Lexipedia

Decisione

35.2008.35

Cessaz.vers.prest.(danno org.e psi)a seguito di una sent.pret.secondo cui,sulla base della sorvegl.ordinata dall'assic.RC,ass.simulava.Tuttavia IICCA accolto appello per viol.diritto di essere sentito

15 dicembre 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STF U 51/07 del 10 agosto

2007 consid. 2.; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.;

STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.). Pertanto

tale giurisprudenza risulta tuttora applicabile (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto

2007 consid. 2).

Conformemente

ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001

N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79

e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto

2007 consid. 2.2.; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995,

pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., 2003, ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G. P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2.2.; DTF 127 V

353).

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V

141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV

322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid.

5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,

pubblicata in RDAT I-2003 N.69.

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, inoltre, se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione

deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005

nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le

norme sulla revisione non possono, in effetti, costituire il fondamento

giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. STCA

32.2006.106 del 3 settembre 2007 consid. 2.6.; R.

Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die

Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

2.4. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV

Nr. 16 pag. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito

che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex

nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto

mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura,

senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione

processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato

liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto

della situazione – in realtà non si era mai verificato.

Nella

citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi

a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto

in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone

all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

In

un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57, la nostra Massima Istanza ha,

inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e

l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In

particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta

ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non

costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.

In quel

caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto

assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito

che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31

dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio

scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento

traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF

aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio

2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

E’ utile

sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state

erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta

Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.

2.5. A proposito

di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che l’Alta

Corte, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata

in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da

parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova

successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di

principio, argomentando come segue:

"

(…)

Die Überwachung (inkl. die entsprechenden

Videoaufnahmen) - vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung

und einer Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein

überwiegendes privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs.

Considerandi

2.

ZGB): Weder die Versicherung noch die dahinter stehende

Versichertengemeinschaft sollen zu Unrecht Leistungen erbringen müssen (JdT

1998.

I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen

Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S.

1381). Zudem ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die

Versicherte gegenüber der Haftpflichtversicherung (wie auch gegenüber der SUVA)

einen Anspruch erhebt, der sich auf den Gesundheitszustand und die

Arbeitsfähigkeit abstützt, so dass diesbezüglich Eingriffe in die

Persönlichkeit zu erdulden sind, was das Interesse der Beschwerdeführerin

geringer erscheinen lässt. Damit sind die im Verhältnis Privatversicherung -

Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel rechtmässig erlangt worden.

Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche

Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei

der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG),

welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates

- die Grundrechte der Versicherten (hier Schutz der Privatsphäre; Art. 13 Abs.

1.

BV) zu berücksichtigen hat. Dieser Schutz gilt jedoch nicht absolut; vielmehr

können die Grundrechte gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden, wenn eine

gesetzliche Grundlage vorliegt (Abs. 1), ein öffentliches Interesse an der

Einschränkung besteht (Abs. 2), die Einschränkung verhältnismässig ist (Abs. 3)

und der Kerngehalt der Grundrechte nicht angegriffen wird (Abs. 4). In

vorliegender Sache besteht die gesetzliche Grundlage für die Verwertung der

fraglichen Beweismittel in Art. 47 UVG, welcher dem Versicherer eine Pflicht

zur Sachverhaltsabklärung auferlegt, ohne dabei eine Beschränkung der

Beweismittel vorzusehen (mit Ausnahme der Autopsie eines tödlich Verunfallten;

Art. 47 Abs. 4 UVG). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des

Schutzes der Privatsphäre liegt darin, keine nicht geschuldeten Leistungen zu

erbringen (vgl. JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt

durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni

2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381), um die Gemeinschaft der Versicherten

nicht zu schädigen. Nach der Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der

Verhältnismässigkeit, dass der Grundrechtseingriff zur Erreichung des

angestrebten Zieles geeignet und erforderlich ist und dass das verfolgte Ziel

in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, den zu seiner

Verwirklichung notwendigen Freiheitsbeschränkungen, steht (Verhältnismässigkeit

im engeren Sinne; Urteil K. des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober

2001,2P.52/2001). Die Verwertung der durch den Privatdetektiv erbrachten

Beweise ist zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine Leistungszusprechung

an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versichertengemeinschaft)

geeignet und auch erforderlich, da nur diese Beweismittel - bei offensichtlich

bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit - eine

unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können (vgl. JdT 1998 I 764 Erw. 2c = SJ

1998.

S. 304 Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da

nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden

sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der

beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel

greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1

BV nicht an, womit die Verwertung der durch den Privatdetektiv erstellten

Beweismittel in casu zulässig ist. Ob dies auch bei einer Beweisaufnahme durch

die SUVA so wäre, kann offen gelassen werden"

(STFA succitata, consid. 3.3.3.)

Con un

successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta

Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha

incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in

relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per

l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di

sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF) (cfr.,

inoltre, la STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.2).

Su questo

tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni

sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi

d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, pag. 228-243 in

particolare p. 232.

2.6

Nella

presente evenienza la CO 1 con decisione su opposizione del 9 novembre 2000, da

un lato, aveva confermato la decisione formale del 25 febbraio 2000 con cui

all’assicurato - constatata una diminuzione della capacità di guadagno del 100%

a causa di dolori alla schiena e dell’affezione psichica - era stata assegnata

una rendita di invalidità LAINF complementare alla rendita AI a partire dal 1°

gennaio 1999, nonché un’IMI del 70% (menomazione all’integrità fisica pari al

20% per la compromissione della schiena e 50% per la compromissione psichica).

Dall’altro, gli è stato riconosciuto il diritto alla cura medica ai sensi

dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF (cfr. doc. 34, 38).

L’assicuratore

LAINF resistente ha emesso i provvedimenti menzionati fondandosi in particolare

sul referto medico del 3 aprile 1998 del __________ – __________ (doc. 20), sul

rapporto del 21 luglio 1998 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (doc. 26), sul referto peritale del 2 febbraio 1999 all’allestito

all’attenzione dell’AI dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc.

29) e sulla valutazione del 10 maggio 1999 del Dr. med. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, interpellato da CO 1 (doc. 31).

Dal

rapporto del 3 aprile 1998 del __________ – __________, segnatamente, la

seguente diagnosi:

"

- Lombalgies chroniques;

- Lombo-sciatalgies

droites;

- Status post-nucléotomie

disque intervertébral L5-S1;

- Probable surcharge

psychogène” (Doc. 20)

Il Dr.

med. __________, il 21 luglio 2007, a proposito della casualità naturale tra i

dolori alla colonna vertebrale e il sinistro del novembre 1995 ha indicato che:

"

S’il est vrai qu’une hernie discale survient

rarement dans un traumatisme, cela n’est pas exclu. Hors dans ce cas, il est

manifeste que le patient a subi un choc violent à haute énergie qui peut très

bien avoir décompensé un disque normal ou un disque en partie dégénératif. Ceci

aboutit manifestement à une aggravation de la situation. Dans ce contexte, la

causalité naturelle entre les lésions orthopédiques au niveau du rachis et

l’événement du 12.11.1995 est probable. (…)" (Doc. 26)

Dal rapporto del 2

febbraio 1999 del Dr. med. __________ si evince che l’assicurato non presentava

alcun precedente psichiatrico rilevante e che la gravità dell’incidente del

novembre 2005 (la __________ del ricorrente sarebbe stata proiettata per 40 m

in avanti, il veicolo investitore sarebbe penetrato nell’abitacolo, lo

schienale del suo sedile si sarebbe rotto e il sedile stesso con l’assicurato

sarebbe stato proiettato sotto il volante) era sicuramente sufficiente a

generare una legittima paura di morte e di conseguenza anche un disturbo

post-traumatico da stress (ICD-10 F 43.1). Lo specialista ha pure osservato che

il trauma subito dall’insorgente era perfettamente idoneo a scatenare anche una

sindrome da colpo di frusta e che questa, considerata la dinamica

dell’incidente, era quasi certamente responsabile di una parte dei suoi

disturbi, in particolare dei disturbi mnestici, ma probabilmente anche della

generale irritabilità e dei disturbi dell’umore. Per quanto riguarda la capacità

lavorativa, il Dr. med. __________ ha affermato che a quel momento la capacità

come falegname o cameriere era dello 0% e che la prognosi era infausta (cfr.

doc. 29).

Il Dr. med. __________, il

quale ha esaminato la documentazione relativa all’assicurato senza però

visitarlo personalmente, il 10 maggio 1999, rispondendo a dei quesiti postigli

da CO 1, ha asserito che:

" (…)

Die psychische

Ueberlagerung gehört zu den Belastungs- und Anpassungsstörungen. Im vorliegenden

Fall haben wir es mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ICD-10 F 43.1

zu tun.

(…)

Bezüglich

psychischer Symptomatik muss der Unfall als einzige Ursache beurteilt werden.

(…)

Der

Versicherte zeigt ein deutlich depressives Krankheitsbild, eine deutliche

Einschränkung seiner affektiven Modulationsfähigkeit und seiner psychischen

Belastbarkeit. Daneben ist er in seinem Antrieb gestört.

(…)

Der

Versicherte ist aufgrund der somatischen Unfallfolgen als Schreiner 100%

arbeitsunfähig. Derselbe Grad der Arbeitsunfähigkeit gilt die zuletzt ausgeübte

Kellnertätigkeit.

(…)

Aufgrund

des bald vierjährigen Verlaufes muss die Prognose als ungünstig beurteilt

werden.

(…)

Eine

weitere Behandlung ist sinnvoll, da damit eine weitere Verschlechterung des

psychischen Zustandes vermieden werden kann. Zudem braucht der Versicherte in seiner

depressiv hoffnunglosen Verfassung eine antidepressive Medikation sowie eine

stützende Psychotherapie.(…)“ (Doc. 31)

2.7

L’assicuratore LAINF

resistente, nel dicembre 2007, ha proceduto alla revisione processuale della

decisione su opposizione del 9 novembre 2000 ex art. 53 cpv. 1

LPGA (cfr. consid. 2.2.) a seguito dell’emanazione, il 2 maggio 2007, di una

sentenza della Pretura di __________.

In quella sentenza il

Pretore ha respinto le petizioni interposte separatamente dall’assicurato,

rispettivamente da sua moglie e dai tre figli tendenti alla condanna della __________,

assicurazione RC dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente del novembre 1995,

al pagamento della somma di fr. 1'458'152.70.

Il Pretore ha stabilito

che dal raffronto tra la situazione esposta dalla moglie dell’assicurato e dai

conoscenti e la situazione attestata dalle immagini videoregistrate durante i

pedinamenti a cui la __________ ha sottoposto l’interessato emerge il chiaro

intento di quest’ultimo di simulare un danno alla salute nell’intento di

ottenere un risarcimento da parte della convenuta. In particolare dalla sentenza

del 2 maggio 2007 emerge che:

" (…)

Emblematica è la questione inerente alle stampelle, di cui stando alle prime

testimonianze l’attore non poteva fare praticamente a meno (…), ma che nelle

riprese si vedono soltanto in occasione dell’udienza in Pretura. Per tacere poi

dei gravi impedimenti descritti nello svolgimento delle mansioni familiari. In

particolare: “deve essere aiutato a vestirsi, a calzare i pantaloni,

piegarsi e allacciarsi le scarpe […] Anche quando va al gabinetto devo aiutarlo

a rialzarsi. […] Potrei dire che vive in casa. Passa la giornata sdraiandosi

sul divano, guardando la televisione. […] non può neanche alzare dei pesi, ad

esempio la scatola della spesa. Non può neanche tenere in braccio la bambina o

un altro peso quando gliela passo quando è in piedi. […] non ha mai potuto

spingere da solo il passeggino […] Da dopo il sinistro mio marito non ha

neanche più potuto aiutarmi a caricare la spesa in auto […] Mio marito non può

fare l’aspirapolvere, non può alzare le sedie del tavolo da pranzo e spostarle

per procedere nelle faccende di pulizia, non può lavare i vetri […] quando

glielo chiedo mi può portare un piatto però deve sempre aiutarsi con la

stampella e per lui è sempre una grande fatica (…). Impedimenti, quelli

appena evocati, di cui non v’è traccia nelle immagini videoregistrate, dalle

quali emerge anzi la possibilità per l’interessato di muoversi, accudire la

prole, alzare oggetti quali borse della spesa, sacchi per i rifiuti e

passeggini senza alcun problema, salvo appunto in occasione dell’udienza in

Pretura del 12 settembre 2006. E l’investigatore incaricato delle indagini,

sentito come testimone il 27 febbraio 2007, ha assicurato di non avere

cancellato alcuna immagine, né omesso alcun momento dell’osservazione nella

registrazione versata agli atti (verbale pag. 22).

A ragione la dr. Desa __________, medico

curante di RI 1, non ha voluto credere a quest’ultimo, come riferito dalla di

lui moglie (verbale pag. 7 seg.):”Lei non lo ha neppure guardato, non ha

fatto nessuna sonografia, nessuna TAC e ha detto che questo sarà un reumatismo

e non credeva fosse una conseguenza dell’incidente. […] (…)”. E ad analoga

conclusione giunge anche la dr. __________, in un rapporto del 29 marzo 2001

alla compagnia assicurativa (doc. RRR, in particolare pag. 10 verso il basso:

“tenuto conto della fotografia del veicolo danneggiato (notiamo che nemmeno il

vetro del lunotto posteriore era andato in frantumi e notiamo pure la veramente

modesta entità della deformazione della carrozzeria), della ricostruzione

tecnica, nonché della valutazione biomeccanica, non è verosimile, né possibile

che le condizioni psichiche attuali dell’assicurato siano ancora influenzate

dall’evento infortunistico in questione”; pag. 14 verso l’alto: “a mio

parere l’incapacità lavorativa attuale non è in relazione alle conseguenze

infortunistiche per cui gli impedimenti effettivi che presenta il leso sono

di ordine psichico, come già descritto sopra, e non conseguenze dirette

dell’infortunio”).

(…)” (Doc. 62)

Il Pretore, inoltre,

considerata anche la natura eminentemente soggettiva e interiore dei disturbi

lamentati dall’insorgente, ha ritenuto impossibile accertare – a oltre undici

anni dai fatti – un qualsivoglia pregiudizio dell’interessato (e di riflesso

dei di lui familiari) in nesso causale con l’incidente della circolazione del

12.

novembre 1995, concludendo, senza esperire ulteriori accertamenti

istruttori, che difettasse ogni ragionevole prova di due requisiti necessari

alla responsabilità della __________, ossia il pregiudizio e il nesso causale

naturale (cfr. doc. 62, 63)

La seconda Camera civile

del Tribunale d’appello, con sentenza del 7 dicembre 2007, ha accolto

parzialmente l’appello di RI 1 contro la sentenza emessa il 2 maggio 2007 dal

Pretore di __________ per violazione del suo diritto di essere sentito a seguito

del rifiuto di assumere ulteriori prove. La II CCA ha rinviato gli atti di

causa al Pretore di __________ per emettere un nuovo giudizio, previa

assunzione delle prove che, tra quelle indicate dalle parti e

non esperite, risultassero rilevanti per accertare il pregiudizio lamentato dall’assicurato,

nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’incidente del

novembre 1995.

Al riguardo dal giudizio

del 7 dicembre 2007 si evince in particolare che:

" (…)

il raffronto delle deposizioni dei testimoni __________, __________ e __________

(verbale 12 settembre 2006, pag. 6-18) con le reali possibilità di movimento di

RI 1, accertate durante i pedinamenti (doc. 41, 42 e 43), fa emergere un

comportamento simulatorio di quest’ultimo – perlomeno in relazione alle sue

attuali condizioni di salute – e un atteggiamento compiacente delle persone a

lui vicine (parenti e amici) a sostegno della sua tesi. I predetti

comportamenti avrebbero in vero permesso semmai al primo giudice di motivare -

ma neppure lo ha fatto – il rifiuto di audizione degli ulteriori testimoni,

notificati dalla parte attrice in quanto “conoscenti e frequentatori dei __________”

e a conoscenza della “situazione in seno alla famiglia conseguente al sinistro”

(cfr. elenco prove notificate dalla parte attrice all’udienza preliminare,

testi n. 5-9 pag. 1). Tali comportamenti non permettono tuttavia di

giustificare, da soli, il rifiuto di assunzione di mezzi probatori comunque

utili a provare (o escludere) il pregiudizio e l’esistenza (o meno) di un nesso

di causalità naturale: in particolare l’audizione dei medici curanti dr. Desa __________

[che aveva in ogni caso diagnosticato un trauma a ”colpo di frusta” e una

contusione a livello lombare, dichiarando il RI 1 totalmente inabile al lavoro

fino al 15 dicembre 1996 (doc. D, E e F)] e dr. __________ [che aveva

diagnosticato “la completa rottura dell’ultimo disco” e la “formazione di

un’ernia del disco espulsa in direzione dorsolaterale destra”, mettendoli in

relazione con l’incidente della circolazione del 12 novembre 1995 (doc. I)],

come pure l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica [utile a indagare

ulteriormente sulla forza d’urto tra le due vetture e sulle sue conseguenze,

ritenuti i danni riscontrati al sedile di guida della __________, fatto non

contestato e che trova conferma negli atti (cfr. referto del perito __________,

classatore doc. richiamati CO 1, parte 4)] e di una perizia medica (la sola

idonea caso mai a stabilire, tra l’altro, se i disturbi lamentati da RI 1 siano

di natura eminentemente soggettiva o interiore, oppure, come preteso

dall’appellante, originati da una vera e propria lesione da “colpo di frusta”,

rispettivamente le eventuali conseguenze nel tempo).” (Doc. 63)

A seguito della sentenza

della II CCA appena menzionata, la CO 1, con decisione su opposizione del 17

marzo 2008, ha parzialmente accolto l’opposizione

dell’assicurato interposta contro il provvedimento del 5 dicembre 2007.

L’assicuratore LAINF resistente ha stabilito che sulla base delle risultanze presenti

a quel momento non poteva essere richiesto il rimborso delle prestazioni

erogate nel lasso di tempo dicembre 2002 – luglio 2006. La CO 1 ha, tuttavia, confermato

la cessazione dell’erogazione della rendita a decorrere dal 1° agosto 2006,

come pure - implicitamente (cfr. STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003; STCA

39.2003.18

del 6 dicembre 2004) - la soppressione del diritto alle spese di

cura dal dicembre 2007 (cfr. doc. A1).

2.8

Attentamente

esaminata la documentazione agli atti e tutto ben considerato questa Corte,

chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Istituto assicuratore resistente non poteva concludere

per la soppressione del diritto alla rendita dall’agosto 2006 - a prescindere

dalla circostanza che la stessa non venisse effettivamente corrisposta a causa

di sovrassicurazione - e del diritto alle spese di cura dal dicembre 2007.

Come

evidenziato dalla II CCA nella sentenza del 7 dicembre 2007 citata sopra, la

videosorveglianza predisposta dalla __________ ha fatto emergere un

comportamento simulatorio da parte dell’assicurato.

Come

rilevato sempre dalla II CCA il comportamento simulatorio posto in luce dai pedinamenti (in relazione perlomeno alle

condizioni di salute del ricorrente a quel momento), oltre all’atteggiamento

compiacente di parenti e amici, non permette senza l'assunzione di ulteriori

mezzi probatori di concludere per l’esclusione di un pregiudizio o l’esistenza

di un nesso di causalità naturale.

A maggior

ragione, quindi, nel presente contesto dal profilo dell’assicurazione contro

gli infortuni, considerato che CO 1 ha originariamente riconosciuto all’insorgente

sia il diritto a una rendita ai sensi dell’art. 18 LAINF che il diritto alle

cure ex art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF non solo per disturbi di natura organica,

bensì pure per problematiche psichiche (cfr. doc. 34, 38), gli esiti delle

videosorveglianze a cui è stato sottoposto l’assicurato non permettono di escludere

con la necessaria tranquillità che l’assicurato, a seguito del sinistro del

novembre 2005, abbia riportato conseguenze a livello della sua salute fisica e/o

psichica e che le stesse si ripercuotano sulla sua capacità lavorativa.

Questo Tribunale constata

peraltro che l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver preso visione delle

sentenze sia della Pretura di __________, che della II CCA, non ha interpellato

alcun medico specialista né in ortopedia, né in psichiatria, al fine di appurare,

alla luce di quanto emerso dai pedinamenti predisposti dalla __________,

l’effettivo stato di salute dell’assicurato conseguente al sinistro del

novembre 1995 e la sua abilità al lavoro attuali e relativi all’arco di tempo

in cui hanno avuto luogo le videosorveglianze, nonché a quello precedente in

cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a prestazioni da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni.

In simili

circostanze, ritenuto un accertamento sommario dei fatti, si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla

CO 1 affinché effettui le necessarie indagini per stabilire, avvalendosi

del parere di medici specialisti, le effettive condizioni di

salute dell’assicurato sia dal profilo organico che psichico e, nel caso di

postumi infortunistici, la sua esatta capacità lavorativa nelle attività

esercitate abitualmente prima dell’infortunio e in altre occupazioni adeguate

relativamente al lasso di tempo in cui gli è

stato riconosciuto il diritto a prestazioni LAINF (cfr. DLA

2001.

pag. 196 seg.; per un caso in cui il TF, ritenendo che i “nuovi fatti” non

permettessero né di ammettere, né di escludere l’applicazione dell’art. 53 cpv.

1.

LPGA, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per ulteriori

accertamenti cfr. pure STF U 51/07 del 10 agosto 2007).

La CO 1, a tal fine, potrà

fare capo a eventuali accertamenti esperiti dal Pretore di __________ presso il

quale la causa afferente alla sentenza di rinvio della II CCA del 7 dicembre

2007.

è tuttora pendente e in corso di istruttoria, come appurato telefonicamente

il 24 novembre 2008 da questa Corte.

In

seguito l’assicuratore LAINF resistente si pronuncerà nuovamente e compiutamente

sulla revisione intrapresa.

2.9

Sulla base degli atti di causa non è, infatti, neppure possibile, in

virtù dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.2.), procedere ad una riconsiderazione

della decisione su opposizione del 9 novembre 2000 (doc. 38) con il quale

all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità

LAINF dal 1° gennaio 1999, a un’IMI e alla cura medica giusta l’art. 21 cpv. 1

lett. d LAINF.

Infatti,

alla luce degli atti medici a disposizioni dell’assicuratore LAINF resistente,

nonché delle indagini mediche da questi esperite (cfr. consid. 2.6.), il

provvedimento con cui al ricorrente sono state assegnate prestazioni LAINF non era

manifestamente errato (cfr. STF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008; STF 9C_187/2007

del 30 aprile 2008).

2.10

Giova, infine, segnalare che l’amministrazione può disciplinare in maniera provvisoria un

determinato rapporto giuridico, segnatamente disponendo, previo ossequio del

diritto di essere sentito della persona interessata, la sospensione provvisoria

(a titolo cautelativo) di prestazioni tramite l’emanazione di una decisione. Si tratta di una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri, Grundstrukturen des

nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983,

p. 141).

In particolare costituisce una decisione finale munita di condizione

risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente l’erogazione di

prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire

definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01;

SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004

del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch).

Una tale decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima

decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che

permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa

di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire

retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982

p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).

Su questo

tema cfr. la STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10

settembre 2008, consid. 4.2;

2.11

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico di CO 1 (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1

affinché proceda come indicato al consid. 2.8.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

CO 1 verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster