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Decisione

35.2008.42

4/94caduta in montagna:politrauma.12/03ricaduta.2/08erogate rendita55%da1/06 e IMI50%.Stato stabilizztao effettivam. da1/06.Grado di inval.aumentato al 67%(applicata TA7+riduz.20%).Per IMI attendibile

18 maggio 2009Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 9, 10).

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’assicurata ha segnatamente addotto

che nel dicembre 2003 il Dr. med. __________ ha chiesto di riaprire il caso

relativo all’infortunio del 1994 a motivo del manifestarsi di disturbi

cognitivi in nesso causale con il sinistro comportanti un’incapacità lavorativa

del 50%. Essa ha precisato di essere rimasta inabile al lavoro in misura del 50%

dall’ottobre 2003 e in misura completa dal febbraio 2004, come pure che da

allora non è più riuscita a recuperare una qualsiasi residua capacità

lavorativa. L’insorgente ha affermato che il suo stato di salute può dirsi

stabilizzato a fare tempo dal 1° gennaio 2006, come accertato dai medici,

mentre risulta completamente inabile al lavoro dal febbraio 2004, data a

partire dalla quale l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto assumere le spese di

cura e fornire le indennità giornaliere, ciò che non è avvenuto.

La

ricorrente ha poi asserito di aver dovuto abbandonare nel 2001 la propria

attività di segretaria di direzione presso il __________ (attività esigente

comportante una certa autonomia, assunzione rapida di decisioni, ritmo di

lavoro alto e stressante, flessibilità, adattabilità, capacità di reagire in

fretta), giacché, seppur deresponsabilizzata, non era più in grado di farvi

fronte. Essa ha puntualizzato di avere quindi reperito attività più semplici,

che non implicavano la necessità di prendere delle decisioni, e meglio

l’impiego al 50% come segretaria in uno studio medico e l’occupazione al 50%

quale ricezionista presso un’assicurazione.

L’assicurata

ha rilevato di aver comunque manifestato dimenticanze quotidiane nei compiti

assegnati, amnesie, errori di battitura e di lingua nella redazione di semplici

lettere ecc. Essa ha aggiunto che dall’ottobre 2003 la sua situazione

valetudinaria è ulteriormente peggiorata e non le ha più permesso di svolgere

tali attività, risultando completamente inabile al lavoro, posto altresì il

peggioramento subentrato dopo la crisi epilettica del 2005.

L’insorgente

ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa effettuata dagli

specialisti del __________ di __________. In particolare essa, da una parte, ha

indicato, fondandosi su uno scritto del marzo 2008 del Dr. med. __________, che

quest’ultima non considera (o in maniera insufficiente) l’epilessia parziale di

cui soffre di origine post-infortunistica e manifestatasi alla fine del 2005.

Inoltre a

mente dell’assicurata l’esame neuropiscologico, contrariamente a quanto

sostenuto nella perizia __________, non è sovrapponibile agli esami precedenti,

dai quali non era risultato alcun deficit del ragionamento visuo-spaziale, e, ritenuta

la crisi epilettica del 2005, la sua situazione è peggiorata anche dopo il

2004.

Dall’altra,

la ricorrente ha censurato la mancata presa in considerazione delle

problematiche soggettive da lei lamentate.

L’assicurata

ha, altresì, obiettato che né dagli atti, né tanto meno dalla perizia __________

è possibile comprendere in che misura sarebbe in grado in dare seguito alle

normali attività di segretariato. La medesima, al riguardo, ha specificato che

qualora si dovesse ritenere di dover approfondire la questione, l’unica maniera

sarebbe quella di sottoporla a un periodo di osservazione e di valutazione

presso una struttura specializzata.

Essa ha

pure sottolineato come nessuno abbia verificato presso i precedenti datori di

lavoro quale fosse la sua situazione valetudinaria e le limitazioni funzionali

nel 2003 prima dell’incapacità al lavoro.

Ad ogni

modo l’insorgente ha contestato che si possa ritenerla abile al lavoro in

attività di segretariato al 50%, anche volendo considerare quanto accertato

nelle menzionata perizia dal profilo medico. In proposito è stato evidenziato

che gli specialisti del __________ non si sono confrontati con quella che può

essere l’attività di una qualsiasi segretaria.

La

ricorrente ha ancora asserito che la sua situazione valetudinaria è sensibilmente

peggiore rispetto a quanto constatato nella perizia __________ e che non a caso

l’UAI, proprio perché non è in grado di concentrarsi e di affrontare una

qualsiasi attività lavorativa, le ha riconosciuto un grado di invalidità del

100% a fare tempo dal 1° ottobre 2004.

Quale

salario da valida l’assicurata ha ritenuto la somma di fr. 82'301.92 percepita

dal __________ nel 2005.

Essa ha

indicato che il salario da invalida è pari a zero, precisando che, anche

volendo per pura ipotesi di ragionamento considerare una residua capacità

lavorativa in ordine del 50%, il salario ammonterebbe, con riferimento alla

TA7, a fr. 25'036.25 per il 2005. La deduzione sociale secondo l’assicurata è

pari al 20% (10% per gravi limitazioni funzionali + 5% limitata capacità lavorava

del 50% + 5% per l’età).

L’insorgente

ha affermato che, pertanto, il suo grado di invalidità è pari al 100% e,

volendo considerare una capacità al lavoro residua del 50%, del 76%.

Per

quanto attiene all’IMI, l’assicurata infine ritiene errata la valutazione del

50% effettuata dagli specialisti del __________, poiché fondata su un

apprezzamento parziale della situazione valetudinaria (cfr. doc. I).

1.9. In risposta

la CO 1 ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. Con scritto

del 10 giugno 2008 l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha postulato

l’esperimento di una perizia medica neurologica e neuropiscologica da parte del

Dr. med. __________, nonché di una valutazione socio-professionale (cfr. doc.

V).

1.11. L’assicuratore

LAINF resistente si è espresso in merito il 16 giugno 2008 (cfr. doc. VII).

1.12. Pendente

causa questa Corte ha richiamato dall’Ufficio assicurazione invalidità

l’incarto AI completo attinente a RI 1 (cfr. doc. IX).

L’UAI ha

dato seguito a tale richiesta il 30 dicembre 2008 (cfr. doc. X + bis).

1.13. Dopo aver

ottenuto dall’assicurata l’autorizzazione a sottoporre l’incarto AI alle parti

(cfr. doc. XI, XII + bis), a queste ultime è stato assegnato un termine di

dieci giorni per esaminare i documenti di cui all’incarto AI e per presentare

relative osservazioni (cfr. doc. XIII).

L’avv. RA

1 si è pronunciato al riguardo con scritto del 15 gennaio 2009 (cfr. doc. XIV).

Il 21

gennaio 2009 la CO 1 si è limitata a chiedere la conferma del provvedimento emesso

dalla stessa (cfr. doc. XV).

1.14. Il doc. XIV è

stato trasmesso all’assicuratore LAINF resistente per conoscenza con facoltà di

presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XVI).

La CO 1 è

rimasta silente.

1.15. Il doc. XV è

stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Questa

Corte, nell’ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente

sull’oggetto della lite determinata dal provvedimento su opposizione 15 aprile

2008, vale a dire sulla questione dell’entità della rendita e dell’indennità per

menomazione dell’integrità spettanti all’assicurata, come pure sul diritto o

meno a interessi di mora sull’IMI.

Ogni ulteriore richiesta formulata

dall’insorgente, e meglio di assumere le prestazioni sanitarie e il rimborso spese

LAINF a fare tempo dall’ottobre 2003, nonché di assegnarle indennità

giornaliere al 50% dall’ottobre 2003 e al 100% per il periodo dal 1° febbraio

2004 sino alla nascita del diritto alla rendita, è improponibile in questa

sede.

In effetti su tali domande

l’assicuratore LAINF competente, in casu il __________ (cfr. consid. 1.1.), non

si è ancora pronunciato mediante una decisione vincolante.

Al riguardo è utile

ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione su opposizione impugnata

che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006

consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF

122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In

particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 413 (n. 19) il TFA ha

ricordato che:

"

2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und

seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen

Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG

(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in

den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."

Il

ricorso relativamente a questi aspetti specifici risulta, quindi, irricevibile.

Gli atti

di causa vanno trasmessi alla __________ del __________ perché, previo

esperimento dei necessari accertamenti, si pronunci formalmente in merito

all’erogazione di prestazioni di corta durata relativamente alla ricaduta

annunciata nel dicembre 2003 del sinistro dell’aprile 1994.

Nel merito

2.3. Avantutto

giova rilevare che le condizioni di salute di un assicurato vanno

considerate stabili, ciò che implica l’estinzione del diritto alle cure, quando

dalla continuazione della cura non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dello stesso.

Al riguardo va osservato

che nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.1.; 133 V 57 consid. 6.6.2.; 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V

41 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Il

Tribunale federale ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento”

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e

riferimenti).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

In concreto questa Corte, dopo un approfondito esame della documentazione medica

agli atti, ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, per quanto concerne

le conseguenze del sinistro del 1994, è stabilizzato dall’inizio del 2006.

Più

precisamente, da un parte, il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica,

nel febbraio 2006, valutando la situazione dell’insorgente sulla base di quanto

emerso in occasione dei consulti avvenuti nella seconda parte del 2005 da parte

sua e dei Dr. med. __________, FMH in neurologia, e __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha indicato che dal punto di vista

neuro-psicologico il suo stato risultava essere nell’insieme stabilizzato

tenuto conto della costanza dei reperti riscontrati (cfr. doc. 38).

Dall’altra

e soprattutto, i medici del __________ di __________ nel gennaio 2007 hanno

osservato che la situazione era stabilizzata e quale trattamento in relazione

di causalità con l’infortunio dell’aprile 1994 hanno menzionato unicamente il

proseguimento del trattamento antiepilettico per una durata indeterminata (cfr.

doc. 48 pag. 24-25).

Non è stato, perciò,

proposto alcun ulteriore intervento atto a sensibilmente migliorare le

condizioni di salute dell’insorgente.

Del resto l’assicurata non

ha sollevato alcuna obiezione in merito alla stabilizzazione della situazione

dal gennaio 2006, riconoscendo, al contrario, espressamente che i medici ne hanno

fissato la data a inizio 2006 (cfr. doc. I pag. 7).

Ne discende che a ragione

l’assicuratore LAINF resistente ha proceduto a valutare il diritto

dell’insorgente a una rendita di invalidità e a un’IMI a decorrere dal gennaio

2006.

2.4. Rendita

di invalidità

Si tratta

di valutare se la CO 1 ha correttamente o meno valutato in misura del 55% il

grado di invalidità presentato dall’assicurata.

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

A far tempo

dal 1° ottobre 2004 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita

intera AI, determinata da un grado di invalidità del 100% (cfr. consid. 1.4.)

Al

riguardo è utile osservare che in una recente sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo

2009.

il Tribunale federale, a proposito del coordinamento fra l’assicurazione

invalidità e l’assicurazione contro gli infortuni, ha rilevato che:

"

(…)

Il est à noter d'emblée que l'ancien Tribunal

fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe

d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que

l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas

de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la

réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que

celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de

l'assurance-accidents au sens de l'arrêt ATF 126 V 288, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire

opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de

l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux

d'invalidité (ATF 133 V 549)."

Pertanto,

in concreto, a giusta ragione l’assicuratore LAINF resistente ha proceduto a determinare

il grado di invalidità della ricorrente indipendentemente dalla decisione

dell’UAI.

Nel caso in esame ciò vale

a più forte ragione se si considera che l’UAI ha valutato il grado di invalidità

presentato dall’assicurata in un’epoca precedente a quella in cui l’ha

esaminato la CO 1.

Più precisamente l’UAI si

è fondato su referti medici dell’inizio del 2005 rilasciati dai Dr. med. __________,

FMH in medicina interna e oncologia-ematologia, e Dr. med. __________, capo del

Servizio psico-sociale di __________ (cfr. inc. AI), mentre l’assicuratore

LAINF si è basato essenzialmente sulla perizia del __________ del gennaio 2007

(cfr. doc. 48).

2.4.4

Nel caso di

specie la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è

oggetto di contestazione fra le parti.

Dalle

carte processuali risulta che CO 1 ha ritenuto l’assicurata in grado di

svolgere in misura del 50% l’attività di segretaria, come pure un’altra

attività analoga adeguata al suo stato di salute, ovvero ripetitiva e

non implicante un apprendimento importante, né la presa di decisioni, fondandosi sul referto peritale del 17 gennaio 2007 del __________

(cfr. doc. 48).

L’insorgente,

per contro, ha asserito di non essere in grado in alcuna misura di esercitare

la professione di segretaria o un’attività simile ancorché semplice e

ripetitiva, contestando la perizia del __________ (cfr. doc. I).

Al

riguardo questa Corte rileva che il Dr. med. __________, FMH in neurologia,

relativamente alla consulenza neurologica e neuropsicologica del 31 agosto

2005, ha evidenziato che:

"

(...)

Dal punto di vista neurologico è presente una

lieve atassia della marcia evidente nella marcia da funambolo e con tendenza

alla deambulazione a base allargata, all'esame neuropsicologico è presente un

lieve deficit della memoria recente, difficoltà del calcolo per iscritto nella

divisione e moltiplicazione, nonché un rallentamento moderato e lievi

disfunzioni esecutive.

I risultati della valutazione neuropsicologica

sono sovrapponibili a quelli ottenuti nella valutazione al __________ di __________

ed in particolare rispetto all'ultimo esame effettuato non vi sono segni per

miglioramenti o peggioramenti.

Il risultato della valutazione neuropsicologica è

ben compatibile con le difficoltà riferite dal paziente nell'ambiente

professionale che hanno portato ad una progressiva "degradazione" nel

suo ambiente professionale. Tenendo conto della costanza nell'arco degli ultimi

13.

anni dei risultati degli esami neuropsicologici effettuati, è presumibile un

loro nesso con il trauma cranico e/o i traumi cranici del periodo dal

02.04.1994

al 28.06.1994 che hanno portato ad un'emorragia sottodurale. Questa

costanza dei deficit neuropsicologici riscontrati nell'arco degli anni parla

contro un'influenza maggiore da parte della postulata sindrome

ansioso-depressiva. È invece di difficile inquadramento l'atrofia cerebrale

evidenziata alle recenti indagini neuroradiologiche, vi è una certa prevalenza

dell'atrofia delle strutture fronto-parietali e temporali di destra, ossia

nella sede dell'ematoma sottodurale, l'atrofia è però presente anche a livello

controlaterale e cerebellare. Almeno in parte vi potrebbe essere un'atrofia

postraumatica, sicuramente al momento attuale non vi sono dei segni

neuropsicologici e clinici di un processo demenziale.

Posso quindi porre le diagnosi di:

1.

Stato dopo importante trauma cranico il 02.04.1994 e traumi

cranici su cadute minori nei due mesi seguenti con:

a. Ematoma

sottodurale cronico e subacuto fronto-parieto-temporale destro asportato il

28.06.1994

b. Deficit

neuropsicologici persistenti nelle prove esecutive con rallentamento moderato,

difficoltà nel calcolo per iscritto e deficit della memoria a breve

termine." (Doc. 33, pag. 3-4)

Il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 21 settembre 2005, dopo

aver diagnosticato una lieve modificazione della personalità dovuta a una

condizione medica generale (F.07.0), ha attestato che:

"

(...)

Non abbiamo potuto evidenziare altri segni

psicopatologici deponenti per un disturbo psichiatrico maggiore o segni

indicanti un disturbo di personalità preesistente all'evento in questione. In

questo senso i disturbi cognitivi lamentati e menzionati nella valutazione

medica del dr. __________ non sono attribuibili, con grande probabilità, ad un

disturbo psichico di tipo affettivo (ad es. una grave depressione) e

neppure ad un PTSD (per il quale mancano i segni caratteristici).

All'esame clinico abbiamo potuto evidenziare una lieve

sindrome d'origine probabilmente organica (caratterizzata da moderata

labilità emozionale, tuttavia ben controllata) e da un'alterazione delle

modalità abituali del comportamento con una riduzione della capacità di

perseverare in attività finalizzate." (Doc. 34, pag. 3-4)

Nel

dicembre 2005 l’assicurata è stata vittima di uno stato confusionale con

disturbi fisici, nonché di una crisi epilettica parziale (cfr. doc. 37).

Dal

relativo rapporto dei medici del Servizio di neurologia del __________ si

evince che:

"

(...)

Compte tenu d'un status post TCC avec un hématome

temporo-pariétal à droite évacué et de la mise en évidence

eléctroencéphalograhiquement d'un foyer épileptique en projection temporal

droit, nous suspectons fortement des crises d'épilepsie rapprochées

symptomatiques sur lésion séquellaire post-traumatique non visible à l'imagerie

cérébrale. Il est possible que cet événement comitial a été favorisé par la

prise des psychotropes (traitement antidépresseur et traitement pour maigrir

contenant des amphétamines). Néanmoins il est à mentionner que ce type de

médicaments ne peut déclencher une crise d'épilepsie focale sans présence d'une

lésion parenchymateuse. (...)" Doc. 37, pag. 2)

Il Dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica, nel febbraio 2006, sulla base, da

un lato, degli apprezzamenti dei Dr. med. __________ e __________, dall’altro,

di una sua visita del settembre 2005 e del rapporto del __________ del dicembre

2005.

afferente alla crisi epilettica, ha indicato, all’attenzione della

Basilese (assicuratore per la perdita di guadagno dovuta a malattia; cfr. doc.

29), che l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura

praticamente completa e che non vi erano delle ragionevoli potenzialità di

miglioramento (cfr. doc. 38 pag. 10-11).

Nel

rapporto del settembre 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia,

riguardo all’epilessia si è così espresso:

"

(...)

1.

Diagnosi:

Epilessia focale post-traumatica con stato di male parziale complesso su

focolaio epilettico temporale ds nel 12.05, dopo trauma cranio-cerebrale con

ematoma sottodurale parieto-temporale ds evacuato nel 1994.

2.3.4

Stato

attuale, terapia: Dal lato epilettico decorso favorevole sotto Tegretol CR 400

mg 1-0-1, la P. riferisce tuttavia eccessiva stanchezza e sonnolenza forse di

origine medicamentosa. In funzione del decorso si potrà discutere una

sostituzione del Tegretol tramite Lamictal o Topamax.

5.

Prima e unica

consultazione il 21.02.06.

6.

Evoluzione:

Favorevole.

7.

Prognosi:

Favorevole dal lato epilettico. (...)" (Doc. 43)

Dal

referto del 17 gennaio 2007 allestito dal __________ in relazione alla perizia

ordinata dalla __________ e contestualmente alla quale la ricorrente è stata

esaminata dal profilo psichiatrico, neurologico e neuropsicologico risulta che:

"

(...)

Sur le plan neuroloqique, Mme __________ ne signale pas de récidive de

crise épileptique partielle ou généralisée sous un traitement de Tégrétol CR

400.

2 x 1 cpr./j. Actuellement, Mme __________ se plaint par contre de la persistance

de troubles de la mémoire l'handicapant dans son activité de tous les jours

(doit tout noter), d'un manque du mot occasionnel, de difficultés de concentration

et de calcul. Elle signale également une angoisse/stress si elle doit exécuter

plusieurs choses à la fois.

Mme RI 1 ne signale par contre

pas de troubles neurologiques proprement dit.

L'examen neurologique effectué lors du présent bilan s'est avéré totalement normal.

L'EEG pratiqué dans le cadre de la présente

expertise s'est avéré également normal, notamment sans évidence d'activité

épileptogène et sans séquelle des différents traumatismes crâniens.

Comme mentionné ci-dessus, l'examen

neuropsychologique permet par contre de retrouver des troubles cognitifs

modérés où prédominent les déficits attentionnels et les troubles exécutifs

avec un ralentissement à la lecture, des difficultés modérées de calcul, un résultat

à la limite inférieure de la norme de l'apprentissage d'une série de 15 mots, des

éléments persévératifs, une altération de la flexibilité mentale et de l'attention,

un déficit dans le raisonnement visuo-spatial. Par contre, pas d'altération des

fonctions instrumentales proprement dites.

Nous avons revu l'ensemble des documents radiologiques à disposition. Le CT-scan cérébral du

28.6.1994

montre indubitablement un important hématome sous-dural

fronto-temporo-pariétal droit sub-aigu avec déplacement majeur de la ligne

médiane. Les différents examens neuroradiologiques pratiqués ultérieurement

(CT-scan et IRM) révéleront une atrophie cortico-sous-corticale à prédominance frontale

bilatérale où semble exister un hygrome bilatéral.

Compte tenu de l'ensemble des éléments

susmetionnés, Mme RI 1 présente indubitablement encore actuellement des altérations

neuropsychologiques modérées susceptibles d'entraîner un handicap dans

l'activité professionnelle exercée préalablement (secrétaire). Sur le plan strictement

neurologique, il n'y a par contre pas d'incapacité de travail dans l'activité

exercée jusqu'ici et dans toute autre activitè potentiellement exigible (sauf

une activitè impliquant un risque majeur de lésion en cas d'éventuelle perte de

connaissance).

S'agissant des troubles neuropsychologiques, on

peut admettre qu'il représente une cause d'incapacité de travail de 50% dans

l'activité exercée préalablement.

Sur le plan thérapeutique, il convient de

poursuivre le traitement actuellement en cours, sans autre.

En ce qui concerne la relation de causalité

naturelle entre les troubles présentés actuellement et l'événement accidentel du

2.4

, on doit admettre que tant les anomalies neuropsychologiques que la comitialité

sont en relation de causalité naturelle certaine avec l'événement accidentel. En

ce qui concerne la comitialité, bien que généralement les crises comitiales

post-traumatiques débutent dans les années qui suivent l'événement accidentel, il

n'est pas rare qu'existe un long intervalle libre entre la première crise

épileptique et le traumatisme. Dans le cas de Mme RI 1, on relèvera également

qu'elle a présenté lors de l'épisode d'état de mal partiel complexe une crise

ayant débuté par une symptomatologie au niveau du membre supérieur gauche avec à

l'EEG un foyer épileptique temporal droit, éléments tout à fait bien corrélés

avec le fait qu'elle avait présenté en avril 1994 un hématome sous-dural

fronto-pariéto-temporal droit.

Pour ce qui est des altérations

neuropsychologiques, on relèvera que ces dernières sont bien corrélées avec les

images neuroradiologiques montrant une atrophie à prédominance fronto-temporale

bilatérale et que les éléments précités sont également bien corrélés avec les

données anamnestiques. Par ailleurs, le présent bilan neuropsychologique ne montre

pas d'aggravation des troubles par rapport aux examens neuropsychologiques

préalables, ce qui parle contre une affection dégénérative du système nerveux central telle qu'une démence

fronto-temporale, une maladie d'Alzheimer ou une démence vasculaire, entre

autres. Le résultat des examens neuroradiologiques permet également d'écarter

une métastase du cancer du sein et il n'y a pas d'éléments en faveur d'un

syndrome paranéoplasique.

En conclusion, il existe un faisceau d'éléments

anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant de conclure que les

troubles neuropsychologiques et la comitialité présentés par Mme RI 1 sont en relation

de causalité certaine avec I'événement accidentel du 2.4.1994 malgré le laps de

temps relativement long écoulé entre la survenue des troubles et I'événement

accidentel proprement dit.

Sur le plan psychique, il n'y a actuellement pas de troubles de l'humeur

relevé, ni de trouble de la personnalité. Madame RI 1 ne se plaint d'ailleurs

pas à ce niveau. L'observation concorde avec I'anamnèse, les plaintes sont

essentiellement situées dans la sphère neuropsychologique, comme indiqué

ci-dessus. (...)"

(Doc. 48, pag. 20-22)

Gli

specialisti del __________, Dr. med. __________, FMH in neurologia, e

Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno

diagnosticato:

"

(...)

- Status

après traumatisme crânio-cérébral sévère survenu le 2.4.1994.

- Status

après évacuation d'un hématome sous-dural fronto-pariétal droit

post-traumatique le 28.6.1994.

- Status

après état de mal partiel complexe post-traumatique le 24.12.2005.

- Troubles neuropsychologiques modérés résiduels.

- Comitialité

post-traumatique traitée sans récidive (apparition en 2005). (...)" (Doc. 48, pag. 23)

e hanno

certificato che i disturbi constatati dal 2003 (e lamentati dall’assicurata a

suo dire dal 2001) sono in nesso causale certo con l’evento traumatico

dell’aprile 1994 per gli elementi appena citati.

Inoltre essi,

specificatamente per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, hanno stabilito quanto

segue:

"

(...)

8.

En tenant compte des seules suites de

l'accident du 02.04.1994,

a) quelle est la capacité de travail

dans la profession exercée?

La capacité de

travail dans la profession de secrétaire médicale peut être considérée comme de

50%, en ce qui concerne les seules suites de l'événement accidentel, ceci étant

donné les troubles neuropsychologiques.

b) si une incapacité de travail subsiste, à partir de quand

peut-on raisonnablement exiger de l'assurée qu'elle reprenne entièrement le

travail?

Merci d'étayer votre réponse.

La capacité de

travail de 50% existe à notre sens depuis 2001 environ sans qu'il soit possible

de dater précisément le début de l'incapacité de travail.

c) doit-on considérer qu'il subsiste une incapacité de

travail définitive? Si oui, pour quelle(s) raison(s) (fonctions, activités)?

Quel en est le pourcentage?

L'incapacité de

travail de 50% persistera à titre définitif compte tenu de I'état stabilisé de

la patiente et des présentes constatations.

9.

En tenant compte des seules suites de

cet accident:

- a) quelle(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s)

pourrait-on raisonnablement exiger de Mme RI 1? Quelles en seraient les caractéristiques?

Une activité

similaire à celle de secrétaire, ne nécessitant pas un apprentissage important,

prise de décision, comportant une certaine routine et n'étant pas à risque de

lésion en cas de perte de connaissance liée à la comitialité tant pour la

patiente que pour autrui.

b)

Quel serait le taux de capacité de travail (%) dans ces activités adaptées?

50%. (...)" (Doc. 48, pag. 24)

Il Dr.

med. __________, medico aggiunto del Servizio di neurologia del __________, il

7.

marzo 2008, ha precisato che:

"

(...)

L'évaluation du 17.01.2007 faite par le __________

de __________ a été pratiquée "lege artis".

Je note cependant que, contrairement à ce qui y

est affirmé en page 22, I'examen neuropsychologique n'est pas superposable avec

les examens antérieurs. Plus particulièrement, I'examen met en évidence un

déficit du raisonnement visuo-spatial.

De plus, la patiente est considérée capable de

travailler à 50% comme secrétaire médicale.

Cette capacité existe "depuis 2001".

Ces affirmations ne sont pas motivées et sont probablement basées sur le fait

qu'effectivement, Mme RI 1 a travaillé au sein de votre cabinet à 50% jusqu'en

2004.

De ce qui précède, je déduis qu'à I'époque de

l'apparition de I'épilepsie post-traumatique, I'état de la patiente s'est

effectivement péjoré, notamment du point de vue neuropsychologique et que cette

péjoration peut être en relation avec l'épilepsie post­traumatique même si la première crise date de 2005.

Le fait qu'actuellement l'EEG soit normal (un EEG

standard d'une durée de 20 minutes) et que, cliniquement, la patiente n'ait

plus présenté de manifestation (l'anamnèse en ce domaine peut, parfois, être

douteuse), ne permet pas de dire que la comitialité est actuellement

parfaitement bien contrôlée. Il existe en effet, parfois, des décharges à

caractère intercritique qui peuvent expliquer la péjoration du point de vue

neuropsychologique qui subsiste encore.

Je pense que le bilan de la patiente devrait être complété, en tout cas du point de vue épileptologique, et qu'une discussion

plus approfondie devrait avoir lieu sur la capacité de travail effective à I'heure actuelle et non seulement sur le

fait qu’elle a travaillé à 50% jusqu'en 2004.

(...)" (Doc. A9)

2.4.5

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF

104.

V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa,

una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista

riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in

piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni

convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio

concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del

10.

luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000

nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

In una

sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha inoltre

deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un

istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

2.4.6

Questo

Tribunale, nel caso di specie, attentamente esaminati gli atti medici

all’inserto non ha valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici

del __________.

La

valutazione degli specialisti del Centro di __________, che per valutare il

caso si sono fondati sullo studio del dossier dell’assicurata, sull’esito della

visita della paziente e sui referti degli esami diagnostici effettuati,

corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza affinché i rapporti medici

abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.4.5.).

Questa

Corte non ignora che il Dr. med. __________ nel febbraio 2006, sulla base della

sua visita e dei rapporti dei Dr. med. __________ e __________ - i quali però

non si sono espressi in merito all’abilità lavorativa dell’assicurata (cfr.

consid. 2.4.4.) - ha ritenuto l’insorgente completamente incapace al lavoro

(cfr. doc. 38).

Tale

parere non è, tuttavia, suscettibile di scalfire il valore probatorio del

referto peritale di __________ per il fatto che il Dr. med. __________, quale

specialista FMH in chirurgia ortopedica, non risulta particolarmente

qualificato per pronunciarsi sulle problematiche che qui interessano e, più

specificatamente, sugli influssi che tali affezioni hanno sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

Per

quanto attiene alla documentazione medica di cui all’incarto AI, va ribadito

che i rapporti dei Dr. med. __________ e __________, sui quali si è fondato il

medico dell’SMR e quindi l’UAI per riconoscere una totale inabilità lavorativa

dell’assicurata, risalgono a un periodo - inizio 2005 - antecedente alla

stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata del gennaio 2006 (cfr.

consid. 2.4.3.).

Al

riguardo è utile osservare che, mentre la Dr. med. __________, capo del servizio

psicosociale di __________, nel marzo 2005 relativamente alla consultazione del

14.

gennaio 2005, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità (ICD-10 F33.1; cfr. inc. AI), il Dr. med. __________,

nel settembre 2005, a parte una lieve modificazione della personalità dovuta a

una condizione medica generale (F.07.0), non ha evidenziato altri segni

psicopatologici deponenti per un disturbo psichiatrico maggiore o segni

indicanti un disturbo della personalità preesistente all’evento in questione

(cfr. doc. 34).

Inoltre il

Dr. med. __________, il quale nel gennaio 2005 ha certificato un’incapacità al

lavoro del 100% a fare tempo dal 30 gennaio 2004 (cfr. inc. AI), in quanto

spec. FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, analogamente al Dr. med. __________,

non è da ritenere qualificato in modo specifico per valutare l’abilità al

lavoro dell’assicurata portatrice di disturbi sostanzialmente di tipo

neurologico, neuropsicologico.

Infine

neppure la valutazione del marzo 2008 del Dr. med. __________, medico aggiunto

del Servizio di neurologia del __________, - secondo cui l’esame

neuropsicologico effettuato dal __________ non è sovrapponibile ai risultati

degli esami precedenti e l’analisi dello stato dell’assicurata dovrebbe essere

completato, in ogni caso dal punto di vista epilettico (cfr. doc. A9) - è poi

tale da inficiare l’apprezzamento degli specialisti del __________ di __________.

La

perizia è stata ordinata al __________ nel novembre 2006 (cfr. doc. 48 pag. 1)

per verificare lo stato di salute dell’assicurata a quel momento e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Anche nel caso in cui effettivamente

il risultato dell’indagine neuropsicologica non fosse perfettamente

sovrapponibile a quelli precedenti, ciò non sarebbe di particolare rilevanza ai

fini della presente vertenza. Decisiva è la circostanza che i medici del __________,

nel gennaio 2007, abbiano apprezzato la capacità al lavoro della ricorrente

tenendo conto della sua situazione valetudinaria a quel momento, ovvero

allorché la stessa si era stabilizzata.

In proposito

occorre, comunque, sottolineare che è vero che dalla valutazione

neuropsicologica dell’inizio 2007 è emerso che il ragionamento testato su

materiale visuo-spaziale è moderatamente deficitario (cfr. doc. 48 pag. 13),

mentre l’esame del 2 febbraio 2004 aveva posto in luce delle funzioni del

ragionamento non verbale nella norma a seguito di miglioramento delle difficoltà

moderate delle capacità di ragionamento non verbale riscontrate nel luglio 1994

(cfr. doc. 13).

Tuttavia

è altrettanto vero che, quando persistevano tali difficoltà del ragionamento

non verbale, poste in luce nel luglio 1994, l’assicurata è in ogni caso stata

in grado di riprendere la propria attività presso il __________ al 50% dal 2

agosto 1994 e al 100% dal 14 agosto 1994, dove è stata attiva fino al 2001

(cfr. consid. 1.2.). In seguito, ossia dall’estate 2001, essa ha reperito due

impieghi, ciascuno al 50%, in Ticino, quale segretaria di studio medico e quale

ricezionista presso un’assicurazione (cfr. consid. 1.3.).

Va pure

evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Dr. med. __________, i

medici del __________, hanno esaminato l’aspetto legato alla problematica

dell’epilessia, indicando che l’assicurata non aveva più avuto ricadute dopo la

crisi epilettica intervenuta alla fine del 2005 e che l’elettroencefalogramma

(EEG) eseguito nel gennaio 2007 è risultato normale, segnatamente senza

evidenza di attività epilettica e senza conseguenza di traumi cranici (cfr.

doc. 48 pag. 17, 20).

D’altronde

anche il Dr. med. __________ stesso ha riconosciuto che l’insorgente non ha più

presentato manifestazioni epilettiche (cfr. doc. A9).

Il fatto

addotto dallo specialista che ciò non significa che la sindrome comiziale

(epilessia) sia perfettamente ben controllata non è comunque stato dimostrato

da alcun elemento oggettivo.

Giova, altresì, ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

In ogni

caso all’assicurata resta impregiudicato il diritto di far valere in futuro

eventuali peggioramenti delle sue condizioni di salute connessi al sinistro del

1994.

2.4.7

Alla luce di quanto appena

esposto, occorre concludere, senza che si riveli necessario dare seguito a

ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica neurologica e

neuropsicologica, nonché alla valutazione socio-professionale richieste

dall’insorgente (cfr. doc. V), che per determinare il grado di invalidità della

ricorrente va ritenuto - da un punto di vista medico -, che la stessa può

svolgere, in misura del 50%, sia la professione di segretaria medica, che altre

attività analoghe a quella di segretaria che siano ripetitive e non implichino

un apprendimento importante, né la presa di decisioni.

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.4.8

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute - reddito da valido -, occorre stabilire quanto

la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nella

presente evenienza la ricorrente, dopo aver frequentato la scuola di

segretariato e la scuola alberghiera, ha praticamente sempre lavorato quale

segretaria. In particolare dal maggio 1977 al maggio 2001 è stata attiva presso

il __________ e dall’estate 2001 all’ottobre 2003 è stata alle dipendenze di

due datori di lavoro, ovvero della Dr.med. __________ e della __________, al

50% in ogni attività (cfr. inc. AI; doc. A3, A4).

L’assicurata

ha fatto valere, da una parte, di essersi licenziata dal __________ nel 2001,

in quanto - seppur deresponsabilizzata rispetto alle mansioni di segretaria di

direzione che svolgeva prima dell’evento traumatico - non sarebbe più stata in

grado di fare fronte ai propri compiti (cfr. doc. I pag. 5).

Dall’altra,

di aver reperito in seguito in Ticino due attività meno esigenti e più

semplici, nel cui espletamento ha comunque manifestato dimenticanze, amnesie

ecc. (cfr. doc. I pag. 5), difficoltà peraltro attestate anche dagli ex datori

di lavoro, Dr. med. __________ e __________, allora direttore regionale della __________

(cfr. doc. A3, A4).

Dalle

carte processuali non emergono, però, elementi atti a suffragare quanto

indicato dall’insorgente, e meglio che il motivo dell’abbandono

dell’occupazione presso il __________ sarebbe stato essenzialmente di ordine

medico.

Successivamente

al rapporto dell’intervento del giugno 1994 (cfr. consid. 1.2.; doc. 10) e all’attestazione

dell’agosto 1995 del capo servizio aggiunto del Servizio di neurochirurgia del __________,

secondo cui il trattamento medico era terminato (cfr. doc. 11), non risultano

ulteriori certificati medici fino al dicembre 2003, quando il Dr. med. __________

ha annunciato la ricaduta del sinistro dell’aprile 1994 (cfr. doc. 12).

Il Dr.

med. __________, nel gennaio 2004, ha d’altronde indicato che i disturbi della

concentrazione sono comparsi nell’agosto 2003 e che nessuno aveva curato la

paziente prima di tale mese (cfr. doc. 18).

Anche __________

e la Dr. med. __________, benché quest’ultima abbia rilevato che già dopo

alcuni mesi dall’assunzione l’assicurata aveva delle difficoltà nell’espletare

i propri compiti, hanno affermato che l’incapacità lavorativa è iniziata con

evoluzione progressiva alla fine del 2003 (cfr. doc. A3, A4).

In simili

condizioni, in casu, ritenuto, altresì, che la ricaduta del sinistro del 1994 è

datata dicembre 2003, per determinare il reddito da valido va fatto riferimento

al salario percepito presso i datori di lavoro in Ticino (Dr. med. __________ e

__________) e non a quello guadagnato presso il __________, come invece preteso

dall’assicurata (cfr. doc. I).

Dalla

documentazione agli atti emerge che lo stipendio corrisposto all’insorgente nel

2003.

dalla Dr. med. __________ e dalla __________ corrisponde a complessivi fr.

74'450.-- (cfr. doc. 51).

Tuttavia,

siccome l’anno di riferimento in concreto è il 2006 (nella DTF 128 V 174 l’Alta

Corte federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici di cui

all’art. 18 cpv. 2 LAINF fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita; cfr. consid. 2.3.), va tenuto conto dell’ammontare annuo che la

ricorrente avrebbe guadagnato nel 2006, ossia fr. 76'781.-- (fr. 74’450

+ 0.9%, corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari tra il 2003 e

il 2004 + 1.0% corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari tra il

2004.

e il 2005 + 1.2% corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari

tra il 2005 e il 2006 - cfr. Tabella B 10.2 pubblicata in La vie

économique 4-2009, pag. 91 [AHI-Praxis 2000, p. 305ss. consid. 2c]; STCA

32.2007.351

del 22 ottobre 2008).

L’importo

di fr. 76'781.-- risulta, del resto, più elevato del dato statistico relativo

alla Tabella TA7, edita dall’Ufficio federale di statistica e afferente

unicamente ad attività connesse alla produzione e ai servizi dei settori,

insieme, privato e pubblico, quest’ultimo riguardante solo la Confederazione, a

livello svizzero e secondo le differenti grandi regioni svizzere.

Infatti

la TA7 2006 al p.to 22, relativo alle attività di segretariato e cancelleria,

livello di qualifica 3 prevede un salario lordo mensile di fr. 5'675.--. Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie

économique 12/2008 pag. 94), esso ammonta a fr. 5'916.-- mensili oppure fr. 70’997.--

per l’intero anno.

2.4.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.4.10

Nel caso in

esame, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre, dunque, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici, e in

particolare sulla Tabella TA7 (cfr. consid. 2.4.8.).

L’utilizzo

dei dati emergenti da tale Tabella, invece di quelli di cui alla Tabella TA1,

permette di stabilire più precisamente il reddito da invalida della ricorrente.

In casu,

infatti, da un lato, l’insorgente, prima del danno alla salute, è praticamente

sempre stata attiva nel settore amministrativo di segretariato. Dall’altro, nel

caso del’assicurata non entra in considerazione un’attività in un altro ambito

professionale che le consenta di meglio sfruttare la sua capacità lavorativa

residua (cfr. STF 8C_350/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.4.2).

Va, poi,

fatto capo ai dati attinenti al p.to 22 della succitata Tabella TA7 livello 4,

ossia a quei dati relativi attività di segretariato e cancelleria semplici e

ripetitive.

In

proposito va sottolineato che i medici del __________ hanno attestato che

l’assicurata è in grado di svolgere al 50% la sua originaria professione

di segretaria medica o altre attività analoghe che siano ripetitive e non

implicanti un apprendimento importante, né la presa di decisioni (cfr. doc.

48).

Ne discende, dunque, che

alla situazione della ricorrente si attaglia meglio il livello 4 e non il 3

afferente a conoscenze professionali e specializzate, come per contro

considerato dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 54).

Utilizzando i dati forniti

dalla Tabella TA7 p.to 22 livello 4, l’assicurata nel 2006 avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 4'992.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in

La Vie économique 12/2008 pag. 94), esso ammonta a fr. 5'204.-- mensili oppure

fr. 62’450.-- per l’intero anno.

2.4.11

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,

Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)

non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.4.12

In concreto,

l’assicuratore LAINF resistente ha applicato al reddito da invalido una

riduzione percentuale del 10% per tenere conto delle limitazioni

dell’assicurata (doc. 54).

Va qui rilevato

che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Egli può

tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

"

2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle

angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der

zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,

dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren

Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur

teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,

liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz

erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und

damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es

bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei

bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der

Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE

statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid

dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer

körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt;

wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit

unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der

Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der

Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern

sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende

Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der

Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis

besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del

10% stabilita dall’Istituto assicuratore resistente non sia sufficiente, per i

motivi che seguono.

Il TCA

rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno

alla salute, l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare l’attività di

segretaria o attività analoga ripetitiva e non necessitante di apprendimento

importante, né di presa di decisioni, ma nella misura del 50%.

Ora, secondo

la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido

nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In quel

caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del

50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a

quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una

riduzione del 9%).

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato

non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido

dell’interessato sul mercato del lavoro.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è

dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (cfr. anche Ufficio federale

di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama salarial

2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*) si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando

a tempo parziale (50%; cfr. consid. 2.4.7.) l’interessata può percepire un

salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%, degli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e della sua età (nata

nel 1952; a quest’ultimo riguardo cfr. pure STF I 870/05 del 2 maggio 2007

consid. 9), come peraltro richiesto dall’assicurata (cfr. doc. I).

Partendo

da un salario da invalido di fr. 62’450.-- (cfr. consid. 2.4.10.)

e ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 50% (cfr. consid. 2.4.7.), ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 24’980.--

[fr. 31’225.-- - (fr. 31’2256.-- x 20 : 100)].

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 76'781.-- corrispondente al reddito

che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr.

consid. 2.4.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 67.47%, arrotondato al

67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004

UV Nr. 11 pag. 41).

Ne discende che l’insorgente

ha diritto a una rendita del 67% dal gennaio 2006.

2.5

Indennità

per menomazione dell’integrità

Questa

Corte deve verificare se il riconoscimento all’assicurata di un’IMI del 50% da

parte dell’assicuratore LAINF resistente è corretto oppure no.

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla

capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.5.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.5.5

Nel caso

in esame l’assicuratore LAINF resistente ha riconosciuto alla ricorrente il

diritto a un’IMI del 50% sulla base del referto degli specialisti del __________

(cfr. doc. 54).

I medici menzionati, in

relazione alla presenza di una menomazione importante e durevole dell’integrità

fisica, nel gennaio 2007, hanno attestato che:

"

Sur le plan néurologique, la comitialité

post-traumatique traitée correspond à une perte de l’integrité de 30%.

Sur le plan

neuropsychologique, les troubles neuropsychologiques modérés séquellaires

correspondent à un perte à l’integrité de 20%. Il existe donc globalement, sur

le plan somatique, en tant que conséquence de l’événement accidentel du 2.4.1994,

une perte à l’integrité de 50%." (Doc. 48 pag.

25)

Essi hanno, inoltre,

ribadito che l’assicurata non è affetta da disturbi psichici (cfr. doc. 48 pag.

25; consid. 2.4.4.).

L’assicurata ha chiesto un’IMI

del 70%, rilevando che non è stata sufficientemente considerata la componente

dovuta all’epilessia post-traumatica, la quale, oltre a compromettere il suo

quadro medico attuale, può comportare il peggioramento futuro della sua

situazione (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene

di poter aderire all’apprezzamento dei medici del __________.

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.4.7.).

Contrariamente a quanto

sostiene l’insorgente, gli specialisti di __________ hanno considerato

l’aspetto dell’epilessia o sindrome comiziale (cfr.www.santepratique.fr).

In effetti gli stessi

hanno valutato in misura del 30% la menomazione cagionata dalla sindrome

comiziale trattata (cfr. doc. 48 pag. 25), conformemente a quanto previsto

dalla Tabella delle menomazioni dell’integrità all’Allegato 3 dell’OAINF.

Relativamente ai disturbi

neuropsicologici, peraltro approfonditamente indagati e valutati dai medici di __________

(cfr. doc. 48 pag. 12-17), questi ultimi hanno considerato che l’assicurata

presenta una menomazione moderata valutata del 20%.

Tale conclusione si rivela

attendibile, ponendo mente alla Tabella 8 relativa alle complicazioni psichiche

di lesioni cerebrali organiche. La medesima prevede che per una menomazione

moderata, la quale implica una leggera diminuzione di certe funzioni cognitive,

e meglio di un’attenzione sostenuta, della memorizzazione in occasione di

esigenze accresciute o di certe funzioni esecutive complesse (pianificazione,

risoluzione di problemi), venga attribuita un’IMI del 20% (cfr. p.to 3.3).

Le limitazioni appena

menzionate corrispondono a quelle di cui è affetta l’assicurata (cfr. doc. 48

pag. 14, 15, 20), e meglio di disturbi dove predominano i deficit di attenzione

(in ogni caso il rendimento a un test di attenzione sostenuta nel tempo è di

poco superiore al limite inferiore nella norma) e disturbi esecutivi con un rallentamento

della lettura, difficoltà moderate di calcolo, un risultato al limite inferiore

della norma di apprendimento di una serie di 15 parole (la memoria a breve

termine è nella norma sia in modalità verbale che in modalità visuo-spaziale),

degli elementi perseverativi, un’alterazione della flessibilità mentale e

dell’attenzione, nonché un deficit nel ragionamento visuo-spaziale(cfr. doc. 48

pag. 20, 14).

A titolo di raffronto

giova osservare che secondo la Tabella 8 un’IMI del 35% viene assegnata in caso

di disturbi da moderati a medi. Per menomazione media si intende una netta

diminuzione delle performances di una o più funzioni cognitive. L’attenzione,

la memoria e le funzioni esecutive sono quasi sempre lese, inoltre dei disturbi

possono interessare degli altri settori funzionali.

Ciò non corrisponde,

nemmeno parzialmente, alle condizioni neuropsicologiche dell’assicurata.

Pertanto il riconoscimento

alla ricorrente di un’IMI del 50% non presta il fianco a critiche.

2.6

Interessi di mora

2.6.1

L’assicurata

ha chiesto che sull’IMI le vengano riconosciuti interessi di mora al 5% a far

tempo dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. I pag. 10; 57).

L'art. 26 cpv. 1, in

vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata.

Per il cpv. 2 dell'art. 26

LPGA sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di

collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto.

Nel Rapporto della

Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità (FF

1999), a pag. 3949, inoltre, si afferma che:

"

(…)

La Commissione ritiene che gli interessi di mora siano opportuni

in caso di ritardo sia per i contributi che per le prestazioni. Non vi è alcun

motivo di far valere tale normativa solo per uno di questi aspetti. Interessi

di mora possono benissimo essere giustificati in caso di restituzione di

contributi. La Commissione propone pertanto di disciplinare nel capoverso 1

l'aspetto dei contributi e nel capoverso 2 l'aspetto delle prestazioni."

Per l'art. 7 cpv. 1 OPGA

il tasso d'interesse di mora è del 5 per cento all'anno.

A proposito del tasso

d'interesse, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, pag. 306 n. 25 ad art. 26,

afferma:

"

Damit kann im Sozialversicherungsrecht

grundsätzlich ein allgemeiner Zinssatz festgesetzt werden, wobei grundsätzlich

bei ausstehenden Beiträgen und verspätet zugesprochenen Leistungen derselbe

Satz gelten soll. Dieser wird mit Art. 7 Abs. 1 ATSV mit 5% bestimmt. Damit ist

aber nicht ausgeschlossen, dass - eine entsprechende gesetzliche Grundlage

vorausgesetzt - im Einzelgesetz gestützt auf weitere Ueberlegungen ein höherer

Zinssatz festgelegt wird. Hätte es an einer Festlegung des Zinssatzes gefehlt,

wäre ebenfalls von einem Satz von 5% auszugehen gewesen, wie es in der

ständigen bisherigen Rechtsprechung bei einer Verzugszinspflicht angenommen

wurde (vgl. SVR 2001 BVG Nr. 16; Rhinow/KRAHENMANN, 93; Zurcher, Verzugszinsen,

197)."

Nel caso in esame, in

applicazione di quanto appena osservato, la ricorrente ha diritto di principio

agli interessi di mora calcolati sull’IMI dovutale (al riguardo cfr. STCA

dell’8 giugno 2004 nella causa M., 36.2003.38, massimata in RtiD I-2005 N. 54

pag. 202).

2.6.2

Va ora

esaminato a partire da quale momento gli interessi sono dovuti.

Ai sensi

dell’art. 26 cpv. 2 LPGA gli interessi sono dovuti dopo 24 mesi dalla nascita

del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Il diritto a interessi di

mora in caso di prestazioni arretrate, il cui diritto è nato almeno 24 mesi

prima, sono dovuti in ogni caso al più presto dal 1° gennaio

2003.

(cfr. DTF 131 V 358 = RAMI 2005 pag. 443 = SVR 2006 UV Nr. 1 ).

In

concreto il diritto della ricorrente all’IMI è sorto, analogamente al diritto

alla rendita, il 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.12.).

Per

l'art. 7 cpv. 2 OPGA l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui è insorto il diritto e cessa

alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

Kieser,

op. cit., pag. 303 n. 21 ad art. 26, a proposito del momento a partire dal

quale l'assicurato ha diritto alla prestazione, rammenta:

"

Das ATSG regelt die Entstehung des Anspruches

auf Leistungen nicht generell, hält aber fest, dass für die Geltendmachung des

Anspruchs eine Anmeldung erforderlich ist (art. 29 ATSG). Art. 26 Abs. 1

ATSG knüpft bei der Bestimmung der 24-monatigen Frist nicht an diese Anmeldung

an, sondern bestimmt, dass eine Verzugszinspflicht dann einsetzt, wenn seit der

Entstehung des Anspruchs 24 Monate verstrichen sind. Dies ist im Sinne einer

Mindestvoraussetzung zu verstehen. (…) Wann der Anspruch entsteht, wird vom Einzelgesetz

bestimmt.

(….)

Wird die Anmeldung bei einem unzuständigen

Versicherungsträger oder nicht formgerecht eingereicht, stellt sich die Frage,

wann der Anspruch als geltend gemacht betrachtet werden kann. Art. 29 Abs. 3

ATSG stellt für die an die Anmeldung geknüpften Wirkungen in solchen Fällen

dennoch auf die Postübergabe bzw. den Eingang beim (unzuständigen)

Versicherungsträger ab."

Considerando che è possibile beneficiare degli interessi 24 mesi

dopo la nascita del diritto della prestazioni ma al più presto 12 mesi dopo che

si è fatto valere il diritto (in casu quest’ultimo momento corrisponde

all’annuncio della ricaduta del dicembre 2003, cfr. doc. 12), nel caso di

specie gli interessi decorrono al più presto dal 1° gennaio 2008, ossia 24 mesi

dopo il primo giorno del mese in cui è insorto il diritto alla prestazione

(cfr. STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag.

187).

In simili condizioni, la CO 1 deve versare alla ricorrente interessi

al 5% sull’IMI dal 1° gennaio 2008.

2.7

Vincente in

causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è

stata assegnata una rendita di invalidità del 55% e non le sono stati assegnati

interessi di mora sull’IMI.

§§ La

CO 1 è condannata a versare all’assicurata una rendita di invalidità del 67% a

decorrere dal 1° gennaio 2006.

§§§ La

CO 1 sull’IMI del 50% deve corrispondere all’assicurata interessi al 5% dal 1°

gennaio 2008.

2. Gli atti

sono trasmessi alla __________ del __________ perché proceda ai sensi del

consid. 2.2.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di

fr. 900.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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