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Decisione

35.2008.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

E’

utile, infine, sottolineare che il Dr. med. __________, che è stato il medico

curante dell’insorgente fino al 26 marzo 2007 (cfr. doc. 21), già il 16 marzo

2007, in uno scritto indirizzato al Dr. med. __________, aveva posto il

seguente quesito:

" (…)

Lei pensa che i dolori lamentati dalla paziente che irradiano nella gamba

sinistra e ora anche verso la natica destra possono esser ancora di origine

post-traumatica a quasi 3 mesi dall’infortunio o che piuttosto l’infortunio

Considerandi

abbia attivato delle vecchio alterazioni degenerative (artrosi

interfaccettarie) e dolori persistenti non più a carico della CO 1 ma piuttosto

a carico della Cassa Malati?” (Doc. 18).

2.9

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene, dunque, dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi denunciati dall’insorgente non costituivano più, trascorsi

sei mesi dal sinistro del 28 dicembre 2006, una conseguenza naturale di

quest’ultimo, ma che essi erano da attribuire al cosiddetto status quo sine

(cfr. consid. 2.4.).

A

ragione, pertanto, l’CO 1 non ha più assunto, a fare tempo dal 27 giugno 2007,

la problematica lamentata dalla ricorrente.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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