35.2008.22
07/1997: infortunio con apparizione disturbi spalla sx. 09/2007: annuncio ricaduta per riacutizzazione disturbi spalla sx. Negata la causalità naturale con infortunio assicurato
18 agosto 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.22
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, TCA
Titolo:
07/1997: infortunio con apparizione disturbi spalla sx. 09/2007: annuncio ricaduta per riacutizzazione disturbi spalla sx. Negata la causalità naturale con infortunio assicurato
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.22
mm
Lugano
18 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
luglio 1997, la _________ ha comunicato all' CO 1 che il proprio dipendente, RI
1, il 9 luglio 1997 era caduto dopo essere scivolato ed aveva avvertito dei
dolori alla spalla sinistra (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 24
settembre 1997 (doc. 4).
1.2. Nel corso
del mese di settembre 2007, il medico curante dell’assicurato ha annunciato
all’amministrazione una ricaduta del sinistro del luglio 1997, determinata da
una riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra (doc. 14).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 6 novembre 2007, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra, oggetto
dell’annuncio di ricaduta (doc. 20).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
23 e 26), l’Istituto assicuratore, in data 12 febbraio 2008, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 31).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 10 marzo 2008, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscere la propria
responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
settembre 2007.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente sottolinea che il
medico __________ dell’CO 1, dott. __________, ha formulato le proprie
conclusioni senza averlo visitato personalmente, che i disturbi alla spalla
sinistra sarebbero in realtà sempre stati presenti a partire dal sinistro e che
anteriormente a quest’ultimo, egli non avrebbe mai avuto problemi a quel
livello (doc. I).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. In corso di
causa, il ricorrente ha chiesto di essere sentito, l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare, nonché l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________
e __________, così come il richiamo delle loro cartelle cliniche (doc. VII e
IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi alla spalla sinistra, annunciatigli nel corso del mese di
settembre 2007.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica
le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale
fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta
evenienza, deve essere immediatamente precisato, onde favorire una migliore
comprensione della fattispecie, che, in occasione della sua audizione del 17
ottobre 2007, RI 1 si è espresso nei seguenti termini a proposito di quel che
accadde il 9 luglio 1997:
"
Il 9 luglio 2007 [recte: 1997, n.d.r.]
era successo che il flessibile che pompa e immette il cemento, si era
inceppato. Hanno lavorato con un collega quasi tutto il giorno per tentare di
estrarre il flessibile. Alla fine hanno dovuto desistere e tagliarlo.
Considerandi
Durante questo tentativo interminabile, bisognava
dare degli scossoni, tirare con forza, cercare in tutti i modi di spostare il
flessibile.
Ad un dato momento, durante questi sforzi, ha
risentito un improvviso bruciore dietro la spalla, verso la scapola sinistra.”
(doc. 17)
Il
sinistro oggetto dell’annuncio d’infortunio del 17 luglio 1997 (cfr. doc. 1) é
in realtà accaduto una decina di giorni più tardi e furono proprio i disturbi
che ne conseguirono che indussero l’assicurato a far capo, per la prima volta,
al proprio medico curante:
"
Una diecina di giorni dopo, un giorno che
pioveva, era sul ponteggio in costruzione di ca due metri, camminava sull’asse
ed è scivolato. Aveva nella destra una chiave inglese e ha dovuto trattenersi
istintivamente alla barriere del ponteggio con la sinistra rimanendo a
penzoloni per un attimo. Ho risentito la sensazione di uno strappo alla spalla
sinistra. Non è caduto, non ha preso colpi alla spalla. Ha invece riportato
contusioni agli arti inferiori, ma senza esito.”
(doc. 17)
Dalle
tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria
responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007, è stata presa sulla base del
parere espresso dal proprio medico __________.
In
effetti, con apprezzamento medico del 31 ottobre 2007, il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, esaminata la documentazione medica pregressa nonché
quella nel frattempo acquisita nell’ambito della procedura in materia di
assicurazione per l’invalidità, ha sostenuto che i due eventi del luglio 1997
non hanno nè causato un danno alla salute, nè aggravato direzionalmente lo
stato preesistente (doc. 19).
Nel
quadro della procedura di opposizione, lo stesso medico fiduciario ha ribadito
la propria opinione in merito all’eziologia dei noti disturbi alla spalla
sinistra, precisando che gli eventi in questione possono tutt’al più aver
giocato un ruolo scatenante nei confronti della sintomatologia accusata a suo
tempo da RI 1:
"
… gli annunciati infortuni possono avere reso
sintomatico uno stato sicuramente sottogiacente (il dolore è percepibile solo
oltre una certa soglia, nessuno può sapere se esistesse in epoca
preinfortunistica già un avvicinamento a questa soglia e se l’annunciato
infortunio abbia costituito solo il sorpasso di questa soglia, ma sicuramente
dopo si è ritornati sotto questa soglia) e successivamente compare nuovamente
dolore in assenza di nuovi infortuni potenzialmente in grado di far nuovamente
superare questa soglia. Pertanto è anche dimostrata la temporaneità di questa
riacutizzazione, testimoniata dalla scomparsa totale dei sintomi. Non sono
oggettivate modifiche direzionali (non ci sono agli atti dati che possano
oggettivare una modifica direzionale), ma chiaramente le malformazioni
degenerative non potevano scomparire.”
(doc. 27)
Il dott. __________
ha inoltre evidenziato la circostanza che i disturbi che l’insorgente imputa a
una patologia della spalla sinistra, in realtà derivano da affezioni
localizzate in altre parti del corpo:
"
Inoltre è il paziente stesso a non rendersi
conto che la patologia di cui soffre è sita ad altri livelli e determina la
sintomatologia che lui riferisce unicamente alla spalla, essendo in questo caso
la spalla e l’arto superiore corrispondente, una delle localizzazioni
periferiche di patologia posta in altri loci anatomici e di origine
neuro-tendinica con, alla spalla, unicamente, come dice il dott. __________:
periartrite scapolo omerale tendinotica - con sindrome cervico vertebrale su
alterazioni degenerative conosciute da tempo.
A corollario, si ricorda il referto del 26.9.1997
in cui si segnala chiaramente l’assenza di lesioni post-infortunistiche.”
(doc. 27)
2.8
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici
divergenti, non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico
di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, in base al quale non è stata
dimostrata, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una
relazione di causalità naturale tra gli eventi del luglio 1997 ed i disturbi
alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5
settembre 2007.
In
proposito, occorre considerare che, per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Del resto, nemmeno il fatto che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo
che l'affare è divenuto contenzioso, è, di per sé, sufficiente a suscitare dei
dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).
È infine utile segnalare
che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,
ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati
espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare
personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95
del 2 luglio 1996).
In particolare, il TCA
osserva che gli elementi evidenziati dal dott. __________, alla base della
decisione di negare l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, trovano
piena conferma nell’abbondante documentazione medica agli atti.
Innanzitutto, dal rapporto
relativo alla visita fiduciaria di controllo del 26 settembre 1997, si evince
che il dott. __________ non aveva all’epoca riscontrato, da un profilo
oggettivo, citiamo: “…, nessun referto patologico, specialmente nessun segno
per una lesione della cuffia rotatoria o lesioni del plesso brachiale. Mobilità
completa. Né radiologicamente né sonograficamente referti oggettivi per lesioni
post-infortunistiche.”, fatta eccezione per una, citiamo: “… lieve palpazione
del sopra/infra-spinato, …”.
RI 1 era
quindi stato dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 29 settembre
1997.
(doc. 3).
Da notare
che il suo medico curante, dott. __________, aveva attestato una piena capacità
lavorativa già a far tempo dal 24 settembre 1997 (doc. 4).
D’altro
canto, non può essere ignorata la circostanza che il reumatologo dott. __________,
autore di una valutazione peritale nel quadro degli accertamenti disposti
dall’Ufficio AI, ha diagnosticato, a livello della spalla sinistra, unicamente
una leggera periartropatia omeroscapolare tendinopatica (referto del 4 ottobre
2005.
allegato al doc. 16; cfr. pure il rapporto 26 febbraio 2007, anch’esso
allegato al doc. 16), affezione che i medici del SAM hanno peraltro classificato
fra quelle senza influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente
(perizia del 12 ottobre 2005 allegata al doc. 16), ciò che conferma l’assenza,
a quel livello, di lesioni morfologiche di natura traumatica.
Inoltre, è possibile che,
posteriormente alla chiusura del caso, l’insorgente abbia risentito dei
disturbi all’arto superiore sinistro, tuttavia, così come ha osservato il dott.
__________, è plausibile che tali disturbi fossero in realtà l’espressione di
una patologia localizzata altrove, precisamente a livello del rachide
cervicale, sede di gravi alterazioni degenerative con interessamento di
radici nervose (cfr. referto RMN del 27 ottobre 1997, allegato al doc. 8:
“stenosi secondaria del canale spinale a livello C5-C6 per discopatia osteocondrotica
con retrolistesi e reazioni spondilotiche.”; referto RMN del 22 agosto 2006,
allegato al doc. 16: “Principio di stenosi del canale spinale a livello C5-C6
(diametro AP di 7,6 mm). Compressione sul midollo spinale con stenosi
foraminale bilaterale soprattutto dal lato sinistro, ove il restringimento è
accentuato da associata uncartrosi assieme con focalità erniaria. Significativa
anche l’ernia intraforaminale a carico della radice di C7 sinistra combinata ad
una focalità erniaria paramediana sinistra che indenta pure il profilo
anteriore del midollo. Il neuroforame a sinistra però è meno ristretto da
uncartrosi e la compressione è quasi interamente morbida di natura discale.”).
Infine, va sottolineato
che, nonostante i pretesi disturbi, RI 1 è stato in grado di
svolgere regolarmente la propria professione di aiuto-sondatore perlomeno sino
al mese di dicembre 2003, epoca in cui venne licenziato in ragione di un calo
del lavoro.
Si
trattava senza alcun dubbio di un’attività pesante da un profilo dell’impegno
fisico, gravosa per gli arti superiori (cfr. perizia SAM del 12 ottobre 2005
allegata al doc. 16, p. 4: “Per un certo periodo è anche attivo come sondatore
presso la ditta __________ di __________. L’A. è poi assunto da quest’ultima
ditta con un contratto fisso a partire dal 1.09.1998 (secondo gli atti come
aiuto sondatore). L’A. descrive un’attività gratificante ma pesante.
L’A. doveva eseguire lavori di iniezione, ancoraggio, sondaggio e preparazione
di pozzi. Si dovevano alzare e spostare tubi anche di 70 kg ed alzare altri
pesi.” - il corsivo è del redattore) e, quindi, difficilmente conciliabile con
la presenza di un danno infortunistico alla spalla sinistra.
A
proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto ispettivo del 17 ottobre 2007,
secondo cui l’insorgente sarebbe stato costretto a consultare di frequente il
dott. __________ a causa dei dolori alla spalla sinistra (doc. 17, p. 2), il
TCA osserva che, in base alle informazioni fornite dal medico curante, il
trattamento ebbe inizio soltanto nel corso del 2003 e riguardò, citiamo:
“dolori alla col. cervicale con sensazione di formicolio agli arti superiori.
(…). Tutti questi disturbi l’hanno portato in uno stato ansioso-depressivo e da
diversi mesi è sottoposto a cure presso il dott. __________.” (rapporto 16
dicembre 2004, allegato al doc. 16), ciò che corrisponde del resto a quanto
l’assicurato stesso ha dichiarato nel formulario di richiesta di prestazioni AI
(allegato al doc. 16, p. 5).
Per
quanto attiene alla circostanza che l’assicurato prima degli eventi del luglio
1997.
non avrebbe mai accusato disturbi a livello della spalla sinistra, va
segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo
questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di
essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STF U 290/06 dell’11 giugno 2007, pubblicata in SVR 4-5/08
UV Nr. 11; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96).
In
queste condizioni, il TCA ritiene superfluo dare seguito alle misure istruttorie
domandate dal ricorrente in corso di causa (cfr. doc. VII e
IX).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA dell'11 dicembre 2003 nella
causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5
marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In conclusione,
questa Corte reputa non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra
lamentati da RI 1, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007,
costituivano una conseguenza naturale degli eventi del luglio 1997.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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