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Decisione

35.2008.5

02/2004 assicurata vittima di trauma cervicale a seguito di incidente stradale. Nel 11/2005 diagnosi di lesione cuffia rotatoria dx. Rinvio atti per complemento istruttorio in merito a eziologia danno

6 agosto 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla spalla destra probabilmente non erano stati provocati

dall’infortunio. Al massimo si poteva ammettere che l’infortunio in parola

poteva aver avuto un ruolo di concausa scatenante. Il fatto però che i classici

sintomi si sono sviluppati quasi un anno dopo escludono, a mio modo di vedere,

anche questa possibilità.”

(doc. 136)

Fra gli atti di causa

figura pure il rapporto, datato 6 giugno 2006, relativo a una valutazione

biomeccanica (“Biomechanische Kurzbeurteilung (Triage)”) eseguita dall’__________

di __________, dal quale si evince, per quanto qui di interesse, che i disturbi

alla spalla destra si sarebbero trovati in relazione di causalità con

alterazioni degenerative e che al sinistro assicurato andava riconosciuto,

tutt’al più, un ruolo scatenante (doc. 129, p. 4).

2.6. Chiamata a

pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la documentazione

agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria

tranquillità, che il sinistro del 18 febbraio 2004 si trovi in una relazione di

causalità naturale, almeno parziale, con i noti disturbi alla spalla destra.

In

particolare, secondo il TCA, non è da escludere a priori che l’evento

traumatico in questione abbia giocato un ruolo scatenante per rapporto

alla sintomatologia denunciata dalla ricorrente, come è d’altronde stato

ventilato anche dai sanitari dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________

(sebbene, in base ad un’affermata giurisprudenza federale, una perizia

biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per giudicare della

gravità di un evento infortunistico, ma non è di per sé adeguata a

determinare in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a seguito

di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale - fra le tante, cfr. STFA

14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre

2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in

plädoyer 6/03, p. 73ss.secondo la giuricfr. doc. 129, p. 4).

Nel qual

caso andrebbe ancora affrontata la questione del raggiungimento dello status

quo sine e, quindi, del momento a partire dal quale l’obbligo a prestazioni

della CO 1 si è estinto.

Questo

Tribunale non ignora che il dott. __________ ha negato all’infortunio del mese

di febbraio 2004 un qualsiasi ruolo causale, anche solo scatenante.

Nondimeno,

nella misura in cui egli ha sostenuto che i disturbi alla spalla destra

sarebbero apparsi con un tempo di latenza piuttosto lungo, di un anno circa

(ciò che, a suo dire, non consentirebbe di riconoscere all’evento

infortunistico nemmeno un ruolo scatenante; cfr., al riguardo, il doc. 136), la sua argomentazione non appare convincente.

Dalle

tavole processuali emergono in effetti elementi tali da far sorgere dei dubbi

circa la fondatezza della tesi del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Dal

rapporto 14 luglio 2004 del reumatologo e fisiatra dott. __________ risulta che

RI 1 aveva dichiarato di avere nel frattempo accusato, citiamo: “… una

sintomatologia dolorosa nel cinto scapolare che coinvolge anche il braccio

destro, con disturbi risentiti secondo i movimenti della testa rispettivamente

quando tenta di portare il braccio destro sopra l’orizzontale.” (doc.

23, p. 2 - il corsivo è del redattore).

All’esame

clinico, lo specialista appena citato aveva riscontrato, citiamo: “…

un’irritabilità della cuffia dei rotatori della spalla con prove isometriche

dolenti da posizione neutrale (abduzione e rotazione esterna) e da abduzione

(per abduzione).” (doc. 23, p. 3).

Anche il

dott. __________, in occasione della visita di controllo del 9 settembre 2004,

aveva invero refertato una ridotta funzione della spalla destra (doc.

28, p. 2).

Sempre in

questo contesto, il TCA ritiene utile sottolineare che, in caso di trauma alla

colonna cervicale, il dolore presente a quest’ultimo livello viene sovente

irradiato verso il cinto scapolare (cfr., su questo aspetto, A.M. Siegel,

Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule, in

A.M. Siegel/D. Fischer, Die neurologische …, p. 170s.: “Nach einem

Considerandi

HWS-Beschleunigungstrauma klagen die Verletzten häufig über Schulterschmerzen. So gaben 36% bis 49% der Verletzten Schulterschmerzen und 12% bis

20% interskapuläre Schmerzen an. Schulterschmerzen sind gewöhnlich eng mit

Nackenschmerzen verbunden und können gleichzeitig episodisch oder permanent

auftreten. (…). Pathogenetisch können Schulterschmerzen direkt durch Schulterverletzungen

(bedingt durch Sicherheitsgurte), durch fortgeleitete Nackenschmerzen oder

Schmerzen bei Diskushernien, Impingement- oder Rotatorenmanschetten-Syndrom

bedingt sein.“).

È

quindi spesso difficile distinguere la sintomatologia proveniente dalla

cervicale da quella invece provocata da una lesione intrinseca della spalla,

perlomeno fintantoché non si assiste a una regressione della problematica

cervicale (in questo senso, si veda la STCA 35.2006.11 del 6 dicembre 2006,

consid. 2.13., confermata dal TF con sentenza U 33/07 del 20

marzo 2008).

D’altro

canto, non si può nemmeno pretendere che questo Tribunale fondi validamente il

proprio giudizio sulle certificazioni agli atti del dott. __________, il quale

ha sì sostenuto la natura traumatica del danno alla spalla destra, senza

tuttavia fornire motivazioni di sorta.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una sentenza

pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un

simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una

semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a

chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi

già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente persuasiva.

L’assicuratore infortuni

convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga

accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi

alla spalla destra lamentati a suo tempo dall’assicurata e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci sul diritto a prestazioni dal profilo

materiale e temporale.

2.8

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La sua

domanda intesa a essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per nuovi accertamenti

ai sensi del considerando 2.7..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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