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Decisione

35.2008.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF relativa ad assicurati di età avanzata:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

L’Alta Corte, con sentenza

pubblicata in DTF 122 V 426, si è riconfermata nella propria giurisprudenza

secondo cui l’art. 28 cpv. 4 OAINF è ritenuto conforme alla Costituzione e alla

legge.

Secondo la giurisprudenza

il concetto di “età avanzata” si situa intorno ai 60 anni. Questa età,

tuttavia, non costituisce un limite assoluto, bensì vanno pure considerate le

abitudini professionali specifiche, nonché le particolari circostanze del

singolo caso (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.2.; STFA U 122/05

del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.).

Il raffronto dei redditi

ai sensi di questo disposto deve essere effettuato riferendosi al salario che

potrebbe conseguire una persona di mezza età con le stesse attitudini

professionali e personali dell’assicurato. Determinate per i redditi ipotetici

prima e dopo l’invalidità è il salario che potrebbe guadagnare questa persona

tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro esercitando

l’attività ragionevolmente esigibile dalla stessa.

L’art. 28 cpv. 4 OAINF

impone, dunque, di fondarsi sulle circostanze ipotetiche di un assicurato di

mezza età per la determinazione non soltanto del reddito da invalido, ma anche di

quello da valido (cfr. STFA U 21/03 del 25 agosto 2003 consid. 4.2.).

Il

concetto di mezza età si riferisce, poi, secondo la giurisprudenza a un’età di

42.

anni oppure a un’età tra i 40 e i 45 anni (cfr. STF U 313/06 del 14 agosto

2007.

consid. 3.4.).

Nella

sentenza U 313/06 del 14 agosto 2007 appena citata il TF, a proposito dell’art.

28.

cpv. 4 OAINF, ha Inoltre rilevato che:

"

(…)

Mit dieser Bestimmung wird bei der Invaliditätsbemessung zum einen dem

Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten -

unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der

Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bildet. Zum andern wird berücksichtigt, dass

die Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der Versicherten zur

Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art.

17.

Abs. 1 ATSG - nach dem Monat, in dem Männer das 65. und Frauen das 62.

Altersjahr vollendet haben, nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG).

Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren

Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen

werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion

von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S. 421 f. mit Hinweisen).“

Per

inciso al riguardo va segnalato che con sentenza U 35/07 del 28 gennaio 2008,

pubblicata in DTF 134 V 131 e SVR 2008 UV Nr. 14, la nostra Massima Istanza ha

deciso che il fatto che l’art. 22 LAINF non tenga conto dell’aumento

progressivo dell’età pensionabile delle donne a 64 anni operato nell’ambito

della decima revisione dell’AVS costituisce una svista manifesta del

legislatore che il giudice può e deve correggere.

Con sentenza 8C_682/2007

del 30 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 V 392 e SVR 2008 UV Nr. 31 pag. 115,

l’Alta Corte ha pure stabilito, da una parte, che il diritto

alle indennità giornaliere di una persona assicurata continua a sussistere

anche dopo il raggiungimento dell'età AVS, se la stessa non ha riacquistato la

piena capacità lavorativa o se la cura medica non è terminata.

Dall’altra, che il diritto

alla rendita di invalidità di una persona rimasta vittima di un infortunio

prima del raggiungimento dell’età AVS può insorgere anche dopo il

pensionamento.

Contestualmente il TF ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.1

Die Invalidenrente nach UVG, welche die

versicherte Person für den invaliditätsbedingten Erwerbsausfall entschädigen

soll (Art. 18 Abs. 1 UVG [in Verbindung mit Art. 8 ATSG; SR 830.1]), wird

grundsätzlich lebenslänglich ausbezahlt (Art. 19 Abs. 2 UVG). Sie kann nach dem Erreichen des AHV-Alters nicht mehr revidiert

werden (Art. 22 Abs. 1 UVG). In der neueren Literatur

wird einhellig die Meinung vertreten, dass die nach diesem Zeitpunkt ausbezahlte Invalidenrente u.a. die - gegenüber der

ursprünglichen - geänderte Funktion hat, einen allfälligen Rentenschaden

abzudecken (BGE 126 III 41 E. 4a S. 46 mit diversen Hinweisen [u.a. auf PETER OMLIN, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung: mit besonderer

Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Diss. Freiburg 1995, 2. unveränderte Aufl. 1999, S. 241 f., 266 und 282

f.]). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat

damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die

Funktion einer Altersversorgung (BGE 122 V 418 E. 3a S.

421.

f.; BGE 113 V 132 E. 4b S.

136.

mit Hinweis). Der Schaden besteht hier - vorbehältlich des Falles, dass die

versicherte Person über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig bleibt - nicht

(mehr) in einer Erwerbseinbusse, sondern in der Reduktion der

Altersvorsorgeleistungen (vgl. dazu im Detail OMLIN, a.a.O., S. 241 f.). Zwar

wäre es angesichts des erwerblichen Gehalts des Invaliditätsbegriffs möglich

gewesen, die Invalidenrente der Unfallversicherung - wie diejenige der

Invalidenversicherung - mit Erreichen des AHV-Rentenalters wegfallen und durch

die Altersrente der AHV ersetzen zu lassen. Eine solche Lösung wäre jedoch

sozialpolitisch kaum vertretbar gewesen (Botschaft des Bundesrates vom 18.

August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung [BBl 1 BGE 976 III 192

]). Der Gesetzgeber traf darum mit Bezug auf die Dauer des Rentenanspruchs eine

Regelung, welche an den Rechtszustand unter der Herrschaft der

Unfallversicherung nach KUVG anknüpfte (BGE 113 V 132 E. 4b S.

136; vgl. auch EVGE 1967 S. 146 f.).

6.2

Angesichts dieser

rechtlichen Situation, welche den gesetzgeberischen Willen wiedergibt, die

Rente der Unfallversicherung auch nach Erreichen des AHV-Rentenalters

auszurichten, stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation ins Leere,

zumal mit Art. 28 Abs. 4 UVV (in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 UVG) eine

Bestimmung aufgenommen wurde, die den Verhältnissen des vorgerückten Alters im

Rahmen der Invaliditätsbemessung explizit Rechnung trägt. Danach sind, sofern

die versicherte Person nach dem Unfall die Erwerbstätigkeit altershalber nicht

mehr aufnimmt oder sich das vorgerückte Alter erheblich als Ursache der

Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit auswirkt, für die Bestimmung des

Invaliditätsgrades die Erwerbseinkommen massgebend, die eine versicherte Person

im mittleren Alter bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung erzielen

könnte (zur Gesetzmässigkeit dieser Norm: BGE 122 V 426; vgl. auch BGE 122 V 418 und BGE 113 V 132 sowie Urteil U 313/06 vom 14. August 2007).

Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren

Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen

werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion

von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S.

421.

f. mit Hinweisen; Urteil U 313/06 vom 14. August 2007, E. 3.3 in fine). Im

Übrigen entspricht diese Lösung auch der aktuell herrschenden Rechtsauffassung,

wie insbesondere der Umstand aufzeigt, dass die Arbeitsgruppe der

Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der

Koordination in der Sozialversicherung in ihrem Vorschlag zum ATSG eine

Begründung von Rentenansprüchen gegenüber der Unfallversicherung nach Eintritt

des AHV-Rentenalters zwar abgelehnt hatte, diese Einschränkung des

Kumulationsprinzips für Betagte aber von der ständerätlichen Kommission in

ihrem Entwurf ATSG fallengelassen wurde, da sie im Vernehmlassungsverfahren als

zu weit gehender Eingriff in die geltende Rechtsordnung kritisiert worden war

(zum Ganzen: OMLIN, a.a.O., S. 242 unten f. sowie Fn. 83 und 84; vgl. auch

Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 32/03 vom 3. September 2003, E.

4.1

). Ferner beabsichtigt der Bundesrat, worauf das BAG letztinstanzlich

hinweist, gemäss Vernehmlassungsvorlage (S. 16 und 26) die Invalidenrenten der

Unfallversicherung im Alter zur Verhinderung ungerechtfertigter

Überentschädigungen künftig nur noch gekürzt ausrichten zu lassen. Eine

derartige Massnahme erübrigte sich, wenn Invalidenrenten nicht grundsätzlich

weiterhin lebenslänglich und unabhängig von einer nachgewiesenen konkreten

Erwerbseinbusse zugesprochen würden.

Es hat demnach beim vorinstanzlichen

(Rückweisungs-)Entscheid sein Bewenden, mit welchem die Beschwerdeführerin

verpflichtet wird, abzuklären, wann die Heilbehandlung der Beschwerdegegnerin

abgeschlossen und ob die Beschwerdegegnerin hernach in einem rentenbegründenden

Masse invalid war, sowie gegebenenfalls die Höhe der geschuldeten Rente

festzulegen. Die Frage, ob die Versicherte ohne

Unfallfolgen über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig gewesen wäre, wie von

ihrer Seite geltend gemacht, bedarf angesichts des Ergebnisses im vorliegenden

Verfahren - der Rentenanspruch kann auch ohne weitergeführte erwerbliche

Beschäftigung nach Erreichen des AHV-Rentenalters entstehen - keiner

abschliessenden Beurteilung.”

2.6

Nella

presente evenienza, come già esposto nei fatti, risulta incontestata l’esigibilità

lavorativa dell’assicurato stabilita dalla CO 1, relativamente ai soli disturbi

alla spalla sinistra, fondandosi sul rapporto del medico fiduciario Dr. __________

del 6 aprile 2007.

Il medico al riguardo ha

indicato:

" (…)

il paziente non è in grado di portare pesi superiori ai kg. 10-15 con il

cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, si

sconsigliano inoltre lavori ripetitivi anche con pesi minimi (kg 1.5-2) con il

cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 110°. Per

contro non vi sono limitazioni nell’uso dell’arto superiore sinistro in

posizione declive come pure per flesso-estensione antebrachio-brachiale o

nell’utilizzo delle mani. Per le sole lesioni infortunistiche non sono

ravvisabili altre limitazioni. Nella precedente professione svolta dal paziente

quale responsabile del reparto alimentare, fanno stato le limitazioni precedentemente

indicate cosicché è compito del servizio ispettorale stabilire in quale misura

si situava la limitazione del rendimento del signor RI 1.” (Doc. ZM16)

L’insorgente,

in particolare non ha sollevato censura alcuna in merito all’asserzione

dell’assicuratore LAINF resistente secondo cui, tenendo conto degli impedimenti

funzionali definiti dal medico fiduciario, si può ritenere che sul mercato

generale del lavoro, specificatamente nel settore dei servizi, vi sia una

sufficiente offerta di occupazioni esercitabili, che implichino lo svolgimento

di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze

concrete non impegnino il portare pesi superiori ai kg 10-15 con il cingolo

omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, rispettivamente

senza il bisogno di eseguire lavori ripetitivi anche non pesi minimi (kg.

1,5-2) con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i

110° (cfr. doc. A).

L’assicurato, dunque, non

può più svolgere l’occupazione abituale svolta negli ultimi anni di capo

supermercato alimentari e di rampista/magazziniere, quest’ultima attività

esercitata in sostituzione di un collega in malattia (cfr. mansionario doc.

Z78/2; A). Egli può, per contro, svolgere altre attività qualificate nel

settore dei servizi, segnatamente del commercio, che ossequino le limitazioni

fisiche dovute ai disturbi alla sua spalla sinistra.

2.7

Per quanto concerne il

reddito da valido, la CO 1 ha fatto riferimento al salario percepito

dall’assicurato nel 2005 presso la __________ adeguato all’anno 2007,

corrispondente a fr. 71'244 annui (cfr. doc. A).

In proposito va osservato

che l’assicurato - nato il 2 giugno 1941 - al momento

dell’infortunio del dicembre 2005 aveva 64 anni.

Dalle carte processuali

emerge, inoltre, che il 30 giugno 2006 l’insorgente è stato regolarmente

pensionato avendo raggiunto l’età ordinaria AVS (cfr. doc. A; I).

Per la determinazione dei

redditi da porre a confronto al fine di stabilire se l’assicurato ha diritto o

meno a una rendita di invalidità, torna quindi applicabile l’art. 28 cpv. 4

OAINF.

Come visto sopra, tale

disposto prevede che si faccia capo al reddito ipotetico di un assicurato di

mezza età per la determinazione non solo del reddito da invalido, ma pure di

quello ottenibile senza il danno alla salute provocato dall’infortunio in

questione (cfr. consid. 2.5.; STFA U 122/05 del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.;

SVR 1995 UV Nr. 35 pag. 106 consid. 3).

In concreto, l’assicurato,

di formazione odontotecnico, dal 1965 al 1969 ha gestito il negozio di generi

alimentari dei suoi genitori a __________. Dall’aprile 1969 al luglio 2006 è

stato dipendente, come responsabile del reparto di alimentari, presso i grandi

magazzini __________, ora gruppo __________. Ha frequentato corsi e seminari in

relazione alla sua attività presso la __________ sempre organizzati da

quest’ultima (cfr. doc. B).

In simili condizioni, occorre

ritenere che il salario di circa fr. 5'700.-- al mese, comprensivi della quota

parte di tredicesima percepito presso __________ nel 2005, dopo 39 anni nel

settore della vendita, di cui 36 presso il medesimo datore di lavoro, non

corrisponde a quello che nel 2005 avrebbe potuto guadagnare un assicurato di

mezza età (40-45 anni; consid. 2.5.) per la medesima attività.

La retribuzione di

quest’ultimo sarebbe, infatti, stata verosimilmente meno elevata.

Questa circostanza è

stata, del resto, indirettamente riconosciuta anche nell’atto ricorsuale,

allorché, relativamente al reddito da invalido ex art. 28 cpv. 4 OAINF, è stato

affermato che il reddito conseguibile da un assicurato di mezza età con

un’esperienza lavorativa presso __________ di 14 anni (ossia gli anni di

esperienza vantati dall’assicurato presso __________ all’età di 42 anni),

nell’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio, sarebbe di gran lunga inferiore

al reddito conseguito dall’insorgente che vanta 37 anni (quasi 37 anni

dall’aprile 1969 al dicembre 2005 quando ha avuto luogo il sinistro) di

esperienza (cfr. doc. I).

Nel caso in esame va,

perciò, fatto capo ai dati statistici per stabilire il reddito da valido ai

sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. STFA U 538/06 del 30

gennaio 2007 consid. 3.3., 3.4.).

2.8

In

concreto vanno utilizzati i dati forniti dalla tabella TA1

2006.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica afferenti al settore del

commercio al dettaglio (p.to 52), livello di qualifica 3: conoscenze

professionali e specializzate.

A

quest’ultimo riguardo è utile rilevare che l’attività di capo del settore

alimentari di un supermercato richiede sì delle conoscenze professionali e

specializzate, ma non un lavoro indipendente molto qualificato (livello di

qualifica 2).

Pertanto,

contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 (cfr. doc. A), non deve essere

applicata la media tra il livello di qualifica 2 e 3, bensì unicamente il dato

corrispondente al livello di qualifica 3 (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007

consid. 3.4.).

Un

assicurato di mezza età, quindi, nel 2006, svolgendo una professione che

presuppone delle conoscenze professionali e specializzate nel commercio al dettaglio

(punto 52 della TA livello di qualifica 3), settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'994.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2008, pag. 90), esso ammonta a fr. 5’206.-

mensili oppure a fr. 62’472 per l'intero anno (fr. 5’206 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile da valido di

fr. 5’289.-- oppure di fr. 63’471.-- per l'intero anno (fr. 5’289 x 12).

2.9

Anche il

reddito ipotetico da invalido, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, va

stabilito basandosi sui dati statistici della Tabella TA1 (cfr. STF U 538/06

del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.; DTF 126 V 75 seg.).

In casu

va considerato che, se l’assicurato fosse diventato invalido nella mezzà età,

avrebbe svolto nel settore del commercio un’attività sempre più volta alla

supervisione e alla gestione, seguendo anche, se del caso, dei corsi

specialistici (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.).

Al fine

della determinazione del reddito da invalido va comunque, anche in questo caso,

tenuto conto del p.to 52 della TA1 livello di qualifica 3, come richiesto dal

ricorrente (cfr. doc. I).

Un’ulteriore

specializzazione nel settore della vendita, in effetti, non permette in ogni

caso di ritenere che l’assicurato potesse svolgere un’attività indipendente e

molto qualificata.

Di conseguenza il reddito

da invalido adeguato al 2007 corrisponde a quello da valido di fr. 63’471.-- (cfr. consid. 2.8.).

Anche nel caso di

applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, si deve procedere, se

del caso, a una riduzione percentuale del salario statistico consentita

nella misura massima del 25% ai sensi della giurisprudenza federale di cui alla

DTF 126 V 77 segg.

Tuttavia

alla luce dell’art. 28 cpv. 4 OAINF non è lecita una riduzione per circostanze

concrete specifiche connesse all’età dell’assicurato (cfr. STFA U 122/05 del 30

agosto 2005 consid. 3.2.2.).

In casu, perciò,

entra considerazione unicamente una decurtazione per le limitazioni dovute al

danno alla salute alla spalla sinistra che va valutato del 5%.

Le

limitazioni fisiche di origine traumatica presentate dall’insorgente, alla luce

della sua attività presso __________ precedente all’infortunio del dicembre

2005.

- la quale non può essere definita particolarmente pesante, né

necessitante prevalentemente dell’uso degli arti superiori oltre il limite

fissato dagli impedimenti dell’assicurato -, si ripercuotono in misura limitata

sulla sua capacità di guadagno considerato l’utilizzo della sua residua abilità

lavorativa sul mercato generale del lavoro (cfr. STF 8C_529 del 23 maggio 2008

consid. 3).

Per

quanto attiene alla circostanza che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________

per un numero considerevole di anni (14 anni tenendo conto di un assicurato di

mezza età ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF), va evidenziato che nel settore

privato più il livello delle qualifiche richieste è basso, meno sono rilevanti gli

anni di servizio (cfr. STF I 620/06 del 6 luglio 2007 consid. 6.2.1.; STF

8C_529/2007 del 23 maggio 2008 consid. 4.2.).

Il TF,

nella sentenza I 620/06 del 6 luglio 2007, appena menzionata, con cui ha

escluso una riduzione per anni di servizio del reddito statistico nel caso di

un’assicurata la quale, al momento del sinistro, era al suo 17° anno di

attività quale impiegata di economia domestica presso il medesimo ospedale, ha

altresì osservato che:

"

(…)

6.2.2

Weiter ist zu beachten, dass sich das

Anfangseinkommen in einer neuen Firma in der Regel nicht isoliert nach der

Anzahl Dienstjahre, sondern u.a. auch auf Grund der mitgebrachten

Berufserfahrungen bestimmt (BGE 126 V 75 E. 5b/bb S. 80). Zudem ist eine lange

Dienstdauer beim gleichen Arbeitgeber auf dem - hier massgebenden -

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 273 E. 4b S. 276; AHI

1998.

S. 287 E. 3b mit Hinweisen) durchaus positiv zu werten, indem die durch

die langjährige Betriebstreue ausgewiesene Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit sich

bei einem anderen Arbeitgeber im Anfangslohn niederschlägt (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 399/06 vom 11. August 2006, E. 4.2).

Ne

discende che anche, in casu, l’esperienza acquisita dall’assicurato nei diversi

anni presso lo stesso datore di lavoro rappresenta piuttosto un vantaggio per

un altro datore di lavoro, poiché è indice di affidabilità, stabilità, serietà

e competenza da parte dell’insorgente.

Conseguentemente, nel caso

di specie, non può essere applicata alcuna deduzione per gli anni di servizio

effettuati.

Partendo da

un salario da invalido di fr. 63’471.-- e ammettendo

una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2007 risulta, quindi, essere pari a fr. 60’298.-- (fr. 63’471.-- - (fr. 63’471.-- x 5 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 63’471.-- corrispondente al reddito

che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007

(cfr. consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 5%.

All’assicurato non è dunque

possibile assegnare una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità

risulta inferiore alla soglia minima del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Di conseguenza a ragione

la CO 1 ha negato al ricorrente l’attribuzione di una rendita.

La decisione su

opposizione del 22 febbraio 2008 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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