35.2008.25
Assicurato cade da ponteggio e riporta fratture vertebrali. Determinazione diritto rendita di invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Determinazione entità menomazione all'integrità
3 settembre 2008Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.25
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, TCA
Titolo:
Assicurato cade da ponteggio e riporta fratture vertebrali. Determinazione diritto rendita di invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Determinazione entità menomazione all'integrità
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.25
mm
Lugano
3 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
giugno 2004, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni Ing. __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo ed è
atterrato direttamente sulla schiena.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato la frattura dei corpi vertebrali di Th7 e
Th11 (doc. 8).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 29 novembre 2007,
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del
37% a decorrere dal 1° giugno 2007 e un’indennità per menomazione all’integrità
del 25% (doc. 178).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
187), l’CO 1, in data 18 febbraio 2008, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 191).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 20 marzo 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli una rendita
di invalidità del 100%, subordinatamente del 70%, nonché un’IMI del 50%.
A
sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa valere, per quanto riguarda
l’entità della rendita di invalidità, che la sua capacità lavorativa residua in
attività alternativa adeguate, sarebbe nulla o, nella migliore delle ipotesi, seguendo
l’opinione espressa dai sanitari zurighesi e basilesi, limitata al 50%.
D’altro
canto, essa rileva che le attività ritenute dall’amministrazione alfine di
quantificare il reddito da invalido, segnatamente quelle di venditore in un
chiosco e di operaio di fabbrica, non rispetterebbero nemmeno le limitazioni
funzionali formulate dal medico di circondario stesso, nella misura in cui esse
implicano il mantenimento della medesima posizione per lunghi periodi di tempo.
A
proposito della menomazione all’integrità, il ricorrente rimprovera al dott. __________
di avere fissato la relativa indennità prendendo in considerazione un grado medio
di dolore, in contrasto con quanto emerge invece dalle certificazioni dei
medici che l’hanno avuto in loro cura (doc. I, p. 11: “Il realtà il signor RI 1
soffre di dolori intensi e costanti sia di giorno che di notte, e anche quando
è a riposo.”).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Il 5 giugno
2008, l’assicurato ha domandato l’audizione testimoniale del suo medico
curante, dott.ssa __________, l’esecuzione di una perizia medica
pluridisciplinare, nonché il richiamo degli incarti che lo riguardano dall’CO 1,
dall’UAI e dal Ministero Pubblico (doc. VIII).
1.6. In corso di
causa, questo Tribunale ha richiamato dall’Ufficio AI la perizia 14 aprile 2008
del Servizio di accertamento medico di Bellinzona (doc. XI + allegati).
Le parti hanno
potuto formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. doc. XIII e XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità,
rispettivamente, dell’indennità per menomazione all’integrità.
Questa
Corte prende atto del fatto che il ricorrente non contesta - come già era stato
il caso in sede di opposizione (doc. 187) -, il fatto che i disturbi psichici
di cui soffre, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico del 30 giugno 2004 (cfr. doc. I, p. 6: “Quanto verrà qui di
seguito indicato si riferirà, dunque, unicamente alla problematica
infortunistica e farà astrazione della problematica globale (anche non
infortunistica) che comprende anche le affezioni psichiche che, pure, riducono
la capacità di guadagno del ricorrente a zero.”).
2.3. Rendita
di invalidità
2.3.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996 nella causa G. P.).
2.3.2. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’ di considerare l’assicurato
completamente abile in attività alternative adeguate, è stata presa sulla base
delle risultanze della visita medica di chiusura del 30 novembre 2006.
In
effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, ovvero dei, citiamo:
“… lavori da svolgere soprattutto a carico alternato o maggiormente seduto (con
possibilità di alzarsi di tanto in tanto). L’assicurato può alzare e portare
dei pesi non oltre 10 kg, può salire le scale, anche a pioli (non a carico di
ulteriori pesi). L’assicurato può lavorare con le mani sopra la testa,
utilizzare il cacciavite, chiave inglese, tenaglie, pialla, smerigliatrice. Non
ci sono delle limitazioni per quanto riguarda l’agilità delle mani o la
precisione dei movimenti di tutte le dita. L’assicurato può stare in equilibrio
e guidare normalmente i mezzi motorizzati (categoria B). Egli può camminare,
anche per lunghi tragitti. Non sono più idonei dei lavori che richiedono il
tronco chinato o delle forti torsioni del rachide. L’assicurato può inginocchiarsi,
accovacciarsi in modo normale. Non sono più idonei dei lavori sul terreno molto
accidentato (per esempio con necessità di eseguire dei salti di oltre mezzo
metro).” (doc. 127, p. 5).
Nel corso
del marzo 2007, è stato versato agli atti un certificato, datato 2 marzo 2007,
della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, per la quale
l’assicurato presentava una totale inabilità lavorativa anche in attività
leggere:
"
… i reliquati dell’intervento avvenuto in data
30.07.2005 sono ancora lì da vedere:
- il paziente non può sollevare pesi anche
minimali
- il paziente non può mantenere la posizione
seduta per lungo tempo
- il paziente non può mantenere la posizione
eretta per lungo tempo
- il paziente ha dovuto subire una presa a
carico psichiatrica
- il paziente necessita di mezzi ausiliari
(stampelle) per la deambulazione
- il paziente deve essere sottoposto a cure
mediche e fisioterapeutiche in misura costante
- il paziente assume quotidianamente importanti
dosi di analgesici maggiori
(…).
Si tratta di un giovane di 43 anni, mai stato
ammalato prima dell’infortunio in questione. Ora è inabile al lavoro al 100%
anche per una professione di grado lieve, anche in misura parziale.”
(allegato
al doc. 148 - il corsivo è del redattore)
Con
apprezzamento del 12 marzo 2007, il medico di circondario ha dichiarato di non
condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dalla dott.ssa
__________ (doc. 150).
Prima
dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore convenuto ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________,
il quale si é in sostanza allineato al parere del dott. __________ (cfr. doc.
190).
Unitamente
alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un nuovo rapporto, datato 19 marzo
2008, della dott.ssa __________.
In quella
sede, la curante ha definito nel seguente modo l’esigibilità lavorativa:
"
(…).
Un medico di medicina interna, con 22 anni di
Ospedale nella sua carriera e 10 di studio medico, ha sufficienti competenze
per valutare il suo paziente in maniera adeguata e oggettiva, conoscendone a fondo
anche gli antecedenti clinici, familiari, sociali e lavorativi. Sulla base di
questo posso affermare che il paziente a margine, solo per le conseguenze
dell’infortunio subito:
- Non riesce a mantenere a lungo la posizione
seduta
- Non riesce a mantenere a lungo la posizione
eretta
- Non riesce a portare pesi per le seguenti
motivazioni note in medicina:
- le forze compressive sono la risultanze di
diversi fattori tra i quali assumono rilevanza: sperimentalmente
è stato calcolato che il sollevamento di un carico di circa
25 kg da terra, a schiena fissa, fino all’altezza del
torace, può comportare una forza di compressione
sui dischi intervertebrali superiore a 500 kg.
(…).
Per quanto riguarda quindi la professione, per
esempio, di magazziniere, la sola definizione “movimentazione manuale dei
carichi”: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di un
lavoratore, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporterebbero per lo stesso tra
l’altro rischi di ulteriori lesioni dorso-lombari, favorite dalla situazione
già compromessa a livello della colonna vertebrale.
(…).
Per quanto riguarda invece le postulate
professioni di operaio di fabbrica e venditore, e simili che richiedono
posizioni per tempo prolungato in piedi e/o seduto non sono esigibili da parte
del paziente a causa dei forti e persistenti dolori.
Non condivido, pertanto, proprio tenuto conto di
quanto precede, l’affermazione secondo la quale il lavoro comporta benefici per
il signor RI 1.”
(doc. B)
Fra gli
atti di causa figurano pure alcune certificazioni dell’Ospedale __________ di __________,
nosocomio in cui l’insorgente venne sottoposto a un intervento di spondilodesi
Th5-Th12 (il 30 giugno 2005), dalle quali risulta che egli era stato dichiarato
in grado di svolgere, nella misura del 50% almeno, un’attività leggera, in
posizione alternata eretta/seduta, con la possibilità di scegliere liberamente
la posizione di lavoro e senza la necessità di sollevare pesi oltre i 5-10 kg.
Il dott. __________,
Capo-clinica, non aveva inoltre escluso l’eventualità di un aumento del grado
di capacità lavorativa (cfr. doc. 79 e 115).
2.3.3. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare
(reumatologica e psichiatrica) che era stata elaborata nel frattempo presso il
SAM di Bellinzona.
Per
quanto qui d’interesse, da un profilo reumatologico, RI 1 è stato periziato il
7 marzo 2008 dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
Questo
specialista ha dapprima indicato che l’assicurato soffre di una sindrome
dorsospondilogena cronica con, in primo piano, una cronificazione del dolore
probabilmente non trattabile con analgesici, antinfiammatori e tanto meno con
uno stimolatore midollare, una pompa a morfina o altri interventi di antalgia.
Egli ha
inoltre sconsigliato di procedere ad ulteriori provvedimenti invasivi,
suggerendo una presa a carico multidisciplinare che tenga conto del carattere
bio-psicosociale della sindrome del dolore cronico.
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ si è espresso nei
termini seguenti:
"
L’assicurato non è più in grado di svolgere alcun
lavoro pesante o mediamente pesante. Per contro, in un’attività leggera, che
eviti movimenti ripetitivi del tronco, eviti la posizione statica prolungata da
seduto oltre mezz’ora e in piedi oltre 15 minuti, permetta il rispetto delle
regole di ergonomia della schiena, l’assicurato è abile al lavoro a tempo
pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%.”
(doc. XI
3, p. 4 - il corsivo è del redattore)
2.3.4. Chiamato a
pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la perizia allestita dal
dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della
medicina assicurativa e, in special modo, per quanto concerne la valutazione
dell’esigibilità lavorativa, secondo cui l’assicurato è in grado di esercitare
delle attività sostitutive adeguate a tempo pieno, con un rendimento ridotto al
massimo del 20%, possa validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti
istruttori.
Da una
parte, secondo questa Corte, non può essere fatto affidamento sulle
certificazioni della dott.ssa __________, nella misura in cui, sostenendo che RI
1 presenta un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività, la sua
opinione contrasta con quella di tutti gli altri sanitari che si sono
pronunciati in merito alla capacità residua (il dott. __________ dell’Ospedale __________
di __________, il dott. __________, il dott. __________ e il dott. __________).
Del
resto, si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza quello secondo cui le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
D’altro canto, il TCA osserva che l’apprezzamento del reumatologo
consultato nell’ambito degli accertamenti disposti dall’assicurazione per
l’invalidità, non diverge di molto da quello espresso dal dott. __________ (e
avallato dal dott. __________) in occasione della visita di chiusura del 30
novembre 2006 (il dott. __________ ha ammesso un’inabilità lavorativa del 20% al
massimo, mentre il medico fiduciario dell’CO 1 si è pronunciato a favore di
una capacità lavorativa completa).
Così come
verrà meglio dimostrato ai considerandi che seguono, il TCA può esimersi dal
decidere se la restante abilità lavorativa in attività leggere adeguate è del
100 oppure soltanto dell’80%, poiché - anche prendendo in considerazione
l’ipotesi più favorevole all’assicurato (incapacità del 20%) -, l’esito della
vertenza non muterebbe.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di
sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi di origine infortunistica,
sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento leggermente ridotto.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.3.5. Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che
figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 67'951
(cfr. doc. 134, 164 e 174).
Tale
importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto
proprio da questo Tribunale.
2.3.6. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.3.7. Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione
richiesto dal posto occupato.
Fatti
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2 In primo luogo
si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),
un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa
se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale
concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti
al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle
differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni
facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio
che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del
Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre
il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4. A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi
ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una
regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto
trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di
prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da
invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella
TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,
rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado
Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales
dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire
ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction
qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette
règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de
l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva
sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations
de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à
rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl
2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario
che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato
(infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un
lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i
fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in
media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con
qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr.
5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito
annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto
riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella
causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg., in
particolare p. 326-327).
2.3.8. Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi
infortunistici residuali, e meglio l’operaio di fabbrica presso la __________
di Gordola, il venditore presso __________Lugano, l’addetto al controllo delle
punte per trapani da dentista presso la __________Gordevio, l’operatore presso
la __________Mezzovico e, infine, il programmatore presso la __________Quartino,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo
pari a fr. 43'081.60 (doc. 174 + allegati).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 174 si evince che sono 40 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 29’250 e a fr. 59’670, e infine che quello
medio è di fr. 41’935.
L’assicurato,
rispettivamente, il suo medico curante, hanno fatto valere che alcune delle
attività ritenute dall’amministrazione, in particolare quelle di venditore in
un chiosco e di operatore, non rispetterebbero nemmeno i limiti funzionali che
sono stati posti dal medico di circondario (cfr. doc. I).
Tale
questione non necessità tuttavia di essere approfondita oltre (cfr., in questo
senso, la STFA U 151/00 del 3 febbraio 2003 consid. 4.3 e U 196/02 del 23
gennaio 2003 consid. 4.5), poiché l’insorgente non potrebbe pretendere una
rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse
determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO
1).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.7., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 - il ricorrente, svolgendo nel
2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
Considerandi
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11
mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito annuo di fr. 60'226.07.
L’assicurato,
quale muratore presso la ditta Ing. __________ di __________, avrebbe
guadagnato, nel 2007, fr. 67’951/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella
TA 1 2006, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 5’007 riportato su 41.7
ore/settimana = fr. 5'219.79 x 12 mesi = fr. 62'637.48 + adeguamento
2007.
e 2008 all'indice dei salari nominali = fr. 63’726.10).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando
precedente.
Visto che
l’assicurato, in attività sostitutive adeguate, presenta una capacità
lavorativa minima dell’80%, il reddito statistico da invalido deve essere
ridotto in proporzione, di modo che esso si attesta a fr. 48'180.85
(risultato intermedio).
2.3.9
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto a una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In un’altra
pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato
straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente
abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo
stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Il
reddito da invalido di fr. 43'081.60 considerato dall’amministrazione, corrisponde
a una decurtazione del reddito statistico di circa l’11%.
Tutto ben
considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione di tale entità si tenga
conto convenientemente delle peculiarità del caso di specie (ovvero della
menomazione alla salute e della capacità lavorativa ridotta anche in attività
leggere).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 43'081.60 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 67'951 - è quindi dell’36.59%, arrotondato al 37%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito
che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella
misura in cui l’Istituto assicuratore resistente ha posto RI 1 al beneficio di
una rendita di invalidità del 37%, la decisione su opposizione del 18 febbraio
2008.
merita di essere confermata.
2.4
Indennità
per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott.
__________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 25% (cfr. doc. 178).
Questa la
sua valutazione contenuta nel referto afferente alla visita medica di chiusura
del 30 novembre 2006:
"
REFERTO
L’assicurato è portatore dei seguenti postumi
infortunistici importanti e durevoli: stato dopo frattura compressive e stabili
di D7 e D11, in un secondo tempo stabilizzate con strumentazione D7-D12, in
posizione fisiologica, con buona consolidazione e senza maggiore posizione
viziosa (lieve deformazione cuneiforme a livello D7 di 12°, risp. a livello D11
di 6°).
VALUTAZIONE
25%
GIUSTIFICAZIONE
Tabella 7.2 del Volume indennità alla menomazione
dell’integrità della CO 1, edizione 1990: fratture della colonna vertebrale
dorsale con deformazione complessiva fino a 20°, grado di dolorabilità ++: 10-20%.
Stato dopo laminectomia e spondilodesi (per
colonna lombare, dorsale) 5-15%.
Nel caso concreto, avendo a che fare con la
spondilodesi unicamente a livello dorsale e visto il grado della
consolidazione, risp. il risultato complessivo della stabilizzazione, è
giustificato un tasso di al massimo 25% (15% + 10%).”
(doc. 126)
La
fondatezza dell’apprezzamento espresso dal medico di circondario, è stata
confermata dal chirurgo ortopedico dott. __________ in data 14 febbraio 2008:
"
Die Untersuchung von Dr. __________ hat klar
bestätigt, dass der posttraumatische Befund an der Brustwirbelsäule objektiv
unverändert geblieben ist. Somit hat sich erwartungsgemäss der
Integritätsschaden (IE) nicht geändert.
Mit 25% IE ist die Hälfte für eine „sehr starke
schmerzhafte Funktionseinschränkung der Wirbelsäule = 50%“ (UVV Anhang 3)
geschätzt worden, was angemessen ist.
In der Tabelle 7 Integritätsschaden bei
Wirbelsäulenaffektionen können die 25% IE, wie von Dr. __________ vorgerechnet
worden ist, nachgerechnet werden. Frakturen werden unter Punkt 1
berücksichtigt, einschliesslich einer Spondylodese. Auch wenn der Höchstwert
mit einer Schmerzfunktionsskala +++ und mit über 21° Deformierung verwendet
wird, gelangt man „lediglich“ auf einen Wert von 25% IE, das heisst auf den
Mittelwert von 20 bis 30% IE.“
(doc.
190, p. 4)
Il ricorrente pretende di
avere diritto a un’indennità più elevata (del 50%), sottolineando che i dolori
di cui egli soffre sono intensi e presenti sia di giorno che di notte, così
come a riposo (doc. I, p. 11).
Questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non
avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO 1,
considerato anche che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Secondo
il TCA, occorre riconoscere un’importanza decisiva al fatto che, anche volendo
prendere in considerazione l’ipotesi più sfavorevole contemplata dalla
Tabella 7.2 - ovvero livello di dolore +++ e deformazione della colonna
vertebrale superiore a 21° (stato dopo spondilodesi già incluso) -, la
menomazione si situerebbe tra il 20 e il 30%.
Ora, l’IMI stabilita dai
dottori __________ e __________ (25%) si trova perfettamente all’interno di
questa forchetta.
La pretesa ricorsuale (IMI
del 50%) si rivela pertanto infondata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste
a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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