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Decisione

35.2008.22

07/1997: infortunio con apparizione disturbi spalla sx. 09/2007: annuncio ricaduta per riacutizzazione disturbi spalla sx. Negata la causalità naturale con infortunio assicurato

18 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In corso di

causa, il ricorrente ha chiesto di essere sentito, l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare, nonché l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________

e __________, così come il richiamo delle loro cartelle cliniche (doc. VII e

IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in

relazione ai disturbi alla spalla sinistra, annunciatigli nel corso del mese di

settembre 2007.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica

le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale

fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nella concreta

evenienza, deve essere immediatamente precisato, onde favorire una migliore

comprensione della fattispecie, che, in occasione della sua audizione del 17

ottobre 2007, RI 1 si è espresso nei seguenti termini a proposito di quel che

accadde il 9 luglio 1997:

"

Il 9 luglio 2007 [recte: 1997, n.d.r.]

era successo che il flessibile che pompa e immette il cemento, si era

inceppato. Hanno lavorato con un collega quasi tutto il giorno per tentare di

estrarre il flessibile. Alla fine hanno dovuto desistere e tagliarlo.

Considerandi

Durante questo tentativo interminabile, bisognava

dare degli scossoni, tirare con forza, cercare in tutti i modi di spostare il

flessibile.

Ad un dato momento, durante questi sforzi, ha

risentito un improvviso bruciore dietro la spalla, verso la scapola sinistra.”

(doc. 17)

Il

sinistro oggetto dell’annuncio d’infortunio del 17 luglio 1997 (cfr. doc. 1) é

in realtà accaduto una decina di giorni più tardi e furono proprio i disturbi

che ne conseguirono che indussero l’assicurato a far capo, per la prima volta,

al proprio medico curante:

"

Una diecina di giorni dopo, un giorno che

pioveva, era sul ponteggio in costruzione di ca due metri, camminava sull’asse

ed è scivolato. Aveva nella destra una chiave inglese e ha dovuto trattenersi

istintivamente alla barriere del ponteggio con la sinistra rimanendo a

penzoloni per un attimo. Ho risentito la sensazione di uno strappo alla spalla

sinistra. Non è caduto, non ha preso colpi alla spalla. Ha invece riportato

contusioni agli arti inferiori, ma senza esito.”

(doc. 17)

Dalle

tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria

responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007, è stata presa sulla base del

parere espresso dal proprio medico __________.

In

effetti, con apprezzamento medico del 31 ottobre 2007, il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, esaminata la documentazione medica pregressa nonché

quella nel frattempo acquisita nell’ambito della procedura in materia di

assicurazione per l’invalidità, ha sostenuto che i due eventi del luglio 1997

non hanno nè causato un danno alla salute, nè aggravato direzionalmente lo

stato preesistente (doc. 19).

Nel

quadro della procedura di opposizione, lo stesso medico fiduciario ha ribadito

la propria opinione in merito all’eziologia dei noti disturbi alla spalla

sinistra, precisando che gli eventi in questione possono tutt’al più aver

giocato un ruolo scatenante nei confronti della sintomatologia accusata a suo

tempo da RI 1:

"

… gli annunciati infortuni possono avere reso

sintomatico uno stato sicuramente sottogiacente (il dolore è percepibile solo

oltre una certa soglia, nessuno può sapere se esistesse in epoca

preinfortunistica già un avvicinamento a questa soglia e se l’annunciato

infortunio abbia costituito solo il sorpasso di questa soglia, ma sicuramente

dopo si è ritornati sotto questa soglia) e successivamente compare nuovamente

dolore in assenza di nuovi infortuni potenzialmente in grado di far nuovamente

superare questa soglia. Pertanto è anche dimostrata la temporaneità di questa

riacutizzazione, testimoniata dalla scomparsa totale dei sintomi. Non sono

oggettivate modifiche direzionali (non ci sono agli atti dati che possano

oggettivare una modifica direzionale), ma chiaramente le malformazioni

degenerative non potevano scomparire.”

(doc. 27)

Il dott. __________

ha inoltre evidenziato la circostanza che i disturbi che l’insorgente imputa a

una patologia della spalla sinistra, in realtà derivano da affezioni

localizzate in altre parti del corpo:

"

Inoltre è il paziente stesso a non rendersi

conto che la patologia di cui soffre è sita ad altri livelli e determina la

sintomatologia che lui riferisce unicamente alla spalla, essendo in questo caso

la spalla e l’arto superiore corrispondente, una delle localizzazioni

periferiche di patologia posta in altri loci anatomici e di origine

neuro-tendinica con, alla spalla, unicamente, come dice il dott. __________:

periartrite scapolo omerale tendinotica - con sindrome cervico vertebrale su

alterazioni degenerative conosciute da tempo.

A corollario, si ricorda il referto del 26.9.1997

in cui si segnala chiaramente l’assenza di lesioni post-infortunistiche.”

(doc. 27)

2.8

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici

divergenti, non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico

di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, in base al quale non è stata

dimostrata, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una

relazione di causalità naturale tra gli eventi del luglio 1997 ed i disturbi

alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5

settembre 2007.

In

proposito, occorre considerare che, per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

Del resto, nemmeno il fatto che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo

che l'affare è divenuto contenzioso, è, di per sé, sufficiente a suscitare dei

dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).

È infine utile segnalare

che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,

ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare

personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95

del 2 luglio 1996).

In particolare, il TCA

osserva che gli elementi evidenziati dal dott. __________, alla base della

decisione di negare l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, trovano

piena conferma nell’abbondante documentazione medica agli atti.

Innanzitutto, dal rapporto

relativo alla visita fiduciaria di controllo del 26 settembre 1997, si evince

che il dott. __________ non aveva all’epoca riscontrato, da un profilo

oggettivo, citiamo: “…, nessun referto patologico, specialmente nessun segno

per una lesione della cuffia rotatoria o lesioni del plesso brachiale. Mobilità

completa. Né radiologicamente né sonograficamente referti oggettivi per lesioni

post-infortunistiche.”, fatta eccezione per una, citiamo: “… lieve palpazione

del sopra/infra-spinato, …”.

RI 1 era

quindi stato dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 29 settembre

1997.

(doc. 3).

Da notare

che il suo medico curante, dott. __________, aveva attestato una piena capacità

lavorativa già a far tempo dal 24 settembre 1997 (doc. 4).

D’altro

canto, non può essere ignorata la circostanza che il reumatologo dott. __________,

autore di una valutazione peritale nel quadro degli accertamenti disposti

dall’Ufficio AI, ha diagnosticato, a livello della spalla sinistra, unicamente

una leggera periartropatia omeroscapolare tendinopatica (referto del 4 ottobre

2005.

allegato al doc. 16; cfr. pure il rapporto 26 febbraio 2007, anch’esso

allegato al doc. 16), affezione che i medici del SAM hanno peraltro classificato

fra quelle senza influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente

(perizia del 12 ottobre 2005 allegata al doc. 16), ciò che conferma l’assenza,

a quel livello, di lesioni morfologiche di natura traumatica.

Inoltre, è possibile che,

posteriormente alla chiusura del caso, l’insorgente abbia risentito dei

disturbi all’arto superiore sinistro, tuttavia, così come ha osservato il dott.

__________, è plausibile che tali disturbi fossero in realtà l’espressione di

una patologia localizzata altrove, precisamente a livello del rachide

cervicale, sede di gravi alterazioni degenerative con interessamento di

radici nervose (cfr. referto RMN del 27 ottobre 1997, allegato al doc. 8:

“stenosi secondaria del canale spinale a livello C5-C6 per discopatia osteocondrotica

con retrolistesi e reazioni spondilotiche.”; referto RMN del 22 agosto 2006,

allegato al doc. 16: “Principio di stenosi del canale spinale a livello C5-C6

(diametro AP di 7,6 mm). Compressione sul midollo spinale con stenosi

foraminale bilaterale soprattutto dal lato sinistro, ove il restringimento è

accentuato da associata uncartrosi assieme con focalità erniaria. Significativa

anche l’ernia intraforaminale a carico della radice di C7 sinistra combinata ad

una focalità erniaria paramediana sinistra che indenta pure il profilo

anteriore del midollo. Il neuroforame a sinistra però è meno ristretto da

uncartrosi e la compressione è quasi interamente morbida di natura discale.”).

Infine, va sottolineato

che, nonostante i pretesi disturbi, RI 1 è stato in grado di

svolgere regolarmente la propria professione di aiuto-sondatore perlomeno sino

al mese di dicembre 2003, epoca in cui venne licenziato in ragione di un calo

del lavoro.

Si

trattava senza alcun dubbio di un’attività pesante da un profilo dell’impegno

fisico, gravosa per gli arti superiori (cfr. perizia SAM del 12 ottobre 2005

allegata al doc. 16, p. 4: “Per un certo periodo è anche attivo come sondatore

presso la ditta __________ di __________. L’A. è poi assunto da quest’ultima

ditta con un contratto fisso a partire dal 1.09.1998 (secondo gli atti come

aiuto sondatore). L’A. descrive un’attività gratificante ma pesante.

L’A. doveva eseguire lavori di iniezione, ancoraggio, sondaggio e preparazione

di pozzi. Si dovevano alzare e spostare tubi anche di 70 kg ed alzare altri

pesi.” - il corsivo è del redattore) e, quindi, difficilmente conciliabile con

la presenza di un danno infortunistico alla spalla sinistra.

A

proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto ispettivo del 17 ottobre 2007,

secondo cui l’insorgente sarebbe stato costretto a consultare di frequente il

dott. __________ a causa dei dolori alla spalla sinistra (doc. 17, p. 2), il

TCA osserva che, in base alle informazioni fornite dal medico curante, il

trattamento ebbe inizio soltanto nel corso del 2003 e riguardò, citiamo:

“dolori alla col. cervicale con sensazione di formicolio agli arti superiori.

(…). Tutti questi disturbi l’hanno portato in uno stato ansioso-depressivo e da

diversi mesi è sottoposto a cure presso il dott. __________.” (rapporto 16

dicembre 2004, allegato al doc. 16), ciò che corrisponde del resto a quanto

l’assicurato stesso ha dichiarato nel formulario di richiesta di prestazioni AI

(allegato al doc. 16, p. 5).

Per

quanto attiene alla circostanza che l’assicurato prima degli eventi del luglio

1997.

non avrebbe mai accusato disturbi a livello della spalla sinistra, va

segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di

essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; STF U 290/06 dell’11 giugno 2007, pubblicata in SVR 4-5/08

UV Nr. 11; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96).

In

queste condizioni, il TCA ritiene superfluo dare seguito alle misure istruttorie

domandate dal ricorrente in corso di causa (cfr. doc. VII e

IX).

Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA dell'11 dicembre 2003 nella

causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5

marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In conclusione,

questa Corte reputa non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra

lamentati da RI 1, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007,

costituivano una conseguenza naturale degli eventi del luglio 1997.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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