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Decisione

35.2008.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 novembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso

del mese di giugno 2008, RI 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie

allegazioni e conclusioni.

Egli ha

peraltro esteso la sua richiesta ricorsuale nel senso che, citiamo: “a causa

della fisioterapia che dovrò seguire, chiedo le indennità giornaliere

equivalenti, così calcolate. Ogni seduta di fisioterapia ha la durata di almeno

2 ore. A queste due ore deve essere sommato il tempo per recarmi e tornare

dalla stessa, non possedendo un’automobile 2 ore (andata/ritorno). Quindi ogni

seduta di fisioterapia comporta l’incapacità di svolgere una qualsiasi attività

per quella durata 4 h. In base al numero di fisioterapie, chiedo che mi vengano

riconosciute le indennità corrispondenti ed ulteriori oneri (palestra).” (doc.

V).

Il CO 1

si è pronunciato in proposito il 4 luglio 2008 (doc. VII).

1.6. In data 22

luglio 2008 il ricorrente ha prodotto dell’ulteriore documentazione (due

prescrizioni di fisioterapia ed uno scritto che l’assicuratore resistente ha

inviato al fisioterapista - doc. IX + allegati).

La

relativa presa di posizione del CO 1 è datata 31 luglio 2008 (doc. XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. RI 1 ha preteso

che l’assicuratore resistente tenesse aperto il caso per quanto riguarda la

cura medica (doc. I, p. 4: “mantenimento del caso a livello di terapie, …”).

In

proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in sede di decisione

formale 14 agosto 2007, poi confermata con la decisione su opposizione

impugnata, l’amministrazione non ha negato il diritto a ulteriori provvedimenti

sanitari. Essa ha semplicemente (e correttamente) ricordato che una loro presa

a carico sarebbe stata subordinata alla doppia condizione della necessità e

dell’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (cfr. doc. 17).

In queste

condizioni, la richiesta dell’insorgente appare priva di oggetto.

Sempre con

la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato che il TCA valutasse il,

citiamo: “danno permanente”, da intendersi come il diritto all’indennità per

menomazione all’integrità ai sensi degli artt. 24s. LAINF.

Su

tale pretesa l’assicuratore non ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una

decisione vincolante, né avrebbe potuto visto che la stessa è stata formulata -

per la prima volta - in sede di ricorso.

Ora,

per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una

sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100

(2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in

vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale

necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura

amministrativa o giudiziaria.

Alla luce

di quanto precede, questo Tribunale non é quindi legittimato a chinarsi su

questo aspetto specifico della fattispecie. Su questo punto, il ricorso va

dunque dichiarato irricevibile.

Parimenti

irricevibile appare la richiesta tendente a che il CO 1 venga condannato a indennizzare

l’inabilità lavorativa risultante dall’esecuzione dei cicli di fisioterapia

prescrittigli dal dott. __________ a far tempo dalla fine del mese di maggio

2008 (cfr. doc. V, p. 3 e doc. F3).

In

effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, la data di emanazione

della decisione impugnata (qui il 25 aprile 2008) segna il limite temporale del

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e

129 V 4).

In esito

a quanto precede, oggetto della lite è pertanto unicamente la questione di

sapere se il CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità

giornaliera a contare dal 1° settembre 2007, oppure no.

2.3. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. In caso

d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

Considerandi

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.4

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento dell’infortunio

occorsogli l’11 marzo 2007, si trovava alle dipendenze della Scuola __________

di __________ in qualità di monitore. Il rapporto di lavoro, di durata

determinata, aveva avuto inizio il 23 dicembre 2006 (doc. 1).

Risulta inoltre che, negli

anni precedenti, l’assicurato aveva lavorato quale monitore di sci durante la

stagione invernale e quale informatico, in __________ e in __________, durante

quella estiva. Egli ha altresì precisato che, una volta terminata la stagione

sciistica 2006-’07, qualora non avesse reperito un’occupazione, avrebbe fatto

capo alla disoccupazione (doc. 9).

Dalla decisione formale

del 14 agosto 2007 emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine al

pagamento dell’indennità giornaliera con il 31 agosto 2007, ritenuto che, al

più tardi da tale data, l’insorgente sarebbe stato in grado di esercitare a

tempo pieno un’attività lavorativa adeguata (doc. 17).

In sede di ricorso, RI 1

ha riferito di essere stato in grado di riprendere la propria attività di

monitore di sci con l’inizio della stagione 2007/’08 (dal 10 dicembre 2007) e

di averla portata a termine (doc. I, p. 2).

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte rileva che l’esistenza di un’incapacità

lavorativa e, quindi, del diritto all’indennità giornaliera, non può essere

determinato in funzione dell’attività di monitore, posto che, anche senza il

danno alla salute, l’assicurato ne avrebbe ripreso l’esercizio non prima dell’apertura

della nuova stagione sciistica (nel mese di dicembre).

È il

ricorrente stesso ad avere dichiarato che, al termine della stagione 2006-’07,

egli avrebbe cercato un’occupazione quale, ad esempio, l’informatico (come già

era stato il caso negli anni precedenti) oppure, nel caso in cui non l’avesse

reperita, avrebbe controllato la disoccupazione.

Ora, il TCA non ha motivo

per dubitare che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali al

ginocchio sinistro, sarebbe stato in grado, già a far tempo dal 1° settembre

2007, di esercitare un’attività lavorativa prevalentemente sedentaria, qual è,

ad esempio, l’informatico, così come attestato dal chirurgo ortopedico curante

dott. __________ il 30 aprile 2007 (doc. 8) e dal dott. __________, anch’egli

spec. FMH in chirurgia ortopedica, con il suo rapporto del 17 dicembre 2007

(doc. 20: “Je confirme sans autre que ce patient aurait pu reprendre une

activité professionnelle légère dans un délai usuellement admissible,

c’est-à-dire après 6-8 semaines [dalla data dell’intervento artroscopico, n.d.r.].

Il s’agirait alors d’une activité de bureau/ordinateur. (…).

Cette exigibilité est habituellement établie pour les cas qui ne présentent pas

de complications post-opératoires (thrombose, infection, fracture, lâchage de

suture, etc.), ce qui semble être le cas de ce patient.”).

Il

ricorrente pare sostenere che l’esercizio a tempo pieno di un’attività

professionale, non sarebbe stato compatibile con la necessità di

sottoporsi a sedute di fisioterapia (cfr. doc. V, p. 2: “Come segnalato nel mio

precedente ricorso, non ero nella possibilità di svolgere “una normale

attività” al 100% visto il numero di ore trascorse per la convalescenza e

recupero in vista della ripresa della mia attività.”).

Al riguardo, questo

Tribunale constata che, in occasione del consulto del 4 settembre 2007, il

dott. __________ aveva prescritto della fisioterapia ancora per circa un mese

(doc. 19, p. 7).

D’altro canto, nel mese di

luglio 2007, a distanza di due mesi circa dall’operazione, l’assicurato

effettuava cinque sedute di fisioterapia/settimana, della durata di 2/3 ore a

seduta (cfr. doc. 16).

Il TCA

ritiene che il semplice fatto che il ricorrente abbia beneficiato di cure

fisioterapiche anche dopo il 31 agosto 2007, non consenta di riconoscergli

anche il diritto ad ulteriori indennità giornaliere, posto che l’esecuzione della

fisioterapia appare conciliabile con lo svolgimento di un’attività lucrativa a

tempo pieno.

In

effetti, in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. DTF 129 V

463.

consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, p. 57, 551 e 572; H. Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, Tesi Zurigo 1995, p. 61), sarebbe stato ragionevolmente

esigibile che l’insorgente impostasse il proprio orario lavorativo in modo tale

da poter svolgere la fisioterapia in serata terminato il proprio lavoro, oppure

eventualmente durante la pausa di mezzogiorno.

RI 1 ha inoltre

sottolineato la circostanza che il proprio assicuratore infortuni

complementare, la __________, ha corrisposto le proprie prestazioni sino al 10

dicembre 2007 (doc. I, p. 3).

Il fatto che un altro

assicuratore, per giunta privato, abbia riconosciuto il proprio obbligo a

prestazioni oltre la data di chiusura del caso, non può vincolare in alcun modo

il CO 1 così come quest’ultimo ha pertinentemente osservato in sede di risposta

di causa (doc. III, p. 2).

In conclusione, merita

conferma la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore

infortuni resistente ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera

a contare dal 1° settembre 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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