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Decisione

35.2008.33

Assicurata,impiegata d'ufficio, vittima di politrauma. Determinazione grado d'invalidità, tenuto conto del discapito di rendimento nella sua professione. Rinvio atti per complemento istruttorio. Confe

24 settembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, l’assicurata ha prodotto dell’ulteriore documentazione, principalmente

di natura medica, e si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni

ricorsuali (doc. Vbis, doc. VII 1 e 2, doc. VIII + allegati).

L’amministrazione

ha preso posizione al riguardo in data 29 luglio 2008, sottolineando

l’irrilevanza della documentazione versata agli atti (doc. XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.

2.3. Diritto

alla rendita di invalidità

2.3.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.3.2

Dalle tavole

processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurata abile

nella sua abituale attività di impiegata in ragione di quattro ore e mezza al

giorno (tre ore al mattino e un’ora e mezza il pomeriggio), è stata presa

essenzialmente sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura del

17.

ottobre 2006 (doc. 154, p. 2).

In

effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto che, citiamo: “… nell’attività

d’impiegata d’ufficio, quindi attività leggera, dove l’assicurata può in ogni

caso cambiare posizione visto che non deve sempre stare seduta, si possa

esigere la presenza sul posto di lavoro di almeno tre ore al mattino e un’ora e

mezza al pomeriggio. Questo in considerazione del fatto che attualmente i

dolori non sono così importanti e il consumo anche di medicamenti antalgici è

nettamente diminuito. Ricordo anche che l’assicurata è stata vista in Agenzia

alle due del pomeriggio, ha lavorato al mattino come al solito per circa 3 ore

e, in occasione della visita in Agenzia, non lamenta particolari dolori alla

schiena.” (doc. 123, p. 3).

Va

precisato che, prima di emanare la decisione formale del 24 gennaio 2008,

l’Istituto assicuratore resistente ha ancora sottoposto l’incarto alla propria

Divisione di medicina assicurativa, specificatamente al dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica.

Con

apprezzamento del 29 marzo 2007, il medico fiduciario appena menzionato ha sostenuto

che, tenuto conto dello stato di salute descritto dal dott. __________, non vi era ragione per credere che l’insorgente non

fosse in grado di rispettare un pensum lavorativo di tre ore il mattino

e di una e mezzo il pomeriggio (doc. 132, p. 3: “Es war somit klar und

folgerichtig, dass die Wirbelsäule trotz erheblich Folgen der Verletzungen und

plausibler Schmerzverursacher für mehr als drei Stunden vormittags für eine

vollständig rückenschonende Tätigkeit ausreichend eingestuft wurde. Es gibt

keinen seriösen Grund, weshalb die Patientin in dem Zustand, in welchem sie von

Dr. __________ gesehen worden ist, nicht eine - von ihm vorgeschlagene -

Präsenzzeit von drei Stunden vormittags und anderthalb Stunden nachmittags

einhalten könnte.“).

Lo

stesso dott. __________, ulteriormente interpellato dall’amministrazione, ha

affermato di non essere in grado di stabilire un piano preciso delle ore, che tenga conto di pause aggiuntive determinate dai disturbi e di

un’eventuale riduzione della velocità di esecuzione, non da ultimo perché egli

non ha avuto occasione di visitare personalmente l’assicurata.

In ogni

caso, risulterebbe, a suo avviso, esigibile l’esercizio a tempo pieno di

un’attività che consenta di risparmiare la schiena e adeguata ai relativi

disturbi (doc. 136).

Pendente

causa, RI 1 ha prodotto della documentazione che, a suo avviso, confermerebbe

l’impossibilità di estendere il proprio pensum lavorativo oltre le tre

ore mattutine.

Con

rapporto del 21 aprile 2008, il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH

in medicina generale, ha fatto valere che i postumi infortunistici residuali,

localizzati al rachide dorsale e alla mano destra, sarebbero di impedimento a

un aumento del tempo lavorativo, evidenziando che i dolori all’estremità

superiore contribuirebbero, citiamo: “… alla facile esauribilità fisica in

lavori (es. alla tastiera di un computer) tipici dell’impiegata.” (doc. A 8).

Per il dott.

__________, Viceprimario del Servizio cantonale di neurochirurgia, non sarebbe

esigibile che l’assicurata effettui un’ulteriore ora e mezza di lavoro il

pomeriggio e ciò, citiamo: “… alla luce di un peggioramento del quadro

radiologico visibile alla risonanza magnetica effettuata nel 2008 e confrontata

con l’esame effettuato nel 2006.” (doc. VII 1).

Fra gli

atti di causa figura pure una lettera, datata 21 aprile 2008, di __________,

Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, l’ufficio dove lavora RI 1.

Per

quanto qui di interesse, __________ si è espresso negativamente a proposito

dell’eventualità di un aumento del pensum lavorativo:

"

Oggi ho maturato un giudizio preciso e

circostanziato della situazione fattuale, così come per quanto attiene ad una

valutazione di merito nella prospettiva qui in discussione.

Osservando lo stato di spossatezza, sovente

connotato anche da forti dolori fisici, della signora RI 1 al termine della

mattinata di lavoro, la prospettiva, in tempi attuali, di un aumento dell’orario

lavorativo non la ritengo né (i) praticabile, né (ii) auspicabile.

Non appare praticabile, a mente di chi scrive,

per il fatto che, nella situazione attuale, al termine della giornata

lavorativa la signora RI 1 denota di avere raggiunto il limite fisiologico

delle possibilità produttive.

Parimenti non la ritengo auspicabile in ordine ai

pericoli oggettivi che possono derivare da un’eccessiva sollecitazione del

corpo: pericoli, in particolare, in rapporto ad un possibile - oserei dire

anche, in specie, probabile - cedimento per mancanza di risorse fisiche. In

questo caso la prospettiva sarebbe l’interruzione totale dell’attività.

L’ipotesi di una ripresa lavorativa, nel

pomeriggio, per un tempo di un’ora e mezzo è solo teorica, nel senso che la situazione

summenzionata - stato di fatto e pericoli potenziali connessi ad un incremento

del tempo di lavoro - non muterebbe di un ette in meglio.

Anzi, a giudizio di chi scrive siffatta

prospettiva peggiorerebbe la situazione, in quanto verrebbe ad aggiungere un

nuovo fattore di logorio fisico: alludo espressamente al duplice tragitto di

(i) rientro al luogo di domicilio, a cui farebbe seguito il (ii) ritorno

pomeridiano sul posto di lavoro.

Nelle condizioni fisiche in cui versa attualmente

la signora RI 1, il fatto di dover sopportare i disagi di un duplice

spostamento quotidiano aggiuntivo è suscettibile di creare un concreto

nocumento.”

(doc. A6

- il corsivo è del redattore)

2.3.3

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è

tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla

loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di

rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici

fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Chiamata

a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la

documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con

la necessaria tranquillità, che RI 1 possa lavorare oltre le tre ore mattutine

che già svolge attualmente.

Innanzitutto,

la valutazione della capacità lavorativa espressa dal medico di circondario in

occasione della visita di chiusura, risulta contraddetta, oltre che dal

curante, anche dal dott. __________ (cfr. doc. VII 1), il cui parere non può

essere semplicemente accantonato, essendo, oltre che uno specialista proprio

nella materia che qui interessa, perfettamente a conoscenza dei trascorsi

valetudinari dell’assicurata, per averla avuta in sua cura dopo l’infortunio

del novembre 2003.

A

proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto del 17 ottobre 2006 del

dott. __________, secondo cui in occasione della visita di chiusura

l’assicurata non accusava particolari dolori alla schiena, malgrado avesse

lavorato il mattino (doc. 123, p. 3), il TCA ritiene che essa vada perlomeno

relativizzata nella misura in cui non è il risultato di un’osservazione

prolungata nel tempo.

Inoltre,

il dott. __________, con l’apprezzamento del 29 marzo 2007, ha sì avallato la

valutazione del suo collega dott. __________ (doc. 132, p. 3), tuttavia, in un

secondo tempo, ha dovuto ammettere di non essere in grado di formulare un piano

preciso delle ore lavorative, in primo luogo per non avere visitato

personalmente l’insorgente (doc. 136: “Ich bin nicht nur weil ich Frau RI 1

nicht gesehen habe nicht in der Lage, …”).

Infine, sebbene

a ciò non possa venir attribuita un’importanza decisiva, occorre tenere conto

delle considerazioni formulate da __________, diretto superiore dell’assicurata

e, perciò, in una posizione privilegiata per valutare il suo rendimento

lavorativo.

2.3.4

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di

cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella

misura in cui è stata erogata una rendita di invalidità del 46%. Gli atti sono quindi

rinviati all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti

specialistici più approfonditi riguardo alla capacità lavorativa

dell’assicurata e, alla luce dei relativi esiti, emani una nuova decisione di

rendita.

Il TCA prende atto che

l’Istituto assicuratore non si è ancora formalmente pronunciato in merito

all’eziologia dei disturbi localizzati alla mano destra (cfr. doc. 166,

p. 5).

Visto il tenore

dell’impugnativa, l’CO 1 è invitato a provvedervi e, se del caso, a prendere in

considerazione anche tale problematica ai fini della determinazione del grado

di invalidità.

2.4

Indennità per

menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio

ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,

ha assegnato alla ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 154).

Questa la

sua valutazione contenuta nel referto del 17 ottobre 2006:

"

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno

stato da frattura Th5, Th7, Th9 e Th10 avvenuta il 20.11.2003, stato da

frattura dello sterno e stato da frattura delle costole in serie

bilateralmente, come pure contusione toracica e pneumotorace bilaterale.

Stato da stabilizzazione dorsale Th4 e Th11 nel

novembre 2003 e stato dopo rimozione del materiale d’osteosintesi il 15.3.2005.

Vi è un’importante deformazione cifotica dei

segmenti toccati che oltrepassa i 20° e vi è la presenza di dolori al carico,

mentre a riposo non ci sono dolori.

VALUTAZIONE

IMI 15%

GIUSTIFICAZIONE

Deformazione maggiore di 21° dei segmenti toccati

e scala dei dolori tra + e ++, questo da diritto ad un’IMI del 15% secondo la

tabella 7.2.

(doc. 123)

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici

divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento

espresso dal medico di circondario dell’assicuratore resistente.

In particolare, occorre

osservare che un’indennità del 30%, quale quella che pretende la ricorrente,

viene riconosciuta, secondo la Tabella 7.2, punto 1 (“Frakturen:

LWS/BWS/HWS”), in caso di deformazione superiore a 21° e di dolori di

livello +++, ovvero di dolori cronici più o meno forti, presenti anche di notte

e a riposo, nonché d’impossibilità di carico supplementare.

Il quadro appena descritto

appare ben più grave rispetto a quello che presenta RI 1, non fosse altro per

il fatto che essa non lamenta dolori a riposo, in posizione coricata (cfr.

doc. 115, p. 2 e 123, p. 2).

All’insorgente va

rammentato che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione

all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione

dell’indennità.

L’amministrazione è infine

invitata, qualora dovesse essere accertata la natura infortunistica del danno

alla mano destra, a esaminare se quest’ultimo da diritto a un’IMI oppure no.

Nella misura in cui all’assicurata

è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 26 marzo

2008.

merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurata è stata assegnata una rendita di invalidità del 46%.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione sulla rendita di invalidità.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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