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35.2007.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori erano poi leggermente regrediti ed avevo

potuto portare a termine la giornata lavorativa." (Doc. 11)

Il 13

giugno 2007 l'assicurata ha così descritto l'evento alla RI 1:

"

Nel sistemare un ospite allettato per prepararlo

per consumare il pranzo a letto, assieme ad una collega lo abbiamo sollevato,

prendendolo sotto le ascelle (tecnica adeguata alla circostanza).

Durante questa operazione la mia collega ad un

certo momento ha involontariamente ed improvvisamente allentato la sua presa ed

il peso della persona si è caricato su di me costringendomi ad eseguire un movimento

ed uno sforzo imprevisto e immediato che mi ha fatto sentire subito un forte

dolore alla spalla destra." (Doc. A2)

Al fine

di chiarire la dinamica dell'evento il 17 gennaio 2008 il Presidente del TCA ha

sentito come teste __________.

Le sue

dichiarazioni sono state così verbalizzate:

"

Svolgo la professione di infermiera e lavoro

presso la __________ di __________. Conosco la sig.ra PI 1, lavoriamo insieme.

Mi devo occupare dell'igiene dell'ospite, lavare,

accompagnare alle terapie.

Riguardo al pranzo posso dire che molti prendono

i pasti nella sala da pranzo, mentre coloro che non sono autosufficienti e

alcune altre persone mangiano a letto (si tratta di poche persone).

Per le persone che mangiano a letto abbiamo un

tavolino con le rotelle che può essere posizionato davanti all'ospite il quale

può mangiare. Se non è in grado di farlo deve essere aiutato.

Il vassoio viene portato evidentemente da una

persona sola, invece il paziente viene posizionato da due persone.

Quando sono io in servizio andiamo sempre in due

per il benessere dell'ospite (non deve essere trascinato) e per evitare di

farsi male.

Faccio questo lavoro da 30 anni e ho sempre agito

in questo modo.

Effettuo il lavoro in due persone

indipendentemente dal peso dell'ospite.

Mi ricordo di un episodio avvenuto nel mese di

maggio 2007 nel quale la sig.ra PI 1 mi ha detto di essersi fatta male.

Presso la Casa per Anziani abbiamo degli ospiti

che risiedono da anni. In quell'occasione si trattava della sig.ra __________.

Si tratta di una signora molto robusta, sicuramente più di 80 kg.

Abbiamo dovuto posizionarla per il pranzo.

Preciso che quando un paziente è a letto lo

schienale è già un po' alzato, ad esempio per permettere all'ospite di guardare

la televisione per far trascorrere il tempo.

Posizionare un ospite per il pranzo vuol dire

abbassare totalmente lo schienale. Sottolineo al riguardo che il paziente

mentre è adagiato tende a scivolare all'ingiù per cui deve essere rimesso in

posizione per il pranzo. L'ospite con una presa particolare viene di fatto

spinto verso il cuscino dopodiché lo schienale viene rialzato per metterlo in

posizione per il pranzo.

In quell'occasione quando abbiamo "tirato su

l'ospite", al riguardo preciso che per essere coordinati contiamo sempre

fino al tre prima di effettuare questo movimento la sig.ra PI 1 ha detto che si

era fatta male. Io le ho chiesto cosa era successo e lei mi ha detto che aveva

del dolore.

Il Presidente del TCA chiede alla testimone se in

quell'occasione la paziente ha allentato la presa. La testimone risponde di

avere effettuato come sempre il suo lavoro.

L'abbiamo alzata come sempre non so cosa dire di

più.

L'avv. RA 1 non ha domande da rivolgere al teste.

L'avv. __________ chiede alla teste se è

assolutamente sicura di come sono andate le cose.

La teste risponde che quanto da lei descritto è

ciò che lei si ricorda.

La teste sottolinea che si tratta un lavoro che

svolgiamo mille volte al giorno. (...)" (Doc. VIII)

L'audizione

della teste non ha permesso di confermare la versione dell'assicurata secondo

cui la sua collega avrebbe perso la presa della paziente.

Di

conseguenza visto che l'evento è avvenuto mentre la ricorrente svolgeva la sua

attività abituale che consisteva, oltretutto, nel sistemare una paziente per il

pranzo all'interno del suo letto e, non ad esempio, di trasportarla su una

sedia senza che sia avvenuto qualcosa di particolare, questo Tribunale ritiene

che non siano dati in concreto gli estremi per ammettere l'esistenza di un

infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA secondo i severi criteri fissati dalla

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Questa

conclusione è stata peraltro condivisa nel corso del dibattimento anche dal

rappresentante della ricorrente (cfr. Doc. VIII).

Quest'ultimo

chiede tuttavia che l'assicuratore LAINF assuma il caso in quanto ci troveremmo

in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f

OAINF.

2.6. Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione

di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza

del TFA U 76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre

2003).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore,

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Anche in

caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter

dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un

legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V

298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la

necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha

aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha

semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p.

114).

Nella DTF

123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude

l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione

che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto

il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine

schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu

den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen

hinzutritt".

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -

pubblicata in RAMI 2001

U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso

che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo

la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,

osservando, fra l'altro, quanto segue:

" Das

mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte

Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von

der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und

Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss

unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung

verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in

den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger

Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt

demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in

Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -

also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die

Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"

krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese

Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht

Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet,

sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten

Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative

(Teil-)Ursachen im Spiel."

(RAMI succitata, consid. 2c)

Questa

giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,

ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).

Considerandi

Infine,

occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato

adito a discussioni in dottrina.

A. Bühler

- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni

parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore

esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa

esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione

esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.

2340).

Da parte

loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung

- Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.)

fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di

avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore

esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9

cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore

esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a

una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere,

l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in

particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA

ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove:

ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza

preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo

prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova,

secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o

a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A.

Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

A mente

di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte

le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso

insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)

corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.

Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito

dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere

infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester

Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an

der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:

n. 20, p. 999s.).

2.7

Esaminando

l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),

il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF

non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al

loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni

corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per

analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

La nostra

Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli

stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente

elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una

semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo

il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né

contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento

(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

A

proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),

il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt

eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung

bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel

(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne

vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur

vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,

sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch

Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im

Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem

konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines

Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse

die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im

Sinne von

Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet

werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein

Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne

von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines

Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu

stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des

Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie

des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines

Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung

bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen

gewährleistet.

(…).

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich

die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche

Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck

dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt

(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen

Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil

sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären

entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,

Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine

Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die

Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies

intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht

erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.

5b)." (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è

del redattore).

In

sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")

vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli

fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),

ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile

mediante esami con mezzi di contrasto (artro-RMN) oppure intervento operatorio.

Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la

diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni

infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104,

nota 101).

In una

sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile

l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale

non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine

stesso:

" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai

legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il

legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di

"lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento

come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier,

Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576),

non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti

(consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del

predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid.

3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture

parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).

2.2

Già solo per questo motivo non può essere

condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata

dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT

1996.

II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al

concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a

quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto

gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia

querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a

quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti

sinonimi.

Né può essere tratta conclusione diversa dal

fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la

lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un

tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile)

di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza

summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci

di fibre tendinee.

2.3

A conferma di ciò, si ricorda inoltre che,

nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle

parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della

parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der

Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una

lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad

infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998

in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai

postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della

cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF

123.

V 43)." (STFA succitata)

In una

sentenza del 10 aprile 2007 nella cuasa U 162/06 l'Alta Corte ha in particolare

sottolineato che:

"

Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de

la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9

al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à

un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule

une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43)."

2.8

Nella presente fattispecie la

risonanza magnetica effettuata il 4 aprile 2007 del dottor __________ presso il

servizio di radiologia della Clinica __________ Sede di __________, ha dato il

seguenti esito:

" (...)

Piccola lesione focale della giunzione muscolo-tendinea del

sovraspinato.

Minimo versamento nella borsa subacromion deltoidea.

Non lesioni del cercine glenoideo." (Doc. 4)

Il dottor __________,

medico di __________ dell'CO 1 (sul valore probatorio delle valutazioni del

medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20

luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore") il

14.

maggio 2007 ha attestato l'esistenza "di una tendinosi del sopraspinato

destro" e che non si vede "nessuna rottura" (cfr. Doc. 13).

Analogamente al caso di

cui alla STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 appena citata e ad un'altra sentenza

del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007, nella presente fattispecie è

stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine del muscolo

sovraspinato della spalla destra, senza segni a favore di una sua lacerazione o

rottura (per un diverso caso cfr. STCA 35.2004.10 del 27 febbraio 2006),

ragione per la quale è da escludere il riconoscimento del diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro gli infortuni sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. f

OAINF.

Nel corso del dibattimento

il rappresentante della Cassa malati ricorrente ha sottolineato quanto segue:

" (...)

L'avv. __________ per quel che riguarda il pericolo

accresciuto chiede alla sig.ra PI 1 di precisare quanto pesa. La sua risposta è

60.

kg.

Riguardo alla paziente in questione l'assicurata

afferma che si tratta di una persona colpita da ictus con paralisi. Si tratta

sostanzialmente di un "peso morto". In teoria potrebbe usare l'arto

destro, però non lo usa (neppure negli spostamenti) in quanto demotivata."

(Doc. VIII, pag. 4)

La Cassa

malati RI 1, viste le caratteristiche della paziente e del suo peso ritiene che

siamo in presenza di una situazione di pericolo accresciuto.

In una

sentenza U 76/03 del 15 aprile 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Sempre nella stessa occasione, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha specificato che gli eventi verificantisi

durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a

delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, i processi motori

consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid.

4.3

e la casistica ivi sviluppata; cfr. pure sentenza del 7 novembre 2003 in re

P., U 113/03, consid. 3.2).

6.3

Nel caso di specie, l'assicurato ha dato atto

che l'evento si è

verificato nell'ambito della propria attività

abituale di piastrellista.

Potendo anche altrimenti ritenere che il

trasporto, all'interno di un

cantiere, di un pacco di piastrelle di 25 kg e di

dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti motori consueti di

tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non presentante il

necessario potenziale di pericolo accresciuto, l'esistenza di un fattore

esterno nel senso suesposto dev'essere negata. In questo senso si è peraltro

recentemente pronunciata questa Corte in merito alla richiesta di un'assicurata

- alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività

professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del peso di 14

kg, aveva riportato una lesione alla schiena (sentenza del 31 ottobre 2003 in

re P., U 94/03, consid. 3.2). Anche in quella circostanza, pur riconoscendo, in

considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione

(senz'altro equiparabile a quello delle piastrelle trasportate da F.________,

giovane uomo abituato al lavoro pesante), l'esistenza di un caso limite

(sentenza citata, consid. 3.3), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti respinto il ricorso dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo

appunto notare che i processi motori nell'ambito dell'abituale attività

professionale sono da considerare degli atti quotidiani e non degli eventi

assimilabili ad infortunio (cfr. inoltre la casistica sviluppata da questo

Tribunale in DTF 129 V 471 consid.

4.

).

6.4

In tali condizioni, la presenza del fattore

esterno dovendo essere

esclusa, non mette più conto di esaminare

ulteriormente se l'azione lesiva lamentata dall'interessato - che, peraltro, si

osservi di transenna, ha ammesso di avere accusato i disturbi, anche se in modo

leggero, già un anno prima dell'evento - fosse o meno repentina."

Nella presente

fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla RI 1, visto che

l'assicurata stava svolgendo la sua attività professionale abituale senza che

sia avvenuto nulla di particolare (per un diverso caso, a proposito di un meccanico,

cfr. SVR 2007 Nr. 32; o di un muratore, cfr. STCA 35.2006.53; o di una persona

che stava alzando un tavolo, STFA U 123/04 del 5 luglio 2004), secondo questo

Tribunale ben difficilmente si può ammettere che siamo in presenza di una

situazione di potenziale pericolo accresciuto, secondo la giurisprudenza

federale (in questo senso cfr. STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 a proposito

di un falegname; la sentenza del TFA U 205/06 del 6 ottobre 2006 a proposito di

un aiuto cuoco. Vedi pure: STF del 5 ottobre 2007 nella causa U 574/06; STCA

35.2007.48

del 29 agosto 2007).

Tale questione non deve

essere risolta in questa sede, visto che comunque, l'assicurata non ha subito

una lesione corporale parificata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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