35.2007.99
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23 gennaio 2008Italiano44 min
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Numero d'incarto:
35.2007.99
Data decisione, Autorità:
23.01.2008, TCA
Titolo:
Sistemando a letto un paziente per il pranzo dolore alla spalla.Negato infortunio:evento durante attività abituale senza intervento di nulla di particolare. Negata lesione parificata:non rottura del tendine e stiramento escluso da OAINF.Inoltre ben difficilmente situaz.di potenz.pericolo accresciuto
INFORTUNIO PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.99
DC/sc
Lugano
23 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
settembre 2007 emanata da
in relazione al caso
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 marzo
2007 la __________ di __________ ha informato l'CO 1 che il 21 marzo 2007 la
propria dipendente PI 1 "posizionando per il pranzo un'ospite allettata,
con l'aiuto della collega, sente un forte dolore alla spalla" (cfr. Doc.
1).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 29 maggio 2007, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente al danno alla salute alla spalla, siccome esso non sarebbe da porre
in relazione a un infortunio, né sarebbe ravvisabile una lesione parificabile a
infortunio (cfr. doc. 14).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta il 22 agosto 2007 dalla RI 1, l'CO 1, il 3
settembre 2007, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
A1).
Contro
questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
"
(...)
3. Durante
il colloquio con il collaboratore __________ della CO 1 del 07.05.2007,
l'assicurata ha spiegato in modo preciso lo svolgimento dell'infortunio:
"nello spostare l'ospite, che pesava oltre i 90 chilogrammi, la mia
collega non l'aveva presa bene ed a seguito di questo fatto era venuta a
gravitarmi con tutto il peso del corpo sul mio braccio destro. A seguito di
questo fatto la mia spalla destra è stata caricata in modo violento dal peso
dell'ospite. Avevo il braccio destro piegato e tenevo l'ospite sotto la
schiena. Nel momento in cui la spalla ha subito la forte trazione, ho sentito
un dolore interno abbastanza violento, come una fitta".
Mezzi di prova:
rapporto di
colloquio con l'assicurata del 07.05.2007 ordinare la sua edizione
dall'opponente.
4.
L'assicurata ha ancora precisato lo svolgimento dell'infortunio nell'annesso
all'avviso d'infortunio del 13.06.2007: "Nel sistemare un ospite allettato
per prepararlo per consumare il pranzo a letto, assieme ad una collega lo
abbiamo sollevato, prendendolo sotto le ascelle (tecnica adeguata alla
circostanza). Durante questa operazione la mia collega ad un certo momento ha
involontariamente ed improvvisamente allentato la sua presa ed il peso della
persona si è caricato su di me costringendomi ad eseguire un movimento ed uno
sforzo imprevisto e immediato che mi ha fatto sentire subito un forte dolore
alla spalla destra".
Mezzi di prova:
Copia avviso
d'infortunio dell'assicurata del 13.06.2007 annesso 2
5.
L'opponente ha negato la presenza di un infortunio o di una lesione corporale
parificabile a infortunio con decisione del 29.05.2007. Al seguito dell'opposizione
definitiva della ricorrente del 22.08.2007, l'opponente ha confermato il suo
rifiuto di prestazioni con decisione su opposizione del 03.09.2007. La
ricorrente richiede l'annullamento della decisione su opposizione precitata e
la presa a carico dell'infortunio del 21.03.2007 dall'opponente.
B) In diritto
1.
L'opponente ha negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario
(necessario per ammettere un infortunio) nella presente fattispecie. Questo
parere non può esser condiviso.
Nella sua
giurisprudenza, il Tribunale federale ha dovuto esaminare un caso molto simile
descritto in questo modo nella sentenza: «En voulant lever une patiente avec
une collègue, celle-ci n'ayant pas su bien prendre la patiente, j'ai dû pallier
à ce manque pour éviter la chute de celle-ci, et c'est là que je me suis
blessée puisque j'ai dû supporter tout le poids de la pensionnaire.» Dans le
cadre de l'opposition qu'elle a soulevé contre la décision du 13 août 2002 de
la Generali, la recourante a précisé que: «L'activité était habituelle et
devait être accomplie par deux personnes. La collègue
qui travaillait avec moi, ayant mal assuré sa prise, n'a pas réussi à maintenir
la pensionnaire et l'a, soudainement et sans me prévenir, lâchée. J'ai dû alors soutenir seule tout le poids de la pensionnaire et tirer
avec le pied une chaise vers moi pour y asseoir la pensionnaire.» Le 7 novembre
2002, elle a indiqué que, le jour même de l'accident, elle avait informé,
verbalement et dans les termes figurant dans l'opposition, la directrice de la
pension, en précisant que la collègue « temporaire » n'était pas « compétente »
pour ce travail. Elle a confirmé ces dernières
déclarations à une employée de la Generali lors d'une visite domiciliaire
effectuée le 13 novembre 2002. Interrogée par la juridiction
cantonale le 9 octobre 2003, la recourante a indiqué: «Lorsque nous avons voulu
lever cette personne, ma collègue et moi, nous nous trouvions toutes les deux
du même côté du lit à côté du fauteuil et à proximité de la personne encore
allongée. C'est moi qui ai sorti les pieds de la
pensionnaire afin qu'elle puisse les poser par terre. Ensuite, ma collègue et
moi prenons chacune un bras de la personne mais ma collègue n'a pas supporté le
poids de la pensionnaire de sorte que celle-ci m'est tombée dessus, sur la
poitrine du côté droit. Je l'ai retenue pour éviter qu'elle ne tombe. C'est à ce moment que j'ai senti mon dos craquer comme si des
élastiques se déchiraient» (STF del 15.10.2004 nella causa R [ref. U 9/04], consid. 4).
2.
Nella sentenza del TF precitata, egli afferma che il sollevare una paziente
da un letto ad una sedia fa effettivamente parte del lavoro quotidiano di
un'ausiliaria di cure. Ma quest'operazione è sempre svolta a due e il giorno
dell'infortunio, l'assicurata aveva dovuto reggere da sola una grande parte del
peso della paziente a seguito della defezione della sua collega a mantenere la
paziente. A questo fatto si aggiunge che il trasferimento del carico si è
prodotto in un modo relativamente inaspettato che l'assicurata non doveva
aspettarsi. In un tal caso il fattore straordinario deve essere ammesso (STF
del 15.10.2004, consid. 5).
3.
La giurisprudenza della STF U 9/04 è stata confermata in un'altra sentenza
relativamente recente: STF del 04.05.2007 nella causa "Compagnie d'Assurance
Nationale Suisse" [ref. U 252/06], consid. 2 e 4 con le referenze. Il TF
ha così precisato che la sopravvenienza di un movimento non programmato durante
lo svolgimento naturale dell'evento (ossia il sollevamento di un peso)
conduceva ad ammettere un fattore esteriore straordinario. L'infortunio della
nostra assicurata essendo paragonabile a quelli descritti nella giurisprudenza
citata, la sopravvenienza di un infortunio doveva chiaramente essere ammessa da
parte dell'opponente.
4.
Se tuttavia l'esistenza di un infortunio dovesse essere negata dalla Vostra
Corte, andrebbe riconosciuta una situazione di pericolo accresciuto in cui
sarebbe verosimilmente sopravvenuta una piccola lesione muscolo-tendinea del
sovraspinato e dunque un caso di lesione corporale parificabile ai postumi di
un infortunio (art. 9 cap. 2 lett. f OAINF).
Il fatto di dover
inaspettatamente reggere da sola un peso di 90 kg non è certo un atto ordinario
della vita per una donna (anche perché un tale movimento è sempre eseguito in
modo simultaneo da due persone). Si tratta senza dubbio di una sollecitazione
del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale per una
giovane donna. Ci si trova dunque di fronte ad una situazione di pericolo accresciuto
nella presente fattispecie.
Circa la lesione del
sovraspinato il dott. __________, radiologo presso la Clinica __________, ha
eseguito una RM della spalla con ricostruzione 2D/3D. Egli ha diagnosticato una
piccola lesione muscolo-tendineo del sovraspinato. Da parte sua il medico
circondariale dell'opponente, il dott. __________, ha affermato di non aver
visto nessuna rottura della cuffia dei rotatori.
Visto i pareri
contraddittori dei due medici precitati, l'opponente doveva assolutamente procedere
a degli accertamenti medici complementari per accertare la presenza o meno di
una lesione corporale parificabile all'infortunio. Avrebbe dovuto per lo meno
chiedere il parere di un terzo medico. A questo si aggiunge il fatto che il
dott. __________ è specializzato in radiologia. Non sembra essere il caso del
dott. __________.
Tra l'altro i
rapporti medici interni all'assicurazione hanno valore di prova soltanto se
sonno completi e motivati (STF 125 V 353, consid. 3b, ee). Questo non è il caso
per quanto concerne la raccomandazione del dott. __________, per di più
illeggibile e che non contiene assolutamente nessuna spiegazione.
L'opponente doveva
d'ufficio intraprendere gli accertamenti complementari necessari per chiarire
questo punto (art. 43 LPGA). Contentandosi del parere privo di spiegazioni del
suo medico circondariale e scartando in modo arbitrario il parere del dott. __________,
l'opponente non ha dato seguito correttamente al suo dovere d'accertamento
d'ufficio. Per questa ragione la decisione su opposizione deve essere
annullata e la causa rinviata all'opponente per accertamenti complementari
circa un'eventuale Iesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio
ai sensi dell'art. 9 cap. 2 lett. f OAINF." (Doc. I)
1.4. PI 1, alla quale
è stato assegnato un termine di venti giorni per prendere posizione in merito
al ricorso (cfr. doc. III), il 23 ottobre 2007 ha indicato:
"
(...)
Con la presente confermo quanto affermato nel
verbale redatto con il perito dell'CO 1 e quanto scritto sul formulario
inviatomi dalla cassa malati RI 1.
Inoltre confermo che tale caso è chiaramente un
infortunio, non malattia." (Doc. III)
1.5. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
1.6. Il 17
gennaio 2007 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________, collega di
lavoro dell'assicurata.
In
quell'occasione si è pure svolto il dibattimento (cfr. Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'CO 1 deve o no essere tenuto a corrispondere
prestazioni assicurative a dipendenza del danno alla salute lamentato da PI 1 e
annunciatogli il 29 marzo 2007.
Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Secondo
l'art. 4 LPGA:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,
improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno
straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che
provochi la morte."
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag.
313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.
2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la
vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto
oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo
improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno
causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio
sono realizzate (cfr. sentenza del Tribunale federale U 528/06 del 29 ottobre
2007; RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a,
118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a;
RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.3. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N. 79
pag. 313).
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990
U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.),
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).
2.4. In una
sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265,
il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35
anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per
anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un
paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.
L'Alta
Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in
particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di
"sforzo eccessivo":
"
(...)
4.
4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti
appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un
fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di
J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15
gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).
4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore
esterno, unico elemento
controverso nella presente vertenza, la casistica
sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame
permette di effettuare un esame comparativo.
4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V
136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare
l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente
lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica -
dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un
letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta
dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione
incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che
comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139
consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata,
anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a
sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione
anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei
nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso
della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere
sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo
spostamento di una persona ricoverata in un letto
d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un
aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).
4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in
RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,
impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,
si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo
- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa
caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In
quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con
l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era
manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva
costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185
pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37,
il
Tribunale federale delle assicurazioni ebbe
quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un
infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di
tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento
di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,
può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata.
4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II
pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria
di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle
assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in
buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel
tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un
pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di
soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante
fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso
(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che
nessun
fattore straordinario aveva caratterizzato
quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni
oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e
attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.
4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa
menzionata dalla pronuncia
cantonale, l'esistenza di un fattore
straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute
accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a
trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la
collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne
sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione
dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata
(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha
escluso l'esistenza di uno sforzo
straordinario (sentenza citata del 15 gennaio
2003 in re S.).
4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo
appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario
di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare
insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era
ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne
improvvisamente
sostenere il peso in quanto la collega aveva
mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in
quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata
non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo
violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,
la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una
paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di
aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in
considerazione dello
stato invalidante della persona ricoverata
sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era
ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso
inatteso (sentenza citata, consid. 5).
4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso
limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona
costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce
Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista
fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,
alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di
potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di
legge.
È vero che nei compiti quotidiani di una stagista
fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri,
anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per
motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e
la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È
quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava
sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una
caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e
trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI
1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente
sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di
J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni,
resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava
eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva
altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino.
A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati in
SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del
degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione
riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se
di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello
dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale
peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di
accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite
che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto
uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non
in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni
ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002
come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le
sottolineature sono del redattore)
In una
sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181 ha
stabilito che "Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni,
altra 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano,
alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le
ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un
forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del
corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi
l'esistenza di un infortunio.
Tra
l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una
relazione di causalità naturale e adeguata.
La grave
forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il
nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è
sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre
il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi a un sinistro.
L'assicuratore
LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni
assicurative".
2.5. Nella
presente evenienza il datore di lavoro, il 29 marzo 2007, compilando la
“Notifica d’infortunio LAINF” ha così descritto l’evento occorso a PI 1 il 21
marzo 2007:
"
Posizionando per il pranzo un'ospite allettata,
con l'aiuto della collega, sente un forte dolore alla spalla." (Doc. 1)
L'assicurata,
il 14 aprile 2007, rispondendo alle domande contenute nel “Questionario
d’infortunio LAINF”, per quanto concerne la descrizione dettagliata
dell’accaduto, ha affermato
"
Nel posizionare un ospite allettato durante il
tempo di lavoro presso la __________ di __________ il 21.03.2007.
(non ricordo il nome della collega con la quale
stavo lavorando)." (Doc. 5)
Il 7
maggio 2007 l'assicurata è stata sentita da un ispettore dell'CO 1 e ha così
descritto l'evento in questione:
"
(...)
L'evento è successo il 21.3.07 verso le ore
11.00.
Unitamente ad una collega dovevo posizionare
un'ospite nel letto per poi procedere a nutrirla.
Nello spostare l'ospite, che pesava oltre i 90
chilogrammi, la mia collega non l'aveva presa bene ed a seguito di questo fatto
era venuta a gravitarmi con tutto il peso del corpo sul mio braccio destro.
A seguito di questo fatto la mia spalla destra è
stata caricata in modo violento dal peso dell'ospite.
Avevo il braccio destro piegato e tenevo l'ospite
sotto la schiena.
Nel momento in cui la spalla ha subito la forte
trazione, ho sentito un dolore interno abbastanza violento, come una fitta.
Fatti
I dolori erano poi leggermente regrediti ed avevo
potuto portare a termine la giornata lavorativa." (Doc. 11)
Il 13
giugno 2007 l'assicurata ha così descritto l'evento alla RI 1:
"
Nel sistemare un ospite allettato per prepararlo
per consumare il pranzo a letto, assieme ad una collega lo abbiamo sollevato,
prendendolo sotto le ascelle (tecnica adeguata alla circostanza).
Durante questa operazione la mia collega ad un
certo momento ha involontariamente ed improvvisamente allentato la sua presa ed
il peso della persona si è caricato su di me costringendomi ad eseguire un movimento
ed uno sforzo imprevisto e immediato che mi ha fatto sentire subito un forte
dolore alla spalla destra." (Doc. A2)
Al fine
di chiarire la dinamica dell'evento il 17 gennaio 2008 il Presidente del TCA ha
sentito come teste __________.
Le sue
dichiarazioni sono state così verbalizzate:
"
Svolgo la professione di infermiera e lavoro
presso la __________ di __________. Conosco la sig.ra PI 1, lavoriamo insieme.
Mi devo occupare dell'igiene dell'ospite, lavare,
accompagnare alle terapie.
Riguardo al pranzo posso dire che molti prendono
i pasti nella sala da pranzo, mentre coloro che non sono autosufficienti e
alcune altre persone mangiano a letto (si tratta di poche persone).
Per le persone che mangiano a letto abbiamo un
tavolino con le rotelle che può essere posizionato davanti all'ospite il quale
può mangiare. Se non è in grado di farlo deve essere aiutato.
Il vassoio viene portato evidentemente da una
persona sola, invece il paziente viene posizionato da due persone.
Quando sono io in servizio andiamo sempre in due
per il benessere dell'ospite (non deve essere trascinato) e per evitare di
farsi male.
Faccio questo lavoro da 30 anni e ho sempre agito
in questo modo.
Effettuo il lavoro in due persone
indipendentemente dal peso dell'ospite.
Mi ricordo di un episodio avvenuto nel mese di
maggio 2007 nel quale la sig.ra PI 1 mi ha detto di essersi fatta male.
Presso la Casa per Anziani abbiamo degli ospiti
che risiedono da anni. In quell'occasione si trattava della sig.ra __________.
Si tratta di una signora molto robusta, sicuramente più di 80 kg.
Abbiamo dovuto posizionarla per il pranzo.
Preciso che quando un paziente è a letto lo
schienale è già un po' alzato, ad esempio per permettere all'ospite di guardare
la televisione per far trascorrere il tempo.
Posizionare un ospite per il pranzo vuol dire
abbassare totalmente lo schienale. Sottolineo al riguardo che il paziente
mentre è adagiato tende a scivolare all'ingiù per cui deve essere rimesso in
posizione per il pranzo. L'ospite con una presa particolare viene di fatto
spinto verso il cuscino dopodiché lo schienale viene rialzato per metterlo in
posizione per il pranzo.
In quell'occasione quando abbiamo "tirato su
l'ospite", al riguardo preciso che per essere coordinati contiamo sempre
fino al tre prima di effettuare questo movimento la sig.ra PI 1 ha detto che si
era fatta male. Io le ho chiesto cosa era successo e lei mi ha detto che aveva
del dolore.
Il Presidente del TCA chiede alla testimone se in
quell'occasione la paziente ha allentato la presa. La testimone risponde di
avere effettuato come sempre il suo lavoro.
L'abbiamo alzata come sempre non so cosa dire di
più.
L'avv. RA 1 non ha domande da rivolgere al teste.
L'avv. __________ chiede alla teste se è
assolutamente sicura di come sono andate le cose.
La teste risponde che quanto da lei descritto è
ciò che lei si ricorda.
La teste sottolinea che si tratta un lavoro che
svolgiamo mille volte al giorno. (...)" (Doc. VIII)
L'audizione
della teste non ha permesso di confermare la versione dell'assicurata secondo
cui la sua collega avrebbe perso la presa della paziente.
Di
conseguenza visto che l'evento è avvenuto mentre la ricorrente svolgeva la sua
attività abituale che consisteva, oltretutto, nel sistemare una paziente per il
pranzo all'interno del suo letto e, non ad esempio, di trasportarla su una
sedia senza che sia avvenuto qualcosa di particolare, questo Tribunale ritiene
che non siano dati in concreto gli estremi per ammettere l'esistenza di un
infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA secondo i severi criteri fissati dalla
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Questa
conclusione è stata peraltro condivisa nel corso del dibattimento anche dal
rappresentante della ricorrente (cfr. Doc. VIII).
Quest'ultimo
chiede tuttavia che l'assicuratore LAINF assuma il caso in quanto ci troveremmo
in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f
OAINF.
2.6. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione
di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza
del TFA U 76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre
2003).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore,
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Anche in
caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter
dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un
legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V
298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la
necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha
aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha
semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p.
114).
Nella DTF
123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude
l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione
che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto
il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine
schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu
den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen
hinzutritt".
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -
pubblicata in RAMI 2001
U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso
che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo
la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet,
sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative
(Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Considerandi
Infine,
occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato
adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
- Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.)
fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di
avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore
esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9
cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore
esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a
una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere,
l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in
particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA
ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove:
ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza
preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo
prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova,
secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o
a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A.
Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
A mente
di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte
le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso
insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)
corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.
Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito
dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere
infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
2.7
Esaminando
l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),
il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF
non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al
loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni
corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per
analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra
Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli
stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente
elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una
semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo
il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né
contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento
(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A
proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),
il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt
eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung
bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel
(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne
vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur
vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,
sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch
Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im
Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem
konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines
Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse
die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im
Sinne von
Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein
Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne
von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines
Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu
stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des
Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie
des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines
Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung
bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen
gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich
die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche
Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt
(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen
Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil
sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären
entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,
Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine
Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die
Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies
intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.
5b)." (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è
del redattore).
In
sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")
vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli
fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),
ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile
mediante esami con mezzi di contrasto (artro-RMN) oppure intervento operatorio.
Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la
diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni
infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104,
nota 101).
In una
sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile
l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale
non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine
stesso:
" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai
legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il
legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di
"lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento
come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier,
Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576),
non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti
(consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del
predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid.
3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture
parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).
2.2
Già solo per questo motivo non può essere
condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata
dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT
1996.
II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al
concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a
quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto
gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia
querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a
quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti
sinonimi.
Né può essere tratta conclusione diversa dal
fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la
lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un
tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile)
di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza
summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci
di fibre tendinee.
2.3
A conferma di ciò, si ricorda inoltre che,
nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle
parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della
parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der
Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una
lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad
infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998
in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai
postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della
cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF
123.
V 43)." (STFA succitata)
In una
sentenza del 10 aprile 2007 nella cuasa U 162/06 l'Alta Corte ha in particolare
sottolineato che:
"
Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de
la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9
al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à
un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule
une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43)."
2.8
Nella presente fattispecie la
risonanza magnetica effettuata il 4 aprile 2007 del dottor __________ presso il
servizio di radiologia della Clinica __________ Sede di __________, ha dato il
seguenti esito:
" (...)
Piccola lesione focale della giunzione muscolo-tendinea del
sovraspinato.
Minimo versamento nella borsa subacromion deltoidea.
Non lesioni del cercine glenoideo." (Doc. 4)
Il dottor __________,
medico di __________ dell'CO 1 (sul valore probatorio delle valutazioni del
medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20
luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore") il
14.
maggio 2007 ha attestato l'esistenza "di una tendinosi del sopraspinato
destro" e che non si vede "nessuna rottura" (cfr. Doc. 13).
Analogamente al caso di
cui alla STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 appena citata e ad un'altra sentenza
del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007, nella presente fattispecie è
stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine del muscolo
sovraspinato della spalla destra, senza segni a favore di una sua lacerazione o
rottura (per un diverso caso cfr. STCA 35.2004.10 del 27 febbraio 2006),
ragione per la quale è da escludere il riconoscimento del diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. f
OAINF.
Nel corso del dibattimento
il rappresentante della Cassa malati ricorrente ha sottolineato quanto segue:
" (...)
L'avv. __________ per quel che riguarda il pericolo
accresciuto chiede alla sig.ra PI 1 di precisare quanto pesa. La sua risposta è
60.
kg.
Riguardo alla paziente in questione l'assicurata
afferma che si tratta di una persona colpita da ictus con paralisi. Si tratta
sostanzialmente di un "peso morto". In teoria potrebbe usare l'arto
destro, però non lo usa (neppure negli spostamenti) in quanto demotivata."
(Doc. VIII, pag. 4)
La Cassa
malati RI 1, viste le caratteristiche della paziente e del suo peso ritiene che
siamo in presenza di una situazione di pericolo accresciuto.
In una
sentenza U 76/03 del 15 aprile 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Sempre nella stessa occasione, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha specificato che gli eventi verificantisi
durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a
delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, i processi motori
consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid.
4.3
e la casistica ivi sviluppata; cfr. pure sentenza del 7 novembre 2003 in re
P., U 113/03, consid. 3.2).
6.3
Nel caso di specie, l'assicurato ha dato atto
che l'evento si è
verificato nell'ambito della propria attività
abituale di piastrellista.
Potendo anche altrimenti ritenere che il
trasporto, all'interno di un
cantiere, di un pacco di piastrelle di 25 kg e di
dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti motori consueti di
tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non presentante il
necessario potenziale di pericolo accresciuto, l'esistenza di un fattore
esterno nel senso suesposto dev'essere negata. In questo senso si è peraltro
recentemente pronunciata questa Corte in merito alla richiesta di un'assicurata
- alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività
professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del peso di 14
kg, aveva riportato una lesione alla schiena (sentenza del 31 ottobre 2003 in
re P., U 94/03, consid. 3.2). Anche in quella circostanza, pur riconoscendo, in
considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione
(senz'altro equiparabile a quello delle piastrelle trasportate da F.________,
giovane uomo abituato al lavoro pesante), l'esistenza di un caso limite
(sentenza citata, consid. 3.3), il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti respinto il ricorso dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo
appunto notare che i processi motori nell'ambito dell'abituale attività
professionale sono da considerare degli atti quotidiani e non degli eventi
assimilabili ad infortunio (cfr. inoltre la casistica sviluppata da questo
Tribunale in DTF 129 V 471 consid.
4.
).
6.4
In tali condizioni, la presenza del fattore
esterno dovendo essere
esclusa, non mette più conto di esaminare
ulteriormente se l'azione lesiva lamentata dall'interessato - che, peraltro, si
osservi di transenna, ha ammesso di avere accusato i disturbi, anche se in modo
leggero, già un anno prima dell'evento - fosse o meno repentina."
Nella presente
fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla RI 1, visto che
l'assicurata stava svolgendo la sua attività professionale abituale senza che
sia avvenuto nulla di particolare (per un diverso caso, a proposito di un meccanico,
cfr. SVR 2007 Nr. 32; o di un muratore, cfr. STCA 35.2006.53; o di una persona
che stava alzando un tavolo, STFA U 123/04 del 5 luglio 2004), secondo questo
Tribunale ben difficilmente si può ammettere che siamo in presenza di una
situazione di potenziale pericolo accresciuto, secondo la giurisprudenza
federale (in questo senso cfr. STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 a proposito
di un falegname; la sentenza del TFA U 205/06 del 6 ottobre 2006 a proposito di
un aiuto cuoco. Vedi pure: STF del 5 ottobre 2007 nella causa U 574/06; STCA
35.2007.48
del 29 agosto 2007).
Tale questione non deve
essere risolta in questa sede, visto che comunque, l'assicurata non ha subito
una lesione corporale parificata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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