35.2008.1
STCA stabilisce eziologia traumatica danno spalla dx. e rinvio atti per definire diritto a prestazioni. Assicurata annuncia disturbi spalla sx. Annullata decisione con cui ass. ha definito diritto a p
11 giugno 2008Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2008.1
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, TCA
Titolo:
STCA stabilisce eziologia traumatica danno spalla dx. e rinvio atti per definire diritto a prestazioni. Assicurata annuncia disturbi spalla sx. Annullata decisione con cui ass. ha definito diritto a prestazioni considerando solo danno a spalla dx., poiché questione spalla sx. non cresciuta giudicato
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
35.2008.1
mm
Lugano
11 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
novembre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
luglio 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________, società di
gestione del Night Club “__________”, in qualità di cameriera e, perciò, assicurata
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 –, è rimasta coinvolta, al
volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale,
avvenuto in territorio del Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, essa ha riportato, secondo la cartella clinica del Servizio
di PS dell’Ospedale __________ di __________, contusioni multiple, localizzate
al ginocchio destro, allo zigomo sinistro e alla mano destra (cfr. doc. ZM
36/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
ottobre 2003 (doc. Z 60), confermata in sede di opposizione (doc. Z 86),
l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità in relazione ai
disturbi lamentati alla spalla destra.
1.3. Con sentenza
del 20 aprile 2006, questa Corte, facendo capo alle risultanze della perizia
giudiziaria allestita dal Servizio di traumatologia dell’Ospedale universitario
di __________, ha parzialmente accolto l’impugnativa presentata
dall’assicurata, nel senso che ha dichiarato accertata l’esistenza di un nesso
di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del luglio 2001 e i disturbi
alla spalla destra, rinviando gli atti all’amministrazione per ridefinire il
diritto a prestazioni (doc. Z 104).
Il
giudizio appena citato è cresciuto in giudicato incontestato.
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha disposto l’esecuzione di una perizia
a cura del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. Z 108) e, d’altra parte,
ha proceduto all’audizione dell’assicurata con lo scopo di chiarire quali
mansioni comportava la sua precedente attività lavorativa (cfr. doc. Z 110).
1.5. Con
decisione formale del 28 giugno 2007, la CO 1 - tenuto conto unicamente dello
stato della spalla destra -, ha versato indennità giornaliere corrispondenti a
un’incapacità lavorativa del 100% dal 6 giugno 2002 al 15 dicembre 2005 e del
50% dal 16 al 31 dicembre 2005, ha dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere
dal 1° gennaio 2006 e ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di
invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
RI 1 è
infine stata posta al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità
del 15% (doc. Z 118).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z
122), l’amministrazione, in data 22 novembre 2007, ha parzialmente riformato la
sua prima decisione, nel senso che all’assicurata sono stati riconosciuti gli
interessi di mora sull’indennità giornaliera versata, nonché i costi di
trasferta e di soggiorno in relazione con il consulto peritale del settembre
2006 (doc. Z 127).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 4 gennaio 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha formulato le seguenti pretese:
"
(…).
1. È accertato il nesso di causalità adeguato
tra le affezioni alla spalla sinistra e l’infortunio del 16.7.2001.
1.1. In subordine su tale aspetto,
la decisione è annullata e quindi viene rimandata
all’assicuratore Lainf perché abbia a svolgere gli
ulteriori accertamenti medici atti a stabilire il nesso
di causalità naturale e gli aspetti medici pertinenti alle prestazioni
da erogare, stabilendo poi le relative prestazioni assicurative
di legge conseguenti a tale affezione.
Considerandi
2.
È accertata la necessità di dar seguito ad
ulteriori cure mediche e paramediche relative alle patologie della
spalla destra, segnatamente come disposto dalla perizia del __________.
In seguito, verranno accertati gli eventuali presupposti
per l’erogazione delle cure mediche in conformità
all’art. 21 Lainf.
Sino all’espletamento di tali misure ed il
raggiungimento della stabilizzazione medica della situazione
dell’assicurata relativamente al braccio destro, che dovrà
essere medicalmente accertata, sono versate le
relative indennità giornaliere.
2.1
In via subordinata, la
decisione è annullata e l’incarto è rinviato
all’assicuratore Lainf perché abbia ad accertare le cure
da prodigare alla lesa in conformità alle conclusioni della perizia
del __________, il raggiungimento della stabilizzazione della
patologia e quindi la rendita.
3.
In via subordinata ai punti 2. e 2.1. e
riservato il punto 1., per la sola affezione alla spalla destra è
riconosciuta a favore dell’assicurata una rendita pari ad un
grado di incapacità al lavoro in misura del
40% almeno a far tempo al più presto dal 30.9.2006 (dal
16.12.2005
al 29.9.2006 è riconosciuta un’indennità giornaliera
del 100%).
4.
Per le sole conseguenze di cui alla spalla
destra è riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità del 25%. Rimane
riservato il punto 1.
5.
A titolo di interesse sulle IG riconosciute
al 31.12.2005 rimane da versare l’importo di fr. 4'508.15 a titolo di
interesse.”
A
proposito della spalla sinistra, l’insorgente sottolinea che oggetto
della pronunzia 20 aprile 2006 del TCA, non poteva che essere l’eziologia della
spalla destra, visto che il contenuto della decisione impugnata verteva esclusivamente
su questo specifico tema, di modo che sostenere, come lo ha fatto
l’amministrazione, che la questione concernente la spalla sinistra “appare
definitivamente cresciuta in giudicato con la sentenza del 20.04.2006 (z-104)
dello spett. TCA.”, sarebbe fuori luogo.
Essa è
dell’avviso che l’assicuratore convenuto avrebbe, citiamo: “… d’ufficio o a
seguito dell’esplicita richiesta dello scrivente di cui allo scritto del
16.11
, dovuto svolgere ulteriori accertamenti tesi a verificare avantutto
il nesso di causalità naturale ed adeguato dell’infortunio con le conseguenze
della spalla sinistra ed eventualmente provvedere alla quantificazione delle
relative prestazioni da erogare.” (doc. I, p. 4s.).
Per
quanto attiene al diritto alla rendita di invalidità, l’assicurata ritiene
che il dott. __________, indicando quali attività lavorative entrerebbero in
linea di conto, abbia travalicato le proprie competenze: “a lui spetta soltanto
accertare quali siano le limitazioni funzionali. Null’altro. (…). Non vi è una
sola valutazione da parte di una persona addetta all’integrazione
professionale; non un colloquio con la diretta interessata (quelli svolti
tendevano ad accertare il nesso causale).” (doc. I, p. 10).
Del
resto, sempre a detta dell’insorgente, le attività indicate non sarebbero neppure
confacenti e, quand’anche lo fossero, occorrerebbe riconoscere una riduzione
del rendimento del 20% almeno, “a motivo delle gravi limitazioni oggettive.”
(doc. I, p. 10).
Il
reddito statistico da invalido, da parte sua, andrebbe decurtato del 20%, in
ragione dell’età dell’assicurata, delle sue scarse conoscenze linguistiche e
del fatto che da oltre cinque anni essa non esercita attività lucrativa di
sorta (doc. I, p. 11).
Per
quanto riguarda l’indennità per menomazione all’integrità, RI 1 pretende
che essa ammonti al 25% almeno: “Se per la perdita funzionale totale di un
braccio l’indennità riconosciuta è pari al 50%, nel caso di specie la perdita
funzionale del braccio della ricorrente dovrebbe essere del 30%. In realtà è
ben superiore. A tale dato dev’essere poi ancora sommato il dolore risentito
dalla lesa anche a riposo.” (doc. I, p. 11).
Infine,
in merito alle spese di cura medica, rimprovera all’amministrazione di
avere omesso di esaminare se le condizioni per applicare l’art. 21 LAINF
fossero o meno soddisfatte, precisato che il dott. __________, in sede di
perizia giudiziaria, aveva indicato che la fisioterapia e altre misure
appropriate apparivano necessarie per mantenere una certa capacità lavorativa
(doc. I, p. 12).
1.7
L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
in
diritto
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Nella
concreta evenienza, deve essere innanzitutto chiarito se, così come lo sostiene
l’assicuratore LAINF convenuto, la questione riguardante l’esistenza di un
nesso causale, naturale ed adeguato, tra il sinistro del 16 luglio 2001 e i
disturbi alla spalla sinistra, è cresciuta in giudicato con la pronunzia
20.
aprile 2006 di questo Tribunale e, perciò, non può più essere discussa.
Secondo
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nel caso
di specie, con la decisione formale del 23 ottobre 2003, l’amministrazione
aveva chiaramente circoscritto l’oggetto litigioso alla sola questione
riguardante l’eziologia dei disturbi alla spalla destra:
"
(…).
Per tutto quanto menzionato in precedenza
riteniamo che non sia affatto provato che la sintomatologia dolorosa alla
spalla destra si sia prodotta in occasione dell’incidente della circolazione
del 16.7.2001 per cui emaniamo la seguente:
DECISIONE
• non vi sono elementi probanti una chiara relazione di causalità
di causa ed effetto tra i disturbi alla spalla destra lamentati dalla
signora RI 1 e l’evento del 16.7.2001
• il caso non può essere assunto nell’ambito Lainf.”
(doc. Z 60,
p. 2 - il corsivo è del redattore)
Con la
decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, la CO 1 ha respinto
l’opposizione nel frattempo inoltrata dall’assicurata e ha confermato la sua
prima decisione.
Nelle
relative motivazioni, l’assicuratore ha sì fatto accenno allo stato della
spalla sinistra, ma soltanto per tentare di avvalorare la tesi secondo
cui i disturbi alla spalla destra avrebbero avuto un’eziologia morbosa (doc. Z
86, p. 7: “… comunque a detta del perito “potrebbe trattarsi di una spalla
congelata di tipo idiopatico. La comparsa di un’importantissima limitazione anche
della spalla collaterale parla per una genesi di questo tipo in quanto la
spalla sinistra sicuramente non risulta essere in ogni modo coinvolta
nell’infortunio del 16.07.2001”. Tale valutazione della problematica alla spalla
sinistra viene pure confermata dal Dr. med. __________ (zm-38/2) …”).
Tenuto
conto del tema oggetto della decisione su opposizione, la ricorrente, con
l’impugnativa datata 13 aprile 2005, ha chiesto, segnatamente, che venisse
accertata l’esistenza di un nesso di causalità tra le affezioni alla spalla destra
e l’evento traumatico assicurato (doc. Z 89/2, p. 6 e 7).
Con
giudizio del 20 aprile 2006, il TCA - delimitato l’oggetto litigioso alla questione
di sapere se, citiamo: “… i disturbi localizzati alla spalla destra,
oggetto dell’annuncio d’infortunio del 30 luglio 2002, costituivano o meno una
conseguenza naturale del sinistro assicurato avvenuto nel luglio del 2001.”
(doc. Z 104, p. 10 - il corsivo è del redattore) -, ha accolto l’impugnativa di
RI 1, ha dichiarato accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e
adeguata, tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio del 16 luglio 2001 e
ha rinviato gli atti all’amministrazione per la definizione del diritto a
prestazioni (doc. Z 104, p. 24).
A questo
punto, va precisato che, pendente causa, questo Tribunale ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al Servizio di
traumatologia dell’Ospedale universitario di __________ (doc. Z 95/1).
Le
domande sottoposte agli specialisti giudiziari - coerentemente con quello che
era l’oggetto della lite -, vertevano sull’eziologia dei disturbi alla spalla destra
(cfr. doc. Z 95/1).
Al
quesito n. 6 era stato chiesto se la spalla sinistra presentava le stesse
patologie della destra (doc. Z 95/1, p. 2), con lo scopo di verificare la
fondatezza della tesi difesa dal medico di fiducia dell’amministrazione (dott. __________),
per il quale la prova della natura morbosa dei disturbi alla spalla destra era
data anche dal fatto che la spalla controlaterale, certamente non interessata
dal trauma, presentava una medesima patologia (cfr., al riguardo, le
osservazioni 18 aprile 2006 del patrocinatore della CO 1 - doc. ZM 49: “… perché
fanno finta di non capire quanto il Dr. __________ mette in evidenza in
particolare sullo stesso stato alle due spalle, quando la spalla sinistra non è
certamente stata coinvolta nell’evento.”).
Nel
rispondere al quesito peritale n. 6 citato in precedenza, i sanitari del __________
hanno dichiarato che la spalla sinistra presentava verosimilmente la stessa
patologia della destra, precisando che, citiamo: “en épargnant le membre
supérieur droit, il y’a eu une surcharge du membre supérieur gauche qui manifeste
aussi une capsulite rétractile.” (doc. ZM 42/2, p. 8).
Essi si sono
pronunciati al riguardo anche in sede di complemento peritale del 7 febbraio
2006.
(doc. ZM 46/3: “Pour ce qui est de l’épaule gauche, elle présente la même
clinique que l’épaule droite en raison d’une surcharge du membre supérieur
gauche. On peut donc parler d’algodystrophie non traumatique pour l’épaule
gauche (due à une surcharge du membre supérieur gauche en épargnant le membre
supérieur droit) qui a évolué vers una capsulite rétractile.”).
Riprendendo
l’istruttoria a seguito della sentenza di rinvio di questa Corte,
l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del chirurgo
ortopedico dott. __________ (cfr. doc. Z 106/2). È in questo contesto che il
patrocinatore dell’assicurata - riferendosi alle considerazioni che erano state
espresse in proposito dai periti giudiziari -, ha sollevato il tema della
spalla sinistra, chiedendo finalmente che il diritto a prestazioni venisse
definito prendendo in considerazione entrambe le spalle (doc. Z 116).
Da parte
sua, la CO 1 ha invece fatto valere quanto segue, citiamo: “È noto quanto ha
deciso il TCA nella sua vertenza del 20 aprile 2006 (all. Z 104): accogliendo
parzialmente il ricorso, veniva riconosciuta l’esistenza di un nesso di
causalità, naturale ed adeguata, tra i disturbi alla spalla destra e
l’infortunio del 2001. L’incarto veniva ritornato alla Compagnia per definire
il diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale. In altre povere
parole, codesto Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 20
dicembre 2004 della CO 1 nella misura in cui questa negava l’esistenza di un
nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento. (…). Di contro,
codesto Tribunale confermava le conclusioni della decisione su opposizione del
20.
dicembre 2004 ove negava l’esistenza di un nesso causale naturale tra
l’evento in questione e i disturbi alla spalla sinistra!” (doc. V, p. 5).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può che concludere che la questione relativa
all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra non è stata né oggetto
di una decisione amministrativa emanata dalla CO 1, né, di conseguenza, affrontata
in sede di giudizio 20 aprile 2006, di modo che è senz’altro errato pretendere
che, citiamo: “… il tema della spalla sinistra è definitivamente cresciuto in
giudicato con la crescita in giudicato della sentenza del 20 aprile 2006 di
codesto Tribunale.” (doc. V, p. 6).
2.3
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha definito il diritto a
prestazioni tenendo conto esclusivamente della situazione a livello della
spalla destra e, per quanto concerne la spalla controlaterale, ha
affermato che, citiamo: “non si riconosce quindi ragione alcuna per riavviare
ulteriori procedure, allorquando la tematica alla spalla sinistra appare
definitivamente cresciuta in giudicato con la sentenza del 20.04.2006 (z-104)
dello spett. TCA.” (doc. Z 127, p. 6).
Posto
che, così come già indicato al considerando precedente, non si può sostenere
che la questione riguardante l’origine, morbosa oppure traumatica, dei disturbi
alla spalla sinistra, sia cresciuta in giudicato e, d’altra parte, considerate
le indicazioni fornite dai sanitari del Servizio di traumatologia del __________
di Losanna, che non consentono evidentemente di escludere l’esistenza di un
nesso causale naturale con l’evento assicurato (cfr. doc. ZM 42/2, p. 8 e doc.
46/3), questo Tribunale ritiene che l’amministrazione debba pronunciarsi
formalmente sull’eziologia di tali disturbi, dopo avere disposto un
approfondimento peritale.
Con la
decisione su opposizione del 22 novembre 2007, la CO 1 ha determinato il
diritto a prestazioni prendendo in considerazione soltanto lo stato della
spalla destra.
La
decisione appena citata deve essere annullata, siccome, qualora dal complemento
istruttorio dovesse emergere che anche i disturbi alla spalla sinistra
sono di pertinenza dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo dovrebbe
rivalutare, sempre facendo capo preliminarmente alla valutazione di uno
specialista, il diritto a prestazioni tenendo del danno infortunistico nella
sua globalità.
In DTF
116.
V 159ss., la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che
l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,
disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni
fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della
carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per
una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita:
"
1.
- La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de
l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la
raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était
définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.
En effet, selon le système légal, il appartient à
l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la
capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour
arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en
considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles
physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques.
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques
d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure
de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte
d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable
une composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA,
s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas
échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance
en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette
assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable.
Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière
imputable à ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire
valoir ses droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là.
Or tel sera souvent le cas, en pratique.
Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer
l'ensemble des troubles présentés par XXX et leurs répercussions sur sa
capacité de travail et de gain."
(DTF succitata - il corsivo è del redattore)
Sul tema,
si veda pure la STF 8C_381/2007 del 22 aprile 2008, consid. 6.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto disposto al considerando 2.3..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di
fr. 1'200.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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