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Decisione

35.2008.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf

des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas

Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges

Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der

Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV

1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein

Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des

Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."

2.8. Nella

presente fattispecie, nel corso dell'udienza del 3 aprile 2008, l'assicurata ha

così descritto le circostanze nelle quali è avvenuto l'evento dell'11 aprile

2007:

" (...)

Invitata a precisare meglio l'accaduto

l'assicurata afferma che si tratta di una strada sterrata e quindi non asfaltata.

Vi sono dei ciottoli. Mentre correvo a un certo punto ho sentito un strappo al

ginocchio e mi sono subito fermata per vedere cosa poteva avere provocato

questo dolore. Ho visto dietro di me che vi era un sasso (d'istinto avevo fatto

un balzo in avanti con l'altra gamba). Vicino al sasso c'era un buco. Ho fatto

un movimento verso l'esterno.

Subito dopo il male era fortissimo mi sono dovuta

fermare e piano piano, a fatica ho ricamminato verso l'automobile.

Il Presidente del TCA segnala all'assicurata che

sulla notifica d'infortunio-bagatella LAINF del 16.4.2007 figura la seguente

descrizione:

"Mentre stava correndo le ha ceduto il

ginocchio ed ha sentito un crak."

Al proposito l'assicurata sottolinea che quando

ha fatto notare questo aspetto alla sig.ra __________, responsabile del

personale presso la __________, quest'ultima ha detto di avere cercato di

sintetizzare quanto descritto da lei stessa.

Al riguardo del carattere approssimativo di

questa dichiarazione iniziale la rappresentante dell'assicurata sottolinea che

anche il punto 9 come natura della lesione è stata indicata una frattura.

L'avv. __________ chiede all'assicurata se il

terreno sul quale si è realizzato l'evento era un suo percorso abituale oppure

no. La ricorrente risponde che alternava corse sull'asfalto (che possono

provocare mal di schiena) a corse sullo sterrato.

Rispondendo al rappresentante della Cassa

l'assicurata precisa che correva circa due volte alla settimana inoltre andava

in palestra.

Dopo aver appurato la dinamica descritta in data

odierna e che il terreno era noto la CO 1 mantiene la propria decisione.

Il Presidente chiede ancora all'assicurata di

precisare cosa intende con il termine "mi è ceduto il ginocchio".

L'assicurata risponde che, stortandolo, mi è ceduto e dimostra ai presenti

all'udienza cosa le è capitato.

L'avv. __________ sottolinea che in questo (recte:

questo caso) un'importanza decisa (recte: decisiva) viene data alla descrizione

dell'accaduto fatto dall'assicurata piuttosto che a quanto figura nella notifica

di infortunio-bagatella LAINF.

La prassi dell'CO 1 è proprio quella che consiste

nel chiedere spiegazione quanto una determinata descrizione non convince.

L'avv. __________ sottolinea pure che si tratta

di una condropatia e quindi di un'affezione a carattere degenerativo che porta

ad escludere piuttosto l'affetto (recte: l'aspetto) infortunistico.

(...)

L'avv. __________ viene invitato a spiegare

meglio quanto figura nella risposta di causa al punto 3. Egli rileva di aver

voluto semplicemente sottolineare che l'assicurata non descriveva con

precisione cosa le è capitato. Al riguardo la ricorrente ribadisce che si

tratta di un sasso più grande di quelli che normalmente incontrava e che a quel

momento stava correndo piuttosto sul bordo della strada.

Sottolinea inoltre di aver preso un colpo di

traverso e di non sapere se è il sasso stesso o la buca vicina che le ha

provocato il danno alla salute." (Doc. VI

Interpellata

dal TCA, il 9 aprile 2008 la responsabile del personale della __________ ha affermato

che durante la spiegazione dell'accaduto RI 1 "non ha menzionato alcun

avvenimento particolare" e che l'assicurata "ha utilizzato le parole

che io ho riportato nell'annuncio all'assicurazione" (cfr. Doc. IX).

Dal canto

suo il dotto __________, Capo clinica di ortopedia presso l'Ospedale __________

di __________ il 18 aprile 2008 ha precisato che, nella cartella clinica

dell'assicurata ha riportato le seguenti indicazioni:

"

(...)

La paziente riferiva agli inizi dell'aprile 2007

un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, mentre stava correndo su terreno

accidentato; da allora riferiva la comparsa di una gonalgia ad una limitazione

funzionale soprattutto a carico del comparto mediale del ginocchio

sinistro." (Doc. X)

Al fine di chiarire

ulteriormente la fattispecie il TCA ha effettuato due sopralluoghi.

L'esito del primo, a

carattere informale, avvenuto il 14 maggio 2008, è stato così verbalizzato:

"

In data 14 maggio 2008, a partire dalle ore 14°°

circa, abbiamo esperito un sopralluogo presso la “__________”, via __________,

in territorio del Comune di __________. Si tratta di una tenuta molto estesa.

Ne abbiamo percorso una parte. Abbiamo potuto accertare che la tenuta appena

citata è attraversata da stradine, in alcuni tratti, asfaltate e, in altri,

sterrate. Alcuni tratti sterrati appaiono piuttosto accidentati a causa della

presenza di numerose buche, più o meno profonde (comunque in corso di

riempimento).

In alcune parti del terreno vi è della ghiaia e

dei sassi di medie proporzioni che sporgono leggermente dal terreno. Altri

tratti sono completamente livellati." (Doc. XVII)

In quell'occasione il TCA

ha potuto constatare che erano in corso dei lavori di riempimento delle buche.

Il secondo sopralluogo è

stato effettuato il 9 giugno 2008 alla presenza delle parti. In quell'occasione

è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"

Secondo l'assicurata l'evento è accaduto nel

rettilineo che porta dal parcheggio alla fattoria. La ricorrente afferma che

stava rientrando. Era spostata sul lato sinistro della strada.

Il presidente del TCA constata che effettivamente

in questi punti vi sono alcune buche con dei sassi che sporgono.

La ricorrente viene resa attenta sul fatto che

queste dichiarazioni vengono rese davanti ad un Tribunale.

L'assicurata viene pure invitata a mimare il

movimento effettuato in occasione dell'evento in questione, ciò che

l'assicurata fa immediatamente.

L'avv. __________ ritiene che il terreno in

questione non presenti delle caratteristiche tali da poter riconoscere il

carattere di straordinarietà. Richiama al riguardo la STF U 403/01 del 14

ottobre 2002.

La patrocinatrice dell'assicurata mantiene la sua

posizione, in quanto il sopralluogo ha dimostrato che vi sono delle buche con

dei sassi.

Con riferimento alla affermazioni del Dr. med. __________,

il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se ritiene che ci troviamo

davanti ad un terreno accidentato. Il patrocinatore di CO 1 risponde che non si

tratta di un terreno particolarmente accidentato.

La lic. iur. __________ richiama quanto

riferitole dal vicecancelliere __________ nel verbale di sopralluogo informale."

(Doc. XVIII)

Al

proposito la rappresentante dell'assicurata il 9 giugno ha precisato:

"

(...)

Al proposito faccio unicamente rilevare, con

riferimento all'ultima costatazione della sottoscritta (ultimo paragrafo, pag.

2), che la stessa si riferiva in particolare all'affermazione del

Vicecancelliere __________ relativa al riempimento delle buche.

Durante il sopralluogo informale infatti è stato

constatato che le stesse erano state riempite, ma che il giorno del sopralluogo

erano ancora presenti. L'affermazione era quindi atta a sottolineare la

straordinarietà delle buche per rapporto alla necessità di riempirle,

verosimilmente periodicamente." (Doc. XX)

Effettivamente il TCA ha

potuto costatare che le buche che erano state risistemate il 14 maggio 2008, un

mese dopo si erano parzialmente riformate.

Chiamato a pronunciarsi, alla

luce degli accertamenti compiuti, questo Tribunale rileva innanzitutto che

l'assicurata il 7 agosto 2007 (cfr. consid. 1.1) e poi davanti al TCA non ha

contraddetto le dichiarazioni iniziali ma le ha semplicemente completate (cfr.

STF U 33/07 del 20 marzo 2008).

Lo stesso rappresentante

di CO 1 ha, del resto, giustamente ricordato che per l'assicuratore decisiva è

la descrizione fatta dall'assicurata piuttosto che quanto figura nella notifica

d'infortunio - bagatella LAINF.

L'assicurata ha peraltro

precisamente indicato quando e dove è accaduto l'evento (per un diverso caso

cfr. la STCA 35.2006.82 del 18 aprile 2007).

Il dottor __________ ha

inoltre riportato nella sua cartella clinica che l'assicurata ha riferito di un

trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre stava correndo su terreno

accidentato.

Infine, i sopralluoghi

compiuti dal TCA hanno permesso di appurare che nel luogo in cui è accaduto

l'evento (rettilineo che porta al parcheggio della fattoria) vi sono numerose

buche.

In simili condizioni,

applicando il criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni

sociali" in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn,

Lugano e Basilea 2008, pag. 203 seg. (215 e 277), questo Tribunale deve concludere

che nel caso concreto il ginocchio sinistro dell'assicurata ha ceduto a causa

di un brusco movimento che RI 1 ha compiuto facendo lo jogging su un terreno

accidentato, al bordo della strada, a causa di una buca nel terreno e di un sasso

ravvicinati.

Si tratta dunque di un

movimento scoordinato che deve essere qualificato come infortunio. La decisione

su opposizione del 5 dicembre 2007 di CO 1 deve di conseguenza essere

annullata.

2.9. Il diritto a

prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza

di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla

salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è

prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra

evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi

essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il

principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende

che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri

possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (STF

8C_381/2007 del 22 aprile 2008; DTF 129 V 177 consid.

3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1

pag. 337; 118 V 286 consid. 1b

pag. 289 e sentenze ivi citate).

Se uno

stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un

infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere

le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e

adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed

esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare

con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato

che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche

senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, 1992

no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di

causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la

semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a

prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì

all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag.

329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).

Per

determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale,

il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle

indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid.

3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1

pag. 337; 118 V 286 consid. 1b

pag. 289 e sentenze ivi citate).

Nella presente fattispecie

il dottor __________ ha posto la seguente diagnosi:

" Condropatia

Considerandi

II grado apice rotuleo ed ipertrofia del corpo di Hoffa del ginocchio

sinistro" (Doc. 5)

La condropatia, ed in particolare

la condropatia rotulea, viene così definita:

" La condropatia

è una sofferenza del tessuto cartilagineo (si parla di condromalacia

quanto è in atto un processo degenerativo) attorno all'osso. In genere si

individuano tre gradi di gravità della patologia:

1) rammollimento della cartilagine senza fissurazione;

2) fissurazioni localizzate o diffuse;

3) perdita di sostanza cartilaginea con esposizione dell'osso.

Per lo sportivo (e per il runner in particolare) ha importanza

soprattutto la condropatia rotulea (negli Stati Uniti anche detta ginocchio

del corridore), una tipica patologia da sovraccarico. La causa è infatti da

ricercarsi nei ripetuti microtraumi del gesto sportivo, aggravati da una

situazione anatomica sfavorevole (ginocchio valgo, rotula alta, lassità

legamentosa ecc.). La patologia può essere asintomatica, ma in genere compare

un dolore intorno alla rotula, presente sia a riposo sia sotto sforzo (per

esempio contraendo il quadricipite, salendo o scendendo le scale ecc.) e alla

pressione. Le cure dipendono dalla gravità della patologia, ma in genere

prevedono il riposo (anche assoluto nei casi più gravi), crioterapia e

fisioterapia. Particolarmente indicato è il potenziamento muscolare in quanto

il movimento della rotula (che in condizioni normali scorre sul femore senza

toccarlo) dipende dal quadricipite. Si agisce di solito sul basto mediale

poiché statisticamente la rotula si decentra esternamente. Nei casi in cui si

rende indispensabile, l'intervento chirurgico viene effettuato per correggere

meccanicamente l'ambiente di lavoro della rotula." (cfr. www.albanesi.it/Notizie/condropatia.htm)

In una sentenza 35.2003.75

del 22 marzo 2004 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (...)

Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il

TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere

medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione, motivata e

convincente, enunciata dal dott. XXX, medico di XXX - secondo il

quale il notevole danno cartilagineo presentato da XXX al ginocchio

destro non può essere ricondotto all'evento traumatico del febbraio 2003.

(...)

In particolare, questo Tribunale osserva come la

tesi del medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto trovi pieno

riscontro nella certificazione del dott. XXX (...), specialista

privatamente consultato dal ricorrente.

In effetti, questo sanitario ha implicitamente

escluso che il danno alla salute in discussione sia stato causato dall'infortunio

assicurato, dando per certa la sua origine microtraumatica ripetuta

(cfr. doc. B).

Ora, così come ha pertinentemente rilevato

l'Istituto assicuratore (cfr. VII, p. 2), secondo la giurisprudenza federale,

qualora un determinato danno alla salute non sia riconducibile ad un

avvenimento lesivo chiaramente circoscritto, ma piuttosto a dei microtraumi

ripetuti nella quotidianità, esso non va attribuito ad infortunio ma ad una

malattia (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e riferimenti ivi citati; STFA del 30

agosto 2001 nella causa K., U 198/00, consid. 2 b e del 13 dicembre 2000 nella

causa J., U 226/00, consid. 1a).

(...)

Non può peraltro essere ignorato che l'aggettivo

"post-traumatico" viene sovente utilizzato dai sanitari per rimarcare

semplicemente il fatto che un determinato danno alla salute è apparso

posteriormente ad un evento traumatico.

Ora, il semplice fatto di essere apparso dopo un

infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato

da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96). (...)"

Gli atti sono pertanto

rinviati ad CO 1 affinché stabilisca se esite oppure no un nesso di causalità

naturale tra l'evento dell'11 parile 2007 e il danno alla salute lamentato

dall'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§

L'evento dell'11 aprile 2007 è un infortunio.

§§§ L’incarto

è rinviato alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti per il diritto alle

prestazioni, in particolare il nesso di causalità.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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