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Decisione

35.2008.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2008Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

Questa Corte,

in precedenza, è pervenuta alla conclusione che l’amministrazione era legittimata

a determinare il diritto alla rendita di invalidità, prendendo in

considerazione soltanto i postumi infortunistici organici (cfr. consid.

2.4

).

A

quest’ultimo proposito, va immediatamente precisato che non è contestata la

circostanza che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro vanno imputati

a un infortunio occorso all’insorgente prima dell’inizio della copertura

presso CO 1 (doc. 10, p. 11: “Ci sono disturbi funzionali alle due ginocchia

più a sinistra che a destra con instabilità nel piano sagittale di grave entità

a sinistra e di modica entità a destra, dopo lesione del legamento crociato

anteriore sinistro e lesione del menisco mediale circa 20 anni fa (non a carico

della CO 1); …” e doc. 6/18, p. 2: “Ha usato le stampelle e mi ricorda che

20.

anni fa ha lesionato il legamento crociato anteriore sinistro e il menisco.”

- il corsivo è del redattore) e, in quanto tale, non assicurato presso

quest’ultimo assicuratore.

Dagli

atti di causa emerge che, allo scopo di chiarire l’aspetto eziologico e di

definire l’esigibilità lavorativa, CO 1 ha disposto l’esecuzione di due

perizie: l’una neurologica, l’altra chirurgico-ortopedica.

Da un

profilo neurologico, lo stato di salute di RI 1 è stato indagato dal dott. __________,

il quale, dal suo punto di vista, ha refertato soltanto la presenza di una cefalea

muscolotensiva, considerata non trovarsi in una relazione di causalità naturale

con gli infortuni del 6 settembre 2001 e del 26 luglio 2003 (doc. 9, risposta

al quesito n. 1: “Come descritto nella valutazione dal lato neurologico posso

porre unicamente la diagnosi di una cefalea muscolotensiva insorta circa due

anni or sono per la quale non esiste nessun nesso di causalità con gli

infortuni del 6.9.01 e 26.7.03.” e n. 2: “Dal lato neurologico non vi sono

postumi degli eventi invocati i quali non hanno causato nessuna patologia

neurologica.” - il corsivo è del redattore)

In data

1° dicembre 2006, l’assicurato è invece stato periziato dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

Per

quanto qui di interesse, il medico fiduciario ha diagnosticato una

toraco-lombalgia cronica e dei disturbi funzionali alle due ginocchia più

pronunciati a sinistra che a destra (oltre, rifacendosi alla perizia

psichiatrica del dott. __________, a una sindrome depressiva ricorrente di

grado lieve - doc. 10, p. 10).

Lo

specialista appena citato ha inoltre ammesso che la toraco-lombalgia

costituisce ancora una conseguenza naturale dell’evento del 6 settembre 2001,

mentre l’assicurato è stato reputato avere nel frattempo ritrovato lo status

quo ante a margine dell’infortunio del luglio 2003 (risposta al quesito n.

1: “Dal punto di vista chirurgico-ortopedico esiste ancora un nesso di

causalità preponderante e probabile della attuale toraco-lombalgia con

l’infortunio del 06.09.01. Dal punto di vista chirurgico-ortopedico ad oggi la

sintomatologia somatica non è più in relazione con l’infortunio del 26.07.03.”

e al quesito n. 5: “Per quanto riguarda l’infortunio del 06.09.01 lo stato quo

ante non è ritrovato. Per quanto riguarda l’infortunio del 26.07.03 lo stato

quo ante, dal punto di vista chirurgico-ortopedico, è ritrovato.”).

Quindi -

tenuto conto delle sequele residuali dell’evento infortunistico del 6 settembre

2001.

e, dunque, della sola toraco-lombalgia cronica -, il dott. __________ ha

affermato che, nell’esercizio della sua abituale professione di direttore di un

esercizio pubblico, RI 1 potrebbe svolgere senza limitazioni di sorta i compiti

puramente amministrativi, mentre che, per poter eseguire altre mansioni più

fisiche (ad esempio, portare pesi oltre i 10 kg o pulire il locale), egli

dovrebbe introdurre delle pause di 5 minuti per ogni ora di lavoro (doc. 10, p.

13).

Per

contro, in un’attività alternativa adeguata, da svolgere in posizione alternata

seduta (in misura di 2/3)/eretta (in misura di 1/3), l’assicurato presenterebbe

una totale capacità lavorativa (doc. 10, p. 13: “In un’attività leggera, come

ad esempio sorveglianza di videoschermi in un garage o in un grande negozio, in

un lavoro ad un nastro a catena dove non si devono portare pesi superiori ai 10

kg, in un lavoro quale custode rispettivamente venditore, ma anche in un lavoro

da lagerista dove vi sono importanti mezzi di aiuto, il signor RI 1 potrebbe

lavorare in misura completa nell’intera giornata.”).

Con la

decisione formale del 14 settembre 2007, l’amministrazione, fatte proprie le

conclusioni peritali dei dottori __________ e __________, ha dichiarato il

ricorrente abile in misura completa in un’attività leggera adeguata e ha stabilito

che sul mercato generale del lavoro, egli potrebbe ancora conseguire un reddito

inferiore di circa il 17% a quello che avrebbe realizzato senza il danno alla

salute, donde il riconoscimento di una rendita di invalidità di ugual misura

(cfr. doc. 12).

Il TCA

osserva che nel valutare l’esigibilità lavorativa e, in ultima analisi,

l’entità dell’invalidità, l’assicuratore convenuto non ha considerato il danno

esistente a livello del ginocchio destro, sebbene la sua eziologia

traumatica non fosse assolutamente contestata (del resto, con decisione formale

del 20 settembre 2002, l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del

10% proprio in ragione di questo stesso danno - doc. 6/26).

Ora, alla

luce della perizia 1° dicembre 2006 del dott. __________, non può essere

escluso, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al ginocchio destro incidano

negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato (posto che fra le “diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa”, il medico fiduciario appena

menzionato ha inserito anche le gonalgie bilaterali - doc. 10, p. 10) e, quindi,

possano influenzare in qualche modo la definizione dell’esigibilità lavorativa.

In

proposito, va osservato che, con la decisione formale del 20 settembre 2002

(doc. 6/26), relativa al sinistro del 14 aprile 2002, La CO 1 aveva dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (visto che da ulteriori

provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un sensibile

miglioramento delle condizioni del ginocchio destro), assegnato un’IMI del 10%

e - sempre tenuto conto delle sole sequele dell’evento dell’aprile 2002 -,

dichiarato l’assicurato nuovamente abile al lavoro in misura completa.

Nel

valutare il diritto alla rendita di invalidità, con la decisione formale del 14

settembre 2007 (poi confermata in sede di opposizione), l’amministrazione non

ha considerato lo stato del ginocchio destro e ha di fatto scisso le

conseguenze degli infortuni assicurati (danno al rachide dorso-lombare, da una

parte, danno al ginocchio destro, dall’altra).

A mente

di questa Corte, tale modo di procedere é contrario alla giurisprudenza

federale.

In

effetti, nella DTF 116 V 159ss., l’Alta Corte federale ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,

disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni

fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della

carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per

una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.

La

decisione su opposizione del 30 novembre 2007 va pertanto annullata e l’incarto

rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché - tenuto conto di tutte

le conseguenze degli infortuni assicurati (danno alla colonna dorso-lombare

e danno al ginocchio destro) -, ridefinisca l’esigibilità lavorativa e,

quindi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità a far

tempo dal 1° agosto 2007.

Non può

in effetti essere escluso che, valutati globalmente, i postumi residuali

degli infortuni del 6 settembre 2001 e del 15 aprile 2002 (per quanto riguarda

il sinistro del luglio 2003, l’assicurato è reputato aver raggiunto nel

frattempo lo status quo ante, cfr. doc. 10, risposta al quesito n. 5),

si ripercuotano sull’esigibilità lavorativa in maniera diversa rispetto a come

essi si ripercuoterebbero se valutati singolarmente.

A titolo

abbondanziale, a proposito dell’affermazione dell’insorgente secondo cui il suo

grado di invalidità andrebbe stabilito in funzione del discapito di rendimento

nell’esercizio della sua abituale professione di gerente, poiché non sarebbe

ragionevole costringerlo ad abbandonare un’attività in cui egli ha investito

somme di denaro non indifferenti, questo Tribunale fa presente che, secondo la

giurisprudenza federale, qualora l’attività esercitata dopo l’insorgenza del

danno alla salute non consente di valorizzare al meglio la capacità lavorativa

residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il suo posto

di lavoro, rispettivamente, la sua impresa, in favore di un’occupazione

più lucrativa (STFA U 334/02 del 22 aprile 2003, consid. 4.1 e U 74/01 del 10

dicembre 2001; RCC 1983, p. 246).

2.6

Guadagno

assicurato

2.6.1

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano

in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui

queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali

espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22.

cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Per

evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al

Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire

il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e

per le rendite (artt. 23ss. OAINF).

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,

l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Il cpv. 1

recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario

dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di

protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto,

il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza

queste circostanze.

A mente

del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di

cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale,

determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno

precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti

eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima

dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

Giusta il

cpv. 4, infine, se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di un

ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità,

determinante per calcolare la nuova rendita è il salario che l'assicurato

avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se non si fosse già

prima infortunato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto

anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.

2.6.2

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha contestato l’entità del guadagno

assicurato su cui l’amministrazione ha calcolato la rendita di invalidità (fr.

63'875 - cfr. doc. 12).

A suo

avviso, in effetti, al caso di specie torna applicabile l’art. 24 cpv. 2 OAINF

e, in questo senso, oltre a, citiamo: “conteggiare (…) l’aumento congiunturale

del salario.”, CO 1 avrebbe dovuto computare la tredicesima mensilità, nonché

tenere conto degli aumenti salariali di cui egli avrebbe beneficiato qualora

non fosse insorto il danno alla salute in questione (doc. I, p. 5).

In sede

di decisione su opposizione, l’assicuratore ha confermato di avere considerato

l’art. 24 cpv. 2 OAINF e di avere perciò adeguato il guadagno assicurato

precedente l’infortunio del 2001, citiamo: “… all’evoluzione dei salari

nominali dei prezzi al consumo, …” (doc. 15, p. 14).

2.6.3

Questa Corte

concorda sul fatto che alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 24

cpv. 2 OAINF (cfr., in questo senso, la DTF 123 V 45ss. = SVR 1997 UV88, p.

321ss., in cui il TFA ha stabilito che - qualora si tratti di fissare per la

prima volta la rendita di invalidità dopo diversi infortuni invalidanti, con

inizio del diritto alla prestazione più di cinque anni dopo il primo evento -, il

guadagno annuo assicurato va determinato conformemente alla disposizione appena

citata) e che pertanto il guadagno assicurato venga fissato sulla base del

reddito che RI 1 avrebbe realizzato durante il periodo 1° agosto 2006-31 luglio

2007.

(inizio della rendita di invalidità: 1° agosto 2007).

L’art.

24.

cpv. 2 OAINF persegue lo scopo di compensare quei pregiudizi che si

realizzerebbero applicando il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. In

particolare si è inteso evitare che un assicurato, la cui cura medica è durata

a lungo e il cui diritto alla rendita sorge unicamente cinque anni dopo

l'infortunio, percepisca soltanto il salario conseguito prima dell'infortunio.

Questa circostanza potrebbe infatti condurre a risultati iniqui nel caso in cui

i salari fossero nel frattempo aumentati in maniera importante. La disposizione

persegue quindi lo scopo di adeguare all'evoluzione normale dei salari il

reddito percepito nell'attività svolta prima dell'infortunio (DTF 127 V 172,

123.

V 51 e la giurisprudenza ivi citata). Non è per contro ammissibile

considerare un'ulteriore evoluzione professionale - in particolare rapporti di

lavoro sorti dopo l'insorgenza dell'infortunio e, quindi, adeguamenti

individuali del salario - e di conseguenza un aumento ipotetico che si sarebbe

realizzato senza l'infortunio (DTF 127 V 173 consid. 3b; RAMI 1999 no. U 327

pag. 111 consid. 3c). In tale ipotesi, infatti, gli assicurati che percepiscono

una rendita cinque anni dopo l'infortunio sarebbero - ingiustamente -

avvantaggiati rispetto a quelli il cui diritto alla prestazione è sorto

precedentemente a questo termine (DTF 127 V 173 consid. 3b).

In una sentenza U 349/01

dell’8 maggio 2003, consid. 4.1 - nota al patrocinatore dell’assicurato -, il

TFA ha affermato che, nell’ambito dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, oltre

al rincaro, si deve pure considerare l'evoluzione dei salari in

termini reali (cfr., inoltre, la RAMI 1999 U 340, p. 404ss.: "Der

vor dem Unfall bezogene Lohn ist der seitherigen Teuerung und

Reallohnentwicklung anzupassen" - il corsivo è del redattore).

D’altro canto, in quella

stessa pronunzia, l’Alta Corte ha negato che la tredicesima potesse

entrare nel calcolo del guadagno assicurato, poiché il relativo diritto era

maturato posteriormente all’infortunio in questione (“Con il gravame la

Vaudoise censura in primo luogo il fatto che per il calcolo del guadagno

assicurato sia stato tenuto conto, oltre che dell'evoluzione reale dei salari e

del rincaro, anche della tredicesima mensilità. La critica è fondata. In

effetti, malgrado la tredicesima faccia parte del salario determinante ai sensi

della LAVS (RAMI 1989 no. U 81 pag. 382), il diritto di percepire questa

prestazione sarebbe sorto, alla luce della documentazione versata agli atti,

solo dopo l'infortunio.” - il corsivo è del redattore).

I pochi elementi che

emergono dagli atti di causa non consentono al TCA di stabilire se

l’assicuratore ha determinato il guadagno assicurato in conformità alla

giurisprudenza relativa all’art. 24 cpv. 2 OAINF appena citata, oppure no.

Visto che l’incarto deve già

esserle retrocesso per altre ragioni (cfr. consid. 2.5.3.), CO

1.

procederà pure a riesaminare il proprio calcolo del guadagno assicurato,

tenendo conto dei principi giurisprudenziali suevocati.

2.7

Indennità

per menomazione all’integrità

2.7.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità

(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente

per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.7.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

Nel caso di

specie, per quanto riguarda il danno al ginocchio destro, RI 1, con

decisione formale del 20 settembre 2002, è stato posto al beneficio di un’IMI

del 10% (doc. 6/26).

Visto che

la suddetta decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA non è

legittimato a ridiscutere la questione in questa sede (ciò che del resto

l’assicurato neppure pretende).

D’altro

canto, dato che la problematica psichica non è di pertinenza de CO 1

(cfr. consid. 2.4.8.), un diritto all’IMI non può neppure entrare in linea di

conto.

Per

quanto concerne il rachide dorso-lombare, interessato dal sinistro del 6

settembre 2001, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________,

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 12, p. 4).

Questa la

valutazione che il perito ha espresso in occasione della visita del 1° dicembre

2006:

"

Per l’infortunio del 06.09.01 esiste una

menomazione dell’integrità del 10%. Per la toraco-lombalgia dovuta alla

frattura di D8. Vi sono dolori di modica entità che si presentano raramente a

riposo e che hanno un buon recupero dopo 1-2 giorni. Talvolta dolori persistenti.

Scala dolore/funzione ++ con un angolo cuneiforme di 14°. Secondo la tabella

7.

, la menomazione dell’integrità è del 10%.”

(doc. 10,

p. 13)

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non

avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del sanitario consultato

da CO 1, specialista che vanta un’ampia esperienza nel campo della medicina

infortunistica e assicurativa.

L’insorgente

ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 25% almeno, tuttavia egli non ha

fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è confermata nella misura in cui è stata

negata la responsabilità dell’assicuratore convenuto in relazione alla

patologia psichica di cui soffre l’assicurato e

nella misura in cui a quest’ultimo è stata assegnata un’IMI del 10%.

Per

il resto, essa è annullata.

§§ L’incarto

è retrocesso all’amministrazione affinché si ripronunci sul diritto alla

rendita di invalidità e ricalcoli il guadagno annuo

assicurato ai sensi dei considerandi.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’assicuratore

convenuto verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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