35.2008.47
Nell'accatastare un fusto del peso di ca. 50 kg, assicurato avverte dolore spalla dx (diagnosi:fessure parziali interessanti la cuffia rotatoria e lesione SLAP di I grado). Negato infortunio ai sensi
13 ottobre 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2008.47
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
Nell'accatastare un fusto del peso di ca. 50 kg, assicurato avverte dolore spalla dx (diagnosi:fessure parziali interessanti la cuffia rotatoria e lesione SLAP di I grado). Negato infortunio ai sensi di legge poiché né movimento scoordinato né sforzo straordinario. Negata pure lesione parificata
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.47
mm
Lugano
13 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di gennaio 2008, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO
1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 25 gennaio 2008, accatastando un
fusto, aveva avvertito un dolore alla spalla destra (doc. 1).
Il 4
febbraio 2008 l’assicurato è stato sottoposto a un’artro-RMN della spalla
destra, esame che ha evidenziato la presenza di un edema osseo all’articolazione
acromio-clavicolare su artrosi, di fessure parziali sul versante esterno del
tendine del muscolo sovraspinato e sul versante articolare dell’infraspinato,
nonché una lesione dello SLAP di I grado (doc. 16).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 5 marzo 2008, ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo,
da un lato, che i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 19).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 25 e
26), l’CO 1, in data 29 aprile 2008, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 27).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 maggio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a corrispondergli le
prestazioni a dipendenza dell’evento del 25 gennaio 2008.
A
sostegno della propria domanda ricorsuale, l’insorgente ha preteso che i
disturbi sarebbero insorti a causa della caduta di un fusto del peso di 50 kg
sulla spalla destra, evento che adempie tutti gli elementi costitutivi di un
infortunio giusta l’art. 4 LPGA. Tale circostanza è stata sottaciuta sino alla
procedura di opposizione, poiché egli temeva per il proprio posto di lavoro, ritenuto
che il sollevamento di fusti di quel tipo è normalmente eseguito da più
dipendenti contemporaneamente.
A titolo
abbondanziale, per quanto concerne la condizione della straordinarietà del
fattore esterno, RI 1 ha sostenuto che lo sforzo profuso per impilare il fusto rappresenterebbe
comunque uno “sforzo eccessivo” ai sensi della giurisprudenza federale.
In via
ancora più abbondanziale, il ricorrente fa valere, senza però esserne certo
(“Non avendo il ricorrente che la diagnosi formulata dal Dr. __________ in data
21 aprile 2008 egli non può essere certo di essere stato vittima di una lesione
parificabile ad infortunio.”), che il danno diagnosticatogli rientra tra le
lesioni parificabili ad infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. In data 8
settembre 2008, l’insorgente ha preso posizione circa il contenuto
dell’apprezzamento 3 luglio 2008 del dott. __________, contestandolo, e ha
domandato l’allestimento di una perizia medica oppure di interpellare i
sanitari che lo hanno nel frattempo visitato, il dott. __________ o il dott. __________
(doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 25 gennaio
2008.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono
dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta
evenienza, dall’annuncio d’infortunio del 29 gennaio 2008 risulta la seguente
descrizione dell’evento in discussione:
"
Accatastando un fusto ho sentito dolore alla spalla destra, in seguito, durante il fine
settimana, non sono più riuscito a muovermi.”
(doc. 1 -
il corsivo è del redattore)
RI 1 ha
descritto una dinamica sostanzialmente identica in occasione della sua
audizione del 20 febbraio 2008, dinanzi a un funzionario dell’amministrazione:
"
Fatto avvenuto in data 25 gennaio 2008, verso le
ore 10.15, a __________.
Normale giornata di lavoro.
Si trovava all’interno di uno dei tanti magazzini
della ditta __________ di __________.
Lavoro di stoccaggio manuale - impalettatura -
dei fusti di cartone pressato contenente la materia prima del peso singolo di
50 kg.
Stava sollevando un fusto del peso di 50 kg
con l’intenzione di accatastarlo sopra due file di fusti già impalettati
quando, nel momento di massimo sforzo (fusto sopra l’altezza del torace),
accusava una forte fitta a livello della spalla destra.
Accusato immediatamente forti dolori ed un
bruciore interno.
Nessuna caduta.
Nessun trauma diretto riferito.
(…).”
(doc. 13,
p. 2 - il corsivo è del redattore)
Il fatto
che il danno alla spalla destra si era prodotto all’atto di sollevare un peso, emerge
pure dal referto relativo alla artro-RMN del 4 febbraio 2008:
"
… sospetta rottura dei tendini della cuffia dei
rotatori dopo sollevamento di un peso.”
(doc. 16
- il corsivo è del redattore)
Il
ricorrente (o meglio la sua patrocinatrice) ha fornito una versione diversa
dell’accaduto, per la prima volta, in data 4 aprile 2008, versione poi
confermata anche in sede di opposizione (doc. 25) e di ricorso (doc. I):
"
Rilevo sin d’ora che il signor RI 1 durante il
colloquio svoltosi con il vostro funzionario ha omesso di indicare che al
momento dell’infortunio gli era caduto un fusto sulla spalla e che
quindi l’infortunio è stato chiaramente causato da questo evento. Non
corrisponde dunque al vero che esso sia intervenuto “senza che sia successo
qualcosa di particolare”, come indicato nella vostra decisione.”
(doc. 21
- il corsivo è del redattore)
2.8. Secondo la
dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331
n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite
in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18 dicembre 2002, consid. 2.2.).
Tale
principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.
3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla
impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre
inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e
non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Tutto ben
considerato, nel caso di specie, questa Corte, in ossequio ai principi
giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria
valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche)
indicazioni contenute, segnatamente, nell’annuncio d’infortunio (doc. 1) e nel
rapporto ispettivo del 20 febbraio 2008 (doc. 13).
A tali
dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto
l’assicurato ha fatto valere, per la prima volta, nel mese di aprile 2008 (cfr.
doc. 21), dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della posizione di
rifiuto assunta dall'Istituto assicuratore convenuto.
In sede
di ricorso, l’insorgente ha giustificato il cambiamento di versione con il
fatto che, qualora avesse raccontato della caduta del fusto sulla spalla, ciò
avrebbe potuto avere delle conseguenze sul piano lavorativo, trattandosi di
un’operazione normalmente svolta da più dipendenti contemporaneamente (doc. I,
p. 5: “Infatti se il signor RI 1 ha inizialmente sottaciuto la realtà dei fatti
è stato unicamente per paura di perdere il proprio posto di lavoro,
ritenuto che il sollevamento di quel tipo di fusti è un lavoro normalmente
svolto da più dipendenti insieme e quel giorno il ricorrente stava invece
lavorando solo.” - il corsivo è del redattore).
Secondo il
TCA, la giustificazione fornita si appalesa come pretestuosa, nella misura in
cui l’assicurato non ha mai nascosto, e ciò sin dall’annuncio d’infortunio
(compilato oltretutto dal datore di lavoro), che il noto fusto lo stava
sollevando da solo.
2.9. Nel caso di
specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento
scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Sulla
base della descrizione del sinistro del 25 gennaio 2008 fatta dall'assicurato,
può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo.
In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia
attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento
si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui
realizzati.
La
giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario
quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno
sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle
circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994
U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Nell’evenienza
concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale
(cfr., in proposito, il doc. 13: “Addetto al carico e scarico delle merci in
arrivo ed in partenza, rispettivamente alla movimentazione e stoccaggio delle
stesse - sia manualmente che con appositi carrelli elevatori e transpalet - nei
vari magazzini interni: (…). Merce di regola stoccata in fusti sia di cartone
che di plastica del peso singolo di circa 50 kg, rispettivamente, in sacchi
stoccati su palette (peso complessivo 700 kg).”), debba sollevare un oggetto
del peso di circa 50 kg, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo
ai sensi della giurisprudenza.
Del
resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare,
trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di
assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo
eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio
2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12
aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
Infine, a
proposito dell'affermazione secondo cui i dottori __________ e __________
avrebbero attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 a un evento
infortunistico (cfr. doc. VIII), occorre sottolineare che, secondo la
giurisprudenza federale, la carente
dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si
lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste
ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore
di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico
(cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica
di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico
esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre
all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non
presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op. cit.,
p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
2.10. Occorre
ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni
resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che
parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a
quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore
esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,
secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.11. L’assicuratore
LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1
è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure
l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, facendo essenzialmente riferimento
alle conclusioni contenute nell’apprezzamento medico 3 luglio 2008 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa
di __________ (doc. VI, p. 4 + allegato).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che possa rimanere indecisa la questione
di sapere se nel sollevare un oggetto del peso di circa 50 kg, sia ravvisabile
un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza citata al precedente
considerando, in particolare se una tale operazione, svolta nell'ambito dell'attività
professionale, comporti un potenziale di pericolo accresciuto. In effetti, alla
luce della documentazione medica agli atti, non è dimostrato che l’assicurato
fosse portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv.
2 OAINF.
Con
rapporto del 3 luglio 2008, il dott. __________ ha fatto valere che
l’insorgente soffriva in realtà di una patologia neurologica, per la
precisione di un’amiotrofia nevralgica della spalla (che, come tale, non
costituisce una lesione parificata ad infortunio), e dunque non di un’affezione
di natura ortopedica, relativizzando quindi il valore diagnostico della
risonanza magnetica del 4 febbraio 2008 (doc. 31).
Indipendentemente
dalla fondatezza della valutazione enunciata dal medico di fiducia
dell’amministrazione (e, in questo senso, si può senz’altro rinunciare a
disporre l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché ad interpellare
Fatti
i dottori __________ e __________), il TCA osserva che l’esame strumentale in
questione (cfr. doc. 16) non aveva comunque posto in evidenza alcuna lesione
parificata ad infortunio.
Ciò non è
il caso per le fessure parziali interessanti il versante esterno del tendine
del muscolo sovraspinato e quello articolare dell’infraspinato, così come ha
pertinentemente indicato il chirurgo ortopedico dott. __________ il 26 febbraio
2008 (doc. 18: “Non si tratta di una lacerazione del tendine.” - il
corsivo è del redattore).
A
proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, si veda la DTF
114 V 298ss., nonché, per un caso in cui il TFA ha dichiarato inapplicabile
l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a disposizione non
avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o di rottura,
anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del muscolo sovraspinato,
cfr. la STFA U 235/02 del 6 agosto 2003.
Ciò non è
neppure il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.
In base a
quanto affermato dal dott. __________ (analoghe indicazioni si ritrovano, ad
esempio, nel sito web www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello
fibrocartilagineo applicato sulla circonferenza della glena, che consente
Considerandi
di aumentare la profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa
omerale una migliore congruenza.
D’altro
canto, alla lesione di grado I corrisponde una netta sfilacciatura della parte
superiore del labbro di aspetto degenerativo, senza stacco del tendine del capolungo
del bicipite (doc. 31, p. 5).
Questo
Tribunale, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA
35.2001.49
del 7 gennaio 2002, ha appurato, dopo avere interpellato uno
specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la fibrocartilagine
- in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella
zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata
a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la
versione tedesca: "Knochenbrücke").
In esito
a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’Istituto
assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi
d’infortunio.
In data 8
settembre 2008, l’assicurato ha chiesto al TCA di attendere il rapporto del dott.
__________, spec. FMH in medicina generale (doc. VIII).
Visto
l’ambito in cui la perizia è stata/sarà elaborata (assicurazione contro la
perdita di guadagno per malattia) e la specializzazione del dott. __________, è
sin d’ora verosimile che tale mezzo di prova non è atto a fornire degli
elementi di valutazione utili ai fini del presente giudizio, motivo per cui ci
si può esimere dal dare seguito alla richiesta del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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