35.2008.43
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10 novembre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
35.2008.43
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
Diritto all'indennità giornaliera di un monitore di sci (con contratto limitato alla stagione invernale), vittima di un infortunio nel 03/'07. Diritto negato dal 09/'07 poiché, durante la "stagione estiva", egli, malgrado danno salute, avrebbe potuto svolgere a tempo pieno un'attività alternativa
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.43
mm
Lugano
10 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
marzo 2007, RI 1 - monitore di sci, dipendente, con contratto di lavoro di
durata determinata, della Scuola svizzera di sci di __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso il CO 1 -, è rimasto vittima
di una caduta, riportando, secondo il rapporto dell’Ospedale di __________ agli
atti sub doc. 4, una distorsione del ginocchio sinistro e una lussazione
della spalla sinistra.
L’esame
di RMN del 16 marzo 2007 ha evidenziato, a livello del ginocchio sinistro, la
rottura completa del legamento crociato anteriore, nonché una fessura sul
versante inferiore parte intermedia del menisco laterale e una lesione di II.
grado del corno posteriore del menisco mediale (doc. 7).
Il 1° giugno
2007 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di plastica legamentaria
e di meniscectomia parziale esterna, così come si evince dal rapporto
operatorio del dott. __________ (doc. 14).
L’amministrazione
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14
agosto 2007, il CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera
dal 1° settembre 2007, ritenuto che, a partire da tale data, l’assicurato
sarebbe stato in grado di svolgere, in misura completa, un’attività alternativa
adeguata (doc. 17).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc.
18), l’assicuratore infortuni, in data 25 aprile 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 21).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 maggio 2008, RI 1 ha chiesto il versamento di
ulteriori indennità giornaliere durante il periodo 31 agosto-10 dicembre 2007,
la valutazione del danno permanente, nonché il mantenimento del caso a livello
di terapie, argomentando in particolare quanto segue:
"
(…).
Contesto la chiusura repentina del caso al 31
agosto 2007 (ancorché fossi ancora in piena terapia riabilitativa).
Essendo la mia incapacità riconosciuta da
un’altra assicurazione, che si è mossa, mandando un funzionario per controllare
il mio stato di salute, posto che sicuramente non avrebbe pagato se non avesse
ritenuto che fossero tenuti a farlo (non credo che un’assicurazione paghi per
il gusto di pagare fino al 10 dicembre 2007).
Art. 6 “è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute,
mentale o psichica, nel campo d’attività abituale”
- si deve valutare il danno in relazione ad una professione che
richiede lo stesso tenore fisico, che come viene ben specificato
dall’assicurazione stessa è di 8-9 mesi (prognosi che può differire in base al
recupero individuale).
In effetti, __________
in accordo alle condizioni, ha cominciato a pagare 3 mesi dopo l’incidente per
più di 6 mesi (quindi il periodo di copertura 9 mesi), questo è in linea con il
caso.
- una ridotta attività fisica avrebbe comportato l’impossibilità
di riprendere la mia attività quest’anno, con un notevole danno, essendo
l’unica attività che svolgo in modo regolare, su cui possa contare, per il
resto, a volte sono costretto a recarmi all’estero, cosa che non avrei potuto
fare (vincolato dalle terapie).
Art. 16 “il diritto si estingue con il ripristino
della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o morte
dell’assicurato”.
In nessuno scritto si considera il danno
biologico permanente, le sue conseguenze ed il diritto alla compensazione dello
stesso.
Ritengo anche l’opposizione alla mia richiesta
contro la decisione del 31 agosto, non accoglibile e per questa ragione, come
segnalato nella decisione, rimedi giuridici contro la decisione adisco al
vostro tribunale.”
(doc. I)
1.4. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Nel corso
del mese di giugno 2008, RI 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie
allegazioni e conclusioni.
Egli ha
peraltro esteso la sua richiesta ricorsuale nel senso che, citiamo: “a causa
della fisioterapia che dovrò seguire, chiedo le indennità giornaliere
equivalenti, così calcolate. Ogni seduta di fisioterapia ha la durata di almeno
2 ore. A queste due ore deve essere sommato il tempo per recarmi e tornare
dalla stessa, non possedendo un’automobile 2 ore (andata/ritorno). Quindi ogni
seduta di fisioterapia comporta l’incapacità di svolgere una qualsiasi attività
per quella durata 4 h. In base al numero di fisioterapie, chiedo che mi vengano
riconosciute le indennità corrispondenti ed ulteriori oneri (palestra).” (doc.
V).
Il CO 1
si è pronunciato in proposito il 4 luglio 2008 (doc. VII).
1.6. In data 22
luglio 2008 il ricorrente ha prodotto dell’ulteriore documentazione (due
prescrizioni di fisioterapia ed uno scritto che l’assicuratore resistente ha
inviato al fisioterapista - doc. IX + allegati).
La
relativa presa di posizione del CO 1 è datata 31 luglio 2008 (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. RI 1 ha preteso
che l’assicuratore resistente tenesse aperto il caso per quanto riguarda la
cura medica (doc. I, p. 4: “mantenimento del caso a livello di terapie, …”).
In
proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in sede di decisione
formale 14 agosto 2007, poi confermata con la decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione non ha negato il diritto a ulteriori provvedimenti
sanitari. Essa ha semplicemente (e correttamente) ricordato che una loro presa
a carico sarebbe stata subordinata alla doppia condizione della necessità e
dell’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (cfr. doc. 17).
In queste
condizioni, la richiesta dell’insorgente appare priva di oggetto.
Sempre con
la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato che il TCA valutasse il,
citiamo: “danno permanente”, da intendersi come il diritto all’indennità per
menomazione all’integrità ai sensi degli artt. 24s. LAINF.
Su
tale pretesa l’assicuratore non ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una
decisione vincolante, né avrebbe potuto visto che la stessa è stata formulata -
per la prima volta - in sede di ricorso.
Ora,
per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In una
sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100
(2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in
vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Alla luce
di quanto precede, questo Tribunale non é quindi legittimato a chinarsi su
questo aspetto specifico della fattispecie. Su questo punto, il ricorso va
dunque dichiarato irricevibile.
Parimenti
irricevibile appare la richiesta tendente a che il CO 1 venga condannato a indennizzare
l’inabilità lavorativa risultante dall’esecuzione dei cicli di fisioterapia
prescrittigli dal dott. __________ a far tempo dalla fine del mese di maggio
2008 (cfr. doc. V, p. 3 e doc. F3).
In
effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, la data di emanazione
della decisione impugnata (qui il 25 aprile 2008) segna il limite temporale del
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e
129 V 4).
In esito
a quanto precede, oggetto della lite è pertanto unicamente la questione di
sapere se il CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità
giornaliera a contare dal 1° settembre 2007, oppure no.
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso
d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
Considerandi
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento dell’infortunio
occorsogli l’11 marzo 2007, si trovava alle dipendenze della Scuola __________
di __________ in qualità di monitore. Il rapporto di lavoro, di durata
determinata, aveva avuto inizio il 23 dicembre 2006 (doc. 1).
Risulta inoltre che, negli
anni precedenti, l’assicurato aveva lavorato quale monitore di sci durante la
stagione invernale e quale informatico, in __________ e in __________, durante
quella estiva. Egli ha altresì precisato che, una volta terminata la stagione
sciistica 2006-’07, qualora non avesse reperito un’occupazione, avrebbe fatto
capo alla disoccupazione (doc. 9).
Dalla decisione formale
del 14 agosto 2007 emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine al
pagamento dell’indennità giornaliera con il 31 agosto 2007, ritenuto che, al
più tardi da tale data, l’insorgente sarebbe stato in grado di esercitare a
tempo pieno un’attività lavorativa adeguata (doc. 17).
In sede di ricorso, RI 1
ha riferito di essere stato in grado di riprendere la propria attività di
monitore di sci con l’inizio della stagione 2007/’08 (dal 10 dicembre 2007) e
di averla portata a termine (doc. I, p. 2).
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte rileva che l’esistenza di un’incapacità
lavorativa e, quindi, del diritto all’indennità giornaliera, non può essere
determinato in funzione dell’attività di monitore, posto che, anche senza il
danno alla salute, l’assicurato ne avrebbe ripreso l’esercizio non prima dell’apertura
della nuova stagione sciistica (nel mese di dicembre).
È il
ricorrente stesso ad avere dichiarato che, al termine della stagione 2006-’07,
egli avrebbe cercato un’occupazione quale, ad esempio, l’informatico (come già
era stato il caso negli anni precedenti) oppure, nel caso in cui non l’avesse
reperita, avrebbe controllato la disoccupazione.
Ora, il TCA non ha motivo
per dubitare che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali al
ginocchio sinistro, sarebbe stato in grado, già a far tempo dal 1° settembre
2007, di esercitare un’attività lavorativa prevalentemente sedentaria, qual è,
ad esempio, l’informatico, così come attestato dal chirurgo ortopedico curante
dott. __________ il 30 aprile 2007 (doc. 8) e dal dott. __________, anch’egli
spec. FMH in chirurgia ortopedica, con il suo rapporto del 17 dicembre 2007
(doc. 20: “Je confirme sans autre que ce patient aurait pu reprendre une
activité professionnelle légère dans un délai usuellement admissible,
c’est-à-dire après 6-8 semaines [dalla data dell’intervento artroscopico, n.d.r.].
Il s’agirait alors d’une activité de bureau/ordinateur. (…).
Cette exigibilité est habituellement établie pour les cas qui ne présentent pas
de complications post-opératoires (thrombose, infection, fracture, lâchage de
suture, etc.), ce qui semble être le cas de ce patient.”).
Il
ricorrente pare sostenere che l’esercizio a tempo pieno di un’attività
professionale, non sarebbe stato compatibile con la necessità di
sottoporsi a sedute di fisioterapia (cfr. doc. V, p. 2: “Come segnalato nel mio
precedente ricorso, non ero nella possibilità di svolgere “una normale
attività” al 100% visto il numero di ore trascorse per la convalescenza e
recupero in vista della ripresa della mia attività.”).
Al riguardo, questo
Tribunale constata che, in occasione del consulto del 4 settembre 2007, il
dott. __________ aveva prescritto della fisioterapia ancora per circa un mese
(doc. 19, p. 7).
D’altro canto, nel mese di
luglio 2007, a distanza di due mesi circa dall’operazione, l’assicurato
effettuava cinque sedute di fisioterapia/settimana, della durata di 2/3 ore a
seduta (cfr. doc. 16).
Il TCA
ritiene che il semplice fatto che il ricorrente abbia beneficiato di cure
fisioterapiche anche dopo il 31 agosto 2007, non consenta di riconoscergli
anche il diritto ad ulteriori indennità giornaliere, posto che l’esecuzione della
fisioterapia appare conciliabile con lo svolgimento di un’attività lucrativa a
tempo pieno.
In
effetti, in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. DTF 129 V
463.
consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, p. 57, 551 e 572; H. Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, Tesi Zurigo 1995, p. 61), sarebbe stato ragionevolmente
esigibile che l’insorgente impostasse il proprio orario lavorativo in modo tale
da poter svolgere la fisioterapia in serata terminato il proprio lavoro, oppure
eventualmente durante la pausa di mezzogiorno.
RI 1 ha inoltre
sottolineato la circostanza che il proprio assicuratore infortuni
complementare, la __________, ha corrisposto le proprie prestazioni sino al 10
dicembre 2007 (doc. I, p. 3).
Il fatto che un altro
assicuratore, per giunta privato, abbia riconosciuto il proprio obbligo a
prestazioni oltre la data di chiusura del caso, non può vincolare in alcun modo
il CO 1 così come quest’ultimo ha pertinentemente osservato in sede di risposta
di causa (doc. III, p. 2).
In conclusione, merita
conferma la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore
infortuni resistente ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera
a contare dal 1° settembre 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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