Lexipedia

Decisione

35.2008.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della

rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul

mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

Nella

concreta evenienza, l’amministrazione ha ritenuto che, esercitando, a tempo

parziale, la sua abituale professione di parrucchiere, RI 1 non sfrutta al

meglio la sua restante abilità lavorativa. Sempre secondo la CO 1, sul mercato

generale del lavoro esistono invece delle attività relativamente adeguate al

suo stato di salute infortunistico, che gli consentirebbero di valorizzare la

sua capacità lucrativa (doc. 64, p. 5: “Nella fattispecie, è difficilmente

contestabile che l’attività attuale di parrucchiere non concretizza il massimo

delle possibilità dell’opponente in quanto la sua capacità lavorativa non

supera il 50% e non gli è possibile eseguire i lavori più specializzati che

corrispondono alle sue qualifiche, per i quali i clienti ricercano i suoi

servizi e che sono i più redditizi per la buona marcia del salone. Si evince

per contro dal rapporto complementare 22 ottobre 2007 del dott. __________ che

l’opponente potrebbe lavorare in misura elevata, fino all’85%, svolgendo

mansioni che non richiedono movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per

l’arto superiore destro e i 90° per il sinistro.”).

2.5.4

Dal rapporto

ispettivo del 14 maggio 2007 si evince in effetti che l’assicurato, in ragione

dei postumi residuali alle due spalle, è parzialmente impedito a esercitare il

proprio lavoro di parrucchiere (doc. 41: “Attività che ora non può più svolgere

come prima: - asciugare i capelli con il fohn; - ad eseguire il taglio capelli,

fa fatica e deve ridurre questa attività del 50%; - a seconda del tipo di

acconciatura, specialmente femminili, il RI 1 ha difficoltà: pensa di rendere

meno del 50% rispetto a prima. Quando proprio non ce la fa più chiama

l’ausiliaria per farsi aiutare; - non è più in grado di fare spazzola e fohn

come prima. Si stanca e deve farsi aiutare; - accusa mal di schiena; non può

più fare le mèches e la tinta poiché deve stare molto tempo con le mani

alzate.”).

D’altronde,

anche i suoi medici curanti hanno attestato l’esistenza di un’inabilità

lavorativa nella sua attività abituale (cfr. rapporto 10.1.2007 del dott. __________,

in cui RA 1 è stato dichiarato inabile in misura del 50% circa nella

professione di parrucchiere e rapporto 5.2.2007 del dott. __________: “Il

paziente è limitato nella sua professione di coiffeur che implica il mantenimento

delle braccia a livello dell’orizzontale e oltre. Questo provoca dopo alcune

ore l’insorgenza di dolori soprattutto alla spalla destra. Può lavorare per 3-4

ore al giorno.”).

D’altro

canto, con il complemento peritale del 22 ottobre 2007, il dott. __________,

autore della visita fiduciaria di controllo del 21 febbraio 2007, ha ammesso

una capacità lavorativa minima del 50%, quale operaio di fabbrica, e massima

dell’80/85%, quale, ad esempio, cassiere in una stazione di servizio:

"

Con riferimento al caso della persona sopra

indicata, confesso di rimanere un po’ sorpreso della vostra richiesta relativa

una precisazione di capacità lavorativa teorica espressa in percentuale in

attività confacenti ai postumi infortunistici poiché, in ambito Lainf, questa

valutazione è prettamente di pertinenza amministrativa e non medica. Il medico

di pronuncia rispetto agli impedimenti e esigibilità.

A prescindere dalla professione specifica svolta

dall’assicurato, ritenute le limitazioni che gravano sui cingoli omero-scapolari

destro e sinistro, utilizzando entrambi gli arti superiori senza eseguire

movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per il destro e i 90° per il

sinistro, il paziente potrebbe lavorare in misura elevata.

In occupazioni confacenti quali, per esempio,

cassiere in stazione di servizio ove fossero contemplate anche vendita di

sigarette e giornali, si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa di circa

l’80-85%, percentuale che si riduce in attività manuali quali l’operaio di

fabbrica non andando oltre il 50% a causa dei movimenti di rotazione

ripetitiva, intra ed extra rotazione di uno o di entrambi gli arti superiori.”

(doc.

33)

Dalla

decisione formale del 31 ottobre 2007 risulta che l’assicuratore LAINF ha

calcolato il grado di invalidità del ricorrente (34%), partendo da una capacità

lavorativa in attività alternative adeguate del 50%, ossia dall’ipotesi

più favorevole all’assicurato (doc. 62, p. 2).

2.5.5

Ammettendo

che l’esercizio di un’attività lavorativa (relativamente) confacente consenta

all’assicurato di ridurre effettivamente il danno, il TCA non può esimersi

dall’esaminare se, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso, è

realistico ritenere che, su un mercato equilibrato del lavoro, egli sarebbe

ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata alle sue condizioni di

salute.

Quando si

tratta di esaminare in che misura un assicurato può ancora sfruttare

economicamente la sua capacità lucrativa residua sul mercato del lavoro che

entra in linea di conto per lui (art. 16 LPGA), non si possono porre delle

esigenze eccessive. L’esame dei fatti va effettuato in modo tale da garantire

nel caso particolare che il grado di invalidità venga stabilito con certezza.

Se ne deduce che per valutare l’invalidità, non si deve analizzare la questione

di sapere se un invalido possa essere occupato tenuto conto della condizioni

concrete del mercato del lavoro, ma soltanto chiedersi se egli potrebbe ancora

sfruttare economicamente la sua restante capacità lavorativa nel caso in cui i

posti disponibili corrispondano all’offerta di manodopera (VSI 1998, p. 293

consid. 3b e riferimenti).

Se è vero

che fattori quali l’età, la mancanza di formazione oppure le difficoltà

linguistiche giocano un ruolo non marginale per determinare in un caso di specie

le attività che possono ancora essere ragionevolmente richieste da un

assicurato, essi non rappresentano delle circostanze supplementari che, a parte

il carattere ragionevolmente esigibile di un’attività, sono suscettibili di

influenzare l’entità dell’invalidità, anche se rendono talvolta difficile, se

non impossibile la ricerca di un’occupazione e, pertanto, lo sfruttamento della

capacità lavorativa residua (VSI 1999, p. 246 consid. 1 e riferimenti).

Tuttavia,

nel caso in cui si tratti di valutare l’invalidità di un assicurato che si

trova prossimo all’età pensionabile, si deve procedere a un’analisi globale

della situazione e chiedersi se tale assicurato è (o era) realisticamente in

grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

In altri

termini, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al

summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto, segnatamente, delle attività che rimangono esigibili in ragione del

danno fisico o psichico, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro

all’andicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale,

delle sue capacità di adattamento a una nuova occupazione, del salario e dei

contributi padronali alla previdenza professionale, nonché della durata

prevedibile dei rapporti di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, I 462/02

del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107, I 617/02 del 10 marzo 2003, I

376/05 del 5 agosto 2005, I 293/05 del 17 luglio 2006, I 831/05 del 21 agosto

2006.

e I 304/06 del 22 gennaio 2007).

Nella concreta evenienza,

l’assicurato è nato nel gennaio 1948, quindi, al momento determinante dell’emanazione

della decisione su opposizione impugnata (13 febbraio 2008), aveva da poco

superato i 60 anni, una soglia a partire dalla quale è lecito parlare di

età avanzata (cfr. STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2 e STFA

U 218/96 del 12 giugno 1997, a differenza di una sentenza 9C_13/2007 del 31

marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni al momento determinante).

Dalle tavole processuali,

segnatamente dal rapporto ispettivo del 14 maggio 2007 (doc. 41), si evince che

RI 1 è di formazione maestro parrucchiere. Non risulta che egli abbia

esperienza professionale in altri settori economici. In particolare, durante

l’ultimo trentennio almeno, il ricorrente ha lavorato in qualità di

indipendente, di modo che la ripresa di un’attività salariata necessiterebbe da

parte sua un considerevole sforzo d’adattamento. Inoltre, non può essere

ignorato che anche in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità

lavorativa limitata, da un mimino del 50% ad un massimo dell’80/85%.

In considerazione del

contesto personale e professionale, secondo questa Corte non è ragionevolmente

esigibile, che l’insorgente abbandoni la sua attività indipendente per andare

alla ricerca di un’occupazione dipendente compatibile (relativamente) con gli

impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico.

È infatti oggettivamente

difficile che un datore di lavoro acconsenta ad assumere l’assicurato, tenuto

conto della sua età, del tempo necessario per adattarsi a un posto di lavoro a

priori limitato nel tempo e del fatto che quest’ultimo potrebbe essere

esercitato soltanto a tempo parziale o con un rendimento ridotto (anche

quest’ultimo aspetto differenzia il presente caso da quello di cui alla STF

9C_13/2007 succitata).

Tutto ben considerato, quindi,

non si può pretendere che RI 1 abbandoni la sua attività indipendente di

parrucchiere (si veda, in questo stesso senso, la STF 9C_612/2007 del 14 luglio

2008, già citata in precedenza, riguardante un assicurato sessantenne che, nel

corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la professione di falegname

e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo indipendente).

2.5.6

Vista la

conclusione a cui il TCA è pervenuto al considerando precedente, il diritto

alla rendita di invalidità deve essere stabilito con riferimento all’attività

concretamente esercitata dall’assicurato.

Per

procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più

esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra

i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in

cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli

sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei

dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

Se non è possibile

determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve

procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non

esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e

valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità

di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare,

detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel

caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei

redditi da paragonare sia escluso.

La differenza fondamentale

tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel

fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto

di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle

condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di

tale impedimento ulla capacità di guadagno.

Una certa diminuzione

della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona

attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha

necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone

attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle

attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di

assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di

guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid.

1a e p. 257 consid. 2b).

Infine, secondo

la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente

(RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il

raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I

543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22

ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, p. 205).

Nel

caso di specie, il TCA sulla base degli atti dell'incarto non è in grado di

stabilire se l'applicazione del metodo ordinario consente di determinare, con

un sufficiente grado di affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da RI

1, visto che i dati da lui forniti in corso di procedura amministrativa

appaiono incompleti (in special modo per quanto attiene alla quantificazione

del reddito da invalido), oppure se occorre applicare il metodo straordinario

di valutazione dell'invalidità.

Di

conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata nella misura in

cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 34% e gli

atti retrocessi alla CO 1, affinché proceda a un complemento istruttorio e decida

nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità.

2.6

Indennità

per menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie, visto il tenore del ricorso del 15 marzo 2008, ci si può legittimamente

chiedere se, su questo specifico aspetto, la decisione su opposizione impugnata

non sia cresciuta in giudicato (cfr., al proposito, la DTF 119 V 347).

La

questione può comunque restare irrisolta, posto che la decisione

amministrativa, su questo punto, merita conferma.

2.6.6

L’assicuratore

LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato al

ricorrente un’IMI del 35% (cfr. doc. 62, p. 3).

Questa la

sua valutazione contenuta nel referto peritale del 23 marzo 2007:

"

(…).

per l’infortunio interessante la spalla destra,

la valutazione è del 25%, secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 5.2,

comparabile ad un’artrosi di grado grave (massima percentuale prevista) o con

uno stato dopo protesi totale con risultato non ottimale.

Per l’infortunio interessante la spalla sinistra,

la valutazione è del 10% secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2,

comparabile ad una periartropatia omero-scapolare di grado medio o ad

un’artrosi di grado da lieve tendente a medio già considerati peggioramenti

futuri, secondo tabella medica Suva 5.2.

Valutazione complessiva: 35%.”

(doc. 31,

p. 6)

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente,

motivi che del resto neppure l’assicurato è stato in grado di evidenziare.

In particolare, per quanto

concerne la spalla destra, va osservato che l’indennità riconosciuta dal

dott. __________ (25%) rappresenta il massimo consentito dalla Tabella 5.2 in

caso di artrosi della spalla.

È vero che la Tabella 1.2

prevede un tasso del 30% per una spalla completamente bloccata in adduzione,

tuttavia ciò non è il caso di RI 1 (cfr, in proposito, il doc.

31, p. 3).

Per

quanto riguarda invece la spalla sinistra, le misurazioni eseguite in

occasione della visita fiduciaria di controllo, hanno dimostrato che

l’insorgente era in grado di alzare il braccio corrispondente, in flessione e

in abduzione, oltre 30° al di sopra dell’orizzontale (la funzione della spalla

sinistra, infatti, in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente, di

140° - rapporto 23 marzo 2007 del dott. __________; cfr. pure il rapporto 5

febbraio 2007 del dott. __________, da cui emerge addirittura che la spalla

sinistra non presentava alcuna limitazione funzionale).

Ora, la

Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino a 30° al di sopra

dell’orizzontale (90°), coincide una menomazione all’integrità del 10%,

percentuale quest’ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata

alla periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità media,

così come indicato dal medico consultato dall’amministrazione.

Pertanto,

visto che l’assicurato presenta un braccio sinistro mobile oltre i 30° al di

sopra dell’orizzontale, l’indennizzo riconosciutogli (10°) si rivela persino generoso.

Per un

caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo

le quali il medico fiduciario aveva applicato la tabella n. 1 ad un assicurato

vittima di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA 35.2003.92 del 30

agosto 2004, consid. 2.6.5..

2.7

Rappresentato

da uno studio di consulenza legale, l’assicurato ha diritto a un’indennità per

ripetibili (cfr. STF I 724/06 del 19 ottobre 2007 consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di

invalidità del 34%, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2008 è

annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio

e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di

fr. 1'200.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster