35.2008.104
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12 febbraio 2009Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2008.104
Data decisione, Autorità:
12.02.2009, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di 2 infortuni nel 2005. Disturbi rachide cervicale/lombare: confermata estinzione causalità naturale trascorsi oltre 2 anni dagli infortuni. Spalla sinistra: negata esistenza causalità naturale (tempo di latenza troppo lungo)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.104
mm
Lugano
12 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
luglio 2005, RI 1 - all’epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di autista/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale
mentre si trovava in sella alla propria motocicletta.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 29 luglio 2005
del dott. __________, contusioni al ginocchio sinistro, alla spalla destra,
all’anca destra, nonché al piede destro (doc. 4/inc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
L’assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a contare dal 29 agosto 2005 (cfr.
doc. 7/inc. 1).
1.2. Il 17
ottobre 2005 a RI 1 è occorso un secondo evento infortunistico: mentre stava
per scendere dal camion, egli è scivolato ed è caduto. Dopo aver picchiato il
sedere contro il predellino del camion, l’assicurato è finito a terra sul
pavimento (doc. 6/fasc. 2).
Secondo
il rapporto 7 novembre 2005 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
l’assicurato lamentava contusioni alla spalla destra, al bacino, al rachide
cervicale e alla mano destra, come pure la frattura del V. metatarso del piede destro
(doc. 3/fasc. 2).
In data
10 marzo 2006, RI 1 è stato sottoposto a un intervento di riparazione della
cuffia rotatoria della spalla destra (doc. 34/fasc. 2).
Anche in
questo caso l’amministrazione ha ammesso la propria responsabilità.
1.3. Nel corso
del mese di aprile 2006, il dott. __________, autore dell’intervento chirurgico
appena citato, ha segnalato la presenza di una sospetta rottura della cuffia
dei rotatori della spalla sinistra (allegato al doc. 35/fasc. 2).
L’artro-RMN
del 26 aprile 2006 ha confermato l’esistenza di una rottura parziale
perinserzionale del tendine del muscolo sovraspinato quasi a tutto spessore
(doc. 35/fasc. 2).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31
gennaio 2008, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni per quanto riguardava i disturbi al rachide lombare e cervicale e,
d’altra parte, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
alla spalla sinistra ed alla sindrome del tunnel carpale bilaterale, in quanto
non si sarebbe trattato di conseguenze naturali del sinistro assicurato.
Quindi,
tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali (spalla destra e
ginocchio sinistro), RI 1 è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa
e non più bisognoso di ulteriori cure mediche a far tempo dal 1° febbraio 2008
(doc. 76/fasc. 2).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Patronato RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
79 e 80/fasc. 2), l’Istituto assicuratore, in data 27 giugno 2008, ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 86/fasc. 2).
1.5. Con ricorso
del 26 agosto 2008 - in un primo tempo inoltrato erroneamente all’CO 1 -, RI 1
ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il
diritto a prestazioni per quanto riguarda la spalla sinistra nonché la colonna
cervicale e lombare.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto
evidenziato la circostanza che le sue condizioni economiche non gli avrebbero
consentito di sottoporsi ad accertamenti specialistici, motivo per cui ha
invitato il TCA ad ordinare una “perizia neutra”. D’altro canto, egli ha
segnalato che il proprio medico curante, dott. __________, si è esplicitamente pronunciato
a favore di un’eziologia traumatica del danno alla spalla sinistra.
In merito
al fatto che egli non avrebbe tempestivamente notificato i disturbi alla spalla
sinistra, il ricorrente fa valere che già nell’annuncio d’infortunio del 19
ottobre 2005 era stato indicato che, citiamo: “le parti lese sono sinistra e
destra e questo ad appena due giorni dall’evento.” Nel prosieguo, sempre a
detta dell’assicurato, la problematica alla spalla sinistra sarebbe stata
sottovalutata per colpa dell’CO 1, del suo ispettore e dei medici di
circondario (doc. I).
1.6. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV).
1.7. In data 22
gennaio 2009, il ricorrente si è riconfermato semplicemente nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno
legittimato, da una parte, a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale
tra i disturbi alla colonna cervicale/lombare e l’infortunio dell’ottobre 2005
nonché, d’altra parte, a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente
al danno alla spalla sinistra.
Non è per
contro contestata la circostanza che - tenuto conto unicamente delle sequele
residuali dei pregressi sinistri, interessanti la spalla destra ed il ginocchio
sinistro -, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa e non ha più
abbisognato di cure mediche, a decorrere dal 1° febbraio 2008.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,
con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Disturbi
al rachide lombare e cervicale: causalità con l’infortunio del 17 ottobre 2005 dopo il 31 gennaio 2008?
2.6.1. Dalle tavole processuali
risulta che la decisione dell’CO 1 di negare la propria responsabilità
relativamente ai disturbi localizzati al rachide cervicale e lombare a contare
dal 1° febbraio 2008, è stata presa sulla base della valutazione che il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha enunciato in occasione della visita di
controllo del 5 settembre 2007.
In effetti, in
quell’occasione, il medico di circondario appena citato si è espresso nei
seguenti termini:
" Per
quanto riguarda il rachide cervicale siamo in presenza di problemi di tipo
degenerativo, l’assicurato, se si riguarda la dinamica dell’infortunio, non ha
subito nessun trauma importante al rachide stesso, la sintomatologia è
fluttuante, cangiante e in continuo aumento, questo non è tipico di lesioni di
tipo post-traumatico.
Le radiografie effettuate e la RM possono permettere di escludere
lesioni di tipo post traumatico per cui gli attuali disturbi lamentati dall’assicurato
vanno messi in conto delle lesioni degenerative presenti.
Stesso discorso vale per i problemi al rachide lombare, infatti
anche in questo caso non vi è stato un trauma importante alla schiena,
l’assicurato presenta lesioni degenerative verificate alla RM del novembre
2005, questa RM escludeva in ogni caso lesioni di tipo post-traumatico.
Ora, anche i disturbi alla schiena dell’assicurato hanno tendenza
a progredire, in data odierna si ha addirittura la mancanza del riflesso
achilleo e i dolori crampiformi al polpaccio come pure un’iposensibilità alla
pianta del piede sinistro, questi sintomi non erano presenti inizialmente e ora
sono indizio di una possibile compressione della radice S1 a sinistra che non
era presente in occasione della RM del novembre 2005 per cui, anche a livello
del rachide lombare, si può parlare di una progressione della sintomatologia
dovuta a lesioni degenerative e non più di conseguenze dovute all’infortunio.
Anche in questo caso si può dunque considerare che la causalità è
estinta.”
(doc. 62, p. 4/fasc. 2)
Nel quadro della procedura
di opposizione, è stata prodotta una certificazione, datata 28 febbraio 2008,
del dott. __________, il quale, dopo avere ricordato che l’assicurato, prima
del sinistro dell’ottobre 2005, mai aveva accusato problemi, segnatamente, alla
colonna cervicale e lombare, ne ha postulato l’eziologia traumatica (allegato
al doc. 80/fasc. 2: “Prima dell’infortunio del 2005 il sig. RI 1 non aveva mai
avuto problemi per quanto riguarda la spalla dx, la colonna cervicale, la
colonna lombare, il piede dx, la spalla sx. I problemi attuali sono quindi da
imputare all’infortunio del 17 10 2005.”).
Interpellato
dall’amministrazione, il dott. __________, con referto del 9 aprile 2008, ha
dichiarato di non potere condividere quanto sostenuto dal curante (doc.
82/fasc. 2: “Il dott. __________ scrive però che visto che prima
dell’infortunio l’assicurato non aveva nessun problema alla spalla sinistra,
alla colonna cervicale e alla colonna lombare e al piede destro, ora i problemi
devono essere per forza di natura post traumatica. Questa giustificazione,
rispettivamente questa interpretazione alla luce dei referti clinici rilevati
in occasione della visita medica in Agenzia e delle lesioni degenerative constatate
in più occasioni, non può essere assolutamente condivisa.”).
2.6.2. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF
104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la Corte federale ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).
In una sentenza 9C_142/2008 del
16 ottobre 2008 il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato
quanto segue:
"
(…).
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.»
2.6.3. Chiamata
a pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti (e la certificazione del dott. __________ non
può essere considerata tale) -, ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott.
__________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una
vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in
base al quale la relazione di causalità naturale con l’evento traumatico
dell’ottobre 2005 si è estinta a far tempo, al più tardi, dal 1°
febbraio 2008, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio
richiesto dall’insorgente (perizia medica giudiziaria).
Del resto, la decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie
prestazioni a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2008, ciò che di fatto
equivale ad avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un
aggravamento temporaneo della situazione preesistente (cfr., d’altronde, il
doc. 43, p. 3/fasc. 2: “Per quanto attiene ai problemi alla cervicale e alla
lombare, l’assicurato presenta lesioni degenerative diffuse, il trauma può
avere temporaneamente risvegliato, rispettivamente reso manifeste queste
lesioni degenerative, alla prossima visita medico-circondariale bisognerà
valutare se lo status quo sine sarà stato raggiunto.”), appare compatibile con
la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.
In
effetti, conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali
contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31
dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in
cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha
esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si
trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una
caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa
di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato
soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
In questo
contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere
presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione
del raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
Infine,
nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di
causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale/lombare
sarebbero apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua
opinione appare priva di valore probatorio.
In
effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA
ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Considerandi
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
Tale circostanza è irrilevante anche alla
luce delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in
neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________
di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa
35.2002
, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un
trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione
stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a
livello C3-C6:
"
(…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule
beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und
dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie
radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu
Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine
Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,
und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand
überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und
dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,
die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das
heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die
Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del
redattore)
Questo
Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, in coincidenza con la chiusura del caso da parte
dell’amministrazione, i disturbi lamentati dall’assicurato alla colonna
cervicale e lombare, non si trovavano più in una relazione di causalità
naturale con l’infortunio del 17 ottobre 2005.
2.7
Disturbi
alla spalla sinistra: causalità con l’infortunio del 17
ottobre 2005?
2.7.1
Anche per questo aspetto,
all’origine della decisione dell’CO 1 di negare l’eziologia traumatica al danno
oggettivato alla spalla sinistra, vi è il parere del dott. __________, medico
di circondario.
Nel referto relativo alla
visita di controllo del 5 settembre 2007 si legge in effetti quanto segue,
citiamo:
" Per
quanto attiene la spalla sinistra si ribadisce quanto già sostenuto più volte e
comunicato a mezzo di lettera raccomandata all’assicurato, vale a dire che la
causalità tra l’infortunio in parola e i dolori alla spalla sinistra non è data.
Malgrado le asserzioni dell’assicurato, secondo il quale avrebbe
iniziato a sentire dolore alla spalla sinistra già da novembre-dicembre 2005,
anche una rivalutazione degli atti medici non permette di trovare riscontro
oggettivo di questa affermazione dell’assicurato, infatti ricordo che
l’assicurato è stato visto in Agenzia il 5 gennaio 2006 e in quel momento non
vi era assolutamente nessuna lamentela per la spalla sinistra, egli è stato
inoltre seguito dai medici curanti e anche il dott. __________ scrive di un
primo accenno ai problemi della spalla sinistra il 16.3.2006.
Dopo la visita medica del gennaio 2006, l’assicurato è stato anche
curato in regime semi-stazionario alla Clinica __________ dove il 30.1.2006 è
stata effettuata una visita d’entrata e dove non vi sono accenni a problemi
alla spalla sinistra.”
(doc. 62, p. 4/fasc. 2 -
il corsivo è del redattore; cfr., pure, il doc. 82/fasc. 2)
Sempre a proposito della
spalla sinistra, il TCA rileva che il dott. __________, medico aggiunto presso
il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di
__________, autore dell’operazione chirurgica alla spalla destra, con referto del
7.
aprile 2006, aveva manifestato il sospetto che fosse presente una rottura
della cuffia rotatoria della spalla sinistra, “anche qui in postumi di
traumatismo avvenuto il 17.10.2005.” (allegato al doc. 35/fasc. 2).
Preso atto degli esiti
dell’artro-RMN del 26 aprile 2006 - rottura parziale del tendine del muscolo
sovraspinato, quasi a tutto spessore -, lo stesso specialista ha precisato che,
citiamo: “il tipo di lesione, la zona e il tipo dell’esame obiettivo, concorda
con l’anamnesi riferita dal paziente, pertanto è verosimile pensare che la
lesione possa avere un’origine post-traumatica.” (doc. 35/fasc. 2).
A favore di un’eziologia
traumatica del danno alla spalla sinistra, si è pure espresso il dott. __________
(cfr. allegato al doc. 80/fasc. 2).
2.7.2
Tutto ben considerato, il TCA
non vede alcuna valida ragione per scostarsi dall’opinione espressa dal
chirurgo ortopedico dott. __________.
Con la propria
impugnativa, l’assicurato ha preteso che i disturbi alla spalla sinistra
sarebbero insorti immediatamente dopo l’evento del 17 ottobre 2005
(cfr., inoltre, la nota telefonica agli atti sub allegato al doc. 35).
Tuttavia, da un attento
esame della documentazione agli atti questa circostanza non risulta.
In effetti, la presenza di
problemi alla spalla sinistra non è stata rilevata né in occasione della
consultazione medica iniziale presso il PS dell’Ospedale __________ di __________
(doc. 3/fasc. 2), né durante la visita fiduciaria di controllo del 5 gennaio
2006.
(doc. 16/fasc. 2), né ancora nel corso della degenza semi-stazionaria
presso la Clinica __________ di __________ (30 gennaio-24 febbraio 2006 - cfr.
doc. 33/fasc. 2).
Lo stesso insorgente,
sentito da un funzionario dell’CO 1 in data 7 dicembre 2005, non aveva fatto
accenno alcuno all’esistenza di disturbi a quella parte del corpo. Anzi, egli
aveva confermato esplicitamente che le lesioni riportate erano quelle indicate nella
certificazione dell’Ospedale di __________, dunque contusioni
alla spalla destra, al bacino, al rachide cervicale e alla mano destra, nonché
frattura del V. metatarso del piede destro (doc. 6/fasc. 2).
Dopo la segnalazione 7
aprile 2006 del dott. __________ (allegato al doc. 35/fasc. 2),
l’amministrazione ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dott. __________,
il quale ha riferito di avere trovato un’annotazione relativa alla spalla
sinistra solo in occasione della consultazione del 16 marzo 2006 (allegato al
doc. 35/fasc. 2).
Da parte
sua, il dott. __________, anch’egli contattato dall’CO 1, ha affermato di
ricordarsi vagamente che il paziente gli aveva riferito di saltuari disturbi
alla spalla sinistra (allegato al doc. 35/fasc. 2).
Visto quanto precede,
secondo questa Corte, la prima segnalazione di disturbi interessanti la spalla
sinistra può essere fatta risalire al mese di marzo 2006.
Determinante, in questo
senso, appare la circostanza che i sanitari del Centro di riabilitazione di __________,
nonostante abbiano seguito l’assicurato giornalmente, durante poco meno di
un mese (30 gennaio-24 febbraio 2006), non hanno refertato nulla di
particolare a quel livello (cfr. il rapporto medico di uscita 13 marzo 2006, agli
atti sub doc. 33/fasc. 2).
Ciò contribuisce anche a
relativizzare quanto dichiarato dal dott. __________.
Ora, il fatto che i
disturbi in questione siano apparsi con un tempo di latenza tra i quattro ed i cinque
mesi parla piuttosto a sfavore dell’esistenza di un legame causale naturale con
l’evento infortunistico del 17 ottobre 2006, posto che,
secondo un'affermata giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione
dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di
causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ
1994, p. 46 consid. 1b; STFA U 154/03 del 15 ottobre 2003, consid. 2.3 e U
298/99 del 30 novembre 2000).
È vero
che il dott. __________ si è pronunciato a favore di un’origine traumatica del
danno alla spalla sinistra (doc. 35/fasc. 2).
Nondimeno,
e a prescindere dal fatto che egli si è espresso in termini di mera possibilità
(“… è verosimile pensare che la lesione possa avere un’origine
post-traumatica.” - il corsivo è del redattore), ciò che non basta dal profilo
probatorio (cfr. consid. 2.4.), il suo parere non può dirsi convincente nella
misura in cui si basa, per sua stessa ammissione, sui dati anamnestici fornitigli
direttamente dal ricorrente.
In esito
alle considerazioni che precedono, l’Istituto assicuratore resistente ha
correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla
spalla sinistra, di modo che, anche sotto questo aspetto, la decisione su
opposizione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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