35.2007.98
Treno, ai cui comandi vi era l'assicurato, deraglia alla ripartenza dalla stazione e si arresta contro protezione metallica di un ponte. Apparizione di disturbi psichici. Negato avvenimento terrifican
18 giugno 2008Italiano40 min
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Numero d'incarto:
35.2007.98
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, TCA
Titolo:
Treno, ai cui comandi vi era l'assicurato, deraglia alla ripartenza dalla stazione e si arresta contro protezione metallica di un ponte. Apparizione di disturbi psichici. Negato avvenimento terrificante straordinario. Negata pure causalità adeguata tra evento e danno alla salute psichica
AVVENIMENTO TERRIFICANTE
CAUSALITÀ ADEGUATA
DISTURBI PSICHICI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.98
mm/DC/td
Lugano
18 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
settembre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
agosto 2006, RI 1 - dipendente delle __________ in qualità di macchinista e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, si trovava
alla guida del treno regionale __________ che collega __________ __________.
Alla ripartenza dalla stazione di __________, sullo scambio 10, il modulo
anteriore è deragliato ed é andato a cozzare contro la protezione metallica del
ponte (doc. 1 e 8).
In
occasione della sua audizione dell’8 febbraio 2007, egli ha precisato che a
causa dell’urto aveva, citiamo: “… battuto il dorso e la nuca contro la parete
situata dietro il posto del conduttore, prima che riuscisse ad imboccare la
porta che conduce al vano bagagli.” (doc. 11).
Il giorno
stesso l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, dott.ssa __________,
la quale ha diagnosticato uno stato depressivo reattivo all’evento, uno stato
dopo contusione craniale posteriore, nonché delle cervicalgie da trauma
contusivo iperflessivo e artrosi cervicale traumatizzata.
Essa ha
attestato un’inabilità lavorativa completa di durata indefinita (doc. 5).
Con
certificazione del 29 settembre 2006, il dott. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha dichiarato di avere in sua cura l’assicurato dal
marzo 2000 (cfr. doc. 17) a causa di una depressione ansiosa reattiva a una
serie di incidenti di servizio e, d’altra parte, che il sinistro dell’agosto
2006 ha avuto, citiamo: “… nuovamente pesanti ripercussioni nel suo equilibrio
psicologico con calo dell’umore, irritabilità, perdita delle motivazioni e
dello slancio vitale, insonnia.” (doc. 3).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 22 maggio 2007 (doc. 23), ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi psichici presentati dall’assicurato, ritenuti non
trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio del 16 agosto
2006. Essa si è per contro dichiarata disposta ad assumere i costi riguardanti
Fatti
i postumi organici (visite mediche presso la dott.ssa __________, sedute di
fisioterapia alla colonna cervicale e lombare).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato
(doc. 28), l’Istituto assicuratore, in data 30 agosto 2007, ha confermato
l’esito della sua prima decisione (doc. 35).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 28 settembre 2007, Sergio RI 1, sempre patrocinato dal
Sindacato __________, ha chiesto che gli venga riconosciuto, citiamo: “il
diritto alle prestazioni legali di assicurazione in merito alle spese di cura
in seguito a infortunio professionale.”, argomentando in particolare quanto
segue:
" 1. Riguardo
all'applicazione dell'art. 4 LPGA, la giurisprudenza
riconosce un
infortunio quando si è in presenza di un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute psichica.
Siamo persuasi che
il deragliamento di un treno ecceda l'ambito quotidiano o abituale e
soprattutto che esso rientri a pieno titolo nella casistica degli avvenimenti
violenti avvenuti in presenza dell'assicurato e atti a incutere terrore. Le
cause dirette del trauma psichico sono peraltro ampiamente documentate dai
medici curanti dell'assicurato.
Per quanto detto in
precedenza, l'avvenimento sopra menzionato adempie pienamente a tutte le
prerogative per essere classificato come fattore esterno straordinario
conformemente all'art. 4 LPGA.
2. La
CO 1 ha rifiutato di intervenire partendo dal principio che la causalità
adeguata tra l'infortunio del 26.08.06 e i disturbi psichici lamentati
dall'assicurato non è data ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF.
Dapprima una
precisazione: come menzionato nel riassunto degli atti, il nostro patrocinato è
già stato confrontato a due riprese con dei fattori esterni e straordinari che
ne hanno pregiudicato l'equilibrio psichico. L'avvenimento del 16.08.2006 è
stato l'ultimo incidente che ha provocato un forte trauma psichico presso
l'assicurato vanificando, di fatto, tutti i progressi compiuti nel corso delle
precedenti sedute terapeutiche.
RI 1 RI 1 non è
affetto da una particolare malattia psichica. Il nostro patrocinato ha
sviluppato una serie di sentimenti negativi e una forma depressiva acuta come
conseguenza diretta dagli incidenti di cui è stato l'involontario protagonista.
Il deragliamento di
un treno contiene infine una componente altamente spettacolare, che a nostro
parere giustifica la classificazione dell'incidente nel gruppo "infortuni
gravi". Appare infatti fuori di dubbio che l'incidente ha provocato uno
choc emotivo di un'intensità tale da provocare un grave trauma.
La drammaticità delle
esperienze vissute nel passato, la presa di coscienza del pericolo scampato e
il senso di responsabilità verso i viaggiatori sono altri elementi che tuttora
impediscono al signor RI 1 di riprendere la sua attività professionale.
3. Il
certificato medico del 24 settembre che vi alleghiamo attesta che i due
incidenti ai quali abbiamo fatto riferimento "hanno risvegliato la
patologia alla cui base risiedono gli elementi traumatici, per essere stato
coinvolto due volte, durante l'esercizio della sua professione, in altrettanti
atti suicidali…Permane il rischio di nuove gravi infrazioni durante l'esercizio
della sua professione".
In questi termini,
l'incidente del 16 agosto 2006 a __________ non appare più come episodio
isolato; esso sarebbe piuttosto da considerare come una ricaduta di un
infortunio professionale da far risalire ai due incidenti precedenti in quanto
essi costituiscono la causa scatenante dell'insorgenza e dell'aggravarsi di una
nevrosi da spavento.
A sostegno e a
rafforzamento della nostra posizione sulla fattispecie, già in sede di
opposizione avevamo ritenuto che la nostra richiesta fosse conforme alla
sentenza emessa dal Tribunale federale delle Assicurazioni in data
20.4.1990."
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato le __________ per sapere se i macchinisti di
locomotiva ricevono una specifica formazione che consenta loro di affrontare
eventuali incidenti ferroviari (doc. V e VII).
Le
risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato sono datate 31 marzo
(doc. VI) e 8 aprile 2008 (doc. VIII + allegati).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione il 23 aprile 2008 (doc. X), mentre
l’assicurato è rimasto silente.
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.4.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.4.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.4.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1
e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.4.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.5. L’insorgente
ha affermato di essere convinto che, citiamo: “… il deragliamento di un treno
ecceda l’ambito quotidiano o abituale e soprattutto che esso rientri a pieno
titolo nella casistica degli avvenimenti violenti avvenuti in presenza
dell’assicurato e atti a incutere terrore.” (doc. I, p. 2 - il corsivo è
del redattore).
Questa
Corte è, quindi, chiamata dapprima a stabilire se lo spavento vissuto dal
ricorrente configura o meno un infortunio.
2.5.1. Per costante
giurisprudenza, uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un
lato, risulta da un evento di grande violenza realizzatosi in presenza
dell’assicurato e, dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una
paura istantanea anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi.
Tuttavia solo degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti
degli shock psichici, anch’essi straordinari, adempiono la condizione del
carattere straordinario dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un
infortunio (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 p. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV
N. 11; RAMI 2000 p. 89).
Se
l’esistenza di un evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità
adeguata si effettua conformemente alla regola generale, secondo cui la
causalità è adeguata se, secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale
esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che
si è verificato, così che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V
461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).
Se al
termine di questa valutazione, l’esistenza di un infortunio non è ammessa o la
causalità adeguata deve essere negata, occorre allora vagliare, in caso di
lesione corporale, se essa costituisce un infortunio. Nell’affermativa, l’esame
del nesso causale adeguato con i disturbi di natura psichica consecutivi
all’infortunio deve fondarsi, nel caso di un sinistro di gravità media, sui
criteri enumerati nella DTF 115 V 140 (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 p. 269;
DTF 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11).
Ad
esempio, il TFA, nel caso di un’assicurata che, mentre stava manipolando una
pattumiera nel centro in cui lavorava, si era punta un pollice con l’ago di una
siringa utilizzata per effettuare un’iniezione a una paziente sieropositiva,
non ha riconosciuto quale infortunio il conseguente shock emozionale. Infatti,
tale evento non è stato giudicato di grande violenza e atto a produrre una
problematica psichica (cfr. DTF 129 V 402=RAMI 2003 p. 269).
L’Alta
Corte nemmeno ha riconosciuto quale infortunio l’avvenimento terrificante
vissuto da un’assicurata che aveva trovato nel suo appartamento il cadavere del
figlio vittima di omicidio, in quanto essa non era stata presente al momento
del fatto (cfr. RAMI 2000 p. 89).
Il TFA,
in un caso in cui un’assicurata era stata vittima di una rapina a mano armata
di sera tardi, quando stava chiudendo la sala giochi di cui era gerente, ha,
invece, preso atto che le parti avevano tacitamente ammesso l’esistenza di un
evento traumatizzante straordinario e il carattere infortunistico dell’evento
(cfr. DTF 129 V 177=SVR 2003 UV N. 11).
In una
sentenza pubblicata in RAMI 2005 U 545, p. 212, la Corte federale ha negato il
carattere infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di un
pilota il cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista ghiacciata.
Al
riguardo, si vedano anche RAMI 2005 U 542, p. 144; RAMI 2004 U 497, p. 153 =
SVR 2004 UV Nr. 6; STFA U 193/06 del 20 ottobre 2006.
Con pronunzia
U 10/04 del 22 agosto 2005, pubblicata in RtiD I-2006 N. 67, p. 265, il TFA,
confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un
ferraiolo caduto da una scala di cantiere e la cui causa della morte era da
fare risalire, per esclusione, a un disturbo del sistema elettrico di
conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere
l’esistenza di un evento terrificante straordinario nell’ipotesi in cui
l’assicurato prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.
La nostra
Massima Istanza si è al riguardo così espressa:
"
(…)
Questa Corte non ritiene così il caso in esame paragonabile a
quelli summenzionati (consid. 6.2), per quanto riguarda la straordinarietà del
fattore esterno. Per un operaio attivo abitualmente sui cantieri, la caduta da
una scala, avvenuta nell'ambito della propria attività abituale e nelle circostanze
suesposte, non costituisce, a ben vedere, un evento che eccede l'ambito di
situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali
(similmente, non configura, per un macchinista di treno, un fattore esterno
straordinario l'improvvisa apparizione del segnale indicante l'obbligo di
fermata incondizionata e l'impossibilità, dovuta allo spazio di frenata, di
fermarsi in tempo [STFA 1956 pag. 81 segg.; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 39]).
Secondo la generale esperienza della vita, sui cantieri accadono
incidenti più o meno gravi con relativa frequenza, in quanto l'attività stessa
viene svolta in condizioni particolari non prive di rischi. Gli operai lavorano
infatti in condizioni di disagio a causa del terreno sconnesso, della presenza
Considerandi
di buche, di impalcature, di strutture in fase di completazione, di macchinari
in funzione, di materiale di scarto ecc. L'attività sul cantiere, seppur svolta
nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo
numero di rischi di cui anche la caduta da una scala (ad esempio in seguito ad
una scivolata) può far parte. D'altro canto per gli operai vi è una certa qual
abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute
rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali
conseguenze negative che potrebbero presentarsi. In concreto è il comportamento
stesso dell'assicurato a confermare tale fatto. Come testimoniato dagli operai
presenti, infatti, egli avrebbe potuto raggiungere la propria postazione
operativa accedendo dall'edificio principale, più sicuro, mentre invece ha
utilizzato una scala, adibita ad altri scopi, appoggiata ad un'impalcatura e
vicina ad una fossa di scavo dell'altezza di 2m. Ciò dimostra che egli non ha
ritenuto particolarmente rischioso l'utilizzo di quella scala, fatto che,
sempre secondo la generale esperienza della vita, verrebbe valutato diversamente
da chi sul cantiere non è abituato a lavorare.
Inoltre nelle concrete circostanze egli doveva senz'altro essere
al corrente dell'esistenza della fossa di scavo sottostante la scala e
contenente dell'acqua che, in caso di caduta avrebbe "contribuito a
rendere più molle il terreno d'impatto" (cfr. verbale d'audizione 25
settembre 2003 del dott. L.________)."
In
un’altra sentenza U 193/06 del 20 ottobre 2006, il TFA ha ammesso l’esistenza
di un infortunio nella forma di un evento terrificante straordinario,
trattandosi di un’assicurata che, sotto la minaccia di un coltello, era stata
costretta a compiere degli atti sessuali da uno sconosciuto in stato di
ebrietà.
Infine,
questa Corte, con sentenza 35.2007.28 del 19 novembre 2007, ha negato la
realizzazione di un evento di straordinaria violenza in relazione al caso di un
assicurato, macchinista presso il cantiere __________, che, mentre stava
pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella
perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando
le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, aveva visto il segnale luminoso,
indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si era
così precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli
inerti in caduta e salendo una scaletta aveva picchiato il ginocchio destro.
In quella
pronunzia era stato in particolare sottolineato che, quale macchinista che si
occupava dei convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della
sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva
l’avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie
insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando,
non costituisce un evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere
considerate oggettivamente quotidiane o abituali.
2.5.2
Nella
presente evenienza, la dinamica dell’evento in questione è ben descritta nel
protocollo di audizione del 17 agosto 2006, sottoscritto dall’assicurato:
"
(…).
3) Signor RI 1, il 16 agosto 2006 avete
condotto il treno 14341 da __________ a __________, ci descriva per
favore l’evento.
Dopo breve attesa al segnale d’entrata
D1/2 di __________ entravo in stazione sul binario 1. Sul binario 2 attendeva
il treno 14340 per incrocio. Dopo la salita e discesa dei viaggiatori
e l’apertura del segnale d’uscita ricevendo il permesso di partenza
con il segnale fisso applicato sotto il segnale d’uscita B 1/2 verificavo la
spia porte spenta, controllo visivo delle porte chiuse e il segnale di
coda del treno incrociante sul binario 2. Contemporaneamente
mettevo in movimento il treno, sullo scambio 10 percepivo un
sobbalzo trovandomi poi sulla massicciata. Ho reagito con una frenata e arrestandomi
contro la protezione metallica del ponte.
(…).
18) A che velocità viaggiavate?
Velocità consentita dal binario sul
binario 1 (massima 30 km/h).
19) Dopo l’arresto del treno cosa avete
intrapreso?
Mi sono preoccupato di controllare l’incolumità
dei passeggeri e non riscontrando alcun ferito mi sono
incamminato verso la stazione per contattare il CMOV.
(…)." (doc. 8)
Questa la
descrizione dei fatti pubblicata sul quotidiano “__________” di giovedì 17
agosto 2006:
"
Verso le 10.45 il treno (che era partito da __________
alle 10.10) stava passando da __________; in vista della stazione il
macchinista ha rallentato l’andatura. Per cause ancora da stabilire, il modulo
anteriore - sugli scambi in uscita dalla stazione - è deragliato, arrestandosi
bruscamente nel giro di pochi istanti. Una frenata improvvisa, che - come detto
- non ha avuto conseguenze sui viaggiatori, poiché il treno viaggiava a
velocità ridotta.”
(doc. 4)
Dalle
fotografie che sono state scattate sul luogo dell’incidente, pubblicate in
internet, si evince che il treno si è arrestato entro pochi metri dalla
stazione, proprio contro la parte iniziale del parapetto metallico posto lungo
il ponte sovrastante il torrente __________.
Da quanto
precede emerge dunque che il treno condotto da RI 1, al momento in cui è
avvenuto il deragliamento, era appena ripartito dalla stazione di __________ e
che perciò viaggiava ancora a velocità ridotta (al massimo a 30 km/h,
secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente - cfr. doc. 8). La bassa
velocità e la prontezza di reazione dell’assicurato, il quale ha eseguito immediatamente
una frenata completa (doc. 8, p. 2: “… ho reagito con una frenatura completa.”),
hanno permesso al treno di arrestarsi “nel giro di pochi istanti” contro
la protezione metallica del ponte. Tutti i passeggeri sono rimasti incolumi.
Occorre riconoscere
che qualsiasi incidente che vede coinvolto un treno (o un altro mezzo pubblico
di trasporto, quale un aereo o un bus), vuoi per le dimensioni e il peso del
mezzo stesso, vuoi perché sono sovente numerose le persone a essere coinvolte,
è atto a suscitare emozioni più o meno pronunciate. Tuttavia, nel caso di
specie, tenuto conto delle peculiarità appena ricordate (bassa velocità,
arresto del convoglio entro pochi metri dal punto della ripartenza, assenza di
morti e/o di feriti), il TCA ritiene che non sia adempiuto il carattere
straordinario del fattore esterno, e meglio che non si sia verificato un evento
di straordinaria violenza atto a causare uno shock psichico a sua volta
straordinario.
Nel già
citato giudizio pubblicato in RAMI 2005 U 545, p. 212ss., il TFA ha negato l’intervento
di un avvenimento terrificante, nel caso di un pilota di linea che, a causa
della pista ghiacciata, non era stato in grado di atterrare correttamente.
A
sostegno della propria decisione, l’Alta Corte federale ha ricordato che uno
dei rischi più temuti in caso di atterraggio, consiste nell’oltrepassare la
pista. Specialmente in inverno, quando sussiste il pericolo che la pista sia
ghiacciata, il pilota si concentra per ovviare allo stesso con tutti i mezzi di
cui dispone. Qualora, nonostante tutto, il rischio si realizzi, non si può
parlare di un’inaspettata violenza dell’evento (“… kann nicht von einer
überraschenden Heftigkeit des Vorfalls gesprochen werden.”).
A mente
del TCA, questi stessi principi possono essere applicati, mutatis mutandis,
alla fattispecie sub judice.
In
effetti, analogamente al rischio di uscire di pista al momento
dell’atterraggio, quello del deragliamento costituisce un pericolo di cui il
personale del treno deve tenere sempre presente, così come lo dimostrano le
prescrizioni e le relative disposizioni esecutive, prodotte dalle __________ in
corso di causa (cfr. allegati al doc. VIII), le quali istituiscono, all’attenzione
del personale, delle precise norme di comportamento, applicabili, segnatamente,
proprio in caso di deragliamento (o sviamento).
Pertanto,
dal profilo dello spavento subito, visti i criteri restrittivi posti
dalla giurisprudenza federale, questo Tribunale constata l’inesistenza di un
infortunio.
Da questo
profilo, RI 1 non ha quindi diritto ad alcuna prestazione.
2.6
In presenza
di un danno organico (cfr. doc. 11), per il TCA si tratta di stabilire se esso
costituisce un infortunio e se il danno psichico riportato dall’assicurato è
imputabile, quale conseguenza secondaria, all’infortunio di cui
l’amministrazione dovrebbe rispondere (cfr. DTF 129 V 402, consid. 4).
2.6.1
Nel caso di
specie, non appare contestato né che RI 1, quel 16 agosto 2006, è rimasto
vittima di un infortunio ai sensi di legge, né che i disturbi somatici da lui
accusati (dolori cervico-brachiali e alla regione lombare, cfr. doc. 5, 11 e
19) costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro in
questione.
Non a
caso, in sede di decisione formale 22 maggio 2007, l’assicuratore LAINF
convenuto ha espresso la propria disponibilità ad assumere, citiamo: “… i costi
concernenti i disturbi organici (visite mediche presso la dott.ssa __________,
sedute di fisioterapia alla colonna cervicale e colonna lombare).” (doc. 23 -
il corsivo è del redattore).
2.6.2
A questa
Corte non rimane quindi che da valutare se i disturbi psichici
presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento
infortunistico dell’agosto 2006.
2.6.3
Nel rapporto
compilato il 29 settembre 2006 per l’CO 1 il dott. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha riferito che RI 1 era affetto da turbe psichiche
(depressione ansiosa) già precedentemente all’evento del 16 agosto 2006,
addebitabili a una serie di incidenti durante il servizio.
A suo
avviso, il sinistro in questione ha provocato ripercussioni sul piano
psicologico, citiamo: “innanzitutto per lo choc subito per ciò che sarebbe
potuto accadere di peggio, in seguito invece per come è stata condotta
l’inchiesta e per l’intimazione in modo offensivo e provocatorio di non più
poter entrare in servizio. Il signor RI 1 ha subito nuovamente pesanti
ripercussioni nel suo equilibrio psicologico con calo dell’umore, irritabilità,
perdita delle motivazioni e dello slancio vitale, insonnia.” (doc. 3).
Con
referto del 20 marzo 2007, il dott. __________ ha aggiunto che la cura
psichiatrica aveva avuto inizio già nel 1996 presso il dott. __________, “… a
seguito del trauma psicologico subito per aver travolto un suicida con il treno
che lui stesso guidava.”.
Da
allora, citiamo: “… il decorso della malattia era già caratterizzato da
continue ricadute e relative interruzioni del lavoro malgrado la presa a carico
massiccia; obiettivo centrale: il mantenimento del ruolo, l’impegno
professionale e garantire il mantenimento del posto di lavoro.”.
Si evince
inoltre che, nel frattempo, si è assistito a un calo importante delle facoltà vitali
umorali, cognitive e volitive, il cui fattore scatenante è stato
l’evento infortunistico del 16 agosto 2006 (doc. 17).
All’apparenza,
l’Istituto assicuratore convenuto ha lasciato aperta la questione concernente
l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del 16 agosto
2006.
e la problematica psichica (cfr. doc. 23 e 35, p. 5: “La CO 1 __________
ha rifiutato di intervenire partendo dal principio che la causalità adeguata
fra l’infortunio del 16.8.2006 e i disturbi psichici non è data ai sensi della
sentenza di cui in DTF 115 V 133. Tale modo di procedere è corretto.”).
Il
TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se il sinistro del 2006 risulta essere perlomeno una concausa
(cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in
quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale,
la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere
valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 (cfr. STFA U
164/02 del 9 aprile 2003, consid. 4.1).
2.6.4
Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.
La dinamica del sinistro
del 16 agosto 2006 e le lesioni riportate sono già
state esposte ai considerandi 1.1. e 2.5.2..
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che il citato evento traumatico vada
classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria
media.
A mero titolo di
confronto, in una sentenza U 185/05 del 20 ottobre 2005, il TFA ha qualificato d’infortunio
di grado medio al limite della categoria superiore, l’incidente della
circolazione in cui un’automobilista, che viaggiava su un’autostrada a una
velocità compresa tra i 110 e i 120 km/h, ha girato il volante verso destra per
scansare una carcassa di animale. Sulla corsia di destra ha però trovato
un’altra autovettura, cosicché si è vista costretta a girare il volante verso
sinistra, perdendo in tal modo la padronanza del veicolo. Quest’ultimo è andato
a sbattere contro il guardrail centrale, dopo che esso si era girato su sé
stesso per due volte. In seguito, l’automobile si è capovolta ed è slittata sul
tetto verso la corsia di destra, dove è entrata in collisione con una seconda
vettura, che l’ha spinta di nuovo sulla sinistra. La conducente e l’assicurata
si trovavano ancora all’interno dell’autovettura, quando quest’ultima è stata
investita da un terzo veicolo, che l’ha sospinta per alcuni metri. In base alle
fotografie scattate dalla polizia, l’automobile in questione è andata
completamente distrutta. L’assicurata ha riportato un trauma cranio-cerebrale,
nonché una frattura non dislocata del metatarso I del piede destro.
Questa Corte ha classificato
fra gli infortuni gravi, l’incidente stradale in cui in
cui il conducente della vettura sulla quale si trovava l'assicurata, a seguito
di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le
testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro
un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due
occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla
carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è
rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si
è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria
trasversa dell'omero destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con
dissociazione sacro-iliaca sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione
del plesso ascellare destro e frattura malleolare composta della caviglia destra).
Il conducente é invece deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA 35.1999.45
del 27 agosto 2001, confermata dal TFA, limitatamente a questo aspetto, con
pronunzia U329/01+330/01 del 25 febbraio 2003), rispettivamente, quello in cui,
a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria
autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha
invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di
100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85
km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal
punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni
in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato
delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul
sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente (STCA
35.1997
+25 del 7 giugno 1999, confermata dal TFA con giudizio U 284/99 del
13.
gennaio 2000).
Parimenti,
in una sentenza del 15 dicembre 1994 - citata in RAMI 1995 U 215, p. 91
-, l’Alta Corte federale ha classificato nella categoria degli infortuni
gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una
collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse
ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio
cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra,
importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del
piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio
inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio
sono deceduti.
A mente
del TCA, queste fattispeci si rivelano essere - vuoi per lo svolgimento dei
fatti vuoi per le conseguenze che ne sono scaturite -, sensibilmente più gravi
rispetto a quella qui in discussione.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.4.4.).
In una sentenza
35.2004.28
del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha precisato
che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria
media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente, ma pure necessario,
l’adempimento di due criteri di rilievo (oppure la realizzazione di un
solo criterio in maniera particolarmente intensa):
"
In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005
nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente
della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale
infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un
nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr.
consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa
S., U 158/04, consid. 2.4).
D’altro canto, in presenza di un infortunio di
grado medio al limite della categoria di quelli gravi, la stessa Corte federale
reputa sufficiente l’adempimento di un unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115
V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440, p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005
nella causa C., U 138/04).
Pertanto, se il principio è quello secondo cui,
qualora sia necessario riferirsi a più criteri, ciò deve valere tanto più
quanto meno grave sia l'infortunio in questione (consid. 2.7.3. in fine),
nell’evenienza concreta, trattandosi di un sinistro di grado medio all’interno
della categoria media, secondo questo Tribunale, è sufficiente che due
dei criteri di rilievo siano adempiuti (cfr., al riguardo, la STFA del 13
maggio 2004 nella causa S., U 346/03, consid. 5.6, in cui uno dei criteri era
realizzato in maniera particolarmente intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella
causa P., U 279/03, in cui uno dei criteri adempiuti doveva essere
relativizzato).
Un solo criterio realizzato invece non basta
(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).”
(STCA
succitata, consid. 2.15)
Va
preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’unico fattore di rilievo che entra in linea di conto è
quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della
particolare spettacolarità dell'infortunio.
Tutto ben
considerato, questo Tribunale ritiene comunque che - apprezzando il sinistro da
un punto di vista oggettivo -, il criterio non sia adempiuto in maniera particolarmente
incisiva (così come dovrebbe invece esserlo, in presenza di un solo fattore).
Il TCA è
giunto a questa medesima conclusione in una sentenza 35.2000.15 del 23 aprile
2002, confermata dal TFA con pronunzia U 170/02 del 12 febbraio 2003,
riguardante un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha
perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di
una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla
corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione
al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della
quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.
La Corte
federale, nella succitata sentenza del 12 febbraio 2003, ha avallato la tesi di
questo Tribunale, osservando:
"
(…), pur essendo in presenza - in considerazione
dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo
come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi
giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di
spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI
1990.
no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),
non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in
effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in
seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di
strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di
distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal
giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un
passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con
un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino,
finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi
(sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora,
successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo
allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza,
e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube
nonché una contusione alla coscia."
(STFA
succitata, consid. 4.3)
Per
contro, in una sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, cresciuta in giudicato, il
TCA ha ammesso la realizzazione particolarmente incisiva del criterio in
questione, trattandosi di un assicurato che, all’interno di una galleria
autostradale, era caduto dalla propria motocicletta e che, a causa delle
lesioni riportate (lussazione posteriore del femore con frattura dell’acetabolo
e del bacino a destra, nonché frattura dell’osso scafoide della mano destra),
si era ritrovato immobilizzato al suolo, in prossimità del marciapiede ma
comunque ancora sulla corsia di marcia:
"
A questo Tribunale appare particolarmente
drammatica, oggettivamente terrificante, la circostanza che il ricorrente, per
alcuni minuti (cinque, secondo quanto da lui dichiarato in data 15 luglio 2003)
si è ritrovato, impotente, esposto al rischio concreto di venire travolto da
uno o più veicoli a motore e, pertanto, a un serio rischio di morte.
Visto che l’infortunio è avvenuto all’interno di
una galleria autostradale, per giunta in curva (cfr. rapporto di polizia, p.
1), occorre pure tenere conto della velocità di marcia degli altri veicoli
(facilmente superiore ai 100 km/h), del rumore amplificato dei motori,
rispettivamente, di un’illuminazione ridotta rispetto a quella naturale.”
(STCA
succitata, consid. 2.9.)
Il
criterio delle circostanze concomitanti molto drammatiche è stato giudicato parimenti
adempiuto in modo particolarmente incisivo, nella sentenza federale U
176/02 del 1° luglio 2003.
In quella
fattispecie, si trattava di un sinistro avvenuto all’interno della costruenda
galleria Thalwil-Zurigo, in cui l’assicurato, un operaio addetto alle
isolazioni, ha riportato una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con
lesione della cartilagine.
Questi
gli argomenti che hanno determinato la decisione del TFA:
"
In concreto dalle testimonianze degli operai che
si trovavano all'interno della galleria al momento del sinistro e dal rapporto
di polizia emerge che, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da
struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca
per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, è
crollata, creando, oltre ad un effetto «domino», un grande frastuono, polvere,
così come la caduta di materiale. Alcuni operai sono stati feriti lievemente,
mentre uno in maniera grave. L'interessato è in particolare caduto dalla
struttura, rimanendo colpito al ginocchio da un pezzo di ferro.
Come appena detto, in concomitanza all'evento si
è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al ribaltarsi dei
binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale delle pareti.
Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della polvere che si
è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente difficile per
le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse realmente
succedendo e quindi valutarne la gravità.
Fatto atto ad aggravare la situazione e a
renderla particolarmente drammatica, come precisato dal Tribunale cantonale, è
che l'infortunio è avvenuto in una galleria, posta a trenta metri da terra e
quindi in un luogo chiuso, la cui unica via d'uscita era costituita da un
ascensore. In tale contesto l'evento va quindi considerato senz'altro più
traumatizzante rispetto ad un incidente realizzatosi all'aperto, in seguito al
pericolo di soffocamento, di sepoltura, nonché per la difficoltà, a causa della
mancanza di visibilità, di trovare la via d'uscita e infine per le difficoltà
di soccorso.
Pure il fatto che altri operai sono rimasti
feriti ed in particolare ___ molto gravemente, avendo subito, oltre ad altre
lesioni anche un trauma toracico aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e
sepolto da materiale staccatosi dalle pareti, appare particolarmente
drammatico. Le conseguenze dell'infortunio potevano anche essere, per
l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe potuto rimanere sepolto, ben
peggiori.”
(STFA
succitata, consid. 4)
A mente di questa Corte,
proprio in considerazione del fatto che né l’insorgente né i passeggeri del
treno, si sono trovati confrontati a un concreto rischio di morte, la
fattispecie sub judice si differenzia sostanzialmente da quelle oggetto delle
ultime due pronunzie citate.
Se ne
deduce che l’infortunio del 16 agosto 2006 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1: l’adeguatezza del
nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
In
siffatte condizioni, non é censurabile la circostanza che l’amministrazione
abbia negato la propria responsabilità a questo riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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