35.2008.20
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21 agosto 2008Italiano41 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
35.2008.20
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, TCA
Titolo:
Distors.della gamba giocando a hockey 8/07. Doc.medica conferma 1°evento 9/06. Non si tratta di infortuni:normali movim.per chi pratica hockey. Disco su ghiaccio ha,poi,potenz.di rischio accresciuto.Tuttavia condropatia rotulea non è una lesione parificata esaust.enumerata.A ragione caso non assunto
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.20
DC/sc
Lugano
21 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 12 settembre
2007 l’ autorimessa __________ ha annunciato all’CO 1 un evento che ha visto
protagonista il proprio dipendente RI 1 il 7 agosto 2007:
"
Mi sono provocato una distorsione alla gamba
destra giocando ad hockey. La distorsione ha provocato una lesione del menisco
come a descrizione fornita dalla Clinica __________." (Doc. 1)
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso l'assicuratore, con decisione
formale del 13 novembre 2007 (cfr. Doc. 15) confermata nella decisione su
opposizione del 18 febbraio 2008 (cfr. Doc. A2), ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute patito dall'assicurato.
In
particolare l'assicuratore contro gli infortuni ha sottolineato quanto segue:
"
A fine novembre 2006 RI 1, __________, mentre
stava giocando una partita di hockey a livello dilettantistico, girandosi di
colpo per cambiare direzione, ha sentito una fitta al ginocchio destro. La RM
13.12.2006 ha messo in luce delle alterazioni di segnale e dubbia fessura sul
corpo posteriore del menisco mediale, una lesione di I-II grado del legamento
collaterale mediale e una possibile lesione parziale del crociato anteriore.
L'assicurato ha sospeso il lavoro per una settimana. Le cure sono state
conservative. Il caso non è stato annunciato nè alla CO 1 nè alla cassa malati.
Fatti
B. Il
7.8.2007 l'assicurato, durante un allenamento di hockey che comportava l'andare
avanti e indietro lungo la pista, mentre si è girato di colpo, ha nuovamente
sentito una fitta al ginocchio destro. Il 24.9.2007 l'assicurato è stato
operato (artroscopia, resezione plica e shaving).
(...)
In concreto è di meridiana evidenza che
l'assicurato non è stato vittima di un infortunio il 7.8.2008 (e peraltro
nemmeno nel novembre 2006) in quanto egli non è incorso in nessun avvenimento
straordinario. I disturbi sono infatti insorti durante l'esecuzione di
movimenti normali per chi pratica l'hockey risp. degli allenamenti di hockey.
Straordinari sono stati solo i dolori.
Ora ciò non basta.
5.
L'art. 9 cpv. 2 OAINF non soccorre l'assicurato
in quanto, così come confermato dal medico di __________ (cf. rapporto
9.11.2007 dettagliatamente motivato il 9.1.2008) le lesioni oggetto
dell'operazione (sinovite del recesso sovrapatellare senza versamento, apice
della rotula con lesioni condrali stadio III-IV a livello della rotula con
frammento cartilagineo instabile, importante plica parapatellare interna,
condropatia mediale femorale e tibiale condropatia stadio II e menisco intatto
e lesione condrale esterna a livello della zona di carico sulla tibia con
menisco esterno intatto) non rientrano nella lista. Per completezza appare
utile precisare che il rapporto operatorio ha sconfessato le diagnosi messe in
luce dalla RM esperita nel dicembre 2006. (...)" (Doc. A2)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede che venga riconosciuta la natura infortunistica dei suoi
problemi di salute e in particolare rileva:
"
A settembre 2006,
durante una partita amichevole di hockey a livello agonistico, ho subito un
fallo da parte di un giocatore avversario. Mettendomi il bastone tra le gambe
mi ha spostato la protezione del ginocchio e perdendo l'equilibrio sono caduto
con tutto il peso sul ginocchio destro, il quale come indicato sopra era
rimasto scoperto dalla protezione. A causa del forte dolore non ho potuto
terminare la partita. Inizialmente il ginocchio si è gonfiato ed era dolorante
ma non da non impedirmi di camminare anche se con molta fatica in quanto non
reggeva il peso.
Non ho reputato rilevante annunciare quanto
sopraesposto, considerato che, quale giocatore di hockey da svariati anni, ho
subito notevoli colpi e ho ritenuto che non fosse un infortunio così grave.
Inoltre, questo evento non è stato annunciato
alla CO 1 in quanto scaduto il periodo di disoccupazione, lavoravo
saltuariamente presso la ditta __________ di __________, e non ero a conoscenza
di essere in ogni modo già coperto assicurativamente.
A fine novembre 2006, durante un'altra partita, girandomi di colpo per cambiare direzione,
ho sentito una forte fitta al ginocchio. La risonanza magnetica del 13.12.2006
ha messo in evidenza delle alterazioni di segnale e dubbia fessura sul corpo
posteriore del menisco mediale, una lesione di I-II grado legamento collaterale
mediale e una possibile lesione parziale del crociato anteriore.
Conclusioni
Il Dottor __________ mi ha posto le domande del
caso e dopo aver spiegato dettagliatamente i due eventi sopra indicati, ha
concluso che il trauma subito a novembre 2006 poteva verosimilmente essere una
conseguenza del primo incidente subito a ottobre 2006 e mai annunciato (v. CD
fornito dallo specialista curante, rapporto operatorio e breve rapporto del Dr.
__________ già in possesso della CO 1). Pertanto doveva essere considerato
quale infortunio e non malattia e di conseguenza accettato quale caso CO 1.
Motivazione
La CO 1 di __________, ha a suo tempo comunicato
telefonicamente al mio datore di lavoro che, sarei stato contattato da un loro
medico competente, per un'ulteriore visita alfine di stabilire se il danno
subito al ginocchio potesse essere considerato quale infortunio.
A tutt'oggi non sono stato ancora convocato e
pertanto chiedo cortesemente che la decisione della CO 1 di __________, del 13
novembre 2007 e la decisione su opposizione della CO 1 di __________, del 18
febbraio 2008, siano riviste e altresì chiedo di essere interpellato per la
visita aggiuntiva." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell'11 aprile 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
4.
Preliminarmente la convenuta rileva che il
ricorrente fa menzione nel suo memoriale di ricorso di un avvenimento che
sarebbe avvenuto in settembre 2006, dove avrebbe subito un fallo da parte di un
giocatore avversario durante una partita d'hockey che avrebbe interessato il
ginocchio, causandogli un forte dolore.
Tale episodio è stato menzionato per la prima volta in sede ricorsuale e mai prima d'allora se n'era fatto accenno, nemmeno allorquando in data 4
ottobre 2007 l'Ispettore __________ aveva domandato gli antecedenti, anzi il
ricorrente aveva espressamente riferito che "Non ho mai avuto disturbi al
ginocchio destro prima del fatto di novembre 2006 più avanti descritto"
(doc. 9).
A prescindere dalla dottrina e giurisprudenza in
materia di spiegazioni fornite in un secondo tempo (si rammenta che la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'interessato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche; cf. DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c), la convenuta non può che rilevare come tale
episodio, visto il suo carattere anodino, sia ininfluente ai fini del caso che
ci occupa.
In effetti, la convenuta osserva come il
ricorrente stesso non abbia ritenuto tale evento di una gravità necessitante
una notifica all'assicurazione e soprattutto come non si è reso nemmeno
necessario il rivolgersi ad un medico o procedere a qualsivoglia cura medica,
come del resto nemmeno sembrerebbe che vi sia stata interruzione dell'attività
saltuaria svolta dallo stesso a quel tempo.
Infine, parimenti il fatto stesso che egli non ne
abbia fatto menzione all'Isp. __________ è significativo della sua irrilevanza
ai fini assicurativi avuto riguardo al suo carattere abituale nella pratica
dell'hockey.
5.
Per quanto attiene allo stabilire se gli
avvenimenti del novembre 2006, rispettivamente agosto del 2007, costituiscano
degli infortuni ai sensi della legge, la convenuta non può che rispondere
negativamente, ribadendo quanto già evidenziato in precedenza.
Come si evince dalla dichiarazione firmata dal
ricorrente medesimo in data 4 ottobre 2007 (doc. 9), la dinamica dei due
avvenimenti è stata la seguente:
- novembre 2006: "a fine novembre
2006 stavo giocando come difensore nella squadra di II lega dell'__________. (...) Durante un'azione di gioco mi sono
girato di colpo per cambiare direzione e in quel momento ho sentito __________
fitta dolorosa al ginocchio destro" (doc. 9);
- 7 agosto 2007: "durante un
allenamento che comportava l'andare e indietro di corsa lungo la pista, mentre
mi sono girato di colpo ho sentito una fitta dolorosa al ginocchio, con
cedimento del ginocchio destro che mi ha fatto cadere sul ghiaccio, ma senza
riportare contusioni" (doc. 9).
L'art. 4 LPGA, già menzionato al considerando 2
della decisione su opposizione del 18 febbraio 2008 (doc. 29), definisce gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio.
In particolare e con riferimento al caso in
rassegna, vi è infortunio quando il processo lesivo si svolge all'interno del
corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, nell'ipotesi di sforzo
eccessivo o movimento e scordinato. Tali movimenti devono però essere stati
prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite impreviste e fuori programma (cf. DTF 122 V 232 consid. 1).
In ambito sportivo poi un comportamento abituale
anche se imputa movimenti particolari, in assenza di fenomeni specifici non
può essere qualificato come eccezionale.
Di tutt'evidenza, il ricorrente non è incorso in
alcun avvenimento straordinario, i disturbi sono difatti apparsi durante
movimenti normali per chi pratica l'hockey, ossia il girarsi di colpo per
cambiare direzione in qualità di difensore nel corso di una partita,
rispettivamente il girarsi di colpo durante gli allenamenti allorquando andava
in avanti e indietro lungo la pista.
Di conseguenza, non essendo intervenuto un
fattore causale esterno, l'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA va negato.
6.
Quo all'eventuale obbligo della convenuta fondato
sull'art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali, la convenuta rinvia al copioso e documentato apprezzamento
medico del Dr. __________ del 9 gennaio 2008 (doc. 21), in cui viene
chiaramente esclusa la presenza di lesioni di cui all'art. 9 OAINF.
Conseguentemente, le affezioni al ginocchio
destro lamentate dal ricorrente non sono di pertinenza della convenuta, vista
appunto l'assenza di lesione parificata ai postumi d'infortunio. (...)" (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 è rimasto o no vittima di un infortunio ai sensi
di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un
infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Secondo
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria (sull'obbligo dell'amministrazione di compiere adeguati
accertamenti cfr. SVR 2008 UV Nr. 12) non permette di ritenere accertati,
perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice
possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o
di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V
305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201
consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nell'evenienza
concreta il datore di lavoro ha annunciato all’CO 1 che il 7 agosto 2007, alle
ore 20:00, presso la pista di __________, l'assicurato si è "provocato una
distorsione alla gamba destra giocando ad hochey" (cfr. Doc. 1).
Dagli
atti dell'incarto emerge inoltre che il 4 ottobre 2007 l’assicurato è stato
sentito dall’ispettore __________ dell’CO 1 presso il suo domicilio. In
quell’occasione è stato allestito un verbale, firmato pure dal ricorrente, nel
quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
"
(...)
Non ho mai avuto disturbi al ginocchio destro
prima del fatto di novembre 2006 più avanti descritto. Sono stato operato al
ginocchio sinistro salvo errore nel 1986. Dovrebbe trattarsi del caso CO 1
10.30830.86.3. Altro caso al ginocchio sinistro nel 2003. Non ho più disturbi
al ginocchio sinistro. Nessuna malattia da segnalare. Operato alla spalla
destra per infortunio durante il gioco dell'hockey nel 1999 circa, mentre ero
in proprio.
(...)
Confermo le indicazioni che ho già dato al
telefono il 21.9.2007 (vedi il rapporto in atti). A fine novembre 2006 stavo
giocando come difensore nella squadra di II lega dell'__________. Siamo
dilettanti, non pagati. Durante un'azione di gioco mi sono girato di colpo per
cambiare direzione e in quel momento ho sentito una fitta dolorosa al ginocchio
destro. Curato dal __________. Fatto una RM (vedi il rapporto del dr. __________
dell'11.12.2006). Fatto fisioterapia. Sono rimasto a casa una settimana, non
pagato da nessuno.
Come detto il 21.9.2006 mi sono assunto io tutte
le spese di cura, avendo la franchigia alta presso la cassa malati. Non ho
pensato di annunciare alla CO 1, poiché non sapevo di poterlo fare. Prego la CO
1 di esaminare se il caso di fine novembre 2006 ha i requisiti per essere
pagato dalla CO 1. Per il caso di fine novembre sono guarito senza postumi da
metà gennaio 2006 e ho ripreso a giocare a hockey.
Noi della squadra dell'__________ stavamo facendo
allenamento presso la pista di __________. Come indicato il 21.9.2007, durante
un allenamento che comportava l'andare e indietro di corsa lungo la pista,
mentre mi sono girato di colpo ho sentito una fitta dolorosa al ginocchio, con
un cedimento del ginocchio destro che mi ha fatto cadere sul ghiaccio, ma senza
riportare contusioni. Da quel momento ho avuto male al ginocchio destro e non
ho più potuto giocare. Ho telefonato al dr. __________, che mi ha visitato dopo
qualche giorno (non ricordo più la data). Infine sono stato operato il
24.9.2007. Inabile dal 24.9.2007. Sto facendo fisioterapia. Prossima visita il
23.10.2007. Poi spero di riprendere il lavoro almeno parzialmente. (...)"
(Doc. 9)
In sede
ricorsale l’assicurato ha per la prima volta fatto riferimento ad un ulteriore
episodio che sarebbe accaduto nel mese di settembre 2006. Durante una partita
di hockey a livello agonistico egli avrebbe subito un fallo da parte di un
avversario e sarebbe caduto portando tutto il peso sul ginocchio destro, il
quale si sarebbe gonfiato (cfr. consid. 1.3 )
2.8. Con la
decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la
propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato da RI 1,
dando la priorità a quanto egli ha dichiarato il 12 settembre e, soprattutto,
il 4 ottobre 2007.
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02, del
18 dicembre 2002 ., consid. 2.2.).
Tale
principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.
3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001
nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre
inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e
non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Questo
Tribunale , chiamato ora a pronunciarsi, non può che confermare l’operato
dell’amministrazione nella misura in cui l’CO 1 ha ignorato l’evento che
sarebbe accaduto nel mese di settembre 2006.
Decisiva
al riguardo è la dichiarazione dello stesso assicurato all’ispettore __________,
Considerandi
allorché egli ha affermato di non avere mai avuto disturbi al ginocchio destro
prima del mese di novembre 2006.
Anche il
datore di lavoro il 21 settembre 2007 ha fatto riferimento a quanto avvenuto
nel corso del mese di novembre 2006 ("A fine novembre 2006, giocando a
hockey, aveva riportato una torsione del ginocchio destro, "più o meno nel
modo capitato il 7.8.2007").
Del resto
anche il dottor __________ in un certificato dell’11 dicembre 2006 ha citato un
evento avvenuto due settimane prima ("stato circa 2 settimane dopo trauma
contusivo-distorsivo ginocchio dx con dolori interni. Apparizione dopo circa 10
giorni, sempre giocando a Hockey di un versamento con dolori").
A quest’ultimo
proposito è utile ricordare che se è vero che, secondo la giurisprudenza
federale, la carente dimostrazione
di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia
sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel
quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un
indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. SVR
2008.
UV Nr. 12; DTF 134 V 81; RAMI 1990 U 86, p. 51), è altrettanto vero che
nel caso concreto, gli atti medici confermano che il primo evento è avvenuto
nel mese di novembre 2006.
2.9
Secondo la costante
giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes
Vorkommnis»), la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere
negato in caso di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118;
RAMI 2004 pag. 84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)
Su questo tema e per un
riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo, "Sport
e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed. Cancelleria dello
Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea. Ginevra. Monaco,
2006.
pag. 263 seg. (283 seg.).
Ad esempio il fattore
esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto
durante una partita di palla-volo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004
pag. 74 -74).
Più precisamente l'Alta
Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso
quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed
usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto
durante una partita di pallavolo ed ha sottolineato quanto segue:
"
4.2
Im Volleyballspiel ist es durchaus üblich,
dass ein Zuspiel ungenau erfolgt oder aber der Absprung des Spielers nicht
optimal auf ein Zuspiel abgestimmt ist. In diesen Fällen wie auch bei Angriffen
des Gegners müssen Bälle regelmässig mit aussergewöhnlichen Körperbewegungen
oder im Fallen geholt werden. Entsprechende Bewegungsabläufe werden denn auch
trainiert. Ballannahmen in überstreckter Rückenlage (Hohlkreuz) mit anschliessender
Landung in dieser spezifischen Körperlage kommen beim Volleyball häufig vor.
Solche Bewegungen fallen in die gewöhnliche Bandbreite der Bewegungsmuster
dieses Sports, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des betroffenen
Spielers. Unbestritten ist weiter, dass der Versicherte beim geschilderten
Schmetterball keinen Zusammenstoss mit einem anderen Spieler oder dem Netz
hatte und dass er bei der Landung weder stolperte noch ausglitt noch den Kopf
anschlug. Dass er am Ende der Landung auf die Knie fiel, stellt nichts
«Programmwidriges» dar. Abgesehen davon finden sich in den medizinischen
Unterlagen keine Anhaltspunkte für die behaupteten Knieprellungen.
Nach dem Gesagten ist das Merkmal des
ungewöhnlichen äusseren Faktors nicht erfüllt, weshalb das Ereignis vom 12. Januar 2000 keinen Unfall im Rechtssinne darstellt."
Il TFA ha
invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante
una partita di pallamano (cfr. STFA
U 96/03
del 7 luglio 2004) ed ha rilevato che:
"
4.1.1
Gemäss Bericht des Schadeninspektors der
NATIONAL vom 6. November 2001 (nachfolgend: Inspektorenbericht) beschrieb die
Versicherte ihm gegenüber anlässlich einer Besprechung vom 26. Oktober 2001 das
Ereignis von Mitte Februar 1998 wie folgt: "Versicherte spielte damals in
der Juniorinnenabteilung des Handballclubs. Im Training habe ihr eine
Trainingskollegin, welche als Abwehrspielerin übte, von hinten in den Wurfarm (rechts)
gegriffen. Die Kollegin hätte ca. Mitte Unterarm eingegriffen. Es habe einen
spürbaren Knacks im Schultergelenk gegeben und sie habe einen heftigen
stichartigen Schmerz verspürt, der einige Tage angehalten hätte. Das ganze
hätte sich angefühlt, wie wenn die Schulter aus- und wieder eingekugelt wäre.
[...] Am 17.8.1998 erstmalige ärztliche
Behandlung beim damaligen Hausarzt Dr. med.
E.________. Da dieser damals an eine Überbeanspruchung der Schulter glaubte,
wurde jene Behandlung von der KK bezahlt".
(...)
4.1.2
Der von der Versicherten beschriebene
Geschehensablauf, welcher zu den geklagten Schmerzen führte, entspricht einem
im Handballsport erfahrungsgemäss häufig zu beobachtenden Regelverstoss, bei
welchem ein Spieler zum Wurf ausholt und vor Abgabe des Balles durch
plötzliches Eingreifen eines Gegenspielers von hinten in den Wurfarm der
vorgesehene Bewegungsablauf programmwidrig abrupt unterbrochen wird, um dadurch
den
Angreifer am Abschuss des Balles zu hindern.
Sportunfälle erfüllen infolge mechanischer Einwirkung eines äusseren Faktors
auf den Körper (Sturz, Zusammenstoss etc.) in der Regel den Unfallbegriff; die
Ungewöhnlichkeit eines Vorfalles kann nicht deshalb verneint werden, weil es
sich dabei um einen in der betreffenden Sportart verbreiteten Regelverstoss
handelt, für den die Spielregeln Sanktionen vorsehen, da mit einer solchen
Sichtweise die
Annahme eines Unfalles in vielen Fällen fast
zwangsläufig ausser Betracht fiele (SVR 1999 UV Nr. 9 S. 28 f. Erw. 3c/dd mit
Hinweis).
4.1.3
Obwohl M.________ sich nicht mehr an ein
bestimmtes Datum zu erinnern vermochte, erkannte die Vorinstanz zutreffend,
dass die Versicherte glaubhaft darlegte, im Februar 1998 anlässlich eines
Handballtrainings sich eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen zu
haben. Dies wird durch den medizinischen Befund des operierenden orthopädischen
Chirurgen Dr. med. K.________ bestätigt, wonach dieser schon intraoperativ
einen bis posterior
erhaltenen Labrumrand "ohne Abnützung im
posterioren Bereich, wie es bei Werferschultern häufig ist", fand
(Operationsbericht vom 17. September 2001).
Nachträglich entkräftete der Sportmediziner zudem
ausdrücklich die
abweichende Auffassung des Administrativexperten
mit dem Hinweis darauf, dass er bei M.________ "einen basisnahen Abriss,
wie er typischerweise bei Verletzungen auftritt", festgestellt habe,
jedoch das vordere Labrum nicht ausgefranst gewesen sei, was gegebenenfalls auf
"eine durch Abnützung oder Mikrotrauma bedingte Labrumläsion" hätte
hindeuten können. Somit spricht auch
dieses Indiz für das Vorliegen eines Unfalles
(vgl. RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 Erw. 2 mit Hinweisen). Die Beurteilung des Dr.
med. K.________ vom 26. August 2001 ist in Verbindung mit dem Operationsbericht
vom 17. September 2001 - im Gegensatz zur Einschätzung des Dr. med. V.________
- in sich widerspruchsfrei, setzt sich nachvollziehbar und überzeugend mit der abweichenden
Meinung des Administrativexperten auseinander und beruht auf
eigenen Untersuchungen der Versicherten (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis),
sodass hier ausschlaggebend darauf abzustellen ist.
4.1.4
Demnach steht mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die anlässlich der Operation vom
17.
September 2001 behandelte und organisch nachgewiesene anteriore
Labrumläsion an der rechten Schulter der Versicherten nach begründeter
naturwissenschaftlich-medizinischer Auffassung
eine Folge des Unfalles ist."
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il TFA ha
ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori
programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo
motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su
ghiaccio, di cui è stato vittima un giocatore dilettante.
Al riguardo l'Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.
Streitig und zu
prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel durch einen Bandencheck verursachten
Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist
insbesondere das Element der Ungewöhnlichkeit.
Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren
Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey
eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten
Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in
reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der
Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen
gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen,
dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor,
der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine
Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese
Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren
Faktor dar.
Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine
Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der
BGE 130 V 117 S. 121
Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden.
Darin liegt die Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass
derartige Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen
nichts daran, dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs
führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom
Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers
gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann
indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen
Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist (vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1)
- auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit dieser Einwirkung (vgl. auch
RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O., S. 244).
Das Ereignis vom 26. Dezember
2001.
stellt demnach einen Unfall im Rechtssinne dar, weshalb der kantonale
Entscheid nicht zu beanstanden ist."
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81 l'Alta Corte ha ricordato in quali particolari
circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno
sciatore:
"
Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das
Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen
Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer,
der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu
stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei
verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer
steilen, buckligen Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie
auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)."
In una sentenza pubblicata
in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha negato il carattere
infortunistico ad un evento intervenuto durante una partita di calcio. La
nostra Massima Istanza ha stabilito che il giocatore sia rimasto impigliato al
suolo tirando un traversone non è provato, ragione per cui, difattando il
carattere straordinario del fattore esterno, un infortunio nel senso giuridico
non è dato.
Al riguardo il TF ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
5.2.1
Den vorinstanzlichen Erwägungen ist
beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der
National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim
Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser
Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem
notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso
mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B.
anprallen, ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der
Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem
Hängenbleiben mit dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum der Versicherte nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit
Bestimmtheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies
tatsächlich passiert wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005,
nachdem die National mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines
äusseren Faktors (wie z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte,
mit Sicherheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den
von ihm erstmals vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten
kann ein solcher Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts,
dass Dr. med. G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des
Versicherten beim Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des
Versicherten zum Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter
den gegebenen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die
Vorinstanz ohne weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden
verneinten (vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).
Soweit der Versicherte sich erstmals
letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004
beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung
einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen
und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen
stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher
rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich
bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S.
103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 270/04
vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom 14. Oktober 2004, E. 2.2.3).
5.2.2
Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf
des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas
Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges
Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der Ungewöhnlichkeit
des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV 1999 Nr. U 333 S.
195.
E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein Unfall im Sinne von
Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des
Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."
Alla
luce della giurisprudenza appena esposta, anche nella presente fattispecie,
visto che l'assicurato si è procurato il danno alla salute al ginocchio destro
effettuando normali movimenti per chi pratica l'hockey, e cioè il girarsi di
colpo per cambiare direzione in qualità di difensore nel corso di una partita
(evento del novembre 2006), rispettivamente, il girarsi di colpo durante un
allenamento mentre andava in avanti e indietro lungo la pista (evento del 7
agosto 2007), senza nessun contatto fisico con un compagno di squadra e/o una
violazione delle regole del gioco (cfr. consid. 2.8) questo Tribunale ritiene
che non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario e quindi di un
infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
2.10
La legge (cfr. art. 6 cpv. 2
LAINF) prevede che gli assicuratori contro gli infortuni
devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella
versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che
esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Si tratta
delle seguenti lesioni corporali:
"
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988.
U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Per
l'applicazione di questa giurisprudenza alle attività sportive cfr. D.
Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza
pag. 289-296.
In
particolare in una sentenza U 179/04 del 13 luglio 2005 l'Alta Corte ha negato
ad un docente le prestazioni per il danno alla salute intervenuto, a suo dire,
durante un incontro di pallacanestro in quanto l'assicurato ha consultato un
medico solo tre mesi dopo, per cui non è dimostrato che i dolori sono insorti
immediatamente dopo l'evento esterno da lui indicato:
"
4.
Die Angaben des Versicherten über den Hergang
der Ereignisse vom 19. Oktober 2001 sind sehr knapp gehalten. Erst als die
Allianz ihm am 7. August 2002 die Ablehnung jeglicher Leistungen in Aussicht
stellte und das rechtliche Gehör gewährte, erfolgte in seinem Schreiben vom 6.
September 2002, mithin fast ein Jahr nach dem Vorfall, erstmals eine
eingehendere Beschreibung des Ereignisses. Nach der Rechtsprechung vermag
dieses Vorgehen jedoch nicht zu überzeugen (Erw. 4.1; vgl. auch Urteil U. vom
30.
November 2004, U 148/04). Hinzu kommt, dass der Versicherte erst knapp drei
Monate nach dem Ereignis, nämlich am 11. Januar 2002, erstmals einen Arzt
aufgesucht hat, obwohl er geltend macht, für ihn sei "absolut klar"
gewesen, dass seine Beschwerden auf den Vorfall vom 19. Oktober 2001 zurückzuführen seien.
Rechtsprechungsgemäss scheitert die Annahme einer
unfallähnlichen Körperschädigung am Nachweis der Kausalität auch, wenn nicht
erstellt ist, dass die für die Beeinträchtigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV
typischen Schmerzen unmittelbar im Anschluss an den als äusseren Faktor
bezeichneten Lebenssachverhalt aufgetreten sind (BGE 129 V 472 Erw. 4.3 mit
Hinweis).
Angesichts der langen Zeit zwischen dem Geschehen
vom 19. Oktober 2001 und dem erstmaligen Aufsuchen eines Arztes ist demnach
nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b mit Hinweisen)
erstellt, dass die typischen Schmerzen sich gleich nach dem Ereignis bemerkbar
machten (vgl. auch Urteil S. vom 8. Oktober 2003, U
126/02, sowie Urteil X. vom 23. September 2003, U
221/02, je mit Hinweisen).
Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob der
Versicherte berhaupt einen Meniskusschaden im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. c
UVV erlitten hat."
In una sentenza 35.2007.24
del 21 giugno 2007 il TCA ha riconosciuto il diritto alle prestazioni LAINF ad
un assicurato che si era procurato una frattura durante un allenamento di
pallacanestro e ha rilevato:
" (...)
Nella presente fattispecie siamo in presenza di
una frattura e dunque di una lesione parificabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
lett. a OAINF, ciò che lo stesso assicuratore ha riconosciuto anche in sede di
udienza (a differenza, ad esempio, del caso pubblicato in RAMI 2004 p. 544 a
proposito della partita di pallavolo nella quale non si era riscontrata nessuna
lesione).
D'altra parte tale frattura si è prodotta dopo un
salto, durante un allenamento di basket. Ora tale attività presenta un
potenziale di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 466) per cui va ammessa la
presenza di un fattore esterno nel senso esposto al consid. 2.10).
Inoltre l'assicurato ha consultato un medico al
più tardi due settimane dopo l'evento in questione quando il dolore,
camminando, era divenuto insopportabile.
Di conseguenza X è tenuta ad assumere il caso a
titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. a
OAINF, visto che anche il nesso di causalità naturale (cfr. in particola Doc. L
e M) e adeguato deve essere ammesso (cfr. STFA U 96/03 del 7 luglio 2003
consid. 4.1.4 e 4.2). (...)"
Nella già citata sentenza
pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha innanzitutto
sottolineato che il gioco del calcio presenta un potenziale di pericolo
accresciuto secondo i criteri posti dalla giurisprudenza federale ed ha
rilevato:
" (...)
6.2
Das Fussballspiel ist ein Geschehen mit einem
gesteigerten Gefährdungspotenzial, indem eine Vielzahl von nicht alltäglichen
Bewegungen (wie abruptes Beschleunigen und Stoppen, seit- und rückwärts Laufen,
Drehen, Strecken, Schiessen des Balls, Hochspringen beim Kopfball etc.), die
den gesamten Körper mannigfach belasten, ausgeführt werden. Es stellt auch für
einen geübten Fussballspieler nicht eine alltägliche Lebensverrichtung wie etwa
das blosse Bewegen im Raum dar. Die vom Versicherten erlittene Knieverletzung
links ist demnach auf eine plötzliche sowie heftige körpereigene Bewegung
(Ballschuss) und somit auf ein objektiv feststellbares, sinnfälliges Ereignis
anlässlich der Ausübung einer erhöht risikogeneigten Sportart zurückzuführen.
Das gesteigerte Gefährdungspotenzial hat sich realisiert. Nach dem Gesagten ist
vorliegend das Erfordernis des äusseren schädigenden Faktors bei Änderungen der
Körperlage erfüllt, weshalb mit der Vorinstanz auf ein unfallähnliches Ereignis
zu erkennen ist (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts U 611/06 vom 12. März
2007, E. 5.1 f.).
Die Einwendungen der National vermögen hieran
nichts zu ändern. Soweit sie vorbringt, bei der Schussabgabe sei nichts Besonderes
bzw. Programmwidriges passiert, ist festzuhalten, dass im Rahmen der
unfallähnlichen Körperschädigung - anders als beim Unfalltatbestand - die
"Ungewöhnlichkeit" des äusseren Faktors nicht vorausgesetzt wird (BGE 129 V 466 E. 2.2
S. 467; erwähntes Urteil U 611/06, E. 5.2). (...)"
La nostra Massima Istanza
ha poi esaminato se si era in presenza di una lesione parificata oppure no.
Essa ha infine rinviato la
causa all'assicuratore perchè esamini il punto di sapere se l'evento
parificabile ai postumi d'infortunio abbia peggiorato o reso manifesto un danno
alla salute preesistente, il che condurrebbe ad ammettere l'esistenza di un
danno parificato ai postumi d'infortunio:
" (...)
Dispositivo
6.3.2 Die Vorinstanz hat richtig erkannt, dass
Art. 9 Abs. 2 lit. b UVV nur eigentliche Gelenksverrenkungen (Luxationen)
erfasst, nicht aber unvollständige Verrenkungen (Subluxationen) oder
Distorsionen, welche durch gewaltsame übermässige Bewegungen zu einer Zerrung
der Gelenkkapselbänder führen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 236/04
vom 10. Januar 2005, E. 3.1). Die Dres. med. G.________, K.________ und
U.________ stellten keine Kniegelenksverrenkung bzw. -luxation fest. Die beiden
Letzteren gingen ausdrücklich von einer Distorsion des linken Kniegelenks aus.
Bei dieser Sachlage ist das Vorliegen einer Gelenksverrenkung nicht überwiegend
wahrscheinlich erstellt.
6.3.3 Weiter hat die Vorinstanz erwogen, es liege
ein Meniskusriss vor, der gemäss den Berichten der Dres. med. G.________ und
U.________ jedoch degenerativer Natur sei. Allerdings schliesse ein
degenerativer oder pathologischer Vorzustand eine unfallähnliche
Körperschädigung - vorliegend nach Art. 9 Abs. 2 lit. c UVV - nicht aus, sofern
ein unfallähnliches Ereignis den vorbestehenden Gesundheitsschaden
verschlimmere oder manifest werden lasse. Trete eine schädigende äussere
Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösefaktors zu den krankhaften oder
degenerativen Ursachen hinzu, sei bei Verletzungen nach Art. 9 Abs. 2 UVV eine
unfallähnliche Körperschädigung zu bejahen (vgl. BGE 123 V 43 E. 2b S.
45; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 296/03 vom 24. Mai 2004, E. 3.2,
und U 158/00 vom 27. Juni 2001, E. 1c). Die medizinischen Akten äusserten sich
nicht dazu, ob das Beschwerdebild mit eingeschränkter Beweglichkeit und
erheblicher antelateraler Instabilität auf die Knorpelläsion im dorsolateralen
Kniegelenkskompartiment oder auf die (degenerative) Läsion des lateralen Meniskushinterhorns
zurückzuführen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass letztere
gesundheitliche Beeinträchtigung Ursache der Beschwerden bilde, diese aber erst
durch das Ereignis vom 3. Oktober 2004 ausgelöst worden seien. Dies sei noch
näher abzuklären. Diesen vorinstanzlichen Erwägungen ist beizupflichten.
Entgegen dem Vorbringen des Versicherten sind
keine Gründe ersichtlich, von der Einschätzung der Dres. med. G.________ und
U.________ abzuweichen, wonach die Läsion des linken lateralen Meniskushinterhorns
in Form einer horizontalen Rissbildung degenerativ bedingt ist. Jedenfalls war
dieser Meniskusriss vorbestehend, wurde er doch bereits anlässlich der
Knieoperation vom 17. März 2000 festgestellt.
Nicht gefolgt werden kann dem Einwand der National,
hinsichtlich des Meniskusrisses habe sich gegenüber dem Jahr 2000 kein neuer
Befund gezeigt, weshalb nicht ersichtlich sei, inwiefern die nach dem 3.
Oktober 2004 geklagten Beschwerden hierauf statt auf die neu festgestellten
Knorpelläsionen zurückgeführt werden sollten. Wie die Vorinstanz richtig
erkannt hat, liegt zu dieser Frage keine ärztliche Stellungnahme vor. (...)"
2.11. Nell'evenienza concreta,
secondo questo Tribunale, la pratica del disco su ghiaccio presenta un
potenziale di rischio accresciuto.
Per poter beneficiare del
diritto alle prestazioni dell'assicuratore LAINF è tuttavia necessario che RI 1
abbia subito una (o più) delle lesioni parificate esaustivamente enumerate
all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Ora, contrariamente
a quanto in un primo momento diagnosticato (cfr. Doc. 22), l'intervento
operatorio del 24 settembre 2007 (cfr. il rapporto del dottor __________ del 25
settembre 2007) non ha permesso di accertare nessuna lesione parificata.
Al
riguardo il dottor __________, specialista FMH in reumatologia, ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
"
Di fronte ad un sospetto diagnostico iniziale di
rottura meniscale conseguito ad un avvenimento in cui non è stato riconosciuto
infortunio dal punto di vista giuridico, il compito del medico era solo
verificare se le lesioni riscontrate ed operate rientrassero nelle lesioni
parificabili ad infortunio.
Le lesioni risultanti dagli atti, e descritte sia
dagli accertamenti che dall'operatore stesso sono:
- Sinovite del recesso sovrapatellare senza
versamento.
- Apice della rotula con lesioni condrali stadio III-IV a livello
della rotula con frammento cartilagineo instabile (questo significa che è
attaccato almeno da una parte e non può essere considerato frammento
distaccato).
- Importante plica parapatellare interna.
- Condropatia mediale femorale e tibiale con condropatia stadio
III e menisco intatto.
- Lesione condrale esterna a livello della zona di carico sulla
tibia con menisco esterno intatto.
Queste lesioni sono lesioni cronico-degenerative
e non si riscontra nessun segno di traumatizzazione in quanto non vi è
versamento. Anche in caso di traumatizzazione non è stato riconosciuto
l'infortunio." (cfr. Doc. 21)
Il TCA
non ha motivi per distanziarsi dalle conclusioni del medico di __________ (sul valore
probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. STF U 350/06 del 20
luglio 2007 nel quale l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
In
particolare questo Tribunale sottolinea che, per costante giurisprudenza, la
condropatia rotulea, che è un danno alla cartilagine, non rientra tra le
diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 LAINF. Inoltre ogni
interpretazione estensiva di questa norma è esclusa (cfr. DTF 114 V 298 consid.
3e, STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002; STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003; STCA
35.2008.2 del 30 giugno 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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