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Decisione

35.2007.98

Treno, ai cui comandi vi era l'assicurato, deraglia alla ripartenza dalla stazione e si arresta contro protezione metallica di un ponte. Apparizione di disturbi psichici. Negato avvenimento terrifican

18 giugno 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i postumi organici (visite mediche presso la dott.ssa __________, sedute di

fisioterapia alla colonna cervicale e lombare).

A seguito

dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato

(doc. 28), l’Istituto assicuratore, in data 30 agosto 2007, ha confermato

l’esito della sua prima decisione (doc. 35).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 28 settembre 2007, Sergio RI 1, sempre patrocinato dal

Sindacato __________, ha chiesto che gli venga riconosciuto, citiamo: “il

diritto alle prestazioni legali di assicurazione in merito alle spese di cura

in seguito a infortunio professionale.”, argomentando in particolare quanto

segue:

" 1. Riguardo

all'applicazione dell'art. 4 LPGA, la giurisprudenza

riconosce un

infortunio quando si è in presenza di un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute psichica.

Siamo persuasi che

il deragliamento di un treno ecceda l'ambito quotidiano o abituale e

soprattutto che esso rientri a pieno titolo nella casistica degli avvenimenti

violenti avvenuti in presenza dell'assicurato e atti a incutere terrore. Le

cause dirette del trauma psichico sono peraltro ampiamente documentate dai

medici curanti dell'assicurato.

Per quanto detto in

precedenza, l'avvenimento sopra menzionato adempie pienamente a tutte le

prerogative per essere classificato come fattore esterno straordinario

conformemente all'art. 4 LPGA.

2. La

CO 1 ha rifiutato di intervenire partendo dal principio che la causalità

adeguata tra l'infortunio del 26.08.06 e i disturbi psichici lamentati

dall'assicurato non è data ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF.

Dapprima una

precisazione: come menzionato nel riassunto degli atti, il nostro patrocinato è

già stato confrontato a due riprese con dei fattori esterni e straordinari che

ne hanno pregiudicato l'equilibrio psichico. L'avvenimento del 16.08.2006 è

stato l'ultimo incidente che ha provocato un forte trauma psichico presso

l'assicurato vanificando, di fatto, tutti i progressi compiuti nel corso delle

precedenti sedute terapeutiche.

RI 1 RI 1 non è

affetto da una particolare malattia psichica. Il nostro patrocinato ha

sviluppato una serie di sentimenti negativi e una forma depressiva acuta come

conseguenza diretta dagli incidenti di cui è stato l'involontario protagonista.

Il deragliamento di

un treno contiene infine una componente altamente spettacolare, che a nostro

parere giustifica la classificazione dell'incidente nel gruppo "infortuni

gravi". Appare infatti fuori di dubbio che l'incidente ha provocato uno

choc emotivo di un'intensità tale da provocare un grave trauma.

La drammaticità delle

esperienze vissute nel passato, la presa di coscienza del pericolo scampato e

il senso di responsabilità verso i viaggiatori sono altri elementi che tuttora

impediscono al signor RI 1 di riprendere la sua attività professionale.

3. Il

certificato medico del 24 settembre che vi alleghiamo attesta che i due

incidenti ai quali abbiamo fatto riferimento "hanno risvegliato la

patologia alla cui base risiedono gli elementi traumatici, per essere stato

coinvolto due volte, durante l'esercizio della sua professione, in altrettanti

atti suicidali…Permane il rischio di nuove gravi infrazioni durante l'esercizio

della sua professione".

In questi termini,

l'incidente del 16 agosto 2006 a __________ non appare più come episodio

isolato; esso sarebbe piuttosto da considerare come una ricaduta di un

infortunio professionale da far risalire ai due incidenti precedenti in quanto

essi costituiscono la causa scatenante dell'insorgenza e dell'aggravarsi di una

nevrosi da spavento.

A sostegno e a

rafforzamento della nostra posizione sulla fattispecie, già in sede di

opposizione avevamo ritenuto che la nostra richiesta fosse conforme alla

sentenza emessa dal Tribunale federale delle Assicurazioni in data

20.4.1990."

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In corso di

causa, il TCA ha interpellato le __________ per sapere se i macchinisti di

locomotiva ricevono una specifica formazione che consenta loro di affrontare

eventuali incidenti ferroviari (doc. V e VII).

Le

risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato sono datate 31 marzo

(doc. VI) e 8 aprile 2008 (doc. VIII + allegati).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha preso posizione il 23 aprile 2008 (doc. X), mentre

l’assicurato è rimasto silente.

in

diritto

2.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.2. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione

risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non

si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.4.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.4.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.4.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

In questo

contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,

il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di

traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha

parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità

dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione

dell’adeguatezza.

L'Alta

Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo

psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1

e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

2.4.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.5. L’insorgente

ha affermato di essere convinto che, citiamo: “… il deragliamento di un treno

ecceda l’ambito quotidiano o abituale e soprattutto che esso rientri a pieno

titolo nella casistica degli avvenimenti violenti avvenuti in presenza

dell’assicurato e atti a incutere terrore.” (doc. I, p. 2 - il corsivo è

del redattore).

Questa

Corte è, quindi, chiamata dapprima a stabilire se lo spavento vissuto dal

ricorrente configura o meno un infortunio.

2.5.1. Per costante

giurisprudenza, uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un

lato, risulta da un evento di grande violenza realizzatosi in presenza

dell’assicurato e, dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una

paura istantanea anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi.

Tuttavia solo degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti

degli shock psichici, anch’essi straordinari, adempiono la condizione del

carattere straordinario dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un

infortunio (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 p. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV

N. 11; RAMI 2000 p. 89).

Se

l’esistenza di un evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità

adeguata si effettua conformemente alla regola generale, secondo cui la

causalità è adeguata se, secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale

esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che

si è verificato, così che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V

461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).

Se al

termine di questa valutazione, l’esistenza di un infortunio non è ammessa o la

causalità adeguata deve essere negata, occorre allora vagliare, in caso di

lesione corporale, se essa costituisce un infortunio. Nell’affermativa, l’esame

del nesso causale adeguato con i disturbi di natura psichica consecutivi

all’infortunio deve fondarsi, nel caso di un sinistro di gravità media, sui

criteri enumerati nella DTF 115 V 140 (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 p. 269;

DTF 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11).

Ad

esempio, il TFA, nel caso di un’assicurata che, mentre stava manipolando una

pattumiera nel centro in cui lavorava, si era punta un pollice con l’ago di una

siringa utilizzata per effettuare un’iniezione a una paziente sieropositiva,

non ha riconosciuto quale infortunio il conseguente shock emozionale. Infatti,

tale evento non è stato giudicato di grande violenza e atto a produrre una

problematica psichica (cfr. DTF 129 V 402=RAMI 2003 p. 269).

L’Alta

Corte nemmeno ha riconosciuto quale infortunio l’avvenimento terrificante

vissuto da un’assicurata che aveva trovato nel suo appartamento il cadavere del

figlio vittima di omicidio, in quanto essa non era stata presente al momento

del fatto (cfr. RAMI 2000 p. 89).

Il TFA,

in un caso in cui un’assicurata era stata vittima di una rapina a mano armata

di sera tardi, quando stava chiudendo la sala giochi di cui era gerente, ha,

invece, preso atto che le parti avevano tacitamente ammesso l’esistenza di un

evento traumatizzante straordinario e il carattere infortunistico dell’evento

(cfr. DTF 129 V 177=SVR 2003 UV N. 11).

In una

sentenza pubblicata in RAMI 2005 U 545, p. 212, la Corte federale ha negato il

carattere infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di un

pilota il cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista ghiacciata.

Al

riguardo, si vedano anche RAMI 2005 U 542, p. 144; RAMI 2004 U 497, p. 153 =

SVR 2004 UV Nr. 6; STFA U 193/06 del 20 ottobre 2006.

Con pronunzia

U 10/04 del 22 agosto 2005, pubblicata in RtiD I-2006 N. 67, p. 265, il TFA,

confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un

ferraiolo caduto da una scala di cantiere e la cui causa della morte era da

fare risalire, per esclusione, a un disturbo del sistema elettrico di

conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere

l’esistenza di un evento terrificante straordinario nell’ipotesi in cui

l’assicurato prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.

La nostra

Massima Istanza si è al riguardo così espressa:

"

(…)

Questa Corte non ritiene così il caso in esame paragonabile a

quelli summenzionati (consid. 6.2), per quanto riguarda la straordinarietà del

fattore esterno. Per un operaio attivo abitualmente sui cantieri, la caduta da

una scala, avvenuta nell'ambito della propria attività abituale e nelle circostanze

suesposte, non costituisce, a ben vedere, un evento che eccede l'ambito di

situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali

(similmente, non configura, per un macchinista di treno, un fattore esterno

straordinario l'improvvisa apparizione del segnale indicante l'obbligo di

fermata incondizionata e l'impossibilità, dovuta allo spazio di frenata, di

fermarsi in tempo [STFA 1956 pag. 81 segg.; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 39]).

Secondo la generale esperienza della vita, sui cantieri accadono

incidenti più o meno gravi con relativa frequenza, in quanto l'attività stessa

viene svolta in condizioni particolari non prive di rischi. Gli operai lavorano

infatti in condizioni di disagio a causa del terreno sconnesso, della presenza

Considerandi

di buche, di impalcature, di strutture in fase di completazione, di macchinari

in funzione, di materiale di scarto ecc. L'attività sul cantiere, seppur svolta

nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo

numero di rischi di cui anche la caduta da una scala (ad esempio in seguito ad

una scivolata) può far parte. D'altro canto per gli operai vi è una certa qual

abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute

rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali

conseguenze negative che potrebbero presentarsi. In concreto è il comportamento

stesso dell'assicurato a confermare tale fatto. Come testimoniato dagli operai

presenti, infatti, egli avrebbe potuto raggiungere la propria postazione

operativa accedendo dall'edificio principale, più sicuro, mentre invece ha

utilizzato una scala, adibita ad altri scopi, appoggiata ad un'impalcatura e

vicina ad una fossa di scavo dell'altezza di 2m. Ciò dimostra che egli non ha

ritenuto particolarmente rischioso l'utilizzo di quella scala, fatto che,

sempre secondo la generale esperienza della vita, verrebbe valutato diversamente

da chi sul cantiere non è abituato a lavorare.

Inoltre nelle concrete circostanze egli doveva senz'altro essere

al corrente dell'esistenza della fossa di scavo sottostante la scala e

contenente dell'acqua che, in caso di caduta avrebbe "contribuito a

rendere più molle il terreno d'impatto" (cfr. verbale d'audizione 25

settembre 2003 del dott. L.________)."

In

un’altra sentenza U 193/06 del 20 ottobre 2006, il TFA ha ammesso l’esistenza

di un infortunio nella forma di un evento terrificante straordinario,

trattandosi di un’assicurata che, sotto la minaccia di un coltello, era stata

costretta a compiere degli atti sessuali da uno sconosciuto in stato di

ebrietà.

Infine,

questa Corte, con sentenza 35.2007.28 del 19 novembre 2007, ha negato la

realizzazione di un evento di straordinaria violenza in relazione al caso di un

assicurato, macchinista presso il cantiere __________, che, mentre stava

pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella

perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando

le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, aveva visto il segnale luminoso,

indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si era

così precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli

inerti in caduta e salendo una scaletta aveva picchiato il ginocchio destro.

In quella

pronunzia era stato in particolare sottolineato che, quale macchinista che si

occupava dei convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della

sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva

l’avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie

insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando,

non costituisce un evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere

considerate oggettivamente quotidiane o abituali.

2.5.2

Nella

presente evenienza, la dinamica dell’evento in questione è ben descritta nel

protocollo di audizione del 17 agosto 2006, sottoscritto dall’assicurato:

"

(…).

3) Signor RI 1, il 16 agosto 2006 avete

condotto il treno 14341 da __________ a __________, ci descriva per

favore l’evento.

Dopo breve attesa al segnale d’entrata

D1/2 di __________ entravo in stazione sul binario 1. Sul binario 2 attendeva

il treno 14340 per incrocio. Dopo la salita e discesa dei viaggiatori

e l’apertura del segnale d’uscita ricevendo il permesso di partenza

con il segnale fisso applicato sotto il segnale d’uscita B 1/2 verificavo la

spia porte spenta, controllo visivo delle porte chiuse e il segnale di

coda del treno incrociante sul binario 2. Contemporaneamente

mettevo in movimento il treno, sullo scambio 10 percepivo un

sobbalzo trovandomi poi sulla massicciata. Ho reagito con una frenata e arrestandomi

contro la protezione metallica del ponte.

(…).

18) A che velocità viaggiavate?

Velocità consentita dal binario sul

binario 1 (massima 30 km/h).

19) Dopo l’arresto del treno cosa avete

intrapreso?

Mi sono preoccupato di controllare l’incolumità

dei passeggeri e non riscontrando alcun ferito mi sono

incamminato verso la stazione per contattare il CMOV.

(…)." (doc. 8)

Questa la

descrizione dei fatti pubblicata sul quotidiano “__________” di giovedì 17

agosto 2006:

"

Verso le 10.45 il treno (che era partito da __________

alle 10.10) stava passando da __________; in vista della stazione il

macchinista ha rallentato l’andatura. Per cause ancora da stabilire, il modulo

anteriore - sugli scambi in uscita dalla stazione - è deragliato, arrestandosi

bruscamente nel giro di pochi istanti. Una frenata improvvisa, che - come detto

- non ha avuto conseguenze sui viaggiatori, poiché il treno viaggiava a

velocità ridotta.”

(doc. 4)

Dalle

fotografie che sono state scattate sul luogo dell’incidente, pubblicate in

internet, si evince che il treno si è arrestato entro pochi metri dalla

stazione, proprio contro la parte iniziale del parapetto metallico posto lungo

il ponte sovrastante il torrente __________.

Da quanto

precede emerge dunque che il treno condotto da RI 1, al momento in cui è

avvenuto il deragliamento, era appena ripartito dalla stazione di __________ e

che perciò viaggiava ancora a velocità ridotta (al massimo a 30 km/h,

secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente - cfr. doc. 8). La bassa

velocità e la prontezza di reazione dell’assicurato, il quale ha eseguito immediatamente

una frenata completa (doc. 8, p. 2: “… ho reagito con una frenatura completa.”),

hanno permesso al treno di arrestarsi “nel giro di pochi istanti” contro

la protezione metallica del ponte. Tutti i passeggeri sono rimasti incolumi.

Occorre riconoscere

che qualsiasi incidente che vede coinvolto un treno (o un altro mezzo pubblico

di trasporto, quale un aereo o un bus), vuoi per le dimensioni e il peso del

mezzo stesso, vuoi perché sono sovente numerose le persone a essere coinvolte,

è atto a suscitare emozioni più o meno pronunciate. Tuttavia, nel caso di

specie, tenuto conto delle peculiarità appena ricordate (bassa velocità,

arresto del convoglio entro pochi metri dal punto della ripartenza, assenza di

morti e/o di feriti), il TCA ritiene che non sia adempiuto il carattere

straordinario del fattore esterno, e meglio che non si sia verificato un evento

di straordinaria violenza atto a causare uno shock psichico a sua volta

straordinario.

Nel già

citato giudizio pubblicato in RAMI 2005 U 545, p. 212ss., il TFA ha negato l’intervento

di un avvenimento terrificante, nel caso di un pilota di linea che, a causa

della pista ghiacciata, non era stato in grado di atterrare correttamente.

A

sostegno della propria decisione, l’Alta Corte federale ha ricordato che uno

dei rischi più temuti in caso di atterraggio, consiste nell’oltrepassare la

pista. Specialmente in inverno, quando sussiste il pericolo che la pista sia

ghiacciata, il pilota si concentra per ovviare allo stesso con tutti i mezzi di

cui dispone. Qualora, nonostante tutto, il rischio si realizzi, non si può

parlare di un’inaspettata violenza dell’evento (“… kann nicht von einer

überraschenden Heftigkeit des Vorfalls gesprochen werden.”).

A mente

del TCA, questi stessi principi possono essere applicati, mutatis mutandis,

alla fattispecie sub judice.

In

effetti, analogamente al rischio di uscire di pista al momento

dell’atterraggio, quello del deragliamento costituisce un pericolo di cui il

personale del treno deve tenere sempre presente, così come lo dimostrano le

prescrizioni e le relative disposizioni esecutive, prodotte dalle __________ in

corso di causa (cfr. allegati al doc. VIII), le quali istituiscono, all’attenzione

del personale, delle precise norme di comportamento, applicabili, segnatamente,

proprio in caso di deragliamento (o sviamento).

Pertanto,

dal profilo dello spavento subito, visti i criteri restrittivi posti

dalla giurisprudenza federale, questo Tribunale constata l’inesistenza di un

infortunio.

Da questo

profilo, RI 1 non ha quindi diritto ad alcuna prestazione.

2.6

In presenza

di un danno organico (cfr. doc. 11), per il TCA si tratta di stabilire se esso

costituisce un infortunio e se il danno psichico riportato dall’assicurato è

imputabile, quale conseguenza secondaria, all’infortunio di cui

l’amministrazione dovrebbe rispondere (cfr. DTF 129 V 402, consid. 4).

2.6.1

Nel caso di

specie, non appare contestato né che RI 1, quel 16 agosto 2006, è rimasto

vittima di un infortunio ai sensi di legge, né che i disturbi somatici da lui

accusati (dolori cervico-brachiali e alla regione lombare, cfr. doc. 5, 11 e

19) costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro in

questione.

Non a

caso, in sede di decisione formale 22 maggio 2007, l’assicuratore LAINF

convenuto ha espresso la propria disponibilità ad assumere, citiamo: “… i costi

concernenti i disturbi organici (visite mediche presso la dott.ssa __________,

sedute di fisioterapia alla colonna cervicale e colonna lombare).” (doc. 23 -

il corsivo è del redattore).

2.6.2

A questa

Corte non rimane quindi che da valutare se i disturbi psichici

presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento

infortunistico dell’agosto 2006.

2.6.3

Nel rapporto

compilato il 29 settembre 2006 per l’CO 1 il dott. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha riferito che RI 1 era affetto da turbe psichiche

(depressione ansiosa) già precedentemente all’evento del 16 agosto 2006,

addebitabili a una serie di incidenti durante il servizio.

A suo

avviso, il sinistro in questione ha provocato ripercussioni sul piano

psicologico, citiamo: “innanzitutto per lo choc subito per ciò che sarebbe

potuto accadere di peggio, in seguito invece per come è stata condotta

l’inchiesta e per l’intimazione in modo offensivo e provocatorio di non più

poter entrare in servizio. Il signor RI 1 ha subito nuovamente pesanti

ripercussioni nel suo equilibrio psicologico con calo dell’umore, irritabilità,

perdita delle motivazioni e dello slancio vitale, insonnia.” (doc. 3).

Con

referto del 20 marzo 2007, il dott. __________ ha aggiunto che la cura

psichiatrica aveva avuto inizio già nel 1996 presso il dott. __________, “… a

seguito del trauma psicologico subito per aver travolto un suicida con il treno

che lui stesso guidava.”.

Da

allora, citiamo: “… il decorso della malattia era già caratterizzato da

continue ricadute e relative interruzioni del lavoro malgrado la presa a carico

massiccia; obiettivo centrale: il mantenimento del ruolo, l’impegno

professionale e garantire il mantenimento del posto di lavoro.”.

Si evince

inoltre che, nel frattempo, si è assistito a un calo importante delle facoltà vitali

umorali, cognitive e volitive, il cui fattore scatenante è stato

l’evento infortunistico del 16 agosto 2006 (doc. 17).

All’apparenza,

l’Istituto assicuratore convenuto ha lasciato aperta la questione concernente

l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del 16 agosto

2006.

e la problematica psichica (cfr. doc. 23 e 35, p. 5: “La CO 1 __________

ha rifiutato di intervenire partendo dal principio che la causalità adeguata

fra l’infortunio del 16.8.2006 e i disturbi psichici non è data ai sensi della

sentenza di cui in DTF 115 V 133. Tale modo di procedere è corretto.”).

Il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se il sinistro del 2006 risulta essere perlomeno una concausa

(cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in

quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale,

la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,

facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere

valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 (cfr. STFA U

164/02 del 9 aprile 2003, consid. 4.1).

2.6.4

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

La dinamica del sinistro

del 16 agosto 2006 e le lesioni riportate sono già

state esposte ai considerandi 1.1. e 2.5.2..

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che il citato evento traumatico vada

classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria

media.

A mero titolo di

confronto, in una sentenza U 185/05 del 20 ottobre 2005, il TFA ha qualificato d’infortunio

di grado medio al limite della categoria superiore, l’incidente della

circolazione in cui un’automobilista, che viaggiava su un’autostrada a una

velocità compresa tra i 110 e i 120 km/h, ha girato il volante verso destra per

scansare una carcassa di animale. Sulla corsia di destra ha però trovato

un’altra autovettura, cosicché si è vista costretta a girare il volante verso

sinistra, perdendo in tal modo la padronanza del veicolo. Quest’ultimo è andato

a sbattere contro il guardrail centrale, dopo che esso si era girato su sé

stesso per due volte. In seguito, l’automobile si è capovolta ed è slittata sul

tetto verso la corsia di destra, dove è entrata in collisione con una seconda

vettura, che l’ha spinta di nuovo sulla sinistra. La conducente e l’assicurata

si trovavano ancora all’interno dell’autovettura, quando quest’ultima è stata

investita da un terzo veicolo, che l’ha sospinta per alcuni metri. In base alle

fotografie scattate dalla polizia, l’automobile in questione è andata

completamente distrutta. L’assicurata ha riportato un trauma cranio-cerebrale,

nonché una frattura non dislocata del metatarso I del piede destro.

Questa Corte ha classificato

fra gli infortuni gravi, l’incidente stradale in cui in

cui il conducente della vettura sulla quale si trovava l'assicurata, a seguito

di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le

testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro

un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due

occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla

carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è

rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si

è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria

trasversa dell'omero destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con

dissociazione sacro-iliaca sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione

del plesso ascellare destro e frattura malleolare composta della caviglia destra).

Il conducente é invece deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA 35.1999.45

del 27 agosto 2001, confermata dal TFA, limitatamente a questo aspetto, con

pronunzia U329/01+330/01 del 25 febbraio 2003), rispettivamente, quello in cui,

a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria

autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha

invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di

100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85

km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal

punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni

in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato

delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul

sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente (STCA

35.1997

+25 del 7 giugno 1999, confermata dal TFA con giudizio U 284/99 del

13.

gennaio 2000).

Parimenti,

in una sentenza del 15 dicembre 1994 - citata in RAMI 1995 U 215, p. 91

-, l’Alta Corte federale ha classificato nella categoria degli infortuni

gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una

collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse

ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio

cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra,

importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del

piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio

inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio

sono deceduti.

A mente

del TCA, queste fattispeci si rivelano essere - vuoi per lo svolgimento dei

fatti vuoi per le conseguenze che ne sono scaturite -, sensibilmente più gravi

rispetto a quella qui in discussione.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.4.4.).

In una sentenza

35.2004.28

del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha precisato

che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria

media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente, ma pure necessario,

l’adempimento di due criteri di rilievo (oppure la realizzazione di un

solo criterio in maniera particolarmente intensa):

"

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente

della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale

infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un

nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr.

consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa

S., U 158/04, consid. 2.4).

D’altro canto, in presenza di un infortunio di

grado medio al limite della categoria di quelli gravi, la stessa Corte federale

reputa sufficiente l’adempimento di un unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115

V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440, p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., U 138/04).

Pertanto, se il principio è quello secondo cui,

qualora sia necessario riferirsi a più criteri, ciò deve valere tanto più

quanto meno grave sia l'infortunio in questione (consid. 2.7.3. in fine),

nell’evenienza concreta, trattandosi di un sinistro di grado medio all’interno

della categoria media, secondo questo Tribunale, è sufficiente che due

dei criteri di rilievo siano adempiuti (cfr., al riguardo, la STFA del 13

maggio 2004 nella causa S., U 346/03, consid. 5.6, in cui uno dei criteri era

realizzato in maniera particolarmente intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella

causa P., U 279/03, in cui uno dei criteri adempiuti doveva essere

relativizzato).

Un solo criterio realizzato invece non basta

(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).”

(STCA

succitata, consid. 2.15)

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

Nella

concreta evenienza, l’unico fattore di rilievo che entra in linea di conto è

quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della

particolare spettacolarità dell'infortunio.

Tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene comunque che - apprezzando il sinistro da

un punto di vista oggettivo -, il criterio non sia adempiuto in maniera particolarmente

incisiva (così come dovrebbe invece esserlo, in presenza di un solo fattore).

Il TCA è

giunto a questa medesima conclusione in una sentenza 35.2000.15 del 23 aprile

2002, confermata dal TFA con pronunzia U 170/02 del 12 febbraio 2003,

riguardante un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha

perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di

una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla

corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione

al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della

quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

La Corte

federale, nella succitata sentenza del 12 febbraio 2003, ha avallato la tesi di

questo Tribunale, osservando:

"

(…), pur essendo in presenza - in considerazione

dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo

come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi

giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di

spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI

1990.

no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),

non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in

effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in

seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di

strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di

distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal

giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un

passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con

un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino,

finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi

(sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora,

successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo

allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza,

e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube

nonché una contusione alla coscia."

(STFA

succitata, consid. 4.3)

Per

contro, in una sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, cresciuta in giudicato, il

TCA ha ammesso la realizzazione particolarmente incisiva del criterio in

questione, trattandosi di un assicurato che, all’interno di una galleria

autostradale, era caduto dalla propria motocicletta e che, a causa delle

lesioni riportate (lussazione posteriore del femore con frattura dell’acetabolo

e del bacino a destra, nonché frattura dell’osso scafoide della mano destra),

si era ritrovato immobilizzato al suolo, in prossimità del marciapiede ma

comunque ancora sulla corsia di marcia:

"

A questo Tribunale appare particolarmente

drammatica, oggettivamente terrificante, la circostanza che il ricorrente, per

alcuni minuti (cinque, secondo quanto da lui dichiarato in data 15 luglio 2003)

si è ritrovato, impotente, esposto al rischio concreto di venire travolto da

uno o più veicoli a motore e, pertanto, a un serio rischio di morte.

Visto che l’infortunio è avvenuto all’interno di

una galleria autostradale, per giunta in curva (cfr. rapporto di polizia, p.

1), occorre pure tenere conto della velocità di marcia degli altri veicoli

(facilmente superiore ai 100 km/h), del rumore amplificato dei motori,

rispettivamente, di un’illuminazione ridotta rispetto a quella naturale.”

(STCA

succitata, consid. 2.9.)

Il

criterio delle circostanze concomitanti molto drammatiche è stato giudicato parimenti

adempiuto in modo particolarmente incisivo, nella sentenza federale U

176/02 del 1° luglio 2003.

In quella

fattispecie, si trattava di un sinistro avvenuto all’interno della costruenda

galleria Thalwil-Zurigo, in cui l’assicurato, un operaio addetto alle

isolazioni, ha riportato una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con

lesione della cartilagine.

Questi

gli argomenti che hanno determinato la decisione del TFA:

"

In concreto dalle testimonianze degli operai che

si trovavano all'interno della galleria al momento del sinistro e dal rapporto

di polizia emerge che, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da

struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca

per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, è

crollata, creando, oltre ad un effetto «domino», un grande frastuono, polvere,

così come la caduta di materiale. Alcuni operai sono stati feriti lievemente,

mentre uno in maniera grave. L'interessato è in particolare caduto dalla

struttura, rimanendo colpito al ginocchio da un pezzo di ferro.

Come appena detto, in concomitanza all'evento si

è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al ribaltarsi dei

binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale delle pareti.

Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della polvere che si

è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente difficile per

le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse realmente

succedendo e quindi valutarne la gravità.

Fatto atto ad aggravare la situazione e a

renderla particolarmente drammatica, come precisato dal Tribunale cantonale, è

che l'infortunio è avvenuto in una galleria, posta a trenta metri da terra e

quindi in un luogo chiuso, la cui unica via d'uscita era costituita da un

ascensore. In tale contesto l'evento va quindi considerato senz'altro più

traumatizzante rispetto ad un incidente realizzatosi all'aperto, in seguito al

pericolo di soffocamento, di sepoltura, nonché per la difficoltà, a causa della

mancanza di visibilità, di trovare la via d'uscita e infine per le difficoltà

di soccorso.

Pure il fatto che altri operai sono rimasti

feriti ed in particolare ___ molto gravemente, avendo subito, oltre ad altre

lesioni anche un trauma toracico aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e

sepolto da materiale staccatosi dalle pareti, appare particolarmente

drammatico. Le conseguenze dell'infortunio potevano anche essere, per

l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe potuto rimanere sepolto, ben

peggiori.”

(STFA

succitata, consid. 4)

A mente di questa Corte,

proprio in considerazione del fatto che né l’insorgente né i passeggeri del

treno, si sono trovati confrontati a un concreto rischio di morte, la

fattispecie sub judice si differenzia sostanzialmente da quelle oggetto delle

ultime due pronunzie citate.

Se ne

deduce che l’infortunio del 16 agosto 2006 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1: l’adeguatezza del

nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

In

siffatte condizioni, non é censurabile la circostanza che l’amministrazione

abbia negato la propria responsabilità a questo riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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