doc. 33).
Il Dott. __________,
medico chirurgo spec. in chirurgia di __________, il 9 maggio 2006, ha
certificato che l’assicurata era affetta da trauma distorsivo del rachide
cervicale e che necessitava di cure fisioterapiche per almeno dieci sedute. Il
medico ha inoltre indicato che la stessa aveva bisogno di 25 giorni di riposo a
decorrere dal giorno del sinistro e con prognosi fino al 17 maggio 2006 (cfr.
doc. 7, 8).
L’assicurata
tuttavia ha ripreso subito - dopo due-tre giorni dall’evento traumatico - la
sua attività lavorativa, eseguendo la fisioterapia a domicilio alla sera (cfr.
doc. 10).
Il 16
aprile 2007 l’insorgente è stata costretta a interrompere il proprio lavoro in
ragione dei disturbi a livello cervicale e del braccio destro (cfr. doc. 11,
12, 13).
Sentita
da un ispettore il 24 maggio 2007, l’assicurata ha dichiarato che da quando ha
subito il sinistro del mese di aprile 2006 non è più stata esente da dolori, ma
ha comunque continuato a lavorare. Essa ha osservato che nel corso del mese di
aprile 2007, probabilmente anche a causa di un sovraccarico di lavoro fisico in
ditta, i dolori alla cervicale sono notevolmente peggiorati: aveva la schiena
completamente bloccata e non riusciva più a sollevare il braccio destro.
L’insorgente ha precisato che, conseguentemente, ha dovuto interrompere il
lavoro e ha dovuto far venire il medico in casa, poiché non riusciva ad alzarsi
dal letto. Essa ha pure indicato che il medico le avrebbe detto che i dolori
alla schiena erano una conseguenza dell’incidente del 2006 che non aveva mai
curato adeguatamente. Infine l’assicurata ha rilevato che a quel momento i
dolori stavano regredendo, anche se a volte aveva ancora dei giramenti di testa
(cfr. doc. 22).
Dal Certificato
medico LAINF per ricaduta compilato il 29 maggio 2007 dal Dott. __________
emerge che l’assicurata, in occasione della consultazione del 16 aprile 2007,
ha indicato una cervicobrachialgia con dolori a carico dei muscoli delle spalle.
Quale reperto locale è stato constatato un rachide cervicale contratto e
dolente, impotenza funzionale con atteggiamento in flessione del rachide (cfr.
doc. 26).
Il medico
__________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il 19 giugno 2007,
dopo avere esaminato le lastre relative alla RX della colonna cervicale della
ricorrente eseguita nell’aprile 2006, ha indicato che si trattava di una cervicobrachialgia
soggettiva, che dal lato oggettivo non risultava alcun dato e che, in base agli
atti a disposizione, la causalità tra la ricaduta e il sinistro del 2006 era da
negare. Egli ha pure precisato che non vi era alcun postumo infortunistico
oggettivo e reliquato lesivo strutturale (cfr. doc. 41).
Il Dott. __________,
in un referto non datato ma allegato all’opposizione interposta dall’assicurata
contro la decisione con cui l’CO 1 ha negato di assumere la ricaduta annunciata
nel giugno 2006 (cfr. doc. 42), ha specificato di avere visitato l’insorgente
il 16 aprile 2007 e di avere accertato la presenza di contrattura muscolare a
carico dei muscoli trapezi e dei muscoli paravertebrali del tratto cervicale e
dorsale con conseguente limitazione funzionale per i movimenti di flessione ed
estensione del capo. Il medico ha aggiunto, da un lato, che tale disturbo si
accompagnava alla comparsa di parestesie a carico delle mani. Dall’altro, che
non lamentando altra sintomatologia dolorosa o funzionale tale da consentire di
indirizzare l’ipotesi verso una patologia di tipo reumatologico, ha ritenuto di
poter collegare, con una buona verosimiglianza, i disturbi di quel momento con
quanto occorso nel 2006, anche in virtù delle informazioni raccolte dalla
paziente sul lavoro svolto come impiegata (cfr. doc. 46).
Dall’apprezzamento
del 30 luglio 2007 del Dr. med. __________ si evince, poi, che:
"
(…)
L’operatore sanitario (n.d.r.:
Dott. __________) attesta di aver esaminato l’assicurata il 16.4.2007
presso il suo studio, per la comparsa di dolore a carico della colonna
cervicale. Un anno prima l’assicurata “lamentava un colpo di frusta” della
colonna cervicale ed effettivamente il tutto si è risolto nell’ambito di un
infortunio-bagatella (quindi inabilità lavorativa non oltre 3 giorni).
Il curante della signora RI
1.
descrive la presenza di contrattura muscolare a carico dei muscoli trapezi, i
muscoli paravretebrali del tratto cervicale e dorsale con limitazione
funzionale per i movimenti di flessione ed estensione del capo. Soggettivamente
viene lamentata anche la comparsa di parestesie a carico delle mani.
Per poter stabilire un
nesso causale almeno probabile fra la nuova comparsa dei disturbi alla
colonna cervicale e colonna dorsale, indubbiamente ci vogliono dei referti
oggettivi che dimostrino una limitazione funzionale, dovuta a una lesione
organica post-traumatica, direttamente riconducibile all’evento iniziale del
24.4.2006
La lamentela dei disturbi
soggettivi non permette in nessun modo di stabilire una causalità diretta;
neppure la descrizione di contrattura muscolare e conseguente limitazione
funzionale, poiché trattasi di un referto diffuso e molto frequente, risp.
variabile, a secondo della condizione fisica-mentale del soggetto (basta un
momento di stress o malessere per provocare disturbi cervico-dorsali e
contrattura muscolare). Infatti il dott. __________ no presenta nessun stato
ortopedico e tanto meno una quantificazione della limitazione riscontrata,
elementi indispensabili per affrontare un discorso di causalità. Manca pure un
qualsiasi esame strumentale per provare la sussistenza di un danno organico,
da parte dell’infortunio risalente a più di un anno fa.
In sintesi l’opposizione
dell’__________ del 23.7.2007, risp. il rapporto medico del dott. __________
(di cui non sappiamo quando è stato redatto) non presenta nessun nuovo
fattore medico scientifico atti a invalidare il contenuto della decisione del
26.6.2007
” (Doc. 47)
Il 26
settembre 2007 la fisioterapista __________ ha dichiarato di aver trattato
l’assicurata in seguito a un trauma distorsivo del rachide cervicale avvenuto
il 24 aprile 2006 e che la paziente riferiva di un dolore continuo e bruciore
nella zona latero-cervicale destra, paravertebrale fino a T6 e alla spalla
destra, nonché che erano presenti anche giramenti e nausea.
La
fisioterapista ha altresì evidenziato che durante la valutazione ha rilevato
una lieve limitazione antalgica del movimento attivo, una riduzione della
mobilità passiva del primo tratto della colonna dorsale (T1-T4), un deficit di
forza della muscolatura profonda cervicale (stabilizzatori) e una diffusa
rigidità della muscolatura dorsale. Essa ha, infine, osservato che dopo dieci
sedute i sintomi erano regrediti completamente e che la paziente non è più
stata rivalutata dalla stessa (cfr. doc. A2).
2.13
Dalla
documentazione agli atti si evince che l’evento traumatico assicurato ha
interessato, in particolare, il rachide cervicale.
I medici
del pronto soccorso di __________, che per primi hanno esaminato l’insorgente
il 26 aprile 2006, hanno diagnosticato una distorsione del rachide cervicale
(cfr. doc. 23).
Anche il
Dott. __________, medico curante della ricorrente, il 9 maggio 2006 ha
attestato un trauma distorsivo del rachide cervicale (cfr. doc. 8).
E’
altamente verosimile, quindi, che la ricorrente sia rimasta vittima di un
trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (cfr. consid. 2.8.,
2.9
).
Va
peraltro sottolineato, da un lato, che essa ha subito un trauma che corrisponde
allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di
frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14
ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS
ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung
2002, Friborgo 2002, p. 2).
Dall’altro,
che il medico __________, Dr. __________ non ha contestato tale diagnosi (cfr.
doc. 47).
Nondimeno,
ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla
nostra Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti,
secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359segg. torna
applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei
disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.
4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e
della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità
affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In questo
ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00,
il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un
assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con
conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al
collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo
stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).
In
questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03,
consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata,
che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei
dolori alla nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa
C., U 37/05, in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello
della nuca o alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive
all’infortunio (al riguardo cfr. pure STF U 215/05 del 30 gennaio 2007, massimata
in RtiD II-2007 N. 35 pag. 151).
In una sentenza del 12
ottobre 2006 nella causa G., U 350/04, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha ancora
negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione
del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo
l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, nondimeno,
citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera
sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso
dalla giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid.
6.
) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo
l’incidente.” (il corsivo è del redattore).
Nella
fattispecie dal rapporto del PS di __________ del 26 aprile 2006 risulta che
l’assicurata soffriva di cervicalgia, cefalea e nausea (cfr. doc. 23).
La
fisioterapista __________, ha attestato, nel settembre 2007, che l’insorgente,
da lei trattata dopo il sinistro del 2006, accusava un dolore continuo e
bruciore nella zona latero-cervicale destra, paravertebrale fino a T6 e alla
spalla destra. Erano presenti anche giramenti e nausea. Essa ha, inoltre.
certificato che dopo le dieci sedute i sintomi erano regrediti completamente
(cfr. doc. A2).
L’assicurata,
sentita da un ispettore dell’CO 1 nel maggio 2007, ha affermato di avere avuto,
subito dopo l’urto, un senso di nausea molto forte e un dolore alla testa pure
molto forte e che dopo un giorno e mezzo ha avuto un bloccaggio completo della
schiena e del braccio destro. Per quanto attiene al periodo successivo,
l’assicurata ha attestato esclusivamente disturbi alla zona cervicale e toracale,
con irradiazione dei dolori al braccio destro. Essa ha, altresì, indicato che a
quel momento i dolori stavano regredendo e che a volte aveva ancora dei
giramenti di testa (cfr. doc. 22).
Nella
notifica di ricaduta del 16 aprile 2007 compilata il 14 giugno 2007 è stato
fatto sì riferimento a giramenti di testa e nausea (cfr. doc. 11), tuttavia nel
certificato medico LAINF per ricaduta compilato, il 29 maggio 2007, dal Dott. __________,
che aveva visitato l’assicurata già nel 2006, quali indicazioni del paziente sono
state menzionate soltanto “cervicobrachialgia con dolori a carico dei muscoli
delle spalle” (cfr. doc. 26).
Il Dott. __________,
nel rapporto allegato all’opposizione del luglio 2007, ha inoltre menzionato
unicamente un dolore a carico della colonna cervicale. In relazione al consulto
dell’aprile 2007 egli ha indicato che l’assicurata presentava contrattura
muscolare a carico dei muscoli trapezi e dei muscoli paravertebrali del tratto
cervicale e dorsale con limitazione funzionale per i movimenti di flessione ed
estensione del capo, oltre a parestesie a carico delle mani (cfr. doc. 46).
Ora, in
casu, dalle carte processuali e da quanto appena esposto si evince che
l'assicurata, dopo l'incidente della circolazione dell’aprile 2006, ha
lamentato in modo ripetuto soltanto i dolori alla colonna cervicale con irradiazione
al braccio destro. Gli altri disturbi menzionati, ossia cefalea, nausea e giramenti
di testa, si sono manifestati soltanto in maniera limitata e sporadica, per cui
non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (cfr.
STFA U 22/01 del 29 ottobre 2002; STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006).
In simili
condizioni non si può affermare che l’assicurata abbia presentato il quadro
clinico tipico relativo al trauma da accelerazione della colonna cervicale
caratterizzato da disturbi multipli (cfr. consid. 2.8.).
La
giurisprudenza afferente a tale trauma non torna così applicabile e la
questione riguardante la causalità va risolta secondo le regole ordinarie (cfr.
consid. 2.14.).
2.14
Nella
concreta evenienza non è stato oggettivato un reperto organico suscettibile di
giustificare il dolore alla colonna cervicale e dorsale, nonché al braccio
destro.
In
effetti la RX della colonna cervicale effettuata il 27 aprile 2006 non ha posto
in luce alcuna lesione ossea (cfr. doc. 33).
Inoltre
la presenza di contrattura muscolare a livello cervicale e dorsale attestata
dal Dott. __________ non è sufficiente per ritenere i disturbi lamentati dalla
ricorrente di origine traumatica.
Il TCA si
trova, pertanto, confrontato a un caso in cui i disturbi avvertiti dalla
ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano
oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole
all’interessata, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo
medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione
di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo
senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n. 35.2004.74, confermata
dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata
dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella
causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio
2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.
Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche
Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt
des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen,
enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”
– il corsivo è del redattore).
In
proposito giova segnalare che conformemente alla dottrina medica dominante,
dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può,
di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
E’ vero
che il Dott. __________ ha osservato che “… non lamentando altra sintomatologia
dolorosa o funzionale tale da consentire di indirizzare l’ipotesi verso una
patologia di tipo reumatologico, ho ritenuto di poter collegare, con una buona
verosimiglianza, i disturbi attuali con quanto occorso l’anno precedente”
(cfr. doc. 46).
E’
altrettanto vero, però, che il Dott. __________ ha ritenuto un’origine
traumatica della problematica lamentata dall’assicurata solamente per
esclusione.
Ciò non risulta
attendibile, in quanto, anche escludendo l’eziologia reumatologica, quale
diagnosi differenziale non rimane unicamente l’alternativa traumatica.
E’, poi,
utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa
H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore
infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.
Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro
significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del
26.
luglio 2007 consid. 2.2.2).
Il fatto
che l’assicurata non avrebbe mai sofferto di disturbi alla schiena prima
dell’incidente (cfr. doc. I) è ininfluente.
La
regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha, in effetti, valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA
ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re
V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,
p. 41).
Infine va rilevato che la circostanza che l'Istituto assicuratore resistente abbia assunto
il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto, ammettere la
propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali ricaduta.
In
effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha
precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità
dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del
nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di
una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
In merito
cfr. pure STFA U 165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.
2.15
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi
alla colonna vertebrale e al braccio destro annunciati all’CO 1 nel mese di giugno
2007.
e l’infortunio dell’aprile 2006 assunto dall’assicuratore LAINF.
A
ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi lamentati dall’insorgente e
notificatigli nel giugno 2007.
Ne
discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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