35.2008.3
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23 aprile 2008Italiano45 min
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Numero d'incarto:
35.2008.3
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di plurimi infortuni nel periodo 2001-2003. Negata l'eziologia traumatica alla problematica psichica. Annullata la decisione di rendita poiché assicuratore non ha considerato la globalità dei disturbi di natura infortunistica. Confermata IMI
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.3
mm
Lugano
23 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
settembre 2001, RI 1 - direttore del locale notturno “__________” di __________
e assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, è caduto da uno sgabello e ha
riportato una contusione dorso-lombare con frattura della vertebra D8 (doc. 3).
L’assicuratore
ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 15 aprile
2002 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: mentre
scendeva da uno scalino situato dietro al bar, egli è andato a sbattere contro
un muro, riportando, secondo il certificato 27 maggio 2002 del Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione del ginocchio destro.
La RMN
del 7 maggio 2002 ha evidenziato, a livello del ginocchio destro, una lesione
del legamento crociato anteriore e una contusione ossea.
L’amministrazione
ha riconosciuto la propria responsabilità anche in relazione a questo sinistro.
Con
decisione formale del 20 settembre 2002 - cresciuta in giudicato incontestata -,
CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità
del 10% per tenere conto dei postumi residuali permanenti dell’infortunio del
15 aprile 2002.
1.3. Un terzo e
ultimo sinistro è occorso a RI 1 il 26 luglio 2003, allorquando egli è stato
aggredito da tre persone nei pressi della discoteca “__________” (doc. 4).
Secondo
il rapporto 26 luglio 2003 del PS dell’Ospedale __________ di __________, egli
presentava una tumefazione e una dermoabrasione al mento, escoriazioni alla
lingua anteriormente, una dolenzia palpatoria al ramo montante della mandibola
sinistra senza segni di lussazione, così come delle escoriazioni al gomito
destro (doc. 10, p. 2).
Questo
evento è pure stato preso a carico da CO 1.
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14
settembre 2007, l’assicuratore LAINF ha negato l’eziologia traumatica ai
disturbi psichici presentati dall’assicurato e, d’altra parte, ha riconosciuto
una rendita di invalidità del 17% a contare dal 1° agosto 2007, calcolata su un
guadagno assicurato pari a fr. 63'875, nonché un’IMI del 10% (doc. 12).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 13 e
14), l’amministrazione, in data 30 novembre 2007, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 15).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 gennaio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore venga condannato a
riconoscergli una rendita di invalidità del 35% almeno, nonché un’IMI del 25%
almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti per nuova decisione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, in primo luogo,
critica il fatto che lo psichiatra dott. __________ si sia pronunciato in
merito all’eziologia dei disturbi psichici da lui presentati, poiché si
tratterebbe, a suo dire, di una questione di competenza dell’amministrazione (e
dunque non del medico). Sempre a proposito della problematica psichica, egli fa
valere che l’aggressione di cui è rimasto vittima del 2003, rappresenta un
evento inusuale: “un’aggressione per l’appunto, portata con un’arma da fuoco
(il proiettile gli ha sfiorato la testa). Le conseguenze di natura medica si
sono protratte nel tempo, anche da un profilo psichico e quindi anche le
relative cure.” (doc. I, p. 6).
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, l’assicurato contesta innanzitutto
di essere in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura indicata dal
medico fiduciario dell’assicuratore, posto che gli impedimenti derivanti dal
danno alla salute infortunistico sarebbero ben più gravi di quelli refertati da
quest’ultimo sanitario.
Egli
sottolinea inoltre che le attività alternative ritenute dall’assicuratore
infortuni per determinare il reddito da invalido, non esisterebbero nella
realtà (doc. I, p. 3s.) e, d’altro canto, che esse non sarebbero nemmeno
adeguate tenuto conto dell’età, delle carenze linguistiche e della formazione
professionale (doc. I, p. 4: “Nei fatti l’età, la circostanza che egli non
abbia mai svolto qualsivoglia attività di tal genere, e comunque al di fuori
dal contesto alberghiero, l’aspetto che comunque dovrebbe presentarsi alla ricerca
di un’attività lavorativa con una limitazione oggetto del riconoscimento
medesimo di una rendita, le limitazioni linguistiche, fanno apparire necessario
tener conto di tali limitazioni nel valutare le prospettive lavorative
future.”).
Per RI 1,
il quale ha continuato a svolgere l’attività di gerente di un esercizio
pubblico, in cui ha peraltro investito cifre non indifferenti, non sarebbe
esigibile che egli debba abbandonare tale lavoro. In questo senso, egli
pretende che il tasso di invalidità venga stabilito in funzione del discapito
di rendimento nell’esercizio dell’abituale attività di gerente, discapito
quantificato in un 30% circa (doc. I, p. 4).
In merito
al guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità, il
ricorrente è dell’avviso che esso avrebbe dovuto essere adeguato ai sensi
dell’art. 24 cpv. 2 OAINF e, in questo contesto, rimprovera all’amministrazione
di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità dovuta per legge dopo un
certo periodo di lavoro ai dipendenti del settore alberghiero, così come
dell’aumento del salario effettivo (doc. I, p. 5).
Per
quanto riguarda infine l’IMI, RI 1 ritiene che questa prestazione debba
elevarsi almeno al 25% (doc. I, p. 6: “… nel caso particolare ci si trova
dinanzi ad una scoliosi (con frattura, quindi più grave) di 14° con un grado di
dolorabilità ++, per il quale è previsto il 20% di IMI. Nel caso particolare vi
è anche una cifosi, per il che si richiede venga riconosciuta un’IMI del 25%
almeno.”)
1.6. CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In corso di
causa, il ricorrente ha più volte preannunciato che avrebbe prodotto
dell’ulteriore documentazione medica (cfr. doc. V, VII e IX).
Sino ad
oggi al TCA non è però pervenuto alcunché.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. In sede di
risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha sostenuto che la pretesa ricorsuale
riguardante l’IMI non sarebbe ricevibile, essendo, su tale aspetto, la
decisione formale del 14 settembre 2007 cresciuta in giudicato incontestata
(doc. III, p. 5).
Nella DTF
119 V 347ss., la nostra Corte federale ha stabilito che l'obbligo di articolare
le censure vale, di principio, anche nella procedura di opposizione, di modo
che, nella misura in cui la decisione formale non è oggetto di impugnativa
nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa
parzialmente in giudicato.
In RAMI 1999 U 323, p. 98s., il TFA ha precisato
che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce
espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima
decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del
litigio (diritto alla rendita di invalidità) sollevi delle questioni di
causalità.
Nella concreta evenienza,
è vero che, con l’opposizione 5 novembre 2007, l’assicurato non
ha contestato l'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità
riconosciutagli con decisione formale del 14 settembre 2007 (doc. 14).
Nondimeno,
in quella stessa sede, è stata sollevata una questione di causalità, nella
misura in cui RI 1 ha preteso che le sue turbe psichiche venissero riconosciute
come una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del luglio 2003, di
modo che, in ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, la decisione
formale in questione non può essere cresciuta in giudicato, nemmeno per quanto
riguarda l’IMI.
Nel
merito
2.3. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti
all’assicurato.
Questa
Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto
era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe
psichiche di cui soffre l’insorgente, oppure no.
La
risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità
delle prestazioni spettanti a RI 1.
2.4. Disturbi
psichici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 luglio 2003?
2.4.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.4.4. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.4.5. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.4.6. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio,
devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1
e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.4.7. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.4.8. Dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore convenuto si è
rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi
psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una
conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 26 luglio 2003.
Con la
propria impugnativa, l’assicurato contesta il fatto che CO 1 abbia negato
l’esistenza di un legame causale naturale tra la problematica psichica e
l’evento del 2003, facendo capo alla valutazione espressa dal proprio
psichiatra di fiducia, nella misura in cui, a suo avviso, si tratterebbe di una
questione di esclusiva competenza dell’amministrazione. A proposito
dell’adeguatezza, egli sottolinea il carattere inusuale dell’infortunio del
2003, un’aggressione con arma da fuoco, le cui conseguenze si sono protratte
nel tempo e, con esse, anche le relative cure mediche (doc. I, p. 5s.).
Per
quanto concerne la causalità naturale, dalle tavole processuali emerge
che la questione è stata oggetto di un’approfondita perizia elaborata dal dott.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Lo
specialista appena citato ha escluso che RI 1 soffra di un disturbo
post-traumatico da stress (doc. 8, p. 10: “Durante l’esame clinico non ho
potuto notare dei segni deponenti per un disturbo post-traumatico da stress
(peraltro neppure rilevato nella precedente perizia del Dr. __________ che in
quella occasione aveva posto la diagnosi di “episodio despressivo di grado
lieve (F 32.0)”, mentre riteneva che i disturbi legati all’evento del
24.07.2003 erano in breve tempo “fortemente regrediti”) ed ha invece diagnosticato
una sindrome depressiva ricorrente di grado lieve (ICD-10: F33.0), patologia
che non è riconducibile, con il grado della verosimiglianza preponderante,
all’evento traumatico del 26 luglio 2003 (doc. 8, p. 12: “In conclusione, gli
attuali problemi di salute, dal punto di vista psichiatrico, non sono, con
verosimiglianza preponderante, da ricondurre all’evento infortunistico del
26.07.2003.” - il corsivo è del redattore).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia
elaborata dallo psichiatra dott. __________, anche in considerazione
dell’assenza di pareri specialistici divergenti, possa validamente costituire
da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad
ulteriori atti istruttori.
In
proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In merito
alla censura ricorsuale secondo cui non incombeva al medico pronunciarsi sulla
causalità, il TCA si limita a osservare che il dott. __________ ha giustamente valutato
l’esistenza della causalità naturale (e non adeguata), questione di fatto
generalmente di ordine medico (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2.
edizione, n. 79).
Facendo difetto il nesso
di causalità naturale tra la diagnosticata affezione psichica e l’infortunio
del 26 luglio 2003 (e, con esso, la responsabilità dell’assicuratore
LAINF), può naturalmente restare aperta la questione riguardante l’adeguatezza.
Dal
referto peritale del dott. __________ si evince che la sintomatologia
depressiva di cui soffre l’insorgente, va intesa principalmente come, citiamo:
“… reazione al disturbo algico esistente e non come conseguenza dell’infortunio
del 26.07.2003.” (doc. 8, p. 12).
Sebbene
l’assicurato non lo pretenda, in base a quanto affermato dallo psichiatra
fiduciario, si potrebbe pensare che la diagnosticata affezione psichica sia la
conseguenza naturale dei pregressi infortuni, o meglio della sintomatologia
algica a loro legata.
Tale
questione non merita tuttavia maggiori approfondimenti, nella misura in cui
tanto l’evento del settembre 2001, quanto quello dell’aprile 2002 - nel primo
caso l’assicurato è caduto da uno sgabello (o scaletta), nel secondo è
scivolato su uno scalino posto dietro al bar, andando poi a sbattere contro un
muro (cfr. consid. 1.1 e 1.2.) -, vanno senz’altro classificati fra gli
infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di
causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
La
problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF
convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI vanno
valutati tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica.
2.5. Diritto
alla rendita di invalidità
2.5.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro canto,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3
Questa Corte,
in precedenza, è pervenuta alla conclusione che l’amministrazione era legittimata
a determinare il diritto alla rendita di invalidità, prendendo in
considerazione soltanto i postumi infortunistici organici (cfr. consid.
2.4
).
A
quest’ultimo proposito, va immediatamente precisato che non è contestata la
circostanza che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro vanno imputati
a un infortunio occorso all’insorgente prima dell’inizio della copertura
presso CO 1 (doc. 10, p. 11: “Ci sono disturbi funzionali alle due ginocchia
più a sinistra che a destra con instabilità nel piano sagittale di grave entità
a sinistra e di modica entità a destra, dopo lesione del legamento crociato
anteriore sinistro e lesione del menisco mediale circa 20 anni fa (non a carico
della CO 1); …” e doc. 6/18, p. 2: “Ha usato le stampelle e mi ricorda che
20.
anni fa ha lesionato il legamento crociato anteriore sinistro e il menisco.”
- il corsivo è del redattore) e, in quanto tale, non assicurato presso
quest’ultimo assicuratore.
Dagli
atti di causa emerge che, allo scopo di chiarire l’aspetto eziologico e di
definire l’esigibilità lavorativa, CO 1 ha disposto l’esecuzione di due
perizie: l’una neurologica, l’altra chirurgico-ortopedica.
Da un
profilo neurologico, lo stato di salute di RI 1 è stato indagato dal dott. __________,
il quale, dal suo punto di vista, ha refertato soltanto la presenza di una cefalea
muscolotensiva, considerata non trovarsi in una relazione di causalità naturale
con gli infortuni del 6 settembre 2001 e del 26 luglio 2003 (doc. 9, risposta
al quesito n. 1: “Come descritto nella valutazione dal lato neurologico posso
porre unicamente la diagnosi di una cefalea muscolotensiva insorta circa due
anni or sono per la quale non esiste nessun nesso di causalità con gli
infortuni del 6.9.01 e 26.7.03.” e n. 2: “Dal lato neurologico non vi sono
postumi degli eventi invocati i quali non hanno causato nessuna patologia
neurologica.” - il corsivo è del redattore)
In data
1° dicembre 2006, l’assicurato è invece stato periziato dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Per
quanto qui di interesse, il medico fiduciario ha diagnosticato una
toraco-lombalgia cronica e dei disturbi funzionali alle due ginocchia più
pronunciati a sinistra che a destra (oltre, rifacendosi alla perizia
psichiatrica del dott. __________, a una sindrome depressiva ricorrente di
grado lieve - doc. 10, p. 10).
Lo
specialista appena citato ha inoltre ammesso che la toraco-lombalgia
costituisce ancora una conseguenza naturale dell’evento del 6 settembre 2001,
mentre l’assicurato è stato reputato avere nel frattempo ritrovato lo status
quo ante a margine dell’infortunio del luglio 2003 (risposta al quesito n.
1: “Dal punto di vista chirurgico-ortopedico esiste ancora un nesso di
causalità preponderante e probabile della attuale toraco-lombalgia con
l’infortunio del 06.09.01. Dal punto di vista chirurgico-ortopedico ad oggi la
sintomatologia somatica non è più in relazione con l’infortunio del 26.07.03.”
e al quesito n. 5: “Per quanto riguarda l’infortunio del 06.09.01 lo stato quo
ante non è ritrovato. Per quanto riguarda l’infortunio del 26.07.03 lo stato
quo ante, dal punto di vista chirurgico-ortopedico, è ritrovato.”).
Quindi -
tenuto conto delle sequele residuali dell’evento infortunistico del 6 settembre
2001.
e, dunque, della sola toraco-lombalgia cronica -, il dott. __________ ha
affermato che, nell’esercizio della sua abituale professione di direttore di un
esercizio pubblico, RI 1 potrebbe svolgere senza limitazioni di sorta i compiti
puramente amministrativi, mentre che, per poter eseguire altre mansioni più
fisiche (ad esempio, portare pesi oltre i 10 kg o pulire il locale), egli
dovrebbe introdurre delle pause di 5 minuti per ogni ora di lavoro (doc. 10, p.
13).
Per
contro, in un’attività alternativa adeguata, da svolgere in posizione alternata
seduta (in misura di 2/3)/eretta (in misura di 1/3), l’assicurato presenterebbe
una totale capacità lavorativa (doc. 10, p. 13: “In un’attività leggera, come
ad esempio sorveglianza di videoschermi in un garage o in un grande negozio, in
un lavoro ad un nastro a catena dove non si devono portare pesi superiori ai 10
kg, in un lavoro quale custode rispettivamente venditore, ma anche in un lavoro
da lagerista dove vi sono importanti mezzi di aiuto, il signor RI 1 potrebbe
lavorare in misura completa nell’intera giornata.”).
Con la
decisione formale del 14 settembre 2007, l’amministrazione, fatte proprie le
conclusioni peritali dei dottori __________ e __________, ha dichiarato il
ricorrente abile in misura completa in un’attività leggera adeguata e ha stabilito
che sul mercato generale del lavoro, egli potrebbe ancora conseguire un reddito
inferiore di circa il 17% a quello che avrebbe realizzato senza il danno alla
salute, donde il riconoscimento di una rendita di invalidità di ugual misura
(cfr. doc. 12).
Il TCA
osserva che nel valutare l’esigibilità lavorativa e, in ultima analisi,
l’entità dell’invalidità, l’assicuratore convenuto non ha considerato il danno
esistente a livello del ginocchio destro, sebbene la sua eziologia
traumatica non fosse assolutamente contestata (del resto, con decisione formale
del 20 settembre 2002, l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del
10% proprio in ragione di questo stesso danno - doc. 6/26).
Ora, alla
luce della perizia 1° dicembre 2006 del dott. __________, non può essere
escluso, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al ginocchio destro incidano
negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato (posto che fra le “diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa”, il medico fiduciario appena
menzionato ha inserito anche le gonalgie bilaterali - doc. 10, p. 10) e, quindi,
possano influenzare in qualche modo la definizione dell’esigibilità lavorativa.
In
proposito, va osservato che, con la decisione formale del 20 settembre 2002
(doc. 6/26), relativa al sinistro del 14 aprile 2002, La CO 1 aveva dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (visto che da ulteriori
provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un sensibile
miglioramento delle condizioni del ginocchio destro), assegnato un’IMI del 10%
e - sempre tenuto conto delle sole sequele dell’evento dell’aprile 2002 -,
dichiarato l’assicurato nuovamente abile al lavoro in misura completa.
Nel
valutare il diritto alla rendita di invalidità, con la decisione formale del 14
settembre 2007 (poi confermata in sede di opposizione), l’amministrazione non
ha considerato lo stato del ginocchio destro e ha di fatto scisso le
conseguenze degli infortuni assicurati (danno al rachide dorso-lombare, da una
parte, danno al ginocchio destro, dall’altra).
A mente
di questa Corte, tale modo di procedere é contrario alla giurisprudenza
federale.
In
effetti, nella DTF 116 V 159ss., l’Alta Corte federale ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,
disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni
fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della
carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per
una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.
La
decisione su opposizione del 30 novembre 2007 va pertanto annullata e l’incarto
rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché - tenuto conto di tutte
le conseguenze degli infortuni assicurati (danno alla colonna dorso-lombare
e danno al ginocchio destro) -, ridefinisca l’esigibilità lavorativa e,
quindi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità a far
tempo dal 1° agosto 2007.
Non può
in effetti essere escluso che, valutati globalmente, i postumi residuali
degli infortuni del 6 settembre 2001 e del 15 aprile 2002 (per quanto riguarda
il sinistro del luglio 2003, l’assicurato è reputato aver raggiunto nel
frattempo lo status quo ante, cfr. doc. 10, risposta al quesito n. 5),
si ripercuotano sull’esigibilità lavorativa in maniera diversa rispetto a come
essi si ripercuoterebbero se valutati singolarmente.
A titolo
abbondanziale, a proposito dell’affermazione dell’insorgente secondo cui il suo
grado di invalidità andrebbe stabilito in funzione del discapito di rendimento
nell’esercizio della sua abituale professione di gerente, poiché non sarebbe
ragionevole costringerlo ad abbandonare un’attività in cui egli ha investito
somme di denaro non indifferenti, questo Tribunale fa presente che, secondo la
giurisprudenza federale, qualora l’attività esercitata dopo l’insorgenza del
danno alla salute non consente di valorizzare al meglio la capacità lavorativa
residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il suo posto
di lavoro, rispettivamente, la sua impresa, in favore di un’occupazione
più lucrativa (STFA U 334/02 del 22 aprile 2003, consid. 4.1 e U 74/01 del 10
dicembre 2001; RCC 1983, p. 246).
2.6
Guadagno
assicurato
2.6.1
A
norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano
in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui
queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali
espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata
prevista.
Per
evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al
Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire
il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e
per le rendite (artt. 23ss. OAINF).
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,
l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Il cpv. 1
recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario
dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di
protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto,
il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza
queste circostanze.
A mente
del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di
cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale,
determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno
precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti
eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.
Giusta il
cpv. 4, infine, se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di un
ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità,
determinante per calcolare la nuova rendita è il salario che l'assicurato
avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se non si fosse già
prima infortunato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto
anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.
2.6.2
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha contestato l’entità del guadagno
assicurato su cui l’amministrazione ha calcolato la rendita di invalidità (fr.
63'875 - cfr. doc. 12).
A suo
avviso, in effetti, al caso di specie torna applicabile l’art. 24 cpv. 2 OAINF
e, in questo senso, oltre a, citiamo: “conteggiare (…) l’aumento congiunturale
del salario.”, CO 1 avrebbe dovuto computare la tredicesima mensilità, nonché
tenere conto degli aumenti salariali di cui egli avrebbe beneficiato qualora
non fosse insorto il danno alla salute in questione (doc. I, p. 5).
In sede
di decisione su opposizione, l’assicuratore ha confermato di avere considerato
l’art. 24 cpv. 2 OAINF e di avere perciò adeguato il guadagno assicurato
precedente l’infortunio del 2001, citiamo: “… all’evoluzione dei salari
nominali dei prezzi al consumo, …” (doc. 15, p. 14).
2.6.3
Questa Corte
concorda sul fatto che alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 24
cpv. 2 OAINF (cfr., in questo senso, la DTF 123 V 45ss. = SVR 1997 UV88, p.
321ss., in cui il TFA ha stabilito che - qualora si tratti di fissare per la
prima volta la rendita di invalidità dopo diversi infortuni invalidanti, con
inizio del diritto alla prestazione più di cinque anni dopo il primo evento -, il
guadagno annuo assicurato va determinato conformemente alla disposizione appena
citata) e che pertanto il guadagno assicurato venga fissato sulla base del
reddito che RI 1 avrebbe realizzato durante il periodo 1° agosto 2006-31 luglio
2007.
(inizio della rendita di invalidità: 1° agosto 2007).
L’art.
24.
cpv. 2 OAINF persegue lo scopo di compensare quei pregiudizi che si
realizzerebbero applicando il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. In
particolare si è inteso evitare che un assicurato, la cui cura medica è durata
a lungo e il cui diritto alla rendita sorge unicamente cinque anni dopo
l'infortunio, percepisca soltanto il salario conseguito prima dell'infortunio.
Questa circostanza potrebbe infatti condurre a risultati iniqui nel caso in cui
i salari fossero nel frattempo aumentati in maniera importante. La disposizione
persegue quindi lo scopo di adeguare all'evoluzione normale dei salari il
reddito percepito nell'attività svolta prima dell'infortunio (DTF 127 V 172,
123.
V 51 e la giurisprudenza ivi citata). Non è per contro ammissibile
considerare un'ulteriore evoluzione professionale - in particolare rapporti di
lavoro sorti dopo l'insorgenza dell'infortunio e, quindi, adeguamenti
individuali del salario - e di conseguenza un aumento ipotetico che si sarebbe
realizzato senza l'infortunio (DTF 127 V 173 consid. 3b; RAMI 1999 no. U 327
pag. 111 consid. 3c). In tale ipotesi, infatti, gli assicurati che percepiscono
una rendita cinque anni dopo l'infortunio sarebbero - ingiustamente -
avvantaggiati rispetto a quelli il cui diritto alla prestazione è sorto
precedentemente a questo termine (DTF 127 V 173 consid. 3b).
In una sentenza U 349/01
dell’8 maggio 2003, consid. 4.1 - nota al patrocinatore dell’assicurato -, il
TFA ha affermato che, nell’ambito dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, oltre
al rincaro, si deve pure considerare l'evoluzione dei salari in
termini reali (cfr., inoltre, la RAMI 1999 U 340, p. 404ss.: "Der
vor dem Unfall bezogene Lohn ist der seitherigen Teuerung und
Reallohnentwicklung anzupassen" - il corsivo è del redattore).
D’altro canto, in quella
stessa pronunzia, l’Alta Corte ha negato che la tredicesima potesse
entrare nel calcolo del guadagno assicurato, poiché il relativo diritto era
maturato posteriormente all’infortunio in questione (“Con il gravame la
Vaudoise censura in primo luogo il fatto che per il calcolo del guadagno
assicurato sia stato tenuto conto, oltre che dell'evoluzione reale dei salari e
del rincaro, anche della tredicesima mensilità. La critica è fondata. In
effetti, malgrado la tredicesima faccia parte del salario determinante ai sensi
della LAVS (RAMI 1989 no. U 81 pag. 382), il diritto di percepire questa
prestazione sarebbe sorto, alla luce della documentazione versata agli atti,
solo dopo l'infortunio.” - il corsivo è del redattore).
I pochi elementi che
emergono dagli atti di causa non consentono al TCA di stabilire se
l’assicuratore ha determinato il guadagno assicurato in conformità alla
giurisprudenza relativa all’art. 24 cpv. 2 OAINF appena citata, oppure no.
Visto che l’incarto deve già
esserle retrocesso per altre ragioni (cfr. consid. 2.5.3.), CO
1.
procederà pure a riesaminare il proprio calcolo del guadagno assicurato,
tenendo conto dei principi giurisprudenziali suevocati.
2.7
Indennità
per menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7.5
Nel caso di
specie, per quanto riguarda il danno al ginocchio destro, RI 1, con
decisione formale del 20 settembre 2002, è stato posto al beneficio di un’IMI
del 10% (doc. 6/26).
Visto che
la suddetta decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA non è
legittimato a ridiscutere la questione in questa sede (ciò che del resto
l’assicurato neppure pretende).
D’altro
canto, dato che la problematica psichica non è di pertinenza de CO 1
(cfr. consid. 2.4.8.), un diritto all’IMI non può neppure entrare in linea di
conto.
Per
quanto concerne il rachide dorso-lombare, interessato dal sinistro del 6
settembre 2001, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________,
ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 12, p. 4).
Questa la
valutazione che il perito ha espresso in occasione della visita del 1° dicembre
2006:
"
Per l’infortunio del 06.09.01 esiste una
menomazione dell’integrità del 10%. Per la toraco-lombalgia dovuta alla
frattura di D8. Vi sono dolori di modica entità che si presentano raramente a
riposo e che hanno un buon recupero dopo 1-2 giorni. Talvolta dolori persistenti.
Scala dolore/funzione ++ con un angolo cuneiforme di 14°. Secondo la tabella
7.
, la menomazione dell’integrità è del 10%.”
(doc. 10,
p. 13)
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non
avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del sanitario consultato
da CO 1, specialista che vanta un’ampia esperienza nel campo della medicina
infortunistica e assicurativa.
L’insorgente
ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 25% almeno, tuttavia egli non ha
fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è confermata nella misura in cui è stata
negata la responsabilità dell’assicuratore convenuto in relazione alla
patologia psichica di cui soffre l’assicurato e
nella misura in cui a quest’ultimo è stata assegnata un’IMI del 10%.
Per
il resto, essa è annullata.
§§ L’incarto
è retrocesso all’amministrazione affinché si ripronunci sul diritto alla
rendita di invalidità e ricalcoli il guadagno annuo
assicurato ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’assicuratore
convenuto verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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