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Decisione

35.2008.45

Eziologia traumatica di tinnito e disturbi psichici accertata da sentenza federale. Assicuratore non legittimato a ridiscutere tale aspetto mediante decisione. Aperta invece la via della domanda di re

22 settembre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. In data 7

luglio 2008, il ricorrente ha domandato l’audizione testimoniale dello

psichiatra curante, dott. __________, il richiamo degli incarti presso CO 1 e

l’Ufficio AI, nonché di quelli relativi alle pregresse cause pendenti dinanzi a

questo Tribunale e al TFA, così come, salvo rinuncia, l’esecuzione di una

perizia medica (doc. IX).

1.10. Nel corso del

mese di agosto 2008, RI 1 ha prodotto della documentazione destinata ad

attestare i propri redditi (doc. XI + allegati), trasmessa alla controparte per

osservazioni.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

Considerandi

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Preliminarmente,

questa Corte ritiene necessario inquadrare la presente fattispecie dal profilo

procedurale.

In

quest’ottica, va innanzitutto rilevato che, con pronuncia del 24 aprile 2002,

il TCA ha ammesso che l’acufene all’orecchio sinistro costituiva una

conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del 25 agosto 1997, ciò che del

resto non appariva nemmeno in discussione, posto che per tale danno alla

salute, l’assicuratore, con decisione formale del 23 dicembre 2003, aveva già

riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 21).

Tale

aspetto, ovviamente non contestato, è stato dato per acquisito dal TFA (cfr. il

Dispositivo

dispositivo della STFA U 92/05 del 12 settembre 2006: “…, il giudizio cantonale

impugnato del 25 gennaio 2005 è modificato nel senso che, eccezion fatta per

l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, …” -

il corsivo è del redattore).

Con

giudizio del 12 settembre 2006, il TFA, per quanto riguarda la problematica

psichica, ha confermato la sentenza cantonale, nella misura in cui ha

riconosciuto che, anche dopo il 31 agosto 1999, le turbe psichiche lamentate da

RI 1 si trovavano in una relazione di causalità naturale, almeno parziale, con

l’evento infortunistico assicurato:

"

Pacifica per contro - e in questo senso si trova

riscontro nella copiosa documentazione agli atti - è la constatazione

effettuata dai medesimi [dai primi giudici, n.d.r.] in merito al mancato

raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel

ante (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 seg.), non essendo stato dimostrato, con

il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza, che i

disturbi psichici lamentati dall’assicurato non costituivano più, a partire da

tale data, almeno parzialmente una naturale conseguenza dell’evento

infortunistico del 25 agosto 1997.”

(doc. 25,

consid. 2.1 - il corsivo è del redattore).

In

secondo luogo - e contrariamente a quanto era stato deciso da questo Tribunale

- l’Alta Corte federale ha ammesso pure l’adeguatezza del nesso di causalità

tra le turbe psichiche e il sinistro del 25 agosto 1997, e ciò in applicazione

della giurisprudenza elaborata in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (doc. 25, consid. 2.2.8: “Indipendentemente dalla

realizzazione dell’ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare ancora

in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell’incapacità

lavorativa dovuta alle sole lesioni fisiche [cfr. sentenza del 30 agosto 2001

in re L., U 56/00, pubblicata in RAMI 2001 U no. 442, pag. 544]), si può

concludere che l’evento del 25 agosto 1997 è, quantomeno parzialmente,

determinante per i disturbi (psichici) e per l’incapacità lavorativa che il

ricorrente ha continuato ad accusare anche successivamente al 31 agosto 1999.

Il rifiuto, operato dalla CO 1 e confermato dalla Corte cantonale, di

corrispondere, a questo titolo, prestazioni assicurative dopo questa data, si

rivela pertanto errato e dev’essere corretto.” - il corsivo è del redattore).

Il TFA ha

quindi retrocesso la causa a CO 1, affinché, citiamo:

"

tenendo debitamente conto dei principi di

coordinazione vigenti in materia (cfr. a proposito della situazione legale

prima dell’entrata in vigore della LPGA: VSI 2004 pag. 182 con riferimenti

[sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], nonché SVR 2006 IV no. 30 pag.

107 consid. 2.1.2 [sentenza del 22 aprile 2005 in re V., I 439/03]), si esprima

sul diritto e sulle modalità (entità, inizio) delle prestazioni (indennità

giornaliere, rendita d’invalidità) dovute anche dopo il 31 agosto 1999. Gli

elementi agli atti non essendo a tal proposito (del tutto) concludenti, in

particolar modo mancando indicazioni sufficientemente univoche e precise per

stabilire in quale momento il diritto alla rendita sarebbe sorto -

rispettivamente quello alle indennità giornaliere terminato - poiché dalla

continuazione della cura medica non vi sarebbe stato da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell’assicurato (art. 19 cpv. 1 LAINF) come pure per

determinare se e in quale misura si giustifichi un’eventuale riduzione delle prestazioni

a dipendenza dell’intervento invalidante di fattori (segnatamente: disturbo

della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome

post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva)

extrainfortunistici (art. 36 cpv. 2 LAINF), …”

(doc. 25,

consid. 4)

Riprendendo

l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurato circa la

propria intenzione di disporre l’allestimento di una perizia medica

specialistica, “dal momento che il TFA ha considerato “non provato con il

grado della verosimiglianza preponderante” l’esistenza o meno di un nesso

di causalità fra la problematica presentata dall’assicurato e l’evento in causa

dopo il 01.09.1999 …” (doc. 28).

A tal

fine, CO 1 ha interpellato, nell’ordine, il __________z di __________ (allegato

al doc. 42), lo Schweizerisches Institut __________ (doc. 49), il dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 52) e il __________ di __________,

che ha finalmente accettato di assumere il mandato peritale.

Per

quanto qui di interesse, con rapporto datato 4 gennaio 2008, lo psichiatra dott.

__________, dopo avere diagnosticato la presenza di una distimia e di una

personalità narcisistica (doc. 59, p. 37), ha sostenuto che il nesso di

causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 1997 si sarebbe estinto già a

far tempo dal mese di aprile 1999, ossia dalla data della perizia eseguita dal

dott. __________ (doc. 59, p. 37: “La symptomatologie

actuelle n’est pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 25

août 1997. Actuellement les facteurs étrangers sont

en cause à 100%. On peut fixer la date du statu quo sine (et non ante!) à

l’expertise du Dr. __________, non parce qu’elle est convaincante, mais parce que deux ans après

l’événement traumatique, elle n’a pas fait la preuve d’une réaction psychique

persistente due à celui-ci. Il n’est pas possible de se

déterminer sur une date antérieure en l’absence de rapports documentés.” -il

corsivo è del redattore).

Il

sanitario consultato dall’amministrazione si è così espresso a proposito

dell’esistenza di fattori estranei all’infortunio in questione:

"

La question des facteurs étrangers a été discutée

plus haut. Monsieur RI 1 avait déjà subi un emprisonnement antérieurement, une

réaction psychique avait été décrite. Lors de

l’emprisonnement en __________, toute sa symptomatologie s’est aggravée.

Cela montre pour le moins qu’il y a des facteurs

de vie qui sont extérieurs et qui jouent un rôle déterminant dans l’évolution

psychique de l’expertisé, et cela depuis son enfance.

On peut donc affirmer que les réactions psychiques

de Monsieur RI 1 n’ont d’une part aucune spécificité, au sens qu’elles ne se

rattachent pas à une problématique en particulier, elles peuvent se déclencher

après n’importe quel type de traumatisme mal vécu, notamment sur le plan du

narcissique.

Il importe ancore de préciser que plus la vie

avance, plus le risque de voir se succéder des traumatismes est grand, plus la

résistance de l’individu diminue

et les risques de décompensation sont grands.”

(doc. 59, p. 40s.)

Con

decisione formale del 25 marzo 2008 - poi confermata in sede di opposizione

(doc. 73) -, l’amministrazione ha quindi dichiarato estinto il nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico assicurato a contare dal 13

aprile 1999, in quanto, citiamo: “i fattori extrainfortunistici (disturbo

della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome

post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva) sono

responsabili al 100% della problematica attuale. Lo status quo sine (ovvero il

momento in cui le prestazioni assicurative LAINF sono soppresse, poiché solo la

problematica a carattere di malattia si manifesta ancora, mentre non ci sono

più conseguenze dovute all’infortunio) è fissato dai medici intervenuti al

giorno della perizia medica effettuata dal Dr. __________, ovvero il

13.04.1999. A partire da tale data, l’assicurazione infortuni obbligatoria non

è dunque più responsabile per la problematica presentata dall’assicurato.”

(doc. 71).

2.3. In esito a

quanto precede, questa Corte osserva che l’assicuratore resistente, mediante la

decisione su opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni

con effetto retroattivo a decorrere dal 13 aprile 1999 e, per fare ciò,

ha rimesso in discussione l’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l’infortunio del 25 agosto 1997 ed il danno alla salute, somatico e psichico,

presentato da RI 1.

Così

facendo, CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che era già stato accertato

mediante sentenza giudiziaria definitiva (la STFA U 92/05 del 12 settembre 2006)

e che pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione soltanto

attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale,

rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.

In sede

di risposta di causa, l’amministrazione si è detta legittimata a rivenire sulla

questione della causalità naturale, poiché, citiamo: “il Tribunale federale

nella sua sentenza 25 gennaio 2005 [recte: 12 settembre 2006, n.d.r.] si

è limitato a constatare “non provato con il grado della verosimiglianza

preponderante” l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra la problematica

presentata dall’assicurato e l’evento in causa dopo il 1° settembre 1999 (data

della sospensione delle prestazioni LAINF, il cui versamento è però di fatto

stato sospeso il 31 maggio 2002).” (doc. V, p. 5).

Questa

tesi è infondata.

Infatti,

da una parte, per quanto attiene al tinnito all’orecchio sinistro, la sua

eziologia infortunistica era stata riconosciuta dallo stesso assicuratore convenuto,

che aveva perciò corrisposto un’IMI del 10%, posizione avallata da questo

Tribunale mediante il giudizio del 25 gennaio 2005 (cfr. consid. 2.8.2.) e non

rimessa in discussione dinanzi al TFA.

D’altra parte,

l’affermazione secondo cui il TFA avrebbe ritenuto non dimostrata con il

grado della verosimiglianza preponderante l’esistenza di un legame causale

naturale tra la patologia psichica e il sinistro assicurato dopo il 31 agosto

1999, non trova riscontro alcuno nella relativa pronuncia.

In realtà,

al considerando 2.1, l’Alta Corte ha ammesso l’esatto contrario, sottolineando

che l’amministrazione non era riuscita a fornire la prova del

raggiungimento dello status quo sine vel ante posteriormente al 31

agosto 1999, quindi la prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale a

far tempo dal 1° settembre 1999 (cfr. STFA U 92/05 consid. 2.1: “Pacifica

per contro - e in questo senso si trova riscontro nella copiosa documentazione

agli atti - è la constatazione effettuata dai medesimi in merito al mancato

raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel

ante …” - il corsivo e la sottolineatura sono del redattore).

È vero

che il TFA, al considerando 4 della sua sentenza, ha fatto riferimento alla

presenza di fattori extrainfortunistici, quali il disturbo di personalità, la

psicolabilità, gli acufeni preesistenti, ecc., tuttavia ciò nell’ottica di una

possibile riduzione delle prestazioni, concretamente della rendita di invalidità,

ex art. 36 cpv. 2 LAINF, e non certo nell’ottica di negare l’esistenza della

causalità naturale.

Questo

Tribunale è dunque dell’avviso che la tesi dell’amministrazione si fondi su

un’interpretazione insostenibile del giudizio federale del 12 settembre 2006.

Pertanto,

la decisione su opposizione del 24 aprile 2008, mediante la quale CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 13 aprile

1999, deve essere annullata.

Qualora l’amministrazione ritenesse

che il referto peritale elaborato dal __________ di __________

costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è

suo diritto inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della

sentenza U 92/05 del 12 settembre 2006.

In caso

contrario, l’assicuratore resistente è invitato a procedere - senza

ulteriori indugi - nel senso ordinatogli dall’Alta Corte federale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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