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35.2008.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.6. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Il cpv. 3

dell’art. 9 LAINF prevede che, salvo diversa disposizione, la malattia

professionale è assimilata all’infortunio professionale dalla sua insorgenza.

Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di

cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti

(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.7

Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che il Dott. __________, spec. in

otorinolaringoiatria a __________, il 6 marzo 2007 ha indicato che:

"

(…)

Visto esito esame

audiometrico si ipotizza che il danno uditivo sia correlabile all’attività

lavorativa svolta in ambiente rumoroso.

Necessita la valutazione dell’evoluzione

nel tempo (con comparazione degli esami precedenti) e applicazione di ausilio

protesico per ripristinare la soglia di ascolto corretto.” (Doc. 6)

Compilando,

nel maggio 2007, un questionario all’attenzione dell’CO 1 l’assicurato ha

attestato di aver esercitato la professione di metalcostruttore dal 1968 al

2005, che dal 2006 all’orecchio sinistro accusava un peggioramento dell’udito e

soffriva di un ronzio auricolare, di non avere mai avuto un’otite media, né di

avere mai subito un intervento chirurgico all’apparato uditivo, di non avere

mai riportato conseguenze all’apparato uditivo in seguito a un malattia, di non

avere mai subito una commozione cerebrale, né una frattura cranica, di non

avere mai riportato danni in seguito a uno sparo o esplosione e di non essere

stato esposto a rumori durante il tempo libero.

Egli ha,

per contro, dichiarato di essere stato esposto a rumori sul posto di lavoro, in

particolare al rumore di macchine da taglio e di avere usato delle protezioni,

e meglio le cuffie antirumore qualche volta. L’insorgente ha pure precisato di

essere inabile al lavoro per questo motivo e altri (cfr. doc. 11).

Da un

formulario della Commissione sanitaria per l’accertamento degli stati di

invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo della __________

redatto nel luglio 2007 si evince, da un lato, che il ricorrente soffre di

un’ipoacusia bilaterale (16%), oltre che di apnee notturne, cardiopatia

ischemica, sindrome depressiva. Dall’altro, che la riduzione della capacità

lavorativa è stata valutata dell’80% (cfr. doc. 12).

Il 28

agosto 2007, il Dr. med. __________, specialista FMH in orecchio, naso, gola,

chirurgia cervico-facciale, allergologia, immunologia clinica e medicina del

lavoro, della __________ dell’CO 1 a __________, ha certificato quanto segue:

"

Sensorineurale Hochtoninnenohrschwerhörigkeit

beidseits, nicht erheblichen Grades, die allerdings vorwiegend durch die

berufliche Lärmarbeit verursacht worden ist. Im Einverständnis mit Dr. __________

ist einen apparativen Hörgeräteversorgung aus ORL-ärztlicher Sicht durchaus

indiziert. Darf ich Sie bitten, Herrn Dr. __________ den Auftrag für eine

entsprechende Erstexpertise zu erteilen. Gerne würde ich mir diese noch

vorlegen lassen. Ein entschädigungspflichtiger Integritätsschaden besteht

nicht.“ (Doc. 12)

Tra metà

settembre e gli inizi di novembre 2007 l’assicurato è stato periziato, su

invito del Dott. __________, dal Dott. __________, medico chirurgo, medicina

legale e delle assicurazioni, consulente tecnico del Tribunale di __________.

Nel

relativo referto è stato dapprima indicato che, trattandosi di una valutazione

complessiva di idoneità lavorativa, si è tenuto conto anche delle altre

patologie sofferte dall’assicurato e, quindi, non solamente dell’ipoacusia

riscontrata dal Dott. __________.

Riguardo al problema

uditivo, è stato asserito che il grado di ipoacusia riscontrato dal Dott. __________

era di grado tale, ancorché correggibile con protesi, da impedire l’impiego del

ricorrente nella mansione precedentemente svolta (fabbro). In proposito è stato

specificato che tale giudizio è stato dato al fine di preservare, per quanto

possibile, la funzione uditiva dell’interessato dai danni derivanti

dall’esposizione al forte rumore derivante dall’attività lavorativa. Il perito

ha puntualizzato che, ancorché il danno uditivo possa essere parzialmente

corretto da idonee protesi acustiche, va conservata assolutamente la residua

capacità uditiva del soggetto e ciò ai fini sociali e della vita di relazione. A

mente del Dott. __________ è pertanto impossibile adibire l’insorgente alla

mansione di fabbro e, dunque, l’ipoacusia da sola costituisce la perdita totale

della capacità lavorativa specifica posseduta. Egli ha rilevato che la voce di

conversazione era udita a distanza inferiore a un metro bilateralmente.

Il Dott. __________ ha, altresì,

ricordato che l’assicurato è affetto, oltre che dall’ipoacusia di grave entità

di tipo neurosensoriale, da sindrome delle apnee notturne, cardiopatia

ischemica, sindrome depressiva, diabete mellito e polineuropatia sensitivo

motoria.

Il perito ha affermato

che, applicando la normativa vigente in Italia, la somma delle infermità, non

calcolando il diabete mellito direttamente correlato alla neuropatia

sensitivo-motoria, darebbe luogo a una riduzione della capacità lavorativa pari

al 90-95%; calcolando invece la neuropatia come complicanza del diabete mellito

si arriverebbe a una valutazione del 95-100%.

Il Dott. __________ ha

concluso evidenziando che l’assicurato non deve essere considerato inabile al

lavoro per la sola ipoacusia, che ancorché inibente la mansione di fabbro, ne

consentirebbe il collocamento in una mansione lavorativa diversa e lontana da

fonti rumorose, ma si deve considerare inabile al lavoro per la somma delle

malattie di cui è affetto, tutte diagnosticate anche strumentalmente, ivi

incluso il disturbo depressivo, diagnosticati e valutati con strumenti

diagnostici (scale di Hamilton e Brief Psychiatric Rating Scale) di indubbio

valore scientifico internazionale (cfr. doc. 14).

Il Dr. med. __________,

dopo aver preso visione del rapporto del Dott. __________, il 3 dicembre 2007

ha osservato che:

"

Aus ORL-ärztlicher Sicht besteht beim

Versicherten eine rechtsbetonte sensorineurale Innenohrschwerhörigkeit

beidseits, nicht erheblichen Grades, die vorwiegend durch die berufliche

Lärmarbeit verursacht worden ist. Wie ich bereits am 28.8.2007 festgestellt

habe, ist hier eine apparative Hörgeräteversorgung aus ORL-ärztlicher Sicht

durchaus indiziert. Diesbezüglich soll sich der Versicherte zu einem

ORL-Facharzt in der Umgebung seines Wohnortes begeben, um die Indikationsstufe

für die Hörgeräteversorgung festzulegen. Ein entschädigungspflichtiger

Integritätsschaden besteht nicht.

Was die Eignung

anbetrifft, so ist der Versicherte rein aus ORL-ärztlicher Sicht voll

arbeitsfähig.“ (Doc. 16)

Il TCA, pendente causa, a

quest’ultimo riguardo ha chiesto all’CO 1, tramite il proprio patrocinatore, se

ha o meno esaminato la questione dell’idoneità dell’assicurato nell’attività

specifica di fabbro/metalcostruttore (cfr. art, 84 cpv. 2 LAINF) e, nel caso di

risposta affermativa, qual è stato l’esito di tale verifica e i relativi motivi

(cfr. doc. VII).

L’assicuratore LAINF

resistente, in risposta, ha trasmesso a questa Corte una valutazione del 16

ottobre 2008 del Dr. med. __________ del seguente tenore:

"

Bei oben genanntem Versicherten sind die

Voraussetzungen zum Erlass einer Nichteignungsverfügung aus ORL-ärztlicher

Sicht nicht gegeben, weil das Kriterium der erheblichen gesundheitlichen Gefährdung

bei Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit nicht erfüllt ist. Der versicherte

leidet zwar unbestrittenermassen an einer Innenohrschwerhörigkeit beidseits,

allerdings bei weitem nicht erheblichen Grades, die aber vorwiegend durch die

berufliche Lärmarbeit verursacht worden ist. Wenn man aber die

Reintonaudiogramme zwischen 1978 und 2007 vergleicht, so hat sich das Gehör in

den letzten 30 Jahren nur ganz leicht im Rahmen der physiologischen Alterung

verschlechtert. Aus diesem Grunde kann dem Versicherten rein aus ORL-ärztlicher

Sicht die Fortsetzung seiner bisherigen Tätigkeit als „fabbro/metalcostruttore“

(Schlosser) voll zugemutet werden. Falls sich sein Gehör in den nächsten Jahren

wider Erwarten wesentlich verschlechtern sollte, so müsste der Schadenfall aus

arbeitsmedizinischer Sicht neu beurteilt werden.“ (Doc. 28)

2.8

L’CO

1, con decisione formale del 18 gennaio 2008 confermata con decisione su

opposizione del 19 marzo 2008, fondandosi sui referti del Dr. med. __________, ha

stabilito che la perdita di udito dell’insorgente causata con probabilità

dall’esposizione ai rumori durante il lavoro, non è di grado rilevante e che,

pur ritenendo indicato un apparecchio acustico, non è giustificata alcuna inabilità

lavorativa, come nemmeno sussiste il diritto a un’indennità per menomazione

dell’integrità (cfr. doc. 19, B).

L’assicurato, dal canto

suo, ha contestato le conclusioni a cui è giunto l’assicuratore LAINF

resistente, postulando, segnatamente sulla base della perizia del Dott. __________,

l’erogazione di una rendita nonché di un’indennità per menomazione

dell’integrità, in quanto la perdita dell’udito da lui accusata è di grado

rilevante e costituisce una malattia professionale ai sensi di legge (cfr. doc.

21, I).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede

la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di

prova (DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9

Nel caso in esame,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che la valutazione espressa dal Dr. med. __________ della __________

dell’CO 1 a __________ - secondo cui l’assicurato, accusando sì dei disturbi di

udito prevalentemente riconducibili al rumore a cui era esposto sul posto di

lavoro, tuttavia di grado non rilevante, è totalmente abile al lavoro (cfr.

doc. 12, 16) - possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio senza che si riveli necessario esperire gli ulteriori

atti istruttori chiesti dall’insorgente (cfr. doc. I, V, XII, E; sul valore

probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1 cfr. STF U 350/06 del 20

luglio 2007 nel quale l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va osservato

che con il ricorso l’assicurato ha pure chiesto al TCA di convocare le parti

per una collaborazione (cfr. doc. I pag. 6).

Questa Corte, in merito,

rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto la convocazione per una

collaborazione), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

entrata in vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo

giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").

Inoltre conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

I rapporti del Dr. med. __________

non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti

posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato, comprensivo dei

referti degli esami acustici effettuati allo stesso.

In

relazione all’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui il Dr. med. __________

non l’ha mai visitato (cfr. doc. XII; E), va rilevato che l’Alta Corte

ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Va, poi, evidenziato che

l’assicurato ha svolto la professione di fabbro/metalcostruttore dal 1968 al

1975.

(cfr. doc. 11).

Il ricorrente, dal 1968 al

1978, non ha mai portato le cuffie protettive, mentre dal 1978 al 1995 le ha

indossate di rado (cfr. doc. 16a).

Già nel 1978 è risultata

una problematica uditiva (cfr. doc. 28).

In proposito è utile

puntualizzare che nel 1995 il Dr. med. __________, dopo aver visitato

l’assicurato dal profilo audiologico, ha precisato che nel contesto di un posto

di lavoro rumoroso dovevano essere sempre portate le cuffie (cfr. doc. 16a).

Il Dr. med. __________ ha,

comunque, precisato che dal 1978 al 2007 il peggioramento è stato lieve (cfr.

doc. 28) – ciò nonostante il lungo periodo in cui l’assicurato non ha portato

le cuffie o le ha indossate solo raramente.

Giova, inoltre, sottolineare

che agli atti non figurano certificazioni mediche atte a inficiare

l’apprezzamento del medico dell’CO 1.

In primo luogo, il Dott. __________,

nel rapporto peritale inoltrato al TCA nel novembre 2007 ha valutato

l’incapacità lavorativa complessivamente, ovvero tenendo conto di tutte le

patologie di cui l’insorgente è affetto.

Relativamente ai disturbi

uditivi egli ha specificato che il ricorrente non doveva essere considerato

inabile al lavoro per la sola ipoacusia bilaterale.

Il medico ha, però

asserito che il grado di ipoacusia era di grado tale, ancorché correggibile con

protesi, da impedire l’impiego dell’assicurato nella mansione di fabbro

precedentemente svolta, al fine di preservare, per quanto possibile la sua

funzione uditiva dai danni derivanti dall’esposizione al forte rumore derivante

dall’attività lavorativa (cfr. doc. 14).

In proposito va

evidenziato che, come esposto appena sopra, il peggioramento dell’udito

dell’assicurato nel corso degli anni è stato in ogni caso lento e lieve, benché

per molti anni non avesse fatto uso delle apposite protezioni.

Pertanto l’utilizzo delle

cuffie protettive, quale misura di prevenzione, a maggior ragione, riduce il

rischio di peggioramento.

Il Dr. med. __________, rispondendo

a un quesito di questo Tribunale, ha, altresì, asserito che proprio per il

fatto che il deterioramento delle condizioni uditive del ricorrente negli

ultimi trent’anni è stato lieve, la continuazione della professione originaria

dell’insorgente è totalmente esigibile. Secondo il medico __________, non

essendo adempiuto il criterio del rilevante danneggiamento della salute tramite

la continuazione dell’esercizio dell’abituale occupazione, l’assicurato non va considerato

inidoneo nella sua attività (cfr. doc. 28).

Inoltre il Dott. __________,

quale medico chirurgo e medico legale e delle assicurazioni, non risulta

comunque particolarmente qualificato a pronunciarsi in merito all’affezione in

questione.

In secondo luogo, il Dott.

__________, nel marzo 2007, si è limitato ad affermare che l’assicurato

presentava un danno uditivo correlabile all’attività lavorativa svolta in

ambiente rumoroso e che necessitava dell’applicazione di ausilio protesico per

ripristinare la soglia di ascolto corretto (cfr. doc. 6). Egli non si è, per

contro, pronunciato circa la rilevanza del danno alla salute, né in merito all’abilità

lavorativa del ricorrente.

Infine, per quanto attiene

agli altri attestati medici prodotti con il ricorso (cfr. doc. D1-D20), va

segnalato che gli stessi non concernono la problematica uditiva, bensì le altre

patologie di cui è affetto l’insorgente.

Relativamente alle

valutazioni dei medici consultati dal ricorrente, giova ancora ricordare che la

nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.11

Per quanto concerne la richiesta di un’indennità per menomazione

dell’integrità, giova rilevare che secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato

ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una

menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato

dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità

è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si

distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile,

per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo

alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale

secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri

medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi

infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la

lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri

termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma

da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica,

prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.12

In

concreto per i motivi esposti al consid. 2.10., questa Corte può fare propria

la valutazione del Dr. med. __________ circa il fatto che l’assicurato non

presenti un danno rilevante all’udito.

Occorre, di conseguenza,

concludere, senza che sia necessario procedere a ulteriori accertamenti (cfr.

consid. 2.9.), che il ricorrente non presenta una menomazione dell’integrità

fisica importante e durevole.

Del resto il medesimo, al

riguardo, non ha prodotto alcuna diversa valutazione medica

A tale proposito è,

comunque, utile evidenziare che dalla Tabella 12.4 relativa ai danni dell’udito

emerge che una diminuzione dell’udito complessiva del 32.2% (su un totale del

200%), entità attestata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 28), non dà diritto

ad alcuna IMI.

Secondo la Tabella citata

il diritto a un’IMI del 5% nasce, infatti, con un’ipoacusia bilaterale di

almeno il 70% o con un’ipoacusia monolaterale del 50%.

2.13

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’ipoacusia accusata dall’assicurato non pregiudica la sua

abilità lavorativa completa nella professione abituale di

fabbro/metalcostruttore e non è di una rilevanza tale da comportare una

menomazione importante e durevole all'integrità fisica.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 ha negato all’insorgente il diritto a una rendita di

invalidità e a una indennità per menomazione dell’integrità in relazione ai problemi

all’udito.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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