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35.2008.46

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12 febbraio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

35.2008.46

rs/DC/sc

Lugano

12 febbraio

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2008 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 aprile

2008 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Con sentenza

dell’8 novembre 2005, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha

stabilito che il tentativo di suicidio compiuto da RI 1 il 12 marzo 2003 ha

costituito un infortunio ai sensi dell’art 4 LPGA, in quanto l’assicurata, a

quel momento, si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento.

Alla __________ (dal 19 marzo 2008 CO 1) è stato conseguentemente fatto obbligo

di versare le prestazioni previste dalla LAINF (cfr. inc. 35.2005.9).

1.2. L’assicurazione

invalidità, con decisione del 17 gennaio 2005, ha attribuito a RI 1 una rendita

di invalidità intera a decorrere dal 1° febbraio 2004 (cfr. inc. AI).

1.3. Con

decisione del 16 marzo 2007 la CO 1, in relazione all’evento infortunistico del

12 marzo 2003, da un lato, ha posto termine al versamento di prestazioni di

cura medica a fare tempo dal 1° febbraio 2007 - ad eccezione delle cure

afferenti ai problemi dentari.

Dall’altro,

ha concesso all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità del 26%,

mentre le ha negato il riconoscimento di una rendita sulla base dell’art. 20

cpv. 2 LAINF, e meglio poiché la rendita AI di cui è al beneficio di fr.

1'439.-- al mese, pari a fr. 17'268.-- all’anno, supera il 90% della sua

perdita di guadagno.

L’assicuratore

LAINF resistente, in proposito, ha indicato che in tali condizioni appariva

superfluo entrare in merito all’eventuale grado di invalidità post-infortunistico

(cfr. doc. A29).

1.4. Il 13 aprile

2007 RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione avverso il

provvedimento del 16 marzo 2007. Essa ha postulato che il guadagno assicurato

venisse aumentato a circa fr. 50'000.--, importo corrispondente al 90% del

guadagno assicurato determinante calcolato facendo riferimento, ai sensi

dell’art. 24 cpv. 3 OAINF, alla retribuzione spettante a un’assistente di cura.

L’assicurata ha rilevato che al momento dell’infortunio, allorché svolgeva un stage

di cure presso la __________ di __________, era già previsto, per il 31 marzo

2003, l’esame di ammissione al corso di assistente di cura. L’insorgente ha,

poi, espressamente precisato di lasciare crescere in giudicato la decisione del

16 marzo 2007 per quanto concerne l’IMI (cfr. doc. A32).

1.5. Con

decisione su opposizione del 28 aprile 2008 l’Istituto assicuratore resistente

ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento, precisando che a causa dello

stato di salute dell’assicurata già precedente al sinistro del marzo 2003 non

risulta dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante la

tesi di quest’ultima, secondo cui senza l’incidente del 12 marzo 2003 con ogni

probabilità avrebbe frequentato il corso di assistente di cura, conseguito il

regolare diploma e percepito un’adeguata retribuzione (cfr. doc. D).

1.6. Contro la

decisione su opposizione RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con

cui ha chiesto il riconoscimento di una rendita pari a un grado di invalidità

del 100% calcolata sulla base di un guadagno assicurato corrispondente a quello

di un’assistente di cura.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto segnatamente

che avrebbe molto probabilmente frequentato il corso di assistente di cura allo

scopo di conseguire il regolare diploma e che avrebbe con ogni probabilità

percepito un’adeguata retribuzione, comunque ben più elevata di quella presa in

considerazione dalla parte resistente.

Essa ha, inoltre,

indicato, di aver lavorato fino al 2002 come parrucchiera diplomata e di aver

percepito uno stipendio di poco inferiore a fr. 3'000.-- al mese.

L’insorgente

ha, poi, precisato che prima dell’infortunio del marzo 2003, siccome svolgeva

uno stage di cure presso la __________ di __________, non percepiva ancora,

giusta l’art. 24 cpv. 3 OAINF, lo stipendio di un assicurato completamente

formato e che quindi il guadagno assicurato deve essere determinato a partire

dall’epoca in cui avrebbe concluso la formazione.

La

stessa, al riguardo, ha precisato che, come assistente di cura CRS avrebbe

avuto diritto a essere inserita nella classe 18 della scala organica dei

dipendenti dello Stato e che la retribuzione annua sarebbe stata compresa fra i

fr. 53'738.-- e i fr. 63'347.--

La

ricorrente ha sottolineato che è stata la sua spiccata sensibilità l’origine

dei problemi trattati nella causa precedente, ma che in ogni caso, senza quel

maledetto black out, l’evoluzione della sua vita sarebbe stata ben

diversa.

L’assicurata

ha, altresì, asserito che il fatto che dopo il superamento dell’esame di

ammissione alla scuola avrebbe continuato a percepire lo stipendio di stagista

è corretto, visto che si sarebbe dovuto attendere il successivo inizio della

scuola. Essa ha affermato che una volta conseguito il diploma, avrebbe

guadagnato certamente lo stipendio previsto per il personale diplomato e che

con la carenza di personale esistente nel settore, sicuramente avrebbe avuto

modo di conseguire un guadagno analogo a quanto indicato nell’impugnativa.

Infine la

ricorrente ha fatto valere un grado di invalidità del 100% (cfr. doc. I).

1.7. La CO 1, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, rimandando alle

considerazioni espresse nella decisione su opposizione e negli atti allegati e

segnalando che anche alla luce delle nuove allegazioni della ricorrente non

risulta comprovata, secondo il criterio richiesto dalla giurisprudenza, una

fattispecie che permetta di applicare nel caso concreto la disposizione

“speciale” dell’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. doc. III).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se, come sostiene la ricorrente, a torto la

CO 1 non abbia considerato quale guadagno assicurato determinante per il

calcolo dell’eventuale rendita di invalidità la retribuzione normalmente

spettante a un’assistente di cura diplomata e abbia per contro tenuto conto del

reddito conseguito quale stagiaire di cure.

2.2. A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2

recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 prevede che nel fissare

l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’art. 18 LPGA, il

Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi

sostitutivi. Inoltre tale disposto permette al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), qualora l’assicurato non

riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, ogni somma versata

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 6 segg. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22 cpv. 4 OAINF enuncia, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Per

evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al

Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire

il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e

per le rendite (artt. 23ss. OAINF).

Per

quanto qui d'interesse, l'art. 24 cpv. 3 OAINF recita che se l'infortunato,

poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un

assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno

assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in

base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente

l'infortunio.

A mente

di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica

a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio,

non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale,

giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione

professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando

l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua

professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2

LAINF. Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato

intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più

elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145:

"Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv.

4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de

traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement -

c'est-à-dire - dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon

qu'il aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il

s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V

228).

In

una sentenza pubblicata in DTF 106 V 228 il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 : TF) ha indicato cosa debba intendersi

con il termine di “completamente formato” di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr.

art. 78 cpv. 4 LAMI), ossia:

" (…)

wer sein primäres Ausbildungsziel erreicht hat und seinen Beruf normal ausüben

kann."

La nostra

Massima Istanza, con sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, ha confermato un

precedente giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un

assicurato chiedente che quale guadagno assicurato gli venisse riconosciuta la

retribuzione spettante a una persona a conclusione della formazione in campo

aeronautico - formazione complementare che al momento dell’infortunio stava

seguendo dopo avere già ottenuto un attestato di capacità professionale di base

(elettromeccanico) - invece dell’importo normalmente versato a un

elettromeccanico al secondo anno di attività.

L’Alta Corte,

contestualmente, ha segnatamente rilevato che:

" (…)

3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito

della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI,

senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF,

le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag.

117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di

soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la

necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito

dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo,

per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI,

rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante ha così

precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a

quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze

speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali

richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui

capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più

anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa

speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid.

2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si

appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un

salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma,

possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita

notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte

ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato

può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno

sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid.

2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base,

intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è

considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione

iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo

allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963

pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità

generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella

dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora

recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U

286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni

ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica

solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base),

armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità.

In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un

assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua

formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire

presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della

professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il

Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione

di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in

re W., I 104/96, consid. 2a)."

Considerandi

2.3

Inoltre

giusta l’art. 20 cpv. 1 LAINF in caso di invalidità totale, l’ammontare della

rendita è pari all’80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione

in caso di invalidità parziale.

Il cpv. 2

di questo articolo enuncia, poi, che all’assicurato che ha diritto a una

rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

(AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga

all’articolo 69 LPGA, alla differenza tra il 90% del guadagno assicurato e la

rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o

parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono

per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di

rendita AI o AVS destinate ai familiari.

Ai sensi

del cpv. 3 dell’art. 20 LAINF il Consiglio federale emana disposizioni

particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in

casi speciali.

L’art. 28

cpv. 1 OAINF, afferente alla determinazione del grado di invalidità in casi

speciali, prevede che se l’assicurato non ha potuto intraprendere una

formazione professionale, provando che questa era stata progettata e conforme

alle proprie attitudini, oppure concludere una formazione già iniziata, causa

un’invalidità conseguente a un infortunio assicurato, determinante per valutare

il grado d’invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in quella

professione se non fosse stato invalido.

2.4

Nel caso di specie la CO 1 ha

negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, in quanto l’importo della

rendita AI erogatale superava già il 90% della sua perdita di guadagno ex art.

20.

cpv. 2 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente ha, infatti, tenuto conto,

quale guadagno assicurato determinante, del reddito percepito dall’assicurata svolgendo

lo stage di cure presso la __________ di __________ iniziato nel giugno 2002 e

della durata di un anno (cfr. doc. D).

L’assicurata ha contestato

tale modo di procedere, chiedendo di considerare, ai sensi dell’art. 24 cpv. 3

OAINF, il salario che avrebbe conseguito un’assistente di cura diplomata,

poiché, se non si fosse verificato l’infortunio del 12 marzo 2003, avrebbe

seguito tale formazione, ottenuto il relativo diploma e percepito lo stipendio

previsto per il personale di cura diplomato (cfr. doc. I).

Il TCA, al riguardo,

constata che nel luglio 2000 RI 1 ha conseguito l’attestato di capacità

federale quale parrucchiera per signora, dopo aver svolto l’apprendistato dal

1997.

al 2000 presso il __________ di __________ (cfr. inc. AI).

Nell’ottobre 2000 essa è

stata assunta dal __________ di __________ con una retribuzione lorda di fr.

2'800.-- al mese (cfr. inc. AI).

L’insorgente ha lavorato dal

1° ottobre al 17 novembre 2001.

In seguito essa ha

presentato un’inabilità al lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. inc. AI).

Il datore di lavoro il 12

aprile 2002 ha, conseguentemente, disdetto il rapporto di impiego con effetto

dal 31 maggio 2002 (cfr. inc. AI).

Dal rapporto del 9 aprile

2003.

dei Dr. __________ e __________, della Clinica __________, risulta che

l’assicurata è stata ricoverata una prima volta alla __________ - trasferita

dall’Ospedale __________ di __________ - il 26 novembre 2001. La degenza è

durata fino al 31 marzo 2002.

La ricorrente presentava

un quadro di grave ansia con crisi di iperventilazione e una grave angoscia. Tale

quadro era emerso in seguito al suicidio di una sua cara amica avvenuto qualche

giorno prima del ricovero presso l’__________.

Una seconda degenza presso

la __________ ha avuto luogo dal 1° aprile 2002 al 7 maggio 2002.

Dal referto citato si

evince inoltre che l’assicurata, durante i ricoveri, in diverse occasioni è

andata in congedo al domicilio e che nel complesso vi era un discreto

miglioramento sul piano relazionale con le figure genitoriali.

Infine i medici hanno

segnalato che, "alla dimissione è stato possibile un aggancio con

un’attività lavorativa presso la __________ di __________" e che sarebbe

stata seguita dal Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

allora capo del servizio psico-sociale di __________ (cfr. inc. AI).

Da una lettera del 18 giugno

2002.

del Comune di __________ risulta, infatti, che l’assicurata è stata

assunta quale stagiaire presso gli Istituti sociali per anziani del Comune e

che lo stipendio ammontava a fr. 951.-- per i primi tre mesi e in seguito a fr.

1’268.-- (cfr. inc. UAI).

Nel “Questionario per il

datore di lavoro” l’Ufficio stipendi del Comune di __________, il 15 ottobre

2003, ha indicato che l’insorgente ha iniziato la sua attività il 1° luglio

2002; ha lavorato al 100% fino al 22 febbraio 2003 e che il salario le è

comunque stato versato fino al 30 giugno 2003, data corrispondente alla

scadenza del contratto (cfr. inc. AI).

Il Dr. med. __________,

che è stato sentito dal Presidente del TCA il 20 ottobre 2005 in occasione

della precedente causa (cfr. inc. 35.2005.9; consid. 1.1.), ha dichiarato

quanto segue:

" (…)

Ho iniziato ad occuparmi della sig.ra RI 1 il

16.11.2001

La ragazza era stata ricoverata all'__________ a

seguito di uno stato depressivo, intervenuto dopo la morte di una sua cara

amica. Nella mia funzione di allora sono stato chiamato ad occuparmi di quel

caso.

Lo stato di salute dell'assicurata si è

rapidamente aggravato per cui è stato necessario un ricovero presso la __________

dove è arrivata il 26.11.2001 ed è rimasta fino al 31.3.2002. Di nuovo è stata

ricoverata dal 1.4.2002 al 7.5.2002, poi dal 7.8.2002 al 9.8.2002 (3°

ammissione), dal 10.8.2002 al 13.8.2002 (4° ammissione) e dal 6.3.2003 (recte:

5.

marzo) al 12.3.2003 (5° ammissione). Successivamente l'assicurata è stata

lungamente ospedalizzata presso l'Ospedale __________. Non è più stata

ospedalizzata alla __________.

La seguo io ambulatoriamente. Attualmente lavora

in un laboratorio protetto (__________ a __________) e vive sotto lo stesso

tetto dei genitori a __________.

Il presidente del TCA chiede al teste, in

relazione alla 5° ospedalizzazione, quando ha visto l'assicurata e chi ha

ordinato il ricovero. Il teste risponde: ho visto l'assicurata il 28.2.2003, mi

sono reso conto che era piuttosto ansiosa, aveva disturbi del sonno, era

piuttosto insicura, svogliata. Visto che stavo per andare in vacanza, ho avvertito

il mio collega Dr. __________ e gli dissi che in caso di chiamata occorreva

vedere subito la paziente e se del caso organizzare un ricovero. Ciò che lui ha

fatto il 6 marzo 2003, quando ha visto la paziente e l'ha indirizzata al __________

(ricovero coatto). Lì è stata presa a carico dai dottori già menzionati in

precedenza. (…)” (doc. XVI inc. 35.2005.9)

Da un verbale allestito dall'assicuratore

contro gli infortuni durante l’audizione della direttrice della __________,

signora __________, avvenuta il 25 luglio 2003 si evince, poi, che:

" Mi

era stato chiesto dal Dr. __________ dell’__________ di impiegare come stagista

la signora RI 1 al fine di valutare se era in grado di seguire la scuola di

assistente di cura. Lo stage durava un anno. La scuola sarebbe iniziata nel

settembre 2003. La ragazza era molto apprezzata anche dagli ospiti. Si è

comportata bene. Visto il buon comportamento durante i primi mesi l’avremmo

iscritta agli esami. Durante il mese di febbraio ho visto che era molto stanca.

Le ho consigliato di consultare il medico. Nel suo reparto si erano verificati

alcuni decessi e tale situazione poteva creare uno stress.

(…)

La scuola iniziava nel settembre 2003 e cessava nel settembre 2004. la ragazza

era contenta della scelta. I suoi colleghi erano soddisfatti del suo

comportamento. (…)” (Doc. A7)

La ricorrente, in effetti,

è stata iscritta agli esami di ammissione al corso per assistenti di cura che

si sarebbero svolti il 31 marzo 2003, come risulta dalla lettera della Scuola

cantonale degli operatori sociali di __________ indirizzatale il 10 marzo 2003

(cfr. doc. C).

Il Comune di __________,

il 28 ottobre 2004, ha peraltro attestato che l’insorgente era alle dipendenze

degli Istituti sociali del Comune per uno stage orientativo (non “protetto”) di

un anno e che in seguito la medesima avrebbe dovuto sostenere degli esami di

ammissione, superati i quali avrebbe continuato la propria attività presso di

loro con uno stipendio invariato (cfr. inc. AI).

2.5

Questo Tribunale, chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base degli atti

di causa non è possibile concludere che il guadagno assicurato determinante nel

caso dell’insorgente corrisponde al suo salario quale stagiaire presso la __________

di __________.

Infatti, se da una parte,

le certificazioni relative allo stato di salute dell'assicurata riassunte

dall'assicuratore contro gli infortuni nella decisione su opposizione (cfr.

Doc. D, consid. 2.4) potrebbero effettivamente giustificare la conclusione secondo

cui la ricorrente non avrebbe comunque concluso la formazione di assistente di

cura ed esercitato quell'attività lavorativa, d'altra parte non possono essere

ignorate le dichiarazioni rilasciate dalla direttrice della Casa anziani nel

luglio 2003, secondo cui l’assicurata era molto apprezzata anche dagli ospiti,

si era comportata bene e i suoi colleghi erano soddisfatti del suo

comportamento (cfr. consid. 2.4., doc. A7), e, il fatto che la ricorrente era

stata iscritta agli esami di ammissione al corso di assistente di cura.

Del resto i problemi di

salute accusati dalla ricorrente a partire dalla fine del 2001 e i periodi di

inabilità lavorativa con ricoveri presso la __________ presentati anche durante

lo stage iniziato nel giugno 2002 presso l’Istituto di __________ non hanno

impedito alla responsabile di quest’ultimo di formulare una valutazione

positiva dell’attività prestata dall’assicurata e di ritenerla in grado di

affrontare gli esami di ammissione.

Il rapporto medico del 17

settembre 2003 redatto dal Dr. med. __________ all’attenzione dell’AI, secondo

cui l’assicurata era incapace al lavoro al 100% dal dicembre 2001 con già dal

2002.

una diagnosi di esordio psicotico concomitante al decesso dell’amica e

abuso di sostanze psicoattive (cfr. inc. AI), non risulta, dal canto suo,

sufficiente per escludere un’evoluzione formativa e professionale quale

assistente di cura dell’assicurata.

Allo stesso va, in effetti,

opposta la circostanza concreta che l’insorgente, dalla fine di giugno 2002 al

22.

febbraio 2003, ha in ogni caso effettuato lo stage presso la Casa anziani di

__________ (cfr. consid. 2.4.). Anche l'AI ha peraltro ritenuto rilevante la

limitazione della capacità lavorativa dell'assicurata dal febbraio 2003 (inizio

dell'anno di attesa), con attribuzione di una rendita intera d'invalidità dal

1° febbraio 2004 (cfr. inc. AI).

Secondo questo Tribunale

la CO 1 avrebbe dovuto, prima di decidere circa il guadagno assicurato

dell’insorgente, perlomeno richiedere al Dr. med. __________, in primo luogo,

delle delucidazioni in merito alla sua attestazione del 17 settembre 2003 e, in

secondo luogo, e soprattutto se riteneva o meno l’assicurata, dal profilo delle

condizioni di salute, in grado di superare gli esami di ammissione al corso di

assistente di cura, di seguire tale formazione, di ottenerne il diploma e di

svolgere quell'attività professionale.

Al contrario la parte

resistente, a questo proposito, non ha interpellato alcun medico specialista,

limitandosi a richiedere un apprezzamento al medico fiduciario Dr. med. __________,

spec. in chirurgia e medicina infortunistica, per quanto attiene alle

problematiche organiche di cui è affetta l’assicurata al fine della

determinazione dell’entità dell’IMI (cfr. doc. M8).

2.6

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, come visto, non ha interpellato il

medico psichiatra curante, né un altro medico specialista, al fine di appurare

la capacità dell’assicurata di affrontare con successo la formazione professionale

di assistente di cure, di cui lo stage effettuato presso la __________ di __________

dal giugno 2002 costituiva la parte orientativa atta a valutare dal profilo

pratico l’idoneità della ricorrente a tale attività.

L’apprezzamento

del Dr. med. __________, o comunque di un altro medico psichiatra, sarebbe,

invece, stato determinante, visto che, per i motivi già ampiamente esposti al

considerando precedente, la documentazione medica di cui disponeva

l’assicuratore LAINF in relazione alla precedente vertenza (inc. 35.2005.9), se

raffrontata alle dichiarazioni della direttrice della __________ di __________

(cfr. consid. 2.5.), non risultava sufficiente e imponeva un complemento

istruttorio.

La CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

2.7

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente perché

disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo alla capacità

della ricorrente - ritenuto il suo stato di salute senza gli esiti

dell’infortunio del marzo 2003 - di seguire la formazione di assistente di cura

e di ottenere il relativo diploma (cfr. consid. 2.5.).

Nell’ipotesi in cui dalle

ulteriori indagini risulti che l’assicurata avrebbe potuto conseguire il

diploma di assistente di cura come progettato e iniziato a concretizzare

tramite lo stage presso la __________ di __________, andrà verificato se tale formazione

costituisce, nel caso concreto, una formazione di base ai sensi dell’art. 24

cpv. 3 OAINF.

In effetti dai documenti

all’inserto non emerge in modo chiaro per quali ragioni l’assicurata non ha più

continuato a svolgere la professione di parrucchiera, ma dal giugno 2002 ha iniziato

uno stage di assistente di cure.

Più specificatamente, non

è dato sapere se lo svolgimento dell’attività di parrucchiera non era più

esigibile per motivi di salute.

In proposito giova

ribadire che l’assicurata ha iniziato a essere seguita dal Dr. med. __________

nel novembre 2001 a seguito di un ricovero prima all’__________ e in seguito

alla __________ e che precedentemente a tale data non risulta essere stata

sottoposta ad alcun trattamento psichiatrico (cfr. inc. AI).

E’ vero che, come esposto

sopra, il Dr. med. __________, nell’aprile 2003, ha affermato che alla

dimissione del ricovero del maggio 2002 è stato possibile un aggancio con

un’attività lavorativa presso la __________ di __________ e che la direttrice

dell’istituto ha riferito che le era stato chiesto dal Dr. __________ dell’__________

di impiegare come stagista l’assicurata al fine di valutare se era in grado di

seguire la scuola di assistente di cura (cfr. consid. 2.4.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che ciò non è ancora sufficiente per concludere che l’insorgente non

fosse più in grado, a causa del suo stato di salute, di essere impiegata quale

parrucchiera.

Tale quesito deve essere risolto facendo capo all’ausilio del Dr.

med. __________ ed eventualmente del Dr. med. __________.

Soltanto, quindi, nel caso

in cui la ricorrente, da una parte, era impossibilitata a esercitare

normalmente la professione di parrucchiera per la quale aveva conseguito nel

2000.

il certificato di capacità federale (cfr. consid. 2.2.; 2.4.) e,

dall’altra, senza il verificarsi del sinistro del marzo 2003 sarebbe stata in

grado di seguire il corso di assistente di cura e ottenere il relativo diploma,

andrà applicato l’art. 24 cpv. 3 OAINF.

L’assicuratore LAINF

resistente prenderà allora in considerazione, a titolo di guadagno assicurato,

il reddito quale assistente di cura diplomata.

In tal caso, inoltre, prima di pronunciarsi nuovamente sul diritto

dell’insorgente a una rendita di invalidità, la CO 1 determinerà il grado di

invalidità presentato dall’assicurata, tenendo presente quanto esposto al

consid. 2.3.

Al riguardo è utile

osservare che nella decisione del 16 marzo 2007 l’Istituto assicuratore ha

indicato che, siccome la rendita AI superava il 90% della

perdita di guadagno della ricorrente, appariva superfluo entrare in merito

all’eventuale grado di invalidità post-infortunistico (cfr. consid. 1.3.; doc.

A29).

Qualora per contro, uno dei due requisiti cumulativi appena

esposti sopra (impossibilità a esercitare la professione di parrucchiera e in

grado di seguire con successo la formazione di assistente di cure senza il

sinistro del marzo 2003) non sia adempiuto, l’assicuratore LAINF si fonderà sul

reddito da stagiaire presso la __________ ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF.

2.8

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla CO 1

affinché proceda come indicato ai consid. 2.5.; 2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 1’000.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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