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Decisione

35.2008.41

Ass. perde vista dopo trasporto di una pompa della benzina da cui era fuoriuscito del carburante durante il tragitto. Rinvio atti per complemento istruttorio, alfine di stabilire esistenza di un infor

7 agosto 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

dell’Ospedale __________ di __________ hanno formulato la diagnosi di neurite

ottica retrobulbare (cfr. doc. 27 b).

1.2. Con

decisione formale del 4 settembre 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la

propria responsabilità in relazione ai disturbi della vista annunciati

dall’assicurato, ritenuto, da un lato, che essi non erano da porre in relazione

a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano una

lesione parificata ai postumi di un infortunio.

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 30 e 46) e in

seguito completata dal Patronato __________ (cfr. doc. 50 e 52), in data 18

aprile 2008, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 53).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 maggio 2008, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga

condannato a riconoscere i disturbi visivi quale conseguenza di un infortunio

e, quindi, a corrispondergli le prestazioni di legge, argomentando:

"

…, ritengo di essere rimasto vittima di un

infortunio, in data 20.12.2006, mentre trasportavo una pompa di benzina in

materiale plastico, durante la mia attività lavorativa, che mi ha causato una

cecità completa per circa un mese e attualmente una cecità completa nell’occhio

destro e parziale in quello sinistro.

Ritengo tale avvenimento un fatto straordinario

da imputarsi alla legge sull’assicurazione infortunio. A sostegno di quanto

affermo, devo effettuare una risonanza magnetica cervello/tronco encefalico e

alla spina dorsale presso LARC, Poliambulatorio di __________, via __________,

in data 20.5.2008. Tale risonanza potrà confermare o negare la causa

infortunistica. Richiedo quindi a Codesto Tribunale di aspettare agli atti

l’esito della risonanza magnetica prima di emettere la decisione in merito alla

mia opposizione.”

(doc. I)

1.4. Nel corso

del mese di giugno 2008, l’insorgente ha versato agli atti di causa la

documentazione medica preannunciata in sede di ricorso (doc. III + allegati).

1.5. L’amministrazione,

in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. In data 24

giugno 2008 al TCA è pervenuta dell’ulteriore documentazione medica (doc. VIII

+ allegati).

L’CO

1 ha preso posizione al riguardo il 3 luglio 2008 (doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai

disturbi visivi denunciati da RI 1, oppure no.

Più

concretamente, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’assicurato è

rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, oppure no.

È da

escludere a priori l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“Lesioni corporali

parificabili ai postumi d’infortunio”), posto che il danno alla salute di cui

soffre l’assicurato non figura tra le diagnosi esaustivamente enumerate nel

relativo elenco.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

2.6. A proposito

del criterio della repentinità, va detto che il fatto che la lesione debba

essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre

invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza

però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito

dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione infortuni quei

danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano

ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate

e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V

147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).

In questo

ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso

di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il

martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale

conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e

mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo

Considerandi

scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in

A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo

1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 170s.).

2.7

L’esposizione

a un fattore nocivo (intossicazione gassosa, irradiazione, ecc.)

costituisce un infortunio se l’influsso dannoso si produce durante un tempo

relativamente breve e se esso può essere imputato a un avvenimento unico (STF U

32/07 del 14 giugno 2007, consid. 2.2; A. Bühler, art. cit., p. 207s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44s.; A. Maurer, op. cit., p. 171

sotto la lettera f).

2.8

Nella concreta

evenienza, la dinamica dell’evento del 20 dicembre 2006 risulta dal verbale

relativo all’audizione dell’assicurato del 25 gennaio 2007:

" Il

signor RI 1 mi comunica oggi che il 20.12.2006 era andato a

consegnare in ditta dei documenti relativi al caso del ginocchio destro.

Arrivato nel cortile con la sua auto, l’auto si é spenta. Essendo meccanico ha

provveduto a cercare il guasto. Ha visto che era rotta la pompa di benzina. E

andato col furgone della ditta, prestatogli allo scopo, a comperarne una usata.

Nel trasporto della pompa da __________ (__________)-__________, la pompa si é

rovesciata nel furgone della ditta ed è così uscita della benzina. L’assicurato

ha respirato dei vapori di benzina. Arrivato in ditta, ha cambiato la pompa

della benzina. Ha respirato altri vapori di benzina. È tornato a casa. È andato

a dormire. La mattina seguente, il signor __________ si è svegliato e si è

ritrovato cieco. È stato portato all’ospedale di __________ dalla sua

convivente e da lì è stato trasferito all’ospedale oculistico di __________.”

(doc. 2)

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha

negato che quanto accaduto all’insorgente nel mese di dicembre 2006, possa

configurare un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. In effetti, a detta

dell’CO 1, farebbe difetto il requisito della repentinità (doc. 53, p. 3: “Ora, così come correttamente indicato nell’impugnata

decisione, l’evento si é protratto nel tempo per cui manca il requisito della

repentinità. Inoltre non si é trattato di un evento isolato

(einmalig) ma di una ripetizione di eventi. L’esistenza di un infortunio deve

pertanto essere negata. A titolo di paragone si evince che un colpo di sole, di

calore o di freddo o ancora l’esposizione al rumore, per esempio per chi

pratica il tiro ma anche per chi ascolta della musica (…) non costituiscono un

infortunio.“).

In sede di

risposta di causa, l’amministrazione ha confermato l’assenza di un infortunio

ai sensi di legge, sostenendo che, oltre al requisito della repentinità, non

sarebbe adempiuto nemmeno quello della straordinarietà del fattore esterno

(doc. V, p. 3: “Nell’evenienza

concreta, l’inalazione dei vapori della benzina é stata causata dal fatto che

il ricorrente ha trasportato con un veicolo una pompa di benzina di seconda

mano. A prescindere dal fatto che non sappiamo come il ricorrente, di

professione meccanico, abbia predisposto tale trasporto, non vi é nulla di

straordinario a che ci possano essere vapori di benzina nell’abitacolo

allorquando si effettua il trasporto di una pompa di benzina di seconda mano.

In tali circostanze, la presenza di tale benzina nell’abitacolo non può

essere qualificata quale fattore esterno straordinario.“ - il corsivo é del redattore).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale sottolinea innanzitutto che la tesi sostenuta

dall’assicuratore resistente in sede di risposta di causa, ovvero l’assenza del

fattore esterno straordinario, si rivela contraria alla giurisprudenza federale

e, in quanto tale, non é meritevole di considerazione.

In effetti,

nella già citata sentenza U 32/07 del 14 giugno 2007,

il Tribunale federale ha riconosciuto l’esistenza di un infortunio ex art. 4

LPGA, e quindi forzatamente anche quella del fattore esterno straordinario,

trattandosi di un assicurato deceduto per avere inalato dell’acetone, sostanza

da lui utilizzata per pulire dei giunti all’interno di una fossa (“Dans ces

conditions, il convient de se rallier aux conclusions de l’expertise. On doit

ainsi admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le décès est dû

à une intoxication à l’acétone qui répond à la définition légale et jurisprudentielle

de la notion d’accident.” - il corsivo è del redattore; si vedano inoltre

A. Bühler, art. cit., p. 208 e A. Borella, "La giurisprudenza sulla

nozione d’infortunio", in Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Ed. Helbing & Lichtenhahn, CFPG 2006, p. 10s.).

Non

rimane pertanto che da discutere se l’azione lesiva in questione si è prodotta

in maniera repentina oppure no, posto che gli altri elementi costitutivi di un

infortunio appaiono adempiuti (fattore esterno, danno alla salute,

involontarietà e, come detto, straordinarietà del fattore esterno).

2.9

In una

sentenza U 26/00 del 21 agosto 2001, l’Alta Corte federale ha negato la

presenza del requisito della repentinità e, quindi, pure quella di un

infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un’assicurata che, nell’ambito di

un corso di “stimolazione basale”, era stata esposta a dei colpi di gong e di

tamburo, ciò che le aveva procurato danni ad entrambe le orecchie.

Determinante

per negare il carattere repentino all’azione lesiva, era stata la circostanza

che i colpi di gong erano durati alcuni minuti (tra i 10 e i 15 minuti):

"

Damit fehlt diesen Vorkommnissen das

Begriffselement der Plötzlichkeit nach Art. 9 Abs 1 UVV (vgl. Erw. 1a hiervor),

denn die Beschwerdeführerin war den Gongschlägen während 10 bis 15 Minuten und

hernach den Trommelschlägen einige Minuten lang ausgesetzt.

Nichts anderes ergibt sich, wenn umgekehrt auf

die ärztlichen Angaben abgestellt wird. Nach den übereinstimmenden Berichten

der Dr. med. E. (vom 7. Juni 1996) und Prof. Dr. med. S. (vom 5. Juli 1996 litt

die Versicherte zunächst nur am rechten Ohr an einem Tinnita, und zwar auf

Grund von Gongschlägen (Prof. Dr. med. S.) bzw. einer Lärmbelastung (Dr. med.

E.). Erst am 6. Juni 1996 stellte sich auch links ein Tinnitus ein. Ist aber am

30.

mai 1996 einzig das rechte Ohr, und zwar nur infolge der Gongschläge (ohne

Trommelschläge) verletzt worden, wovon nach den Arztberichten auszugehen ist, fehlt

es am Element der Plötzlichkeit im Sinne von Art. 9 Abs 1 UVV, weil die

Gongschläge einige Minuten lang andauerten.“

(STFA

succitata, consid. 2b - il corsivo é del redattore)

Nella più volte citata

pronunzia U 32/07 del 14 giugno 2007, il TFA ha per

contro ammesso il presupposto della repentinità dell’azione, rilevando che

l’azione lesiva si era prodotta in un tempo molto breve, ovvero repentinamente:

" A ce

dernier propos, sur la base de l'expertise judiciaire, on est fondé à admettre

que l'atteinte a été causée en très peu de temps, soit soudainement, et non par

des inhalations de longue durée ou fréquentes (mais en faibles quantités), vu

le caractère volatil du produit.”

(STF succitata, consid. 6)

Nel caso di specie,

l’amministrazione, in sede di decisione impugnata, ha affermato che il Comune

di __________ dista 53 chilometri da __________ (cfr. doc. 53,

p. 3).

Dal sito

web www.__________.com si evince che, per coprire la suddetta distanza, occorre

circa un'ora e dieci minuti. Questo lasso di tempo parrebbe in effetti

inconciliabile con il requisito della repentinità, così come è stato definito

dalla giurisprudenza federale.

Nondimeno,

dalle tavole processuali non emerge con la necessaria chiarezza se l’inalazione

dei vapori di benzina è avvenuta indipendentemente dal rovesciamento della

pompa, rispettivamente, nella negativa, a quale punto del tragitto la pompa si

è rovesciata con la conseguente fuoriuscita del carburante.

Va da sé

che l’esito della vertenza potrebbe essere diverso a seconda della risposta

data agli interrogativi appena sollevati.

Inoltre,

secondo quanto dichiarato dallo stesso assicurato in data 25 gennaio 2007,

l’esposizione ai vapori di benzina è continuata una volta giunto a

destinazione, durante l’operazione di montaggio della pompa sulla propria

autovettura.

Anche in

questo caso non è però dato di conoscere la durata dell’esposizione.

Tenuto

conto di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la vertenza sub judice

non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente

procedere a un approfondimento istruttorio (concretamente, a una nuova

audizione dell’assicurato) - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in violazione

dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA -, con lo

scopo di appurare se l’azione lesiva in questione si è prodotta repentinamente

oppure no.

2.10

Nell’ipotesi

in cui, alla luce degli esiti degli accertamenti, dovesse essere riconosciuta

l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, l’Istituto assicuratore

dovrebbe ancora esaminare l’aspetto riguardante la causalità.

In

proposito, questo Tribunale segnala all’assicurato (il quale, in sede di

ricorso, ha invitato il TCA ad attendere gli esiti di una RMN del

cervello/tronco encefalico, esame che, a suo avviso, avrebbe potuto confermare

o negare la causa infortunistica - doc. I, p. 2) che, secondo la giurisprudenza

federale, la carente dimostrazione

di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia

sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel

quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un

indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.

RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di

trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento

traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre

all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non

presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, art.

cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a

quanto indicato al considerando 2.9. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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