35.2008.42
4/94caduta in montagna:politrauma.12/03ricaduta.2/08erogate rendita55%da1/06 e IMI50%.Stato stabilizztao effettivam. da1/06.Grado di inval.aumentato al 67%(applicata TA7+riduz.20%).Per IMI attendibile
18 maggio 2009Italiano77 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.42
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
4/94caduta in montagna:politrauma.12/03ricaduta.2/08erogate rendita55%da1/06 e IMI50%.Stato stabilizztao effettivam. da1/06.Grado di inval.aumentato al 67%(applicata TA7+riduz.20%).Per IMI attendibile perizia ordinata dall'assic.LAINF, confermato50%.Int.di mora riconosc.da1/08 al 5%.Ric.parz.accolto
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INTERESSI DI MORA
RENDITA D'INVALIDITÀ
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIPETIBILI
art. 18 LAINF
art. 24 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 26 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 11 OAINF
art. 36 OAINF
art. 7 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.42
rs/sc
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2 aprile
1994 RI 1 - allora alle dipendenze del __________ quale impiegata principale
del segretariato e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la __________,
attualmente membro del __________, per quanto concerne le prestazioni di corta
durata (costi di cura e indennità giornaliere), e presso la CO 1 relativamente
alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI; cfr. doc. 50) -
mentre si trovava in montagna è scivolata sull’erba ed è caduta in un dirupo di
2,5 metri di profondità (cfr. doc. 3).
L’assicurata
ha riportato un politrauma, commotio cerebri, contusioni multiple, contusioni
all’anca sinistra, ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, guancia destra e
mento, ferite alle mani e alle avambraccia, ematomi e suffusioni (cfr. doc. 1,
4, 5).
La __________
ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 28 giugno
1994 l’assicurata è stata operata d’urgenza presso il Servizio di
neurochirurgia del __________ per un ematoma sotto-durale cronico fronto-tempo-parietale
destro (cfr. doc. 7).
RI 1 ha
ripreso la propria attività lavorativa al 50% dal 2 agosto 1994 e al 100% dal
14 agosto 1994 al maggio 2001 (cfr. doc. 9).
1.3. A decorrere
dall’estate 2001 l’assicurata ha reperito due impieghi, ciascuno al 50%, in
Ticino, quale segretaria di studio medico e quale ricezionista presso
un’assicurazione (cfr. doc. A3, A4).
1.4. Nel mese di
dicembre 2003, tramite il Dr. med. __________, ha annunciato una ricaduta,
determinata da disturbi cognitivi, mnemonici e psicologici (cfr. doc. 12).
1.5. L’assicurata,
nel corso del mese di novembre 2004, ha presentato istanza all’Ufficio AI per
l’assegnazione di prestazioni per adulti, in particolare di una rendita di
invalidità (cfr. inc. AI).
L’UAI,
nel mese di giugno 2005, ha assegnato all’insorgente una rendita intera (grado
di invalidità 100%) a fare tempo dal 1° ottobre 2004 (cfr. inc. AI).
1.6. La __________,
nel mese di settembre 2007, dopo aver esperito degli accertamenti medici, fra
cui una perizia pluridisciplinare presso il __________ (cfr. doc. 48), ha
trasmesso l’incarto alla CO 1 per emettere una decisione relativa alle
prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 50).
1.7. La CO 1, con
decisione del 1° febbraio 2008, ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita
d’invalidità del 55% a partire dal 1° gennaio 2006, nonché un’indennità per
menomazione dell’integrità del 50% (cfr. doc. 54).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr.
doc. 57), la CO 1, il 15 aprile 2008 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. A1).
1.8. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha postulato, in via principale, l’accertamento della riapertura del caso
relativo all’infortunio del 1994 dal mese di ottobre 2003 con conseguente
assunzione da parte dell’assicuratore LAINF delle prestazioni sanitarie e
rimborso spese Lainf dal mese di ottobre 2003, come pure il riconoscimento di
indennità giornaliere al 50% dall’ottobre 2003 e al 100% per il periodo dal 1°
febbraio sino alla nascita del diritto alla rendita, nonché l’assegnazione di
una rendita del 100% (rispettivamente complementare alla rendita AI) dal 1°
gennaio 2006, eventualmente dopo l’esperimento di un’indagine valetudinaria volta
a definire la concreta capacità lavorativa, e di un’IMI dell’80% oltre a
interessi remunerativi del 5% dal 1° gennaio 2008.
In via
subordinata, l’insorgente ha chiesto che gli atti siano ritornati
all’assicuratore LAINF perché ponga in essere i necessari accertamenti
medico-valetudinari – in contraddittorio – volti a definire il suo stato valetudinario,
la sua eventuale residua capacità lavorativa e il grado dell’IMI e decida
nuovamente in relazione alle prestazioni di breve e di lunga durata (cfr. doc.
Fatti
I pag. 9, 10).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’assicurata ha segnatamente addotto
che nel dicembre 2003 il Dr. med. __________ ha chiesto di riaprire il caso
relativo all’infortunio del 1994 a motivo del manifestarsi di disturbi
cognitivi in nesso causale con il sinistro comportanti un’incapacità lavorativa
del 50%. Essa ha precisato di essere rimasta inabile al lavoro in misura del 50%
dall’ottobre 2003 e in misura completa dal febbraio 2004, come pure che da
allora non è più riuscita a recuperare una qualsiasi residua capacità
lavorativa. L’insorgente ha affermato che il suo stato di salute può dirsi
stabilizzato a fare tempo dal 1° gennaio 2006, come accertato dai medici,
mentre risulta completamente inabile al lavoro dal febbraio 2004, data a
partire dalla quale l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto assumere le spese di
cura e fornire le indennità giornaliere, ciò che non è avvenuto.
La
ricorrente ha poi asserito di aver dovuto abbandonare nel 2001 la propria
attività di segretaria di direzione presso il __________ (attività esigente
comportante una certa autonomia, assunzione rapida di decisioni, ritmo di
lavoro alto e stressante, flessibilità, adattabilità, capacità di reagire in
fretta), giacché, seppur deresponsabilizzata, non era più in grado di farvi
fronte. Essa ha puntualizzato di avere quindi reperito attività più semplici,
che non implicavano la necessità di prendere delle decisioni, e meglio
l’impiego al 50% come segretaria in uno studio medico e l’occupazione al 50%
quale ricezionista presso un’assicurazione.
L’assicurata
ha rilevato di aver comunque manifestato dimenticanze quotidiane nei compiti
assegnati, amnesie, errori di battitura e di lingua nella redazione di semplici
lettere ecc. Essa ha aggiunto che dall’ottobre 2003 la sua situazione
valetudinaria è ulteriormente peggiorata e non le ha più permesso di svolgere
tali attività, risultando completamente inabile al lavoro, posto altresì il
peggioramento subentrato dopo la crisi epilettica del 2005.
L’insorgente
ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa effettuata dagli
specialisti del __________ di __________. In particolare essa, da una parte, ha
indicato, fondandosi su uno scritto del marzo 2008 del Dr. med. __________, che
quest’ultima non considera (o in maniera insufficiente) l’epilessia parziale di
cui soffre di origine post-infortunistica e manifestatasi alla fine del 2005.
Inoltre a
mente dell’assicurata l’esame neuropiscologico, contrariamente a quanto
sostenuto nella perizia __________, non è sovrapponibile agli esami precedenti,
dai quali non era risultato alcun deficit del ragionamento visuo-spaziale, e, ritenuta
la crisi epilettica del 2005, la sua situazione è peggiorata anche dopo il
2004.
Dall’altra,
la ricorrente ha censurato la mancata presa in considerazione delle
problematiche soggettive da lei lamentate.
L’assicurata
ha, altresì, obiettato che né dagli atti, né tanto meno dalla perizia __________
è possibile comprendere in che misura sarebbe in grado in dare seguito alle
normali attività di segretariato. La medesima, al riguardo, ha specificato che
qualora si dovesse ritenere di dover approfondire la questione, l’unica maniera
sarebbe quella di sottoporla a un periodo di osservazione e di valutazione
presso una struttura specializzata.
Essa ha
pure sottolineato come nessuno abbia verificato presso i precedenti datori di
lavoro quale fosse la sua situazione valetudinaria e le limitazioni funzionali
nel 2003 prima dell’incapacità al lavoro.
Ad ogni
modo l’insorgente ha contestato che si possa ritenerla abile al lavoro in
attività di segretariato al 50%, anche volendo considerare quanto accertato
nelle menzionata perizia dal profilo medico. In proposito è stato evidenziato
che gli specialisti del __________ non si sono confrontati con quella che può
essere l’attività di una qualsiasi segretaria.
La
ricorrente ha ancora asserito che la sua situazione valetudinaria è sensibilmente
peggiore rispetto a quanto constatato nella perizia __________ e che non a caso
l’UAI, proprio perché non è in grado di concentrarsi e di affrontare una
qualsiasi attività lavorativa, le ha riconosciuto un grado di invalidità del
100% a fare tempo dal 1° ottobre 2004.
Quale
salario da valida l’assicurata ha ritenuto la somma di fr. 82'301.92 percepita
dal __________ nel 2005.
Essa ha
indicato che il salario da invalida è pari a zero, precisando che, anche
volendo per pura ipotesi di ragionamento considerare una residua capacità
lavorativa in ordine del 50%, il salario ammonterebbe, con riferimento alla
TA7, a fr. 25'036.25 per il 2005. La deduzione sociale secondo l’assicurata è
pari al 20% (10% per gravi limitazioni funzionali + 5% limitata capacità lavorava
del 50% + 5% per l’età).
L’insorgente
ha affermato che, pertanto, il suo grado di invalidità è pari al 100% e,
volendo considerare una capacità al lavoro residua del 50%, del 76%.
Per
quanto attiene all’IMI, l’assicurata infine ritiene errata la valutazione del
50% effettuata dagli specialisti del __________, poiché fondata su un
apprezzamento parziale della situazione valetudinaria (cfr. doc. I).
1.9. In risposta
la CO 1 ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. Con scritto
del 10 giugno 2008 l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha postulato
l’esperimento di una perizia medica neurologica e neuropiscologica da parte del
Dr. med. __________, nonché di una valutazione socio-professionale (cfr. doc.
V).
1.11. L’assicuratore
LAINF resistente si è espresso in merito il 16 giugno 2008 (cfr. doc. VII).
1.12. Pendente
causa questa Corte ha richiamato dall’Ufficio assicurazione invalidità
l’incarto AI completo attinente a RI 1 (cfr. doc. IX).
L’UAI ha
dato seguito a tale richiesta il 30 dicembre 2008 (cfr. doc. X + bis).
1.13. Dopo aver
ottenuto dall’assicurata l’autorizzazione a sottoporre l’incarto AI alle parti
(cfr. doc. XI, XII + bis), a queste ultime è stato assegnato un termine di
dieci giorni per esaminare i documenti di cui all’incarto AI e per presentare
relative osservazioni (cfr. doc. XIII).
L’avv. RA
1 si è pronunciato al riguardo con scritto del 15 gennaio 2009 (cfr. doc. XIV).
Il 21
gennaio 2009 la CO 1 si è limitata a chiedere la conferma del provvedimento emesso
dalla stessa (cfr. doc. XV).
1.14. Il doc. XIV è
stato trasmesso all’assicuratore LAINF resistente per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XVI).
La CO 1 è
rimasta silente.
1.15. Il doc. XV è
stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa
Corte, nell’ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente
sull’oggetto della lite determinata dal provvedimento su opposizione 15 aprile
2008, vale a dire sulla questione dell’entità della rendita e dell’indennità per
menomazione dell’integrità spettanti all’assicurata, come pure sul diritto o
meno a interessi di mora sull’IMI.
Ogni ulteriore richiesta formulata
dall’insorgente, e meglio di assumere le prestazioni sanitarie e il rimborso spese
LAINF a fare tempo dall’ottobre 2003, nonché di assegnarle indennità
giornaliere al 50% dall’ottobre 2003 e al 100% per il periodo dal 1° febbraio
2004 sino alla nascita del diritto alla rendita, è improponibile in questa
sede.
In effetti su tali domande
l’assicuratore LAINF competente, in casu il __________ (cfr. consid. 1.1.), non
si è ancora pronunciato mediante una decisione vincolante.
Al riguardo è utile
ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione su opposizione impugnata
che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006
consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF
122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 413 (n. 19) il TFA ha
ricordato che:
"
2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und
seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG
(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in
den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
Il
ricorso relativamente a questi aspetti specifici risulta, quindi, irricevibile.
Gli atti
di causa vanno trasmessi alla __________ del __________ perché, previo
esperimento dei necessari accertamenti, si pronunci formalmente in merito
all’erogazione di prestazioni di corta durata relativamente alla ricaduta
annunciata nel dicembre 2003 del sinistro dell’aprile 1994.
Nel merito
2.3. Avantutto
giova rilevare che le condizioni di salute di un assicurato vanno
considerate stabili, ciò che implica l’estinzione del diritto alle cure, quando
dalla continuazione della cura non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dello stesso.
Al riguardo va osservato
che nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.1.; 133 V 57 consid. 6.6.2.; 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V
41 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Il
Tribunale federale ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e
riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
In concreto questa Corte, dopo un approfondito esame della documentazione medica
agli atti, ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, per quanto concerne
le conseguenze del sinistro del 1994, è stabilizzato dall’inizio del 2006.
Più
precisamente, da un parte, il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica,
nel febbraio 2006, valutando la situazione dell’insorgente sulla base di quanto
emerso in occasione dei consulti avvenuti nella seconda parte del 2005 da parte
sua e dei Dr. med. __________, FMH in neurologia, e __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha indicato che dal punto di vista
neuro-psicologico il suo stato risultava essere nell’insieme stabilizzato
tenuto conto della costanza dei reperti riscontrati (cfr. doc. 38).
Dall’altra
e soprattutto, i medici del __________ di __________ nel gennaio 2007 hanno
osservato che la situazione era stabilizzata e quale trattamento in relazione
di causalità con l’infortunio dell’aprile 1994 hanno menzionato unicamente il
proseguimento del trattamento antiepilettico per una durata indeterminata (cfr.
doc. 48 pag. 24-25).
Non è stato, perciò,
proposto alcun ulteriore intervento atto a sensibilmente migliorare le
condizioni di salute dell’insorgente.
Del resto l’assicurata non
ha sollevato alcuna obiezione in merito alla stabilizzazione della situazione
dal gennaio 2006, riconoscendo, al contrario, espressamente che i medici ne hanno
fissato la data a inizio 2006 (cfr. doc. I pag. 7).
Ne discende che a ragione
l’assicuratore LAINF resistente ha proceduto a valutare il diritto
dell’insorgente a una rendita di invalidità e a un’IMI a decorrere dal gennaio
2006.
2.4. Rendita
di invalidità
Si tratta
di valutare se la CO 1 ha correttamente o meno valutato in misura del 55% il
grado di invalidità presentato dall’assicurata.
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3
A far tempo
dal 1° ottobre 2004 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita
intera AI, determinata da un grado di invalidità del 100% (cfr. consid. 1.4.)
Al
riguardo è utile osservare che in una recente sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo
2009.
il Tribunale federale, a proposito del coordinamento fra l’assicurazione
invalidità e l’assicurazione contro gli infortuni, ha rilevato che:
"
(…)
Il est à noter d'emblée que l'ancien Tribunal
fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe
d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas
de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la
réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que
celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents au sens de l'arrêt ATF 126 V 288, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire
opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de
l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux
d'invalidité (ATF 133 V 549)."
Pertanto,
in concreto, a giusta ragione l’assicuratore LAINF resistente ha proceduto a determinare
il grado di invalidità della ricorrente indipendentemente dalla decisione
dell’UAI.
Nel caso in esame ciò vale
a più forte ragione se si considera che l’UAI ha valutato il grado di invalidità
presentato dall’assicurata in un’epoca precedente a quella in cui l’ha
esaminato la CO 1.
Più precisamente l’UAI si
è fondato su referti medici dell’inizio del 2005 rilasciati dai Dr. med. __________,
FMH in medicina interna e oncologia-ematologia, e Dr. med. __________, capo del
Servizio psico-sociale di __________ (cfr. inc. AI), mentre l’assicuratore
LAINF si è basato essenzialmente sulla perizia del __________ del gennaio 2007
(cfr. doc. 48).
2.4.4
Nel caso di
specie la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è
oggetto di contestazione fra le parti.
Dalle
carte processuali risulta che CO 1 ha ritenuto l’assicurata in grado di
svolgere in misura del 50% l’attività di segretaria, come pure un’altra
attività analoga adeguata al suo stato di salute, ovvero ripetitiva e
non implicante un apprendimento importante, né la presa di decisioni, fondandosi sul referto peritale del 17 gennaio 2007 del __________
(cfr. doc. 48).
L’insorgente,
per contro, ha asserito di non essere in grado in alcuna misura di esercitare
la professione di segretaria o un’attività simile ancorché semplice e
ripetitiva, contestando la perizia del __________ (cfr. doc. I).
Al
riguardo questa Corte rileva che il Dr. med. __________, FMH in neurologia,
relativamente alla consulenza neurologica e neuropsicologica del 31 agosto
2005, ha evidenziato che:
"
(...)
Dal punto di vista neurologico è presente una
lieve atassia della marcia evidente nella marcia da funambolo e con tendenza
alla deambulazione a base allargata, all'esame neuropsicologico è presente un
lieve deficit della memoria recente, difficoltà del calcolo per iscritto nella
divisione e moltiplicazione, nonché un rallentamento moderato e lievi
disfunzioni esecutive.
I risultati della valutazione neuropsicologica
sono sovrapponibili a quelli ottenuti nella valutazione al __________ di __________
ed in particolare rispetto all'ultimo esame effettuato non vi sono segni per
miglioramenti o peggioramenti.
Il risultato della valutazione neuropsicologica è
ben compatibile con le difficoltà riferite dal paziente nell'ambiente
professionale che hanno portato ad una progressiva "degradazione" nel
suo ambiente professionale. Tenendo conto della costanza nell'arco degli ultimi
13.
anni dei risultati degli esami neuropsicologici effettuati, è presumibile un
loro nesso con il trauma cranico e/o i traumi cranici del periodo dal
02.04.1994
al 28.06.1994 che hanno portato ad un'emorragia sottodurale. Questa
costanza dei deficit neuropsicologici riscontrati nell'arco degli anni parla
contro un'influenza maggiore da parte della postulata sindrome
ansioso-depressiva. È invece di difficile inquadramento l'atrofia cerebrale
evidenziata alle recenti indagini neuroradiologiche, vi è una certa prevalenza
dell'atrofia delle strutture fronto-parietali e temporali di destra, ossia
nella sede dell'ematoma sottodurale, l'atrofia è però presente anche a livello
controlaterale e cerebellare. Almeno in parte vi potrebbe essere un'atrofia
postraumatica, sicuramente al momento attuale non vi sono dei segni
neuropsicologici e clinici di un processo demenziale.
Posso quindi porre le diagnosi di:
1.
Stato dopo importante trauma cranico il 02.04.1994 e traumi
cranici su cadute minori nei due mesi seguenti con:
a. Ematoma
sottodurale cronico e subacuto fronto-parieto-temporale destro asportato il
28.06.1994
b. Deficit
neuropsicologici persistenti nelle prove esecutive con rallentamento moderato,
difficoltà nel calcolo per iscritto e deficit della memoria a breve
termine." (Doc. 33, pag. 3-4)
Il Dr.
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 21 settembre 2005, dopo
aver diagnosticato una lieve modificazione della personalità dovuta a una
condizione medica generale (F.07.0), ha attestato che:
"
(...)
Non abbiamo potuto evidenziare altri segni
psicopatologici deponenti per un disturbo psichiatrico maggiore o segni
indicanti un disturbo di personalità preesistente all'evento in questione. In
questo senso i disturbi cognitivi lamentati e menzionati nella valutazione
medica del dr. __________ non sono attribuibili, con grande probabilità, ad un
disturbo psichico di tipo affettivo (ad es. una grave depressione) e
neppure ad un PTSD (per il quale mancano i segni caratteristici).
All'esame clinico abbiamo potuto evidenziare una lieve
sindrome d'origine probabilmente organica (caratterizzata da moderata
labilità emozionale, tuttavia ben controllata) e da un'alterazione delle
modalità abituali del comportamento con una riduzione della capacità di
perseverare in attività finalizzate." (Doc. 34, pag. 3-4)
Nel
dicembre 2005 l’assicurata è stata vittima di uno stato confusionale con
disturbi fisici, nonché di una crisi epilettica parziale (cfr. doc. 37).
Dal
relativo rapporto dei medici del Servizio di neurologia del __________ si
evince che:
"
(...)
Compte tenu d'un status post TCC avec un hématome
temporo-pariétal à droite évacué et de la mise en évidence
eléctroencéphalograhiquement d'un foyer épileptique en projection temporal
droit, nous suspectons fortement des crises d'épilepsie rapprochées
symptomatiques sur lésion séquellaire post-traumatique non visible à l'imagerie
cérébrale. Il est possible que cet événement comitial a été favorisé par la
prise des psychotropes (traitement antidépresseur et traitement pour maigrir
contenant des amphétamines). Néanmoins il est à mentionner que ce type de
médicaments ne peut déclencher une crise d'épilepsie focale sans présence d'une
lésion parenchymateuse. (...)" Doc. 37, pag. 2)
Il Dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, nel febbraio 2006, sulla base, da
un lato, degli apprezzamenti dei Dr. med. __________ e __________, dall’altro,
di una sua visita del settembre 2005 e del rapporto del __________ del dicembre
2005.
afferente alla crisi epilettica, ha indicato, all’attenzione della
Basilese (assicuratore per la perdita di guadagno dovuta a malattia; cfr. doc.
29), che l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura
praticamente completa e che non vi erano delle ragionevoli potenzialità di
miglioramento (cfr. doc. 38 pag. 10-11).
Nel
rapporto del settembre 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia,
riguardo all’epilessia si è così espresso:
"
(...)
1.
Diagnosi:
Epilessia focale post-traumatica con stato di male parziale complesso su
focolaio epilettico temporale ds nel 12.05, dopo trauma cranio-cerebrale con
ematoma sottodurale parieto-temporale ds evacuato nel 1994.
2.3.4
Stato
attuale, terapia: Dal lato epilettico decorso favorevole sotto Tegretol CR 400
mg 1-0-1, la P. riferisce tuttavia eccessiva stanchezza e sonnolenza forse di
origine medicamentosa. In funzione del decorso si potrà discutere una
sostituzione del Tegretol tramite Lamictal o Topamax.
5.
Prima e unica
consultazione il 21.02.06.
6.
Evoluzione:
Favorevole.
7.
Prognosi:
Favorevole dal lato epilettico. (...)" (Doc. 43)
Dal
referto del 17 gennaio 2007 allestito dal __________ in relazione alla perizia
ordinata dalla __________ e contestualmente alla quale la ricorrente è stata
esaminata dal profilo psichiatrico, neurologico e neuropsicologico risulta che:
"
(...)
Sur le plan neuroloqique, Mme __________ ne signale pas de récidive de
crise épileptique partielle ou généralisée sous un traitement de Tégrétol CR
400.
2 x 1 cpr./j. Actuellement, Mme __________ se plaint par contre de la persistance
de troubles de la mémoire l'handicapant dans son activité de tous les jours
(doit tout noter), d'un manque du mot occasionnel, de difficultés de concentration
et de calcul. Elle signale également une angoisse/stress si elle doit exécuter
plusieurs choses à la fois.
Mme RI 1 ne signale par contre
pas de troubles neurologiques proprement dit.
L'examen neurologique effectué lors du présent bilan s'est avéré totalement normal.
L'EEG pratiqué dans le cadre de la présente
expertise s'est avéré également normal, notamment sans évidence d'activité
épileptogène et sans séquelle des différents traumatismes crâniens.
Comme mentionné ci-dessus, l'examen
neuropsychologique permet par contre de retrouver des troubles cognitifs
modérés où prédominent les déficits attentionnels et les troubles exécutifs
avec un ralentissement à la lecture, des difficultés modérées de calcul, un résultat
à la limite inférieure de la norme de l'apprentissage d'une série de 15 mots, des
éléments persévératifs, une altération de la flexibilité mentale et de l'attention,
un déficit dans le raisonnement visuo-spatial. Par contre, pas d'altération des
fonctions instrumentales proprement dites.
Nous avons revu l'ensemble des documents radiologiques à disposition. Le CT-scan cérébral du
28.6.1994
montre indubitablement un important hématome sous-dural
fronto-temporo-pariétal droit sub-aigu avec déplacement majeur de la ligne
médiane. Les différents examens neuroradiologiques pratiqués ultérieurement
(CT-scan et IRM) révéleront une atrophie cortico-sous-corticale à prédominance frontale
bilatérale où semble exister un hygrome bilatéral.
Compte tenu de l'ensemble des éléments
susmetionnés, Mme RI 1 présente indubitablement encore actuellement des altérations
neuropsychologiques modérées susceptibles d'entraîner un handicap dans
l'activité professionnelle exercée préalablement (secrétaire). Sur le plan strictement
neurologique, il n'y a par contre pas d'incapacité de travail dans l'activité
exercée jusqu'ici et dans toute autre activitè potentiellement exigible (sauf
une activitè impliquant un risque majeur de lésion en cas d'éventuelle perte de
connaissance).
S'agissant des troubles neuropsychologiques, on
peut admettre qu'il représente une cause d'incapacité de travail de 50% dans
l'activité exercée préalablement.
Sur le plan thérapeutique, il convient de
poursuivre le traitement actuellement en cours, sans autre.
En ce qui concerne la relation de causalité
naturelle entre les troubles présentés actuellement et l'événement accidentel du
2.4
, on doit admettre que tant les anomalies neuropsychologiques que la comitialité
sont en relation de causalité naturelle certaine avec l'événement accidentel. En
ce qui concerne la comitialité, bien que généralement les crises comitiales
post-traumatiques débutent dans les années qui suivent l'événement accidentel, il
n'est pas rare qu'existe un long intervalle libre entre la première crise
épileptique et le traumatisme. Dans le cas de Mme RI 1, on relèvera également
qu'elle a présenté lors de l'épisode d'état de mal partiel complexe une crise
ayant débuté par une symptomatologie au niveau du membre supérieur gauche avec à
l'EEG un foyer épileptique temporal droit, éléments tout à fait bien corrélés
avec le fait qu'elle avait présenté en avril 1994 un hématome sous-dural
fronto-pariéto-temporal droit.
Pour ce qui est des altérations
neuropsychologiques, on relèvera que ces dernières sont bien corrélées avec les
images neuroradiologiques montrant une atrophie à prédominance fronto-temporale
bilatérale et que les éléments précités sont également bien corrélés avec les
données anamnestiques. Par ailleurs, le présent bilan neuropsychologique ne montre
pas d'aggravation des troubles par rapport aux examens neuropsychologiques
préalables, ce qui parle contre une affection dégénérative du système nerveux central telle qu'une démence
fronto-temporale, une maladie d'Alzheimer ou une démence vasculaire, entre
autres. Le résultat des examens neuroradiologiques permet également d'écarter
une métastase du cancer du sein et il n'y a pas d'éléments en faveur d'un
syndrome paranéoplasique.
En conclusion, il existe un faisceau d'éléments
anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant de conclure que les
troubles neuropsychologiques et la comitialité présentés par Mme RI 1 sont en relation
de causalité certaine avec I'événement accidentel du 2.4.1994 malgré le laps de
temps relativement long écoulé entre la survenue des troubles et I'événement
accidentel proprement dit.
Sur le plan psychique, il n'y a actuellement pas de troubles de l'humeur
relevé, ni de trouble de la personnalité. Madame RI 1 ne se plaint d'ailleurs
pas à ce niveau. L'observation concorde avec I'anamnèse, les plaintes sont
essentiellement situées dans la sphère neuropsychologique, comme indiqué
ci-dessus. (...)"
(Doc. 48, pag. 20-22)
Gli
specialisti del __________, Dr. med. __________, FMH in neurologia, e
Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno
diagnosticato:
"
(...)
- Status
après traumatisme crânio-cérébral sévère survenu le 2.4.1994.
- Status
après évacuation d'un hématome sous-dural fronto-pariétal droit
post-traumatique le 28.6.1994.
- Status
après état de mal partiel complexe post-traumatique le 24.12.2005.
- Troubles neuropsychologiques modérés résiduels.
- Comitialité
post-traumatique traitée sans récidive (apparition en 2005). (...)" (Doc. 48, pag. 23)
e hanno
certificato che i disturbi constatati dal 2003 (e lamentati dall’assicurata a
suo dire dal 2001) sono in nesso causale certo con l’evento traumatico
dell’aprile 1994 per gli elementi appena citati.
Inoltre essi,
specificatamente per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, hanno stabilito quanto
segue:
"
(...)
8.
En tenant compte des seules suites de
l'accident du 02.04.1994,
a) quelle est la capacité de travail
dans la profession exercée?
La capacité de
travail dans la profession de secrétaire médicale peut être considérée comme de
50%, en ce qui concerne les seules suites de l'événement accidentel, ceci étant
donné les troubles neuropsychologiques.
b) si une incapacité de travail subsiste, à partir de quand
peut-on raisonnablement exiger de l'assurée qu'elle reprenne entièrement le
travail?
Merci d'étayer votre réponse.
La capacité de
travail de 50% existe à notre sens depuis 2001 environ sans qu'il soit possible
de dater précisément le début de l'incapacité de travail.
c) doit-on considérer qu'il subsiste une incapacité de
travail définitive? Si oui, pour quelle(s) raison(s) (fonctions, activités)?
Quel en est le pourcentage?
L'incapacité de
travail de 50% persistera à titre définitif compte tenu de I'état stabilisé de
la patiente et des présentes constatations.
9.
En tenant compte des seules suites de
cet accident:
- a) quelle(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s)
pourrait-on raisonnablement exiger de Mme RI 1? Quelles en seraient les caractéristiques?
Une activité
similaire à celle de secrétaire, ne nécessitant pas un apprentissage important,
prise de décision, comportant une certaine routine et n'étant pas à risque de
lésion en cas de perte de connaissance liée à la comitialité tant pour la
patiente que pour autrui.
b)
Quel serait le taux de capacité de travail (%) dans ces activités adaptées?
50%. (...)" (Doc. 48, pag. 24)
Il Dr.
med. __________, medico aggiunto del Servizio di neurologia del __________, il
7.
marzo 2008, ha precisato che:
"
(...)
L'évaluation du 17.01.2007 faite par le __________
de __________ a été pratiquée "lege artis".
Je note cependant que, contrairement à ce qui y
est affirmé en page 22, I'examen neuropsychologique n'est pas superposable avec
les examens antérieurs. Plus particulièrement, I'examen met en évidence un
déficit du raisonnement visuo-spatial.
De plus, la patiente est considérée capable de
travailler à 50% comme secrétaire médicale.
Cette capacité existe "depuis 2001".
Ces affirmations ne sont pas motivées et sont probablement basées sur le fait
qu'effectivement, Mme RI 1 a travaillé au sein de votre cabinet à 50% jusqu'en
2004.
De ce qui précède, je déduis qu'à I'époque de
l'apparition de I'épilepsie post-traumatique, I'état de la patiente s'est
effectivement péjoré, notamment du point de vue neuropsychologique et que cette
péjoration peut être en relation avec l'épilepsie posttraumatique même si la première crise date de 2005.
Le fait qu'actuellement l'EEG soit normal (un EEG
standard d'une durée de 20 minutes) et que, cliniquement, la patiente n'ait
plus présenté de manifestation (l'anamnèse en ce domaine peut, parfois, être
douteuse), ne permet pas de dire que la comitialité est actuellement
parfaitement bien contrôlée. Il existe en effet, parfois, des décharges à
caractère intercritique qui peuvent expliquer la péjoration du point de vue
neuropsychologique qui subsiste encore.
Je pense que le bilan de la patiente devrait être complété, en tout cas du point de vue épileptologique, et qu'une discussion
plus approfondie devrait avoir lieu sur la capacité de travail effective à I'heure actuelle et non seulement sur le
fait qu’elle a travaillé à 50% jusqu'en 2004.
(...)" (Doc. A9)
2.4.5
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF
104.
V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa,
una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista
riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in
piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni
convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio
concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del
10.
luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000
nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
In una
sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha inoltre
deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un
istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
2.4.6
Questo
Tribunale, nel caso di specie, attentamente esaminati gli atti medici
all’inserto non ha valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici
del __________.
La
valutazione degli specialisti del Centro di __________, che per valutare il
caso si sono fondati sullo studio del dossier dell’assicurata, sull’esito della
visita della paziente e sui referti degli esami diagnostici effettuati,
corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza affinché i rapporti medici
abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.4.5.).
Questa
Corte non ignora che il Dr. med. __________ nel febbraio 2006, sulla base della
sua visita e dei rapporti dei Dr. med. __________ e __________ - i quali però
non si sono espressi in merito all’abilità lavorativa dell’assicurata (cfr.
consid. 2.4.4.) - ha ritenuto l’insorgente completamente incapace al lavoro
(cfr. doc. 38).
Tale
parere non è, tuttavia, suscettibile di scalfire il valore probatorio del
referto peritale di __________ per il fatto che il Dr. med. __________, quale
specialista FMH in chirurgia ortopedica, non risulta particolarmente
qualificato per pronunciarsi sulle problematiche che qui interessano e, più
specificatamente, sugli influssi che tali affezioni hanno sulla capacità
lavorativa della ricorrente.
Per
quanto attiene alla documentazione medica di cui all’incarto AI, va ribadito
che i rapporti dei Dr. med. __________ e __________, sui quali si è fondato il
medico dell’SMR e quindi l’UAI per riconoscere una totale inabilità lavorativa
dell’assicurata, risalgono a un periodo - inizio 2005 - antecedente alla
stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata del gennaio 2006 (cfr.
consid. 2.4.3.).
Al
riguardo è utile osservare che, mentre la Dr. med. __________, capo del servizio
psicosociale di __________, nel marzo 2005 relativamente alla consultazione del
14.
gennaio 2005, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità (ICD-10 F33.1; cfr. inc. AI), il Dr. med. __________,
nel settembre 2005, a parte una lieve modificazione della personalità dovuta a
una condizione medica generale (F.07.0), non ha evidenziato altri segni
psicopatologici deponenti per un disturbo psichiatrico maggiore o segni
indicanti un disturbo della personalità preesistente all’evento in questione
(cfr. doc. 34).
Inoltre il
Dr. med. __________, il quale nel gennaio 2005 ha certificato un’incapacità al
lavoro del 100% a fare tempo dal 30 gennaio 2004 (cfr. inc. AI), in quanto
spec. FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, analogamente al Dr. med. __________,
non è da ritenere qualificato in modo specifico per valutare l’abilità al
lavoro dell’assicurata portatrice di disturbi sostanzialmente di tipo
neurologico, neuropsicologico.
Infine
neppure la valutazione del marzo 2008 del Dr. med. __________, medico aggiunto
del Servizio di neurologia del __________, - secondo cui l’esame
neuropsicologico effettuato dal __________ non è sovrapponibile ai risultati
degli esami precedenti e l’analisi dello stato dell’assicurata dovrebbe essere
completato, in ogni caso dal punto di vista epilettico (cfr. doc. A9) - è poi
tale da inficiare l’apprezzamento degli specialisti del __________ di __________.
La
perizia è stata ordinata al __________ nel novembre 2006 (cfr. doc. 48 pag. 1)
per verificare lo stato di salute dell’assicurata a quel momento e le relative
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Anche nel caso in cui effettivamente
il risultato dell’indagine neuropsicologica non fosse perfettamente
sovrapponibile a quelli precedenti, ciò non sarebbe di particolare rilevanza ai
fini della presente vertenza. Decisiva è la circostanza che i medici del __________,
nel gennaio 2007, abbiano apprezzato la capacità al lavoro della ricorrente
tenendo conto della sua situazione valetudinaria a quel momento, ovvero
allorché la stessa si era stabilizzata.
In proposito
occorre, comunque, sottolineare che è vero che dalla valutazione
neuropsicologica dell’inizio 2007 è emerso che il ragionamento testato su
materiale visuo-spaziale è moderatamente deficitario (cfr. doc. 48 pag. 13),
mentre l’esame del 2 febbraio 2004 aveva posto in luce delle funzioni del
ragionamento non verbale nella norma a seguito di miglioramento delle difficoltà
moderate delle capacità di ragionamento non verbale riscontrate nel luglio 1994
(cfr. doc. 13).
Tuttavia
è altrettanto vero che, quando persistevano tali difficoltà del ragionamento
non verbale, poste in luce nel luglio 1994, l’assicurata è in ogni caso stata
in grado di riprendere la propria attività presso il __________ al 50% dal 2
agosto 1994 e al 100% dal 14 agosto 1994, dove è stata attiva fino al 2001
(cfr. consid. 1.2.). In seguito, ossia dall’estate 2001, essa ha reperito due
impieghi, ciascuno al 50%, in Ticino, quale segretaria di studio medico e quale
ricezionista presso un’assicurazione (cfr. consid. 1.3.).
Va pure
evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Dr. med. __________, i
medici del __________, hanno esaminato l’aspetto legato alla problematica
dell’epilessia, indicando che l’assicurata non aveva più avuto ricadute dopo la
crisi epilettica intervenuta alla fine del 2005 e che l’elettroencefalogramma
(EEG) eseguito nel gennaio 2007 è risultato normale, segnatamente senza
evidenza di attività epilettica e senza conseguenza di traumi cranici (cfr.
doc. 48 pag. 17, 20).
D’altronde
anche il Dr. med. __________ stesso ha riconosciuto che l’insorgente non ha più
presentato manifestazioni epilettiche (cfr. doc. A9).
Il fatto
addotto dallo specialista che ciò non significa che la sindrome comiziale
(epilessia) sia perfettamente ben controllata non è comunque stato dimostrato
da alcun elemento oggettivo.
Giova, altresì, ricordare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF
122.
V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In ogni
caso all’assicurata resta impregiudicato il diritto di far valere in futuro
eventuali peggioramenti delle sue condizioni di salute connessi al sinistro del
1994.
2.4.7
Alla luce di quanto appena
esposto, occorre concludere, senza che si riveli necessario dare seguito a
ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica neurologica e
neuropsicologica, nonché alla valutazione socio-professionale richieste
dall’insorgente (cfr. doc. V), che per determinare il grado di invalidità della
ricorrente va ritenuto - da un punto di vista medico -, che la stessa può
svolgere, in misura del 50%, sia la professione di segretaria medica, che altre
attività analoghe a quella di segretaria che siano ripetitive e non implichino
un apprendimento importante, né la presa di decisioni.
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.4.8
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute - reddito da valido -, occorre stabilire quanto
la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella
presente evenienza la ricorrente, dopo aver frequentato la scuola di
segretariato e la scuola alberghiera, ha praticamente sempre lavorato quale
segretaria. In particolare dal maggio 1977 al maggio 2001 è stata attiva presso
il __________ e dall’estate 2001 all’ottobre 2003 è stata alle dipendenze di
due datori di lavoro, ovvero della Dr.med. __________ e della __________, al
50% in ogni attività (cfr. inc. AI; doc. A3, A4).
L’assicurata
ha fatto valere, da una parte, di essersi licenziata dal __________ nel 2001,
in quanto - seppur deresponsabilizzata rispetto alle mansioni di segretaria di
direzione che svolgeva prima dell’evento traumatico - non sarebbe più stata in
grado di fare fronte ai propri compiti (cfr. doc. I pag. 5).
Dall’altra,
di aver reperito in seguito in Ticino due attività meno esigenti e più
semplici, nel cui espletamento ha comunque manifestato dimenticanze, amnesie
ecc. (cfr. doc. I pag. 5), difficoltà peraltro attestate anche dagli ex datori
di lavoro, Dr. med. __________ e __________, allora direttore regionale della __________
(cfr. doc. A3, A4).
Dalle
carte processuali non emergono, però, elementi atti a suffragare quanto
indicato dall’insorgente, e meglio che il motivo dell’abbandono
dell’occupazione presso il __________ sarebbe stato essenzialmente di ordine
medico.
Successivamente
al rapporto dell’intervento del giugno 1994 (cfr. consid. 1.2.; doc. 10) e all’attestazione
dell’agosto 1995 del capo servizio aggiunto del Servizio di neurochirurgia del __________,
secondo cui il trattamento medico era terminato (cfr. doc. 11), non risultano
ulteriori certificati medici fino al dicembre 2003, quando il Dr. med. __________
ha annunciato la ricaduta del sinistro dell’aprile 1994 (cfr. doc. 12).
Il Dr.
med. __________, nel gennaio 2004, ha d’altronde indicato che i disturbi della
concentrazione sono comparsi nell’agosto 2003 e che nessuno aveva curato la
paziente prima di tale mese (cfr. doc. 18).
Anche __________
e la Dr. med. __________, benché quest’ultima abbia rilevato che già dopo
alcuni mesi dall’assunzione l’assicurata aveva delle difficoltà nell’espletare
i propri compiti, hanno affermato che l’incapacità lavorativa è iniziata con
evoluzione progressiva alla fine del 2003 (cfr. doc. A3, A4).
In simili
condizioni, in casu, ritenuto, altresì, che la ricaduta del sinistro del 1994 è
datata dicembre 2003, per determinare il reddito da valido va fatto riferimento
al salario percepito presso i datori di lavoro in Ticino (Dr. med. __________ e
__________) e non a quello guadagnato presso il __________, come invece preteso
dall’assicurata (cfr. doc. I).
Dalla
documentazione agli atti emerge che lo stipendio corrisposto all’insorgente nel
2003.
dalla Dr. med. __________ e dalla __________ corrisponde a complessivi fr.
74'450.-- (cfr. doc. 51).
Tuttavia,
siccome l’anno di riferimento in concreto è il 2006 (nella DTF 128 V 174 l’Alta
Corte federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici di cui
all’art. 18 cpv. 2 LAINF fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita; cfr. consid. 2.3.), va tenuto conto dell’ammontare annuo che la
ricorrente avrebbe guadagnato nel 2006, ossia fr. 76'781.-- (fr. 74’450
+ 0.9%, corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari tra il 2003 e
il 2004 + 1.0% corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari tra il
2004.
e il 2005 + 1.2% corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari
tra il 2005 e il 2006 - cfr. Tabella B 10.2 pubblicata in La vie
économique 4-2009, pag. 91 [AHI-Praxis 2000, p. 305ss. consid. 2c]; STCA
32.2007.351
del 22 ottobre 2008).
L’importo
di fr. 76'781.-- risulta, del resto, più elevato del dato statistico relativo
alla Tabella TA7, edita dall’Ufficio federale di statistica e afferente
unicamente ad attività connesse alla produzione e ai servizi dei settori,
insieme, privato e pubblico, quest’ultimo riguardante solo la Confederazione, a
livello svizzero e secondo le differenti grandi regioni svizzere.
Infatti
la TA7 2006 al p.to 22, relativo alle attività di segretariato e cancelleria,
livello di qualifica 3 prevede un salario lordo mensile di fr. 5'675.--. Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie
économique 12/2008 pag. 94), esso ammonta a fr. 5'916.-- mensili oppure fr. 70’997.--
per l’intero anno.
2.4.9
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.4.10
Nel caso in
esame, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre, dunque, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici, e in
particolare sulla Tabella TA7 (cfr. consid. 2.4.8.).
L’utilizzo
dei dati emergenti da tale Tabella, invece di quelli di cui alla Tabella TA1,
permette di stabilire più precisamente il reddito da invalida della ricorrente.
In casu,
infatti, da un lato, l’insorgente, prima del danno alla salute, è praticamente
sempre stata attiva nel settore amministrativo di segretariato. Dall’altro, nel
caso del’assicurata non entra in considerazione un’attività in un altro ambito
professionale che le consenta di meglio sfruttare la sua capacità lavorativa
residua (cfr. STF 8C_350/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.4.2).
Va, poi,
fatto capo ai dati attinenti al p.to 22 della succitata Tabella TA7 livello 4,
ossia a quei dati relativi attività di segretariato e cancelleria semplici e
ripetitive.
In
proposito va sottolineato che i medici del __________ hanno attestato che
l’assicurata è in grado di svolgere al 50% la sua originaria professione
di segretaria medica o altre attività analoghe che siano ripetitive e non
implicanti un apprendimento importante, né la presa di decisioni (cfr. doc.
48).
Ne discende, dunque, che
alla situazione della ricorrente si attaglia meglio il livello 4 e non il 3
afferente a conoscenze professionali e specializzate, come per contro
considerato dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 54).
Utilizzando i dati forniti
dalla Tabella TA7 p.to 22 livello 4, l’assicurata nel 2006 avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 4'992.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in
La Vie économique 12/2008 pag. 94), esso ammonta a fr. 5'204.-- mensili oppure
fr. 62’450.-- per l’intero anno.
2.4.11
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,
Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione
del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)
non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.4.12
In concreto,
l’assicuratore LAINF resistente ha applicato al reddito da invalido una
riduzione percentuale del 10% per tenere conto delle limitazioni
dell’assicurata (doc. 54).
Va qui rilevato
che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6).
Egli può
tuttavia farlo in presenza di validi motivi.
Ad
esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale
ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento
della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice
per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,
osservando:
"
2.
2.1
Die Frage, ob die von der IV-Stelle
angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der
zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,
dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren
Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur
teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,
liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz
erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und
damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es
bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei
bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der
Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE
statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid
dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer
körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt;
wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit
unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der
Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2
Die Vorinstanz hat damit entgegen der
Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern
sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende
Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der
Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis
besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del
10% stabilita dall’Istituto assicuratore resistente non sia sufficiente, per i
motivi che seguono.
Il TCA
rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno
alla salute, l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare l’attività di
segretaria o attività analoga ripetitiva e non necessitante di apprendimento
importante, né di presa di decisioni, ma nella misura del 50%.
Ora, secondo
la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito
statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006
nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido
nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In quel
caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del
50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a
quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una
riduzione del 9%).
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato
non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido
dell’interessato sul mercato del lavoro.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è
dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (cfr. anche Ufficio federale
di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama salarial
2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*) si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando
a tempo parziale (50%; cfr. consid. 2.4.7.) l’interessata può percepire un
salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%, degli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e della sua età (nata
nel 1952; a quest’ultimo riguardo cfr. pure STF I 870/05 del 2 maggio 2007
consid. 9), come peraltro richiesto dall’assicurata (cfr. doc. I).
Partendo
da un salario da invalido di fr. 62’450.-- (cfr. consid. 2.4.10.)
e ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 50% (cfr. consid. 2.4.7.), ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 24’980.--
[fr. 31’225.-- - (fr. 31’2256.-- x 20 : 100)].
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 76'781.-- corrispondente al reddito
che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr.
consid. 2.4.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 67.47%, arrotondato al
67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004
UV Nr. 11 pag. 41).
Ne discende che l’insorgente
ha diritto a una rendita del 67% dal gennaio 2006.
2.5
Indennità
per menomazione dell’integrità
Questa
Corte deve verificare se il riconoscimento all’assicurata di un’IMI del 50% da
parte dell’assicuratore LAINF resistente è corretto oppure no.
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.5.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.5.5
Nel caso
in esame l’assicuratore LAINF resistente ha riconosciuto alla ricorrente il
diritto a un’IMI del 50% sulla base del referto degli specialisti del __________
(cfr. doc. 54).
I medici menzionati, in
relazione alla presenza di una menomazione importante e durevole dell’integrità
fisica, nel gennaio 2007, hanno attestato che:
"
Sur le plan néurologique, la comitialité
post-traumatique traitée correspond à une perte de l’integrité de 30%.
Sur le plan
neuropsychologique, les troubles neuropsychologiques modérés séquellaires
correspondent à un perte à l’integrité de 20%. Il existe donc globalement, sur
le plan somatique, en tant que conséquence de l’événement accidentel du 2.4.1994,
une perte à l’integrité de 50%." (Doc. 48 pag.
25)
Essi hanno, inoltre,
ribadito che l’assicurata non è affetta da disturbi psichici (cfr. doc. 48 pag.
25; consid. 2.4.4.).
L’assicurata ha chiesto un’IMI
del 70%, rilevando che non è stata sufficientemente considerata la componente
dovuta all’epilessia post-traumatica, la quale, oltre a compromettere il suo
quadro medico attuale, può comportare il peggioramento futuro della sua
situazione (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene
di poter aderire all’apprezzamento dei medici del __________.
In casu
non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.
consid. 2.4.7.).
Contrariamente a quanto
sostiene l’insorgente, gli specialisti di __________ hanno considerato
l’aspetto dell’epilessia o sindrome comiziale (cfr.www.santepratique.fr).
In effetti gli stessi
hanno valutato in misura del 30% la menomazione cagionata dalla sindrome
comiziale trattata (cfr. doc. 48 pag. 25), conformemente a quanto previsto
dalla Tabella delle menomazioni dell’integrità all’Allegato 3 dell’OAINF.
Relativamente ai disturbi
neuropsicologici, peraltro approfonditamente indagati e valutati dai medici di __________
(cfr. doc. 48 pag. 12-17), questi ultimi hanno considerato che l’assicurata
presenta una menomazione moderata valutata del 20%.
Tale conclusione si rivela
attendibile, ponendo mente alla Tabella 8 relativa alle complicazioni psichiche
di lesioni cerebrali organiche. La medesima prevede che per una menomazione
moderata, la quale implica una leggera diminuzione di certe funzioni cognitive,
e meglio di un’attenzione sostenuta, della memorizzazione in occasione di
esigenze accresciute o di certe funzioni esecutive complesse (pianificazione,
risoluzione di problemi), venga attribuita un’IMI del 20% (cfr. p.to 3.3).
Le limitazioni appena
menzionate corrispondono a quelle di cui è affetta l’assicurata (cfr. doc. 48
pag. 14, 15, 20), e meglio di disturbi dove predominano i deficit di attenzione
(in ogni caso il rendimento a un test di attenzione sostenuta nel tempo è di
poco superiore al limite inferiore nella norma) e disturbi esecutivi con un rallentamento
della lettura, difficoltà moderate di calcolo, un risultato al limite inferiore
della norma di apprendimento di una serie di 15 parole (la memoria a breve
termine è nella norma sia in modalità verbale che in modalità visuo-spaziale),
degli elementi perseverativi, un’alterazione della flessibilità mentale e
dell’attenzione, nonché un deficit nel ragionamento visuo-spaziale(cfr. doc. 48
pag. 20, 14).
A titolo di raffronto
giova osservare che secondo la Tabella 8 un’IMI del 35% viene assegnata in caso
di disturbi da moderati a medi. Per menomazione media si intende una netta
diminuzione delle performances di una o più funzioni cognitive. L’attenzione,
la memoria e le funzioni esecutive sono quasi sempre lese, inoltre dei disturbi
possono interessare degli altri settori funzionali.
Ciò non corrisponde,
nemmeno parzialmente, alle condizioni neuropsicologiche dell’assicurata.
Pertanto il riconoscimento
alla ricorrente di un’IMI del 50% non presta il fianco a critiche.
2.6
Interessi di mora
2.6.1
L’assicurata
ha chiesto che sull’IMI le vengano riconosciuti interessi di mora al 5% a far
tempo dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. I pag. 10; 57).
L'art. 26 cpv. 1, in
vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi
esigui e termini di breve durata.
Per il cpv. 2 dell'art. 26
LPGA sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di
collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue
prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi
dopo che si è fatto valere il diritto.
Nel Rapporto della
Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità (FF
1999), a pag. 3949, inoltre, si afferma che:
"
(…)
La Commissione ritiene che gli interessi di mora siano opportuni
in caso di ritardo sia per i contributi che per le prestazioni. Non vi è alcun
motivo di far valere tale normativa solo per uno di questi aspetti. Interessi
di mora possono benissimo essere giustificati in caso di restituzione di
contributi. La Commissione propone pertanto di disciplinare nel capoverso 1
l'aspetto dei contributi e nel capoverso 2 l'aspetto delle prestazioni."
Per l'art. 7 cpv. 1 OPGA
il tasso d'interesse di mora è del 5 per cento all'anno.
A proposito del tasso
d'interesse, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, pag. 306 n. 25 ad art. 26,
afferma:
"
Damit kann im Sozialversicherungsrecht
grundsätzlich ein allgemeiner Zinssatz festgesetzt werden, wobei grundsätzlich
bei ausstehenden Beiträgen und verspätet zugesprochenen Leistungen derselbe
Satz gelten soll. Dieser wird mit Art. 7 Abs. 1 ATSV mit 5% bestimmt. Damit ist
aber nicht ausgeschlossen, dass - eine entsprechende gesetzliche Grundlage
vorausgesetzt - im Einzelgesetz gestützt auf weitere Ueberlegungen ein höherer
Zinssatz festgelegt wird. Hätte es an einer Festlegung des Zinssatzes gefehlt,
wäre ebenfalls von einem Satz von 5% auszugehen gewesen, wie es in der
ständigen bisherigen Rechtsprechung bei einer Verzugszinspflicht angenommen
wurde (vgl. SVR 2001 BVG Nr. 16; Rhinow/KRAHENMANN, 93; Zurcher, Verzugszinsen,
197)."
Nel caso in esame, in
applicazione di quanto appena osservato, la ricorrente ha diritto di principio
agli interessi di mora calcolati sull’IMI dovutale (al riguardo cfr. STCA
dell’8 giugno 2004 nella causa M., 36.2003.38, massimata in RtiD I-2005 N. 54
pag. 202).
2.6.2
Va ora
esaminato a partire da quale momento gli interessi sono dovuti.
Ai sensi
dell’art. 26 cpv. 2 LPGA gli interessi sono dovuti dopo 24 mesi dalla nascita
del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Il diritto a interessi di
mora in caso di prestazioni arretrate, il cui diritto è nato almeno 24 mesi
prima, sono dovuti in ogni caso al più presto dal 1° gennaio
2003.
(cfr. DTF 131 V 358 = RAMI 2005 pag. 443 = SVR 2006 UV Nr. 1 ).
In
concreto il diritto della ricorrente all’IMI è sorto, analogamente al diritto
alla rendita, il 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.12.).
Per
l'art. 7 cpv. 2 OPGA l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle
prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il
suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui è insorto il diritto e cessa
alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
Kieser,
op. cit., pag. 303 n. 21 ad art. 26, a proposito del momento a partire dal
quale l'assicurato ha diritto alla prestazione, rammenta:
"
Das ATSG regelt die Entstehung des Anspruches
auf Leistungen nicht generell, hält aber fest, dass für die Geltendmachung des
Anspruchs eine Anmeldung erforderlich ist (art. 29 ATSG). Art. 26 Abs. 1
ATSG knüpft bei der Bestimmung der 24-monatigen Frist nicht an diese Anmeldung
an, sondern bestimmt, dass eine Verzugszinspflicht dann einsetzt, wenn seit der
Entstehung des Anspruchs 24 Monate verstrichen sind. Dies ist im Sinne einer
Mindestvoraussetzung zu verstehen. (…) Wann der Anspruch entsteht, wird vom Einzelgesetz
bestimmt.
(….)
Wird die Anmeldung bei einem unzuständigen
Versicherungsträger oder nicht formgerecht eingereicht, stellt sich die Frage,
wann der Anspruch als geltend gemacht betrachtet werden kann. Art. 29 Abs. 3
ATSG stellt für die an die Anmeldung geknüpften Wirkungen in solchen Fällen
dennoch auf die Postübergabe bzw. den Eingang beim (unzuständigen)
Versicherungsträger ab."
Considerando che è possibile beneficiare degli interessi 24 mesi
dopo la nascita del diritto della prestazioni ma al più presto 12 mesi dopo che
si è fatto valere il diritto (in casu quest’ultimo momento corrisponde
all’annuncio della ricaduta del dicembre 2003, cfr. doc. 12), nel caso di
specie gli interessi decorrono al più presto dal 1° gennaio 2008, ossia 24 mesi
dopo il primo giorno del mese in cui è insorto il diritto alla prestazione
(cfr. STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag.
187).
In simili condizioni, la CO 1 deve versare alla ricorrente interessi
al 5% sull’IMI dal 1° gennaio 2008.
2.7
Vincente in
causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è
stata assegnata una rendita di invalidità del 55% e non le sono stati assegnati
interessi di mora sull’IMI.
§§ La
CO 1 è condannata a versare all’assicurata una rendita di invalidità del 67% a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
§§§ La
CO 1 sull’IMI del 50% deve corrispondere all’assicurata interessi al 5% dal 1°
gennaio 2008.
2. Gli atti
sono trasmessi alla __________ del __________ perché proceda ai sensi del
consid. 2.2.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di
fr. 900.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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