35.2008.41
Ass. perde vista dopo trasporto di una pompa della benzina da cui era fuoriuscito del carburante durante il tragitto. Rinvio atti per complemento istruttorio, alfine di stabilire esistenza di un infor
7 agosto 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2008.41
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Ass. perde vista dopo trasporto di una pompa della benzina da cui era fuoriuscito del carburante durante il tragitto. Rinvio atti per complemento istruttorio, alfine di stabilire esistenza di un infortunio e, se del caso, del nesso causale con inalazione dei vapori di benzina
CAUSALITÀ NATURALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.41
mm/DC
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
dicembre 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, con il furgone della ditta si è recato a __________ (prov. di __________)
per acquistare una pompa della benzina di seconda mano. Nel corso del viaggio
verso __________, la pompa si è rovesciata e in tal modo è fuoriuscita della
benzina, i cui vapori sono stati inalati dall’assicurato. Un’ulteriore
inalazione ha avuto luogo durante l’operazione di montaggio del pezzo.
La
mattina del giorno seguente, RI 1 si è risvegliato privo della vista
bilateralmente (doc. 2).
Fatti
I medici
dell’Ospedale __________ di __________ hanno formulato la diagnosi di neurite
ottica retrobulbare (cfr. doc. 27 b).
1.2. Con
decisione formale del 4 settembre 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la
propria responsabilità in relazione ai disturbi della vista annunciati
dall’assicurato, ritenuto, da un lato, che essi non erano da porre in relazione
a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano una
lesione parificata ai postumi di un infortunio.
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 30 e 46) e in
seguito completata dal Patronato __________ (cfr. doc. 50 e 52), in data 18
aprile 2008, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 53).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2008, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga
condannato a riconoscere i disturbi visivi quale conseguenza di un infortunio
e, quindi, a corrispondergli le prestazioni di legge, argomentando:
"
…, ritengo di essere rimasto vittima di un
infortunio, in data 20.12.2006, mentre trasportavo una pompa di benzina in
materiale plastico, durante la mia attività lavorativa, che mi ha causato una
cecità completa per circa un mese e attualmente una cecità completa nell’occhio
destro e parziale in quello sinistro.
Ritengo tale avvenimento un fatto straordinario
da imputarsi alla legge sull’assicurazione infortunio. A sostegno di quanto
affermo, devo effettuare una risonanza magnetica cervello/tronco encefalico e
alla spina dorsale presso LARC, Poliambulatorio di __________, via __________,
in data 20.5.2008. Tale risonanza potrà confermare o negare la causa
infortunistica. Richiedo quindi a Codesto Tribunale di aspettare agli atti
l’esito della risonanza magnetica prima di emettere la decisione in merito alla
mia opposizione.”
(doc. I)
1.4. Nel corso
del mese di giugno 2008, l’insorgente ha versato agli atti di causa la
documentazione medica preannunciata in sede di ricorso (doc. III + allegati).
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In data 24
giugno 2008 al TCA è pervenuta dell’ulteriore documentazione medica (doc. VIII
+ allegati).
L’CO
1 ha preso posizione al riguardo il 3 luglio 2008 (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai
disturbi visivi denunciati da RI 1, oppure no.
Più
concretamente, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’assicurato è
rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, oppure no.
È da
escludere a priori l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“Lesioni corporali
parificabili ai postumi d’infortunio”), posto che il danno alla salute di cui
soffre l’assicurato non figura tra le diagnosi esaustivamente enumerate nel
relativo elenco.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.6. A proposito
del criterio della repentinità, va detto che il fatto che la lesione debba
essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre
invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza
però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito
dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione infortuni quei
danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano
ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate
e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V
147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).
In questo
ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso
di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il
martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale
conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e
mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo
Considerandi
scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in
A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo
1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 170s.).
2.7
L’esposizione
a un fattore nocivo (intossicazione gassosa, irradiazione, ecc.)
costituisce un infortunio se l’influsso dannoso si produce durante un tempo
relativamente breve e se esso può essere imputato a un avvenimento unico (STF U
32/07 del 14 giugno 2007, consid. 2.2; A. Bühler, art. cit., p. 207s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44s.; A. Maurer, op. cit., p. 171
sotto la lettera f).
2.8
Nella concreta
evenienza, la dinamica dell’evento del 20 dicembre 2006 risulta dal verbale
relativo all’audizione dell’assicurato del 25 gennaio 2007:
" Il
signor RI 1 mi comunica oggi che il 20.12.2006 era andato a
consegnare in ditta dei documenti relativi al caso del ginocchio destro.
Arrivato nel cortile con la sua auto, l’auto si é spenta. Essendo meccanico ha
provveduto a cercare il guasto. Ha visto che era rotta la pompa di benzina. E
andato col furgone della ditta, prestatogli allo scopo, a comperarne una usata.
Nel trasporto della pompa da __________ (__________)-__________, la pompa si é
rovesciata nel furgone della ditta ed è così uscita della benzina. L’assicurato
ha respirato dei vapori di benzina. Arrivato in ditta, ha cambiato la pompa
della benzina. Ha respirato altri vapori di benzina. È tornato a casa. È andato
a dormire. La mattina seguente, il signor __________ si è svegliato e si è
ritrovato cieco. È stato portato all’ospedale di __________ dalla sua
convivente e da lì è stato trasferito all’ospedale oculistico di __________.”
(doc. 2)
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha
negato che quanto accaduto all’insorgente nel mese di dicembre 2006, possa
configurare un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. In effetti, a detta
dell’CO 1, farebbe difetto il requisito della repentinità (doc. 53, p. 3: “Ora, così come correttamente indicato nell’impugnata
decisione, l’evento si é protratto nel tempo per cui manca il requisito della
repentinità. Inoltre non si é trattato di un evento isolato
(einmalig) ma di una ripetizione di eventi. L’esistenza di un infortunio deve
pertanto essere negata. A titolo di paragone si evince che un colpo di sole, di
calore o di freddo o ancora l’esposizione al rumore, per esempio per chi
pratica il tiro ma anche per chi ascolta della musica (…) non costituiscono un
infortunio.“).
In sede di
risposta di causa, l’amministrazione ha confermato l’assenza di un infortunio
ai sensi di legge, sostenendo che, oltre al requisito della repentinità, non
sarebbe adempiuto nemmeno quello della straordinarietà del fattore esterno
(doc. V, p. 3: “Nell’evenienza
concreta, l’inalazione dei vapori della benzina é stata causata dal fatto che
il ricorrente ha trasportato con un veicolo una pompa di benzina di seconda
mano. A prescindere dal fatto che non sappiamo come il ricorrente, di
professione meccanico, abbia predisposto tale trasporto, non vi é nulla di
straordinario a che ci possano essere vapori di benzina nell’abitacolo
allorquando si effettua il trasporto di una pompa di benzina di seconda mano.
In tali circostanze, la presenza di tale benzina nell’abitacolo non può
essere qualificata quale fattore esterno straordinario.“ - il corsivo é del redattore).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale sottolinea innanzitutto che la tesi sostenuta
dall’assicuratore resistente in sede di risposta di causa, ovvero l’assenza del
fattore esterno straordinario, si rivela contraria alla giurisprudenza federale
e, in quanto tale, non é meritevole di considerazione.
In effetti,
nella già citata sentenza U 32/07 del 14 giugno 2007,
il Tribunale federale ha riconosciuto l’esistenza di un infortunio ex art. 4
LPGA, e quindi forzatamente anche quella del fattore esterno straordinario,
trattandosi di un assicurato deceduto per avere inalato dell’acetone, sostanza
da lui utilizzata per pulire dei giunti all’interno di una fossa (“Dans ces
conditions, il convient de se rallier aux conclusions de l’expertise. On doit
ainsi admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le décès est dû
à une intoxication à l’acétone qui répond à la définition légale et jurisprudentielle
de la notion d’accident.” - il corsivo è del redattore; si vedano inoltre
A. Bühler, art. cit., p. 208 e A. Borella, "La giurisprudenza sulla
nozione d’infortunio", in Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Ed. Helbing & Lichtenhahn, CFPG 2006, p. 10s.).
Non
rimane pertanto che da discutere se l’azione lesiva in questione si è prodotta
in maniera repentina oppure no, posto che gli altri elementi costitutivi di un
infortunio appaiono adempiuti (fattore esterno, danno alla salute,
involontarietà e, come detto, straordinarietà del fattore esterno).
2.9
In una
sentenza U 26/00 del 21 agosto 2001, l’Alta Corte federale ha negato la
presenza del requisito della repentinità e, quindi, pure quella di un
infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un’assicurata che, nell’ambito di
un corso di “stimolazione basale”, era stata esposta a dei colpi di gong e di
tamburo, ciò che le aveva procurato danni ad entrambe le orecchie.
Determinante
per negare il carattere repentino all’azione lesiva, era stata la circostanza
che i colpi di gong erano durati alcuni minuti (tra i 10 e i 15 minuti):
"
Damit fehlt diesen Vorkommnissen das
Begriffselement der Plötzlichkeit nach Art. 9 Abs 1 UVV (vgl. Erw. 1a hiervor),
denn die Beschwerdeführerin war den Gongschlägen während 10 bis 15 Minuten und
hernach den Trommelschlägen einige Minuten lang ausgesetzt.
Nichts anderes ergibt sich, wenn umgekehrt auf
die ärztlichen Angaben abgestellt wird. Nach den übereinstimmenden Berichten
der Dr. med. E. (vom 7. Juni 1996) und Prof. Dr. med. S. (vom 5. Juli 1996 litt
die Versicherte zunächst nur am rechten Ohr an einem Tinnita, und zwar auf
Grund von Gongschlägen (Prof. Dr. med. S.) bzw. einer Lärmbelastung (Dr. med.
E.). Erst am 6. Juni 1996 stellte sich auch links ein Tinnitus ein. Ist aber am
30.
mai 1996 einzig das rechte Ohr, und zwar nur infolge der Gongschläge (ohne
Trommelschläge) verletzt worden, wovon nach den Arztberichten auszugehen ist, fehlt
es am Element der Plötzlichkeit im Sinne von Art. 9 Abs 1 UVV, weil die
Gongschläge einige Minuten lang andauerten.“
(STFA
succitata, consid. 2b - il corsivo é del redattore)
Nella più volte citata
pronunzia U 32/07 del 14 giugno 2007, il TFA ha per
contro ammesso il presupposto della repentinità dell’azione, rilevando che
l’azione lesiva si era prodotta in un tempo molto breve, ovvero repentinamente:
" A ce
dernier propos, sur la base de l'expertise judiciaire, on est fondé à admettre
que l'atteinte a été causée en très peu de temps, soit soudainement, et non par
des inhalations de longue durée ou fréquentes (mais en faibles quantités), vu
le caractère volatil du produit.”
(STF succitata, consid. 6)
Nel caso di specie,
l’amministrazione, in sede di decisione impugnata, ha affermato che il Comune
di __________ dista 53 chilometri da __________ (cfr. doc. 53,
p. 3).
Dal sito
web www.__________.com si evince che, per coprire la suddetta distanza, occorre
circa un'ora e dieci minuti. Questo lasso di tempo parrebbe in effetti
inconciliabile con il requisito della repentinità, così come è stato definito
dalla giurisprudenza federale.
Nondimeno,
dalle tavole processuali non emerge con la necessaria chiarezza se l’inalazione
dei vapori di benzina è avvenuta indipendentemente dal rovesciamento della
pompa, rispettivamente, nella negativa, a quale punto del tragitto la pompa si
è rovesciata con la conseguente fuoriuscita del carburante.
Va da sé
che l’esito della vertenza potrebbe essere diverso a seconda della risposta
data agli interrogativi appena sollevati.
Inoltre,
secondo quanto dichiarato dallo stesso assicurato in data 25 gennaio 2007,
l’esposizione ai vapori di benzina è continuata una volta giunto a
destinazione, durante l’operazione di montaggio della pompa sulla propria
autovettura.
Anche in
questo caso non è però dato di conoscere la durata dell’esposizione.
Tenuto
conto di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la vertenza sub judice
non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente
procedere a un approfondimento istruttorio (concretamente, a una nuova
audizione dell’assicurato) - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in violazione
dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA -, con lo
scopo di appurare se l’azione lesiva in questione si è prodotta repentinamente
oppure no.
2.10
Nell’ipotesi
in cui, alla luce degli esiti degli accertamenti, dovesse essere riconosciuta
l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, l’Istituto assicuratore
dovrebbe ancora esaminare l’aspetto riguardante la causalità.
In
proposito, questo Tribunale segnala all’assicurato (il quale, in sede di
ricorso, ha invitato il TCA ad attendere gli esiti di una RMN del
cervello/tronco encefalico, esame che, a suo avviso, avrebbe potuto confermare
o negare la causa infortunistica - doc. I, p. 2) che, secondo la giurisprudenza
federale, la carente dimostrazione
di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia
sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel
quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un
indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.
RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di
trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento
traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre
all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non
presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, art.
cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto indicato al considerando 2.9. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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