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Decisione

35.2008.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi posteriori al luglio 2007 e il sinistro del gennaio 2007.

Il riferimento

alla preesistenza di determinate patologie a livello del ginocchio sinistro del

ricorrente non è sufficiente, siccome la casualità naturale può essere anche

solo parziale (cfr. DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti; STFA U 364/04 del

19 aprile 2006 consid. 2).

Egli non

si è, segnatamente, chinato più di tanto sul meccanismo dell’infortunio,

limitandosi ad affermare che la lesione di bone bruise riportata praticando lo

sci di fondo (trauma in valgo) può prodursi in maniera isolata, ossia in

assenza di una lesione del legamento crociato anteriore (cfr. doc. Vbis).

Con

questa asserzione il medico non ha escluso che il sinistro del 2007 abbia provocato

una lesione del legamento crociato anteriore.

Inoltre il

Dr. med. __________, nei suoi rapporti, ha dichiarato che l’instabilità al

ginocchio sinistro era già presente precedentemente all’infortunio del gennaio

2007 senza, però, fornire delle attendibili ragioni in merito. Dalla

certificazione dell’8 gennaio 2008 risulta che il sanitario è giunto a tale

conclusione unicamente poiché il Dr. med. __________, nel maggio 2007, aveva

precisato che dopo la plastica al legamento crociato anteriore del 1989

l’assicurato ha subito diverse distorsioni recidivanti (cfr. doc. ZM-15; ZM-6).

Si tratta, quindi, esclusivamente di una deduzione del medico non adeguatamente

suffragata.

E’ vero

che, come sottolineato dal medico (cfr. doc. ZM-15), la Dr. med. __________,

allestendo il referto della RM del febbraio 2007, non ha menzionato una lesione

del legamento crociato anteriore. Tuttavia, è altrettanto vero - e tale fatto

non può essere trascurato - che il Dr. med. __________, al riguardo, ha

asserito che la lesione alla plastica del legamento crociato anteriore non è risultata

quale diagnosi primaria nel giudizio afferente alla RM, ma è stata accertata

durante l’artroscopia del marzo 2007 (cfr. doc. C). Ciò, unitamente al fatto

che comunque il Dr. med. __________ stesso, benché non vi sia traccia in merito

nel rapporto della Dr. med. __________ relativo alla RM, ha specificato che la

plastica effettuata nel 1989 era afunzionale e allentata (cfr. doc. ZM-15;

Vbis), non permette di escludere con la necessaria tranquillità che una lesione

della plastica fosse già presente al momento della RM.

Al

riguardo è utile ribadire che qualora il nesso di causalità

con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio è provata secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.5.).

D’altra

parte, neppure le affermazioni del Dr. med. __________, secondo cui il

sinistro del gennaio 2007 avrebbe causato la lesione del menisco e della

plastica effettuata nel 1989 al legamento crociato anteriore, sono sostanziate

da specifiche e valide motivazioni.

Egli si è

unicamente espresso in termini possibilistici, ossia ha indicato che una

contusione del condilo femorale, come refertata dalla RM del 22 febbraio 2007, può

spiegare la lesione del legamento crociato anteriore (cfr. doc. ZM-13).

Il Dr.

med. __________ non ha, poi, debitamente considerato le problematiche già

esistenti, e meglio non ha spiegato il rapporto fra quanto da lui constatato

nel marzo 2007, in occasione dell’intervento al ginocchio sinistro, e i

disturbi pregressi, peraltro riconosciuti dal medesimo (cfr. doc. ZM-4, ZM-5).

In particolare non ha detto per quali motivi ha ritenuto che la lesione della

plastica del legamento crociato è stata provocata dal sinistro del 2007,

perlomeno quale concausa, e non invece esclusivamente dall’usura dovuta al

lungo tempo - 18 anni - trascorso dall’esecuzione della plastica del 1989.

Giova, altresì, ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

Considerandi

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Va pure

sottolineato che né il Dr. __________, né il Dr. med. __________ si sono

chiaramente espressi sul fatto di sapere se l’assicurato il 28 gennaio 2007

avesse subito una contusione del ginocchio sinistro o una distorsione. Essi hanno,

alternativamente, menzionato entrambe le diagnosi (cfr. doc. ZM-5, ZM13, C; ZM-15).

Tuttavia la differenza fra una contusione e una distorsione non è irrilevante,

la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa di una semplice

contusione (cfr. STCA 35.2007.34 del 5 settembre 2007 consid. 2.4.).

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i

motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta

convincente. L’Istituto assicuratore resistente, al corrente del parere del Dr.

med. __________ circa l’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurato al

ginocchio sinistro dopo la fine di luglio 2007, dopo la lettura dei rapporti

del Dr. med. __________, doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un

complemento istruttorio, quanto affermato dal medico non era sufficiente quale

prova dell'estinzione del carattere causale dell'infortunio secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante.

La CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici

più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio sinistro

ancora lamentati dall’assicurato posteriormente alla fine di luglio 2007 e,

sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa

l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta

problematica e il sinistro del gennaio 2007.

2.11

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.

1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 14 gennaio 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.9. e

2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà,

inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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