35.2008.29
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6 agosto 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2008.29
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TCA
Titolo:
Assicurato,fabbro industriale ma, al momento dell'insorgenza danno salute, edicolante a tempo parziale, affetto da patologie di rilevanza ortopedica. Determinazione diritto rendita invalidità. Diritto negato poiché assicurato ritenuto in grado esercitare a tempo pieno attività di edicolante
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.29
mm
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
febbraio 1996, RI 1 - fabbro industriale che a quel momento si trovava al
beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli
infortuni presso l’CO 1 -, ha lamentato, segnatamente, la rottura del legamento
crociato anteriore del ginocchio destro giocando una partita di calcio.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Facendo
capo alle risultanze di una valutazione peritale eseguita presso il Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48),
l’assicurato è stato giudicato totalmente abile nella sua professione di fabbro
a far tempo dal 12 agosto 1997 (doc. 49).
La cura
medica è invece stata dichiarata chiusa con comunicazione del 7 ottobre 1997
(doc. 51), salvo poi assumere i costi di un soggiorno di riabilitazione (dal 12
al 23 gennaio 1998) presso l’Ospedale __________ di __________ (periodo durante
il quale è stato ripristinato il diritto all’indennità giornaliera; doc. 64).
1.2. Nel corso
del mese di luglio 1998, RI 1 ha presentato istanza all’Ufficio AI per
l’assegnazione di prestazioni per adulti, in particolare di provvedimenti
integrativi volti a conseguire una riformazione professionale.
Con
decisione formale del 10 dicembre 1998, l’amministrazione ha respinto la
richiesta, posto che l’assicurato non presentava alcuna invalidità (doc. 12 -
inc. AI).
Con
sentenza del 17 maggio 2000 - cresciuta in giudicato incontestata -, questa
Corte ha respinto l’impugnativa che l’assicurato aveva inoltrato contro la
decisione formale appena menzionata (cfr. doc. 16 - inc. AI).
1.3. Nel
prosieguo, precisamente nel corso del mese di gennaio 2005, all’assicuratore LAINF
è stata annunciata una ricaduta, determinata da dolori localizzati al ginocchio
destro, a quello sinistro, nonché al rachide lombare (doc. 85).
Con
decisione formale dell’11 febbraio 2005, confermata in sede di opposizione
(cfr. doc. 99), l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi al ginocchio sinistro e alla regione lombare (doc. 88).
La
ricaduta è per contro stata assunta limitatamente alla problematica riguardante
il ginocchio destro.
L’11
aprile 2006 RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di revisione del
LCA del ginocchio destro presso la __________ di __________ (doc. 135).
Successivamente
egli è stato posto al beneficio di cure conservative.
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9
ottobre 2007, l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurato al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
A RI 1 è
stato per contro negato il diritto alla rendita di invalidità, in quanto, citiamo:
“… i postumi infortunistici non riducono la sua capacità lavorativa
nell’attività di riferimento (edicolante), la quale può essere svolta in misura
completa. Per quanto riguarda il mercato generale del lavoro le limitazioni non
sono tali da pregiudicare in modo significativo la capacità lucrativa in
attività idonee confacenti al suo stato di salute.” (doc. 195).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 198), poi completata
dall’avv. __________ (doc. 207), l’Istituto assicuratore, in data 14 marzo
2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 209).
1.5. Avverso la
decisione su opposizione 14 marzo 2008 dell’CO 1, RI 1 si é aggravato, con atto
di ricorso dell’8 aprile 2008, dinanzi a questo Tribunale, chiedendone
l’annullamento sulla base delle considerazioni seguenti, citiamo:
"
Mi trovo in uno stato di salute delicato, dovuto
all’incidente da me subito al ginocchio il 10 febbraio 1996.
Da allora non ho più potuto svolgere la mia
attività professionale di metalcostruttore.
Non è vero che oggi posso lavorare al 100%,
cambiando posizione di lavoro.
Una perizia potrà dimostrarlo.
Ritengo che la CO 1 debba garantirmi una
riformazione professionale, e così da poter guadagnare il necessario per
vivere.”
(doc. I)
1.6. L’assicuratore
LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 9
maggio 2008, l’avv. __________, che aveva nel frattempo assunto il patrocinio
dell’insorgente, ha domandato che venissero esperiti degli accertamenti
inerenti alle condizioni di salute di quest’ultimo e, d’altra parte, ha chiesto
la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato ha diritto a
una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore LAINF.
2.3. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V
313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella
causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G.
P.).
2.4. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare all’assicurato il
diritto a una rendita di invalidità (cfr. doc. 195), è stata presa sulla base,
in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità funzionale
(EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e della visita
fiduciaria di controllo del 25 settembre 2007.
In
effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della
fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________,
risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla
regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco (questi ultimi
di natura morbosa, cfr. consid. 1.3.) -, RI 1 è stato riconosciuto in grado di
svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera:
"
Vista la complessità dei fattori, innanzitutto
il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici
fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del
sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia
durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro …
ecc., rafforzano la nostra decisione che un’attività professionale
nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile. Il
futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in
piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato”
sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in
posizione accovacciato.”
(doc. 186
- il corsivo è del redattore)
D’altro
canto, in occasione della visita del 25 settembre 2007, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile
nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del
lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei,
citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare
posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.”
(doc. 194, p. 4).
2.5. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è
rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato
la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il
rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995
(cfr. doc. 1-6/7/9 - inc. AI).
A
quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di
un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________”
di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2).
Gli atti
di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a
svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio,
il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005 - doc. 105: “La disoccupazione è
finita nel 1997 circa. In seguito il signor RI 1 si è adattato a lavorare
parzialmente presso il __________, di proprietà della signora __________, di
Via __________ Dal profilo fiscale, il signor RI 1 risulta dunque
dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto riguarda l’attività
svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette, ecc.), essa è
un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il chiosco alle
ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________, fino alla
chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50% (come da
rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1 rimane meno
tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a seguito di
questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel chiosco più
tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del redattore).
In queste
condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p.
2: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta basandosi sul fatto
che io non posso più fare la mia professione originaria.”), il diritto alla
rendita di invalidità non può essere determinato in funzione dell’attività di
metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva abbandonata circa un anno
prima dell’infortunio in questione e che, nel frattempo, nonostante fosse stato
dichiarato abile in misura completa proprio in quella professione, sia dal
Prof. dott. __________, Primario del Servizio di chirurgia ortopedica
dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 48, p. 5), sia dal medico di __________
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3; cfr., del
resto, la STCA 32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che,
se è vero da un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi
chirurgici effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è
ripreso perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno
prima della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico -
malgrado gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________
presso l’Ospedale cantonale di __________ - ha stabilito l’esistenza di
un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Al contrario a partire da
quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale.”
- il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa.
L’CO 1 ha
dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione
dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di
gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4: “Ultima attività lavorativa svolta
aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo parziale (4 ore al
giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella stessa ditta da
>1 anno (ca. 11 anni).”) e da allora non più interrotta, tanto che
essa non può più essere considerata una soluzione transitoria (cfr. doc. 168,
p. 1) -, rispettivamente, di un’attività adeguata reperibile sul mercato
generale del lavoro.
Ora, il
TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le
risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________
nel mese di giugno 2007 (doc. 186) ed il referto afferente alla visita
fiduciaria di controllo del 25 settembre 2007 (doc. 194) - documentazione in
base alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno
l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti
funzionali descritti dai sanitari -, possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere
all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del
resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno
alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al
termine della stagione 2004/2005 (doc. 119) e, successivamente, di allenare,
così come emerge dall’articolo pubblicato sul quotidiano “__________” di
martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175).
In
conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato,
perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico
del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1 aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in
ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò
che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno.
Pertanto, la decisione di
rifiuto della rendita di invalidità emanata dall’CO 1 va confermata.
2.6. In sede di ricorso,
l’assicurato ha chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga obbligato a
garantirgli una riformazione professionale (doc. I).
In
proposito, questo Tribunale si limita a ricordare che la LAINF non prevede
l’erogazione di provvedimenti di integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del
25 febbraio 2003, consid. 4.3), di modo che la relativa richiesta formulata
dall’insorgente appare manifestamente priva di fondamento.
2.7. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, come da lui
richiesto (cfr. doc. V).
2.7.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03
del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, si veda, fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
Questa
Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U 347/98del 10 ottobre 2001;
STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA
1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6 marzo 2001; STFA 1P
281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99
del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).
2.7.2
Nel caso
concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata
nella Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese
di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In
particolare, come esposto ai considerandi precedenti, ci si poteva e doveva
rendere immediatamente conto che determinante, ai fini della determinazione del
diritto alla rendita, non era la professione originaria di metalcostruttore e
che la documentazione medica agli atti appariva sufficientemente affidabile per
concludere a favore di una capacità lavorativa completa nell’attività di
edicolante, rispettivamente, in qualsiasi altra attività lavorativa idonea
reperibile sul mercato generale del lavoro.
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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