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35.2008.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i perimetri delle cosce e dei polpacci siano simmetrici, anche se la paz. riferisce

che non carica quasi più l’arto inferiore dx. Anche oggettivamente il ginocchio

per quanto riguarda l’articolazione femoro-tibiale è normale e mostra una

normale stabilità legamentare. Non si esclude tuttavia, come affermato dalla

paz., che sotto sforzo si possono effettivamente formare dei versamenti

articolari di carattere meccanico.

Sia per quanto riguarda la

sindrome polialgica funzionale che per quanto riguarda la problematica

ortopedica del ginocchio dx, escludo la concomitanza di affezioni reumatiche

infiammatorie, metaboliche o microcristalline. (…)” (Fascicolo atti 5 doc. 141)

Il 15

ottobre 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, riguardo all’arto

inferiore destro, ha attestato che:

"

(…)

Allo stato neurologico degli arti inferiori

riscontro una netta ipo e disestesia con associata iperalgesia nel territorio

di innervazione del rampo infrapatellare del nervo safeno destro, in questa

zona già il tocco leggero evoca un dolore piuttosto intenso, il territorio di tipo

e disestesia riferito corrisponde piuttosto bene a quello comunemente attribuito

al territorio di innervazione del ramo infrapatellare. Vi è anche una lieve ipo

e disestesia nonché iperalgesia sulla parte laterale del ginocchio destro, ma

sicuramente di importanza nettamente minore rispetto alla parte antero-mediale.

Nel restante stato neurologico da segnalare come già descritto dal Dr. med. __________

dei riflessi piuttosto vivaci ma simmetrici agli arti inferiori, principalmente

del riflesso rotuleo e riflesso degli adduttori. In assenza di segni piramidali

positivi o altri segni neurologici deficitari agli arti inferiori interpreto questa

ipereflessia di natura parafisiologica, ossia senza significato patologico.

Clinicamente assenti segni per una radicolopatia

lombare, l’esame EMG dei muscoli vasto mediale e laterale di destra è risultato

nella norma, ossia nessun segno di una sofferenza neurogena acuta o cronica

oppure di una mielopatia.

Da parte mia posso quindi confermare una

neuropatia del ramo infrapatellare del nervo safeno destro, mi risulta

impossibile stabilire la causa esatta di questa neuropatia, la recente MRI di

controllo del ginocchio destro non mostra nessun riscontro di un neurinoma, dal

lato statistico lesioni del ramo infrapatellare vengono osservate con una certa

frequenza in seguito all’artroscopia del ginocchio.” (Fascicolo atti 5 doc.

150)

Il Dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologica, capo-servizio di

chirurgia della mano, il 25 aprile 2008, ha, inoltre, rilevato che:

"

(…)

La paziente riferisce persistenza

di sintomatologia algica in sede dorso ulnare alla mano destra di pregressa

frattura e comparsa di tumefazione dei tessuti molli, in seguito a sforzi

contro resistenza.

Per la cura della

precedente frattura era stata richiesta una terapia con PEMF, per le quali

tuttavia l’assicurazione CO 1 non aveva garantito la copertura terapeutica.

Al controllo clinico del

24.04.2008 la paziente presenta un ROM del polso in flesso-estensione di

60°-0-60°, con viva sintomatologia algica alla palpazione della diafisi,

dell’epifisi prossimale del V metacarpo e del corpo dell’uncinato. In sede

volare non dolore alla palpazione dell’uncino dell’uncinato e della fovea

capitis. Deficit di forza con Jamar wrist 9 kg (vs.26 kg al controlaterale).

Apparentemente la notevole

sintomatologia algica riferita dalla paziente non trova un equivalente clinico

oggettivabile. Ho pertanto ripetuto esame TAC alla mano destra, che ha

documentato una completa consolidazione in sede di pregressa frattura, con

chiusura sia della frattura del corpo che della base dell’uncino dell’uncinato.

Tuttavia evidente risulta

l’allodinia per la quale la paziente era stata da me successivamente

consigliata l’assunzione di calcitonina, successivamente sospesa vista

l’intolleranza al farmaco manifestata dalla paziente.

Vista l’assenza di

indicazioni chirurgiche per la cura della paziente e l’apparente “mismatch” tra

i reperti oggettivabili e i reperti soggettivi della paziente, nonché

l’intolleranza alle terapie medicamentose precedentemente consigliate alla paziente,

rinvio la paziente alla CO 1 per le ulteriori valutazioni in merito (prevista

la visita in data 08.05.2008).

Da rivalutare un eventuale

consulto presso una clinica universitaria, per rilevare reperti a oggi non

riscontrabili e/o per una valutazione presso un ambulatorio di terapia del

dolore per la riduzione della grave sintomatologia algica riferita dalla

paziente, con limitazione delle attività lavorative conseguenti.(…)” (Fascicolo

atti 2 doc. 28)

L’CO 1

ha, quindi, predisposto un’ulteriore visita presso il Dr. med. __________, il

quale il 2 luglio 2008 ha esaminato la mano destra della ricorrente.

Dal

relativo rapporto si evince che:

"

(…)

Da un punto di vista

elettrofisiologico alla mano di destra si presenta l’esito dell’intervento di

decompressione del nervo mediano in corrispondenza del tunnel carpale con lieve

riduzione della velocità di conduzione sensitiva del nervo nel tratto

polso-palmo ma con potenza motorica distale perfettamente nella norma e nessun

calo dell’ampiezza del potenziale sensitivo a livello del tratto polso-palmo.

Si tratta quindi di un esito di intervento senza comparsa di una nuova sindrome

del tunnel carpale. Per contro parametri nella norma del nervo ulnare destro

incluso il ramo sensitivo dorsale. Clinicamente non trovo delle anomalie allo

stato neurologico, la paziente accusa certe zone di disestesia però ad entrambe

le mani senza distribuzione dermatogena alle quali non si può attribuire un

significato patologico. In pratica non vi è una spiegazione neurologica dei

dolori accusati dalla paziente a livello della mano destra, che vi possa essere

un nesso con le alterazioni ENG riscontrate al nervo mediano destro si può

escludere anche per la distribuzione del dolore accusato dalla paziente. (…)”

(Fascicolo atti 5 doc. 185)

Il 16

luglio 2008 ha avuto luogo una visita medica __________.

Il Dr. med.

__________, spec. FMH in reumatologia, ha indicato che l’assicurata lamentava

dolori importanti alla mano destra con mancanza di funzione e impossibilità a

svolgere qualsiasi tipo di attività e anche difficoltà alla deambulazione per

dolori e zoppia al ginocchio destro (cfr. fascicolo atti 5 doc. 190 pag. 10).

Relativamente

allo stato locale egli ha riscontrato che:

"

Mano destra

Cicatrice operatoria al

polso palmarmente da pregresso intervento chirurgico in ordine. Dolore vivo

elettivo pressorio a livello della testa del quinto metacarpo e base prima

falange quinto dito. Non dolente la pressione della regione carpale

corrispondente all’osso uncinato. Dolente anche il restante palmo della mano a

livello metacarpale. Non deformazione, non ingrossamento, non segni cutanei di

flogosi e non alterazioni del colorito dermico e non alterazioni di temperatura

locale. Alla flesso-estensione delle dita che è dolente, non si apprezzano

scatti ossei. L’assetto dinamico delle dita e dei polsi viene documentato

fotograficamente con impossibilità di flessione delle dita a livello interfalangeo

prossimale (vedasi foto) e limitazione anche della flessione palmare del polso

destro relativamente al polso sinistro. Opposizione pollice dita possibile,

chiusura del pugno possibile ma con minima limitazione attiva flessoria della

prima falange sul metacarpo di 2-3-4-5° dito. Modica ipotrofia relativa

dell’eminenza tenar. Iperalgesia generalizzata.

Circonferenza degli

avambracci polso e mani destra sinistra

Circonferenza massima

avambraccio 25cm 24cm

Polso 15cm 15cm

Regione carpometacarpale

all’altezza della radice

del pollice 18cm 18cm

Come già evidenziato dal

dott. __________ il deficit di forza riferito dalla paziente non ha spiegazione

clinica, riferibile agli esiti post-infortunistici, e non essendo presenti i

criteri per ipotizzare una CRPS e avendo la paziente subito un intervento per

tunnel carpale ed essendo portatrice di nota lieve compressione della radice C7

sinistra, una sindrome del tunnel carpale di media entità a sinistra (rapporto

dott. __________ del 2.7.2008), una valutazione della forza alle mani non

avrebbe significato per una frattura consolidata dell’osso uncinato, che si

ricorda è un osso del carpo della mano che si lega con l’osso piramidale, il

capitato, l’osso semilunare e due ossa metacarpali. Questo osso ha una forma

piramidale e proviene da due abbozzi di cartilagine, pertanto non è in rapporto

col quinto dito della mano, ma è sito alla base del metacarpo corrispondente

(allegato 1).

Ginocchio destro

Ginocchio fresco asciutto,

non dolente né dolorabile, assenza di ballottamento rotuleo, assenza di segni

di flogosi, mobilità conservata con assenza di scrosci in flesso-estensione,

come si prova ad effettuare lo stress in varo e in valgo e la manovra del

cassetto, la gamba a livello del polpaccio diventa intoccabile per dolore

scatenato. Presenza di cicatrice laterorotulea esterna con minus da precedente

intervento chirurgico.

Dimensioni

circonferenze arti inferiori:

Arto inferiore destro:

Polpaccio dimensione

massima cm 34, a livello rotula cm 33, a 10 cm sopra l’apice rotuleo 40 cm, a

15 cm dall’apice rotuleo 46 cm.

Arto inferiore sinistro:

Polpaccio dimensione

massima cm 34, a livello rotula cm 33, a 10 cm sopra l’apice rotuleo 40 cm, a

15 cm dall’apice rotuleo 46 cm.” (Fascicolo atti 5 doc. 190 pag. 11)

Il medico

__________ ha, poi, formulato la seguente diagnosi principale:

"

- riferito trauma di iperestensione polso destro

e contusione ginocchio destro da incidente della strada con tamponamento, in

assenza di colpo di frusta. Pregressa contusione del ginocchio destro contro

una maniglia del 27.2.2003 a cui è conseguita un’iniziale artroscopia

esplorativa che non sortiva alcuna diagnosi e riscontro di rotula bipartita

congenita o in ogni caso preesistente al trauma in esiti di precedente

intervento chirurgico a livello rotuleo, con frammenti rotulei liberi

preesistenti e asportati dopo artroscopia per presunta loro traumatizzazione e

fase di benessere successiva con successiva gonalgia con zoppia tutt’oggi

presente non giustificata clinicamente in un quadro generale fibromialgico.

- Successivo riscontro di

pseudoartrosi in esiti di frattura del corpo e dell’uncino dell’osso uncinato a

destra con guarigione successiva verificata dalla RMN.” (Fascicolo atti 5 doc.

190 pag. 11-12)

Quali

patologie concomitanti egli ha descritto:

"

- Rotula bi-tripartita ed esiti di intervento

chirurgico alla rotula destra.

- Fibromialgia conclamata

già nota nel 2005.

- Possibile sindrome

iperreattiva neuritica.

- Ernia discale cervicale

C7 con sindrome spalla mano a sinistra.

- Sindrome del tunnel

carpale ed esiti di relativo intervento chirurgico.

- Quinto dito a scatto

mano destra adesso risolto.

- Insonnia.

- Possibile sindrome da

mal scorrimento rotuleo a destra.

- Quadro generale di

alterata contrattura muscolare.

- Esiti di intervento per

Ca tiroideo.” (Fascicolo atti 5 doc. 190 pag. 12)

Il Dr.

med. __________ ha, infine, così espresso le proprie conclusioni:

"

Oggettivamente

situazione invariata rispetto ai quadri descritti in precedenza con scomparsa

della deformazione alla mano prima evidente, cicatrice operatoria ginocchio

destro in ordine. Ipertrofia relativa muscoli avambraccio destro rispetto al

sinistro.

Soggettivamente lamenta alla mano destra dolore localizzato in particolare a

livello del dorso della mano destra e in sede metacarpofalangea dita 1°-2° e

3°, da qui irradiato lungo la parte ulnare dell’avambraccio sino al gomito. Il

dolore si manifesta sotto sforzo fisico della mano anche minore e si manifesta

con dolore a scosse o di tipo pungente che persiste per 5 minuti in maniera

importante per poi scomparire e ripresentarsi successivamente. A riposo non vi

è dolore ma gonfiore locale, spesso compare anche caldo diffuso alla mano.

Procedere terapeutico

Il percorso terapeutico

post-infortunistico è a questo punto terminato in assenza di sequele

post-infortunistiche da trattare ma con altra patologia sovrapposta e che

insiste allo stesso livello. Si ricorda quanto già verificato in precedenza il

23.11.2007, quando le manovre semeiologiche non avevano sortito dolore, e con

comparsa di sintomatologia in epoca successiva all’infortunio annunciato e

verificato a più livelli inspiegabili per cause post-infortunistiche e non solo

(dalla valutazione precedente del dott. __________; apparentemente inspiegabili

con gli esiti post-infortunistici). In ogni caso si prescrive direttamente una

radiografia per la verifica attuale.

Si segnala che in ogni

caso, nella tabella CO 1 5.2 un’artrosi

intracarpica viene valutata a cominciare da un’artrosi media, mentre la

resezione della prima filiera delle ossa del carpo viene valutata sempre dalla

stesa tabella con 0% e anche l’artrosi grave delle dita, ad esclusione della

rizartrosi che è determinata dalla funzione propria del pollice, funzione non

caratteristica delle altre 4 dita.

Capacità lavorativa

Per le sole conseguenze

post-infortunistiche la paziente può riprendere il lavoro precedente, nella

medesima misura in cui poteva svolgerlo nell’epoca ante infortunio, escludendo

da questa valutazione un’evoluzione autonoma delle altre patologie di fondo non

CO 1.

Note: esame clinico variabile con dolori migranti e vaghi e con dolori

ben localizzati ad altro livello relativamente alla competenza infortunistica,

Considerandi

giustificabili unicamente se si considerano altre patologie e in particolare

una fibromialga e un’alterata percezione del dolore in assenza di segni per

ipotizzare una CRPS o un M. di Sudeck o patologia neuritica con già eseguita la

valutazione neurologica che conferma l’assenza di sequele post-infortunistiche

limitanti la capacità lavorativa, con conferma di patologia preesistente non CO

1.

” (Fascicolo atti 5 doc. 190 pag. 12-13)

Il 29

luglio 2008 è stata eseguita una nuova RX delle mani bilateralmente. Dal

relativo referto emerge che:

"

Strutture ossee regolari dei capi articolari.

Facce articolari radio uno

carpe ???? bilateralmente congiunti.

Sul radiogramma obliquo

del polso destro si evidenzia una dimensione regolare delle strutture ossee a

livello del tunnel carpale.

Facce articolari congruenti.

Non apprezzabili

fratture.” (Fascicolo atti 5 doc. 197)

Il Dr.

med. __________, medicina generale FMH e medicina sportiva (SGSM), il 18

dicembre 2008 ha attestato che:

"

(…) la summenzionata paziente si è infortunata

il 23 febbraio 2003 battendo il ginocchio destro contro un armadio. Le cure

iniziate sono state eseguite da altri professionisti. Ho poi seguito la

paziente dal 2 maggio 2003.

Sulla base delle

dichiarazioni della paziente, in passato sportiva attiva, ella non avrebbe mai

lamentato problemi particolari fino ala data dell’infortunio. Da quel momento

lamenta dolori che si sono attenuati transitoriamente dopo un intervento di

artroscopia eseguito dal collega Dr. __________ presso __________ di __________.

A mio modo di vedere i

disturbi accusati attualmente dalla paziente sono ancora in relazione

all’evento traumatico del 27 febbraio 2003. (Doc. B)

2.8

L’CO 1 non

ha riconosciuto, a decorrere dal 1° settembre 2008, la propria responsabilità

relativamente ai disturbi al ginocchio destro e alla mano destra

dell’assicurata, poiché, fondandosi in particolare sulla valutazione del medico

__________, Dr. med. __________, ha ritenuto che per le sole conseguenze degli

infortuni assicurati non si giustificava più alcuna cura, né alcuna incapacità

lavorativa nell’attività svolta presso la __________ di __________ (cfr. fascicolo

atti 5 doc. 192, A1).

La

ricorrente, dal canto suo, sostiene, sulla base di quanto attestato dal Dr.

med. __________, che le problematiche all’arto superiore e all’arto inferiore

destri debbano essere assunti dall’assicuratore resistente anche dopo la fine

del mese di agosto 2008 (cfr. doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti

ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere

considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L’Alta Corte ha precisato

che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche

quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza

visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998,

STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).

Il TFA ha inoltre deciso

che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che

l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sè, sufficiente a suscitare dei

dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STCA U 292/99 dell'8 settembre 2000).

Infine, in una sentenza U

350/06 del 20 luglio 2007 il Tribunale federale ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore".

2.9

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene

che l'opinione del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui, da un lato,

il percorso terapeutico post-infortunistico - in assenza di sequele post-infortunistiche

da trattare - era terminato e, dall’altro, per le sole conseguenze

post-traumatiche l’assicurata poteva riprendere il lavoro precedente nella

medesima misura in cui poteva svolgerlo prima dei sinistri (cfr. fascicolo atti

5.

doc. 190), possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire

ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia medica giudiziaria, come

invece richiesto dall’insorgente (cfr. doc. I; sul valore probatorio delle valutazioni

del medico di __________, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 nel quale l'Alta

Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è

in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti il rapporto del

Dr. med. __________ (cfr. fascicolo atti 5 doc. 190) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo

studio approfondito del dossier dell’assicurata, a numerose visite di

quest’ultima, nonché all’esame dei referti radiologici (RX, artro-RM).

La conclusione a cui è

pervenuto il medico di __________ trova, peraltro, riscontro nella

documentazione medica agli atti.

Per quanto concerne il ginocchio

destro dell’assicurata, il Dr. med. __________, che nell’ottobre 2004 ha effettuato

un’artroscopia di tale ginocchio (cfr. fascicolo atti 4 doc. 44), il 9 maggio

2007.

ha riferito che l’insorgente lamentava un disturbo della regione della

cicatrice, il quale è però immediatamente migliorato grazie a un’infiltrazione da

lui eseguita. Per il resto il chirurgo ortopedico ha indicato che lo stato del

ginocchio destro era blando e che l’erniazione del pregresso intervento di

escissione del nucleo della rotula bipartita si era risolta clinicamente (cfr.

fascicolo atti 5 doc. 97, 113).

Il Dr. med. __________,

nel mese di ottobre 2007, ha poi riscontrato un’iperreflessia agli arti

inferiori che in assenza di segni piramidali positivi o altri segni neurologici

ha interpretato di natura parafisiologica, ossia senza significato patologico.

Inoltre il neurologo ha rilevato che erano assenti segni per radicolopatia

lombare, come pure per una sofferenza neurogena acuta o cronica oppure

mielopatia. Il medico ha, quindi, confermato unicamente una neuropatia del ramo

infrapatellare del nervo safeno destro, specificando che gli era impossibile

stabilirne la causa esatta e che una MRI esperita in quel periodo non mostrava

nessun riscontro di neurinoma. Egli ha soltanto aggiunto che dal lato

statistico lesioni del ramo infrapatellare vengono osservate con una certa

frequenza in seguito all’artroscopia del ginocchio (cfr. fascicolo atti 5 doc.

150).

Al riguardo, ricordando

dapprima che giusta l’art. 6 cpv. 3 LAINF l'assicurazione

effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la

cura medica, è utile rilevare che questa Corte, in una sentenza 35.2007.28

del 19 novembre 2007, confermata dal TF con giudizio 8C_820/2007 del 29 ottobre

2008, ha stabilito quanto segue:

" (…)

Su suggerimento del Dr. med. X. , il quale ha proposto un’anestesia

del nervo per verificare se la sintomatologia scompariva (cfr. doc. 126), il

Dr. med. Y., anestesista, il 18 maggio 2006 ha eseguito il blocco del nervo

infrapatellare.

Quest’ultimo medico, dopo aver rilevato che lo stesso è stato

seguito da una riduzione dei dolori per circa due giorni che poi si sono

reintensificati, ha ritenuto aspecifico l’esito del blocco e, alla luce

dell’estensione del disturbo, ha dubitato della reale rilevanza della presunta

disfunzione nervosa. Il Dr. med. Y. ha peraltro rinunciato a effettuare

ulteriori punzioni, poiché per l’assicurato sembravano rappresentare momenti di

ulteriore importante sofferenza (cfr. doc. 138).

L’anestesista, espressamente interpellato da questa Corte,

nell’ottobre 2007 ha specificato che la durata dei disturbi di due giorni

indicata dall’insorgente non corrisponde alla durata d’azione del farmaco

utilizzato, che è di una o due ore. Egli ha così definito aspecifico il

risultato dell’avvenuto blocco, non essendo stato possibile dalle indicazioni

del paziente rilevare modifiche dei disturbi riferibili in modo certo alla

procedura eseguita.

Il Dr. med. Y. ha, poi, affermato che non si può affermare, ma

neanche negare l’effettiva presenza di una lesione del nervo infrapatellare

destro. Inoltre egli ha precisato di ritenere che non esistano metodi

diagnostici che permettano di stabilire l’effettiva rilevanza della lesione

nervosa eventualmente soggiacente, in quanto questa non può essere misurata con

metodi oggettivi (cfr. doc. XIII).

Del resto già il Dr. med. X., nel marzo 2006, aveva puntualizzato

che non è possibile evidenziare un’eventuale lesione di tale nervo dal lato

elettrodiagnostico e neppure con altre diagnostiche non invasive, quindi

differenti da un’artroscopia esplorativa (cfr. doc. 126).

In simili condizioni, non potendo con tecniche diagnostiche non

invasive accertare l’esistenza o meno di una lesione del nervo infrapatellare,

non possono essere esperite ulteriori indagini mediche.

Nemmeno può, dunque, entrare in considerazione un rinvio degli

atti per ulteriori accertamenti all’assicuratore LAINF resistente.”

Ne discende che anche in

concreto si può prescindere dall’ordinare accertamenti approfonditi per quanto

attiene alla menzionata neuropatia, visto che in ogni caso non è possibile con

tecniche diagnostiche non invasive accertare l’esistenza o meno di una lesione

del nervo infrapatellare.

Relativamente alla mano

destra, il Dr. med. __________, nell’aprile 2008, ha attestato che la notevole

sintomatologia algica riferita dall’assicurata non trovava un equivalente

clinico oggettivabile e che l’esame TAC ripetuto a tale mano ha documentato una

completa consolidazione in sede di pregressa frattura. Il chirurgo della mano ha

evidenziato che vi era un’apparente discordanza tra i reperti oggettivabili e i

reperti soggettivi. Egli ha, altresì, proposto di segnatamente verificare se

era possibile rilevare reperti a quel momento non riscontrabili (cfr. fascicolo

atti 2 doc. 28).

Il Dr. med. __________,

presso il quale l’CO 1 ha predisposto un nuovo consulto nel luglio 2008, ha affermato

che non vi era una spiegazione neurologica dei dolori accusati dalla ricorrente

a livello della mano destra. Egli ha indicato che inoltre si poteva escludere

un nesso con le alterazioni ENG riscontrate al nervo mediano destro anche sulla

base della distribuzione del dolore accusato dall’assicurata (cfr. fascicolo

atti 5 doc. 185).

Del resto la RX delle mani

dell’insorgente eseguita il 30 luglio 2008 non ha mostrato alcunché di anomalo.

In particolare anche sul radiogramma obliquo del polso destro si è evidenziata

una dimensione regolare delle strutture ossee a livello del tunnel carpale

(cfr. fascicolo atti 5 doc. 197).

Per

completezza occorre, comunque, osservare che quanto indicato dall’CO 1 nella

decisione su opposizione impugnata, e meglio che il Dr. med. __________, medico

curante dell’assicurata, il 16 luglio 2008 avrebbe attestato che per quanto

riguardava le sole conseguenze infortunistiche l’insorgente presentava una

completa abilità lavorativa e che le rilevanti limitazioni erano dovute a

reperti di origine extra-traumatica, non corrisponde a verità.

Dagli

atti di causa emerge, infatti, che questo parere è stato annotato nel

Certificato d’infortunio LAINF non dal Dr. med. __________, bensì dal Dr. med. __________

(cfr. fascicolo atti 5 doc. 202).

Questa

Corte non ignora che il Dr. med. __________, il 18 dicembre 2008, dopo aver

ricordato che l’assicurata nel mese di febbraio 2003 ha battuto il ginocchio

destro contro un armadio, ha al contrario affermato che a suo modo di vedere i

disturbi ancora accusati dalla ricorrente erano sempre in relazione all’evento

traumatico del 27 febbraio 2003 (cfr. doc. B).

La sua

valutazione non è, tuttavia, tale da inficiare l’apprezzamento espresso dal Dr.

med. __________.

In primo

luogo, il Dr. med. __________ non ha fornito alcuna motivazione

medico-scientifica atta a sostanziare la sua conclusione.

Egli si è

invece basato, praticamente in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni

dell’insorgente secondo cui fino alla data dell’infortunio la stessa non

avrebbe mai lamentato problemi particolari e che da quel momento accusava

dolori che si sono transitoriamente attenuati dopo l’intervento di artroscopia

eseguito dal Dr. med. __________.

In

secondo luogo, la regola "post hoc, ergo propter hoc"

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha, in effetti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

D’altronde il Dr. med. __________, quale medico generalista FMH e medico

sportivo, non è da ritenere particolarmente qualificato

per pronunciarsi sulla problematica che qui interessa.

Infine è utile ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.10

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che considerando le sole sequele post-traumatiche l’insorgente,

a fare tempo dal 1° settembre 2008, non necessitava più di cure ed era abile al

lavoro in misura del 100%.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 ha negato alla ricorrente il diritto a ulteriori

prestazioni LAINF a decorrere dal 1° settembre 2008.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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