35.2008.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 giugno 2008Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.2
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, TCA
Titolo:
Ceduto ginocchio mentre correva.Non si tratta di una lesione parificata a inf.(condropatia rotulea).Non interv.fattore esterno.Secondo veros.prep.,però,ginocchio ceduto per un brusco movim.su terreno accidentato(sopralluogo TCA).E' dato un infortunio.Atti trasmessi ad assic.LAINF per esame causalità
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.2
DC/sc
Lugano
30 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
dicembre 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 è
attiva dal 1° gennaio 2003 in qualità di aiuto studio medico presso la __________
ed è assicurata contro gli infortuni presso CO 1.
Con
notifica d'infortunio bagatella LAINF del 13 aprile 2007 la datrice di lavoro
ha informato l'assicuratore che la propria dipendente, l'11 aprile 2007 alle
ore 19:30, "mentre stava correndo le è ceduto il ginocchio e ha sentito un
crack" (cfr. Doc. 1).
L'assicurata
è poi stata operata alcuni mesi dopo e precisamente il 3 luglio 2007.
In data 7
agosto 2007 l'assicurata ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni a proposito
della dinamica dell'evento:
"
Facendo footing alla __________ di __________,
su una stradina sterrata, probabilmente a causa di una buca o di un sasso mi è
ceduto il ginocchio. Ho sentito una specie di "strappo" al ginocchio
e non sono più riuscita a camminare x il dolore." (Doc. 8)
1.2. Con
decisione su opposizione del 5 dicembre 2007 CO 1 ha confermato la propria
decisione del 10 ottobre 2007 (cfr. Doc. 9) ed ha rifiutato l'assunzione del
caso ritenendo che non ci troviamo in presenza nè di un infortunio nè di una
lesione parificata.
In
particolare l'assicuratore ritiene che non sia stata dimostrata l'esistenza di
un fattore esterno straordinario ("sia stato indiscutibilmente
"proporzionato" dalla presenza di una buca o di un sasso", cfr.
Doc. A) visto che RI 1 ha utilizzato il termine "probabilmente".
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale la sua patrocinatrice chiede che CO 1 assuma il caso in quanto si
tratta di un infortunio.
Al
riguardo la rappresentante dell'assicurata si è così espressa:
"
(...)
Ora, sulla base di queste premesse, appare palese
che senza l'intervento di una buca o di un sasso, l'evento non si sarebbe verificato. L'esistenza di una
pura possibilità" è, nel caso concreto, assolutamente da negarsi. Una buca
o un sasso: uno dei due fattori ha provocato con assoluta certezza
l'infortunio.
La ricorrente infatti, essendo sportiva, era
solita correre con una certa regolarità. E non essendo una principiante, ben
poteva riconoscere se si trattava di un semplice inciampare oppure di un
fattore esterno a provocare il dolore. Correndo su una strada sterrata capita
infatti di avvertire che la corsa venga "deviata" dalle buche e dai sassi.
Se di piccola entità, come di norma, il corpo reagisce affrontando il terreno
dissestato. Se di grande entità invece, come nel caso di una buca o un sasso
più grandi di quanto secondo la propria esperienza ci si possa aspettare, essi
possono sicuramente causare un infortunio. Che la ricorrente a posteriori non
ricordi quale dei due fattori abbia provocato il dolore, non è rilevante. È
comprensibile infatti che un movimento così repentino e seguito da un dolore
simile (si è reso necessario infatti un intervento chirurgico) non rimanga bene
impresso nella mente. La ricorrente però può affermare con certezza che uno dei
due fattori ha provocato il dolore. Ciò è sufficiente perché il criterio del
nesso di causalità venga adempiuto. (...)" (Doc.
I, pag. 2)
La
patrocinatrice dell'assicurata ha poi negato che la presenza di un danno della
cartilagine sia atto ad escludere l'infortunio e rileva:
"
(...)
Gli atti medici prodotti indicano sì la presenza
di una chiara problematica degenerativa:
la condropatia apicale rotulea. Si tratta in effetti di una malattia
degenerativa della cartilagine. Questa malattia può provocare, a causa
dell'alterazione e dell'assottigliamento della cartilagine, una maggior
propensione a traumi nella zona interessata, come rotture ai legamenti, al menisco o più in generale
a lesioni dell'articolazione.
Il numero delle persone che soffre di questa
malattia è molto alto: infatti è possibile anche soffrirne senza accorgersene,
o accorgersene solo in età avanzata, essendo appunto la malattia di natura
degenerativa e in molti casi asintomatica. Tuttavia, nel caso in questione,
come si può notare dai referti medici (Doc. E ed F), a seguito del
"cedimento del ginocchio durante la corsa" è stato necessario
asportare chirurgicamente anche un condroma sinoviale. Esso è una protuberanza
della cartilagine dovuta alla condropatia: il fatto che però esso si sia
staccato dalla cartilagine e abbia dovuto essere asportato è conseguenza di un
forte trauma. Trauma provocato da un fattore esterno quale il movimento incontrollato del ginocchio a causa di
una buca o un sasso durante la corsa. (...)" (Doc.
I, pag. 3-4)
1.4. Nella sua risposta
del 21 giugno 2008 CO 1 propone di respingere il ricorso e sottolinea che:
"
(...)
Parte convenuta contesta con forza quest'ultima
descrizione poiché se il dolore fosse stato immediato ed insopportabile la
signora RI 1 si sarebbe recata (o meglio avrebbe dovuto recarsi) dal medico
molto prima di quanto effettuato e cioè già il mattino del 12 aprile 2007
(giorno seguente il primo annuncio - doc. 1).
Ma non solo.
L'asserzione della signora RI 1 secondo la quale "...
La ricorrente però può affermare con certezza che uno dei due fattori ha
provocato il dolore ..." appare un tantino tirata per i capelli visto che l'interessata manco
si ricorda se l'origine del problema sia da ricollegare ad un sasso, oppure, ad
un buco: sicché seguire la tesi della ricorrente corrisponderebbe a dire che
una causa sconosciuta possa provocare un infortunio!
(...)
Che gli atti medici indichino la presenza di una
chiara problematica degenerativa è assodato.
Contestata la spiegazione offerta dalla
ricorrente a mente della quale un forte trauma sia - esclusivamente -
all'origine di un condrioma sinoviale. Infatti, di certo è data una problematica
di natura degenerativa, per contro, non è assolutamente provata la presenza di
un trauma e della sua eventuale ampiezza. In altre parole, esistono solo
indizi che potrebbero - in modo aleatorio - ricondurre il risultato fisico
diagnosticato ad un avvenimento infortunistico.
(...)" (Doc. III)
1.5. Il 3 aprile
2008 si è tenuto il dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. VI).
1.6. Il 3 aprile
2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti alla responsabile del
personale della __________ (cfr. Doc. VIII), che ha risposto il 9 aprile 2008
(cfr. Doc. IX) e al dottor __________ (cfr. Doc. VII), che ha risposto il 18
aprile 2008 (cfr. Doc. X).
Su questi
accertamenti la CO 1 si è espressa il 24 aprile 2008 (cfr. Doc. XII) mentre
l'assicurata lo ha fatto il 5 maggio 2008 (cfr. Doc. XIII).
1.7. Il 14 maggio
2008 il Presidente del TCA e il vicecancelliere __________ hanno effettuato un
sopralluogo informale presso la __________ (cfr. Doc. XVII), mentre il 9 giugno
2008 ha avuto luogo un sopralluogo alla presenza delle parti (cfr. Doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'11 aprile 2007 RI 1 è rimasta o no vittima di un
infortunio.
Si può
invece subito escludere che il danno alla salute subito dalla ricorrente sia
parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (lesione
parificabile).
Infatti,
per costante giurisprudenza, la condropatia rotulea, che è un danno alla
cartilagine, non rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9
cpv. 2 OAINF. Inoltre ogni interpretazione estensiva di questa norma è esclusa (cfr.
DTF 114 V 298 consid. 3e, STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002; STCA 35.2003.19
del 6 giugno 2003).
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,
improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno
straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la
morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI
1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta dall'assicurata
emerge che la ricorrente mentre stava correndo ha sentito un "crack"
al ginocchio.
Da quanto
appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone né con oggetti.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del
15 ottobre 2004).
D'altra
parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
In una
sentenza U 403/01 del 14 ottobre 2002 la nostra Massima Istanza ha sottolineato
che:
"
Dottrina e giurisprudenza ammettono l'esistenza
di un fattore straordinario anche se una lesione si verifica in seguito ad un
movimento scoordinato (RAMI 1999 no. U 333 pag. 199 consid. 3c/aa e no. U 345
pag. 422 consid. 2b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 176
seg.) oppure - tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini,
professionali o extra-professionali, dell'interessato - ad uno sforzo
eccessivo, segnatamente a uno spostamento o al sollevamento di un carico (DTF 116 V 139 consid.
3b; RAMI 1994 no. U 180 pag. 38 consid. 2). La giurisprudenza esige, perché si
possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere. D'altro canto, per potere ritenere che lesioni corporali
siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono
essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e
fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno
causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio
sono realizzate (DTF 122 V 232 consid.
1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a
e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 no. U 165 pag. 59 consid. 3b; sentenza inedita
del 18 ottobre 1999 in re F., U 276/98)."
Al
riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è ancora così espressa:
" 2.1 Nach Lehre und
Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer
unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U
368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen
gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung
lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den
natürlichen Ablauf einer Körperbewegung
gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der
ungewöhnliche äussere Faktor zu
bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt -
ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit
zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2,
U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher
fair die Anwaltspraxis, Band V, Schaden
- Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)
Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo,
si tratta di valutare se il danno al ginocchio di RI 1, intervenuto durante una
corsa, sia o meno da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del
corpo.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad
infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
In una
sentenza U 67/04 del 13 luglio 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha negato il diritto alle prestazioni
LAINF ad un'assicurata che si è procurata un danno ad un ginocchio effettuando
un salto dall'altezza di un metro ("a sauté d'une
hauteur d'un mètre environ pour franchir un portail fermé. A la réception au
sol, son genou a lâché.") ed ha sottolineato quanto segue:
"
3.2 En l'espèce, la déclaration d'accident du 2
avril 2001 décrit l'événement du 24 mars précédent de façon très laconique : «
saut d'environ un mètre, lâchage du genou », tandis que le rapport initial du
docteur B.________, du 28 mai 2001, indique seulement que le saut en question a
eu lieu sur une barrière et que la réception s'est effectuée avec torsion sur
le genou gauche. Le dossier ne comporte aucune autre description de cet
événement avant la décision de refus de prestations rendue par la recourante le
9 juillet 2001. Entendue par le tribunal cantonal le 5 mai 2003, l'assurée a
déclaré qu'après avoir fait du jogging sur le terrain de sport de V.________,
elle avait trouvé fermé le portail de sortie, qu'elle l'avait escaladé pour le
franchir avant de sauter. C'est en touchant le sol que son genou avait lâché et
qu'elle était tombée. Elle avait alors ressenti une forte douleur et était
restée assise par terre pendant une demi-heure. La survenance d'une chute à
l'occasion du saut en question n'a été évoquée qu'au moment de cette audition.
En présence de deux versions différentes au sujet
des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la
préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -
consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid.
2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d). Il y a donc lieu de
considérer que le genou de l'assurée a eu une défaillance indépendamment d'une
éventuelle chute.
Le franchissement d'un portail d'une hauteur d'un
mètre environ par une personne qui pratique le jogging ne peut être considéré
comme inhabituel. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir glissé ou
trébuché, ni avoir eu un mouvement désordonné ou involontaire, tel un mouvement
de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2ème éd., Berne 1989, p. 176 s.) juste avant de
retomber à terre. Dès lors, une position incorrecte de l'intéressée à la réception
du saut en question ne saurait être considérée comme un mouvement non programmé
au sens de la jurisprudence (RAMA 2004 no U 502, p. 183 ss et les nombreuses
références). L'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit par
conséquent être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du 24
mars 2001 ne peut pas être admis.
Il TCA è giunto alla
medesima conclusione nel caso di un assicurato che si è ferito a un piede saltando
da un muretto (cfr. STCA 35.2004.64 del 10 dicembre 2004:
" Nel
caso sub judice, invece, per ammissione dello stesso ricorrente, il
tutto si è svolto in condizioni di assoluta normalità, in particolare la ricezione
al suolo".
Il TFA ha invece ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza
U 288/02 del 1° luglio 2003, riguardante un assicurato che, nel saltare da
un'altezza di un metro almeno, ha accusato uno choc violento delle due
mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:
"
En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté
volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas
déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000
doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si
l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que
l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre,
c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au
moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la
mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur
extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il
soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a
entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière
anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la
RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la
situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt
d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un
corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol,
entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement
élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.
En conséquence, c'est à juste titre que l'instance
judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un
caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à
des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier
2000." (consid. 2.2)
Infine, in una sentenza U
71/07 e U 72/07 del 15 giugno 2007, pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il
Tribunale federale ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di un
assicurato che si è procurato una lesione del ginocchio giocando a calcio.
L'Alta Corte ha ritenuto
non provato il fatto che il giocatore sia rimasto impigliato al suolo tirando
un traversone, ragione per cui, difettando il carattere straordinario del
fattore esterno, ha stabilito che un infortunio nel senso giuridico non è dato.
Al riguardo il Tribunale
federale ha sottolineato quanto segue:
"
5.1.3 Die National stimmt der Vorinstanz zu,
dass hinsichtlich des Ereignisses vom 3. Oktober 2004 auf die Aussagen der
ersten Stunde des Versicherten abzustellen sei. Mangels eines besonderen
Vorkommnisses sei das Merkmal der Ungewöhnlichkeit und damit das Vorliegen
eines Unfalls im Rechtssinne zu verneinen.
5.2
5.2.1 Den vorinstanzlichen Erwägungen ist
beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der
National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim
Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser
Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem
notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso
mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B.
anprallen, ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der
Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem
Hängenbleiben mit dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Versicherte nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit
Bestimmtheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies
tatsächlich passiert wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005,
nachdem die National mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines
äusseren Faktors (wie z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte,
mit Sicherheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den
von ihm erstmals vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten
kann ein solcher Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts,
dass Dr. med. G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des
Versicherten beim Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des
Versicherten zum Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter
den gegebenen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die
Vorinstanz ohne weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden
verneinten (vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).
Soweit der Versicherte sich erstmals
letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004
beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung
einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen
und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen
stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher
rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich
bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S.
103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 270/04
vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom 14. Oktober 2004, E. 2.2.3).
Fatti
5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf
des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas
Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges
Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der
Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV
1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein
Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des
Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."
2.8. Nella
presente fattispecie, nel corso dell'udienza del 3 aprile 2008, l'assicurata ha
così descritto le circostanze nelle quali è avvenuto l'evento dell'11 aprile
2007:
" (...)
Invitata a precisare meglio l'accaduto
l'assicurata afferma che si tratta di una strada sterrata e quindi non asfaltata.
Vi sono dei ciottoli. Mentre correvo a un certo punto ho sentito un strappo al
ginocchio e mi sono subito fermata per vedere cosa poteva avere provocato
questo dolore. Ho visto dietro di me che vi era un sasso (d'istinto avevo fatto
un balzo in avanti con l'altra gamba). Vicino al sasso c'era un buco. Ho fatto
un movimento verso l'esterno.
Subito dopo il male era fortissimo mi sono dovuta
fermare e piano piano, a fatica ho ricamminato verso l'automobile.
Il Presidente del TCA segnala all'assicurata che
sulla notifica d'infortunio-bagatella LAINF del 16.4.2007 figura la seguente
descrizione:
"Mentre stava correndo le ha ceduto il
ginocchio ed ha sentito un crak."
Al proposito l'assicurata sottolinea che quando
ha fatto notare questo aspetto alla sig.ra __________, responsabile del
personale presso la __________, quest'ultima ha detto di avere cercato di
sintetizzare quanto descritto da lei stessa.
Al riguardo del carattere approssimativo di
questa dichiarazione iniziale la rappresentante dell'assicurata sottolinea che
anche il punto 9 come natura della lesione è stata indicata una frattura.
L'avv. __________ chiede all'assicurata se il
terreno sul quale si è realizzato l'evento era un suo percorso abituale oppure
no. La ricorrente risponde che alternava corse sull'asfalto (che possono
provocare mal di schiena) a corse sullo sterrato.
Rispondendo al rappresentante della Cassa
l'assicurata precisa che correva circa due volte alla settimana inoltre andava
in palestra.
Dopo aver appurato la dinamica descritta in data
odierna e che il terreno era noto la CO 1 mantiene la propria decisione.
Il Presidente chiede ancora all'assicurata di
precisare cosa intende con il termine "mi è ceduto il ginocchio".
L'assicurata risponde che, stortandolo, mi è ceduto e dimostra ai presenti
all'udienza cosa le è capitato.
L'avv. __________ sottolinea che in questo (recte:
questo caso) un'importanza decisa (recte: decisiva) viene data alla descrizione
dell'accaduto fatto dall'assicurata piuttosto che a quanto figura nella notifica
di infortunio-bagatella LAINF.
La prassi dell'CO 1 è proprio quella che consiste
nel chiedere spiegazione quanto una determinata descrizione non convince.
L'avv. __________ sottolinea pure che si tratta
di una condropatia e quindi di un'affezione a carattere degenerativo che porta
ad escludere piuttosto l'affetto (recte: l'aspetto) infortunistico.
(...)
L'avv. __________ viene invitato a spiegare
meglio quanto figura nella risposta di causa al punto 3. Egli rileva di aver
voluto semplicemente sottolineare che l'assicurata non descriveva con
precisione cosa le è capitato. Al riguardo la ricorrente ribadisce che si
tratta di un sasso più grande di quelli che normalmente incontrava e che a quel
momento stava correndo piuttosto sul bordo della strada.
Sottolinea inoltre di aver preso un colpo di
traverso e di non sapere se è il sasso stesso o la buca vicina che le ha
provocato il danno alla salute." (Doc. VI
Interpellata
dal TCA, il 9 aprile 2008 la responsabile del personale della __________ ha affermato
che durante la spiegazione dell'accaduto RI 1 "non ha menzionato alcun
avvenimento particolare" e che l'assicurata "ha utilizzato le parole
che io ho riportato nell'annuncio all'assicurazione" (cfr. Doc. IX).
Dal canto
suo il dotto __________, Capo clinica di ortopedia presso l'Ospedale __________
di __________ il 18 aprile 2008 ha precisato che, nella cartella clinica
dell'assicurata ha riportato le seguenti indicazioni:
"
(...)
La paziente riferiva agli inizi dell'aprile 2007
un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, mentre stava correndo su terreno
accidentato; da allora riferiva la comparsa di una gonalgia ad una limitazione
funzionale soprattutto a carico del comparto mediale del ginocchio
sinistro." (Doc. X)
Al fine di chiarire
ulteriormente la fattispecie il TCA ha effettuato due sopralluoghi.
L'esito del primo, a
carattere informale, avvenuto il 14 maggio 2008, è stato così verbalizzato:
"
In data 14 maggio 2008, a partire dalle ore 14°°
circa, abbiamo esperito un sopralluogo presso la “__________”, via __________,
in territorio del Comune di __________. Si tratta di una tenuta molto estesa.
Ne abbiamo percorso una parte. Abbiamo potuto accertare che la tenuta appena
citata è attraversata da stradine, in alcuni tratti, asfaltate e, in altri,
sterrate. Alcuni tratti sterrati appaiono piuttosto accidentati a causa della
presenza di numerose buche, più o meno profonde (comunque in corso di
riempimento).
In alcune parti del terreno vi è della ghiaia e
dei sassi di medie proporzioni che sporgono leggermente dal terreno. Altri
tratti sono completamente livellati." (Doc. XVII)
In quell'occasione il TCA
ha potuto constatare che erano in corso dei lavori di riempimento delle buche.
Il secondo sopralluogo è
stato effettuato il 9 giugno 2008 alla presenza delle parti. In quell'occasione
è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
Secondo l'assicurata l'evento è accaduto nel
rettilineo che porta dal parcheggio alla fattoria. La ricorrente afferma che
stava rientrando. Era spostata sul lato sinistro della strada.
Il presidente del TCA constata che effettivamente
in questi punti vi sono alcune buche con dei sassi che sporgono.
La ricorrente viene resa attenta sul fatto che
queste dichiarazioni vengono rese davanti ad un Tribunale.
L'assicurata viene pure invitata a mimare il
movimento effettuato in occasione dell'evento in questione, ciò che
l'assicurata fa immediatamente.
L'avv. __________ ritiene che il terreno in
questione non presenti delle caratteristiche tali da poter riconoscere il
carattere di straordinarietà. Richiama al riguardo la STF U 403/01 del 14
ottobre 2002.
La patrocinatrice dell'assicurata mantiene la sua
posizione, in quanto il sopralluogo ha dimostrato che vi sono delle buche con
dei sassi.
Con riferimento alla affermazioni del Dr. med. __________,
il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se ritiene che ci troviamo
davanti ad un terreno accidentato. Il patrocinatore di CO 1 risponde che non si
tratta di un terreno particolarmente accidentato.
La lic. iur. __________ richiama quanto
riferitole dal vicecancelliere __________ nel verbale di sopralluogo informale."
(Doc. XVIII)
Al
proposito la rappresentante dell'assicurata il 9 giugno ha precisato:
"
(...)
Al proposito faccio unicamente rilevare, con
riferimento all'ultima costatazione della sottoscritta (ultimo paragrafo, pag.
2), che la stessa si riferiva in particolare all'affermazione del
Vicecancelliere __________ relativa al riempimento delle buche.
Durante il sopralluogo informale infatti è stato
constatato che le stesse erano state riempite, ma che il giorno del sopralluogo
erano ancora presenti. L'affermazione era quindi atta a sottolineare la
straordinarietà delle buche per rapporto alla necessità di riempirle,
verosimilmente periodicamente." (Doc. XX)
Effettivamente il TCA ha
potuto costatare che le buche che erano state risistemate il 14 maggio 2008, un
mese dopo si erano parzialmente riformate.
Chiamato a pronunciarsi, alla
luce degli accertamenti compiuti, questo Tribunale rileva innanzitutto che
l'assicurata il 7 agosto 2007 (cfr. consid. 1.1) e poi davanti al TCA non ha
contraddetto le dichiarazioni iniziali ma le ha semplicemente completate (cfr.
STF U 33/07 del 20 marzo 2008).
Lo stesso rappresentante
di CO 1 ha, del resto, giustamente ricordato che per l'assicuratore decisiva è
la descrizione fatta dall'assicurata piuttosto che quanto figura nella notifica
d'infortunio - bagatella LAINF.
L'assicurata ha peraltro
precisamente indicato quando e dove è accaduto l'evento (per un diverso caso
cfr. la STCA 35.2006.82 del 18 aprile 2007).
Il dottor __________ ha
inoltre riportato nella sua cartella clinica che l'assicurata ha riferito di un
trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre stava correndo su terreno
accidentato.
Infine, i sopralluoghi
compiuti dal TCA hanno permesso di appurare che nel luogo in cui è accaduto
l'evento (rettilineo che porta al parcheggio della fattoria) vi sono numerose
buche.
In simili condizioni,
applicando il criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni
sociali" in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn,
Lugano e Basilea 2008, pag. 203 seg. (215 e 277), questo Tribunale deve concludere
che nel caso concreto il ginocchio sinistro dell'assicurata ha ceduto a causa
di un brusco movimento che RI 1 ha compiuto facendo lo jogging su un terreno
accidentato, al bordo della strada, a causa di una buca nel terreno e di un sasso
ravvicinati.
Si tratta dunque di un
movimento scoordinato che deve essere qualificato come infortunio. La decisione
su opposizione del 5 dicembre 2007 di CO 1 deve di conseguenza essere
annullata.
2.9. Il diritto a
prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza
di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla
salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è
prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra
evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi
essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il
principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri
possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (STF
8C_381/2007 del 22 aprile 2008; DTF 129 V 177 consid.
3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1
pag. 337; 118 V 286 consid. 1b
pag. 289 e sentenze ivi citate).
Se uno
stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un
infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere
le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e
adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare
con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato
che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche
senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, 1992
no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di
causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la
semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a
prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì
all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag.
329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).
Per
determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale,
il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle
indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid.
3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1
pag. 337; 118 V 286 consid. 1b
pag. 289 e sentenze ivi citate).
Nella presente fattispecie
il dottor __________ ha posto la seguente diagnosi:
" Condropatia
Considerandi
II grado apice rotuleo ed ipertrofia del corpo di Hoffa del ginocchio
sinistro" (Doc. 5)
La condropatia, ed in particolare
la condropatia rotulea, viene così definita:
" La condropatia
è una sofferenza del tessuto cartilagineo (si parla di condromalacia
quanto è in atto un processo degenerativo) attorno all'osso. In genere si
individuano tre gradi di gravità della patologia:
1) rammollimento della cartilagine senza fissurazione;
2) fissurazioni localizzate o diffuse;
3) perdita di sostanza cartilaginea con esposizione dell'osso.
Per lo sportivo (e per il runner in particolare) ha importanza
soprattutto la condropatia rotulea (negli Stati Uniti anche detta ginocchio
del corridore), una tipica patologia da sovraccarico. La causa è infatti da
ricercarsi nei ripetuti microtraumi del gesto sportivo, aggravati da una
situazione anatomica sfavorevole (ginocchio valgo, rotula alta, lassità
legamentosa ecc.). La patologia può essere asintomatica, ma in genere compare
un dolore intorno alla rotula, presente sia a riposo sia sotto sforzo (per
esempio contraendo il quadricipite, salendo o scendendo le scale ecc.) e alla
pressione. Le cure dipendono dalla gravità della patologia, ma in genere
prevedono il riposo (anche assoluto nei casi più gravi), crioterapia e
fisioterapia. Particolarmente indicato è il potenziamento muscolare in quanto
il movimento della rotula (che in condizioni normali scorre sul femore senza
toccarlo) dipende dal quadricipite. Si agisce di solito sul basto mediale
poiché statisticamente la rotula si decentra esternamente. Nei casi in cui si
rende indispensabile, l'intervento chirurgico viene effettuato per correggere
meccanicamente l'ambiente di lavoro della rotula." (cfr. www.albanesi.it/Notizie/condropatia.htm)
In una sentenza 35.2003.75
del 22 marzo 2004 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il
TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione, motivata e
convincente, enunciata dal dott. XXX, medico di XXX - secondo il
quale il notevole danno cartilagineo presentato da XXX al ginocchio
destro non può essere ricondotto all'evento traumatico del febbraio 2003.
(...)
In particolare, questo Tribunale osserva come la
tesi del medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto trovi pieno
riscontro nella certificazione del dott. XXX (...), specialista
privatamente consultato dal ricorrente.
In effetti, questo sanitario ha implicitamente
escluso che il danno alla salute in discussione sia stato causato dall'infortunio
assicurato, dando per certa la sua origine microtraumatica ripetuta
(cfr. doc. B).
Ora, così come ha pertinentemente rilevato
l'Istituto assicuratore (cfr. VII, p. 2), secondo la giurisprudenza federale,
qualora un determinato danno alla salute non sia riconducibile ad un
avvenimento lesivo chiaramente circoscritto, ma piuttosto a dei microtraumi
ripetuti nella quotidianità, esso non va attribuito ad infortunio ma ad una
malattia (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e riferimenti ivi citati; STFA del 30
agosto 2001 nella causa K., U 198/00, consid. 2 b e del 13 dicembre 2000 nella
causa J., U 226/00, consid. 1a).
(...)
Non può peraltro essere ignorato che l'aggettivo
"post-traumatico" viene sovente utilizzato dai sanitari per rimarcare
semplicemente il fatto che un determinato danno alla salute è apparso
posteriormente ad un evento traumatico.
Ora, il semplice fatto di essere apparso dopo un
infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato
da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96). (...)"
Gli atti sono pertanto
rinviati ad CO 1 affinché stabilisca se esite oppure no un nesso di causalità
naturale tra l'evento dell'11 parile 2007 e il danno alla salute lamentato
dall'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§
L'evento dell'11 aprile 2007 è un infortunio.
§§§ L’incarto
è rinviato alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti per il diritto alle
prestazioni, in particolare il nesso di causalità.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster