35.2008.109
Assicurato vittima di "colpo di frusta" cervicale. Chiusura del caso dopo poco più di 7 mesi. Rinvio atti all'assicuratore per complemento istruttorio riguardo causalità naturale. Causalità adeguata d
9 febbraio 2009Italiano43 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.109
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di "colpo di frusta" cervicale. Chiusura del caso dopo poco più di 7 mesi. Rinvio atti all'assicuratore per complemento istruttorio riguardo causalità naturale. Causalità adeguata dichiarata prematuramente estinta
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
CURA MEDICA
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.109
mm
Lugano
9 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
dicembre 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
settembre 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di sostituto custode di un condominio e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 20 dicembre 2007 del
dott. __________, medico- assistente presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________, un trauma d’accelerazione cervicale (doc. ZM 3).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 maggio
2008, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1°
maggio 2008, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità
con il sinistro del settembre 2007 (doc. Z 33).
L’assicurato
ha interposto opposizione contro il provvedimento appena citato (doc. Z 35 e Z
40).
1.3. In data 17
novembre 2008, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato a questa Corte un
ricorso per denegata giustizia (doc. Z 54).
Con
sentenza del 15 gennaio 2009, il TCA ha stralciato dai ruoli la causa, poiché
nel frattempo, per la precisione il 2 dicembre 2008, la CO 1 aveva emanato la
decisione su opposizione, mediante la quale è stata confermata l’estinzione del
diritto a prestazioni a contare dal 1° maggio 2008 (doc. Z 57).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 dicembre 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, che il TCA ordini l’esecuzione di una
perizia medica pluridisciplinare con ripristino del diritto alle prestazioni di
corta durata a far tempo dal 24 febbraio 2008, in via subordinata, la
retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda ad un complemento
istruttorio con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata a far
tempo dal 24 febbraio 2008, nonché, in via ancor più subordinata, che la
CO 1 venga condannata a versargli una rendita di invalidità ed un’indennità per
menomazione all’integrità del 100%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha contestato
innanzitutto il valore probatorio della perizia elaborata dal dott. __________.
In particolare, egli ha rimproverato al medico fiduciario di avere negato
l’esistenza di un nesso causale naturale dopo il 30 aprile 2008, riferendosi alla
perizia biomeccanica commissionata dalla __________, assicuratore RC del
detentore della vettura investitrice, secondo cui il cambiamento di velocità
dovuto alla collisione (Delta-v) si situerebbe tra 5.8 e 8.6 km/h e, in
proposito, ha osservato, citiamo: “… tale “perizia” (quella biomeccanica, n.d.r.)
va a costituire, oltre all’assenza di fratture ossee, l’unico elemento sul
quale poi il Dr. __________ e l’assicuratore Lainf fondano l’assenza di nesso
causale. Ciò è inammissibile. A maggior ragione se si considera che un solo
asserito, contestato, ΔV
compreso tra 5.8 e 8.6 km/h (peraltro nemmeno irrisorio) non ha alcuna
rilevanza circa la definizione del nesso di causalità naturale tra l’infortunio
in questione ed i suoi postumi. Si veda al proposito la nota giurisprudenza del
Tribunale federale in ambito Lainf.”).
Per
quanto attiene alla causalità naturale, il ricorrente ha rilevato che la
documentazione medica agli atti dimostrerebbe che egli, in occasione del noto
incidente, ha riportato un trauma cervicale secondo un meccanismo di “colpo di
frusta” e che, immediatamente dopo di esso, ha lamentato un complesso di
disturbi (cefalea, cervicalgie, parestesie alle mani, nausea, capogiri, vomito
e mancanza d’equilibrio) che rientrano nel relativo quadro tipico. Inoltre,
l’estinzione del nesso causale naturale sarebbe stata decisa senza procedere
preliminarmente agli accertamenti che impone la più recente giurisprudenza
federale (perizia pluri/interdisciplinare di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico,
neuropsicologico e, in caso di necessità, otoneurologico, neuro-oftalmologico,
…).
In merito
all’adeguatezza, RI 1 ha fatto valere che il sinistro del 21 settembre
2007 andrebbe classificato fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli
gravi e, d’altro canto, ha sottolineato l’adempimento del criterio delle
circostanze particolarmente drammatiche, della cura medica protratta e gravosa,
dei notevoli disturbi, della cura errata con aggravio dei postumi
infortunistici, del decorso sfavorevole della cura, come pure della rilevante
incapacità lavorativa nonostante gli sforzi (doc. I).
1.5. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.6. In data 21
gennaio 2009, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e domande (doc. V).
1.7. Il 28
gennaio 2009 al TCA è pervenuta una nuova certificazione del dott. __________
(doc. VII + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente
era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1°
maggio 2008, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto
all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. ed., n. 87, p. 867).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109 consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid.
4a).
2.7. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é
determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al
"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura
fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,
potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la
complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche
Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der
obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.),
Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF
122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im
Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten
Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare
Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht
entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder
psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un
tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines
Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall
nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato la
sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U
462/04:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,
sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen
(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht
(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.10. Nella DTF 134
V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9).
Il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i
principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado
di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri
nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.
10.1).
La Corte
federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.
Per
questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi
di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
2.11. In concreto,
in data 21 settembre 2007, RI 1 è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale: l’autovettura da lui condotta, ferma ad un semaforo, è
infatti stata tamponata da un’automobile che la seguiva.
Il giorno
stesso egli si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
Fatti
i cui sanitari hanno refertato la presenza di cefalea, dolori cervicali,
nausea, capogiri e vomito, come pure di dolori alla schiena e alle scapole.
Essi hanno quindi formulato la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale di
grado II secondo la classificazione della Quebec Task Force (doc. ZM 1).
La TAC
cervicale, eseguita in quell’occasione, ha mostrato l’esistenza di una frattura
della lamina destra dell’arco di C1, reperto però non confermato dalle
radiografie dinamiche.
Da un
profilo terapeutico, è stata prescritta l’assunzione di farmaci antinfiammatori/antidolorifici.
L’assicurato
è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per una durata prevista di due
settimane (doc. ZM 11).
Vista la
persistenza della sintomatologia, il ricorrente è stato sottoposto ad un esame
di risonanza magnetica del rachide cervicale che ha evidenziato due discopatie,
a livello di C5/C6 e di C6/C7, senza evidenti compressioni midollari, con un
sospetto di un ipersegnale midollare, verosimilmente più compatibile con un
artefatto da flusso (doc. ZM 8).
Il 25
ottobre 2007 ha avuto luogo un consulto specialistico da parte del dott. __________,
__________ presso il Servizio __________ di neurochirurgia, il quale, a fronte
dell’apparizione di una sintomatologia parestetica agli arti superiori senza
una chiara distribuzione radicolare, ha ritenuto indicato un approfondimento
neurologico (doc. ZM 9).
I
sanitari del Servizio __________ di neurologia, consultati in data 12 dicembre
2007, hanno riferito che RI 1 soffriva di una sindrome algica cervicale e
all’arto superiore destro, nonché di una cefalea intensa a casco, dolori
presenti sia di giorno che di notte.
Essi
hanno riscontrato uno stato neurologico normale, in particolare senza segni di
radiculopatia, ma una mobilità cervicale fortemente ridotta.
Per
concludere, i neurologi hanno escluso una complicanza midollare del trauma
(doc. ZM 6).
Nel corso
del mese di gennaio 2008, l’assicurato è stato visitato dai medici dell’équipe
di neurochirurgia dell’Ospedale di __________ (Prov. __________), che hanno
disposto l’esecuzione di una TAC mirata al segmento C1-C2 (doc. ZM 21).
L’esame
in questione ha mostrato degli esiti di frattura composta dell’arco posteriore
destro di C1 con scarsi processi riparativi (doc. ZM 22).
Il 12
febbraio 2008 il ricorrente è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione.
Dal
relativo rapporto, datato 14 febbraio 2008, si evince segnatamente che, a quel
momento, RI 1 lamentava, citiamo: “mal di testa, “giramenti”, vertigini, sento
formicolii in particolare nella mano destra, è praticamente sempre fredda.
Inoltre dolori alla nuca fino a metà schiena, come all’inizio.” (doc. ZM 25).
In data
26 marzo 2008, il dott. __________, medico-chirurgo, ha proceduto alla visita
di controllo dell’assicurato.
Il
sanitario appena citato ha riferito che, nel frattempo, si era proceduto alla
ricostruzione tecnica dell’incidente occorso all’insorgente, dalla quale era
risultato un ΔV compreso
tra 5.8 e 8.6 km/h. Al riguardo, egli ha dichiarato che, citiamo: “…, anche
volendo riconoscere il massimo valore di spostamento dell’8.6 km/h, il valore
di decelerazione che si ottiene indietreggiando molto lentamente ed eseguendo
una brusca frenata. Per rendere l’idea si cita a confronto la situazione degli
autoscontri dei luna-park dove le accelerazioni Delta-v si situano su valori
fra 10 e 15 km/h.” (doc. ZM 35, p. 3).
Dal
referto 25 aprile 2008 emerge inoltre che il dott. __________ aveva pure
interpellato il dott. __________ per ottenere un suo parere riguardo agli esiti
degli accertamenti radiologici eseguiti nel frattempo.
Da parte
sua, il citato radiologo ha escluso, con certezza, l’esistenza di una frattura
dell’arco posteriore dell’atlante, imputando il piccolo difetto osseo
evidenziato dalla TAC ad un dismorfismo congenito (doc. ZM 34).
Per
quanto qui di interesse, queste sono le considerazioni che il medico fiduciario
della CO 1 ha espresso a proposito della causalità:
"
allo stato attuale non vi è più alcun nesso di
causalità naturale fra infortunio e disturbi soggettivi. In particolare non
siamo confrontati con alcuna lesione ossea. Peraltro la forza di accelerazione,
delta-v, causata dall’impatto causato dalla collisione era compresa fra 5.8 e
8.6 km/h, corrispondente ad una accelerazione media fra 1 e 2 g.
Alla luce di tutte le considerazioni illustrate,
il caso a fronte dell’intervento Lainf, può essere definito.”
(doc. ZM
35, p. 4)
Nel mese
di giugno 2008, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH
in neurologia.
Questo
specialista ha sottolineato la circostanza che il paziente non fosse mai stato
sottoposto a, citiamo: “…, una fisioterapia adeguata con mobilizzazione né dopo
il porto di collare per diverse settimane, né in seguito dopo la valutazione
neurologica o ancora la presa a carico del neurochirurgo in__________ fino a
tutt’oggi. (…). Si è quindi di fronte ad una situazione protratta che merita
ora una presa a carico al più presto, per evitare una cronicizzazione
ulteriore.”.
Inoltre,
a suo avviso, citiamo: “se nell’ambito della perizia del Dr. __________ si
deduce che il trauma sia stato relativamente blando (non è però a mia
disposizione alcuna perizia dinamica), è chiaro che la mancanza di un adeguato
trattamento soprattutto fisioterapico, ancor più indicato dopo una così lunga
immobilizzazione che ha mantenuto la sindrome cervicale peraltro oggettivata
ancora nel dicembre 2008, abbia contribuito al mantenimento della sindrome
cervicale fino alla situazione attuale.”.
Per
quanto attiene all’aspetto eziologico, il neurologo in questione si è
dissociato dalla valutazione del dott. __________, affermando che, citiamo: “…,
pur essendo stati di fronte ad un banale incidente, lo stato clinico del
paziente è effettivamente residuale all’infortunio subito e tale da non
permettere alcuna abilità lavorativa al momento, anche perché si può sospettare
lo sviluppo di uno stato ansioso (-depressivo?) reattivo alla difficoltà
nell’elaborazione dapprima delle diagnosi poste, poi dell’evoluzione.” (il
corsivo è del redattore).
Infine,
sempre secondo il dott. __________, grazie ad una presa a carico fisiatrica,
accompagnata da una medicazione antinfiammatoria e miorilassante e,
eventualmente, antidepressiva bassodosata la sera con effetto analgesico
centrale, l’assicurato avrebbe potuto recuperare completamente, sul piano sia
Considerandi
fisico che psichico, e ritrovare una piena capacità lavorativa (doc. ZM 38).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sul contenuto del rapporto del dott. __________,
il dott. __________ ha ribadito il parere secondo cui i vari disturbi lamentati
da RI 1 non erano riconducibili all’evento del settembre 2007, definito
“insignificante” (doc. ZM 40).
Unitamente
all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione, datata 19
novembre 2008, del dott. __________, il quale ha fatto stato di un’evoluzione
sfavorevole della sintomatologia, ciò che ha comportato la sospensione delle
sedute di fisioterapia (doc. A 3).
Un
ulteriore rapporto del neurologo dott. __________ è stato versato agli atti di
causa nel corso del mese di gennaio 2009.
Da questo
documento risulta che, nel frattempo, la situazione era lentamente migliorata,
al punto tale che lo specialista ha auspicato una graduale ripresa
dell’attività fisica (doc. VII bis).
2.12
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni convenuto ha
negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1°
maggio 2008, sostenendo che i disturbi ancora presentati da RI 1 non si
trovavano più in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con
l’incidente della circolazione del 21 settembre 2007.
Per negare
la persistenza del nesso causale naturale oltre il 30 aprile 2008, esso ha
fatto capo alle conclusioni della perizia elaborata dal dott. __________,
dunque causalità estinta in considerazione della mancata oggettivazione di
lesioni ossee e della banalità delle forze messe in gioco dalla collisione
(doc. ZM 35, p. 4).
Per
quanto concerne invece l’adeguatezza, la CO 1 ha classificato l’evento fra gli
infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore e ha negato l’adempimento
di tutti i criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (doc. Z
57, p. 7).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene innanzitutto di non potere fondare il
proprio giudizio circa la causalità naturale, sulla valutazione enunciata dal
dott. __________.
Da una
parte, il sanitario interpellato dall’assicuratore resistente sembra
misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma d'accelerazione alla
colonna cervicale (ciò che è proprio il caso nella presente fattispecie), è
tipico che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino
sufficiente riscontro sul piano oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo
una giurisprudenza federale inaugurata nel 1991, non basta dunque a negarne
ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF
127.
V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).
D’altronde,
in una sentenza U 261/01 del 9 luglio 2003, l’Alta Corte federale ha affermato,
nel caso di un assicurato vittima di una distorsione cervicale, che è da
ritenere manifestamente errata la decisione dell'assicuratore LAINF che
nega la causalità naturale, siccome i disturbi lamentati non sono
oggettivabili.
D’altra
parte, occorre tenere presente che, secondo un’affermata giurisprudenza
federale, una perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di
peso per giudicare della gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è
di per sé adeguata a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei
disturbi insorti a seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale
(cfr. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 82, p. 866 e,
fra le tante, STFA 14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1,
STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno
2003, pubblicata in plädoyer 6/03, p. 73ss.: “ Soweit die
Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit der bezüglich der Frage der natürlichen
Kausalität übereinstimmenden Arztberichte mit dem Argument bestreitet, gestützt
auf das verkehrstechnische Gutachten des Unfallanalytikers Dipl. Ing.
B.________ vom 10. Mai 1996, welcher für den Auffahrunfall eine
kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2
km/h ermittelt hat und entsprechend von einem Bagatellereignis ausgeht, sei
eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale HWS-Verletzung
auszuschliessen, verkennt sie, dass unfallanalytische und biomechanische
Gutachten gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen sind;
dagegen entspricht es nicht der Rechtsprechung zu Schleudertrauma-Fällen, die -
in erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und ärztlicher Einschätzung zu
beurteilende - natürliche Kausalität mit Überlegungen zur
Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der versicherten Person
übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht veröffentlichte Erwägung 1 des
Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97]; ferner Urteile P. vom 14. März
2001.
[U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7. August 2002 [U 313/01] Erw. 2.3, B.
vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S. vom 8. April 2002 [U 357/01] Erw.
3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01] Erw. 3a). Eine unfalltechnische oder
biomechanische Analyse vermag allenfalls gewichtige Anhaltspunkte zur - einzig
mit Blick auf die Adäquanzprüfung relevanten (Urteil W. vom 30. April 2001 [U
396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere des Unfallereignisses zu liefern; sie
bildet jedoch in keinem Fall eine hinreichende Grundlage für die
Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März
2003.
[U 125/01] Erw. 3.1 und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02] Erw. 2.1).).” - il
corsivo è del redattore).
Da questo
profilo, quindi, il caso di specie necessita di un complemento d’istruttoria,
tenuto anche conto del fatto che il neurologo dott. __________ - senza invero
motivare oltre tale sua opinione -, ha postulato l’esistenza di un legame
causale naturale con l’evento infortunistico assicurato (cfr. doc. ZM 38, p.
4).
2.13
Come già
indicato al precedente considerando, l’amministrazione ha posto termine al
proprio obbligo a prestazioni anche in ragione di una pretesa estinzione del
nesso di causalità adeguata.
Secondo
un’affermata giurisprudenza federale, sapere se i disturbi lamentati da un
assicurato sono delle conseguenze adeguate dell’infortunio, è un aspetto che va
valutato soltanto al termine del normale processo di guarigione, e non
fintantoché dalla prosecuzione della cura medica ci si possa ancora attendere
un sensibile miglioramento delle condizioni di salute post-infortunistiche (fra
le tante, cfr. STFA U 269/04 del 10 gennaio 2005 consid. 1.3, U 246/03 dell’11
febbraio 2004 consid. 2.4 ed i riferimenti ivi menzionati).
Nella DTF
134.
V 109 consid. 4.3, il TF ha precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche.
Nella
concreta evenienza, nel caso in cui i disturbi presentati da RI 1 fossero stati
ancora conseguenza naturale dell’infortunio del settembre 2007 - aspetto che
dovrà comunque ancora essere oggetto di un approfondimento specialistico -,
l’amministrazione avrebbe prematuramente proceduto all’esame della
causalità adeguata, posto che, in base alle certificazioni del neurologo dott. __________,
le condizioni di salute non erano stabili ma suscettibili di migliorare notevolmente,
sino a ritrovare una piena capacità lavorativa, grazie ad un’adeguata terapia
(cfr. doc. ZM 38: “… bisogna prevedere che se il paziente sarà seguito al più
presto nei prossimi 3-4 mesi da un medico fisiatra in regime ambulatoriale
regolare e sufficientemente frequente con fisioterapia adatta, con
mobilizzazione graduale della colonna cervicale, in modo da ridare sicurezza
nello svolgere i movimenti abituali del collo del paziente, con sostegno anche
di una medicazione antinfiammatoria non steroidale e miorilassante,
eventualmente anche con l’introduzione di un antidepressivo bassodosato la sera
ad effetto analgesico centrale, con lieve effetto sedativo per migliorare i disturbi
del sonno, un graduale ma regolare miglioramento potrà essere osservato con
verosimile recupero completo sia fisico che psichico con abilità lavorativa
completa.” - il corsivo è del redattore).
Sempre in
questo contesto, è utile segnalare che, in ossequio alla giurisprudenza
federale, la necessità di cure (nel senso di una terapia medicamentosa
antidolorifica e di una fisioterapia) durante un lasso di tempo di 2 sino a 3
anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere consueta
(cfr. STFA U 269/04 succitata, consid. 2.3).
2.14
In esito alle
considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata va
annullata e l'incarto retrocesso all’amministrazione, affinché disponga un
approfondimento peritale e, sulla scorta delle relative risultanze, decida di
nuovo circa l’esistenza di una relazione di causalità naturale (e, se del caso,
adeguata) con il sinistro assicurato, al di là del mese
di aprile 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del
considerando 2.14..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
riconoscerà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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