35.2008.28
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12 novembre 2008Italiano39 min
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Numero d'incarto:
35.2008.28
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, TCA
Titolo:
Disturbi di udito a seguito di attiv.rumorosa.Perdita udito non rilev.,unic.indicato apparecchio acustico.Ass. ha lavorato per 30 anni come fabbro.Peggior.lento e lieve,benché per anni non usato cuffie.Pertanto continuaz.della prof.originaria totalm.esigibile. Diminuz.udito 32.2%non dà diritto a IMI
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
MALATTIA PROFESSIONALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 6 LAINF
art. 9 LAINF
art. 18 LAINF
art. 24 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.28
rs
Lugano
12 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 marzo
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4 maggio
2007 la ditta __________ di __________ ha chiesto all’CO 1 di esaminare la
propria responsabilità per i disturbi uditivi presentati da RI 1 nato nel 1953
e suo dipendente dal luglio 1975 all’ottobre 2005 in qualità di
metalcostruttore (cfr. doc. 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 18 gennaio 2008, ha stabilito che la perdita di udito
accusata dall’assicurato, benché sia da ricondurre all’esposizione a rumori
durante il lavoro, non è di grado rilevante. L’CO 1 ha conseguentemente
ritenuto indicato unicamente un apparecchio acustico, mentre ha escluso
un’inabilità lavorativa, come pure il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (cfr. doc. 19).
L’Istituto
assicuratore, già nel settembre 2007, aveva accordato il proprio benestare
relativamente a un apparecchio acustico (cfr. doc. 13).
1.3. RI 1,
rappresentato dalla RA 1 (dal giugno 2008: __________), ha interposto
opposizione contro il provvedimento del 18 gennaio 2008 (cfr. doc. 21).
Al
riguardo va osservato che anche la __________ - assicuratore malattia collettivo
-, il 22 gennaio 2008, ha inoltrato opposizione preventiva avverso la decisione
menzionata (cfr. doc. 20).
Tuttavia
l’__________ il 12 marzo 2008, dopo la visione degli atti afferenti alla
fattispecie da parte del proprio servizio medico, ha ritirato l’opposizione (cfr.
doc. 25).
1.4. Con decisione
su opposizione del 19 marzo 2008 l’CO 1 ha confermato il contenuto del
provvedimento del 18 gennaio 2008 (cfr. doc. B).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 aprile 2008 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante,
ha chiesto l’erogazione di una rendita di invalidità, sussidiariamente una
rendita provvisoria in attesa dell’evoluzione della malattia, nonché
un’indennità per menomazione dell’integrità.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, dopo aver sottolineato
di essere affetto da diabete mellito, neuropatia sensitivo motoria
prevalentemente assonale agli arti inferiori, sofferenza ulnare di sinistra al
gomito, di essere stato colpito da infarto miocardico acuto e di non essere
idoneo al lavoro a causa delle sue condizioni fisiche e psicologiche, ha in particolare
addotto che la perizia di parte effettuata dal Dr. __________, specialista di
medicina legale, in modo molto dettagliato, non concorda con le conclusioni in
merito all’ipoacusia di cui soffre formulate dal Dr. __________ sulle quali si
è basato l’CO 1 per negargli il diritto alle prestazioni di legge.
L’assicurato
ha, al riguardo, auspicato l’allestimento di una perizia medica.
Egli ha
pure ricordato di avere lavorato per trentacinque anni presso la __________
quale fabbro e di avere fatto durante il lungo periodo lavorativo anche
finestre in alluminio, serramenti, cancelli, porte in ferro, carpenteria
pesante, di aver martellato sull’incudine il ferro battuto e di aver fatto uso
della macchina da taglio, della mola, dello smeriglio (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1,
patrocinato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Con scritto dell’8
maggio 2008 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito la richiesta di
ordinare una perizia medica (cfr. doc. V).
1.8. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. VI).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha chiesto all’CO 1, tramite l’avv. RA 2, se ha o meno
esaminato la questione dell’idoneità dell’assicurato nell’attività specifica di
fabbro/metalcostruttore e, nel caso di risposta affermativa, qual è stato l’esito
di tale verifica e i relativi motivi (cfr. doc. VII).
L’Istituto
assicuratore resistente, il 20 ottobre 2008, in risposta ja trasmesso il
rapporto del 16 ottobre 2008 del Dr. med. __________ (cfr. doc. X, 28).
1.10. L’assicurato,
tramite il proprio rappresentante, ha preso posizione in merito con scritto del
24 ottobre 2008 (cfr. doc. XII).
1.11. Il doc. XII è
stato inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (cfr. doc. XIII).
1.12. Il 5 novembre
2008, il patrocinatore dell’assicurato ha infine trasmesso uno scritto di
quest’ultimo del 30 ottobre 2008 (cfr. doc. XIV, E), il quale è stato spedito
all’avv. RA 2 per conoscenza (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente fosse o
meno legittimato a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità
e a un’indennità per menomazione dell’integrità in relazione ai suoi disturbi
di udito, non invece quella di sapere se altre problematiche di salute
(polmonari, psicologiche, cervicali; cfr. doc. I, E) costituiscano una malattia
professionale ex art. 9 LAINF oppure no.
E'
infatti la decisione su opposizione che determina l’oggetto dell’impugnazione
(cfr. DTF 130 V 388 consid. 1 = SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg.; STFA del 9
marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella
causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella
causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a,
pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag.
276 tutte con riferimenti).
L'autorità
di ricorso può, inoltre, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in
presenza di una decisione su opposizione emessa dall’organo competente (cfr.
DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,
E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U
355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118
V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Nella
presente fattispecie il provvedimento contestato si limita a stabilire che la
diminuzione dell’udito lamentata dall’insorgente, pur risultando imputabile
all’attività professionale, non è notevole, per cui l’CO 1 non è tenuto a
prendere a carico le conseguenze di tale problematica (cfr. doc. B).
2.3. Ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Una
malattia provocata dal lavoro ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF in relazione
con l’art. 14 OAINF e la cifra 2 dell’Allegato 1 all’OAINF, è rappresentata,
secondo la lett. a (“Malattie cagionate da agenti fisici”), segnatamente, da
una lesione notevole dell’udito causata da lavori nel rumore (cfr. STF
8C_81/2007 del 19 febbraio 2008, consid. 2).
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000
U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di
cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto
preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure,
considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355
consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Massima Istanza, nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha, inoltre,
precisato quanto segue:
"
(…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte
Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden
betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im
Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw.
3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung
als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%;
RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich
bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten
schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000,
worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko
für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden
Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung
liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen
Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis
ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche
Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des
qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d;
RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza U 35/02 del 26 febbraio 2004, l'Alta Corte ha
ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
"
2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder
stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger
Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die
berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im
Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten
Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge
Beweisanforderungen gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist
grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte
stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche
Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des
empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am
Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und
inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin,
über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch)
nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein
Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines
bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann
schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im
Einzelfall aus."
2.5. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa
alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza
dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia
professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è
tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se
Fatti
i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce
d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle
parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza
dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non
essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi
pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della
LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V
201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.6. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Il cpv. 3
dell’art. 9 LAINF prevede che, salvo diversa disposizione, la malattia
professionale è assimilata all’infortunio professionale dalla sua insorgenza.
Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di
cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.7
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che il Dott. __________, spec. in
otorinolaringoiatria a __________, il 6 marzo 2007 ha indicato che:
"
(…)
Visto esito esame
audiometrico si ipotizza che il danno uditivo sia correlabile all’attività
lavorativa svolta in ambiente rumoroso.
Necessita la valutazione dell’evoluzione
nel tempo (con comparazione degli esami precedenti) e applicazione di ausilio
protesico per ripristinare la soglia di ascolto corretto.” (Doc. 6)
Compilando,
nel maggio 2007, un questionario all’attenzione dell’CO 1 l’assicurato ha
attestato di aver esercitato la professione di metalcostruttore dal 1968 al
2005, che dal 2006 all’orecchio sinistro accusava un peggioramento dell’udito e
soffriva di un ronzio auricolare, di non avere mai avuto un’otite media, né di
avere mai subito un intervento chirurgico all’apparato uditivo, di non avere
mai riportato conseguenze all’apparato uditivo in seguito a un malattia, di non
avere mai subito una commozione cerebrale, né una frattura cranica, di non
avere mai riportato danni in seguito a uno sparo o esplosione e di non essere
stato esposto a rumori durante il tempo libero.
Egli ha,
per contro, dichiarato di essere stato esposto a rumori sul posto di lavoro, in
particolare al rumore di macchine da taglio e di avere usato delle protezioni,
e meglio le cuffie antirumore qualche volta. L’insorgente ha pure precisato di
essere inabile al lavoro per questo motivo e altri (cfr. doc. 11).
Da un
formulario della Commissione sanitaria per l’accertamento degli stati di
invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo della __________
redatto nel luglio 2007 si evince, da un lato, che il ricorrente soffre di
un’ipoacusia bilaterale (16%), oltre che di apnee notturne, cardiopatia
ischemica, sindrome depressiva. Dall’altro, che la riduzione della capacità
lavorativa è stata valutata dell’80% (cfr. doc. 12).
Il 28
agosto 2007, il Dr. med. __________, specialista FMH in orecchio, naso, gola,
chirurgia cervico-facciale, allergologia, immunologia clinica e medicina del
lavoro, della __________ dell’CO 1 a __________, ha certificato quanto segue:
"
Sensorineurale Hochtoninnenohrschwerhörigkeit
beidseits, nicht erheblichen Grades, die allerdings vorwiegend durch die
berufliche Lärmarbeit verursacht worden ist. Im Einverständnis mit Dr. __________
ist einen apparativen Hörgeräteversorgung aus ORL-ärztlicher Sicht durchaus
indiziert. Darf ich Sie bitten, Herrn Dr. __________ den Auftrag für eine
entsprechende Erstexpertise zu erteilen. Gerne würde ich mir diese noch
vorlegen lassen. Ein entschädigungspflichtiger Integritätsschaden besteht
nicht.“ (Doc. 12)
Tra metà
settembre e gli inizi di novembre 2007 l’assicurato è stato periziato, su
invito del Dott. __________, dal Dott. __________, medico chirurgo, medicina
legale e delle assicurazioni, consulente tecnico del Tribunale di __________.
Nel
relativo referto è stato dapprima indicato che, trattandosi di una valutazione
complessiva di idoneità lavorativa, si è tenuto conto anche delle altre
patologie sofferte dall’assicurato e, quindi, non solamente dell’ipoacusia
riscontrata dal Dott. __________.
Riguardo al problema
uditivo, è stato asserito che il grado di ipoacusia riscontrato dal Dott. __________
era di grado tale, ancorché correggibile con protesi, da impedire l’impiego del
ricorrente nella mansione precedentemente svolta (fabbro). In proposito è stato
specificato che tale giudizio è stato dato al fine di preservare, per quanto
possibile, la funzione uditiva dell’interessato dai danni derivanti
dall’esposizione al forte rumore derivante dall’attività lavorativa. Il perito
ha puntualizzato che, ancorché il danno uditivo possa essere parzialmente
corretto da idonee protesi acustiche, va conservata assolutamente la residua
capacità uditiva del soggetto e ciò ai fini sociali e della vita di relazione. A
mente del Dott. __________ è pertanto impossibile adibire l’insorgente alla
mansione di fabbro e, dunque, l’ipoacusia da sola costituisce la perdita totale
della capacità lavorativa specifica posseduta. Egli ha rilevato che la voce di
conversazione era udita a distanza inferiore a un metro bilateralmente.
Il Dott. __________ ha, altresì,
ricordato che l’assicurato è affetto, oltre che dall’ipoacusia di grave entità
di tipo neurosensoriale, da sindrome delle apnee notturne, cardiopatia
ischemica, sindrome depressiva, diabete mellito e polineuropatia sensitivo
motoria.
Il perito ha affermato
che, applicando la normativa vigente in Italia, la somma delle infermità, non
calcolando il diabete mellito direttamente correlato alla neuropatia
sensitivo-motoria, darebbe luogo a una riduzione della capacità lavorativa pari
al 90-95%; calcolando invece la neuropatia come complicanza del diabete mellito
si arriverebbe a una valutazione del 95-100%.
Il Dott. __________ ha
concluso evidenziando che l’assicurato non deve essere considerato inabile al
lavoro per la sola ipoacusia, che ancorché inibente la mansione di fabbro, ne
consentirebbe il collocamento in una mansione lavorativa diversa e lontana da
fonti rumorose, ma si deve considerare inabile al lavoro per la somma delle
malattie di cui è affetto, tutte diagnosticate anche strumentalmente, ivi
incluso il disturbo depressivo, diagnosticati e valutati con strumenti
diagnostici (scale di Hamilton e Brief Psychiatric Rating Scale) di indubbio
valore scientifico internazionale (cfr. doc. 14).
Il Dr. med. __________,
dopo aver preso visione del rapporto del Dott. __________, il 3 dicembre 2007
ha osservato che:
"
Aus ORL-ärztlicher Sicht besteht beim
Versicherten eine rechtsbetonte sensorineurale Innenohrschwerhörigkeit
beidseits, nicht erheblichen Grades, die vorwiegend durch die berufliche
Lärmarbeit verursacht worden ist. Wie ich bereits am 28.8.2007 festgestellt
habe, ist hier eine apparative Hörgeräteversorgung aus ORL-ärztlicher Sicht
durchaus indiziert. Diesbezüglich soll sich der Versicherte zu einem
ORL-Facharzt in der Umgebung seines Wohnortes begeben, um die Indikationsstufe
für die Hörgeräteversorgung festzulegen. Ein entschädigungspflichtiger
Integritätsschaden besteht nicht.
Was die Eignung
anbetrifft, so ist der Versicherte rein aus ORL-ärztlicher Sicht voll
arbeitsfähig.“ (Doc. 16)
Il TCA, pendente causa, a
quest’ultimo riguardo ha chiesto all’CO 1, tramite il proprio patrocinatore, se
ha o meno esaminato la questione dell’idoneità dell’assicurato nell’attività
specifica di fabbro/metalcostruttore (cfr. art, 84 cpv. 2 LAINF) e, nel caso di
risposta affermativa, qual è stato l’esito di tale verifica e i relativi motivi
(cfr. doc. VII).
L’assicuratore LAINF
resistente, in risposta, ha trasmesso a questa Corte una valutazione del 16
ottobre 2008 del Dr. med. __________ del seguente tenore:
"
Bei oben genanntem Versicherten sind die
Voraussetzungen zum Erlass einer Nichteignungsverfügung aus ORL-ärztlicher
Sicht nicht gegeben, weil das Kriterium der erheblichen gesundheitlichen Gefährdung
bei Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit nicht erfüllt ist. Der versicherte
leidet zwar unbestrittenermassen an einer Innenohrschwerhörigkeit beidseits,
allerdings bei weitem nicht erheblichen Grades, die aber vorwiegend durch die
berufliche Lärmarbeit verursacht worden ist. Wenn man aber die
Reintonaudiogramme zwischen 1978 und 2007 vergleicht, so hat sich das Gehör in
den letzten 30 Jahren nur ganz leicht im Rahmen der physiologischen Alterung
verschlechtert. Aus diesem Grunde kann dem Versicherten rein aus ORL-ärztlicher
Sicht die Fortsetzung seiner bisherigen Tätigkeit als „fabbro/metalcostruttore“
(Schlosser) voll zugemutet werden. Falls sich sein Gehör in den nächsten Jahren
wider Erwarten wesentlich verschlechtern sollte, so müsste der Schadenfall aus
arbeitsmedizinischer Sicht neu beurteilt werden.“ (Doc. 28)
2.8
L’CO
1, con decisione formale del 18 gennaio 2008 confermata con decisione su
opposizione del 19 marzo 2008, fondandosi sui referti del Dr. med. __________, ha
stabilito che la perdita di udito dell’insorgente causata con probabilità
dall’esposizione ai rumori durante il lavoro, non è di grado rilevante e che,
pur ritenendo indicato un apparecchio acustico, non è giustificata alcuna inabilità
lavorativa, come nemmeno sussiste il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (cfr. doc. 19, B).
L’assicurato, dal canto
suo, ha contestato le conclusioni a cui è giunto l’assicuratore LAINF
resistente, postulando, segnatamente sulla base della perizia del Dott. __________,
l’erogazione di una rendita nonché di un’indennità per menomazione
dell’integrità, in quanto la perdita dell’udito da lui accusata è di grado
rilevante e costituisce una malattia professionale ai sensi di legge (cfr. doc.
21, I).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede
la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto
oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in
Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano
ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non
presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,
non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione
dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano
divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di
prova (DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre
2002.
nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.9
Nel caso in esame,
attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte
ritiene che la valutazione espressa dal Dr. med. __________ della __________
dell’CO 1 a __________ - secondo cui l’assicurato, accusando sì dei disturbi di
udito prevalentemente riconducibili al rumore a cui era esposto sul posto di
lavoro, tuttavia di grado non rilevante, è totalmente abile al lavoro (cfr.
doc. 12, 16) - possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio senza che si riveli necessario esperire gli ulteriori
atti istruttori chiesti dall’insorgente (cfr. doc. I, V, XII, E; sul valore
probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1 cfr. STF U 350/06 del 20
luglio 2007 nel quale l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
Al riguardo va osservato
che con il ricorso l’assicurato ha pure chiesto al TCA di convocare le parti
per una collaborazione (cfr. doc. I pag. 6).
Questa Corte, in merito,
rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste
di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto la convocazione per una
collaborazione), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
entrata in vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo
giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Inoltre conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10
I rapporti del Dr. med. __________
non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti
posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha
espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato, comprensivo dei
referti degli esami acustici effettuati allo stesso.
In
relazione all’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui il Dr. med. __________
non l’ha mai visitato (cfr. doc. XII; E), va rilevato che l’Alta Corte
ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998.
nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
Va, poi, evidenziato che
l’assicurato ha svolto la professione di fabbro/metalcostruttore dal 1968 al
1975.
(cfr. doc. 11).
Il ricorrente, dal 1968 al
1978, non ha mai portato le cuffie protettive, mentre dal 1978 al 1995 le ha
indossate di rado (cfr. doc. 16a).
Già nel 1978 è risultata
una problematica uditiva (cfr. doc. 28).
In proposito è utile
puntualizzare che nel 1995 il Dr. med. __________, dopo aver visitato
l’assicurato dal profilo audiologico, ha precisato che nel contesto di un posto
di lavoro rumoroso dovevano essere sempre portate le cuffie (cfr. doc. 16a).
Il Dr. med. __________ ha,
comunque, precisato che dal 1978 al 2007 il peggioramento è stato lieve (cfr.
doc. 28) – ciò nonostante il lungo periodo in cui l’assicurato non ha portato
le cuffie o le ha indossate solo raramente.
Giova, inoltre, sottolineare
che agli atti non figurano certificazioni mediche atte a inficiare
l’apprezzamento del medico dell’CO 1.
In primo luogo, il Dott. __________,
nel rapporto peritale inoltrato al TCA nel novembre 2007 ha valutato
l’incapacità lavorativa complessivamente, ovvero tenendo conto di tutte le
patologie di cui l’insorgente è affetto.
Relativamente ai disturbi
uditivi egli ha specificato che il ricorrente non doveva essere considerato
inabile al lavoro per la sola ipoacusia bilaterale.
Il medico ha, però
asserito che il grado di ipoacusia era di grado tale, ancorché correggibile con
protesi, da impedire l’impiego dell’assicurato nella mansione di fabbro
precedentemente svolta, al fine di preservare, per quanto possibile la sua
funzione uditiva dai danni derivanti dall’esposizione al forte rumore derivante
dall’attività lavorativa (cfr. doc. 14).
In proposito va
evidenziato che, come esposto appena sopra, il peggioramento dell’udito
dell’assicurato nel corso degli anni è stato in ogni caso lento e lieve, benché
per molti anni non avesse fatto uso delle apposite protezioni.
Pertanto l’utilizzo delle
cuffie protettive, quale misura di prevenzione, a maggior ragione, riduce il
rischio di peggioramento.
Il Dr. med. __________, rispondendo
a un quesito di questo Tribunale, ha, altresì, asserito che proprio per il
fatto che il deterioramento delle condizioni uditive del ricorrente negli
ultimi trent’anni è stato lieve, la continuazione della professione originaria
dell’insorgente è totalmente esigibile. Secondo il medico __________, non
essendo adempiuto il criterio del rilevante danneggiamento della salute tramite
la continuazione dell’esercizio dell’abituale occupazione, l’assicurato non va considerato
inidoneo nella sua attività (cfr. doc. 28).
Inoltre il Dott. __________,
quale medico chirurgo e medico legale e delle assicurazioni, non risulta
comunque particolarmente qualificato a pronunciarsi in merito all’affezione in
questione.
In secondo luogo, il Dott.
__________, nel marzo 2007, si è limitato ad affermare che l’assicurato
presentava un danno uditivo correlabile all’attività lavorativa svolta in
ambiente rumoroso e che necessitava dell’applicazione di ausilio protesico per
ripristinare la soglia di ascolto corretto (cfr. doc. 6). Egli non si è, per
contro, pronunciato circa la rilevanza del danno alla salute, né in merito all’abilità
lavorativa del ricorrente.
Infine, per quanto attiene
agli altri attestati medici prodotti con il ricorso (cfr. doc. D1-D20), va
segnalato che gli stessi non concernono la problematica uditiva, bensì le altre
patologie di cui è affetto l’insorgente.
Relativamente alle
valutazioni dei medici consultati dal ricorrente, giova ancora ricordare che la
nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
2.11
Per quanto concerne la richiesta di un’indennità per menomazione
dell’integrità, giova rilevare che secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato
ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una
menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato
dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità
è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si
distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile,
per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo
alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale
secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri
medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi
infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la
lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri
termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma
da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica,
prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.12
In
concreto per i motivi esposti al consid. 2.10., questa Corte può fare propria
la valutazione del Dr. med. __________ circa il fatto che l’assicurato non
presenti un danno rilevante all’udito.
Occorre, di conseguenza,
concludere, senza che sia necessario procedere a ulteriori accertamenti (cfr.
consid. 2.9.), che il ricorrente non presenta una menomazione dell’integrità
fisica importante e durevole.
Del resto il medesimo, al
riguardo, non ha prodotto alcuna diversa valutazione medica
A tale proposito è,
comunque, utile evidenziare che dalla Tabella 12.4 relativa ai danni dell’udito
emerge che una diminuzione dell’udito complessiva del 32.2% (su un totale del
200%), entità attestata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 28), non dà diritto
ad alcuna IMI.
Secondo la Tabella citata
il diritto a un’IMI del 5% nasce, infatti, con un’ipoacusia bilaterale di
almeno il 70% o con un’ipoacusia monolaterale del 50%.
2.13
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l’ipoacusia accusata dall’assicurato non pregiudica la sua
abilità lavorativa completa nella professione abituale di
fabbro/metalcostruttore e non è di una rilevanza tale da comportare una
menomazione importante e durevole all'integrità fisica.
A
ragione, pertanto, l’CO 1 ha negato all’insorgente il diritto a una rendita di
invalidità e a una indennità per menomazione dell’integrità in relazione ai problemi
all’udito.
Ne
discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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