35.2008.45
Eziologia traumatica di tinnito e disturbi psichici accertata da sentenza federale. Assicuratore non legittimato a ridiscutere tale aspetto mediante decisione. Aperta invece la via della domanda di re
22 settembre 2008Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.45
Data decisione, Autorità:
22.09.2008, TCA
Titolo:
Eziologia traumatica di tinnito e disturbi psichici accertata da sentenza federale. Assicuratore non legittimato a ridiscutere tale aspetto mediante decisione. Aperta invece la via della domanda di revisione del giudizio federale
REVISIONE DELLA SENTENZA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 123 cpv. 2 let. a LTF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.45
mm/DC
Lugano
22 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
agosto 1997, RI 1 - amministratore della __________ di __________ e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, è rimasto coinvolto, al volante
della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale avvenuto
sull'autostrada N2, all'altezza del Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato del 18 settembre
1997 dell'Ospedale regionale di __________, una contusione toracica a sinistra.
Un
approfondimento diagnostico successivamente predisposto ha consentito di
mettere in luce fratture in serie a livello costale.
L'amministrazione
ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel
prosieguo, l'assicurato ha presentato dei problemi psichici, inquadrati dallo
psichiatra curante, dott. __________, sotto la diagnosi di sindrome post-traumatica
da stress e trattati con psicofarmacoterapia e psicoterapia.
1.2. Con
decisione formale del 23 dicembre 2003, poi confermata in sede di opposizione,
l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto, a decorrere dal 1° settembre 1999, il
nesso di causalità naturale tra il sinistro assicurato ed i disturbi psichici
accusati da RI 1. D'altra parte, esso ha ammesso la propria responsabilità per
quanto riguarda il tinnitus all'orecchio sinistro e, al riguardo, ha
posto l'assicurato al beneficio di un'indennità per menomazione all'integrità
del 10%. Infine, CO 1 ha negato il diritto a una rendita di invalidità, siccome
quelle che avrebbero dovuto essere le sole sequele dell'infortunio del 25
agosto 1997 (l'acufene), non causavano alcuna incapacità lavorativa.
1.3. Con sentenza
del 25 gennaio 2005, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui vi si escludeva il diritto a una rendita di
invalidità e ha rinviato gli atti all’amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione.
In quella
sede, accertata l’esistenza di un nesso causale naturale, perlomeno parziale,
tra i disturbi psichici lamentati dall’assicurato e il sinistro dell’agosto
1997, il TCA ne ha negato l’adeguatezza.
D’altro
canto, il TCA ha ritenuto che la documentazione a disposizione non fosse
sufficiente per valutare la questione di sapere se e, eventualmente, in quale
misura l’acufene all’orecchio sinistro - disturbo di natura organica
conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento assicurato -, limitava
l’assicurato nella sua originaria professione, rispettivamente, in attività
alternative giudicate idonee. L’incarto è perciò stato retrocesso a CO 1 per
esame del diritto alla rendita di invalidità a dipendenza di questo solo
disturbo.
1.4. Con
pronuncia del 12 settembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), accolta parzialmente l’impugnativa
presentata da RI 1, ha modificato il giudizio cantonale nel senso che, fatta
eccezione per l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità del
10%, la decisione su opposizione del 5 febbraio 2004 è stata annullata e la
causa rinviata all’assicuratore resistente affinché, esperito un complemento d’istruttoria,
rendesse una nuova decisione (doc. 25).
1.5. Riprendendo
l’istruttoria, CO 1 ha disposto una perizia medica, affidandone l’allestimento
al __________ di __________ e, specificatamente, al dott. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia (doc. 59).
1.6. Facendo capo
alle conclusioni contenute nel referto peritale 4 gennaio 2008 del __________, l'assicuratore
infortuni, con decisione formale del 25 marzo 2008, ha comunicato
all’assicurato che il proprio diritto a prestazioni si sarebbe estinto già a
far tempo dal 13 aprile 1999, data a partire dalla quale egli avrebbe raggiunto
lo status quo sine a margine dell’infortunio del 25
agosto 1997.
CO 1 si è
inoltre riservata il diritto di richiedere la restituzione delle prestazioni
corrisposte posteriormente al 12 aprile 1999 (doc. 71).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(doc. 72), l’amministrazione, in data 24 aprile 2008, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 73).
1.7. Con tempestivo ricorso del 27
maggio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
che CO 1 venga condannata a corrispondergli indennità giornaliere
corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 50% sino al 31 agosto 1999, fatta
eccezione per i periodi 25 agosto-19 ottobre 1997, 25 marzo-31 maggio 1998, 8
ottobre 1998-24 gennaio 1999, in cui l’incapacità è stata del 100%, nonché una
rendita di invalidità, in via principale, dell’80.5% e, in via subordinata, tenuto
conto unicamente del tinnito all’orecchio sinistro, del 70.75%, in tutti i casi
a decorrere dal 1° settembre 1999 (doc. I, p. 23s.).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere, in
particolare, che la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata
siccome, citiamo: “… osa rimettere in discussione gli accertamenti che il TFA
ha già effettuato in modo vincolante e ciò unicamente sulla base delle
discutibili opinioni del Dr. __________ (che ha redatto la perizia __________
del 4.1.2008).” (doc. I, p. 12).
1.8. L’assicuratore
LAINF resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.9. In data 7
luglio 2008, il ricorrente ha domandato l’audizione testimoniale dello
psichiatra curante, dott. __________, il richiamo degli incarti presso CO 1 e
l’Ufficio AI, nonché di quelli relativi alle pregresse cause pendenti dinanzi a
questo Tribunale e al TFA, così come, salvo rinuncia, l’esecuzione di una
perizia medica (doc. IX).
1.10. Nel corso del
mese di agosto 2008, RI 1 ha prodotto della documentazione destinata ad
attestare i propri redditi (doc. XI + allegati), trasmessa alla controparte per
osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
Considerandi
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Preliminarmente,
questa Corte ritiene necessario inquadrare la presente fattispecie dal profilo
procedurale.
In
quest’ottica, va innanzitutto rilevato che, con pronuncia del 24 aprile 2002,
il TCA ha ammesso che l’acufene all’orecchio sinistro costituiva una
conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del 25 agosto 1997, ciò che del
resto non appariva nemmeno in discussione, posto che per tale danno alla
salute, l’assicuratore, con decisione formale del 23 dicembre 2003, aveva già
riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 21).
Tale
aspetto, ovviamente non contestato, è stato dato per acquisito dal TFA (cfr. il
Dispositivo
dispositivo della STFA U 92/05 del 12 settembre 2006: “…, il giudizio cantonale
impugnato del 25 gennaio 2005 è modificato nel senso che, eccezion fatta per
l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, …” -
il corsivo è del redattore).
Con
giudizio del 12 settembre 2006, il TFA, per quanto riguarda la problematica
psichica, ha confermato la sentenza cantonale, nella misura in cui ha
riconosciuto che, anche dopo il 31 agosto 1999, le turbe psichiche lamentate da
RI 1 si trovavano in una relazione di causalità naturale, almeno parziale, con
l’evento infortunistico assicurato:
"
Pacifica per contro - e in questo senso si trova
riscontro nella copiosa documentazione agli atti - è la constatazione
effettuata dai medesimi [dai primi giudici, n.d.r.] in merito al mancato
raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel
ante (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 seg.), non essendo stato dimostrato, con
il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza, che i
disturbi psichici lamentati dall’assicurato non costituivano più, a partire da
tale data, almeno parzialmente una naturale conseguenza dell’evento
infortunistico del 25 agosto 1997.”
(doc. 25,
consid. 2.1 - il corsivo è del redattore).
In
secondo luogo - e contrariamente a quanto era stato deciso da questo Tribunale
- l’Alta Corte federale ha ammesso pure l’adeguatezza del nesso di causalità
tra le turbe psichiche e il sinistro del 25 agosto 1997, e ciò in applicazione
della giurisprudenza elaborata in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (doc. 25, consid. 2.2.8: “Indipendentemente dalla
realizzazione dell’ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare ancora
in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell’incapacità
lavorativa dovuta alle sole lesioni fisiche [cfr. sentenza del 30 agosto 2001
in re L., U 56/00, pubblicata in RAMI 2001 U no. 442, pag. 544]), si può
concludere che l’evento del 25 agosto 1997 è, quantomeno parzialmente,
determinante per i disturbi (psichici) e per l’incapacità lavorativa che il
ricorrente ha continuato ad accusare anche successivamente al 31 agosto 1999.
Il rifiuto, operato dalla CO 1 e confermato dalla Corte cantonale, di
corrispondere, a questo titolo, prestazioni assicurative dopo questa data, si
rivela pertanto errato e dev’essere corretto.” - il corsivo è del redattore).
Il TFA ha
quindi retrocesso la causa a CO 1, affinché, citiamo:
"
tenendo debitamente conto dei principi di
coordinazione vigenti in materia (cfr. a proposito della situazione legale
prima dell’entrata in vigore della LPGA: VSI 2004 pag. 182 con riferimenti
[sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], nonché SVR 2006 IV no. 30 pag.
107 consid. 2.1.2 [sentenza del 22 aprile 2005 in re V., I 439/03]), si esprima
sul diritto e sulle modalità (entità, inizio) delle prestazioni (indennità
giornaliere, rendita d’invalidità) dovute anche dopo il 31 agosto 1999. Gli
elementi agli atti non essendo a tal proposito (del tutto) concludenti, in
particolar modo mancando indicazioni sufficientemente univoche e precise per
stabilire in quale momento il diritto alla rendita sarebbe sorto -
rispettivamente quello alle indennità giornaliere terminato - poiché dalla
continuazione della cura medica non vi sarebbe stato da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell’assicurato (art. 19 cpv. 1 LAINF) come pure per
determinare se e in quale misura si giustifichi un’eventuale riduzione delle prestazioni
a dipendenza dell’intervento invalidante di fattori (segnatamente: disturbo
della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome
post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva)
extrainfortunistici (art. 36 cpv. 2 LAINF), …”
(doc. 25,
consid. 4)
Riprendendo
l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurato circa la
propria intenzione di disporre l’allestimento di una perizia medica
specialistica, “dal momento che il TFA ha considerato “non provato con il
grado della verosimiglianza preponderante” l’esistenza o meno di un nesso
di causalità fra la problematica presentata dall’assicurato e l’evento in causa
dopo il 01.09.1999 …” (doc. 28).
A tal
fine, CO 1 ha interpellato, nell’ordine, il __________z di __________ (allegato
al doc. 42), lo Schweizerisches Institut __________ (doc. 49), il dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 52) e il __________ di __________,
che ha finalmente accettato di assumere il mandato peritale.
Per
quanto qui di interesse, con rapporto datato 4 gennaio 2008, lo psichiatra dott.
__________, dopo avere diagnosticato la presenza di una distimia e di una
personalità narcisistica (doc. 59, p. 37), ha sostenuto che il nesso di
causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 1997 si sarebbe estinto già a
far tempo dal mese di aprile 1999, ossia dalla data della perizia eseguita dal
dott. __________ (doc. 59, p. 37: “La symptomatologie
actuelle n’est pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 25
août 1997. Actuellement les facteurs étrangers sont
en cause à 100%. On peut fixer la date du statu quo sine (et non ante!) à
l’expertise du Dr. __________, non parce qu’elle est convaincante, mais parce que deux ans après
l’événement traumatique, elle n’a pas fait la preuve d’une réaction psychique
persistente due à celui-ci. Il n’est pas possible de se
déterminer sur une date antérieure en l’absence de rapports documentés.” -il
corsivo è del redattore).
Il
sanitario consultato dall’amministrazione si è così espresso a proposito
dell’esistenza di fattori estranei all’infortunio in questione:
"
La question des facteurs étrangers a été discutée
plus haut. Monsieur RI 1 avait déjà subi un emprisonnement antérieurement, une
réaction psychique avait été décrite. Lors de
l’emprisonnement en __________, toute sa symptomatologie s’est aggravée.
Cela montre pour le moins qu’il y a des facteurs
de vie qui sont extérieurs et qui jouent un rôle déterminant dans l’évolution
psychique de l’expertisé, et cela depuis son enfance.
On peut donc affirmer que les réactions psychiques
de Monsieur RI 1 n’ont d’une part aucune spécificité, au sens qu’elles ne se
rattachent pas à une problématique en particulier, elles peuvent se déclencher
après n’importe quel type de traumatisme mal vécu, notamment sur le plan du
narcissique.
Il importe ancore de préciser que plus la vie
avance, plus le risque de voir se succéder des traumatismes est grand, plus la
résistance de l’individu diminue
et les risques de décompensation sont grands.”
(doc. 59, p. 40s.)
Con
decisione formale del 25 marzo 2008 - poi confermata in sede di opposizione
(doc. 73) -, l’amministrazione ha quindi dichiarato estinto il nesso di
causalità naturale con l’evento traumatico assicurato a contare dal 13
aprile 1999, in quanto, citiamo: “i fattori extrainfortunistici (disturbo
della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome
post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva) sono
responsabili al 100% della problematica attuale. Lo status quo sine (ovvero il
momento in cui le prestazioni assicurative LAINF sono soppresse, poiché solo la
problematica a carattere di malattia si manifesta ancora, mentre non ci sono
più conseguenze dovute all’infortunio) è fissato dai medici intervenuti al
giorno della perizia medica effettuata dal Dr. __________, ovvero il
13.04.1999. A partire da tale data, l’assicurazione infortuni obbligatoria non
è dunque più responsabile per la problematica presentata dall’assicurato.”
(doc. 71).
2.3. In esito a
quanto precede, questa Corte osserva che l’assicuratore resistente, mediante la
decisione su opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni
con effetto retroattivo a decorrere dal 13 aprile 1999 e, per fare ciò,
ha rimesso in discussione l’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l’infortunio del 25 agosto 1997 ed il danno alla salute, somatico e psichico,
presentato da RI 1.
Così
facendo, CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che era già stato accertato
mediante sentenza giudiziaria definitiva (la STFA U 92/05 del 12 settembre 2006)
e che pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione soltanto
attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale,
rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.
In sede
di risposta di causa, l’amministrazione si è detta legittimata a rivenire sulla
questione della causalità naturale, poiché, citiamo: “il Tribunale federale
nella sua sentenza 25 gennaio 2005 [recte: 12 settembre 2006, n.d.r.] si
è limitato a constatare “non provato con il grado della verosimiglianza
preponderante” l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra la problematica
presentata dall’assicurato e l’evento in causa dopo il 1° settembre 1999 (data
della sospensione delle prestazioni LAINF, il cui versamento è però di fatto
stato sospeso il 31 maggio 2002).” (doc. V, p. 5).
Questa
tesi è infondata.
Infatti,
da una parte, per quanto attiene al tinnito all’orecchio sinistro, la sua
eziologia infortunistica era stata riconosciuta dallo stesso assicuratore convenuto,
che aveva perciò corrisposto un’IMI del 10%, posizione avallata da questo
Tribunale mediante il giudizio del 25 gennaio 2005 (cfr. consid. 2.8.2.) e non
rimessa in discussione dinanzi al TFA.
D’altra parte,
l’affermazione secondo cui il TFA avrebbe ritenuto non dimostrata con il
grado della verosimiglianza preponderante l’esistenza di un legame causale
naturale tra la patologia psichica e il sinistro assicurato dopo il 31 agosto
1999, non trova riscontro alcuno nella relativa pronuncia.
In realtà,
al considerando 2.1, l’Alta Corte ha ammesso l’esatto contrario, sottolineando
che l’amministrazione non era riuscita a fornire la prova del
raggiungimento dello status quo sine vel ante posteriormente al 31
agosto 1999, quindi la prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale a
far tempo dal 1° settembre 1999 (cfr. STFA U 92/05 consid. 2.1: “Pacifica
per contro - e in questo senso si trova riscontro nella copiosa documentazione
agli atti - è la constatazione effettuata dai medesimi in merito al mancato
raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel
ante …” - il corsivo e la sottolineatura sono del redattore).
È vero
che il TFA, al considerando 4 della sua sentenza, ha fatto riferimento alla
presenza di fattori extrainfortunistici, quali il disturbo di personalità, la
psicolabilità, gli acufeni preesistenti, ecc., tuttavia ciò nell’ottica di una
possibile riduzione delle prestazioni, concretamente della rendita di invalidità,
ex art. 36 cpv. 2 LAINF, e non certo nell’ottica di negare l’esistenza della
causalità naturale.
Questo
Tribunale è dunque dell’avviso che la tesi dell’amministrazione si fondi su
un’interpretazione insostenibile del giudizio federale del 12 settembre 2006.
Pertanto,
la decisione su opposizione del 24 aprile 2008, mediante la quale CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 13 aprile
1999, deve essere annullata.
Qualora l’amministrazione ritenesse
che il referto peritale elaborato dal __________ di __________
costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è
suo diritto inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della
sentenza U 92/05 del 12 settembre 2006.
In caso
contrario, l’assicuratore resistente è invitato a procedere - senza
ulteriori indugi - nel senso ordinatogli dall’Alta Corte federale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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