35.2008.13
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7 agosto 2008Italiano36 min
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Numero d'incarto:
35.2008.13
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
1/07caduto praticando sci di fondo;torsione del ginocchio sx.3/07operato al ginocchio che era già stato operato nel'89.7/07posto termine a prestaz.Document.medica agli non permette di risolvere il caso.Si impongono ulteriori accertam. circa l'eziologia dei disturbi dopo 7/07.Rinvio atti ad ass.LAINF
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 22 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.13
rs
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
gennaio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 28
gennaio 2007 RI 1 (1961), quadro superiore presso il __________ di __________,
e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è caduto
praticando lo sci di fondo a __________ (cfr. doc. Z-1).
Egli ha
subito una torsione del ginocchio sinistro (cfr. doc. Z-1).
L’assicurato,
il 22 marzo 2007, è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr. med. __________.
Tale ginocchio era già stato oggetto di un intervento di plastica del legamento
crociato anteriore e di meniscectomia nel 1989 (cfr. doc. ZM-4).
L’assicuratore
LAINF resistente ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver
esperito alcuni accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione
formale del 20 agosto 2007, ha posto termine al versamento delle prestazioni
assicurative a decorrere dal 1° agosto 2007, ritenendo estinto il nesso di
causalità tra i disturbi lamentati dall’assicurato al ginocchio sinistro e
l’infortunio del 28 gennaio 2007 (cfr. doc. Z-11).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato, in un primo tempo dal
__________ e in seguito dall’avv. __________ (cfr. doc. Z-23; Z-29), l’assicuratore
LAINF, il 14 gennaio 2008, ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento
(cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 febbraio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________,
ha postulato il riconoscimento del diritto alle cure e in particolare alle
prestazioni necessarie a una cura appropriata delle conseguenze dell’evento
infortunistico del gennaio 2007 anche posteriormente al luglio 2007.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, segnatamente,
addotto, basandosi sulle attestazioni del Dr. med. __________, di soffrire in
maniera importante, anche dopo il luglio 2007, delle conseguenze dell’evento
traumatico del gennaio 2007. Egli ha precisato, da un lato, che l’evento citato
ha provocato un’insufficienza al legamento crociato sinistro dopo un trauma
distorsivo, e meglio il trauma ha provocato una contusione del Femurkondylus
che ha causato una lesione del legamento crociato del ginocchio. Dall’altro,
che senza l’infortunio del gennaio 2007 il danno alla salute non si sarebbe mai
realizzato nemmeno in futuro.
L’insorgente
ha poi rilevato che i due certificati medici del Dr. med. __________, che sono
chiari e univoci, non permettono in nessun modo di valutare il raggiungimento
né dello status quo sine e nemmeno dello status quo ante. Egli ha
altresì contestato che la causa principale dello stato di salute del suo
ginocchio sia semplicemente uno stato degenerativo che si sarebbe comunque
sviluppato negli anni, asserendo che anzi l’evento del gennaio 2007 ha causato
nuove lesioni traumatiche.
Al
riguardo il ricorrente ha indicato che l’analisi medica del Dr. med. __________
è chiara, ossia che il trauma in questione non solo ha causato la lesione del
menisco, ma pure la lesione della protesi della plastica e che, a completa
confutazione della valutazione del Dr. med. __________ (sulla cui valutazione
si è fondata la CO 1), queste circostanze sono provate sia dal riscontro dell’intervento
del 23 marzo 2007, che dai risultati della RM del 22 febbraio 2007 (cfr. doc.
I).
1.4. L’Istituto
assicuratore resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha chiesto
l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’avv. RA 2,
il 20 marzo 2008, ha inoltre trasmesso un ulteriore apprezzamento medico del 10
marzo 2008 del Dr. med. __________, il quale ha preso posizione in relazione
alla valutazione espressa dal Dr. med. __________ (cfr. doc. V + bis).
1.6. Con scritto
del 7 aprile 2008 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, si è pronunciato
riguardo al rapporto del marzo 2007 allestito dal medico fiduciario della CO 1
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato
a porre fine al versamento di prestazioni a fare tempo dal 1° agosto 2007 per
quanto concerne i disturbi al ginocchio sinistro dell’assicurato.
Più
concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in
una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento traumatico del
gennaio 2008.
2.3. Preliminarmente
va osservato che l’Istituto assicuratore resistente ha posto termine al
versamento delle prestazioni di corta durata a fare tempo da una data
precedente a quella dell’emissione della decisione del 20 agosto 2007, ovvero
dal 1° agosto 2007 (cfr. doc. Z-11).
In
proposito occorre rilevare che con sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D.,
U 199/03, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA
ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con
effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente
riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di
spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione
o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è
stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame
corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Con
sentenza del 29 novembre 2006 nella causa N., U 455/05 / 457/05, pubblicata in
DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre,
deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità
giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare è stato
puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le
citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni
durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Nella
presente evenienza la CO 1, con decisione formale del 20 agosto 2007, ha negato
la propria responsabilità in relazione ai disturbi al ginocchio sinistro
lamentati dall’assicurato a partire dal 1° agosto 2007 (cfr.doc. Z-11).
Alla luce
di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha
soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in
casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna
restituzione di prestazioni, non presta il fianco a critiche.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella
presente evenienza dalle carte processuali risulta che l’assicurato, il 28 gennaio
2007, mentre stava praticando dello sci di fondo, è caduto. Egli ha indicato di
avere subito una torsione del ginocchio sinistro (cfr. doc. Z-1).
Il 22
febbraio 2007 è stata eseguita una RM del ginocchio sinistro presso la Clinica __________.
Dal
relativo referto si evince che:
"
(…)
Esiti ferro-magnetici
prevalenti sul comparto superiore del ginocchio in esiti di meniscectomia
posteriore bilaterale e di tenorrafia del legamento crociato anteriore. Vasta
alterazione strutturale del segnale del menisco interno residuo, prevalente sul
corno posteriore associato a grossolana cisti parameniscale in corrispondenza
del muro posteriore; distensione anche della borsa del gastrocnemio –
semi-membranoso, estesa in senso cranio-causale per circa 4 cm. Non alterazioni
del segnale del menisco esterno residuo. Regolare il legamento crociato
posteriore e i legamenti collaterali. Vasta area di bone bruise osseo in
corrispondenza del condilo femorale esterno ed in minima entità anche del
piatto tibiale corrispondente. Marcata alterazione del corpo adiposo di Hoffa
per esiti chirurgici. Condromalacia femoro-rotulea di grado II, da marcato
ispessimento delle cartilagini articolari congruenti. Marcata alterazione e
degenerazione della cartilagine tibiale prevalente sul versante esterno
dell’articolazione. Non segni per idrarto. Alcune pliche sinoviali ispessite in
corrispondenza della borsa sovra-rotulea senza segni per sinovite attiva.
Degenerazione cistica sul piatto tibiale anteriore in esiti chirurgici.
Tendinosi pre-inserzionale del tendine quadricipitale e in maggior misura anche
del tendine rotuleo.
Conclusioni:
- Vasta
area di bone bruise osseo in corrispondenza del condilo femorale esterno.
- Grave
condromalacia tibiale bilaterale, prevalente sul versante esterno
dell’articolazione, associata a sclerosi dell’osso sub-condrale.
-
Condromalacia di grado II femoro-rotulea.
- Cisti
parameniscale posteriore interna e distensione della borsa del gastrocnemio –
semi-membranoso.” (cfr. doc. ZM-1)
L’assicurato,
il 22 marzo 2007, è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr. med. __________,
capo del servizio di ortopedia e traumatologia dello __________ di __________.
Più precisamente, il medico ha proceduto alla rimozione di una ciste di Baker,
a un’artroscopia, a una meniscectomia e a un débridement articolare.
Nel suo
rapporto del 27 marzo 2007 il Dr. med. __________ ha indicato:
"
Diagnosen:
Chronische Knieschmerzen
links bei grosser Baker-Zyste, chronische Insuffizienz der vorderen
Kreuzband-Plastik und dorsomediale Meniskusläsion.
St. n. vordere
Kreuzbandersatzplastik und partieller medialer und lateraler Meniskektomie
links 1989
St. n. Kniearthroskopie
und Exzision der vorderen Kreuzbandruptur 1986
Nebendiagnosen:
St. n.
MIS-Hüft-Totalprothese links am 02.06.2006
Dorsomediale
Meniskusläsion rechts
Lumbalgie bei degenerativen
Veränderungen der unteren LWS mit lumbaler Skoliose nach rechts
St.n.VKB-Plastik links vor
20 Jahren
Bekanntes WPW-Syndrom
St.n.Inguinalhernienoperation bds. 1979
Terapie:
-
Poplitearevision und Fettzystenexzision linkes
Knie 23.03.2007
-
Diagnostische Kniearthroskopie, partielle
dorsomediale Meniscectomie, Knorpelglättung medialer Femurkondylus, mediales
Tibiaplateau. Trochea femoris und Patellarückfläche sowie Exsion der vorderen Kreuzband-Ersatzplastikinsuffizienz
Knie 23.03.2007
Anamnese:
Patient
tritt aufgrund chronischer Knieschmerzen links mit begleitender Blockade und
Flexionsdefizit des Kniegelenkes zur elektiven Kniearthroskopie und offenen
Exsion einer poplitealen Zyste (Baker-zyste DD: Fettzyste) ein.
Bildgebung
präoperativ:
Im
konventionellen Röntgen des Knies minimale degenerative Veränderungen bei
St.n.VKB-Plastik links mit liegender Schraube proximal. MRI Abklärung mit
grosser Backer-Zyste (DD: Fettzyste) im linken Knie und Bestätigung der oben
erwähnten Diagnosen.
(…)
Verlauf:
Mit dem
Patienten wird trotz Insuffizienz der vorderen Kreuzband-Plastik vereinbart,
primär keine vordere Kreuzband-Ersatzplastik durchzuführen. Der oben genannte
Eingriff wurde am 22.03.2007 komplikationslos vorgenommen. Postoperativ
regelgerechter Verlauf, Entfernung der Redondrainagen 2 tage postoperativ.
Mobilisation mit Stockentlastung und ½ Körpergewicht. Am 27.03.2007 konnten wir
den Patienten mit reizlosen Wundverhältnissen nach Hause entlassen. (…)” (Doc.
ZM-4)
Il Dr. med. __________,
infine, ha ribadito l’indicazione per una revisione della plastica del
legamento crociato anteriore (cfr. doc. ZM-4).
L’11 aprile 2007 ha avuto
luogo il primo controllo postoperatorio. Il Dr. med. __________, dopo aver ribadito
che il ginocchio sinistro dell’assicurato era stato sottoposto a una plastica
del legamento crociato anteriore e a una meniscectomia dorsomediale parziale
nel 1989, ha, in particolare, osservato che tale ginocchio presentava
un’insufficienza del legamento crociato anteriore dopo trauma distorsivo,
indicando quale data dell’infortunio il 28 gennaio 2007. Lo specialista ha pure
sottolineato che dopo la completa riabilitazione dell’articolazione del
ginocchio si sarebbe proceduto a una revisione della plastica sostitutiva del
legamento crociato anteriore (cfr. doc. ZM-5).
L’8 maggio 2007
l’insorgente è stato visitato dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato un probabile inizio di
recidiva di una ciste di Baker al ginocchio sinistro su instabilità
post-traumatica.
Il sanitario ha
specificato che, successivamente alla plastica al legamento crociato anteriore
effettuata nel 1989, l’assicurato ha subito diverse distorsioni recidivanti. Egli
ha, inoltre, rilevato che l’insorgente sentiva una certa instabilità del
ginocchio sinistro da tempo (cfr. doc. ZM-6).
Da un rapporto del 30
maggio 2007 risulta che il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, già primario di clinica universitaria, interpellato
dall’assicuratore LAINF resistente, ritiene che l’evento traumatico del gennaio
2007 abbia aggravato in modo transitorio lo stato preesistente importante, che
alla fine di luglio 2007 lo status quo sine sarebbe stato raggiunto e
che un’eventuale operazione ulteriore, quale una plastica, non sarebbe stata in
connessione con il sinistro in questione, ma il seguito dello stato
preesistente (cfr. doc. ZM-14).
Il 5 settembre 2007 il Dr.
med. __________ ha attestato che l’assicurato:
"
(…) eine vordere Kreuzbandinsuffizienz links
nach einem erneuten Distorsionstrauma am 28.1.2007 erlitten hat. Der Patient
hatte am 22.2.2007 eine MRI-Untersuchung des linken Knie erhalten, die eine
deutliche Kontusion des lateralen Femurkondylus und eine Läsion der vorderen Kreuzbandersatzplastik
gezeigt hat. Die Kontusion des lateralen Femurkondylus ist ein typisches
Zeichen für eine Traumatisierung und kann die Läsion der vorderen
Kreuzbandersatzplastiken erklären. Es gibt also auch kernspintomografische
Befunde die deutlich hinweisen, dass eine erneute Traumatisierung am 28.1.2007
eingetreten ist. Wir haben die Operation am 23.3.2007 primär durchgeführt und
dabei die Läsion der vorderen Kreuzbandersatzplastik festgestellt, diese Läsion
primär exzidiert und ein zweitseitiges Verfahren mit dem Patienten besprochen.
Der Patient leidet zur Zeit weiterhin an Kniebeschwerden links mit begleitender
Instabilität. Es werden sicher weitere chirurgische Interventionen notwendig
sein.
Zusammenfassend kann man
sagen, dass der Patient am 28.1.2007 ein Trauma erlitten hat, dass die
pathologischen Beschwerden der Kniegelenkes links dadurch erklärt werden
können, dass der Patient weiterhin Beschwerden am linke Knie hat und dies er
sich deswegen weitere Operationen am linken Knie unterziehen werden muss.“
(Doc. ZM-13)
Il
Dr. med. __________, dopo aver visionato anche il rapporto del Dr, med. __________
appena citato, l’8 gennaio 2008 ha indicato che:
" (…)
La distorsion du genou gauche
subie le 28.01.2007 survient sur un genou fortement atteint, c’est-à-dire qui
présente d’importants phénomènes dégénératifs des trois compartiments, sous
forme d’une importante chondromalacie tibiale bilatérale et d’une
chrondromalacie de grade II au niveau fémoro-rotulien. Le genou présente
également une insuffisance ligamentaire chronique, l’ancienne plastie du LCA
effectuée en 1989 étant afonctionnelle, et un status postméniscectomie interne
et externe partielles.
L’intervention effectuée le 23.3.2007
n’est pas en rapport avec la distorsion du 28.01.2007.
En effet, la résonance
magnétique effectuée au mois de février 2007 objective une contusion osseuse du
condyle fémoral externe gauche. Ce type de lésion ne nécessite pas de
traitement chirurgical.
Le débridement et la toilette
articulaires, ainsi que l’excision de l’ancienne plastie du LCA, jugée
insuffisante, ne sont pas non plus en rapport avec l’événement accidentel du
mois de janvier 2007. Il s’agit d’un état pré-esxistant. RI 1 présente une insuffisance ligamentaire chronique à son genou gauche.
Il s’agit d’un état fréquent suite à une plastie ligamentaire évoluant depuis
de nombreuses années et entraînant des phénomènes dégénératifs.
La présence d’un kyste de
Baker parle également en faveur de lésions dégénératives chroniques méniscales.“
(Doc. ZM-15)
Il
medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente ha concluso affermando che
l’infortunio del 28 gennaio 2007 non ha comportato nuove lesioni traumatiche,
che il sinistro ha permesso di mettere in evidenza uno stato patologico
preesistente, nonché un ginocchio fortemente leso da fenomeni degenerativi, che
l’evento del gennaio 2007 ha potuto attivare una sintomatologia dolorosa la cui
presa a carico da parte della CO 1 deve essere limitata a qualche mese e che
nel luglio 2007 lo status quo sine è stato raggiunto (cfr. doc. ZM-15).
Il Dr. med. __________, il
12 febbraio 2008, ha sottolineato che il fatto che l’assicurato il 28 gennaio
2007 ha subito un trauma distorsivo del ginocchio è provato dall’area di bone
bruise osseo in corrispondenza del condilo femorale esterno e del piatto
tibiale emersa dalla RM del 22 febbraio 2007. Egli ha, poi, evidenziato che in
occasione della valutazione di quanto posto in luce dalla RM non è stata
primariamente diagnosticata una lesione della plastica del legamento crociato
anteriore. Il medico ha dichiarato che il ricorrente, a seguito dei disturbi
cronici, è stato operato, il 23 marzo 2007, in primis a causa di una grossa
cisti di Baker e di una lesione meniscale dorsomediale. Allora
è stata accertata una rottura della plastica del legamento crociato anteriore (“..Interchondylar
wurde eine Lockerung mit Auffaserung der Ersatzplastik mit einer Verknöcherung
interchondylar, die verantwortlich für die Einklemmung und die Beschwerden des
Patienten war”; doc. C). Il sanitario ha spiegato che sulla base di
ulteriori accertamenti era stato pianificato un nuovo intervento di revisione
della plastica sostitutiva in due fasi; il 15 agosto 2007 ha avuto luogo la
prima fase. Infine il Dr. med. __________ si è detto non d’accordo con la
valutazione espressa dal Dr. med. __________ l’8 gennaio 2008, specificando che
il sinistro del gennaio 2007 non ha solo provocato la lesione del menisco,
bensì anche una lesione della plastica al legamento crociato anteriore, come
dimostrato dal reperto operatorio del 23 marzo 2007 e dalla RM del 22 febbraio
2007 (cfr. doc. C).
Il Dr. med. __________ ha
ancora preso posizione in merito alla fattispecie il 10 marzo 2008. Egli ha
rilevato che la RM del febbraio 2007 ha messo in luce un’importante
condromalacia tibiale bilaterale associata a una sclerosi dell’osso
sottocondrale, come pure una condromalacia di grado II femoro-rotulea, una
ciste parameniscale postero interna e un’importante ciste poplitea. Il
sanitario, in proposito, ha osservato, da un lato, che le stesse non possono
essere una conseguenza del trauma del gennaio 2007, in quanto non possono
formarsi in un mese. Dall’altro, che, invece, una meniscectomia e una plastica
al legamento crociato anteriore generano questo tipo di lesione a lungo
termine. Per quanto riguarda il caso dell’assicurato, egli ha precisato che,
avendo subito una plastica nel 1989, il lasso di tempo intercorso tra il 1989 e
il 2007 è sufficientemente importante per sviluppare delle lesioni degenerative.
Il Dr. med. __________ ha
pure specificato che il trauma che ha provocato la lesione di bone bruise può
prodursi praticando lo sci, che si tratta di un meccanismo di iperpressione del
compartimento esterno e che tale lesione può prodursi in maniera isolata, non
implica, cioè, una lesione del legamento crociato.
Egli ha osservato che dal
rapporto operatorio del marzo 2007 emerge che la plastica al legamento eseguita
nel 1989 era allentata, afunzionale ma non rotta. Il medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF ha, altresì, sottolineato che è abituale che una
plastica di 18 anni divenga progressivamente afunzionale, poiché si degrada
spontaneamente con il trascorrere del tempo e che questa usura è accompagnata
generalmente da fenomeni degenerativi.
A mente del Dr. med. __________,
dunque, la lesione di bone bruise è una lesione isolata che può essere posta in
relazione di causalità con il sinistro del gennaio 2007. Egli ritiene che si
tratti di una lesione non necessitante alcun trattamento chirurgico.
Il medico ha pure indicato
che le altre lesioni constatate dalla RM del febbraio 2007 e dall’artroscopia
del marzo 2007 non sono in rapporto con l’infortunio del gennaio 2007, bensì
sono la conseguenza del deterioramento progressivo di una distorsione grave occorsa
all’insorgente nel 1989. Si tratta dello stato abituale delle distorsioni gravi
a lungo termine (cfr. doc. Vbis).
2.8. Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del
caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella
causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del
12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,
nella causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i certificati del 12 febbraio 2008 del Dr. med. __________ e del 10
marzo 2008 del Dr. med. __________ (cfr. doc. Vbis) sono posteriori all'emissione
della decisione su opposizione impugnata.
Tuttavia
essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare l’eziologia dei disturbi
ancora accusati dall’assicurato al ginocchio sinistro dopo la fine del mese di luglio
2007. La situazione del ricorrente non risulta del resto cambiata rispetto al
periodo antecedente il 14 gennaio 2008.
Pertanto
tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2
settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.9. La CO 1 ha
negato a decorrere dal 1° agosto 2007 delle ulteriori prestazioni assicurative
in relazione all’evento traumatico del 28 gennaio 2007, fondandosi sulla
valutazione del Dr. med. __________, il quale dapprima ha ritenuto che l’infortunio
del gennaio 2007 non abbia comportato alcuna lesione traumatica, ma abbia
soltanto aggravato in modo transitorio uno stato preesistente importante al
ginocchio sinistro del ricorrente e che lo status quo sine sia stato in
ogni caso raggiunto nel mese di luglio 2007 (cfr. doc. ZM-14; ZM-15).
In seguito il medico
fiduciario ha indicato, da una parte, che è in nesso di
casualità naturale con l’infortunio del 2007 solo la lesione di bone bruise al
ginocchio sinistro - la quale non necessitava di un intervento chirurgico - a
esclusione delle lesioni poste in luce dalla RM del febbraio 2007 e dall’artroscopia
del marzo 2007 (cfr. doc. Vbis).
L’insorgente, dal canto
suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, basandosi principalmente
su quanto certificato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. I).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Come
visto, agli atti figurano, da un canto, i certificati del medico specialista
curante dell’assicurato, Dr. med. __________, e, d'altro canto, gli
apprezzamenti del Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF resistente.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben
considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la
vertenza sub judice.
Essa non
permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i
disturbi al ginocchio sinistro lamentati dall’assicurato siano, a partire dal
1° agosto 2007, ancora di pertinenza dell’Istituto assicuratore resistente, di
modo che un approfondimento specialistico si rivela indispensabile.
In
effetti, da una parte, la valutazione del Dr. med. __________ non
convince nella misura in cui, come esposto sopra, egli ha comunque modificato
la sua posizione.
In un
primo tempo, ovvero con le attestazioni del 30 maggio 2007 e 8 gennaio 2008,
egli ha affermato che l’infortunio del gennaio 2007 non ha provocato alcuna
lesione traumatica, ma ha aggravato in modo transitorio uno stato preesistente
importante al ginocchio sinistro del ricorrente e che lo status quo sine
è stato raggiunto nel mese di luglio 2007 (cfr. doc. ZM-14; ZM-15).
In un
secondo tempo, nel marzo 2008, il medico ha indicato che è in nesso di
casualità naturale con l’infortunio del 2007 solo la lesione di bone bruise al
ginocchio sinistro - la quale non necessitava di un intervento chirurgico - a
esclusione delle lesioni poste in luce dalla RM del febbraio 2007 e
dall’artroscopia del marzo 2007 (cfr. doc. Vbis).
Egli non
ha, però, spiegato le ragioni che lo hanno indotto a modificare il suo parere,
come neppure ha validamente motivato il fatto di escludere un nesso causale tra
Fatti
i disturbi posteriori al luglio 2007 e il sinistro del gennaio 2007.
Il riferimento
alla preesistenza di determinate patologie a livello del ginocchio sinistro del
ricorrente non è sufficiente, siccome la casualità naturale può essere anche
solo parziale (cfr. DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti; STFA U 364/04 del
19 aprile 2006 consid. 2).
Egli non
si è, segnatamente, chinato più di tanto sul meccanismo dell’infortunio,
limitandosi ad affermare che la lesione di bone bruise riportata praticando lo
sci di fondo (trauma in valgo) può prodursi in maniera isolata, ossia in
assenza di una lesione del legamento crociato anteriore (cfr. doc. Vbis).
Con
questa asserzione il medico non ha escluso che il sinistro del 2007 abbia provocato
una lesione del legamento crociato anteriore.
Inoltre il
Dr. med. __________, nei suoi rapporti, ha dichiarato che l’instabilità al
ginocchio sinistro era già presente precedentemente all’infortunio del gennaio
2007 senza, però, fornire delle attendibili ragioni in merito. Dalla
certificazione dell’8 gennaio 2008 risulta che il sanitario è giunto a tale
conclusione unicamente poiché il Dr. med. __________, nel maggio 2007, aveva
precisato che dopo la plastica al legamento crociato anteriore del 1989
l’assicurato ha subito diverse distorsioni recidivanti (cfr. doc. ZM-15; ZM-6).
Si tratta, quindi, esclusivamente di una deduzione del medico non adeguatamente
suffragata.
E’ vero
che, come sottolineato dal medico (cfr. doc. ZM-15), la Dr. med. __________,
allestendo il referto della RM del febbraio 2007, non ha menzionato una lesione
del legamento crociato anteriore. Tuttavia, è altrettanto vero - e tale fatto
non può essere trascurato - che il Dr. med. __________, al riguardo, ha
asserito che la lesione alla plastica del legamento crociato anteriore non è risultata
quale diagnosi primaria nel giudizio afferente alla RM, ma è stata accertata
durante l’artroscopia del marzo 2007 (cfr. doc. C). Ciò, unitamente al fatto
che comunque il Dr. med. __________ stesso, benché non vi sia traccia in merito
nel rapporto della Dr. med. __________ relativo alla RM, ha specificato che la
plastica effettuata nel 1989 era afunzionale e allentata (cfr. doc. ZM-15;
Vbis), non permette di escludere con la necessaria tranquillità che una lesione
della plastica fosse già presente al momento della RM.
Al
riguardo è utile ribadire che qualora il nesso di causalità
con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio è provata secondo l'abituale
grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.5.).
D’altra
parte, neppure le affermazioni del Dr. med. __________, secondo cui il
sinistro del gennaio 2007 avrebbe causato la lesione del menisco e della
plastica effettuata nel 1989 al legamento crociato anteriore, sono sostanziate
da specifiche e valide motivazioni.
Egli si è
unicamente espresso in termini possibilistici, ossia ha indicato che una
contusione del condilo femorale, come refertata dalla RM del 22 febbraio 2007, può
spiegare la lesione del legamento crociato anteriore (cfr. doc. ZM-13).
Il Dr.
med. __________ non ha, poi, debitamente considerato le problematiche già
esistenti, e meglio non ha spiegato il rapporto fra quanto da lui constatato
nel marzo 2007, in occasione dell’intervento al ginocchio sinistro, e i
disturbi pregressi, peraltro riconosciuti dal medesimo (cfr. doc. ZM-4, ZM-5).
In particolare non ha detto per quali motivi ha ritenuto che la lesione della
plastica del legamento crociato è stata provocata dal sinistro del 2007,
perlomeno quale concausa, e non invece esclusivamente dall’usura dovuta al
lungo tempo - 18 anni - trascorso dall’esecuzione della plastica del 1989.
Giova, altresì, ricordare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
Considerandi
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Va pure
sottolineato che né il Dr. __________, né il Dr. med. __________ si sono
chiaramente espressi sul fatto di sapere se l’assicurato il 28 gennaio 2007
avesse subito una contusione del ginocchio sinistro o una distorsione. Essi hanno,
alternativamente, menzionato entrambe le diagnosi (cfr. doc. ZM-5, ZM13, C; ZM-15).
Tuttavia la differenza fra una contusione e una distorsione non è irrilevante,
la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa di una semplice
contusione (cfr. STCA 35.2007.34 del 5 settembre 2007 consid. 2.4.).
2.10
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i
motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta
convincente. L’Istituto assicuratore resistente, al corrente del parere del Dr.
med. __________ circa l’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurato al
ginocchio sinistro dopo la fine di luglio 2007, dopo la lettura dei rapporti
del Dr. med. __________, doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un
complemento istruttorio, quanto affermato dal medico non era sufficiente quale
prova dell'estinzione del carattere causale dell'infortunio secondo l'abituale
grado della verosimiglianza preponderante.
La CO 1
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici
più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio sinistro
ancora lamentati dall’assicurato posteriormente alla fine di luglio 2007 e,
sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa
l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta
problematica e il sinistro del gennaio 2007.
2.11
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.
1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 14 gennaio 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.9. e
2.10.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà,
inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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