35.2008.27
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 dicembre 2008Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.27
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, TCA
Titolo:
Assicurato 64enne e capo settore alimemntare in un supermercato. Per assicurati di età avanzata il raffronto redditi va fatto con salario da valido e invalido che conseguirebbe persona di 1/2 età su mercato del lavoro equil. In casu dati statist.livello 3. Negata rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 4 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.27
rs/DC
Lugano
3 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 febbraio 2008 la CO 1 ha parzialmente accolto
l’opposizione interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, contro la
decisione del 22 luglio 2007 (cfr. doc. Z68, Z72/1).
L’assicuratore
LAINF resistente, da un lato, ha confermato che unicamente i disturbi alla
spalla sinistra si trovavano ancora in nesso di casualità naturale e adeguato
con l’incidente stradale del 20 dicembre 2005, a esclusione della problematica
alla colonna cervicale e lombare. Dall’altro, all’assicurato è stata assegnata
un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, mentre gli è stata negata
una rendita d’invalidità (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione citata, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato, in via
principale, l’erogazione di una rendita di invalidità fondata su un tasso pari
almeno al 12.9%. In via subordinata, la predisposizione da parte della CO 1 di
ulteriori necessari accertamenti e correttivi economici.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, segnatamente, precisato
di contestare unicamente il mancato riconoscimento di una rendita per le
conseguenze infortunistiche riportate alla spalla sinistra, e meglio il reddito
ipotetico da invalido considerato dall’Istituto assicuratore resistente. Egli
ha puntualizzato, infatti, di concordare con la valutazione della CO 1 circa gli
impedimenti funzionali da lui presentati a seguito dell’incidente della
circolazione del 20 dicembre 2005, come pure con la determinazione del reddito
da valido.
L’insorgente,
riguardo al reddito da invalido, ha asserito che l’assicuratore LAINF l’ha erroneamente
inserito nelle categorie maschili a livello di qualifica n. 2 e 3 della cifra
52 della tabella TA1, attribuendogli così un salario da invalido quanto mai
elevato ed effettivamente non percepibile nel commercio al dettaglio,
supponendo un mercato equilibrato del lavoro.
L’assicurato
ha indicato che, benché in seno alla __________ ricoprisse un ruolo di quadro
quale capo supermercato alimentari, ritenere la sua qualifica come molto
qualificata e indipendente appare eccessivo, poiché la sua posizione è frutto
di una preparazione settoriale e di una lunga permanenza presso il medesimo
datore di lavoro (37 anni). Egli ha precisato di aver seguito la formazione di
odontotecnico e di essere divenuto capo supermercato alimentari solo con
diversi anni di esperienza pratica e frequentando corsi interni organizzati
dalla __________, acquisendo una preparazione alquanto settoriale e specifica,
senza inoltre il supporto di una buona padronanza delle lingue nazionali.
Il
ricorrente, pertanto, ha censurato, ai fini della quantificazione del reddito
d’invalido, l’applicazione della media tra il dato statistico del livello di
qualifica 2 e 3 della categoria maschile della cifra 52 della tabella TA1,
domandando di tenere conto soltanto del livello di qualifica 3, corrispondente
a un salario ipotetico mensile di fr. 4'994.--, molto più consono alla sua
realtà. Egli ha, poi, osservato che adattando tale salario alle 41 ore
settimanali e aggiornandolo al 2006/2007 si ottiene un reddito ipotetico
mensile ammontante a fr. 5’166 e un conseguente reddito d’invalido annuo di fr.
61'992.--.
L’assicurato
ha, infine, rilevato che un reddito annuo d’invalido di fr. 61'992.- si
giustifica ancor più se si considera che, a mente dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, il
reddito d’invalido conseguibile da un assicurato di mezza età (ossia di circa
42-45 anni) con un’esperienza lavorativa di 14 anni presso la __________,
nell’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio, sarebbe sicuramente di
gran lunga inferiore ai fr. 71'641.- imputati dalla CO 1 a lui che vanta invece
37 anni di esperienza. Secondo l’insorgente il suo grado di invalidità è pari
al tasso del 12.9%, risultante dal raffronto tra il reddito da valido di fr.
71'244.- e il reddito da invalido di fr. 61'992.- (cfr. doc. I).
1.3. La CO 1, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 6 maggio
2008, l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato che non risultano
esserci ulteriori mezzi di prova utili ai fini della presente vertenza (cfr.
doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza alla CO 1 (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la CO 1 ha negato
all’assicurato, nato nel 1941, il diritto a una rendita di invalidità in
relazione ai disturbi alla spalla sinistra causati dall’infortunio del dicembre
2005.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF relativa ad assicurati di età avanzata:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
L’Alta Corte, con sentenza
pubblicata in DTF 122 V 426, si è riconfermata nella propria giurisprudenza
secondo cui l’art. 28 cpv. 4 OAINF è ritenuto conforme alla Costituzione e alla
legge.
Secondo la giurisprudenza
il concetto di “età avanzata” si situa intorno ai 60 anni. Questa età,
tuttavia, non costituisce un limite assoluto, bensì vanno pure considerate le
abitudini professionali specifiche, nonché le particolari circostanze del
singolo caso (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.2.; STFA U 122/05
del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.).
Il raffronto dei redditi
ai sensi di questo disposto deve essere effettuato riferendosi al salario che
potrebbe conseguire una persona di mezza età con le stesse attitudini
professionali e personali dell’assicurato. Determinate per i redditi ipotetici
prima e dopo l’invalidità è il salario che potrebbe guadagnare questa persona
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro esercitando
l’attività ragionevolmente esigibile dalla stessa.
L’art. 28 cpv. 4 OAINF
impone, dunque, di fondarsi sulle circostanze ipotetiche di un assicurato di
mezza età per la determinazione non soltanto del reddito da invalido, ma anche di
quello da valido (cfr. STFA U 21/03 del 25 agosto 2003 consid. 4.2.).
Il
concetto di mezza età si riferisce, poi, secondo la giurisprudenza a un’età di
42.
anni oppure a un’età tra i 40 e i 45 anni (cfr. STF U 313/06 del 14 agosto
2007.
consid. 3.4.).
Nella
sentenza U 313/06 del 14 agosto 2007 appena citata il TF, a proposito dell’art.
28.
cpv. 4 OAINF, ha Inoltre rilevato che:
"
(…)
Mit dieser Bestimmung wird bei der Invaliditätsbemessung zum einen dem
Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten -
unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der
Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bildet. Zum andern wird berücksichtigt, dass
die Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der Versicherten zur
Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art.
17.
Abs. 1 ATSG - nach dem Monat, in dem Männer das 65. und Frauen das 62.
Altersjahr vollendet haben, nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG).
Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren
Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen
werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion
von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S. 421 f. mit Hinweisen).“
Per
inciso al riguardo va segnalato che con sentenza U 35/07 del 28 gennaio 2008,
pubblicata in DTF 134 V 131 e SVR 2008 UV Nr. 14, la nostra Massima Istanza ha
deciso che il fatto che l’art. 22 LAINF non tenga conto dell’aumento
progressivo dell’età pensionabile delle donne a 64 anni operato nell’ambito
della decima revisione dell’AVS costituisce una svista manifesta del
legislatore che il giudice può e deve correggere.
Con sentenza 8C_682/2007
del 30 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 V 392 e SVR 2008 UV Nr. 31 pag. 115,
l’Alta Corte ha pure stabilito, da una parte, che il diritto
alle indennità giornaliere di una persona assicurata continua a sussistere
anche dopo il raggiungimento dell'età AVS, se la stessa non ha riacquistato la
piena capacità lavorativa o se la cura medica non è terminata.
Dall’altra, che il diritto
alla rendita di invalidità di una persona rimasta vittima di un infortunio
prima del raggiungimento dell’età AVS può insorgere anche dopo il
pensionamento.
Contestualmente il TF ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.1
Die Invalidenrente nach UVG, welche die
versicherte Person für den invaliditätsbedingten Erwerbsausfall entschädigen
soll (Art. 18 Abs. 1 UVG [in Verbindung mit Art. 8 ATSG; SR 830.1]), wird
grundsätzlich lebenslänglich ausbezahlt (Art. 19 Abs. 2 UVG). Sie kann nach dem Erreichen des AHV-Alters nicht mehr revidiert
werden (Art. 22 Abs. 1 UVG). In der neueren Literatur
wird einhellig die Meinung vertreten, dass die nach diesem Zeitpunkt ausbezahlte Invalidenrente u.a. die - gegenüber der
ursprünglichen - geänderte Funktion hat, einen allfälligen Rentenschaden
abzudecken (BGE 126 III 41 E. 4a S. 46 mit diversen Hinweisen [u.a. auf PETER OMLIN, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung: mit besonderer
Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Diss. Freiburg 1995, 2. unveränderte Aufl. 1999, S. 241 f., 266 und 282
f.]). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat
damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die
Funktion einer Altersversorgung (BGE 122 V 418 E. 3a S.
421.
f.; BGE 113 V 132 E. 4b S.
136.
mit Hinweis). Der Schaden besteht hier - vorbehältlich des Falles, dass die
versicherte Person über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig bleibt - nicht
(mehr) in einer Erwerbseinbusse, sondern in der Reduktion der
Altersvorsorgeleistungen (vgl. dazu im Detail OMLIN, a.a.O., S. 241 f.). Zwar
wäre es angesichts des erwerblichen Gehalts des Invaliditätsbegriffs möglich
gewesen, die Invalidenrente der Unfallversicherung - wie diejenige der
Invalidenversicherung - mit Erreichen des AHV-Rentenalters wegfallen und durch
die Altersrente der AHV ersetzen zu lassen. Eine solche Lösung wäre jedoch
sozialpolitisch kaum vertretbar gewesen (Botschaft des Bundesrates vom 18.
August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung [BBl 1 BGE 976 III 192
]). Der Gesetzgeber traf darum mit Bezug auf die Dauer des Rentenanspruchs eine
Regelung, welche an den Rechtszustand unter der Herrschaft der
Unfallversicherung nach KUVG anknüpfte (BGE 113 V 132 E. 4b S.
136; vgl. auch EVGE 1967 S. 146 f.).
6.2
Angesichts dieser
rechtlichen Situation, welche den gesetzgeberischen Willen wiedergibt, die
Rente der Unfallversicherung auch nach Erreichen des AHV-Rentenalters
auszurichten, stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation ins Leere,
zumal mit Art. 28 Abs. 4 UVV (in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 UVG) eine
Bestimmung aufgenommen wurde, die den Verhältnissen des vorgerückten Alters im
Rahmen der Invaliditätsbemessung explizit Rechnung trägt. Danach sind, sofern
die versicherte Person nach dem Unfall die Erwerbstätigkeit altershalber nicht
mehr aufnimmt oder sich das vorgerückte Alter erheblich als Ursache der
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit auswirkt, für die Bestimmung des
Invaliditätsgrades die Erwerbseinkommen massgebend, die eine versicherte Person
im mittleren Alter bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung erzielen
könnte (zur Gesetzmässigkeit dieser Norm: BGE 122 V 426; vgl. auch BGE 122 V 418 und BGE 113 V 132 sowie Urteil U 313/06 vom 14. August 2007).
Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren
Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen
werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion
von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S.
421.
f. mit Hinweisen; Urteil U 313/06 vom 14. August 2007, E. 3.3 in fine). Im
Übrigen entspricht diese Lösung auch der aktuell herrschenden Rechtsauffassung,
wie insbesondere der Umstand aufzeigt, dass die Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der
Koordination in der Sozialversicherung in ihrem Vorschlag zum ATSG eine
Begründung von Rentenansprüchen gegenüber der Unfallversicherung nach Eintritt
des AHV-Rentenalters zwar abgelehnt hatte, diese Einschränkung des
Kumulationsprinzips für Betagte aber von der ständerätlichen Kommission in
ihrem Entwurf ATSG fallengelassen wurde, da sie im Vernehmlassungsverfahren als
zu weit gehender Eingriff in die geltende Rechtsordnung kritisiert worden war
(zum Ganzen: OMLIN, a.a.O., S. 242 unten f. sowie Fn. 83 und 84; vgl. auch
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 32/03 vom 3. September 2003, E.
4.1
). Ferner beabsichtigt der Bundesrat, worauf das BAG letztinstanzlich
hinweist, gemäss Vernehmlassungsvorlage (S. 16 und 26) die Invalidenrenten der
Unfallversicherung im Alter zur Verhinderung ungerechtfertigter
Überentschädigungen künftig nur noch gekürzt ausrichten zu lassen. Eine
derartige Massnahme erübrigte sich, wenn Invalidenrenten nicht grundsätzlich
weiterhin lebenslänglich und unabhängig von einer nachgewiesenen konkreten
Erwerbseinbusse zugesprochen würden.
Es hat demnach beim vorinstanzlichen
(Rückweisungs-)Entscheid sein Bewenden, mit welchem die Beschwerdeführerin
verpflichtet wird, abzuklären, wann die Heilbehandlung der Beschwerdegegnerin
abgeschlossen und ob die Beschwerdegegnerin hernach in einem rentenbegründenden
Masse invalid war, sowie gegebenenfalls die Höhe der geschuldeten Rente
festzulegen. Die Frage, ob die Versicherte ohne
Unfallfolgen über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig gewesen wäre, wie von
ihrer Seite geltend gemacht, bedarf angesichts des Ergebnisses im vorliegenden
Verfahren - der Rentenanspruch kann auch ohne weitergeführte erwerbliche
Beschäftigung nach Erreichen des AHV-Rentenalters entstehen - keiner
abschliessenden Beurteilung.”
2.6
Nella
presente evenienza, come già esposto nei fatti, risulta incontestata l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato stabilita dalla CO 1, relativamente ai soli disturbi
alla spalla sinistra, fondandosi sul rapporto del medico fiduciario Dr. __________
del 6 aprile 2007.
Il medico al riguardo ha
indicato:
" (…)
il paziente non è in grado di portare pesi superiori ai kg. 10-15 con il
cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, si
sconsigliano inoltre lavori ripetitivi anche con pesi minimi (kg 1.5-2) con il
cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 110°. Per
contro non vi sono limitazioni nell’uso dell’arto superiore sinistro in
posizione declive come pure per flesso-estensione antebrachio-brachiale o
nell’utilizzo delle mani. Per le sole lesioni infortunistiche non sono
ravvisabili altre limitazioni. Nella precedente professione svolta dal paziente
quale responsabile del reparto alimentare, fanno stato le limitazioni precedentemente
indicate cosicché è compito del servizio ispettorale stabilire in quale misura
si situava la limitazione del rendimento del signor RI 1.” (Doc. ZM16)
L’insorgente,
in particolare non ha sollevato censura alcuna in merito all’asserzione
dell’assicuratore LAINF resistente secondo cui, tenendo conto degli impedimenti
funzionali definiti dal medico fiduciario, si può ritenere che sul mercato
generale del lavoro, specificatamente nel settore dei servizi, vi sia una
sufficiente offerta di occupazioni esercitabili, che implichino lo svolgimento
di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze
concrete non impegnino il portare pesi superiori ai kg 10-15 con il cingolo
omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, rispettivamente
senza il bisogno di eseguire lavori ripetitivi anche non pesi minimi (kg.
1,5-2) con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i
110° (cfr. doc. A).
L’assicurato, dunque, non
può più svolgere l’occupazione abituale svolta negli ultimi anni di capo
supermercato alimentari e di rampista/magazziniere, quest’ultima attività
esercitata in sostituzione di un collega in malattia (cfr. mansionario doc.
Z78/2; A). Egli può, per contro, svolgere altre attività qualificate nel
settore dei servizi, segnatamente del commercio, che ossequino le limitazioni
fisiche dovute ai disturbi alla sua spalla sinistra.
2.7
Per quanto concerne il
reddito da valido, la CO 1 ha fatto riferimento al salario percepito
dall’assicurato nel 2005 presso la __________ adeguato all’anno 2007,
corrispondente a fr. 71'244 annui (cfr. doc. A).
In proposito va osservato
che l’assicurato - nato il 2 giugno 1941 - al momento
dell’infortunio del dicembre 2005 aveva 64 anni.
Dalle carte processuali
emerge, inoltre, che il 30 giugno 2006 l’insorgente è stato regolarmente
pensionato avendo raggiunto l’età ordinaria AVS (cfr. doc. A; I).
Per la determinazione dei
redditi da porre a confronto al fine di stabilire se l’assicurato ha diritto o
meno a una rendita di invalidità, torna quindi applicabile l’art. 28 cpv. 4
OAINF.
Come visto sopra, tale
disposto prevede che si faccia capo al reddito ipotetico di un assicurato di
mezza età per la determinazione non solo del reddito da invalido, ma pure di
quello ottenibile senza il danno alla salute provocato dall’infortunio in
questione (cfr. consid. 2.5.; STFA U 122/05 del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.;
SVR 1995 UV Nr. 35 pag. 106 consid. 3).
In concreto, l’assicurato,
di formazione odontotecnico, dal 1965 al 1969 ha gestito il negozio di generi
alimentari dei suoi genitori a __________. Dall’aprile 1969 al luglio 2006 è
stato dipendente, come responsabile del reparto di alimentari, presso i grandi
magazzini __________, ora gruppo __________. Ha frequentato corsi e seminari in
relazione alla sua attività presso la __________ sempre organizzati da
quest’ultima (cfr. doc. B).
In simili condizioni, occorre
ritenere che il salario di circa fr. 5'700.-- al mese, comprensivi della quota
parte di tredicesima percepito presso __________ nel 2005, dopo 39 anni nel
settore della vendita, di cui 36 presso il medesimo datore di lavoro, non
corrisponde a quello che nel 2005 avrebbe potuto guadagnare un assicurato di
mezza età (40-45 anni; consid. 2.5.) per la medesima attività.
La retribuzione di
quest’ultimo sarebbe, infatti, stata verosimilmente meno elevata.
Questa circostanza è
stata, del resto, indirettamente riconosciuta anche nell’atto ricorsuale,
allorché, relativamente al reddito da invalido ex art. 28 cpv. 4 OAINF, è stato
affermato che il reddito conseguibile da un assicurato di mezza età con
un’esperienza lavorativa presso __________ di 14 anni (ossia gli anni di
esperienza vantati dall’assicurato presso __________ all’età di 42 anni),
nell’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio, sarebbe di gran lunga inferiore
al reddito conseguito dall’insorgente che vanta 37 anni (quasi 37 anni
dall’aprile 1969 al dicembre 2005 quando ha avuto luogo il sinistro) di
esperienza (cfr. doc. I).
Nel caso in esame va,
perciò, fatto capo ai dati statistici per stabilire il reddito da valido ai
sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. STFA U 538/06 del 30
gennaio 2007 consid. 3.3., 3.4.).
2.8
In
concreto vanno utilizzati i dati forniti dalla tabella TA1
2006.
elaborata dall'Ufficio federale di statistica afferenti al settore del
commercio al dettaglio (p.to 52), livello di qualifica 3: conoscenze
professionali e specializzate.
A
quest’ultimo riguardo è utile rilevare che l’attività di capo del settore
alimentari di un supermercato richiede sì delle conoscenze professionali e
specializzate, ma non un lavoro indipendente molto qualificato (livello di
qualifica 2).
Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 (cfr. doc. A), non deve essere
applicata la media tra il livello di qualifica 2 e 3, bensì unicamente il dato
corrispondente al livello di qualifica 3 (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007
consid. 3.4.).
Un
assicurato di mezza età, quindi, nel 2006, svolgendo una professione che
presuppone delle conoscenze professionali e specializzate nel commercio al dettaglio
(punto 52 della TA livello di qualifica 3), settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'994.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2008, pag. 90), esso ammonta a fr. 5’206.-
mensili oppure a fr. 62’472 per l'intero anno (fr. 5’206 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito mensile da valido di
fr. 5’289.-- oppure di fr. 63’471.-- per l'intero anno (fr. 5’289 x 12).
2.9
Anche il
reddito ipotetico da invalido, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, va
stabilito basandosi sui dati statistici della Tabella TA1 (cfr. STF U 538/06
del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.; DTF 126 V 75 seg.).
In casu
va considerato che, se l’assicurato fosse diventato invalido nella mezzà età,
avrebbe svolto nel settore del commercio un’attività sempre più volta alla
supervisione e alla gestione, seguendo anche, se del caso, dei corsi
specialistici (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.).
Al fine
della determinazione del reddito da invalido va comunque, anche in questo caso,
tenuto conto del p.to 52 della TA1 livello di qualifica 3, come richiesto dal
ricorrente (cfr. doc. I).
Un’ulteriore
specializzazione nel settore della vendita, in effetti, non permette in ogni
caso di ritenere che l’assicurato potesse svolgere un’attività indipendente e
molto qualificata.
Di conseguenza il reddito
da invalido adeguato al 2007 corrisponde a quello da valido di fr. 63’471.-- (cfr. consid. 2.8.).
Anche nel caso di
applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, si deve procedere, se
del caso, a una riduzione percentuale del salario statistico consentita
nella misura massima del 25% ai sensi della giurisprudenza federale di cui alla
DTF 126 V 77 segg.
Tuttavia
alla luce dell’art. 28 cpv. 4 OAINF non è lecita una riduzione per circostanze
concrete specifiche connesse all’età dell’assicurato (cfr. STFA U 122/05 del 30
agosto 2005 consid. 3.2.2.).
In casu, perciò,
entra considerazione unicamente una decurtazione per le limitazioni dovute al
danno alla salute alla spalla sinistra che va valutato del 5%.
Le
limitazioni fisiche di origine traumatica presentate dall’insorgente, alla luce
della sua attività presso __________ precedente all’infortunio del dicembre
2005.
- la quale non può essere definita particolarmente pesante, né
necessitante prevalentemente dell’uso degli arti superiori oltre il limite
fissato dagli impedimenti dell’assicurato -, si ripercuotono in misura limitata
sulla sua capacità di guadagno considerato l’utilizzo della sua residua abilità
lavorativa sul mercato generale del lavoro (cfr. STF 8C_529 del 23 maggio 2008
consid. 3).
Per
quanto attiene alla circostanza che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________
per un numero considerevole di anni (14 anni tenendo conto di un assicurato di
mezza età ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF), va evidenziato che nel settore
privato più il livello delle qualifiche richieste è basso, meno sono rilevanti gli
anni di servizio (cfr. STF I 620/06 del 6 luglio 2007 consid. 6.2.1.; STF
8C_529/2007 del 23 maggio 2008 consid. 4.2.).
Il TF,
nella sentenza I 620/06 del 6 luglio 2007, appena menzionata, con cui ha
escluso una riduzione per anni di servizio del reddito statistico nel caso di
un’assicurata la quale, al momento del sinistro, era al suo 17° anno di
attività quale impiegata di economia domestica presso il medesimo ospedale, ha
altresì osservato che:
"
(…)
6.2.2
Weiter ist zu beachten, dass sich das
Anfangseinkommen in einer neuen Firma in der Regel nicht isoliert nach der
Anzahl Dienstjahre, sondern u.a. auch auf Grund der mitgebrachten
Berufserfahrungen bestimmt (BGE 126 V 75 E. 5b/bb S. 80). Zudem ist eine lange
Dienstdauer beim gleichen Arbeitgeber auf dem - hier massgebenden -
hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 273 E. 4b S. 276; AHI
1998.
S. 287 E. 3b mit Hinweisen) durchaus positiv zu werten, indem die durch
die langjährige Betriebstreue ausgewiesene Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit sich
bei einem anderen Arbeitgeber im Anfangslohn niederschlägt (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 399/06 vom 11. August 2006, E. 4.2).
Ne
discende che anche, in casu, l’esperienza acquisita dall’assicurato nei diversi
anni presso lo stesso datore di lavoro rappresenta piuttosto un vantaggio per
un altro datore di lavoro, poiché è indice di affidabilità, stabilità, serietà
e competenza da parte dell’insorgente.
Conseguentemente, nel caso
di specie, non può essere applicata alcuna deduzione per gli anni di servizio
effettuati.
Partendo da
un salario da invalido di fr. 63’471.-- e ammettendo
una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell'insorgente
nel 2007 risulta, quindi, essere pari a fr. 60’298.-- (fr. 63’471.-- - (fr. 63’471.-- x 5 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 63’471.-- corrispondente al reddito
che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007
(cfr. consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 5%.
All’assicurato non è dunque
possibile assegnare una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità
risulta inferiore alla soglia minima del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
Di conseguenza a ragione
la CO 1 ha negato al ricorrente l’attribuzione di una rendita.
La decisione su
opposizione del 22 febbraio 2008 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster