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Decisione

35.2008.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono definiti

come un discreto fastidio che finisce per preoccupare il paziente, tuttavia

senza limitare la sua attività fisica e professionale. Non assume antalgici,

all’esame clinico osservo una marcia senza zoppia. Lo stato locale non mostra

flogosi, né segni di instabilità. I dolori sono localizzati sul versante

prossimale dell’articolazione sacro iliaca a sinistra.

L’esame dell’anca a

nodino.

All’esame radiologico non

osservo esiti post-traumatici in sede ossea. La scintigrafia del 22.5.2007

mostra una fisiologica con distribuzione del tracciante.

Si conclude dunque con

dolori post-contusione/distorsione dell’articolazione sacro iliaca sinistra,

senza lesione ossea oggettivabile, l’indicazione per un’eventuale provvedimento

terapeutico dipende dall’intensità dei dolori, che al momento attuale sono

minimi.

Il paziente è informato

della possibilità di un trattamento antalgico/antinfiammatorio sia medicamentoso

che nel contesto di un trattamento di medicina manuale/reumatologico. Il

paziente riprenderà contatto con il mio studio qualora l’intensità dei dolori

giustificasse tali provvedimenti. Non ho previsto ulteriori controlli.” (Doc.

A5)

Nel

Certificato medico LAINF per ricaduta è stata attestata, il 6 agosto 2007, una

sacroileite post-traumatica a sinistra, con la precisazione che la cura medica

è stata chiusa il 14 giugno 2007 (cfr. doc. 14)

Il medico

__________, Dr. med. __________, FMH in chirurgia, il 13 agosto 2007, ha

asserito che tra l’infortunio del marzo 2006 e i disturbi annunciati nel maggio

2007 difettava un nesso causale, poiché non vi era nessuna lesione

postraumatica strutturale documentata dopo il sinistro (cfr. doc. 15).

Con

rapporto del 22 agosto 2007, allegato all’opposizione interposta

dall’assicurato contro la decisione formale del 15 agosto 2007 con cui gli è stato

negato il diritto a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto della ricaduta

annunciata nel maggio 2007 (cfr. doc. 18, 16), la Dr. med. __________ ha

attestato che il ricorrente si è presentato da lei in seguito a un infortunio

sul lavoro occorso il 16 marzo 2006 e che la diagnosi è risultata una

contusione lombosacrale e all’ala del bacino sinistra per la quale ha necessitato

di plurime sedute di fisioterapia e assunzione di antinfiammatori non

steroidei. La dottoressa ha specificato che, nonostante l’insorgente non fosse

del tutto libero da sintomi, il caso è stato chiuso il 28 luglio 2006. Essa ha,

poi, indicato che l’8 maggio 2007 è stata nuovamente consultata, poiché si sono

riaccentuati i dolori a livello della cresta iliaca di sinistra; stando in

piedi e in determinati movimenti lamentava dei dolori a fitte. La Dr. med. __________

ha osservato di conoscere l’assicurato dal 1998 e di non avere prima

dell’evento del 2006 mai avuto modo di visitarlo per dolori legati all’apparato

scheletrico. Essa ha precisato che, vista la riacutizzazione dei sintomi, ha

predisposto, nel giugno 2007, un consulto ortopedico presso il Dr. med. __________.

La dottoressa ha concluso rilevando che i referti analizzati dallo specialista

hanno confermato che i dolori sono una post-contusione/distorsione

dell’articolazione sacro-iliaca sinistra senza lesione ossea oggettivabile e

che a detta dell’ortopedico i sintomi sono strettamente legati all’infortunio

del marzo 2006 (cfr. doc. 18).

Il 22

febbraio 2008 il Dr. med. __________ ha puntualizzato che l’assicurato, dopo

l’evento infortunistico, è stato esaminato lo stesso giorno al Pronto Soccorso

dell’__________, dove non si sono riscontrati segni macroscopici per trauma,

dal lato soggettivo è stato segnalato un lieve dolore alla palpazione della

regione mediale del ginocchio sinistro. E’ stata, quindi, diagnosticata una

contusione all’emisoma sinistro e non ritenuta necessaria l’effettuazione di

radiografie. Il medico __________ ha evidenziato che successivamente si è

osservato un cambiamento della diagnosi (da parte della curante), in quanto si

è cominciato a parlare di contusione lombo-sacrale e bacino a sinistra, ancora

più tardi si è parlato di contusione sacro-iliaca. Quasi un anno e mezzo dopo

l’evento iniziale, la diagnosi (Dr. med. __________) è poi stata: sacro-ileite

post-traumatica a sinistra. Il Dr. med. __________ ha precisato che a questo

scopo l’CO 1 ha disposto un esame altamente sensibile ossia indagine

scintigrafia ossea trifasica (22.5.2007) con particolare interessamento delle

articolazioni a livello pelvico e con questo accertamento strumentale è stata

dimostrata l’assenza di una sacro-ileite sinistra, tanto più di origine

post-traumatica, postulata dal dott. __________. Il medico __________ ha sottolineato

che il Dr. med. __________ ha cambiato la diagnosi parlando di dolori

post-contusione/distorsione dell’articolazione sacro-iliaca a sinistra senza

fornire una spiegazione medico-scientifica per il cambiamento della sua prima

versione diagnostica. A mente del Dr. med. __________ le affermazioni del Dr.

med. __________ risultano altamente ipotetiche e contraddittorie, in quanto

anche un importante trauma post-contusionale e soprattutto distorsivo

dell’articolazione sacro-iliaca sinistra avrebbe evidenziato un arricchimento

patologico nella zona dell’articolazione menzionata traumatizzata. Egli ha

peraltro rilevato che pure i referti della prima ora rimangono completamente

silenti in merito a una problematica a livello sacro-iliaca sinistra (cfr. doc.

27).

2.8. L’CO 1 non

ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica alla

zona bacino-schiena annunciata dall’assicurato nel mese di maggio 2007, poiché

fondandosi sulle valutazioni del medico __________, Dr. med. __________, ha

ritenuto che i disturbi non siano in relazione di causalità naturale con

l’infortunio del marzo 2006 (cfr. doc. 16, A1, 15, 27).

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene, sulla base delle attestazioni della sua

medico curante e del Dr. med. __________, che i problemi da lui accusati a

livello sacro-iliaco debbano essere assunti dall’assicuratore resistente, dopo

eventualmente degli accertamenti complementari più approfonditi (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe

un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in

fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag.

35 consid. 4b).

2.9. In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che il parere espresso sia nel settembre 2007 che nel febbraio 2008 dal

Dr. med. __________ (cfr. doc. 15, 27), sanitario che vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui i disturbi

alla zona bacino-schiena lamentati dall’assicurato a partire dal maggio 2007,

non essendo stata documentata alcuna lesione postraumatica, non sono in nesso

di causalità naturale con il sinistro del marzo 2006, possa validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, ossia ad

accertamenti medici complementari chiesti dall’insorgente nell’atto ricorsuale (sul valore di prova delle valutazioni del medico di __________,

Considerandi

cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta

Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è

in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA dell'11 dicembre 2003 nella

causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5

marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti l’apprezzamento del Dr. med. __________ (cfr. doc. 15, 27) non contiene

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad una valutazione medica, piena forza probante: in

particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier

dell’assicurato.

Per

quanto attiene alla censura del ricorrente secondo cui il medico __________ si

è espresso senza visitarlo (cfr. doc. I), giova segnalare che l’Alta

Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Per inciso va pure

evidenziato che il Dr. med. __________, contrariamente a quanto asserito

nell’atto ricorsuale (cfr.doc. I pag. 2), si è pronunciato soltanto in merito

alla causalità naturale e non a quella adeguata. La causalità adeguata

costituisce una questione di diritto che va esaminata dal giudice,

rispettivamente dall’amministrazione (cfr. STFA U 190/04 del 22 giugno2005;

STFA del 6 ottobre 2000 U 119/00).

Il TCA ritiene, del resto,

che un significato particolare vada attribuito alla circostanza che la

scintigrafia ossea trifasica effettuata il 22 maggio 2007 nella zona

sacro-iliaca non ha mostrato la presenza di processi flogistici a carico dei

tessuti molli articolari e periarticolari, né accumuli patologici a livello

delle articolazioni sacro-iliache (cfr. doc. 21).

Questa

Corte si trova, pertanto, confrontata a un caso in cui i disturbi avvertiti dal

ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano

oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole

all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di

una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n. 35.2004.74,

confermata dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del 22 settembre

2003.

nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc.

n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata

dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella

causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio

2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche

Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die

vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung

zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem

konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der

Unfallversicherer ohne weiteres” – il corsivo è del redattore).

In

proposito è utile rilevare, visto che dalle certificazioni mediche risulta che

nel marzo 2006 l’assicurato ha comunque subito una contusione (cfr. doc. 4, 7),

che conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni

o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in caso di

presenza di patologie degenerative) ,a contare dall'evento traumatico, come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr.

Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Quanto

affermato dal Dr. med. __________ non è, poi, tale da inficiare la valutazione

del Dr. med. __________. Lo specialista consultato dall’assicurato su indicazione

della sua medico curante, dopo avere rilevato che i dolori sono stati definiti

come un discreto fastidio senza limitazione dell’attività fisica e

professionale e avere riconosciuto che dall’esame radiologico non emergevano

esiti post-traumatici in sede ossea, ha unicamente indicato che si tratta di

dolori post-contusione/distorsione dell’articolazione sacro iliaca sinistra,

senza fornire alcuna precisazione, né motivazione al riguardo (cfr. doc. A5).

La

circostanza fatta valere dalla Dr. med. __________ che l’assicurato non avrebbe

mai sofferto di disturbi analoghi prima dell’incidente (cfr. doc. 18),

menzionata pure nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), è, peraltro, ininfluente.

La

regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a

causa di questo) non ha valenza scientifica, contrariamente a quanto sostiene

l’assicurato (cfr. doc. I).

La giurisprudenza del TFA

ha, in effetti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

D’altronde

si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Giova,

altresì, osservare che il caso iniziale, assunto regolarmente dall’assicuratore

infortuni resistente, è stato chiuso nel mese di luglio 2006 con una visita di

controllo da parte della Dr. med. __________. L’assicurato aveva in ogni caso

dichiarato, già nel giugno 2006, che “la cura medica è praticamente

terminata, devo effettuare una visita di controllo”. Egli, è utile

ribadirlo, ha del resto ricominciato a lavorare al 100% il 12 maggio 2006 (cfr.

doc. 9, 11, 7, 8).

D’altra

parte, il ricorrente ha sì indicato di aver accusato ancora dolori dopo la

ripresa dell’attività lavorativa a tempo pieno, tuttavia egli ha ricorso a un

medico soltanto nel maggio 2007 (cfr. doc. I, 18).

Al riguardo va sottolineato

che la circostanza che l'Istituto assicuratore resistente abbia

assunto il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto,

ammettere la propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali

ricaduta.

In

effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità

dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del

nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di

una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

In merito

cfr. pure STFA U 165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.

Infine è utile segnalare che, in una sentenza del 18

settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha

precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di

una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati

dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano

perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF

U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2).

2.10

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi

alla zona sacro-iliaca annunciati all’CO 1 nel mese di maggio 2007 e

l’infortunio del marzo 2006 assunto dall’assicuratore LAINF.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi lamentati dall’insorgente e

notificatigli nel maggio 2007.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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