35.2008.23
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8 settembre 2008Italiano38 min
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Numero d'incarto:
35.2008.23
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, TCA
Titolo:
Stato di salute di parrucchiere indipendente ritenuto stabilizzato.Determinazione diritto rendita invalidità.Inesigibile cambiamento professionale vista età assicurato (60 anni).Rinvio atti per complemento istruttorio e per stabilire quale metodo di valutazione applicare. Conferma decisione su IMI
CURA MEDICA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 30 cpv. 3 COST
art. 10 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 42 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.23
mm/DC
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
febbraio 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 4
dicembre 2005, RI 1 - titolare di un salone di coiffure a __________ e
assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la __________ -, è
scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato, secondo il certificato 11
gennaio 2006 del dott. __________, una lussazione anteriore della spalla destra
(doc. 2).
L’esame
di artro-risonanza magnetica ha evidenziato una rottura massiccia della cuffia
dei rotatori della spalla destra con retrazione importante dei tendini (cfr.
doc. 5)
Nel corso
del mese di luglio 2006, l’assicurato è stato sottoposto da parte del dott. __________
a un intervento chirurgico alla spalla destra con debridement, riparazione
aperta e tenodesi bicipitale (doc. 11), a cui hanno fatto seguito delle
complicazioni dovute all’insorgenza di un infetto.
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF che ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Il 25 maggio
2006 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre
stava scendendo una scala, egli è scivolato e ha battuto la spalla sinistra e
la testa.
A causa
di questo sinistro, egli ha accusato, in base al certificato 23 giugno 2006 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lussazione
dell’omero sinistro accompagnata da una lesione Hill Sachs, nonché un trauma
cranico non commotivo (doc. 2).
La
Generali ha ammesso la propria responsabilità anche in relazione a questo
secondo sinistro.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 31 ottobre 2007, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità
del 34% a far tempo dal 1° marzo 2007, nonché un’indennità per menomazione
all’integrità del 35% (doc. 62).
A seguito
dell’opposizione interposta dallo Studio di consulenza legale RA 1 (doc. 63),
l’assicuratore infortuni, in data 13 febbraio 2008, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 64).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 15 marzo 2008, RI 1, sempre rappresentato dallo Studio RA
1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere innanzitutto
che l’amministrazione si sarebbe resa colpevole di una violazione del diritto
di essere sentito, in quanto non gli avrebbe assicurato, citiamo: “… la benché
minima possibilità di pronunciarsi e omettendo di informarlo adeguatamente. Si
è certo premunita nell’inviargli un ispettore, ma non ha informato il diretto
interessato sui contenuti del rapporto che l’ispettore ha allestito mentre il
parrucchiere era impegnato nel suo lavoro. (…). Era e rimane quindi lecito
chiedersi se l’assicuratore non avrebbe dovuto procedere ad un’audizione delle parti
prima di emettere la decisione, così da rispettare il citato diritto
costituzionale.” (doc. I, p. 9).
In
secondo luogo, con riferimento all’affermazione, contenuta nella decisione
impugnata, secondo cui vi sarebbero stati i presupposti per procedere a una reformatio
in pejus della decisione formale, il ricorrente lamenta una nuova
violazione del suo diritto di essere sentito (doc. I, p. 10).
Nel
merito, egli contesta che, al momento della chiusura del caso da parte della
Generali, le sue condizioni di salute fossero stabilizzate (doc. I, p. 11: “…,
il medico fiduciario - probabilmente male informato dall’assicuratore - ha
dimenticato che da tempo il signor RI 1 doveva assolutamente beneficiare di un
trattamento diverso da quello paventato a più riprese, e il suo infortunio è
lungi dall’essere risolto.”).
D’altro
canto, per quanto concerne la capacità lavorativa residua, l’assicurato è
dell’avviso che la stessa sia al massimo del 50%, così come attestato dal
chirurgo ortopedico curante, dott. __________ (doc. I, p. 11).
Infine, RI
1 pretende di, citiamo: “… avere il diritto di esprimere nuovamente alcune sue
considerazioni tendenti ad evidenziare lo stato di prostrazione e di
frustrazione, all’esasperazione e allo sconforto con i quali da tempo vive.”
(doc. I, p. 11).
1.5. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.6. In replica,
l’insorgente ha dapprima ribadito la necessità di procedere a un contradditorio
e ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________ (doc. IX, p. 3).
D’altra
parte, egli ha censurato l’agire dell’amministrazione in relazione alla
richiesta di informazioni 20 settembre 2007 indirizzata al dott. __________
(doc. IX, p. 4: “… già per il fatto di essere stata formulata in forma così
diretta e a questo stadio della procedura e secondariamente, perché attesta
altrettanto nettamente che al medico “di fiducia” - quindi dipendente da un contratto
di prestazione con lo stesso assicuratore che lo ha cercato, eletto e pagato -
è stata delegata una competenza non sua che visibilmente potrebbe avere
inficiato la validità di tutta la procedura.”).
Inoltre,
in merito al complemento peritale 22 ottobre 2007 del dott. __________ (cfr.
doc. 33), l’assicurato ne ha contestato la fondatezza, ritenendo che alle
certificazioni del dott. __________, specialista nella materia, debba essere
conferito un valore probatorio maggiore (doc. IX, p. 6).
Infine, RI
1 ha rimproverato all’assicuratore resistente di avergli nascosto il referto
del medico fiduciario appena citato, della cui esistenza egli è venuto a
conoscenza per caso, in occasione dell’esame dell’incarto presso la Cancelleria
del TCA (doc. IX, p. 7).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con la
propria impugnativa, così come in sede di replica, RI 1 ha chiesto di comparire
dinanzi a questo Tribunale per spiegare, citiamo: “… lo stato di prostrazione e
di frustrazione, all’esasperazione e allo sconforto con i quali da tempo vive”,
alla presenza della controparte (cfr. doc. I, p. 11 e IX, p. 3).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia,
lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali
presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte
nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a
con riferimenti).
Una semplice richiesta di
prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un
interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione
testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un
simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).
Il TFA ha
inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un
pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltato alla
presenza della controparte.
La documentazione
già presente all’inserto consente peraltro a questa Corte di emanare il proprio
giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela pertanto superflua.
2.3. Sempre secondo l’insorgente,
l’amministrazione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito in relazione
tanto all’inchiesta esperita il 14 maggio 2007 presso il proprio salone di __________,
quanto alla visita medica fiduciaria eseguita dal dott. __________.
Il
diritto di essere sentito - espressamente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. -
garantisce segnatamente il diritto dell'amministrato di prendere parte a una
procedura decisionale suscettibile di ledere la sua sfera giuridicamente
protetta (cfr. DTF 121 V 152 e giurisprudenza ivi citata).
Si tratta
di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una
tale lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437
consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
Qualora
l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha
emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché
non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di
seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto
eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72,
126 V 132 consid. 2b e riferimenti).
Secondo
l’art. 42 LPGA, le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
L’amministrazione
è tenuta ad accertare i fatti determinanti prima dell’emanazione della
decisione formale, e non rinviare questa incombenza alla procedura di
opposizione.
Rimangono
riservate le misure istruttorie complementari che risultano dalle obiezioni
contenute nell’opposizione.
Occorre
distinguere l’accertamento della fattispecie ed il rispetto del diritto di
essere sentito.
L’audizione
delle parti, che è un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria
nel quadro della procedura d’istruzione prima dell’emanazione di decisioni
suscettibili di essere attaccate per la via dell’opposizione. La LPGA contiene
al riguardo una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368, concernente una perizia
medica che era stata elaborata prima dell’emanazione della decisione
formale da parte dell’amministrazione).
Questo
Tribunale osserva che i rapporti concernenti, rispettivamente, l’inchiesta
economica e la visita medica fiduciaria (compreso il relativo complemento del
22 ottobre 2007), costituiscono dei mezzi di prova che l’amministrazione ha
acquisito nell’ambito della procedura antecedente all’emanazione della
decisione formale del 31 ottobre 2007.
In
ossequio alla giurisprudenza inerente l’art. 42 LPGA, esposta in precedenza, la
CO 1 non era perciò tenuta a concedere all’assicurato l’occasione di esprimersi
in merito, prima del rilascio della nota decisione formale.
Da questo
profilo, non vi è dunque stata alcuna lesione del diritto di essere sentito.
D’altro
canto, è vero che RI 1, rispettivamente, il suo avvocato, hanno preso visione
della documentazione in questione soltanto in corso di procedura giudiziaria (in
effetti, il patrocinatore dell’assicurato ha consultato il dossier in data 28
aprile 2008 - cfr. doc. VIII), nonostante, a suo dire, “… egli ne avesse
fatto esplicita richiesta” (doc. IX, p. 7) all’assicuratore infortuni
resistente.
Ora, nella
DTF 132 V 387, l’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a
formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò
presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che
essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (consid.
6.2).
Nel caso
di specie, l’assicurato era forzatamente a conoscenza dell’esistenza del
rapporto ispettivo del 14 maggio 2007, così come del referto relativo alla
visita medica di controllo del 21 febbraio 2007.
D’altro
canto, dal tenore della decisione formale del 31 ottobre 2007, rispettivamente,
da quello della decisione su opposizione del 13 febbraio 2008, emergeva
chiaramente l’esistenza di un complemento peritale allestito dal dott. __________,
le cui conclusioni erano peraltro state sintetizzate (cfr. doc. 64, p. 5: “Si
evince per contro dal rapporto complementare 22 ottobre 2007 del dott. __________
che l’opponente …” - il corsivo è del redattore). Non è quindi corretto
affermare che, citiamo: “… al signor RI 1 sono stati nascosti importanti
documenti quali la lettera-direttiva del dr. __________ del 22 ottobre 2007. In
pratica gli si sono negati importanti documenti ed è stato deliberatamente
posto in condizione di non nuocere, ovvero di non fare troppe domande.” (doc.
IX, p. 7).
L’affermazione
secondo cui il ricorrente avrebbe più volte sollecitato la consultazione degli
atti, non trova conferma nelle tavole processuali.
È vero
che in sede di opposizione egli aveva richiamato il proprio incarto
presso la CO 1 (doc. 63, p. 12), tuttavia ciò non può essere considerato alla
stregua di una domanda di consultazione degli atti ai sensi dell’art. 47 cpv. 1
LPGA.
In
effetti, con il richiamo del proprio incarto, l’interessato postula
semplicemente che l’autorità, amministrativa o giudiziaria, tenga conto della
relativa documentazione nel prendere la decisione che le compete.
Anche da
questo punto di vista, non è dunque ravvisabile una violazione del diritto di
essere sentito da parte dell’amministrazione.
RI 1 é infine
malvenuto a lagnarsi di una lesione del suo diritto di essere sentito, in
relazione alla minaccia di reformatio in pejus che sarebbe stata
pronunciata dall’assicuratore resistente (cfr. doc. I, p. 10).
In
proposito, il TCA si limita a osservare che, in sede di decisione su
opposizione, la __________ ha semplicemente affermato che vi sarebbero i
presupposti per procedere a una reformatio in pejus, senza avere
concretamente compiuto tale passo.
2.4. A detta del
ricorrente, l’assicuratore infortuni convenuto non era legittimato a dichiarare
stabilizzato il suo stato di salute a far tempo dal mese di marzo 2007 (doc. I,
p. 11).
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
La
decisione di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente
e, quindi, di porre termine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera), è stata presa sulla base della valutazione espressa dal
dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 21 febbraio 2007
(cfr. doc. 31, p. 5: “… allo stato attuale non sono da prevedere ulteriori
approcci terapeutici alla spalla destra, mentre, nel futuro, previo
accertamento della completa assenza di infetti, si potrà discutere l’eventuale
intervento di protesi inversa alla spalla destra. A sinistra, complessivamente,
la situazione è passabile e, grazie all’impegno del paziente (che ha posto in
atto delle attitudini vicarianti), il disturbo non è così imponente cosicché,
anche memori dell’esperienza precedente, un approccio chirurgico per sanare la
cuffia dei rotatori non entra in considerazione.”).
Contrariamente
a quanto pretende l’assicurato, dalle certificazioni dei suoi medici curanti
non è possibile dedurre qualcosa di diverso.
Il dott. __________,
rivolgendosi all’Ufficio AI, ha affermato che, citiamo: “l’indicazione di un
ulteriore intervento alla spalla destra con eventuale posa di protesi inversa o
di ricostruzione del sovraspinato alla spalla sinistra, deve essere valutata
dallo specialista Dr. __________.” (allegato al doc. 63).
Con
rapporto del 29 novembre 2007, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha
definito tutto sommato stabilizzata la situazione a destra e ha sconsigliato, per
il momento, un’operazione alla spalla sinistra (doc. 34).
In esito
a quanto precede, all’amministrazione non può pertanto essere rimproverato di
avere prematuramente proceduto alla definizione della pratica.
Qualora,
in futuro, dovesse rivelarsi necessario intervenire chirurgicamente, così come è
stato paventato dal dott. __________ (cfr. doc. 34: “… questo [l’intervento, n.d.r.]
potrebbe però rivelarsi necessario se i disturbi dovessero peggiorare in futuro),
all’assicurato resta riservato il diritto di annunciare una ricaduta, alle
condizioni poste dall’art. 21 LAINF.
Ai
considerandi seguenti, questo Tribunale esaminerà quindi il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.5. Rendita
di invalidità
2.5.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della
rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul
mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3
Nella
concreta evenienza, l’amministrazione ha ritenuto che, esercitando, a tempo
parziale, la sua abituale professione di parrucchiere, RI 1 non sfrutta al
meglio la sua restante abilità lavorativa. Sempre secondo la CO 1, sul mercato
generale del lavoro esistono invece delle attività relativamente adeguate al
suo stato di salute infortunistico, che gli consentirebbero di valorizzare la
sua capacità lucrativa (doc. 64, p. 5: “Nella fattispecie, è difficilmente
contestabile che l’attività attuale di parrucchiere non concretizza il massimo
delle possibilità dell’opponente in quanto la sua capacità lavorativa non
supera il 50% e non gli è possibile eseguire i lavori più specializzati che
corrispondono alle sue qualifiche, per i quali i clienti ricercano i suoi
servizi e che sono i più redditizi per la buona marcia del salone. Si evince
per contro dal rapporto complementare 22 ottobre 2007 del dott. __________ che
l’opponente potrebbe lavorare in misura elevata, fino all’85%, svolgendo
mansioni che non richiedono movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per
l’arto superiore destro e i 90° per il sinistro.”).
2.5.4
Dal rapporto
ispettivo del 14 maggio 2007 si evince in effetti che l’assicurato, in ragione
dei postumi residuali alle due spalle, è parzialmente impedito a esercitare il
proprio lavoro di parrucchiere (doc. 41: “Attività che ora non può più svolgere
come prima: - asciugare i capelli con il fohn; - ad eseguire il taglio capelli,
fa fatica e deve ridurre questa attività del 50%; - a seconda del tipo di
acconciatura, specialmente femminili, il RI 1 ha difficoltà: pensa di rendere
meno del 50% rispetto a prima. Quando proprio non ce la fa più chiama
l’ausiliaria per farsi aiutare; - non è più in grado di fare spazzola e fohn
come prima. Si stanca e deve farsi aiutare; - accusa mal di schiena; non può
più fare le mèches e la tinta poiché deve stare molto tempo con le mani
alzate.”).
D’altronde,
anche i suoi medici curanti hanno attestato l’esistenza di un’inabilità
lavorativa nella sua attività abituale (cfr. rapporto 10.1.2007 del dott. __________,
in cui RA 1 è stato dichiarato inabile in misura del 50% circa nella
professione di parrucchiere e rapporto 5.2.2007 del dott. __________: “Il
paziente è limitato nella sua professione di coiffeur che implica il mantenimento
delle braccia a livello dell’orizzontale e oltre. Questo provoca dopo alcune
ore l’insorgenza di dolori soprattutto alla spalla destra. Può lavorare per 3-4
ore al giorno.”).
D’altro
canto, con il complemento peritale del 22 ottobre 2007, il dott. __________,
autore della visita fiduciaria di controllo del 21 febbraio 2007, ha ammesso
una capacità lavorativa minima del 50%, quale operaio di fabbrica, e massima
dell’80/85%, quale, ad esempio, cassiere in una stazione di servizio:
"
Con riferimento al caso della persona sopra
indicata, confesso di rimanere un po’ sorpreso della vostra richiesta relativa
una precisazione di capacità lavorativa teorica espressa in percentuale in
attività confacenti ai postumi infortunistici poiché, in ambito Lainf, questa
valutazione è prettamente di pertinenza amministrativa e non medica. Il medico
di pronuncia rispetto agli impedimenti e esigibilità.
A prescindere dalla professione specifica svolta
dall’assicurato, ritenute le limitazioni che gravano sui cingoli omero-scapolari
destro e sinistro, utilizzando entrambi gli arti superiori senza eseguire
movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per il destro e i 90° per il
sinistro, il paziente potrebbe lavorare in misura elevata.
In occupazioni confacenti quali, per esempio,
cassiere in stazione di servizio ove fossero contemplate anche vendita di
sigarette e giornali, si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa di circa
l’80-85%, percentuale che si riduce in attività manuali quali l’operaio di
fabbrica non andando oltre il 50% a causa dei movimenti di rotazione
ripetitiva, intra ed extra rotazione di uno o di entrambi gli arti superiori.”
(doc.
33)
Dalla
decisione formale del 31 ottobre 2007 risulta che l’assicuratore LAINF ha
calcolato il grado di invalidità del ricorrente (34%), partendo da una capacità
lavorativa in attività alternative adeguate del 50%, ossia dall’ipotesi
più favorevole all’assicurato (doc. 62, p. 2).
2.5.5
Ammettendo
che l’esercizio di un’attività lavorativa (relativamente) confacente consenta
all’assicurato di ridurre effettivamente il danno, il TCA non può esimersi
dall’esaminare se, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso, è
realistico ritenere che, su un mercato equilibrato del lavoro, egli sarebbe
ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata alle sue condizioni di
salute.
Quando si
tratta di esaminare in che misura un assicurato può ancora sfruttare
economicamente la sua capacità lucrativa residua sul mercato del lavoro che
entra in linea di conto per lui (art. 16 LPGA), non si possono porre delle
esigenze eccessive. L’esame dei fatti va effettuato in modo tale da garantire
nel caso particolare che il grado di invalidità venga stabilito con certezza.
Se ne deduce che per valutare l’invalidità, non si deve analizzare la questione
di sapere se un invalido possa essere occupato tenuto conto della condizioni
concrete del mercato del lavoro, ma soltanto chiedersi se egli potrebbe ancora
sfruttare economicamente la sua restante capacità lavorativa nel caso in cui i
posti disponibili corrispondano all’offerta di manodopera (VSI 1998, p. 293
consid. 3b e riferimenti).
Se è vero
che fattori quali l’età, la mancanza di formazione oppure le difficoltà
linguistiche giocano un ruolo non marginale per determinare in un caso di specie
le attività che possono ancora essere ragionevolmente richieste da un
assicurato, essi non rappresentano delle circostanze supplementari che, a parte
il carattere ragionevolmente esigibile di un’attività, sono suscettibili di
influenzare l’entità dell’invalidità, anche se rendono talvolta difficile, se
non impossibile la ricerca di un’occupazione e, pertanto, lo sfruttamento della
capacità lavorativa residua (VSI 1999, p. 246 consid. 1 e riferimenti).
Tuttavia,
nel caso in cui si tratti di valutare l’invalidità di un assicurato che si
trova prossimo all’età pensionabile, si deve procedere a un’analisi globale
della situazione e chiedersi se tale assicurato è (o era) realisticamente in
grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
In altri
termini, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al
summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se un potenziale
datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto
conto, segnatamente, delle attività che rimangono esigibili in ragione del
danno fisico o psichico, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro
all’andicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale,
delle sue capacità di adattamento a una nuova occupazione, del salario e dei
contributi padronali alla previdenza professionale, nonché della durata
prevedibile dei rapporti di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, I 462/02
del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107, I 617/02 del 10 marzo 2003, I
376/05 del 5 agosto 2005, I 293/05 del 17 luglio 2006, I 831/05 del 21 agosto
2006.
e I 304/06 del 22 gennaio 2007).
Nella concreta evenienza,
l’assicurato è nato nel gennaio 1948, quindi, al momento determinante dell’emanazione
della decisione su opposizione impugnata (13 febbraio 2008), aveva da poco
superato i 60 anni, una soglia a partire dalla quale è lecito parlare di
età avanzata (cfr. STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2 e STFA
U 218/96 del 12 giugno 1997, a differenza di una sentenza 9C_13/2007 del 31
marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni al momento determinante).
Dalle tavole processuali,
segnatamente dal rapporto ispettivo del 14 maggio 2007 (doc. 41), si evince che
RI 1 è di formazione maestro parrucchiere. Non risulta che egli abbia
esperienza professionale in altri settori economici. In particolare, durante
l’ultimo trentennio almeno, il ricorrente ha lavorato in qualità di
indipendente, di modo che la ripresa di un’attività salariata necessiterebbe da
parte sua un considerevole sforzo d’adattamento. Inoltre, non può essere
ignorato che anche in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità
lavorativa limitata, da un mimino del 50% ad un massimo dell’80/85%.
In considerazione del
contesto personale e professionale, secondo questa Corte non è ragionevolmente
esigibile, che l’insorgente abbandoni la sua attività indipendente per andare
alla ricerca di un’occupazione dipendente compatibile (relativamente) con gli
impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico.
È infatti oggettivamente
difficile che un datore di lavoro acconsenta ad assumere l’assicurato, tenuto
conto della sua età, del tempo necessario per adattarsi a un posto di lavoro a
priori limitato nel tempo e del fatto che quest’ultimo potrebbe essere
esercitato soltanto a tempo parziale o con un rendimento ridotto (anche
quest’ultimo aspetto differenzia il presente caso da quello di cui alla STF
9C_13/2007 succitata).
Tutto ben considerato, quindi,
non si può pretendere che RI 1 abbandoni la sua attività indipendente di
parrucchiere (si veda, in questo stesso senso, la STF 9C_612/2007 del 14 luglio
2008, già citata in precedenza, riguardante un assicurato sessantenne che, nel
corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la professione di falegname
e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo indipendente).
2.5.6
Vista la
conclusione a cui il TCA è pervenuto al considerando precedente, il diritto
alla rendita di invalidità deve essere stabilito con riferimento all’attività
concretamente esercitata dall’assicurato.
Per
procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più
esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra
i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in
cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli
sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei
dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
Se non è possibile
determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve
procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non
esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e
valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità
di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare,
detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel
caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei
redditi da paragonare sia escluso.
La differenza fondamentale
tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel
fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto
di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle
condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di
tale impedimento ulla capacità di guadagno.
Una certa diminuzione
della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona
attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha
necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone
attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle
attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di
assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di
guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid.
1a e p. 257 consid. 2b).
Infine, secondo
la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente
(RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il
raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I
543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22
ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 205).
Nel
caso di specie, il TCA sulla base degli atti dell'incarto non è in grado di
stabilire se l'applicazione del metodo ordinario consente di determinare, con
un sufficiente grado di affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da RI
1, visto che i dati da lui forniti in corso di procedura amministrativa
appaiono incompleti (in special modo per quanto attiene alla quantificazione
del reddito da invalido), oppure se occorre applicare il metodo straordinario
di valutazione dell'invalidità.
Di
conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata nella misura in
cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 34% e gli
atti retrocessi alla CO 1, affinché proceda a un complemento istruttorio e decida
nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità.
2.6
Indennità
per menomazione all’integrità
2.6.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.6.5
Nel caso di
specie, visto il tenore del ricorso del 15 marzo 2008, ci si può legittimamente
chiedere se, su questo specifico aspetto, la decisione su opposizione impugnata
non sia cresciuta in giudicato (cfr., al proposito, la DTF 119 V 347).
La
questione può comunque restare irrisolta, posto che la decisione
amministrativa, su questo punto, merita conferma.
2.6.6
L’assicuratore
LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato al
ricorrente un’IMI del 35% (cfr. doc. 62, p. 3).
Questa la
sua valutazione contenuta nel referto peritale del 23 marzo 2007:
"
(…).
per l’infortunio interessante la spalla destra,
la valutazione è del 25%, secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 5.2,
comparabile ad un’artrosi di grado grave (massima percentuale prevista) o con
uno stato dopo protesi totale con risultato non ottimale.
Per l’infortunio interessante la spalla sinistra,
la valutazione è del 10% secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2,
comparabile ad una periartropatia omero-scapolare di grado medio o ad
un’artrosi di grado da lieve tendente a medio già considerati peggioramenti
futuri, secondo tabella medica Suva 5.2.
Valutazione complessiva: 35%.”
(doc. 31,
p. 6)
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente,
motivi che del resto neppure l’assicurato è stato in grado di evidenziare.
In particolare, per quanto
concerne la spalla destra, va osservato che l’indennità riconosciuta dal
dott. __________ (25%) rappresenta il massimo consentito dalla Tabella 5.2 in
caso di artrosi della spalla.
È vero che la Tabella 1.2
prevede un tasso del 30% per una spalla completamente bloccata in adduzione,
tuttavia ciò non è il caso di RI 1 (cfr, in proposito, il doc.
31, p. 3).
Per
quanto riguarda invece la spalla sinistra, le misurazioni eseguite in
occasione della visita fiduciaria di controllo, hanno dimostrato che
l’insorgente era in grado di alzare il braccio corrispondente, in flessione e
in abduzione, oltre 30° al di sopra dell’orizzontale (la funzione della spalla
sinistra, infatti, in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente, di
140° - rapporto 23 marzo 2007 del dott. __________; cfr. pure il rapporto 5
febbraio 2007 del dott. __________, da cui emerge addirittura che la spalla
sinistra non presentava alcuna limitazione funzionale).
Ora, la
Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino a 30° al di sopra
dell’orizzontale (90°), coincide una menomazione all’integrità del 10%,
percentuale quest’ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata
alla periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità media,
così come indicato dal medico consultato dall’amministrazione.
Pertanto,
visto che l’assicurato presenta un braccio sinistro mobile oltre i 30° al di
sopra dell’orizzontale, l’indennizzo riconosciutogli (10°) si rivela persino generoso.
Per un
caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo
le quali il medico fiduciario aveva applicato la tabella n. 1 ad un assicurato
vittima di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA 35.2003.92 del 30
agosto 2004, consid. 2.6.5..
2.7
Rappresentato
da uno studio di consulenza legale, l’assicurato ha diritto a un’indennità per
ripetibili (cfr. STF I 724/06 del 19 ottobre 2007 consid. 8).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Nella
misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di
invalidità del 34%, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2008 è
annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio
e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di
fr. 1'200.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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