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Decisione

35.2008.109

Assicurato vittima di "colpo di frusta" cervicale. Chiusura del caso dopo poco più di 7 mesi. Rinvio atti all'assicuratore per complemento istruttorio riguardo causalità naturale. Causalità adeguata d

9 febbraio 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i cui sanitari hanno refertato la presenza di cefalea, dolori cervicali,

nausea, capogiri e vomito, come pure di dolori alla schiena e alle scapole.

Essi hanno quindi formulato la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale di

grado II secondo la classificazione della Quebec Task Force (doc. ZM 1).

La TAC

cervicale, eseguita in quell’occasione, ha mostrato l’esistenza di una frattura

della lamina destra dell’arco di C1, reperto però non confermato dalle

radiografie dinamiche.

Da un

profilo terapeutico, è stata prescritta l’assunzione di farmaci antinfiammatori/antidolorifici.

L’assicurato

è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per una durata prevista di due

settimane (doc. ZM 11).

Vista la

persistenza della sintomatologia, il ricorrente è stato sottoposto ad un esame

di risonanza magnetica del rachide cervicale che ha evidenziato due discopatie,

a livello di C5/C6 e di C6/C7, senza evidenti compressioni midollari, con un

sospetto di un ipersegnale midollare, verosimilmente più compatibile con un

artefatto da flusso (doc. ZM 8).

Il 25

ottobre 2007 ha avuto luogo un consulto specialistico da parte del dott. __________,

__________ presso il Servizio __________ di neurochirurgia, il quale, a fronte

dell’apparizione di una sintomatologia parestetica agli arti superiori senza

una chiara distribuzione radicolare, ha ritenuto indicato un approfondimento

neurologico (doc. ZM 9).

I

sanitari del Servizio __________ di neurologia, consultati in data 12 dicembre

2007, hanno riferito che RI 1 soffriva di una sindrome algica cervicale e

all’arto superiore destro, nonché di una cefalea intensa a casco, dolori

presenti sia di giorno che di notte.

Essi

hanno riscontrato uno stato neurologico normale, in particolare senza segni di

radiculopatia, ma una mobilità cervicale fortemente ridotta.

Per

concludere, i neurologi hanno escluso una complicanza midollare del trauma

(doc. ZM 6).

Nel corso

del mese di gennaio 2008, l’assicurato è stato visitato dai medici dell’équipe

di neurochirurgia dell’Ospedale di __________ (Prov. __________), che hanno

disposto l’esecuzione di una TAC mirata al segmento C1-C2 (doc. ZM 21).

L’esame

in questione ha mostrato degli esiti di frattura composta dell’arco posteriore

destro di C1 con scarsi processi riparativi (doc. ZM 22).

Il 12

febbraio 2008 il ricorrente è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione.

Dal

relativo rapporto, datato 14 febbraio 2008, si evince segnatamente che, a quel

momento, RI 1 lamentava, citiamo: “mal di testa, “giramenti”, vertigini, sento

formicolii in particolare nella mano destra, è praticamente sempre fredda.

Inoltre dolori alla nuca fino a metà schiena, come all’inizio.” (doc. ZM 25).

In data

26 marzo 2008, il dott. __________, medico-chirurgo, ha proceduto alla visita

di controllo dell’assicurato.

Il

sanitario appena citato ha riferito che, nel frattempo, si era proceduto alla

ricostruzione tecnica dell’incidente occorso all’insorgente, dalla quale era

risultato un ΔV compreso

tra 5.8 e 8.6 km/h. Al riguardo, egli ha dichiarato che, citiamo: “…, anche

volendo riconoscere il massimo valore di spostamento dell’8.6 km/h, il valore

di decelerazione che si ottiene indietreggiando molto lentamente ed eseguendo

una brusca frenata. Per rendere l’idea si cita a confronto la situazione degli

autoscontri dei luna-park dove le accelerazioni Delta-v si situano su valori

fra 10 e 15 km/h.” (doc. ZM 35, p. 3).

Dal

referto 25 aprile 2008 emerge inoltre che il dott. __________ aveva pure

interpellato il dott. __________ per ottenere un suo parere riguardo agli esiti

degli accertamenti radiologici eseguiti nel frattempo.

Da parte

sua, il citato radiologo ha escluso, con certezza, l’esistenza di una frattura

dell’arco posteriore dell’atlante, imputando il piccolo difetto osseo

evidenziato dalla TAC ad un dismorfismo congenito (doc. ZM 34).

Per

quanto qui di interesse, queste sono le considerazioni che il medico fiduciario

della CO 1 ha espresso a proposito della causalità:

"

allo stato attuale non vi è più alcun nesso di

causalità naturale fra infortunio e disturbi soggettivi. In particolare non

siamo confrontati con alcuna lesione ossea. Peraltro la forza di accelerazione,

delta-v, causata dall’impatto causato dalla collisione era compresa fra 5.8 e

8.6 km/h, corrispondente ad una accelerazione media fra 1 e 2 g.

Alla luce di tutte le considerazioni illustrate,

il caso a fronte dell’intervento Lainf, può essere definito.”

(doc. ZM

35, p. 4)

Nel mese

di giugno 2008, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH

in neurologia.

Questo

specialista ha sottolineato la circostanza che il paziente non fosse mai stato

sottoposto a, citiamo: “…, una fisioterapia adeguata con mobilizzazione né dopo

il porto di collare per diverse settimane, né in seguito dopo la valutazione

neurologica o ancora la presa a carico del neurochirurgo in__________ fino a

tutt’oggi. (…). Si è quindi di fronte ad una situazione protratta che merita

ora una presa a carico al più presto, per evitare una cronicizzazione

ulteriore.”.

Inoltre,

a suo avviso, citiamo: “se nell’ambito della perizia del Dr. __________ si

deduce che il trauma sia stato relativamente blando (non è però a mia

disposizione alcuna perizia dinamica), è chiaro che la mancanza di un adeguato

trattamento soprattutto fisioterapico, ancor più indicato dopo una così lunga

immobilizzazione che ha mantenuto la sindrome cervicale peraltro oggettivata

ancora nel dicembre 2008, abbia contribuito al mantenimento della sindrome

cervicale fino alla situazione attuale.”.

Per

quanto attiene all’aspetto eziologico, il neurologo in questione si è

dissociato dalla valutazione del dott. __________, affermando che, citiamo: “…,

pur essendo stati di fronte ad un banale incidente, lo stato clinico del

paziente è effettivamente residuale all’infortunio subito e tale da non

permettere alcuna abilità lavorativa al momento, anche perché si può sospettare

lo sviluppo di uno stato ansioso (-depressivo?) reattivo alla difficoltà

nell’elaborazione dapprima delle diagnosi poste, poi dell’evoluzione.” (il

corsivo è del redattore).

Infine,

sempre secondo il dott. __________, grazie ad una presa a carico fisiatrica,

accompagnata da una medicazione antinfiammatoria e miorilassante e,

eventualmente, antidepressiva bassodosata la sera con effetto analgesico

centrale, l’assicurato avrebbe potuto recuperare completamente, sul piano sia

Considerandi

fisico che psichico, e ritrovare una piena capacità lavorativa (doc. ZM 38).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione sul contenuto del rapporto del dott. __________,

il dott. __________ ha ribadito il parere secondo cui i vari disturbi lamentati

da RI 1 non erano riconducibili all’evento del settembre 2007, definito

“insignificante” (doc. ZM 40).

Unitamente

all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione, datata 19

novembre 2008, del dott. __________, il quale ha fatto stato di un’evoluzione

sfavorevole della sintomatologia, ciò che ha comportato la sospensione delle

sedute di fisioterapia (doc. A 3).

Un

ulteriore rapporto del neurologo dott. __________ è stato versato agli atti di

causa nel corso del mese di gennaio 2009.

Da questo

documento risulta che, nel frattempo, la situazione era lentamente migliorata,

al punto tale che lo specialista ha auspicato una graduale ripresa

dell’attività fisica (doc. VII bis).

2.12

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni convenuto ha

negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1°

maggio 2008, sostenendo che i disturbi ancora presentati da RI 1 non si

trovavano più in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con

l’incidente della circolazione del 21 settembre 2007.

Per negare

la persistenza del nesso causale naturale oltre il 30 aprile 2008, esso ha

fatto capo alle conclusioni della perizia elaborata dal dott. __________,

dunque causalità estinta in considerazione della mancata oggettivazione di

lesioni ossee e della banalità delle forze messe in gioco dalla collisione

(doc. ZM 35, p. 4).

Per

quanto concerne invece l’adeguatezza, la CO 1 ha classificato l’evento fra gli

infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore e ha negato l’adempimento

di tutti i criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (doc. Z

57, p. 7).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene innanzitutto di non potere fondare il

proprio giudizio circa la causalità naturale, sulla valutazione enunciata dal

dott. __________.

Da una

parte, il sanitario interpellato dall’assicuratore resistente sembra

misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma d'accelerazione alla

colonna cervicale (ciò che è proprio il caso nella presente fattispecie), è

tipico che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino

sufficiente riscontro sul piano oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo

una giurisprudenza federale inaugurata nel 1991, non basta dunque a negarne

ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF

127.

V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).

D’altronde,

in una sentenza U 261/01 del 9 luglio 2003, l’Alta Corte federale ha affermato,

nel caso di un assicurato vittima di una distorsione cervicale, che è da

ritenere manifestamente errata la decisione dell'assicuratore LAINF che

nega la causalità naturale, siccome i disturbi lamentati non sono

oggettivabili.

D’altra

parte, occorre tenere presente che, secondo un’affermata giurisprudenza

federale, una perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di

peso per giudicare della gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è

di per sé adeguata a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei

disturbi insorti a seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale

(cfr. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 82, p. 866 e,

fra le tante, STFA 14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1,

STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno

2003, pubblicata in plädoyer 6/03, p. 73ss.: “ Soweit die

Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit der bezüglich der Frage der natürlichen

Kausalität übereinstimmenden Arztberichte mit dem Argument bestreitet, gestützt

auf das verkehrstechnische Gutachten des Unfallanalytikers Dipl. Ing.

B.________ vom 10. Mai 1996, welcher für den Auffahrunfall eine

kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2

km/h ermittelt hat und entsprechend von einem Bagatellereignis ausgeht, sei

eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale HWS-Verletzung

auszuschliessen, verkennt sie, dass unfallanalytische und biomechanische

Gutachten gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen sind;

dagegen entspricht es nicht der Rechtsprechung zu Schleudertrauma-Fällen, die -

in erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und ärztlicher Einschätzung zu

beurteilende - natürliche Kausalität mit Überlegungen zur

Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der versicherten Person

übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht veröffentlichte Erwägung 1 des

Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97]; ferner Urteile P. vom 14. März

2001.

[U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7. August 2002 [U 313/01] Erw. 2.3, B.

vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S. vom 8. April 2002 [U 357/01] Erw.

3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01] Erw. 3a). Eine unfalltechnische oder

biomechanische Analyse vermag allenfalls gewichtige Anhaltspunkte zur - einzig

mit Blick auf die Adäquanzprüfung relevanten (Urteil W. vom 30. April 2001 [U

396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere des Unfallereignisses zu liefern; sie

bildet jedoch in keinem Fall eine hinreichende Grundlage für die

Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März

2003.

[U 125/01] Erw. 3.1 und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02] Erw. 2.1).).” - il

corsivo è del redattore).

Da questo

profilo, quindi, il caso di specie necessita di un complemento d’istruttoria,

tenuto anche conto del fatto che il neurologo dott. __________ - senza invero

motivare oltre tale sua opinione -, ha postulato l’esistenza di un legame

causale naturale con l’evento infortunistico assicurato (cfr. doc. ZM 38, p.

4).

2.13

Come già

indicato al precedente considerando, l’amministrazione ha posto termine al

proprio obbligo a prestazioni anche in ragione di una pretesa estinzione del

nesso di causalità adeguata.

Secondo

un’affermata giurisprudenza federale, sapere se i disturbi lamentati da un

assicurato sono delle conseguenze adeguate dell’infortunio, è un aspetto che va

valutato soltanto al termine del normale processo di guarigione, e non

fintantoché dalla prosecuzione della cura medica ci si possa ancora attendere

un sensibile miglioramento delle condizioni di salute post-infortunistiche (fra

le tante, cfr. STFA U 269/04 del 10 gennaio 2005 consid. 1.3, U 246/03 dell’11

febbraio 2004 consid. 2.4 ed i riferimenti ivi menzionati).

Nella DTF

134.

V 109 consid. 4.3, il TF ha precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche.

Nella

concreta evenienza, nel caso in cui i disturbi presentati da RI 1 fossero stati

ancora conseguenza naturale dell’infortunio del settembre 2007 - aspetto che

dovrà comunque ancora essere oggetto di un approfondimento specialistico -,

l’amministrazione avrebbe prematuramente proceduto all’esame della

causalità adeguata, posto che, in base alle certificazioni del neurologo dott. __________,

le condizioni di salute non erano stabili ma suscettibili di migliorare notevolmente,

sino a ritrovare una piena capacità lavorativa, grazie ad un’adeguata terapia

(cfr. doc. ZM 38: “… bisogna prevedere che se il paziente sarà seguito al più

presto nei prossimi 3-4 mesi da un medico fisiatra in regime ambulatoriale

regolare e sufficientemente frequente con fisioterapia adatta, con

mobilizzazione graduale della colonna cervicale, in modo da ridare sicurezza

nello svolgere i movimenti abituali del collo del paziente, con sostegno anche

di una medicazione antinfiammatoria non steroidale e miorilassante,

eventualmente anche con l’introduzione di un antidepressivo bassodosato la sera

ad effetto analgesico centrale, con lieve effetto sedativo per migliorare i disturbi

del sonno, un graduale ma regolare miglioramento potrà essere osservato con

verosimile recupero completo sia fisico che psichico con abilità lavorativa

completa.” - il corsivo è del redattore).

Sempre in

questo contesto, è utile segnalare che, in ossequio alla giurisprudenza

federale, la necessità di cure (nel senso di una terapia medicamentosa

antidolorifica e di una fisioterapia) durante un lasso di tempo di 2 sino a 3

anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere consueta

(cfr. STFA U 269/04 succitata, consid. 2.3).

2.14

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata va

annullata e l'incarto retrocesso all’amministrazione, affinché disponga un

approfondimento peritale e, sulla scorta delle relative risultanze, decida di

nuovo circa l’esistenza di una relazione di causalità naturale (e, se del caso,

adeguata) con il sinistro assicurato, al di là del mese

di aprile 2008.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del

considerando 2.14..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

riconoscerà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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