35.2008.35
Cessaz.vers.prest.(danno org.e psi)a seguito di una sent.pret.secondo cui,sulla base della sorvegl.ordinata dall'assic.RC,ass.simulava.Tuttavia IICCA accolto appello per viol.diritto di essere sentito
15 dicembre 2008Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.35
Data decisione, Autorità:
15.12.2008, TCA
Titolo:
Cessaz.vers.prest.(danno org.e psi)a seguito di una sent.pret.secondo cui,sulla base della sorvegl.ordinata dall'assic.RC,ass.simulava.Tuttavia IICCA accolto appello per viol.diritto di essere sentito (esperire ulter.prove).Sulla sola base degli atti ass.LAINF non poteva sopprimere prest.Rinvio atti
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SIMULAZIONE
art. 18 LAINF
art. 21 cpv. 1 let. d LAINF
art. 17 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.35
rs/DC/sc
Lugano
15 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 5 dicembre 2007 la CO 1, a seguito dell’emanazione da parte della
Pretura di __________ di una sentenza del 2 maggio 2007 con cui è stato
accertato, contestualmente a una causa introdotta da RI 1 con petizione nei
confronti della __________ - assicuratore RC dell’altro autoveicolo coinvolto nell’incidente
della circolazione del 12 novembre 1995 occorso all’assicurato -, che
quest’ultimo aveva ottenuto prestazioni assicurative simulando, ha chiesto la
restituzione delle prestazioni versategli dal dicembre 2002 al luglio 2006 e ha
posto termine alla corresponsione di ulteriori prestazioni pro futuro (cfr.
doc. 64).
1.2. L’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento
del 5 dicembre 2007 (cfr. doc. 65).
Con
decisione su opposizione del 17 marzo 2008 la CO 1 ha parzialmente accolto
l’opposizione dell’assicurato, nel senso che ha stabilito che sulla base delle
risultanze presenti a quel momento non poteva essere richiesto il rimborso delle
prestazioni erogate nel lasso di tempo dicembre 2002 – luglio 2006. In
particolare è stato fatto riferimento alla sentenza del 7 dicembre 2007 della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello che ha parzialmente accolto l’appello
di RI 1 per violazione del diritto di essere sentito e ritornato l’incarto al
Pretore al fine di verificare quali prove – tra quelle indicate dalle parti e
non esperite – potessero essere rilevanti per accertare il pregiudizio
lamentato dal ricorrente, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale
con l’incidente del novembre 1995. Con la decisione su opposizione la CO 1 ha,
però, confermato la cessazione dell’erogazione della rendita a decorrere dal 1°
agosto 2006 (cfr. doc. A1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 aprile 2008 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA
1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione, rilevando,
segnatamente che a seguito del tamponamento subito il 12 novembre 1995 ha
riportato un colpo di frusta al collo e una forte contusione a livello lombare
e del bacino, come attestato dal suo medico curante, Dr.ssa __________.
L’insorgente ha precisato di avere cessato da subito la propria attività
lavorativa e di essere stato posto al beneficio delle indennità giornaliere al
100% da parte dell’assicuratore LAINF, CO 1. Egli ha indicato che con il tempo
le sue condizioni sono peggiorate, manifestandosi in disturbi di natura
ortopedica, neurologica e psichica, che, salvo una parentesi di due mesi
durante la quale nonostante i dolori ha tentato di svolgere la propria
precedente attività lavorativa, non gli hanno più permesso di lavorare.
Il
ricorrente, al riguardo, ha sottolineato che l’8 maggio 1996 è stato sottoposto
a un intervento chirurgico da parte del Dr. __________ teso all’asportazione di
un’ernia discale L5/S1 la cui correlazione con l’infortunio è ritenuta
pacifica. Egli ha, poi, asserito che i disturbi psichici si sono manifestati
sin dai primi mesi del 1996 e che nell’aprile 1998 il Dr. __________ ha
diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico conseguente all’incidente
del 12 novembre 1995, nonché ha confermato l’inabilità del 100%. L’assicurato
ha evidenziato che anche il Dr. __________, nel febbraio 1999, intervenuto
contestualmente alla procedura dell’AI, ha accertato una sindrome post-traumatica
da stress, che il trauma subito era perfettamente idoneo a scatenare una
sindrome da colpo di frusta e che l’incapacità al lavoro veniva ritenuta totale
anche in futuro, con la specificazione che non avrebbe più potuto svolgere
l’attività di falegname per la quale si era formato e che l’attività di
cameriere avrebbe potuto al più essere svolta in misura del 50% se prevedeva di
intercalare la posizione seduta a quella eretta.
Egli ha,
altresì, osservato, da un lato, che CO 1 ha richiesto l’allestimento di una
perizia psichiatrica da parte del Dr. __________ e che dal relativo referto del
maggio 1999 è emerso che la sua capacità al lavoro era nulla e che era da porre
in relazione causale esclusiva con il sinistro. Dall’altro, che pertanto
l’assicuratore LAINF gli ha riconosciuto le indennità giornaliere dal giorno
dell’infortunio al 31 dicembre 1998 in misura completa, come pure il rimborso
delle spese di cura mediche. Inoltre l’assicurato ha indicato che la CO 1 gli
ha pure riconosciuto prestazioni di lunga durata, segnatamente il diritto a una
rendita del 100% dal 1° gennaio 1999. L’assicuratore LAINF ha, però, interrotto
il versamento della rendita complementare alla rendita AI a far tempo dal 1°
agosto 2006 a motivo di una sovrassicurazione, mentre ha continuato ad
assumersi le spese di cura per le affezioni somatiche e psichiche.
Per
quanto concerne la conferma della cessazione dell’erogazione della rendita,
l’insorgente ha affermato che è vero che il versamento della rendita
complementare LAINF era già stato interrotto nell’agosto 2006. Ciò tuttavia
solo a motivo del sovrindennizzo per rapporto al guadagno assicurato e
all’importo percepito a titolo di rendita AI. Egli ha, invece, censurato il
fatto che ora l’assicuratore LAINF resistente abbia negato l’esistenza di
un’invalidità, del nesso di causalità, con riferimento a un procedimento civile
parallelo, suscettibile di chiarire in futuro il sussistere del nesso di
causalità naturale e adeguato tra l’infortunio e le affezioni da lui lamentate.
L’assicurato ha precisato che la CO 1 ha accertato in maniera errata e
arbitraria il venir meno dell’invalidità e del necessario nesso di causalità
tra le affezioni e il sinistro.
Il
ricorrente, in proposito, ha contestato che la documentazione prodotta dalla __________
contestualmente alla procedura in Pretura sfociata nella sentenza del 2 maggio
2007 faccia formalmente parte dell’incarto LAINF, giacché non vi risulta e
nemmeno gli è mai stata comunicata l’eventuale ammissione agli atti di tale
documentazione, in crassa violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ha,
altresì, sollevato obiezioni circa il fatto che l’Istituto assicuratore
resistente possa avvalersi di questa documentazione prodotta ai soli fini
processuali nell’ambito di un procedimento civile nel quale CO 1 non è neppure
coinvolta.
L’insorgente
ha comunque sottolineato che anche volendo, per pura ipotesi di ragionamento,
fare riferimento alla menzionata documentazione, la stessa non permetterebbe di
sovvertire l’esito di un’approfondita e decennale istruttoria medica svolta in
ambito LAINF e assicurativo-sociale, stante la quale è stata riconosciuta una
sua piena incapacità lavorativa. Egli ha puntualizzato che la comunque
contestata portata probatoria delle immagini videoregistrate sarebbe limitata
al periodo cui si riferisce, ossia dal 9 maggio al 12 settembre 2006 e che essa
potrebbe semmai solo e unicamente comprovare un’esagerazione da parte
dell’assicurato quanto alle conseguenze patite a seguito dell’incidente, oppure
un eventuale suo miglioramento nella paletta di tempo considerata. L’assicurato
ha pure rilevato che il documento invocato a sostegno della revisione in ambito
LAINF non illustra minimamente un eventuale, non dato, recupero della sua
capacità lavorativa e che spetta all’assicuratore LAINF, qualora dovesse
nutrire dei sospetti circa il suo effettivo stato valetudinario, esperire
ulteriore istruttoria, segnatamente di natura medica.
L’insorgente
ha evidenziato che il 7 dicembre 2007 la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello ha parzialmente accolto il suo ricorso contro la sentenza Pretorile
del 2 maggio 2007 per violazione del diritto di essere sentito e ha rinviato gli
atti al Pretore affinché continuasse la procedura e l’istruttoria.
Infine il
ricorrente ha asserito che anche in relazione al diritto alle spese di cura
nulla agli atti permette ad CO 1 di far valere il diritto alla revisione (cfr.
doc. I).
1.4. L’Istituto
assicuratore resistente, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’avv. RA 1,
per conto dell’assicurato, con scritto del 21 maggio 2008 si è nuovamente
espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.6. La CO 1 si è
pronunciata al riguardo il 2 giugno 2008 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la CO 1 ha correttamente o meno
soppresso il diritto a prestazioni in relazione al sinistro del novembre 1995
con effetto dall’agosto 2006 per quanto attiene il diritto alla rendita di
invalidità e dal 5 dicembre 2007 per quanto riguarda il rimborso delle spese di
cura.
La
questione relativa all’invocata violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’insorgente afferente alla circostanza che la documentazione prodotta
dalla __________ in Pretura non farebbe formalmente parte dell’incarto LAINF o
comunque l’eventuale ammissione della stessa non gli sarebbe mai stata
comunicata (cfr. doc. I) può, per contro, a mente di questa Corte restare
insoluta.
Infatti,
come verrà approfonditamente esposto nei considerandi che seguono, in concreto
gli atti di causa devono ad ogni modo essere rinviati alla parte resistente per
ulteriori accertamenti.
2.2. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le decisioni
e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
Fatti
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STF U 51/07 del 10 agosto
2007 consid. 2.; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.;
STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.). Pertanto
tale giurisprudenza risulta tuttora applicabile (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto
2007 consid. 2).
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001
N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79
e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto
2007 consid. 2.2.; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995,
pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.
1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si
spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali
spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è
difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., 2003, ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2.2.; DTF 127 V
353).
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…)
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V
141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV
322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid.
5b)
Al
riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,
pubblicata in RDAT I-2003 N.69.
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, inoltre, se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
In
proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione
deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005
nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti
ivi menzionati).
Le
norme sulla revisione non possono, in effetti, costituire il fondamento
giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. STCA
32.2006.106 del 3 settembre 2007 consid. 2.6.; R.
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
2.4. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV
Nr. 16 pag. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex
nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto
mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura,
senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione
processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato
liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto
della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
In
un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57, la nostra Massima Istanza ha,
inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e
l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In
particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta
ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non
costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
2.5. A proposito
di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che l’Alta
Corte, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata
in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da
parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova
successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di
principio, argomentando come segue:
"
(…)
Die Überwachung (inkl. die entsprechenden
Videoaufnahmen) - vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung
und einer Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein
überwiegendes privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs.
Considerandi
2.
ZGB): Weder die Versicherung noch die dahinter stehende
Versichertengemeinschaft sollen zu Unrecht Leistungen erbringen müssen (JdT
1998.
I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S.
1381). Zudem ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die
Versicherte gegenüber der Haftpflichtversicherung (wie auch gegenüber der SUVA)
einen Anspruch erhebt, der sich auf den Gesundheitszustand und die
Arbeitsfähigkeit abstützt, so dass diesbezüglich Eingriffe in die
Persönlichkeit zu erdulden sind, was das Interesse der Beschwerdeführerin
geringer erscheinen lässt. Damit sind die im Verhältnis Privatversicherung -
Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel rechtmässig erlangt worden.
Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche
Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei
der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG),
welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates
- die Grundrechte der Versicherten (hier Schutz der Privatsphäre; Art. 13 Abs.
1.
BV) zu berücksichtigen hat. Dieser Schutz gilt jedoch nicht absolut; vielmehr
können die Grundrechte gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden, wenn eine
gesetzliche Grundlage vorliegt (Abs. 1), ein öffentliches Interesse an der
Einschränkung besteht (Abs. 2), die Einschränkung verhältnismässig ist (Abs. 3)
und der Kerngehalt der Grundrechte nicht angegriffen wird (Abs. 4). In
vorliegender Sache besteht die gesetzliche Grundlage für die Verwertung der
fraglichen Beweismittel in Art. 47 UVG, welcher dem Versicherer eine Pflicht
zur Sachverhaltsabklärung auferlegt, ohne dabei eine Beschränkung der
Beweismittel vorzusehen (mit Ausnahme der Autopsie eines tödlich Verunfallten;
Art. 47 Abs. 4 UVG). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des
Schutzes der Privatsphäre liegt darin, keine nicht geschuldeten Leistungen zu
erbringen (vgl. JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt
durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni
2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381), um die Gemeinschaft der Versicherten
nicht zu schädigen. Nach der Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, dass der Grundrechtseingriff zur Erreichung des
angestrebten Zieles geeignet und erforderlich ist und dass das verfolgte Ziel
in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, den zu seiner
Verwirklichung notwendigen Freiheitsbeschränkungen, steht (Verhältnismässigkeit
im engeren Sinne; Urteil K. des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober
2001,2P.52/2001). Die Verwertung der durch den Privatdetektiv erbrachten
Beweise ist zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine Leistungszusprechung
an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versichertengemeinschaft)
geeignet und auch erforderlich, da nur diese Beweismittel - bei offensichtlich
bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit - eine
unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können (vgl. JdT 1998 I 764 Erw. 2c = SJ
1998.
S. 304 Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da
nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden
sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der
beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel
greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1
BV nicht an, womit die Verwertung der durch den Privatdetektiv erstellten
Beweismittel in casu zulässig ist. Ob dies auch bei einer Beweisaufnahme durch
die SUVA so wäre, kann offen gelassen werden"
(STFA succitata, consid. 3.3.3.)
Con un
successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta
Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha
incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in
relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per
l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di
sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF) (cfr.,
inoltre, la STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.2).
Su questo
tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni
sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi
d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, pag. 228-243 in
particolare p. 232.
2.6
Nella
presente evenienza la CO 1 con decisione su opposizione del 9 novembre 2000, da
un lato, aveva confermato la decisione formale del 25 febbraio 2000 con cui
all’assicurato - constatata una diminuzione della capacità di guadagno del 100%
a causa di dolori alla schiena e dell’affezione psichica - era stata assegnata
una rendita di invalidità LAINF complementare alla rendita AI a partire dal 1°
gennaio 1999, nonché un’IMI del 70% (menomazione all’integrità fisica pari al
20% per la compromissione della schiena e 50% per la compromissione psichica).
Dall’altro, gli è stato riconosciuto il diritto alla cura medica ai sensi
dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF (cfr. doc. 34, 38).
L’assicuratore
LAINF resistente ha emesso i provvedimenti menzionati fondandosi in particolare
sul referto medico del 3 aprile 1998 del __________ – __________ (doc. 20), sul
rapporto del 21 luglio 1998 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (doc. 26), sul referto peritale del 2 febbraio 1999 all’allestito
all’attenzione dell’AI dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc.
29) e sulla valutazione del 10 maggio 1999 del Dr. med. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, interpellato da CO 1 (doc. 31).
Dal
rapporto del 3 aprile 1998 del __________ – __________, segnatamente, la
seguente diagnosi:
"
- Lombalgies chroniques;
- Lombo-sciatalgies
droites;
- Status post-nucléotomie
disque intervertébral L5-S1;
- Probable surcharge
psychogène” (Doc. 20)
Il Dr.
med. __________, il 21 luglio 2007, a proposito della casualità naturale tra i
dolori alla colonna vertebrale e il sinistro del novembre 1995 ha indicato che:
"
S’il est vrai qu’une hernie discale survient
rarement dans un traumatisme, cela n’est pas exclu. Hors dans ce cas, il est
manifeste que le patient a subi un choc violent à haute énergie qui peut très
bien avoir décompensé un disque normal ou un disque en partie dégénératif. Ceci
aboutit manifestement à une aggravation de la situation. Dans ce contexte, la
causalité naturelle entre les lésions orthopédiques au niveau du rachis et
l’événement du 12.11.1995 est probable. (…)" (Doc. 26)
Dal rapporto del 2
febbraio 1999 del Dr. med. __________ si evince che l’assicurato non presentava
alcun precedente psichiatrico rilevante e che la gravità dell’incidente del
novembre 2005 (la __________ del ricorrente sarebbe stata proiettata per 40 m
in avanti, il veicolo investitore sarebbe penetrato nell’abitacolo, lo
schienale del suo sedile si sarebbe rotto e il sedile stesso con l’assicurato
sarebbe stato proiettato sotto il volante) era sicuramente sufficiente a
generare una legittima paura di morte e di conseguenza anche un disturbo
post-traumatico da stress (ICD-10 F 43.1). Lo specialista ha pure osservato che
il trauma subito dall’insorgente era perfettamente idoneo a scatenare anche una
sindrome da colpo di frusta e che questa, considerata la dinamica
dell’incidente, era quasi certamente responsabile di una parte dei suoi
disturbi, in particolare dei disturbi mnestici, ma probabilmente anche della
generale irritabilità e dei disturbi dell’umore. Per quanto riguarda la capacità
lavorativa, il Dr. med. __________ ha affermato che a quel momento la capacità
come falegname o cameriere era dello 0% e che la prognosi era infausta (cfr.
doc. 29).
Il Dr. med. __________, il
quale ha esaminato la documentazione relativa all’assicurato senza però
visitarlo personalmente, il 10 maggio 1999, rispondendo a dei quesiti postigli
da CO 1, ha asserito che:
" (…)
Die psychische
Ueberlagerung gehört zu den Belastungs- und Anpassungsstörungen. Im vorliegenden
Fall haben wir es mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ICD-10 F 43.1
zu tun.
(…)
Bezüglich
psychischer Symptomatik muss der Unfall als einzige Ursache beurteilt werden.
(…)
Der
Versicherte zeigt ein deutlich depressives Krankheitsbild, eine deutliche
Einschränkung seiner affektiven Modulationsfähigkeit und seiner psychischen
Belastbarkeit. Daneben ist er in seinem Antrieb gestört.
(…)
Der
Versicherte ist aufgrund der somatischen Unfallfolgen als Schreiner 100%
arbeitsunfähig. Derselbe Grad der Arbeitsunfähigkeit gilt die zuletzt ausgeübte
Kellnertätigkeit.
(…)
Aufgrund
des bald vierjährigen Verlaufes muss die Prognose als ungünstig beurteilt
werden.
(…)
Eine
weitere Behandlung ist sinnvoll, da damit eine weitere Verschlechterung des
psychischen Zustandes vermieden werden kann. Zudem braucht der Versicherte in seiner
depressiv hoffnunglosen Verfassung eine antidepressive Medikation sowie eine
stützende Psychotherapie.(…)“ (Doc. 31)
2.7
L’assicuratore LAINF
resistente, nel dicembre 2007, ha proceduto alla revisione processuale della
decisione su opposizione del 9 novembre 2000 ex art. 53 cpv. 1
LPGA (cfr. consid. 2.2.) a seguito dell’emanazione, il 2 maggio 2007, di una
sentenza della Pretura di __________.
In quella sentenza il
Pretore ha respinto le petizioni interposte separatamente dall’assicurato,
rispettivamente da sua moglie e dai tre figli tendenti alla condanna della __________,
assicurazione RC dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente del novembre 1995,
al pagamento della somma di fr. 1'458'152.70.
Il Pretore ha stabilito
che dal raffronto tra la situazione esposta dalla moglie dell’assicurato e dai
conoscenti e la situazione attestata dalle immagini videoregistrate durante i
pedinamenti a cui la __________ ha sottoposto l’interessato emerge il chiaro
intento di quest’ultimo di simulare un danno alla salute nell’intento di
ottenere un risarcimento da parte della convenuta. In particolare dalla sentenza
del 2 maggio 2007 emerge che:
" (…)
Emblematica è la questione inerente alle stampelle, di cui stando alle prime
testimonianze l’attore non poteva fare praticamente a meno (…), ma che nelle
riprese si vedono soltanto in occasione dell’udienza in Pretura. Per tacere poi
dei gravi impedimenti descritti nello svolgimento delle mansioni familiari. In
particolare: “deve essere aiutato a vestirsi, a calzare i pantaloni,
piegarsi e allacciarsi le scarpe […] Anche quando va al gabinetto devo aiutarlo
a rialzarsi. […] Potrei dire che vive in casa. Passa la giornata sdraiandosi
sul divano, guardando la televisione. […] non può neanche alzare dei pesi, ad
esempio la scatola della spesa. Non può neanche tenere in braccio la bambina o
un altro peso quando gliela passo quando è in piedi. […] non ha mai potuto
spingere da solo il passeggino […] Da dopo il sinistro mio marito non ha
neanche più potuto aiutarmi a caricare la spesa in auto […] Mio marito non può
fare l’aspirapolvere, non può alzare le sedie del tavolo da pranzo e spostarle
per procedere nelle faccende di pulizia, non può lavare i vetri […] quando
glielo chiedo mi può portare un piatto però deve sempre aiutarsi con la
stampella e per lui è sempre una grande fatica (…). Impedimenti, quelli
appena evocati, di cui non v’è traccia nelle immagini videoregistrate, dalle
quali emerge anzi la possibilità per l’interessato di muoversi, accudire la
prole, alzare oggetti quali borse della spesa, sacchi per i rifiuti e
passeggini senza alcun problema, salvo appunto in occasione dell’udienza in
Pretura del 12 settembre 2006. E l’investigatore incaricato delle indagini,
sentito come testimone il 27 febbraio 2007, ha assicurato di non avere
cancellato alcuna immagine, né omesso alcun momento dell’osservazione nella
registrazione versata agli atti (verbale pag. 22).
A ragione la dr. Desa __________, medico
curante di RI 1, non ha voluto credere a quest’ultimo, come riferito dalla di
lui moglie (verbale pag. 7 seg.):”Lei non lo ha neppure guardato, non ha
fatto nessuna sonografia, nessuna TAC e ha detto che questo sarà un reumatismo
e non credeva fosse una conseguenza dell’incidente. […] (…)”. E ad analoga
conclusione giunge anche la dr. __________, in un rapporto del 29 marzo 2001
alla compagnia assicurativa (doc. RRR, in particolare pag. 10 verso il basso:
“tenuto conto della fotografia del veicolo danneggiato (notiamo che nemmeno il
vetro del lunotto posteriore era andato in frantumi e notiamo pure la veramente
modesta entità della deformazione della carrozzeria), della ricostruzione
tecnica, nonché della valutazione biomeccanica, non è verosimile, né possibile
che le condizioni psichiche attuali dell’assicurato siano ancora influenzate
dall’evento infortunistico in questione”; pag. 14 verso l’alto: “a mio
parere l’incapacità lavorativa attuale non è in relazione alle conseguenze
infortunistiche per cui gli impedimenti effettivi che presenta il leso sono
di ordine psichico, come già descritto sopra, e non conseguenze dirette
dell’infortunio”).
(…)” (Doc. 62)
Il Pretore, inoltre,
considerata anche la natura eminentemente soggettiva e interiore dei disturbi
lamentati dall’insorgente, ha ritenuto impossibile accertare – a oltre undici
anni dai fatti – un qualsivoglia pregiudizio dell’interessato (e di riflesso
dei di lui familiari) in nesso causale con l’incidente della circolazione del
12.
novembre 1995, concludendo, senza esperire ulteriori accertamenti
istruttori, che difettasse ogni ragionevole prova di due requisiti necessari
alla responsabilità della __________, ossia il pregiudizio e il nesso causale
naturale (cfr. doc. 62, 63)
La seconda Camera civile
del Tribunale d’appello, con sentenza del 7 dicembre 2007, ha accolto
parzialmente l’appello di RI 1 contro la sentenza emessa il 2 maggio 2007 dal
Pretore di __________ per violazione del suo diritto di essere sentito a seguito
del rifiuto di assumere ulteriori prove. La II CCA ha rinviato gli atti di
causa al Pretore di __________ per emettere un nuovo giudizio, previa
assunzione delle prove che, tra quelle indicate dalle parti e
non esperite, risultassero rilevanti per accertare il pregiudizio lamentato dall’assicurato,
nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’incidente del
novembre 1995.
Al riguardo dal giudizio
del 7 dicembre 2007 si evince in particolare che:
" (…)
il raffronto delle deposizioni dei testimoni __________, __________ e __________
(verbale 12 settembre 2006, pag. 6-18) con le reali possibilità di movimento di
RI 1, accertate durante i pedinamenti (doc. 41, 42 e 43), fa emergere un
comportamento simulatorio di quest’ultimo – perlomeno in relazione alle sue
attuali condizioni di salute – e un atteggiamento compiacente delle persone a
lui vicine (parenti e amici) a sostegno della sua tesi. I predetti
comportamenti avrebbero in vero permesso semmai al primo giudice di motivare -
ma neppure lo ha fatto – il rifiuto di audizione degli ulteriori testimoni,
notificati dalla parte attrice in quanto “conoscenti e frequentatori dei __________”
e a conoscenza della “situazione in seno alla famiglia conseguente al sinistro”
(cfr. elenco prove notificate dalla parte attrice all’udienza preliminare,
testi n. 5-9 pag. 1). Tali comportamenti non permettono tuttavia di
giustificare, da soli, il rifiuto di assunzione di mezzi probatori comunque
utili a provare (o escludere) il pregiudizio e l’esistenza (o meno) di un nesso
di causalità naturale: in particolare l’audizione dei medici curanti dr. Desa __________
[che aveva in ogni caso diagnosticato un trauma a ”colpo di frusta” e una
contusione a livello lombare, dichiarando il RI 1 totalmente inabile al lavoro
fino al 15 dicembre 1996 (doc. D, E e F)] e dr. __________ [che aveva
diagnosticato “la completa rottura dell’ultimo disco” e la “formazione di
un’ernia del disco espulsa in direzione dorsolaterale destra”, mettendoli in
relazione con l’incidente della circolazione del 12 novembre 1995 (doc. I)],
come pure l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica [utile a indagare
ulteriormente sulla forza d’urto tra le due vetture e sulle sue conseguenze,
ritenuti i danni riscontrati al sedile di guida della __________, fatto non
contestato e che trova conferma negli atti (cfr. referto del perito __________,
classatore doc. richiamati CO 1, parte 4)] e di una perizia medica (la sola
idonea caso mai a stabilire, tra l’altro, se i disturbi lamentati da RI 1 siano
di natura eminentemente soggettiva o interiore, oppure, come preteso
dall’appellante, originati da una vera e propria lesione da “colpo di frusta”,
rispettivamente le eventuali conseguenze nel tempo).” (Doc. 63)
A seguito della sentenza
della II CCA appena menzionata, la CO 1, con decisione su opposizione del 17
marzo 2008, ha parzialmente accolto l’opposizione
dell’assicurato interposta contro il provvedimento del 5 dicembre 2007.
L’assicuratore LAINF resistente ha stabilito che sulla base delle risultanze presenti
a quel momento non poteva essere richiesto il rimborso delle prestazioni
erogate nel lasso di tempo dicembre 2002 – luglio 2006. La CO 1 ha, tuttavia, confermato
la cessazione dell’erogazione della rendita a decorrere dal 1° agosto 2006,
come pure - implicitamente (cfr. STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003; STCA
39.2003.18
del 6 dicembre 2004) - la soppressione del diritto alle spese di
cura dal dicembre 2007 (cfr. doc. A1).
2.8
Attentamente
esaminata la documentazione agli atti e tutto ben considerato questa Corte,
chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base
degli atti di causa l’Istituto assicuratore resistente non poteva concludere
per la soppressione del diritto alla rendita dall’agosto 2006 - a prescindere
dalla circostanza che la stessa non venisse effettivamente corrisposta a causa
di sovrassicurazione - e del diritto alle spese di cura dal dicembre 2007.
Come
evidenziato dalla II CCA nella sentenza del 7 dicembre 2007 citata sopra, la
videosorveglianza predisposta dalla __________ ha fatto emergere un
comportamento simulatorio da parte dell’assicurato.
Come
rilevato sempre dalla II CCA il comportamento simulatorio posto in luce dai pedinamenti (in relazione perlomeno alle
condizioni di salute del ricorrente a quel momento), oltre all’atteggiamento
compiacente di parenti e amici, non permette senza l'assunzione di ulteriori
mezzi probatori di concludere per l’esclusione di un pregiudizio o l’esistenza
di un nesso di causalità naturale.
A maggior
ragione, quindi, nel presente contesto dal profilo dell’assicurazione contro
gli infortuni, considerato che CO 1 ha originariamente riconosciuto all’insorgente
sia il diritto a una rendita ai sensi dell’art. 18 LAINF che il diritto alle
cure ex art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF non solo per disturbi di natura organica,
bensì pure per problematiche psichiche (cfr. doc. 34, 38), gli esiti delle
videosorveglianze a cui è stato sottoposto l’assicurato non permettono di escludere
con la necessaria tranquillità che l’assicurato, a seguito del sinistro del
novembre 2005, abbia riportato conseguenze a livello della sua salute fisica e/o
psichica e che le stesse si ripercuotano sulla sua capacità lavorativa.
Questo Tribunale constata
peraltro che l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver preso visione delle
sentenze sia della Pretura di __________, che della II CCA, non ha interpellato
alcun medico specialista né in ortopedia, né in psichiatria, al fine di appurare,
alla luce di quanto emerso dai pedinamenti predisposti dalla __________,
l’effettivo stato di salute dell’assicurato conseguente al sinistro del
novembre 1995 e la sua abilità al lavoro attuali e relativi all’arco di tempo
in cui hanno avuto luogo le videosorveglianze, nonché a quello precedente in
cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a prestazioni da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni.
In simili
circostanze, ritenuto un accertamento sommario dei fatti, si giustifica
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla
CO 1 affinché effettui le necessarie indagini per stabilire, avvalendosi
del parere di medici specialisti, le effettive condizioni di
salute dell’assicurato sia dal profilo organico che psichico e, nel caso di
postumi infortunistici, la sua esatta capacità lavorativa nelle attività
esercitate abitualmente prima dell’infortunio e in altre occupazioni adeguate
relativamente al lasso di tempo in cui gli è
stato riconosciuto il diritto a prestazioni LAINF (cfr. DLA
2001.
pag. 196 seg.; per un caso in cui il TF, ritenendo che i “nuovi fatti” non
permettessero né di ammettere, né di escludere l’applicazione dell’art. 53 cpv.
1.
LPGA, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per ulteriori
accertamenti cfr. pure STF U 51/07 del 10 agosto 2007).
La CO 1, a tal fine, potrà
fare capo a eventuali accertamenti esperiti dal Pretore di __________ presso il
quale la causa afferente alla sentenza di rinvio della II CCA del 7 dicembre
2007.
è tuttora pendente e in corso di istruttoria, come appurato telefonicamente
il 24 novembre 2008 da questa Corte.
In
seguito l’assicuratore LAINF resistente si pronuncerà nuovamente e compiutamente
sulla revisione intrapresa.
2.9
Sulla base degli atti di causa non è, infatti, neppure possibile, in
virtù dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.2.), procedere ad una riconsiderazione
della decisione su opposizione del 9 novembre 2000 (doc. 38) con il quale
all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità
LAINF dal 1° gennaio 1999, a un’IMI e alla cura medica giusta l’art. 21 cpv. 1
lett. d LAINF.
Infatti,
alla luce degli atti medici a disposizioni dell’assicuratore LAINF resistente,
nonché delle indagini mediche da questi esperite (cfr. consid. 2.6.), il
provvedimento con cui al ricorrente sono state assegnate prestazioni LAINF non era
manifestamente errato (cfr. STF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008; STF 9C_187/2007
del 30 aprile 2008).
2.10
Giova, infine, segnalare che l’amministrazione può disciplinare in maniera provvisoria un
determinato rapporto giuridico, segnatamente disponendo, previo ossequio del
diritto di essere sentito della persona interessata, la sospensione provvisoria
(a titolo cautelativo) di prestazioni tramite l’emanazione di una decisione. Si tratta di una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri, Grundstrukturen des
nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983,
p. 141).
In particolare costituisce una decisione finale munita di condizione
risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente l’erogazione di
prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire
definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01;
SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004
del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch).
Una tale decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima
decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che
permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa
di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire
retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982
p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).
Su questo
tema cfr. la STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10
settembre 2008, consid. 4.2;
2.11
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per
ripetibili da mettere a carico di CO 1 (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1
affinché proceda come indicato al consid. 2.8.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
CO 1 verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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