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Decisione

35.2008.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre,

inoltre, considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Infine,

l’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'amministrazione

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U

143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).

2.13. Le conclusioni del Dr. med. __________

circa l’assenza di un rapporto di causalità tra la problematica alla spalla

destra dell’insorgente e l’evento del gennaio 2007 trovano conferma nei referti

delle artro-RM eseguite nel dicembre 2005 e nel giugno 2007 (cfr. doc. 6, 15).

Infatti nell’esito

dell’esame del 2007 non è riscontrabile alcuna modifica rilevante rispetto a

quello del 2005. In particolare dall’artro-RM del giugno 2007 è risultata

l’assenza di lesioni post-traumatiche di significato attuale (cfr. doc. 15).

Addirittura non sono più state

poste in luce alterazioni del labbro glenoideo, invece poi nuovamente

riscontrate in occasione dell’intervento di artroscopia del luglio 2007 (cfr.

doc. 16).

Agli atti non risulta, peraltro,

documentazione medica in senso contrario atta a porre in serio dubbio

l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________,

che ha operato la ricorrente, ha unicamente indicato che “senza l’evento del

5 gennaio 2007 o quello del settembre 2005 sicuramente non sarebbe stato

necessario sottoporre l’assicurata a un’operazione” (doc. 21; la

sottolineatura è del redattore).

Lo specialista, dunque, è

rimasto vago circa l’eziologia dei disturbi lamentati dall’insorgente alla

spalla destra. Inoltre la sua asserzione non contraddice certo la valutazione

del Dr. med. __________, nella misura in cui quest’ultimo ha comunque ritenuto

esistere un nesso causale con l’evento del settembre 2005.

Il TCA non ignora che il

Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico fiduciario dell’assicuratore

LAINF resistente, che ha visitato la ricorrente il 1° marzo 2007, ha indicato

che i disturbi alla spalla destra erano in relazione di causa probabile con

l’evento del 5 gennaio 2007 (cfr. doc. 12).

Tuttavia tale

apprezzamento non è suscettibile di sovvertire la conclusione a cui è giunto il

Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________, da

un lato, ha espresso il proprio parere prima che fosse esperita la seconda

artro-RM del giugno 2007. Dall’altro, quale medico internista, nemmeno è da ritenere

particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui

interessa.

In simili condizioni,

posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), un

legame causale tra i disturbi alla spalla destra notificati ad CO 1 nel mese di

gennaio 2007 e l’evento del 5 gennaio 2007, neppure può essere riconosciuta la

responsabilità dell’assicuratore LAINF resistente relativamente a tale

problematica.

La decisione su

opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.14. Questa Corte rileva, tuttavia,

come già evidenziato in precedenza, che il Dr. med. __________ ha indicato come

probabile il nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del

settembre 2005 (cfr. doc. 19, 20).

Per quanto attiene

all’evento del settembre 2005, l’assicurata ha affermato che:

" (…)

Nel settembre 2005 (non ricordo con

precisione la data), mentre stavo eseguendo il turno di notte, ho aiutato una

paziente di 144 kg ad alzarsi dal letto per metterla sulla “comoda” (non era

possibile l’utilizzo della padella a causa del suo elevato peso corporeo). Per

fare alzare la signora le ho messo il braccio dietro la schiena e ho spinto

verso l’alto per metterla seduta. Nel compiere tale sforzo ho avvertito un

dolore a livello della spalla destra, che è andato aumentando progressivamente

nel corso dei giorni successivi” (Doc. 2)

Dal rapporto del 17

gennaio 2007 del Dr. med. __________ emerge, invece, che:

" (…)

Nel settembre 2005 aveva già subito un trauma alla spalla destra quando aveva

dovuto trattenere improvvisamente un paziente che stava cadendo del peso di

circa 160 kg e per questo era già stata in consultazione da me dal 25.10.2005 e

quindi vista dal Dr. med. __________ nel dicembre 2005 con la diagnosi di

instabilità anteriore spalla destra con lesione del labbro ventrale.” (Doc. 10)

2.15. In una

sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265,

il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35

anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per

anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un

paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

L'Alta

Corte, al proposito, ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in

particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di

"sforzo eccessivo":

"

(...)

4.

4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti

appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un

fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di

J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15

gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).

4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore

Considerandi

esterno, unico elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica

sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame

permette di effettuare un esame comparativo.

4.2.1

In una sentenza pubblicata in DTF 116 V

136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare

l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente

lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo

che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto,

un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta

dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione

incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che

comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139

consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata,

anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a

sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione

anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei

nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso

della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere

sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo

spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un

aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2

In una successiva vertenza, pubblicata in

RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,

impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,

si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa

caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In

quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con

l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente

verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata

a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In

una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe

quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un

infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata.

4.2.3

Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II

pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria

di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle

assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in

buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel

tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un

pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di

soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante

fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso

(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che

nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato

quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni

oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e

attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4

In un'ulteriore vertenza, anch'essa

menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore

straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute

accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a

trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la

collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne

sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione

dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata

(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio

2003.

in re S.).

4.2.5

Infine, in un caso analogo a quest'ultimo

appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere

straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a

spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una

sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a

doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva

mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in

quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata

non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo

violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,

la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una

paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di

aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in

considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata

sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era

ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso

inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6

L'evento in esame costituisce un caso

limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona

costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce

Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista

fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,

alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di

potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di

legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista

fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche

il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi

di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la

stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È

quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava

sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una

caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e

trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI

1994.

no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente

sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di

J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni,

resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che

stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non

aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e

repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi

esaminati in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S.

- il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg -

indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice

-, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga

quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che

un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di

accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite

che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto

uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non

in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni

ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002

come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le

sottolineature sono del redattore)

In una

sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181 ha

stabilito che "Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni,

altra 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano,

alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le

ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un

forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del

corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi

l'esistenza di un infortunio.

Tra

l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una

relazione di causalità naturale e adeguata.

La grave

forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il

nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è

sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre

il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi a un sinistro.

L'assicuratore

LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni

assicurative".

2.16

Alla luce della giurisprudenza

appena citata, occorre trasmettere gli atti ad CO 1, perché appuri se l’evento

del 2005 costituisce un infortunio oppure no ed emetta, in seguito, una

decisione riguardo all’eventuale diritto dell’assicurata a prestazioni LAINF.

In particolare, viste le

rilevanti divergenze fra quanto dichiarato dall’assicurata e la versione del Dr.

med. __________ circa la dinamica dell’evento del 2005 (cfr. consid. 2.14.),

l’assicuratore LAINF verificherà, se del caso facendo anche capo alle cartelle

cliniche dell’assicurata redatte dai Dr. med. __________, __________ e dal

fisioterapista presso il quale è stata in cura fino al marzo 2006 (cfr. doc. 2),

se mentre la ricorrente stava svolgendo la sua attività professionale abituale

è o meno accaduto qualcosa di particolare, tale da fare considerare la presente

fattispecie quale caso limite e assumere conseguentemente il caso,

eventualmente come ricaduta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vanno trasmessi a CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.16.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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