35.2008.33
Assicurata,impiegata d'ufficio, vittima di politrauma. Determinazione grado d'invalidità, tenuto conto del discapito di rendimento nella sua professione. Rinvio atti per complemento istruttorio. Confe
24 settembre 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.33
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, TCA
Titolo:
Assicurata,impiegata d'ufficio, vittima di politrauma. Determinazione grado d'invalidità, tenuto conto del discapito di rendimento nella sua professione. Rinvio atti per complemento istruttorio. Confermata decisione su IMI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.33
MM/DC
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
novembre 2003, RI 1 - impiegata presso l’Istituto della assicurazioni sociali
e, perciò, assicurata d’obbligo presso l’CO 1 -, è rimasta vittima di una caduta
in montagna e ha riportato un politrauma con commotio cerebri,
pneumotorace e contusione polmonare bilaterale, fratture dello sterno e delle
coste in serie bilateralmente, fratture delle vertebre Th5, Th7 e Th9, nonché
frattura/impazione marginale anteriore del piatto superiore di Th10 (doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 24 gennaio 2008, l’assicuratore
LAINF ha assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 46% a far tempo
dal 1° ottobre 2007 e un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc.
154).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc.
159), l’CO 1, in data 26 marzo 2008, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 166).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 24 aprile 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscerle una rendita di
invalidità del 66 e 2/3% almeno ed un’IMI del 30%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere, per
quanto riguarda la rendita di invalidità, che il grado di incapacità lavorativa
nella sua abituale professione di impiegata sarebbe superiore (del 66 2/3%,
corrispondente a tre ore di lavoro la mattina) a quello stabilito dal medico di
circondario dell’CO 1, il quale ha omesso di prendere in considerazione i
disturbi localizzati alla mano destra (doc. I, p. 5), conseguenza naturale dell’infortunio
assicurato e, più in generale, la cui valutazione sarebbe falsata da diverse
rilevanti imprecisioni (doc. I, p. 7s.).
In merito
all’IMI, la ricorrente è dell’avviso che quella riconosciutale dall’Istituto
assicuratore (15%) non tenga, citiamo: “… adeguatamente conto della grave
perdita di vitalità della signora ed è iniqua, considerata la perdita di molte
attività quotidiane e i persistenti dolori quotidiani. Ritenuto che la tabella
7 della CO 1 precisa di fornire solo dei valori indicativi, risulta dunque
corretta in casu una commisurazione del danno per l’integrità del 30%, …” (doc.
I, p. 9).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In corso di
causa, l’assicurata ha prodotto dell’ulteriore documentazione, principalmente
di natura medica, e si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni
ricorsuali (doc. Vbis, doc. VII 1 e 2, doc. VIII + allegati).
L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo in data 29 luglio 2008, sottolineando
l’irrilevanza della documentazione versata agli atti (doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.
2.3. Diritto
alla rendita di invalidità
2.3.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.3.2
Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurata abile
nella sua abituale attività di impiegata in ragione di quattro ore e mezza al
giorno (tre ore al mattino e un’ora e mezza il pomeriggio), è stata presa
essenzialmente sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura del
17.
ottobre 2006 (doc. 154, p. 2).
In
effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto che, citiamo: “… nell’attività
d’impiegata d’ufficio, quindi attività leggera, dove l’assicurata può in ogni
caso cambiare posizione visto che non deve sempre stare seduta, si possa
esigere la presenza sul posto di lavoro di almeno tre ore al mattino e un’ora e
mezza al pomeriggio. Questo in considerazione del fatto che attualmente i
dolori non sono così importanti e il consumo anche di medicamenti antalgici è
nettamente diminuito. Ricordo anche che l’assicurata è stata vista in Agenzia
alle due del pomeriggio, ha lavorato al mattino come al solito per circa 3 ore
e, in occasione della visita in Agenzia, non lamenta particolari dolori alla
schiena.” (doc. 123, p. 3).
Va
precisato che, prima di emanare la decisione formale del 24 gennaio 2008,
l’Istituto assicuratore resistente ha ancora sottoposto l’incarto alla propria
Divisione di medicina assicurativa, specificatamente al dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
Con
apprezzamento del 29 marzo 2007, il medico fiduciario appena menzionato ha sostenuto
che, tenuto conto dello stato di salute descritto dal dott. __________, non vi era ragione per credere che l’insorgente non
fosse in grado di rispettare un pensum lavorativo di tre ore il mattino
e di una e mezzo il pomeriggio (doc. 132, p. 3: “Es war somit klar und
folgerichtig, dass die Wirbelsäule trotz erheblich Folgen der Verletzungen und
plausibler Schmerzverursacher für mehr als drei Stunden vormittags für eine
vollständig rückenschonende Tätigkeit ausreichend eingestuft wurde. Es gibt
keinen seriösen Grund, weshalb die Patientin in dem Zustand, in welchem sie von
Dr. __________ gesehen worden ist, nicht eine - von ihm vorgeschlagene -
Präsenzzeit von drei Stunden vormittags und anderthalb Stunden nachmittags
einhalten könnte.“).
Lo
stesso dott. __________, ulteriormente interpellato dall’amministrazione, ha
affermato di non essere in grado di stabilire un piano preciso delle ore, che tenga conto di pause aggiuntive determinate dai disturbi e di
un’eventuale riduzione della velocità di esecuzione, non da ultimo perché egli
non ha avuto occasione di visitare personalmente l’assicurata.
In ogni
caso, risulterebbe, a suo avviso, esigibile l’esercizio a tempo pieno di
un’attività che consenta di risparmiare la schiena e adeguata ai relativi
disturbi (doc. 136).
Pendente
causa, RI 1 ha prodotto della documentazione che, a suo avviso, confermerebbe
l’impossibilità di estendere il proprio pensum lavorativo oltre le tre
ore mattutine.
Con
rapporto del 21 aprile 2008, il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH
in medicina generale, ha fatto valere che i postumi infortunistici residuali,
localizzati al rachide dorsale e alla mano destra, sarebbero di impedimento a
un aumento del tempo lavorativo, evidenziando che i dolori all’estremità
superiore contribuirebbero, citiamo: “… alla facile esauribilità fisica in
lavori (es. alla tastiera di un computer) tipici dell’impiegata.” (doc. A 8).
Per il dott.
__________, Viceprimario del Servizio cantonale di neurochirurgia, non sarebbe
esigibile che l’assicurata effettui un’ulteriore ora e mezza di lavoro il
pomeriggio e ciò, citiamo: “… alla luce di un peggioramento del quadro
radiologico visibile alla risonanza magnetica effettuata nel 2008 e confrontata
con l’esame effettuato nel 2006.” (doc. VII 1).
Fra gli
atti di causa figura pure una lettera, datata 21 aprile 2008, di __________,
Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, l’ufficio dove lavora RI 1.
Per
quanto qui di interesse, __________ si è espresso negativamente a proposito
dell’eventualità di un aumento del pensum lavorativo:
"
Oggi ho maturato un giudizio preciso e
circostanziato della situazione fattuale, così come per quanto attiene ad una
valutazione di merito nella prospettiva qui in discussione.
Osservando lo stato di spossatezza, sovente
connotato anche da forti dolori fisici, della signora RI 1 al termine della
mattinata di lavoro, la prospettiva, in tempi attuali, di un aumento dell’orario
lavorativo non la ritengo né (i) praticabile, né (ii) auspicabile.
Non appare praticabile, a mente di chi scrive,
per il fatto che, nella situazione attuale, al termine della giornata
lavorativa la signora RI 1 denota di avere raggiunto il limite fisiologico
delle possibilità produttive.
Parimenti non la ritengo auspicabile in ordine ai
pericoli oggettivi che possono derivare da un’eccessiva sollecitazione del
corpo: pericoli, in particolare, in rapporto ad un possibile - oserei dire
anche, in specie, probabile - cedimento per mancanza di risorse fisiche. In
questo caso la prospettiva sarebbe l’interruzione totale dell’attività.
L’ipotesi di una ripresa lavorativa, nel
pomeriggio, per un tempo di un’ora e mezzo è solo teorica, nel senso che la situazione
summenzionata - stato di fatto e pericoli potenziali connessi ad un incremento
del tempo di lavoro - non muterebbe di un ette in meglio.
Anzi, a giudizio di chi scrive siffatta
prospettiva peggiorerebbe la situazione, in quanto verrebbe ad aggiungere un
nuovo fattore di logorio fisico: alludo espressamente al duplice tragitto di
(i) rientro al luogo di domicilio, a cui farebbe seguito il (ii) ritorno
pomeridiano sul posto di lavoro.
Nelle condizioni fisiche in cui versa attualmente
la signora RI 1, il fatto di dover sopportare i disagi di un duplice
spostamento quotidiano aggiuntivo è suscettibile di creare un concreto
nocumento.”
(doc. A6
- il corsivo è del redattore)
2.3.3
Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è
tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla
loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di
rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici
fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto
siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamata
a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la
documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con
la necessaria tranquillità, che RI 1 possa lavorare oltre le tre ore mattutine
che già svolge attualmente.
Innanzitutto,
la valutazione della capacità lavorativa espressa dal medico di circondario in
occasione della visita di chiusura, risulta contraddetta, oltre che dal
curante, anche dal dott. __________ (cfr. doc. VII 1), il cui parere non può
essere semplicemente accantonato, essendo, oltre che uno specialista proprio
nella materia che qui interessa, perfettamente a conoscenza dei trascorsi
valetudinari dell’assicurata, per averla avuta in sua cura dopo l’infortunio
del novembre 2003.
A
proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto del 17 ottobre 2006 del
dott. __________, secondo cui in occasione della visita di chiusura
l’assicurata non accusava particolari dolori alla schiena, malgrado avesse
lavorato il mattino (doc. 123, p. 3), il TCA ritiene che essa vada perlomeno
relativizzata nella misura in cui non è il risultato di un’osservazione
prolungata nel tempo.
Inoltre,
il dott. __________, con l’apprezzamento del 29 marzo 2007, ha sì avallato la
valutazione del suo collega dott. __________ (doc. 132, p. 3), tuttavia, in un
secondo tempo, ha dovuto ammettere di non essere in grado di formulare un piano
preciso delle ore lavorative, in primo luogo per non avere visitato
personalmente l’insorgente (doc. 136: “Ich bin nicht nur weil ich Frau RI 1
nicht gesehen habe nicht in der Lage, …”).
Infine, sebbene
a ciò non possa venir attribuita un’importanza decisiva, occorre tenere conto
delle considerazioni formulate da __________, diretto superiore dell’assicurata
e, perciò, in una posizione privilegiata per valutare il suo rendimento
lavorativo.
2.3.4
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di
cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di
conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella
misura in cui è stata erogata una rendita di invalidità del 46%. Gli atti sono quindi
rinviati all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti
specialistici più approfonditi riguardo alla capacità lavorativa
dell’assicurata e, alla luce dei relativi esiti, emani una nuova decisione di
rendita.
Il TCA prende atto che
l’Istituto assicuratore non si è ancora formalmente pronunciato in merito
all’eziologia dei disturbi localizzati alla mano destra (cfr. doc. 166,
p. 5).
Visto il tenore
dell’impugnativa, l’CO 1 è invitato a provvedervi e, se del caso, a prendere in
considerazione anche tale problematica ai fini della determinazione del grado
di invalidità.
2.4
Indennità per
menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio
ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,
ha assegnato alla ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 154).
Questa la
sua valutazione contenuta nel referto del 17 ottobre 2006:
"
REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno
stato da frattura Th5, Th7, Th9 e Th10 avvenuta il 20.11.2003, stato da
frattura dello sterno e stato da frattura delle costole in serie
bilateralmente, come pure contusione toracica e pneumotorace bilaterale.
Stato da stabilizzazione dorsale Th4 e Th11 nel
novembre 2003 e stato dopo rimozione del materiale d’osteosintesi il 15.3.2005.
Vi è un’importante deformazione cifotica dei
segmenti toccati che oltrepassa i 20° e vi è la presenza di dolori al carico,
mentre a riposo non ci sono dolori.
VALUTAZIONE
IMI 15%
GIUSTIFICAZIONE
Deformazione maggiore di 21° dei segmenti toccati
e scala dei dolori tra + e ++, questo da diritto ad un’IMI del 15% secondo la
tabella 7.2.
(doc. 123)
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici
divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento
espresso dal medico di circondario dell’assicuratore resistente.
In particolare, occorre
osservare che un’indennità del 30%, quale quella che pretende la ricorrente,
viene riconosciuta, secondo la Tabella 7.2, punto 1 (“Frakturen:
LWS/BWS/HWS”), in caso di deformazione superiore a 21° e di dolori di
livello +++, ovvero di dolori cronici più o meno forti, presenti anche di notte
e a riposo, nonché d’impossibilità di carico supplementare.
Il quadro appena descritto
appare ben più grave rispetto a quello che presenta RI 1, non fosse altro per
il fatto che essa non lamenta dolori a riposo, in posizione coricata (cfr.
doc. 115, p. 2 e 123, p. 2).
All’insorgente va
rammentato che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione
all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione
dell’indennità.
L’amministrazione è infine
invitata, qualora dovesse essere accertata la natura infortunistica del danno
alla mano destra, a esaminare se quest’ultimo da diritto a un’IMI oppure no.
Nella misura in cui all’assicurata
è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 26 marzo
2008.
merita di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurata è stata assegnata una rendita di invalidità del 46%.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione sulla rendita di invalidità.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster