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Decisione

35.2008.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2008Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla

carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è

rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si

è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il conducente é invece

deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA del 27 agosto 2001 nella causa P.,

inc. n. 35.1999.45, confermata dal TFA, limitatamente a questo aspetto, con

pronunzia del 25 febbraio 2003, U329/01+330/01).

Parimenti,

nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I. - citata in RAMI

1995 U 215, p. 91 - il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni

gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una

collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse

ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio

cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra,

importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del

piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio

inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio

sono deceduti.

Nella

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa E., inc. n. 35.1998.95+101, questa

Corte ha giudicato di grado medio al limite della categoria degli infortuni

gravi, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada

Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha

iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando

la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla

corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima

sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A

questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale

si è rovesciato sul tetto ed è scivolato

trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria

corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro,

l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché

un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua

figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed

un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e

trasportata d'urgenza presso l'Ospedale __________ di __________. Qui, i medici

- constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura

dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della

tibia destra, ematoma retro-peritoneale su tamponamento

della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale,

lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della

parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad

una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura

dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con

posa di un fissatore esterno.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.7.4.).

In una

sentenza del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. n. 35.2004.28., cresciuta in

giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado

medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è

sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo:

Considerandi

"

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente

della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale

infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un

nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr.

consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa

S., U 158/04, consid. 2.4).

D’altro canto, in presenza di un infortunio di

grado medio al limite della categoria di quelli gravi, la stessa Corte federale

reputa sufficiente l’adempimento di un unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115

V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440, p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., U 138/04).

Pertanto, se il principio è quello secondo cui,

qualora sia necessario riferirsi a più criteri, ciò deve valere tanto più

quanto meno grave sia l'infortunio in questione (consid. 2.7.3. in fine),

nell’evenienza concreta, trattandosi di un sinistro di grado medio all’interno

della categoria media, secondo questo Tribunale, è sufficiente che due

dei criteri di rilievo siano adempiuti (cfr., al riguardo, la STFA del 13

maggio 2004 nella causa S., U 346/03, consid. 5.6, in cui uno dei criteri era

realizzato in maniera particolarmente intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella

causa P., U 279/03, in cui uno dei criteri adempiuti doveva essere

relativizzato).

Un solo criterio realizzato invece non basta

(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).”

(STCA

succitata, consid. 2.15)

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

In

concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente,

non avendo potuto trovare sufficiente correlazione sul piano oggettivo, non

erano più in relazione di causalità naturale a partire da aprile 2007 con il

sinistro del gennaio 2007, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare

in linea di conto è quello delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio (cfr. STCA

35.2006.65

dell’8 gennaio 2007, consid. 2.14.).

Tuttavia

questa Corte, pur riconoscendo all’infortunio occorso all’insorgente una certa

drammaticità, non può individuare nel modo in cui lo stesso si è svolto delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare

spettacolarità.

A titolo

di confronto, il TFA non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente

stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di

strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma

cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto

1996.

nella causa H., inedita).

Comunque,

anche volendo ritenere particolarmente drammatico l’evento subito dall’assicurato,

ciò non basterebbe per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale

criterio non sarebbe in ogni caso realizzato in modo particolarmente incisivo.

In simili

condizioni, nell’ipotesi in cui l’assicurato presentasse effettivamente una

patologia psichica in nesso causale naturale, perlomeno parziale, con l’infortunio

del gennaio 2007, occorrerebbe concludere che quest’ultimo evento non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici da lui presentati.

2.20

Alla luce di

tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, il TCA non può che confermare

la decisione su opposizione del 1° novembre 2007 emanata dalla CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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