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Decisione

35.2008.19

Assicurato vittima di politrauma. Detrminazione del diritto alla rendita di invalidità. Rinvio dell'incarto all'amministrazione per complemento istruttorio concernente il grado di abilità lavorativa i

29 maggio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:

reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, assodato che RI 1, a causa del danno alla salute

infortunistico, non è più in grado di svolgere la sua abituale professione di

muratore, oggetto del contendere è la questione di sapere in quale misura egli

potrebbe mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività

alternative adeguate.

Secondo

l’amministrazione, in tali attività, l’assicurato presenterebbe un’abilità

lavorativa completa, e ciò alla luce delle risultanze della visita medica di

chiusura del 3 gennaio 2007.

In

quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha

tracciato il seguente quadro delle limitazioni funzionali presentate da RI 1:

"

L’assicurato non ha limitazioni nel portare e

sollevare pesi fino ai 5 kg fino all’altezza dei fianchi, egli può molto spesso

portare e sollevare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta

pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare

pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi

oltre ai 5 kg sopra l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione e nemmeno nel maneggio di attrezzi di media

entità.

L’assicurato può spesso maneggiare attrezzi

pesanti e non può più maneggiare attrezzi molto pesanti, la rotazione manuale

non è impedita.

L’assicurato può spesso effettuare lavori sopra

la testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la

posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, l’assicurato non ha

limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti,

l’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e può

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può spesso assumere la posizione

seduta o in piedi di lunga durata, l’assicurato non ha limitazioni nel

camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre ai 50 m, talvolta per lunghi

tragitti e di rado su terreno accidentato.

L’assicurato può spesso salire le scale e

talvolta salire su scale a pioli.”

(doc.

104, p. 3s.)

È utile

rilevare che, durante il periodo 17 ottobre-10 novembre 2006, il ricorrente ha

soggiornato presso la Clinique __________ di __________, con lo scopo,

si legge nel rapporto 5 ottobre 2006 del dott. __________, di, citiamo: “…

valutare le capacità funzionali residue nell’ottica di una imminente

definizione della pratica.” (doc. 88, p. 3).

Durante

la degenza, le condizioni di salute di RI 1 sono state indagate da più profili:

psichiatrico, ortopedico e fisiatrico/reumatologico.

Egli ha

pure effettuato delle prove pratiche nei laboratori della clinica.

Dal

rapporto di uscita datato 1° dicembre 2006 risulta che l’insorgente è stato

sottoposto, segnatamente, a delle valutazioni delle capacità funzionali su

periodi progressivamente più lunghi (sino a 4 ore consecutive), in occasione

delle quali si è constatato che l’assicurato era frequentemente costretto a

cambiare la propria posizione e ad effettuare numerose pause, anche in attività

leggere dal profilo dell’impegno fisico (doc. 100, p. 4).

Gli

specialisti vallesani hanno quindi sostenuto che, in un’attività adeguata, il

ricorrente presenta una capacità lavorativa di almeno il 50% e hanno peraltro

raccomandato l’esecuzione di un periodo di osservazione presso un Centro di

orientamento professionale (__________) per fissare, con precisione, la sua

capacità lavorativa:

"

Dans une activité adaptée, le patient peut

travailler au minimum à 50%, pour autant qu’il puisse éviter les mouvements

prolongés ou répétés d’extension du tronc, de flexion-redressement du tronc et

le port fréquent de charges dépassant 10 kg. Par contre,

un port de charges de 20 à 25 kg effectué rarement dans de bonnes conditions

ergonomiques est possible, tout comme le maintien de la position assise durant

des périodes de 1 H 30, à condition que RI 1 puisse choisir sa chaise et qu’il

ait la possibilité de se lever et de faire quelques pas de temps à autre. Concernant le calcanéum, il faudra également éviter le travail sur

les terrains irréguliers en pente, avec de la marche dans les escaliers ou sur

les échelles.

Une observation dans un centre __________ sera

sûrement indispensable pour fixer une capacité de travail précise.”

(doc. 100,

p. 5)

Con la propria impugnativa, l’assicurato ha sottolineato la

discrepanza esistente tra l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espressa

dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________ e quello che è invece

stato enunciato dal medico di fiducia dell’CO 1, per quanto riguarda sia la

descrizione dei limiti funzionali risultanti dai postumi residuali

dell’infortunio dell’ ottobre 2004 (cfr. doc. I, p. 6s.), sia il grado della

capacità lavorativa in attività idonee al suo stato di salute (doc. I, p. 8:

“Ma ancora più eclatante è la discrepanza della capacità lavorativa in queste

attività: mentre i medici di __________ ritengono che l’assicurato è in grado

di svolgere un’attività adeguata nella misura di almeno il 50% (ma sicuramente

non in misura totale, poiché altrimenti i medici di __________ non avrebbero

indicato una capacità lavorativa ridotta), il Dr. __________ conclude per una

capacità lavorativa totale, senza peraltro indicare i motivi che lo hanno

portato a scostarsi dalla valutazione dei suoi colleghi di __________.”).

Chiamato dall’amministrazione

a commentare il contenuto dell’allegato di opposizione presentato da RI 1 (nel

quale già era stata sollevata la questione della pretesa divergenza d’opinione

tra il dott. __________ e i medici di __________ - cfr. doc. 149), il medico di

circondario dell’CO 1, con apprezzamento del 19 dicembre 2007, ha dichiarato in

particolare quanto segue, citiamo:

"

I medici di __________ hanno stabilito che

l’assicurato può svolgere un’attività al 50% ciò non significa che l’attività è

limitata al 50%. È vero che alle prove degli atelier i dolori dorsali

costringono l’assicurato ad alzarsi e cambiare posizione ma questo significa

soltanto che l’assicurato deve cambiare la posizione seduta e deve mettersi in

piedi, ciò non significa che egli debba per forza interrompere il lavoro.”

(doc. 161)

Il dott. __________

ha ancora avuto modo di ribadire il proprio parere in data 25 aprile 2008:

"

A seguito di tali osservazioni ho ricontrollato

ancora una volta l’esigibilità e il rapporto di fisioterapia redatto in

occasione del soggiorno alla Clinica di __________. Non trovo assolutamente

nessuna incongruenza tra quanto da me espresso in occasione della visita medica

di chiusura e quanto valutato alla Clinica di __________ per cui mantengo il

mio apprezzamento medico del 19.12.2007.

(…).

Ribadisco di non essermi assolutamente discostato

dalla valutazione della Clinica di __________, ancor meno in modo consistente

come sostenuto dall’avvocato __________.”

(doc.

171)

2.6

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione sollevata dal ricorrente

non possa essere liquidata come lo pretende il medico fiduciario dell’CO 1,

ovverosia sostenendo che il fatto che gli specialisti della Clinique __________

di __________ abbiano riconosciuto l’assicurato abile in attività adeguate

in misura del 50% almeno, ancora non significa che egli sia inabile al 50%

(cfr. doc. 161).

Infatti

se è vero che da tale affermazione non si può concludere che l'assicurato è

abile al lavoro al 50%, è altrettanto vero che non se ne può nemmeno dedurre

che RI 1 presenta una capacità lavorativa completa in attività alternative,

come sostiene il dott. __________.

D’altro

canto, affermando che, citiamo: “é vero che alle prove degli atelier i dolori

dorsali costringono l’assicurato ad alzarsi e cambiare posizione ma questo

significa soltanto che l’assicurato deve cambiare la posizione seduta e deve

mettersi in piedi, ciò non significa che egli debba per forza interrompere il

lavoro.” (doc. 161), il dott. __________ sembra ignorare che il ricorrente,

durante le prove pratiche di lavoro, è stato costretto, non soltanto a cambiare

posizione, da quella seduta a quella eretta, ciò che di per sé non

rappresenterebbe nulla di eccezionale, ma pure (e soprattutto) a introdurre

numerose pause, ciò che, citiamo: “… affecte son rendement.” (doc. 100,

p. 4 - il corsivo è del redattore).

In questo

contesto, non può neppure essere ignorato che i sanitari __________ hanno

auspicato, al fine di stabilire con precisione il grado della capacità

lavorativa residua, che l’insorgente venisse sottoposto a un periodo di osservazione

professionale presso una struttura del tipo “__________” (doc. 100, p. 5).

Tutto ben

considerato, secondo il TCA, tenuto conto del contenuto del rapporto di uscita

della Clinica di __________, i cui specialisti hanno tenuto sotto osservazione

l’assicurato per poco meno di un mese (17 ottobre-10 novembre 2006), ragione

per la quale occorre riconoscere che essi si sono trovati in una posizione

particolarmente privilegiata, non può essere escluso, con la necessaria

tranquillità, che egli presenti una certa incapacità lavorativa anche in

attività sostitutive idonee.

In esito

a quanto precede, questo Tribunale è dunque dell’avviso che l’Istituto

assicuratore convenuto non abbia posto in atto tutto quanto era possibile per

delucidare in modo attendibile il tema dell’esigibilità lavorativa, e ciò

contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1

vLAINF).

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando

una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe

a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una sentenza

C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., l’Alta Corte

ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K

665, p. 87 -, che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’amministrazione,

affinché disponga un approfondimento peritale con lo scopo di delucidare la

questione di sapere in quale misura RI 1 è in grado di svolgere un’attività

lavorativa alternativa a quella di muratore.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il grado

dell’invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui

all’assicurato è stata assegnata una rendita di invalidità del 30%

§§ L’incarto

è rinviato all’CO 1 affinché, chiarita l’esigibilità lavorativa, renda

una nuova decisione di rendita.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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