35.2008.11
Macchinista, a seguito di deflagrazione all'interno di una locomotrice, lamenta ipoacusia bilaterale, tinnitus e disturbi psichici. Perizia giudiziaria. Accertata eziologia traumatica dei disturbi. Am
17 novembre 2008Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.11
Data decisione, Autorità:
17.11.2008, TCA
Titolo:
Macchinista, a seguito di deflagrazione all'interno di una locomotrice, lamenta ipoacusia bilaterale, tinnitus e disturbi psichici. Perizia giudiziaria. Accertata eziologia traumatica dei disturbi. Ammessa adeguatezza del nesso causale. Rinvio atti all'assicuratore per definire diritto a prestazioni
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
OBBLIGO DI INFORMARE
TINNITUS
TRASMISSIONE ATTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 1 LPTCA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.11
mm/DC/td
Lugano
17 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
agosto 2006, RI 1 - nato nel 1950, dipendente delle __________ in qualità di
macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, si trovava all’interno di una locomotrice, quando ha avuto luogo un corto
circuito dell’alta tensione con deflagrazione e entrata in funzione del sistema
antincendio (luminoso e acustico).
L’otorinolaringoiatra
dott. __________, che l’assicurato ha consultato il 21 agosto 2006, ha
diagnosticato una ipoacusia bilaterale medio-severa nelle frequenze acute e ha
attestato una inabilità lavorativa completa (doc. 5).
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le
prestazioni di legge (doc. F).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 12 novembre 2007, ha negato l’eziologia traumatica all’ipoacusia
bilaterale e, d’altra parte, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 13 novembre 2007 (doc. 21).
Interposta
dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 29 e 31), l’opposizione è
stata respinta dall’CO 1 in data 21 gennaio 2008.
In
particolare, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità anche
per quanto riguarda i disturbi psichici lamentati da RI 1, in quanto non si
troverebbero in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con il
sinistro dell’agosto 2006 (doc. 40).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 febbraio 2008, RI 1, patrocinato dall’avv. __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conferma della
decisione del 26 gennaio 2007 mediante la quale l’amministrazione aveva originariamente
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto
rilevato che lo stesso medico di fiducia dell’CO 1 aveva ammesso che l’acufene
costituisce una conseguenza naturale del sinistro assicurato (doc. I, p. 3s.).
D’altro
canto, per quanto concerne l’ipoacusia bilaterale, egli ha sostenuto che
le certificazioni dei dottori __________ e __________ non possono bastare per
valutare in maniera attendibile l’aspetto eziologico. Questo alla luce della
circostanza che l’ultimo audiogramma tonale eseguito prima dell’evento
traumatico in discussione era risultato normale e del parere divergente enunciato
dai suoi curanti, i dottori __________ e __________ (doc. I, p. 4-6).
A
proposito dell’adeguatezza del nesso causale, RI 1 ha fatto valere che, secondo
il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, una rumorosa
deflagrazione avvenuta all’interno di una locomotiva è idonea a causare il
danno alla salute di cui è portatore. A sua volta, un tinnito persistente nel
tempo è idoneo a determinare depressioni e disturbi psicologici (doc. I, p. 7).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Con
ordinanza del 24 aprile 2008, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria
affidandone l’esecuzione al Prof. dott. __________, Capo del Servizio di
otologia e otoneurologia dell’Ospedale universitario di __________, al quale è
stata data facoltà di far capo a uno specialista in psichiatria (doc. VI).
1.6. Nel corso
del mese di maggio 2008, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
medica (doc. VII + allegati), la quale è stata trasmessa all’esperto
giudiziario ai fini peritali.
1.7. Il referto
del dott. __________, unitamente a quello dello psichiatra Prof. dott. __________,
sono pervenuti al TCA in data 25 settembre 2008 (doc. XIII + allegati) e sono
stati immediatamente intimati alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.8. Il 10
ottobre 2008 l’assicurato ha informato il Tribunale di non avere osservazioni
da formulare (doc. XV + allegato).
L’istituto
assicuratore convenuto, da parte sua, ha preso posizione in data 20 ottobre
2008, producendo un apprezzamento del dott. __________ della Divisione di
medicina assicurativa di Lucerna (doc. XVI + allegato).
Il
ricorrente ha potuto esprimersi sul contenuto del rapporto del 14 ottobre 2008
del dott. __________ (doc. XIX).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato oppure
no a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 13
novembre 2007.
Più concretamente,
il TCA dovrà esaminare se i disturbi, organici (tinnito e ipoacusia bilaterale)
e psichici, di cui ancora soffre RI 1, costituiscono una conseguenza, naturale
e adeguata, dell’evento infortunistico occorsogli nel mese di agosto 2006.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha
precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di
frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i
criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente
essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.5.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria
responsabilità a proposito dell’ipoacusia bilaterale presentata dal ricorrente
e, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio, di porre termine
alle proprie prestazioni a far tempo dal novembre 2007, è stata presa
essenzialmente in base alle certificazioni dei dottori __________ e __________,
entrambi spec. FMH in ORL.
Consultato,
la prima volta, il 21 agosto 2006, il dott. __________, con referto del 2
ottobre 2006, ha affermato di non potere escludere, citiamo: “un danno di tipo
sonotraumatico su esplosione.” (doc. 6).
Con
rapporto del 23 ottobre 2006, il medesimo specialista, diagnosticata una
ipoacusia bilaterale media-severa nelle frequenze acute, ha invece precisato
che, citiamo: “la curva audiometrica corrisponde piuttosto ad una curva di
presbiacusia sulla quale eventualmente può esser aggiunto un trauma acustico.”
(doc. 5).
Il dott. __________
ha confermato la natura morbosa dell’affezione otologica con il suo referto del
26 marzo 2007 (doc. 27: “Il 23.03.07 (giorno che ho ricevuto la sua lettera),
insistentemente il paziente mi chiede di riverificare lo stato uditivo.
L’audiometria del 23.03.07 non è migliorata. Un abbassamento dell’udito
d’origine traumatica, così perfettamente simmetrico, toccando ambedue le
orecchie, è poco probabile. La curva assomiglia piuttosto ad un
abbassamento progressivo e lento dell’udito nelle frequenze acute. (…).
Inoltre, questo tipo d’udito ha tendenza a peggiorare in modo lento e
progressivo. Si chiama presbiacusia, ed è la perdita lenta e fisiologica
dell’udito con il passare degli anni.” (doc. 27 - il corsivo è del
redattore).
Da parte
sua, il dott. __________, preso atto delle conclusioni scaturite dall’analisi
tecnica dell’evento (cfr. doc. 10: “Das Impulskriterium wurde nicht
überschritten.”), ha sostenuto che la nota ipoacusia bilaterale si trovava in
nesso causale con una presbiacusia, avallando in tal modo la valutazione del dott.
__________.
Tuttavia,
sempre secondo il medico di fiducia, ritenuto che dall’infortunio in poi
l’assicurato ha sofferto di un tinnito, il caso doveva essere
riconosciuto quale trauma acuto specifico dell’udito (doc. 11).
Unitamente
alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Per il
dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, la perdita
percettiva oggettivata grazie all’audiogramma, non poteva essere addebitata
unicamente a una presbiacusia. In effetti, a suo dire, vi era, citiamo: “…
oltre alla perdita fisiologica un’ulteriore perdita dovuta a danno
dell’orecchio interno. Un danno di questo tipo può essere dovuto
all’esposizione a rumore cronico (con allora sviluppo lento sull’arco di più anni)
o a un trauma acustico importante (come un’esplosione). Un confronto con
audiogrammi precedenti può aiutare a fare chiarezza al riguardo. Si noti che un
importante trauma acustico subito da vicino può danneggiare entrambe le
orecchie, e portare quindi anche ad una perdita più o meno simmetrica.”.
In merito
al tinnito, lo specialista privatamente consultato dall’assicurato ne ha
evidenziato la, citiamo: “… chiara relazione temporale con il trauma subito.”
(doc. M), circostanza che egli ha ancora ribadito con la certificazione del 12
febbraio 2008 (doc. S: “In base alla documentazione esaminata e all’anamnesi
nel caso in questione, sembra esservi una chiara relazione temporale con il
trauma, che ne è quindi con ogni probabilità stata la causa.”).
Con
rapporto dell’8 febbraio 2008, il dott. __________, medico generalista, si è dichiarato
poco convinto della tesi della presbiacusia, in quanto, citiamo: “… in
possesso, come i due colleghi specialisti sopra citati, di un audiogramma
dell’1.09.05 eseguito dal Servizio Medico delle __________ nel quale si
evidenziava una perdita di 30 dB ad una frequenza di 4'000 Hz e una perdita di
40 dB ad 8'000 Hz e questo 10 mesi prima dell’infortunio. Una perdita di 60 dB
rendeva poco probabile la diagnosi di perdita progressiva evolutiva e
fisiologica, anche se peggiorata momentaneamente dall’evento infortunistico.”
(doc. N).
2.7. Allo
scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data
24 aprile 2008, ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. __________, Capo del Servizio di otologia e otoneurologia presso l’Ospedale
universitario di __________.
L’esame
dell’assicurato, eseguito dal Prof. __________ unitamente alla dott.ssa __________,
medico aggiunto, ha avuto luogo il 19 agosto 2008 (doc. XIII1, p. 1).
Il perito
giudiziario, ricostruita l’anamnesi e preso atto degli esiti del bilancio
uditivo effettuato all’occasione, ha immediatamente dichiarato di non poter condividere
le conclusioni a cui erano pervenuti i dottori __________ e __________ (e su
cui l’amministrazione aveva fondato la decisione impugnata), per le seguenti
ragioni:
"
Primo : Je n'ai vu aucun rapport discutant de la rapidité d'installation de cette prétendue presbyacousie. Or, il y a dans le dossier un audiogramme du 01.09.2005, fait dans le cadre des contrôles
réguliers des conducteurs de locomotive aux CFF. Cet audiogramme montre une
très discrète élévation des seuils
dans les fréquences aigués, atteignant 30 dB à 8000 Hz. L'audiogramme que nous avons refait le jour de la consultation est identique au premier audiogramme réalisé par le Dr __________ en date du 21.08.2006, soit quelques jours après l'incident. Les seuils sont à 90 dB à 4000 Hz! Je ne connais pas de cas de presbyacousie qui s'installe aussi subitement et qui se stabilise à ce niveau de perte pendant les 2 années
qui suivent. J'ai pris la peine de rapporter
sur le même graphique les courbes de l'audiogramme
du 01.09.2005 et du premier
audiogramme réalisé chez le Dr __________ après l'incident, les courbes du 21.08.2006. Je joins en annexe ce graphique.
Secundo : Il est issu d'une famille de 5 enfants
dont il est le cadet et aucun de ses frères et soeurs ne souffre de problème auditif. Il a 3 enfants
de 22, 25 et 28 ans qui tous ont une
bonne audition. Ses parents décédés à 60 et 65 ans n'ont jamais porté d'appareil acoustique laissant penser que l'audition
était correcte. Il n'y a donc pas d'anamnèse familiale de presbyacousie chez Mr RI 1.
Tertio : La forme des courbes d'un
audiogramme tonal est peu spécifique. Toutefois, chez Mr RI 1, on voit que les seuils sont meilleurs à 8000 qu'à 4000 Hz. Une telle encoche suggère plutôt une atteinte traumatique qu'une presbyacousie.
Quarto : On sous-entend que la symétrie des courbes n'est pas caractéristique d'un
traumatisme acoustique, le plus souvent
unilatéral. Or, dans la situation de Mr
RI 1, il n'est pas du tout surprenant que l'atteinte soit bilatérale
puisque Mr RI 1 était dans la locomotive au moment de l'explosion et que dans cette situation, il
est très vraisemblable que l'onde de choc touche les 2 oreilles.
Quinto : En dehors d'un traumatisme acoustique,
quelles pourraient être les causes d'une si subite perte de l'audition,
symétrique? Il pourrait s'agir d'une toxicité. Mais le malade
ne prend aucun médicament compatible avec cette hypothèse.
Il pourrait aussi s'agir d'une surdité brusque bilatérale. Cette situation est
rarissime. Si elle touche un sujet avec une audition aussi bonne que celle que
Mr RI 1 avait avant l'incident, le malade est effrayé et court chez le médecin avec une sensation de surdité
totale. Or Mr RI 1 n'a jamais consulté d'ORL entre le 01.09.2005 et l'incident. Il aurait donc fallu
qu'il fasse une surdité brusque entre
l'incident et le 21.08.2006. C'est tout simplement invraisemblable ! ! !
Sexto : Le Dr __________ se fie à des mesures acoustiques
pour donner son opinion sur la situation. Or rien n'indique que les mesures ont
été faites lors d'une explosion semblable à celle vécue par Mr RI 1. Je serais très surpris d'apprendre que les CFF ont
sacrifié le moteur d'une locomotive pour reproduire expérimentalement les
conditions de l'accident du 11.08.2006."
(doc.
XIII1)
L’esperto
ha quindi affermato di non avere riserve di sorta a concludere che la perdita
uditiva di cui soffre RI 1, è certamente di eziologia traumatica. La
lesione in questione correla del resto con i disturbi da lui lamentati, con le
difficoltà a localizzare i suoni e di comprensione, con l’intolleranza al
rumore nonché con gli acufeni (doc. XIII1, p. 3).
Rispondendo
ai quesiti sottopostigli, l’esperto giudiziario ha ribadito che l’esistenza di
una relazione di causa a effetto tra il trauma dell’11 agosto 2006 e i noti
disturbi dell’udito è, citiamo: “… évidente sur la base de l’histoire du
malade et sur la rapidité avec la quelle la chute importante s’est installée.
Il n’y a pas d’autre cause vraisemblable possible.” (doc. XIII1, risposta al
quesito n. 4a - il corsivo è del redattore).
Inoltre,
secondo il Prof. __________, non vi sono provvedimenti terapeutici suscettibili
di migliorare lo stato di salute dell’insorgente, di modo che esso va
considerato ormai stabilizzato (doc. XIII1, risposta al
quesito n. 5a: “Malheureusement non. Aucun médicament ne permet de restaurer
l’audition ni de mettre fin aux acouphènes. Un appareil acoustique permet
d’améliorer un peu l’audition mais la discrimination, c’est-à-dire la capacité
à distinguer les interlocuteurs, reste souvent mauvaise.”).
Infine, rispondendo al primo dei quesiti proposti dal TCA, il perito
giudiziario ha indicato che il tinnito, conseguenza naturale del sinistro
assicurato, va considerato di livello “grave” ai sensi della relativa tabella
edita dalla Divisione medica dell’CO 1 e, pertanto, che corrisponde a una
menomazione all’integrità del 5% (doc. XIII1, p. 3: “… il
peut être considéré comme “grave” étant permanent, d’intensité sonore
subjective marquée, gênant le repos, empêchant souvent l’endormissement,
perturbant les occupations réclamant de la concentration et une ambiance
calme.”).
2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivo di
scostarsi dalle conclusioni alle quali é giunto il Prof. dott. __________, autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa.
In
effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ
1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del
resto, il dott. __________, con il suo apprezzamento del 14 ottobre 2008 (doc.
XVI bis), non ha messo in luce elementi tali da far sorgere dei dubbi circa la
fondatezza della perizia __________.
A suo
avviso, da quest’ultimo documento trasparirebbe una certa sopravalutazione
della sintomatologia lamentata dal ricorrente, come lo dimostrerebbe la
circostanza che il dott. __________ ha riferito di un forte tinnito
interessante l’intera testa, mentre invece dagli atti risulterebbe che
l’acufene riguardava soltanto l’orecchio sinistro.
In
proposito, il TCA si limita ad osservare che la presenza di acufeni bilaterali
era stata refertata dal dott. __________, già in occasione della
consultazione del 21 agosto 2006 (cfr. doc. 7). D’altro canto,
l’otorinolaringoiatra dott. __________ ha diagnosticato un, citiamo: “Tinnito
principalmente all’orecchio sinistro …” (doc. M), dove l’utilizzo dell’avverbio
“principalmente” consente di presumere che, sebbene di minore intensità, un
acufene sia presente anche a destra.
Anche
l’accenno all’esito dell’analisi tecnica compiuta a suo tempo presso la
Divisione di fisica dell’CO 1, non è atto a scalfire il valore probatorio del
referto peritale. In effetti, il Prof. __________ ha giustamente rilevato che la
valutazione è stata eseguita su dati teorici, simulati e che nulla prova che
siano effettivamente comparabili a quelli reali. Del resto, a rendere
verosimile la tesi dell’eziologia traumatica della perdita dell’udito,
concorrono cinque altri argomenti, che l’esperto ha puntualmente descritto a
pagina 2s. del suo rapporto.
In
conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, posteriormente al 12
novembre 2007, RI 1 ha
continuato a presentare dei disturbi organici (ipoacusia percettiva e tinnito) in
relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., in proposito, la
giurisprudenza citata al consid. 2.5. in fine), con l’evento
infortunistico dell’11 agosto 2006.
2.9. Nel decorso
post-infortunistico, l’assicurato ha presentato anche dei disturbi psichici.
Dagli
atti di causa si evince infatti che RI 1, a contare dal luglio 2007, è entrato
in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in
ragione di uno, citiamo: “… stato di patimento psichico a causa del quale la
lucidità mentale e le funzioni cognitive risultano compromesse al punto da
rendergli difficoltoso qualsiasi tipo di decisione concernente il proprio
futuro lavorativo.” (allegato al doc. 31).
Dal mese
di settembre 2007 in poi, l’assicurato è passato in cura dello psichiatra dott.
__________ (doc. W).
Con il
suo referto del 29 novembre 2007, il dott. __________ ha formulato la diagnosi
di, citiamo: “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e
della condotta nel quadro di un’esposizione ad una situazione professionale
stressante, improvvisa e grave, con conseguente lesione organica associata a
una complessa reazione psicopatologica di tipo misto: psico-fisica,
somato-psichica, socio-psicologica.”, esprimendosi quindi nei termini seguenti
riguardo alla patogenesi del disturbo:
"
In questo caso ad essere danneggiato è
l’equilibrio mentale della persona, che può comportare un’alterazione delle
funzioni psichiche superiori in modo temporaneo o permanente.
Nel caso del signor RI 1 ci troviamo infatti
confrontati con una Sindrome da disadattamento con disturbo misto delle
emozioni e della condotta nel quadro di un’esposizione ad una situazione
professionale particolarmente stressante, acuta e grave, con conseguente e
consecutiva reazione psicofisica e psicosociale.
Vista la mancata assistenza, l’aiuto e una
adeguata presa a carico specifica da parte del datore di lavoro e di
specialisti del settore medico-infortunistico - come sempre dovrebbe avvenire
in questi casi - la situazione del signor RI 1 ha preso una strutturazione ed
un’organizzazione psicodinamica e psicosociale permanente, cronica,
invalidante.
Il signor RI 1 ha vissuto un evento che ha
implicato lesioni significativamente importanti e una minaccia altrettanto
marcata per la sua salute psicofisica come pure per coloro che in quel momento
avrebbero potuto trovarsi insieme a lui.
Ciò ha provocato una paura intensa mista a un
senso pervasivo di impotenza.
Tale esperienza rivive sottoforma di frequenti
ricordi intrusivi legati all’esperienza stessa, attraverso pensieri, immagini, flashbacks.
Egli riferisce anche di una difficoltà ad
addormentarsi o a mantenere il sonno e comunque di essere soggetto a frequenti
episodi onirici spiacevoli riguardanti l’evento.
Ciò influisce anche sulla sua capacità di
prestare attenzione o di mantenere la concentrazione durante il giorno.
In sintesi compromette tutte le sue facoltà
cognitive, volitive, affettive e relazionali."
(doc. R -
il corsivo è del redattore)
Per
quanto qui d’interesse, lo psichiatra curante ha inoltre precisato che,
citiamo:
"
Quanto al nesso di causalità tra l’evento lesivo
ed il disturbo psichico, partendo dal presupposto che tale fatto è stato una conditio
sine qua non nella genesi della lesione, procedendo con un ragionamento
controfattuale, si deduce con estrema chiarezza che, se non si fosse verificato
il guasto alla locomotrice, il signor RI 1 sarebbe stato ben lieto di occupare tuttora
il suo posto di lavoro."
(doc. R,
p. 4)
Agli atti
figura un secondo referto del dott. __________, datato 4 febbraio 2008, del
tenore seguente:
"
Il signor RI 1 soffre tuttora gravemente la
conseguenza dell’incidente succitato, da allora ha portato con sé una
sfiancante attesa, l’umiliante minaccia di licenziamento malgrado la malattia;
la negazione da parte delle __________ dell’esistenza dell’incidente; la
disattesa promessa di reinserimento (dopo il III. colloquio di servizio a __________
con il signor __________); sparizione di documenti (rapporti di lavoro) da
parte dell’amministrazione; negazione dell’esistenza di testimoni oculari da
parte della giurista __________, patrocinatrice delle __________
(successivamente smentita da due testimonianze scritte e poi smentite);
angosciato per non essere creduto più da nessuno.
Il Vs. dipendente è rimasto avvilito, frastornato,
gravemente ferito nella dignità e nell’orgoglio.
Confermiamo a questo punto il peggioramento delle
condizioni psicopatologiche e generali del signor RI 1 e la compromissione
assoluta delle risorse valetudinarie, ma anche affettive e in parte cognitive.”
(doc. O)
Nel corso
del mese di febbraio 2008, l’assicurato è stato periziato, per conto del datore
di lavoro, dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Con il relativo
rapporto, datato 19 febbraio 2008, il dott. __________ ha diagnosticato una
depressione grave con sintomi incongrui all’umore di tipo persecutorio e
rivendicativo (ICD10-F32.3), nonché dei tratti ossessivi di personalità, e ha
dichiarato RI 1 non più in grado di esercitare la professione di macchinista, così
come altre attività alternative (doc. Z, p. 5).
Nell’ambito
degli accertamenti peritali disposti dal TCA, lo stato di salute psichica
dell’insorgente è stato indagato dal Prof. dott. __________, responsabile del Servizio
di accoglienza, di urgenza e di intervento psichiatrico dell’Ospedale
Universitario di __________.
In base alla sua
valutazione, l’assicurato lamenta, oltre alle sequele dirette (organiche) del
sinistro dell’agosto 2006, una grave sindrome di burn-out che si trova
in un rapporto di causalità diretta con le vicissitudini legate alla
valutazione medica e amministrativa del suo caso (doc. XIII 3, p.
2: “En conclusion il existe, en plus du rapport causal direct (signalé per
l’expert ORL) entre trauma et perte d’ouïe, une grave syndrome de burn-out. Il
existe un rapport causal direct et suffisant entre le handicap supplémentaire
qui s’est ainsi établi sur le plan psycho-émotionnel et les vicissitudes de
l’évaluation médicale et administrative du cas de Mr RI 1.”).
A suo avviso,
dunque: “Mr RI 1 a été boulversé par un accident caractérisé par une expérience
d’horreur et d’effroi qui est caractéristique des états de stress aigu DSM
IV-R. Ce syndrome s’est amendé, comme il arrive le plus sovent dans les
réactions traumatiques, mais a ressurgi ensuite sous forme de syndrome de
burn-out. Ici, nous n’observons pas, en effet, de syndrome d’intrusion de la
pensée, dissociation, hyperarousal, évitement de longue durée comme cela est le
cas du trouble de stress post-traumatique classique. Il existe par contre un
état dépressif majeur avec une note dominante de démoralisation et d’anxiété.
(…). … une observation plus fine montre que le patient ne s’était pas
totalement remis de sa réaction traumatique aigüe et que celle-ci a été donc
brusquement réactivé par le stress supplémentaire infligé par ses supérieurs.
Cette situation a été décrite dans la suite des névroses de guerre (lorsque le
tort subi n’est pas seulement pas reconnu et devient notamment une raison
d’exclusion ou de persécution), mais aussi dans les situations de harcèlement
et de mobbing, de la vie civile.”
Secondo
il Prof. __________, RI 1 presenta un’invalidità completa, non
sensibile alle misure terapeutiche, né a provvedimenti di riformazione
professionale (doc. XIII 3, p. 2).
2.10. Conformemente
alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta
quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si
sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque
necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è
sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia
provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti
come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
Secondo
l’esperto giudiziario, la diagnosticata grave sindrome di burn-out
è apparsa quando il disturbo da stress post-traumatico (che, come tale,
costituiva una conseguenza diretta dell’evento infortunistico assicurato), era
ancora in fase di guarigione (doc. XIII 3, p. 1: “… le patient ne s’était
pas totalement remis de sa réaction traumatique aigüe et que celle-ci a été
donc brusquement réactivé per le stress supplémentaire infligé par ses
supérieurs.” - il corsivo è del redattore), motivo per cui è ragionevole
ritenere che l’insorgenza della patologia che affligge ancora attualmente il
ricorrente sia stata in ogni caso favorita dallo stato psichico imputabile
all’infortunio e, quindi, che ne rappresenti una conseguenza naturale parziale.
In una sentenza U 71/02
del 27 marzo 2003 consid. 6.1, il TFA, dopo avere ricordato che un’elaborazione
psichica inadeguata (scompenso) rientra, secondo il corso ordinario delle cose
e l’esperienza generale della vita, fra le caratteristiche di un tinnito molto
grave, ha peraltro affermato che, citiamo: “Begleitende somatische Beschwerden
wie Schwindel oder abnorme Lärmempflindlichkeit begünstigen die Dekompensation,
ebenso vorbestehende depressive oder anderweitige psychische
Prädispositionen oder erschwerende soziale Umstände.” (il corsivo è del
redattore).
Del resto,
anche ragionando in termini di conditio sine qua non, occorre concludere
che la problematica psichica dell’assicurato, si trova in relazione di
causalità con il sinistro dell’11 agosto 2006. Infatti, qualora quest’ultimo
evento non fosse insorto, RI 1 non soffrirebbe di un’ipoacusia bilaterale
medio-severa (né di un tinnito), avrebbe quindi continuato a svolgere normalmente
la propria professione di macchinista e, pertanto, non sarebbe entrato in
conflitto con il proprio datore di lavoro (anche per il fatto che quest’ultimo ha
sollevato dei dubbi circa l’effettiva esistenza di un danno organico, da lui
giustamente attribuito all’infortunio - cfr. doc. XIII), ciò che, in base alla
perizia del Prof. dott. __________, rappresenta la causa diretta del danno alla
salute psichica attuale.
Non a caso lo stesso
medico fiduciario dell’CO 1, dott. __________, nel commentare la perizia
giudiziaria, ha dichiarato che, per quanto riguarda i disturbi psichici, si
tratta di una questione di adeguatezza (doc. XVI bis,
p. 2: “Was die psychiatrischen Beschwerden anbetrifft, so handelt es sich
diesbezüglich letztendlich um eine Frage der Adäquanz.“), riconoscendo in tal
modo implicitamente l’esistenza della causalità naturale.
In
proposito, il patrocinatore dell’assicuratore resistente, in data 20 ottobre
2008, ha peraltro dichiarato che le conclusioni del sanitario appena
menzionato, citiamo: “… vengono fatte proprie dall’Istituto.” (doc. XVI).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici
denunciati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio
dell’11 agosto 2006.
2.11. Si tratta ora
di esaminare se la problematica psichica rappresenta una conseguenza (anche)
adeguata dell’evento infortunistico assicurato.
Il TCA
osserva che in occasione dell’infortunio dell’agosto 2006, RI 1 ha segnatamente
riportato un tinnito bilaterale.
Nelle
sentenze U 71/02 del 27 marzo 2003 e U 116/03 del 6 ottobre 2003 (quest’ultima
pubblicata parzialmente in RAMI 2004 U 505 p. 246ss.), il TFA ha
stabilito che la giurisprudenza relativa al carattere adeguato della relazione
di causalità tra disturbi psichici e un infortunio assicurato, non è
applicabile nel caso in cui il sinistro abbia causato un tinnito e che
quest’ultimo abbia, a sua volta, provocato delle turbe psichiche.
In questi
casi, secondo la giurisprudenza appena evocata, occorre fondarsi sulla formula
abituale relativa al corso ordinario delle cose e all’esperienza generale della
vita, ritenuto che il rapporto di causalità va di principio riconosciuto in
presenza di un tinnito molto grave oppure grave.
L’Alta
Corte ha peraltro precisato che affinché i disturbi psichici possano essere
qualificati quale effetto del tinnito di origine traumatica, essi ne devono
rappresentare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, la
conseguenza diretta. La qualificazione delle turbe psichiche quale conseguenza
diretta del tinnito oppure quale esito secondario, rispettivamente quale mera
patologica psichica, deve essere operata in base alla documentazione medica
(cfr. STFA U 71/02 succitata, consid. 6.2).
La già citata sentenza
federale U 71/02 del 27 marzo 2003 concerne un assicurato che,
a causa di una caduta da un’altezza di tre metri accompagnata, fra l’altro, da
una commotio cerebri, aveva riportato, immediatamente dopo il sinistro,
soprattutto un tinnito bilaterale molto grave e, solo in un secondo tempo, una
problematica psichica.
Amministrazione
e tribunale cantonale, facendo capo a una perizia neuro-otologica, avevano
concluso che il tinnito era espressione di una patologia psichica, la quale,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale, non poteva impegnare la
responsabilità dell’assicuratore infortuni. A loro avviso, dalla documentazione
medica agli atti non emergevano elementi tali da concludere che la problematica
psichica si era sviluppata a causa del tinnito.
L’Alta Corte
ha deciso differentemente. Essa ha ritenuto decisiva la circostanza che il
tinnito era insorto in concidenza con il sinistro, mentre che l’apparizione
delle turbe psichiche era avvenuta qualche tempo dopo. Quindi, facendo applicazione
della formula abituale dell’adeguatezza, ovvero secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza generale della vita (cfr. consid. 6.2: “Bezogen auf den vorliegend zu
beurteilenden Sachverhalt heisst dies, dass bei der psychischen Fehlverarbeitung
(Dekompensation) eines durch Unfall verursachten Tinnitus, welche bei einem
sehr schweren Tinnitus gleichsam zu dessen Charakteristik gehört, der
adäquate Kausalzusammenhang nach der normalen Adäquanzformel, d.h. nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung, und nicht
- wie es die SUVA und die Vorinstanz vorliegend getan haben - nach der
Rechtsprechung für eine psychische Fehlentwicklung nach Unfall, zu beurteilen
ist.“ - il corsivo é del redattore), il TFA ha
riconosciuto che i disturbi psichici costituivano una conseguenza diretta del
tinnito e, perciò, pure l’esistenza di un nesso di causalità adeguata con
l’evento infortunistico assicurato:
"
Entsprechend differenzierte ärztliche Berichte
liegen zwar nicht vor, doch ist auf Grund der Aussagen im neurootologischen
Untersuchungsbericht des SUVA-Arbeitsmediziners Dr. med. Z.________ (vgl.
Erw.5.1) erstellt, dass der zentral fixierte und dekompensierte sehr schwere
Tinnitus des Beschwerdeführers primär unfallbedingt ist. Auch wenn es der
Aussage des Arztes an Klarheit mangelt, so hat er eine Verbindung zwischen dem
Unfallereignis und dem Tinnitus eindeutig bestätigt, dabei aber sinngemäss (und
richtig) zu verstehen gegeben, dass es sich bei der Beurteilung der Adäquanz
nicht um eine medizinische, sondern um eine Rechtsfrage handelt.
6.4 Der Tinnitus des Beschwerdeführers wurde bereits
unmittelbar nach dem Unfall und lange vor den psychischen Beschwerden
rapportiert und mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht (Erw. 5.2). Da es sich
um ein körperliches Leiden handelt, bei dem die psychische Fehlverarbeitung bei
sehr schwerem Verlauf gleichsam zu dessen Charakteristik gehört, sind die
psychischen Beschwerden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der
allgemeinen Lebenserfahrung direkte Folge und daher der adäquate
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 22.Juli 1994 und der
gesundheitlichen Störung des Beschwerdeführers zu bejahen. Die Sache ist an die
SUVA zurückzuweisen, die auf dieser Grundlage erneut über den Leistungsanspruch
des Beschwerdeführers befinden wird.“
(STFA
succitata)
In un’altra sentenza U
92/05 del 12 settembre 2006 - riguardante una fattispecie nella quale il TCA
aveva escluso che vi fosse stata un’elaborazione psichica inadeguata di un
tinnito e negato, alla luce della giurisprudenza applicabile
in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, il nesso di
causalità adeguata in quanto non si poteva ritenere che i criteri di rilievo
fossero adempiuti -, il TFA ha invece ammesso l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata.
L'Alta
Corte ha sottolineato che la conclusione alla quale è pervenuto il TCA,
citiamo:
" …, oltre
a relativizzare eccessivamente la giurisprudenza in materia - peraltro
correttamente esposta dalla precedente istanza - che ha già avuto modo di
sottolineare l'idoneità, secondo l'esperienza medica, anche di un tinnito grave
a scompensare e a causare degli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica
di un assicurato (cfr. ad es. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246 segg. e i
riferimenti ivi citati), non tiene conto della situazione complessiva concreta.
Infatti, sia il dott. E.________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, che
il dott. C.________ - dalle cui conclusioni, motivate e convincenti, non
sussiste serio motivo per distanziarsi -, pur premettendo che il disagio
psichico dell'assicurato non può essere unicamente attribuito ad un'inadeguata
elaborazione psichica del tinnitus, hanno nondimeno attestato che tale disturbo
costituisce una patologia "sicuramente rilevante, causa di grave malessere
soggettivo", suscettibile di produrre un peggioramento di uno stato
depressivo e ansioso - peraltro già presente - e strettamente legato allo stato
psichico generale, il quale, oltre a potere essere influenzato negativamente dal
tinnito, sarebbe anche tale da incidere negativamente su quest'ultimo. In tali
condizioni, questa Corte ritiene di non potere negare alle lesioni lamentate
l'idoneità, secondo l'esperienza, a determinare, almeno parzialmente, i
disturbi psichici lamentati.
Nulla muta a tale circostanza il fatto, rilevato dai primi
giudici, che l'esame dell'adeguatezza del nesso causale secondo la formula
ordinaria (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a),
anziché secondo quella sviluppata in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 138 consid. 6), possa avvenire solo in
presenza di uno scompenso psichico dovuto a un tinnito di origine
infortunistica (cfr. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246; cfr. pure la sentenza del 20
giugno 2004 in re M., U 299/03, consid. 2.1). Tale massima, concernente
l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo di determinazione del nesso di
causalità, non intacca infatti l'idoneità di principio dell'affezione in parola
a determinare, dal profilo medico-scientifico, i disturbi psichici lamentati.”
(STFA succitata, consid.
2.2.4)
L’Alta Corte in definitiva
riconosciuto l’adeguatezza del nesso di causalità, considerata la realizzazione
di almeno quattro dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza (la
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente alla loro
idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi psichici, i disturbi
somatici persistenti, la durata eccessivamente lunga della cura medica, nonché
il decorso sfavorevole del trattamento).
2.12. Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che la questione di sapere se si è
in presenza oppure no di un tinnito scompensato psichicamente, possa rimanere
insoluta, visto che in entrambi i casi l’esito sarebbe lo stesso.
Dalla
perizia 19 settembre 2008 del Prof. dott. __________ si evince che il tinnito
di cui è affetto l’assicurato, va considerato di livello “grave” (doc. XIII 1,
p. 3).
Dalle tavole processuali
emerge inoltre che tale patologia - la cui eziologia traumatica non è in
discussione (cfr., d’altronde, il doc. XIII 1, p. 3) -, è insorta immediatamente
dopo l’infortunio dell’11 agosto 2006 (cfr. referto relativo al consulto 21
agosto 2006 del dott. __________ - doc. 7: “11.08.06 è stato vittima di un
infortunio sul lavoro: un corto circuito della motrice, tipo deflagrazione. Subito
dopo e per parecchio tempo il paziente ha presentato un fruscio ed un
tinnito bilat …” il corsivo è del redattore) e che è persistita, con la
stessa intensità, nei mesi e negli anni successivi.
Risulta, d’altro canto,
che la presenza di disturbi psichici è stata segnalata, per la prima volta, solo
nell’estate 2007, a distanza di un anno circa dall’evento traumatico (cfr. il
certificato 28 agosto 2007 dello psichiatra dott. __________).
Ora, tenuto conto che,
secondo l’esperienza medica, un tinnito molto grave oppure semplicemente grave
è di principio idoneo a scompensare e a provocare degli effetti pregiudizievoli
sulla salute psichica di un assicurato (cfr. la STFA U 382/05 del 19 ottobre
2006 consid. 3.2.3), questo Tribunale ritiene - analoga-mente a quanto il TFA
ha deciso nella pronunzia U 71/02 -, che le turbe psichiche dell’insorgente
siano imputabili, almeno parzialmente, ad un’inadeguata elaborazione psichica
del tinnitus e, con ciò, che esse ne costituiscano pure una conseguenza
adeguata (cfr. RAMI 2004 U 505 p. 246 consid. 2.3).
2.13. L’esistenza
di un nesso causale adeguato andrebbe riconosciuta anche nel caso in cui tale
aspetto venisse valutato, non secondo la formula ordinaria dell’adeguatezza, ma
alla luce dei principi applicabili in caso di evoluzione
psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133).
In questo
contesto, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio
occorso al ricorrente.
La
dinamica dell’evento in questione non è mai stata oggetto di discussione tra le
parti e si evince, in particolare, dal doc. P (“Dichiarazione e testimonianze
in merito all’incidente professionale del 11.08.2006, …”):
"
(…)
22.05 Ordine del distributore di
preparare il treno 353 del giorno seguente
22.05 Dallo scambista ordine di presa in
consegna della lok. Re 484 al binario 5 (rimessa). Egli sottolinea;
già Rip.
22.05-10 Inserimento completo della lok., 5-10
secondi dopo: esplosione da cortocircuito! Entrata in funzione del sistema
antincendio (luminoso + acustico)
22.16-17 Subito dopo accorrono __________ e __________.
Anch’essi allarmati dall’esplosione! Si trovavano a circa 50 m
dalla lok! __________ sale sulla lok. Io ero in cabina di guida stordito!
__________ prova ad entrare in
sala macchine: impossibile! Il fumo acre e denso rendeva la respirazione
impossibile! Occorreva la maschera antigas! Lui ed io dovemmo desistere
dall’entrare nel vano interno della lok. __________ __________
mi invitava a contattare il CER, il quale voleva spiegazioni circa la
caduta di tensione nella rete principale. Egli può
affermare che egli chiesi di parlarmi più forte in quanto il mio udito
non percepiva più nessun suono tranne un forte fruscio (acufeni)!”
(doc. P)
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate (lo si ricorda, una
ipoacusia bilaterale medio-severa nelle frequenze acute nonché un tinnitus
grave bilaterale), ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato
ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), il
sinistro occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni di media gravità
all'interno della categoria media, così come ha giustamente indicato
l’Istituto assicuratore in sede di decisione su opposizione impugnata (doc. 40,
p. 5).
Il
Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri.
In una
sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha
stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della
categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due
criteri di rilievo.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Secondo
questa Corte, nel caso di specie, sono adempiuti i criteri della particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, dei disturbi somatici persistenti e
della rilevanza del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle
sole lesioni fisiche, ciò che è sufficiente per ammettere l’adeguatezza del
nesso causale.
Per
quanto riguarda il primo dei tre fattori, il TCA si limita ad osservare che il
tinnito bilaterale di cui soffre l’insorgente è stato qualificato di livello
“grave” dal perito giudiziario e considerato come tale anche dal dott. __________
(cfr. doc. XVI bis, p. 2).
Ora, così
come già indicato al considerando 2.11. di questa sentenza, un tinnito grave (o
molto grave) è di principio idoneo a comportare, dal profilo
medico-scientifico, delle turbe psichiche (cfr. STFA U 92/05 del 12 settembre
2006 consid. 2.2.4).
Per
quanto attiene al secondo criterio, ossia quello dell’esistenza di disturbi
somatici persistenti, occorre innanzitutto precisare che l’acufene, definibile
quale sensazione uditiva non dovuta a stimoli esterni, ma causata da danni
minori o maggiori all’orecchio interno, deve essere qualificato quale disturbo organico
(cfr. RAMI 2004 U 505 p. 246), così come lo è del resto anche l’ipoacusia.
D’altro
canto, in casu, il tinnito e l’ipoacusia sono apparsi in coincidenza con
l’evento dell’agosto 2006 ed hanno assunto nel frattempo un carattere cronico, ricordato
in proposito che, secondo il Prof. __________, non esistono delle misure
terapeutiche che consentano di migliorare la situazione (cfr. doc. XIII 1,
risposta al quesito n. 5a).
Il TCA
non può infine condividere l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata,
secondo cui l’assicurato non lamenterebbe dei disturbi importanti a causa della
situazione organica post-infortunistica (doc. 40, p. 5). In effetti, l’ipoacusia
medio-severa, accompagnata dal grave acufene bilaterale, pregiudica
pesantemente la qualità di vita del ricorrente e per convincersene basti
riferirsi a come il perito giudiziario ne ha descritto i risvolti pratici: difficoltà
a localizzare i suoni, disturbi di comprensione ed intolleranza al rumore,
rispettivamente, tinnito permanente, d’intensità sonora soggettivamente
marcata, che perturba il riposo, che impedisce sovente l’addormentarsi e che
disturba le occupazioni che richiedono concentrazione e un ambiente tranquillo
(doc. XIII 1, p. 3).
Sempre in
questo contesto, è utile ricordare che la perdita dell’udito ha avuto pesanti
ripercussioni anche per concerne l’ambito professionale (cfr. doc. 27, p. 2: “Il
problema è che le ferrovie non accettano macchinisti con difetto dell’udito ed
il paziente è ampiamente al di sotto di quello tollerato dal servizio medico
delle ferrovie.”).
A proposito del terzo e
ultimo fattore, di indubbia rilevanza è la circostanza che, a causa soprattutto
dell’abbassamento bilaterale dell’udito provocato dal sinistro dell’agosto 2006,
il ricorrente non ha più potuto riprendere il proprio lavoro alle dipendenze
delle FFS, non soltanto quale macchinista, ma più in generale in tutte quelle
attività a contatto con le rotaie.
Non a caso il dott. __________,
consulente del datore di lavoro, già nel dicembre 2006, aveva ventilato
l’eventualità di mettere RI 1 al beneficio del
pre-pensionamento per motivi di salute (doc. G: “Aufgrund
von Vorgeschichte und aktuellem Befund kann ich festhalten, dass Herr RI 1
als Lokomotivführer definitiv untauglich geworden ist. Die vorhandenen
gesundheitlichen Störungen machen ihn ebenfalls untauglich für sämtliche
sicherheitsdienstliche Verrichtungen. Ein Aufenthalt im Gleisfeld ist nicht
mehr möglich.“ - il corsivo é del redattore).
Sulla scorta di quanto precede, vista la realizzazione di tre
criteri di rilievo, occorre concludere che l’infortunio dell’11 agosto 2006 ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è
portatore RI 1.
In
siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere ammessa.
2.14. Accertato che
Fatti
i disturbi, organici e psichici, lamentati dall’insorgente hanno costituito,
anche dopo il 12 novembre 2007, una conseguenza, naturale ed adeguata,
Considerandi
dell’infortunio assicurato, l’incarto va retrocesso all’amministrazione
affinché definisca il diritto a prestazioni dal punto di vista sia materiale
che temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ È
annullata la decisione su opposizione impugnata.
§§ È
accertato che l’ipoacusia, il tinnito ed i disturbi psichici costituivano,
anche dopo il 12 novembre 2007, una conseguenza,
naturale e adeguata, dell’infortunio dell’11 agosto 2006.
§§§ L’incarto
è rinviato all’CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni dal
punto di vista sia materiale che temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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