Lexipedia

Decisione

35.2008.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la Corte federale ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).

In una sentenza 9C_142/2008 del

16 ottobre 2008 il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato

quanto segue:

"

(…).

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.»

2.6.3. Chiamata

a pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti (e la certificazione del dott. __________ non

può essere considerata tale) -, ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott.

__________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una

vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in

base al quale la relazione di causalità naturale con l’evento traumatico

dell’ottobre 2005 si è estinta a far tempo, al più tardi, dal 1°

febbraio 2008, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio

richiesto dall’insorgente (perizia medica giudiziaria).

Del resto, la decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie

prestazioni a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2008, ciò che di fatto

equivale ad avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un

aggravamento temporaneo della situazione preesistente (cfr., d’altronde, il

doc. 43, p. 3/fasc. 2: “Per quanto attiene ai problemi alla cervicale e alla

lombare, l’assicurato presenta lesioni degenerative diffuse, il trauma può

avere temporaneamente risvegliato, rispettivamente reso manifeste queste

lesioni degenerative, alla prossima visita medico-circondariale bisognerà

valutare se lo status quo sine sarà stato raggiunto.”), appare compatibile con

la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.

In

effetti, conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31

dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha

esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si

trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una

caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa

di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In questo

contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere

presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Infine,

nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di

causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale/lombare

sarebbero apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua

opinione appare priva di valore probatorio.

In

effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Considerandi

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Tale circostanza è irrilevante anche alla

luce delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in

neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________

di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa

35.2002

, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un

trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione

stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a

livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das

heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die

Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del

redattore)

Questo

Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, in coincidenza con la chiusura del caso da parte

dell’amministrazione, i disturbi lamentati dall’assicurato alla colonna

cervicale e lombare, non si trovavano più in una relazione di causalità

naturale con l’infortunio del 17 ottobre 2005.

2.7

Disturbi

alla spalla sinistra: causalità con l’infortunio del 17

ottobre 2005?

2.7.1

Anche per questo aspetto,

all’origine della decisione dell’CO 1 di negare l’eziologia traumatica al danno

oggettivato alla spalla sinistra, vi è il parere del dott. __________, medico

di circondario.

Nel referto relativo alla

visita di controllo del 5 settembre 2007 si legge in effetti quanto segue,

citiamo:

" Per

quanto attiene la spalla sinistra si ribadisce quanto già sostenuto più volte e

comunicato a mezzo di lettera raccomandata all’assicurato, vale a dire che la

causalità tra l’infortunio in parola e i dolori alla spalla sinistra non è data.

Malgrado le asserzioni dell’assicurato, secondo il quale avrebbe

iniziato a sentire dolore alla spalla sinistra già da novembre-dicembre 2005,

anche una rivalutazione degli atti medici non permette di trovare riscontro

oggettivo di questa affermazione dell’assicurato, infatti ricordo che

l’assicurato è stato visto in Agenzia il 5 gennaio 2006 e in quel momento non

vi era assolutamente nessuna lamentela per la spalla sinistra, egli è stato

inoltre seguito dai medici curanti e anche il dott. __________ scrive di un

primo accenno ai problemi della spalla sinistra il 16.3.2006.

Dopo la visita medica del gennaio 2006, l’assicurato è stato anche

curato in regime semi-stazionario alla Clinica __________ dove il 30.1.2006 è

stata effettuata una visita d’entrata e dove non vi sono accenni a problemi

alla spalla sinistra.”

(doc. 62, p. 4/fasc. 2 -

il corsivo è del redattore; cfr., pure, il doc. 82/fasc. 2)

Sempre a proposito della

spalla sinistra, il TCA rileva che il dott. __________, medico aggiunto presso

il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di

__________, autore dell’operazione chirurgica alla spalla destra, con referto del

7.

aprile 2006, aveva manifestato il sospetto che fosse presente una rottura

della cuffia rotatoria della spalla sinistra, “anche qui in postumi di

traumatismo avvenuto il 17.10.2005.” (allegato al doc. 35/fasc. 2).

Preso atto degli esiti

dell’artro-RMN del 26 aprile 2006 - rottura parziale del tendine del muscolo

sovraspinato, quasi a tutto spessore -, lo stesso specialista ha precisato che,

citiamo: “il tipo di lesione, la zona e il tipo dell’esame obiettivo, concorda

con l’anamnesi riferita dal paziente, pertanto è verosimile pensare che la

lesione possa avere un’origine post-traumatica.” (doc. 35/fasc. 2).

A favore di un’eziologia

traumatica del danno alla spalla sinistra, si è pure espresso il dott. __________

(cfr. allegato al doc. 80/fasc. 2).

2.7.2

Tutto ben considerato, il TCA

non vede alcuna valida ragione per scostarsi dall’opinione espressa dal

chirurgo ortopedico dott. __________.

Con la propria

impugnativa, l’assicurato ha preteso che i disturbi alla spalla sinistra

sarebbero insorti immediatamente dopo l’evento del 17 ottobre 2005

(cfr., inoltre, la nota telefonica agli atti sub allegato al doc. 35).

Tuttavia, da un attento

esame della documentazione agli atti questa circostanza non risulta.

In effetti, la presenza di

problemi alla spalla sinistra non è stata rilevata né in occasione della

consultazione medica iniziale presso il PS dell’Ospedale __________ di __________

(doc. 3/fasc. 2), né durante la visita fiduciaria di controllo del 5 gennaio

2006.

(doc. 16/fasc. 2), né ancora nel corso della degenza semi-stazionaria

presso la Clinica __________ di __________ (30 gennaio-24 febbraio 2006 - cfr.

doc. 33/fasc. 2).

Lo stesso insorgente,

sentito da un funzionario dell’CO 1 in data 7 dicembre 2005, non aveva fatto

accenno alcuno all’esistenza di disturbi a quella parte del corpo. Anzi, egli

aveva confermato esplicitamente che le lesioni riportate erano quelle indicate nella

certificazione dell’Ospedale di __________, dunque contusioni

alla spalla destra, al bacino, al rachide cervicale e alla mano destra, nonché

frattura del V. metatarso del piede destro (doc. 6/fasc. 2).

Dopo la segnalazione 7

aprile 2006 del dott. __________ (allegato al doc. 35/fasc. 2),

l’amministrazione ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dott. __________,

il quale ha riferito di avere trovato un’annotazione relativa alla spalla

sinistra solo in occasione della consultazione del 16 marzo 2006 (allegato al

doc. 35/fasc. 2).

Da parte

sua, il dott. __________, anch’egli contattato dall’CO 1, ha affermato di

ricordarsi vagamente che il paziente gli aveva riferito di saltuari disturbi

alla spalla sinistra (allegato al doc. 35/fasc. 2).

Visto quanto precede,

secondo questa Corte, la prima segnalazione di disturbi interessanti la spalla

sinistra può essere fatta risalire al mese di marzo 2006.

Determinante, in questo

senso, appare la circostanza che i sanitari del Centro di riabilitazione di __________,

nonostante abbiano seguito l’assicurato giornalmente, durante poco meno di

un mese (30 gennaio-24 febbraio 2006), non hanno refertato nulla di

particolare a quel livello (cfr. il rapporto medico di uscita 13 marzo 2006, agli

atti sub doc. 33/fasc. 2).

Ciò contribuisce anche a

relativizzare quanto dichiarato dal dott. __________.

Ora, il fatto che i

disturbi in questione siano apparsi con un tempo di latenza tra i quattro ed i cinque

mesi parla piuttosto a sfavore dell’esistenza di un legame causale naturale con

l’evento infortunistico del 17 ottobre 2006, posto che,

secondo un'affermata giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione

dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di

causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b; STFA U 154/03 del 15 ottobre 2003, consid. 2.3 e U

298/99 del 30 novembre 2000).

È vero

che il dott. __________ si è pronunciato a favore di un’origine traumatica del

danno alla spalla sinistra (doc. 35/fasc. 2).

Nondimeno,

e a prescindere dal fatto che egli si è espresso in termini di mera possibilità

(“… è verosimile pensare che la lesione possa avere un’origine

post-traumatica.” - il corsivo è del redattore), ciò che non basta dal profilo

probatorio (cfr. consid. 2.4.), il suo parere non può dirsi convincente nella

misura in cui si basa, per sua stessa ammissione, sui dati anamnestici fornitigli

direttamente dal ricorrente.

In esito

alle considerazioni che precedono, l’Istituto assicuratore resistente ha

correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla

spalla sinistra, di modo che, anche sotto questo aspetto, la decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster