Lexipedia

Decisione

35.2008.21

Sinistro occorso a assistente di cura nel mobilizzare paziente. Ammesso infortunio ai sensi di legge. Disturbi lombari: rinvio atti per complemento istruttorio alfine di stabilire data estinzione caus

7 agosto 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso

del mese di giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto

dell’ulteriore documentazione, medica e non, e ha domandato l’esecuzione di una

perizia specialistica, citiamo: “… per valutare i disturbi del ricorrente ed il

rapporto di causalità degli stessi con l’infortunio in oggetto.” (doc. XIII).

L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 30 giugno 2008 (doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto

era legittimato a negare la propria responsabilità a contare dal 30 settembre

2007, oppure no.

Preliminarmente,

visto che la questione è stata esplicitamente sollevata in sede di risposta di

causa, il TCA è tenuto ad esaminare se quanto occorso a RI 1 l’8 luglio 2007,

configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Discende

dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno

non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno

in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle

situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF

129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti;

RAMI 2001 U 437 p. 343, consid. 4a).

Irrilevante risulta

pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed

inaspettate conseguenze. Per le lesioni dovute a sforzo (segnatamente:

sollevamento o spostamento di pesi), la giurisprudenza esige che esso abbia

superato in modo evidente le sollecitazioni cui la persona interessata è

normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine professionale

o addestramento, è abitualmente in grado di resistere (cfr. RDAT 2003 I n. 79,

p. 313).

2.6. Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali, segnatamente dall’annuncio

d’infortunio del 9 luglio 2007 (doc. 1) e dal rapporto ispettivo del 9 agosto

2007 (doc. 5), si evince che mentre l’assicurato stava sollevando un paziente,

quest’ultimo si è ribaltato, gli è caduto addosso e lo ha fatto cadere nella

vasca da bagno, ciò che gli ha procurato una contusione a livello lombare e

occipitale (cfr. doc. 3 e 25).

Alla luce

di quanto precede, occorre riconoscere che la dinamica dell’evento dell’8

luglio 2007 è ben diversa da quella che l’assicuratore resistente ha riportato

in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI, p. 2). In particolare, non trova

conferma il fatto che il danno alla salute sarebbe insorto in coincidenza con

il semplice tentativo di sollevare il paziente dalla vasca da bagno, ciò

che sembrerebbe in effetti non soddisfare il requisito della straordinarietà

del fattore esterno (per una panoramica di casi concernenti operatori sanitari

che hanno riportato danni alla schiena nel sollevare/trasportare/trattenere

pazienti, si veda la STFA U 166/04 del 18 aprile 2005).

Pertanto,

tenuto conto della descrizione del sinistro che emerge dagli atti di causa,

questa Corte deve concludere che tutti gli elementi costitutivi di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sono adempiuti nel caso di specie.

Le

prestazioni che la CO 1 ha corrisposto all’assicurato sino al 30 settembre 2007

sono dunque state correttamente versate.

2.7. Al TCA non resta

che da esaminare il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2007 e,

più concretamente, se i disturbi lombari accusati da quella data in poi,

costituivano ancora una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio

dell’8 luglio 2007.

2.7.1. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

Considerandi

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.7.2

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7.3

Dalle

tavole processuali risulta che la decisione dell’assicuratore convenuto di porre

fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2007, é stata presa

sulla base di un parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________,

spec. FMH in medicina generale.

In effetti, in occasione

della visita di controllo del 13 settembre 2007, il medico fiduciario appena menzionato,

dopo avere sottolineato la preesistenza di gravi processi degenerativi

plurisegmentali con prolasso erniario L5-S1 (cfr. doc. 12, risposta alla

domanda n. 2), ha sostenuto che l’evento traumatico in questione doveva essere

considerato la “concausa preponderante” dei disturbi denunciati dall’assicurato

e, d’altra parte, che quest’ultimo aveva nel frattempo ritrovato lo status

quo ante (doc. 12, risposta alle domande n. 6 e 7).

Con certificato del 17

ottobre 2007, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, medico

(-specialista) curante, ha ammesso la preesistenza della patologia degenerativa

interessante il rachide lombo-sacrale e il ruolo scatenante giocato dal

sinistro del mese di luglio 2007 (doc. 16: “La patologia degenerativa

senz’altro è preesistente e l’infortunio ha avuto un effetto scatenante sui

dolori.”).

Un parere analogo è del

resto stato espresso anche dal dott. __________ di __________ (doc. 27: “Visto

il quadro clinico è da riflettere che il trauma subito dal paziente è un

fattore aggravante la patologia preesistente, …”).

In esito a quanto precede,

occorre dunque concludere che i sanitari si sono unanimemente pronunciati a

favore, da una parte, della preesistenza delle alterazioni degenerative

oggettivate grazie agli esami strumentali a cui è stato nel frattempo

sottoposto RI 1 e, dall’altra, del ruolo scatenante

giocato dall’infortunio assicurato.

La

questione che ora si pone è quella di sapere sino a quando va riconosciuto un

ruolo causale all’evento dell’8 luglio 2007 o, altrimenti detto, a partire da

quando il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza federale ha

recepito la dottrina medica secondo cui una contusione lombare cessa di

produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo l'insorgenza

dell'evento traumatico (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U

122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid.

4c, U 401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha

interrotto di versare le proprie prestazioni poco meno di tre mesi dopo

l'infortunio.

Ora, é

vero che la giurisprudenza federale non esclude che lo status quo sine

venga raggiunto anche prima del termine di sei mesi. Occorre però che il

medico ne illustri con precisione i motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, il TCA ha confermato

una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era

stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:

"

Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in

una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito

che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere

in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen

des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit

Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um

eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht

entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

Nella concreta evenienza, che i presupposti per

potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni

degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento

di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___

secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative

a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi

di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di

coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno

permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro

clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note

degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del

quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una

spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di

coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a

base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare,

senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state

escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per

sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica

lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione

organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

D'altra parte, nessuno dei medici privatamente

consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello

lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima

nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).

Infine, è l'assicurato stesso a considerare più

verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo

Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile),

…" - la sottolineatura è del redattore).

Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai

sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc.

C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___,

spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia

dell'Ospedale cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta

nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne

che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente

della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle

alterazioni degenerative a livello C3-C6:

" (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim

Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt,

zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch

wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie

zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine

allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos)

bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen

schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender

Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild,

also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen

HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht

unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del

dott. ___, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)

In esito a quanto precede, occorre concludere che

l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per

rapporto ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto,

in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali,

l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di

causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.

A proposito del momento a partire dal quale

ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del

18.

settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere

scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status

quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro

in questione."

In

un’altra pronunzia del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante

il caso di un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui

assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno

di quattro mesi dopo l’infortunio, questo Tribunale ha invece rinviato gli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia

aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma lombare si

erano estinti prima del termine abituale.

Nella

concreta evenienza, in ossequio a quest’ultima giurisprudenza, si giustifica

l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, fondata su un parere,

per nulla motivato, di un medico generalista, quindi di un sanitario non

particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa, e il

rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento

specialistico. Lo specialista incaricato dovrà segnatamente indicare con

precisione i motivi per cui nel caso concreto gli effetti della nota contusione

lombare si sarebbero estinti prima del termine abituale ("di norma sei o

nove" mesi).

2.8

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

La sua

domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. II) diventa pertanto priva di oggetto

(cfr., fra le tante, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto

1999).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è retrocesso alla CO 1 per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster