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35.2008.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2008Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori alle articolazioni interfalangeali prossimali distali e sulle

metacarpo-falangeali e alla base del I raggio. L’insorgente ha altresì

lamentato dolori che partono dalla regione cervicale irradiandosi lungo la

colonna vertebrale interessando glutei, arti inferiori fino al terzo medio

superiore delle gambe.

Riguardo

alla causalità il medico ha asserito che:

"

ci troviamo confrontati con l’analisi di un

incidente stradale del 24 luglio 2006 che causò solo e unicamente un trauma di

accelerazione della colonna cervicale di (n.d.r.: grado)1 secondo classe

Québec in potenza di minime alterazioni degenerative del rachide cervicale e in

assenza completa di qualsivoglia lesione morfologico strutturale ascrivibile a

infortunio (…).

Nel prosieguo si sono

manifestati dolori con tendenza fibromialgica e, a distanza di sei mesi

dall’avvenimento infortunistico, dei blocchi lombo-sacrali su alterazioni degenerative

toracali e lombari nonché su protrusione discale L4-L5. Rientrati i disturbi è

poi avvenuta la ripresa lavorativa in misura totale in mansione di capo sala (non

croupier) pur risentendo comunque la signora RI 1 di dolori panvertebrali.

Ulteriormente vi è stata

una recrudescenza dei disturbi (che impediscono lo svolgimento del lavoro in

qualità di croupier e parzialmente anche quello di capo-sala), questa volta

derivanti da una sindrome del canale carpale documentata mediante accertamento

neurologico. In questo contesto si precisa come mai in precedenza (sia nelle

visite eseguite dal sottoscritto perito così come da quelle eseguite dai medici

curanti) fosse mai stato accennato o denunciato dalla paziente alcunché al

riguardo, tanto meno la nozione di un eventuale trauma distorsivo a livello dei

polsi avvenuto nell’incidente. E’ conosciuto come la sindrome del canale

carpale (vedi l’ampia documentazione disponibile nelle pubblicazioni Suva) sia

una patologia classica nel sesso femminile dopo una certa età. Alla luce di

queste argomentazioni, in assenza di un correlato probabile preponderante con

l’infortunio del 24 luglio 2006, in presenza di una manifestazione così tardiva

si nega un nesso di causalità fra la sindrome del canale carpale bilaterale,

prevalente a sinistra, e l’evento in causa.

E’ altresì evidente che la

rizartrosi non ha nulla a che fare con l’infortunio del luglio 2006 così come i

dolori ingravescenti alle articolazioni metacarpo-falangeali, interfalangeali

prossimali distali di entrambe le mani e la tendenza fibromialgica. Tutte

queste manifestazioni (sindrome del canale carpale, dolori panvertebrali,

dolori articolari alle piccole articolazioni, rizartrosi) depongono chiaramente

per un processo degenerativo in atto.

(…).” (Doc. 94=L)

Il Dr.

med. __________ ha così asserito che a fronte dei soli postumi infortunistici

non erano da prevedere altre terapie. Egli ha, però, in via eccezionale e a

scopo di delucidazione proposto alla CO 1 di accettare i costi della

fisioterapia prescritta dal Dr. med. __________, la visita dal Dr. med. __________

e l’inabilità lavorativa in corso fino al 31 gennaio 2008 con chiusura delle

cure mediche e terapeutiche per le sole conseguenze infortunistiche con il 1°

febbraio 2008. Il medico ha puntualizzato che dopo questa data il caso andava

inderogabilmente chiuso senza più alcuna eccezione (cfr. doc. 94=L).

Nel

certificato del 28 gennaio 2008 la Dr. med. __________ ha attestato che

l’assicurata, precedentemente al sinistro del 2006, era in ottime condizioni di

salute, in quanto l’aveva vista solo due volte, una per influenza e una per

conseguenze di un problema dentario. La dottoressa ha aggiunto che dopo

l’incidente ha presentato un peggioramento costante delle condizioni generali

con dolori invalidanti al collo e lombari e che ultimamente aveva sviluppato

anche rachialgie parentetiche nonché acroparestesie che la limitavano molto nel

lavoro come croupier al __________. La Dr. med. __________ ha, infine, ritenuto

la ricorrente inabile la lavoro al 100% per postraumi d’infortunio e

specificato che la stessa non poteva lavorare come croupier dato che doveva

restare in piedi e usare con destrezza le mani (cfr. doc. O).

2.13. Un’attenta

valutazione della documentazione medica all’inserto - riassunta ai considerandi

2.12. -, consente di affermare che la ricorrente è portatrice di determinate

affezioni organiche.

Le

stesse, però, come verrà esposto più specificatamente in seguito, derivano da

fattori extra-infortunistici.

Relativamente

ai disturbi alle braccia e alle mani con intorpidimento, disestesie,

ipoestesie ecc. lamentati per la prima volta nel novembre 2007 (cfr. doc. F),

il Dr. med. __________ ha indicato di non aver riscontrato clinicamente segni

compatibili con una sindrome del tunnel carpale, ma di ritenere opportuna una

valutazione elettroneurofisiologica (cfr. doc. F).

L’esame

elettroneurografico eseguito dal Dr. med. __________ nel dicembre 2007 ha

confermato un discreto ma netto rallentamento della conduzione segmentale

sensitivo-motoria piuttosto per il nervo mediano sinistro nel canale carpale,

incipiente anche a destra, sofferenza ancora a netta predominanza mielinica,

nessun segno di anastomosi medio-ulnare né di polineuropatia, nessuna sindrome

cervico-vertebrale né segni di sofferenza radicolare cervicale clinicamente

(cfr. doc. H).

Il Dr.

med. __________ ha negato un rapporto di causalità tra tale problematica e il

sinistro del luglio 2006 (cfr. doc. 94=L), in quanto era assente un correlato

probabile preponderante con il citato infortunio e i disturbi si sono

manifestati tardivamente.

Infatti

dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha accusato problemi alle mani e

alla braccia a partire dal novembre 2007, quando aveva già ripreso a tempo

pieno la propria attività presso il __________ di __________ (cfr. doc. 52, 66,

F).

Un tempo

di latenza di più di un anno e tre mesi dall’incidente parla piuttosto a

sfavore dell’esistenza di un nesso causale naturale fra l’evento traumatico del

luglio 2006 e i disturbi agli arti superiori.

Lo

specialista in neurologia, Dr. med. __________, consultato peraltro su

indicazione dei medici curanti, Dr. med. __________, reumatologo, e Dr. med. __________

(cfr.doc. H, F), ha inoltre affermato unicamente che: “…è possibile che

abbia riportato una distorsione del polso sinistro in seguito all’incidente”

(cfr. doc. H).

La

semplice possibilità non è sufficiente per stabilire l’esistenza di una

relazione di causalità tra un evento infortunistico e un danno alla salute (cfr.

consid. 2.4.).

Per

quanto concerne i dolori al rachide cervicale e dorsale, le RX ap e

laterale al segmento cervicale effettuate presso il Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________ di __________ il giorno del sinistro sono risultate

normali, senza l’indicazione di fratture o lussazioni anche se il segmento è

apparso più denso (cfr. doc. 5, 4, 28).

Al

riguardo giova puntualizzare che il Dr. med. __________, nel suo rapporto

dell’aprile 2007 afferente alla visita del febbraio 2007, ha comunque indicato

che dalla RX della colonna cervicale del 24 luglio 2006 risultavano delle

alterazioni preesistenti al sinistro, e meglio una lieve scoliosi destro

convessa, un’accennata discopatia C4-C5, di minore entità C5-C6, C6-C7,

spondilosi a livello C5, lordosi cervicale perfettamente conservata e dente

epistrofeo senza particolarità (cfr. doc. 66).

Dal

referto della RX eseguita il 30 luglio 2007 è, poi, emerso che la situazione era

rimasta invariata. Non vi era evidenza per instabilità segmentarla, bensì

unicamente minimi segni di spondilosi e un leggero restringimento dei forami di

coniugazione C4-C5 e C5-C6 a sinistra (cfr. doc. 71).

La RX del

rachide dorsale AP e laterale del 30 luglio 2007 ha mostrato delle alterazioni

degenerative, e meglio segni diffusi di spondilosi e calcificazioni del nucleo

polposo a livello D6-D7, D7-D8, D8-D9, ma non fratture recenti o collassi

riferibili a fratture di data pregressa (cfr. doc. 76).

Il Dr.

med. __________, già nel dicembre 2006, ha d’altronde asserito che si era

sviluppata una sindrome fibromialgica (cfr. doc. 28).

Il

reumatologo, nel marzo 2007, ha altresì attestato che la situazione

dell’insorgente fluttuante era dipendente da innumerevole fattori, non sempre

direttamente legati alla sua colonna vertebrale (cfr. doc. 52).

La

circostanza asserita dalla Dr. med. __________ che l’assicurata prima

dell’infortunio del luglio 2006 era in ottime condizioni di salute (cfr. doc.

O), è inifluente.

In

effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

2.14. In relazione ai disturbi alla colonna lombare, va

osservato che la RX effettuata nel luglio è risultata normale (cfr. doc. 4).

La MRI

del 22 febbraio 2007 ha, invece, posto in luce lieve artropatia

interfaccettaria a livello L2-L3, L3-L4 senza segni per stenosi del canale

vertebrale e una protrusione discale mediana a livello L4-L5 con lieve impronta

sul sacco durale senza segni per compressione radicolare diretta (cfr. doc. 52,

66).

A tale

proposito è utile rilevare che le RX non evidenziano, al contrario della RM e

della TAC, la presenza di ernie discali. (cfr. www.humanitasalute.it)

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una

causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (cfr. STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378,

p. 190, U 379, p. 192).

In una

sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,

vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha

esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica

dominante in materia di ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia

discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:

il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è

suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono

apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare

(cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale

sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite

anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo

asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994,

p. 354ss.).

Nella

sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, già menzionata in precedenza, il TFA ha

in proposito ribadito che:

"

(…).

3.3.2 Richiamando

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte

cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la

causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un

contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa

(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che

un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se - cumulativamente

- l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di per sè idoneo a

danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o

radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti

immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).

3.3.3 Ora,

giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si

sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal

prof. __________, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________

di __________, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco

intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta

viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore

temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o

radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto

soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal

dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di

Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U

351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art.

pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già

citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 25 ottobre 2006, il TFA si è al proposito

così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."

(STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA U 170/00 del

29 dicembre 2000, consid. 3b e U 351/04 del 14 febbraio

2006, già citata: “Dans de telles circostances, l’assureur-accidents doit,

selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et

pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée,

mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome

douloureux lié à l’événement accidentel.” – il corsivo è del redattore).

Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte

soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre

2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi

citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente

pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

Sempre

con la medesima sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, l’Alta Corte federale ha

sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha comportato un

trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina

medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche

mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.

ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.

4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in

re A., U 401/00, del 29

dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il

rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°

luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

Il TCA

nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel

passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è

scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

2.15. Nel caso di

specie, secondo il TCA l’infortunio occorso all’assicurata nel luglio 2006 non

era di una gravità tale da causare lo stato a livello lombare diagnosticato

dalla RM del febbraio 2007.

Del resto

in una perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, Direttore

della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, su

incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ (perizia

citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00), questi, esprimendosi a proposito dell'eziologia

delle ernie discali, ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione

traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di

mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona

infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere

immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"

(…)

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. __________

(Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die

verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse

sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in

solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza

del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore)

In

concreto, invece, l’assicurata, immediatamente dopo l’incidente, ha accusato

principalmente dolori cervicali (cfr. doc. 5). Inoltre la medesima, dopo il

sinistro, si è comunque recata al lavoro. Solamente trascorse alcune ore, si è

fatta visitare dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,

i quali l’hanno dimessa il giorno stesso (cfr. doc. 5).

Considerandi

L’infortunio

del luglio 2006 ha, invece, verosimilmente reso dolorose le problematiche alla

colonna lombare messe in luce dalla RM del febbraio 2007 sino ad allora

asintomatiche a detta dell’assicurata (cfr. doc. I) e della sua medico curante,

Dr. med. __________ (cfr. doc. O).

Ora in

tale contesto non vi è ragione di mettere in dubbio la conclusione a cui è

giunto il Dr. med. __________, ossia che al più tardi a fare tempo dal mese di febbraio

2008.

non sussisteva più alcun nesso causale tra i disturbi accusati

dall’insorgente e il sinistro del luglio 2006.

In

effetti dall’evento traumatico al gennaio 2008 è trascorso più di un anno e

mezzo (cfr. STF U 194/06 del 25 ottobre 2006; STF U 285/06 dell'11 aprile

2007).

Inoltre

dalla documentazione medica agli atti non risulta alcuna valutazione medica in

senso contrario.

La Dr.

med. __________, il 28 gennaio 2008, ha soltanto indicato che la paziente era

inabile al lavoro al 100% per postraumi (cfr. doc. O).

Tale

asserzione non risulta né specificata, nel senso che non è stato menzionato a

quali determinati problemi si riferisse, né motivata sufficientemente.

2.16

La

densitometria eseguita nell’agosto 2007 ha mostrato che la ricorrente presenta

un’osteoporosi diffusa di analoga entità al collo del femore e in sede

lombare, come pure osteopenia dell’avambraccio distale (cfr. doc. 74).

Al

riguardo questa Corte rileva che in una sentenza 35.2005.98 dell’8 marzo 2006,

massimata in RtiD II-2006 N.38 pag. 161, l’osteoporosi è stata definita come

una:

" condizione

morbosa caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un

deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente

aumento della fragilità scheletrica e del rischio di frattura. L'osso non è una

struttura compatta e immutabile, ma un tessuto che si rinnova continuamente

(rimodellamento osseo). Dalla nascita e durante gli anni dello sviluppo

corporeo, lo scheletro si accresce e aumenta il suo grado di mineralizzazione

fino a raggiungere, intorno ai 20 anni, una valore massimo (picco di massa

ossea). Fino ai 40 anni, la quantità di osso eliminato viene rimpiazzata con

identiche quantità di osso neoformato. Superati i 40 anni, inizia una fase

caratterizzata dalla progressiva perdita di massa ossea. Nel sesso femminile la

perdita di massa ossea è più elevata negli anni intorno alla menopausa e nel

periodo immediatamente post-menopausale, con variazioni tanto spiccate che nel

giro di pochi anni possono portare a un quadro di o. conclamata. Benchè

l'esatto ruolo degli estrogeni sul metabolismo dell'osso non sia ancora del

tutto chiaro, è indubbio che essi svolgano un'importante funzione di controllo

e regolazione dei processi di rimodellamento, funzione che viene perduta quando

cessa l'attività ovarica. Menopausa e invecchiamento costituiscono pertanto

principali determinanti dell'o. che tuttavia, risente sfavorevolmente anche di

altre condizioni, note come fattori di rischio. Tra questi vanno annoverati: la

razza bianca, la costituzione fisica gracile, uno scarso apporto di calcio con

la dieta, la sedentarietà, un deficit della produzione di estrogeni durante

l'età fertile, il fumo di sigaretta, un eccesso di bevande alcoliche e caffè, la

dieta iperproteica, la dieta troppo ricca di fibre, l'uso cronico di farmaci

che agiscono sfavorevolmente sulla mineralizzazione ossea tra cui i

cortisonici).

(...)

Clinicamente l'o. si manifesta solo quando la perdita di massa

ossea ha raggiunto livelli tali da determinare microfratture vertebrali (dolore

vertebrale, incurvamenti della colonna vertebrale), fratture del polso o del

femore. (...)"

L'osteoporosi

non è di per sé una malattia ma un processo parafisiologico, cioè fisiologico

nella sua natura; la sua presenza tuttavia predispone a un maggior sviluppo di

patologie (cfr. www.wikipedia.org).

Ne

discende che, in concreto, l’origine di tale affezione non va posta in

relazione con l’evento traumatico in discussione.

2.17

Alla luce di

quanto appena esposto e più in generale degli atti medici riassunti al consid.

2.12

, questa Corte, nel caso in esame, ritiene dimostrato secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. consid. 2.4.; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’insorgente per quanto riguarda i disturbi somatici, in coincidenza con la chiusura del

caso da parte dell’amministrazione, ossia al 31 gennaio 2008, non presentava

più alcun postumo organico oggettivabile di natura

infortunistica.

In simili

condizioni non si rivela necessario procedere a ulteriori atti istruttori,

segnatamente alla perizia medica giudiziaria e all’edizione delle cartelle

cliniche postulate dall’assicurata (cfr. doc. I, V).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.18

Questa Corte

rileva, tuttavia, che la Dr. med. __________ del Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________ di __________, che ha visitato la ricorrente dopo

alcune ore dall’incidente, ha diagnosticato una distorsione a livello della

regione cervicale “colpo di frusta” (cfr. doc. 5).

Il Dr. med. __________,

poi, nel referto dell’11 dicembre 2006, quale diagnosi, ha menzionato, tra

l’altro, un trauma distorsivo della colonna cervicale a seguito del sinistro

del luglio 2006 (cfr. doc. 28).

Del resto anche il Dr.

med. __________, medico fiduciario de CO 1, il 27 aprile 2007 in relazione al

consulto del febbraio 2007, quale esito dell’incidente della circolazione del

24.

luglio 2006, ha certificato un trauma di accelerazione della colonna

cervicale di grado 1 (cfr. doc. 66).

Secondo

la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale,

di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di

un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere

riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da

un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.; cfr. consid. 2.7.).

Con una sentenza U 215/05

del 30 gennaio 2007, consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 pag. 151, il TF

ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne

soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche

altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”.

Ad ogni

modo, è indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue

conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili

(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).

Sulla

base degli atti medici si può ammettere che la ricorrente sia rimasta vittima

di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale.

Del

resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento

classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un

tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa

M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer,

Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt

Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

Per

quanto riguarda la presenza di sintomi tipici “in modo frequente e

persistente” (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006), il TCA rileva che la

ricorrente, immediatamente dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede

cervicale (cfr. doc. 5,).

E’ altrettanto vero che in

seguito ha accusato solo dolori alla colonna vertebrale, segnatamente cervicale

e lombare (cfr. doc. 4, 11, 28, 66, 76, 94, O).

Cefalee sono state

attestate nell’agosto 2006 da parte della Dr. med. __________ (cfr. doc. 11) e

nel dicembre 2006 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 28).

Disturbi neurovegetativi,

quali disturbi del sonno, irrequietezza, disturbi gastrointestinali ecc.,

inoltre, sono stati accusati nel dicembre 2006 e riferiti al Dr. med. __________

(cfr. doc. 28). Quest’ultimo, già nel marzo 2007, ha indicato che la situazione

era soddisfacente e che il quadro era tendenzialmente fibromialgico (cfr. doc.

52). Nello scritto al Dr. med.__________ del gennaio 2008 il Dr. med. __________

ha, peraltro, evidenziato che si era sviluppato un dolore alle mani, oltre a

diffusi dolori di carattere fibromialgico, accompagnati da uno sviluppo

depressivo (cfr. doc. I).

Questa Corte ritiene che

nel caso di specie possa restare insoluta la questione di sapere se nel caso di

specie l’assicurata ha presentato o meno il quadro tipico dei

disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale caratterizzato da

un’accumulazione di disturbi.

In effetti, in casu, anche

ammettendo l’esistenza di un quadro clinico tipico e di un nesso di casualità

naturale fra lo stesso e l’infortunio del luglio 2006, fa

comunque difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STF U 580/06 del 30

novembre 2007 consid. 4.2.3.), aspetto che deve essere valutato alla luce della

prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 segg. relativamente ai “colpi di frusta”

e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid. 2.9., 2.10).

2.19

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

L’assicurata,

il 24 luglio 2006, ha subito un tamponamento mentre si trovava con la propria

autovettura in una rotonda.

Dalla

dinamica dell’incidente e dal fatto che la ricorrente abbia riportato una

distorsione della regione cervicale (cfr. doc. 5). risulta che il sinistro

occorso a RI 1 può essere classificato fra gli infortuni di grado medio al

limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

Tale

classificazione corrisponde a una ormai consolidata prassi federale elaborata

in relazione a incidenti in cui un’automobile ferma o a bassa velocità viene

tamponata da un altro veicolo (cfr. STFA U 99/01 del 6 novembre 2002, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im

mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen

anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in

der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen

qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U

339/01)" – il corsivo è del redattore; cfr., pure, STFA U 128/9 del 21

giugno 1999, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die

Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma

der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

Giova, inoltre, segnalare che la nostra Alta Corte ha valutato allo

stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile

guidata da un’assicurata, che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50

km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito

dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria

corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr.

STFA del 17 ottobre 2002 nella causa C., U 371/01).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati ai consid. 2.10.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.9., 2.10.,2.6.4.).

In una

sentenza U 271/03 dell’11 gennaio 2005 - riguardante un assicurato vittima di

un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato

quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni

leggeri o insignificanti –, il TFA ha ritenuto sufficiente, ma pure necessaria,

per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione

cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA U 158/04

del 6 dicembre 2004, consid. 2.4 e la STCA 35.2000.20 del 28 settembre 2001,

consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio U 371/01 del 17 ottobre 2002; per

un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto

sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA U 294/05

del 16 dicembre 2005).

Al

riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità

in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere

operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.

consid. 2.9.).

L’incidente

della circolazione stradale del luglio 2006 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il

TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di

un pneumatico ad una velocità di circa 95km/h, si era capovolta in autostrada

ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il

sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il

carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

La

ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari.

Infatti

la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale oppure di un

meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto questo

criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi di una

certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo

colpo di frusta o di circostanze particolari che possono influire su tali

disturbi, come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS 2001 pag. 448-449;

STFA del 25 ottobre 2004 nella causa S., U 137/04).

In

concreto non risulta che la posizione assunta dall’assicurata al momento

dell’evento traumatico fosse particolare, né che essa abbia presentato

cumulativamente diversi disturbi del quadro clinico tipico di un trauma

d’accelerazione comportanti delle gravi ripercussioni.

Inadempiuto

risulta pure il criterio della somministrazione continuata di cure specifiche e

aggravanti. I cicli di fisioterapia, l’assunzione di medicamenti e gli esami a

cui si è sottoposta l’assicurata non sono a tal proposito sufficienti (cfr. STF

8C_339/2007 del 6 maggio 2008 consid. 3.3.).

Dalle

carte processuali neppure risulta che l'assicurata sia rimasta vittima di una

cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico.

Il

decorso della cura non può, poi, essere qualificato come sfavorevole.

In merito

è utile rilevare che per decorso sfavorevole si intende che nel corso della

guarigione sono intervenute delle difficoltà (cfr. J.-M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 39 pag. 17).

In casu

non sono apparse difficoltà particolari e nemmeno sono intervenute rilevanti

complicazioni.

Del resto

la ricorrente è stata in grado di riprendere l'esercizio della propria attività

professionale al 50% già dal 7 novembre 2006 (cfr. doc. 28) e al 100% dal marzo

2007.

(cfr. doc. 52, G; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008 consid. 3.3.).

A mente

del TCA, in concreto, anche il criterio dell’importante incapacità lavorativa,

malgrado i documentati sforzi intrapresi, non è adempiuto.

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -

confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva

considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la

cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due

anni.

Infine,

anche ammettendo che nel caso di specie il criterio dei notevoli disturbi potesse

essere considerato realizzato sulla base della prassi anteriore (cfr. consid. 2.9.;

2.6.3

), esso non lo è alla luce della nuova giurisprudenza di cui alla DTF 134

V 109, secondo cui la rilevanza dei disturbi si valuta in riferimento

all’attendibilità dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita

quotidiana (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 3.3.).

Comunque,

anche volendo ritenere adempiuto tale criterio, ciò non basterebbe per

ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che il medesimo non sarebbe in

ogni caso ossequiato in modo particolarmente incisivo.

2.20

Infine

va osservato che il Dr. med. __________, già nel dicembre 2006, ha affermato

che l’assicurata aveva sviluppato una sindrome fibromialgica (cfr. doc.

28).

Nel marzo 2007 il

reumatologo ha ribadito che l’insorgente presentava un quadro tendenzialmente

fibromialgico (cfr. doc. 52).

Egli, nel novembre 2007,

ha poi indicato che il quadro clinico algico era stato da lui da subito

imputato a una sindrome fibromialgiaca (cfr.doc. F).

Questa

Corte, dopo attento esame delle carte processuali, ritiene che la valutazione

del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente, secondo cui la

tendenza fibromialgica non ha nulla a che fare con l’infortunio del luglio 2006

(cfr. doc. 94=L), possa validamente costituire da supporto probatorio per il

presente giudizio.

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007

consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA U 168/02 del 10 luglio 2003 consid. 3.2.2 e U 264/99 del 19 aprile

2000.

consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza U 259/02 dell'8 luglio 2003, l'Alta Corte ha deciso che

il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto

assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8

settembre 2000).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3.; SVR 2002

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid.

5.3

; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Il

rapporto del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurata e averla

visitata a più riprese.

Del resto

il Dr. med. __________, circa l’eziologia della fibromialgia diagnosticata

all’assicurata, si è limitato a indicare che i dolori di carattere

fibromialgico apparentemente risultavano scatenati dal sinistro del luglio 2006

(cfr. doc. I).

Ciò non è

sufficiente per ritenere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza

preponderante (cfr. consid. 2.4.) l’esistenza di un nesso causale tra l’evento

infortunistico del 2006 e la fibromialgia.

Inoltre si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Risulta, d’altronde,

decisivo segnalare che in una sentenza 35.2002.86 del 25 marzo 2003, pubblicata

in RDAT II-2003 N. 66, questa Corte, dopo aver interpellato un medico

specialista FMH in reumatologia in merito alla diagnosi di fibromialgia, ha

stabilito che la fibromialgia generalizzata è una malattia di cui sono ignote

l’origine e le cause, che si manifesta in maniera preponderante con dolori

diffusi soprattutto alle parti molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo)

e di cui non è possibile stabilire il nesso causale diretto con eventuali

traumi subiti. Infatti, benché sia noto che tale patologia si sviluppa più

facilmente in soggetti che hanno subito dei traumi spesso successivi, sia di

tipo fisico che psichico o sociale, essa può insorgere anche senza questi

eventi.

Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì

subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi,

ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con

l’infortunio.

In tal caso l’assicurato affetto da questa patologia non ha diritto a

prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.

Nel caso

in esame, di conseguenza, il TCA deve concludere, senza che si riveli

necessario fare capo a ulteriori provvedimenti probatori (cfr. consid. 2.17.),

che la fibromialgia accusata dalla ricorrente, la quale a seguito

dell’infortunio del luglio 2006 non ha riportato lesioni gravi, come fratture

o interventi gravi, deve essere considerata di natura non traumatica.

2.21

Alla luce di

tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che

confermare la decisione su opposizione del 27 febbraio 2008 emanata da CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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