35.2008.21
Sinistro occorso a assistente di cura nel mobilizzare paziente. Ammesso infortunio ai sensi di legge. Disturbi lombari: rinvio atti per complemento istruttorio alfine di stabilire data estinzione caus
7 agosto 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.21
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Sinistro occorso a assistente di cura nel mobilizzare paziente. Ammesso infortunio ai sensi di legge. Disturbi lombari: rinvio atti per complemento istruttorio alfine di stabilire data estinzione causalità naturale (status quo sine vel ante)
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO PROFESSIONALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.21
mm
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
luglio 2007, la Clinica __________ di __________ ha annunciato alla CO 1 un
evento, accaduto il giorno precedente, riguardante il proprio dipendente, RI 1,
assistente di cura (doc. 1).
A causa
di questo avvenimento, l’assicurato ha riportato, secondo il certificato medico
12 luglio 2007 del medico assistente del nosocomio appena citato, un trauma
contusivo alla colonna lombare e a livello occipitale (doc. 3).
La RMN
dell’8 agosto 2007 ha evidenziato, a livello della colonna lombare, delle
discopatie plurisegmentali in L5/S1 in presenza di un bulging discale con
leggera stenosi del recesso S1 a destra (cfr. doc. 7 e doc. 16).
L’amministrazione
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1, con decisione formale del
16 ottobre 2007, ha negato il diritto a prestazioni a far tempo dal 30 settembre
2007, in quanto, da quella data in poi, l’assicurato è reputato avere raggiunto
lo status quo sine a margine dell’evento del luglio 2007 (doc. 14).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 21),
l’assicuratore LAINF, in data 8 febbraio 2008, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. S).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 marzo 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a ripristinare il diritto a
prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
In
particolare, l’assicuratore resistente ha fatto valere che il proprio obbligo a
prestazioni avrebbe dovuto essere negato ab initio, posto che
l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge
(doc. VI, p. 5: “Quello di sollevare e adagiare un paziente è uno dei compiti
quotidiani di un infermiere. Un infermiere deve sempre tenere a mente che un
paziente può comportarsi in modo contrario alle aspettative e può non
collaborare mentre viene sollevato. Uno sforzo aggiuntivo per sostenere o
sollevare un paziente non può essere considerato come fuori programma. In
casu il ricorrente voleva sollevare il paziente, cosa che in nessun modo
può essere considerata un avvenimento fuori programma ai sensi dell’art. 4
LPGA. Il paziente non è scivolato via né caduto inaspettatamente. Lo sforzo del
ricorrente non risultava eccessivo nel quadro degli avvenimenti e delle
situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.”).
Fatti
1.5. Nel corso
del mese di giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto
dell’ulteriore documentazione, medica e non, e ha domandato l’esecuzione di una
perizia specialistica, citiamo: “… per valutare i disturbi del ricorrente ed il
rapporto di causalità degli stessi con l’infortunio in oggetto.” (doc. XIII).
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 30 giugno 2008 (doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto
era legittimato a negare la propria responsabilità a contare dal 30 settembre
2007, oppure no.
Preliminarmente,
visto che la questione è stata esplicitamente sollevata in sede di risposta di
causa, il TCA è tenuto ad esaminare se quanto occorso a RI 1 l’8 luglio 2007,
configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Discende
dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno
non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno
in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle
situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF
129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti;
RAMI 2001 U 437 p. 343, consid. 4a).
Irrilevante risulta
pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed
inaspettate conseguenze. Per le lesioni dovute a sforzo (segnatamente:
sollevamento o spostamento di pesi), la giurisprudenza esige che esso abbia
superato in modo evidente le sollecitazioni cui la persona interessata è
normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine professionale
o addestramento, è abitualmente in grado di resistere (cfr. RDAT 2003 I n. 79,
p. 313).
2.6. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali, segnatamente dall’annuncio
d’infortunio del 9 luglio 2007 (doc. 1) e dal rapporto ispettivo del 9 agosto
2007 (doc. 5), si evince che mentre l’assicurato stava sollevando un paziente,
quest’ultimo si è ribaltato, gli è caduto addosso e lo ha fatto cadere nella
vasca da bagno, ciò che gli ha procurato una contusione a livello lombare e
occipitale (cfr. doc. 3 e 25).
Alla luce
di quanto precede, occorre riconoscere che la dinamica dell’evento dell’8
luglio 2007 è ben diversa da quella che l’assicuratore resistente ha riportato
in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI, p. 2). In particolare, non trova
conferma il fatto che il danno alla salute sarebbe insorto in coincidenza con
il semplice tentativo di sollevare il paziente dalla vasca da bagno, ciò
che sembrerebbe in effetti non soddisfare il requisito della straordinarietà
del fattore esterno (per una panoramica di casi concernenti operatori sanitari
che hanno riportato danni alla schiena nel sollevare/trasportare/trattenere
pazienti, si veda la STFA U 166/04 del 18 aprile 2005).
Pertanto,
tenuto conto della descrizione del sinistro che emerge dagli atti di causa,
questa Corte deve concludere che tutti gli elementi costitutivi di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sono adempiuti nel caso di specie.
Le
prestazioni che la CO 1 ha corrisposto all’assicurato sino al 30 settembre 2007
sono dunque state correttamente versate.
2.7. Al TCA non resta
che da esaminare il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2007 e,
più concretamente, se i disturbi lombari accusati da quella data in poi,
costituivano ancora una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio
dell’8 luglio 2007.
2.7.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
Considerandi
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.7.2
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7.3
Dalle
tavole processuali risulta che la decisione dell’assicuratore convenuto di porre
fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2007, é stata presa
sulla base di un parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________,
spec. FMH in medicina generale.
In effetti, in occasione
della visita di controllo del 13 settembre 2007, il medico fiduciario appena menzionato,
dopo avere sottolineato la preesistenza di gravi processi degenerativi
plurisegmentali con prolasso erniario L5-S1 (cfr. doc. 12, risposta alla
domanda n. 2), ha sostenuto che l’evento traumatico in questione doveva essere
considerato la “concausa preponderante” dei disturbi denunciati dall’assicurato
e, d’altra parte, che quest’ultimo aveva nel frattempo ritrovato lo status
quo ante (doc. 12, risposta alle domande n. 6 e 7).
Con certificato del 17
ottobre 2007, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, medico
(-specialista) curante, ha ammesso la preesistenza della patologia degenerativa
interessante il rachide lombo-sacrale e il ruolo scatenante giocato dal
sinistro del mese di luglio 2007 (doc. 16: “La patologia degenerativa
senz’altro è preesistente e l’infortunio ha avuto un effetto scatenante sui
dolori.”).
Un parere analogo è del
resto stato espresso anche dal dott. __________ di __________ (doc. 27: “Visto
il quadro clinico è da riflettere che il trauma subito dal paziente è un
fattore aggravante la patologia preesistente, …”).
In esito a quanto precede,
occorre dunque concludere che i sanitari si sono unanimemente pronunciati a
favore, da una parte, della preesistenza delle alterazioni degenerative
oggettivate grazie agli esami strumentali a cui è stato nel frattempo
sottoposto RI 1 e, dall’altra, del ruolo scatenante
giocato dall’infortunio assicurato.
La
questione che ora si pone è quella di sapere sino a quando va riconosciuto un
ruolo causale all’evento dell’8 luglio 2007 o, altrimenti detto, a partire da
quando il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza federale ha
recepito la dottrina medica secondo cui una contusione lombare cessa di
produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo l'insorgenza
dell'evento traumatico (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U
122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid.
4c, U 401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).
Nella
presente fattispecie, il TCA constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha
interrotto di versare le proprie prestazioni poco meno di tre mesi dopo
l'infortunio.
Ora, é
vero che la giurisprudenza federale non esclude che lo status quo sine
venga raggiunto anche prima del termine di sei mesi. Occorre però che il
medico ne illustri con precisione i motivi.
Ad
esempio, in una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, il TCA ha confermato
una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era
stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:
"
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in
una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito
che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere
in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen
des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit
Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um
eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht
entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)
Nella concreta evenienza, che i presupposti per
potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni
degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento
di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___
secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative
a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi
di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di
coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno
permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro
clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note
degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del
quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una
spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di
coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a
base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare,
senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state
escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per
sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica
lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione
organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).
D'altra parte, nessuno dei medici privatamente
consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello
lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima
nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).
Infine, è l'assicurato stesso a considerare più
verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo
semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo
Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile),
…" - la sottolineatura è del redattore).
Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai
sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc.
C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___,
spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia
dell'Ospedale cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta
nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne
che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente
della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle
alterazioni degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim
Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt,
zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch
wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie
zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine
allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos)
bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen
schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender
Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild,
also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen
HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht
unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del
dott. ___, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)
In esito a quanto precede, occorre concludere che
l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per
rapporto ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto,
in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali,
l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di
causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.
A proposito del momento a partire dal quale
ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del
18.
settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere
scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status
quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro
in questione."
In
un’altra pronunzia del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante
il caso di un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui
assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno
di quattro mesi dopo l’infortunio, questo Tribunale ha invece rinviato gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia
aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma lombare si
erano estinti prima del termine abituale.
Nella
concreta evenienza, in ossequio a quest’ultima giurisprudenza, si giustifica
l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, fondata su un parere,
per nulla motivato, di un medico generalista, quindi di un sanitario non
particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa, e il
rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento
specialistico. Lo specialista incaricato dovrà segnatamente indicare con
precisione i motivi per cui nel caso concreto gli effetti della nota contusione
lombare si sarebbero estinti prima del termine abituale ("di norma sei o
nove" mesi).
2.8
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
La sua
domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. II) diventa pertanto priva di oggetto
(cfr., fra le tante, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto
1999).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è retrocesso alla CO 1 per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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