35.2008.5
02/2004 assicurata vittima di trauma cervicale a seguito di incidente stradale. Nel 11/2005 diagnosi di lesione cuffia rotatoria dx. Rinvio atti per complemento istruttorio in merito a eziologia danno
6 agosto 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2008.5
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TCA
Titolo:
02/2004 assicurata vittima di trauma cervicale a seguito di incidente stradale. Nel 11/2005 diagnosi di lesione cuffia rotatoria dx. Rinvio atti per complemento istruttorio in merito a eziologia danno spalla dx
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.5
mm
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
dicembre 2007 emanata da
CO 1 cerna
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
febbraio 2004, RI 1, all’epoca dipendente del Ristorante «__________» di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro
gli infortuni presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, essa ha riportato, almeno secondo il rapporto 2 marzo 2004
del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, una trauma d’accelerazione
al rachide cervicale e un trauma contusivo toraco-lombare (doc. 2).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel corso
del mese di novembre 2005, a causa di disturbi localizzati alla spalla destra,
l’assicurata è stata sottoposta ad un’artroscopia da parte del dott. __________,
che ha consentito di evidenziare la presenza di una lesione parziale del
tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. 84).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24
novembre 2005, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente
ai disturbi alla spalla destra (e all’osteocondrosi C4-C6), ritenuti non
trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del
febbraio 2004 (doc. 91).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 98,
133b e 145), in data 20 dicembre 2007, l’amministrazione ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. C).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 31 gennaio 2008, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere i costi della cura
medica legata al danno alla spalla destra ed a riconoscere indennità giornaliere
corrispondenti ad un’incapacità del 50% dal 21 marzo al 10 novembre 2005 e del
100% dall’11 novembre 2005 al 31 marzo 2006.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene che i disturbi
alla spalla destra costituirebbero una conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento
del febbraio 2004, argomentando quanto segue, citiamo:
"
L’esistenza del nesso di causalità naturale va
pertanto analizzata alla luce dei dati oggettivi a disposizione primo fra tutti
l’assenza di ogni e qualsivoglia precedente impedimento - confermata dalla
pratica di più discipline sportive - che assicurava alla ricorrente un fisico
robusto ed atletico. Il secondo riscontro oggettivo è costituito dalla
obbligata interruzione di ogni e qualsiasi attività fisica suscettibile di
provocare la rottura del tendine del sovraspinato evidenziata ad un anno
dall’incidente, 7 mesi dopo che la ricorrente aveva ben descritto i dolori alla
spalla al dr. med. __________. Il terzo riscontro oggettivo è costituito dalla
violenza del tamponamento documentata dallo strappo dello schienale del sedile
e dai dolori diffusi avvertiti da subito su tutto il corpo della signora RI 1.
Il quarto elemento oggettivo deriva dalla dinamica stessa dell’evento:
l’assicurata stava conducendo la propria autovettura con le mani aggrappate al
volante; il naturale riflesso di irrigidimento accusato al momento dell’impatto
ha così determinato un improvviso trasferimento di importanti forze
sull’articolazione della spalla. Le dichiarazioni rilasciate dallo specialista
dr. med. __________ alla paziente così come il rapporto operatorio confermano
appieno le tesi dell’assicurata.
… Ma anche il nesso di causalità adeguata appare
adempiuto; un violento tamponamento è sicuramente idoneo a provocare lesioni fisiche
alle articolazioni, in particolare alle cervicali e alle spalle. La
giurisprudenza - per ammissione della stessa CO 1 - ha ripetutamente confermato
come l’assicuratore risponda anche in caso di complicazioni particolarmente
singolari o gravi che, secondo l’esperienza medica, non si producono
abitualmente. Non basta dunque dimostrare la preesistenza di una modesta protrusione
ossea di origine degenerativa per escludere conseguenze sicuramente compatibili
secondo la normale esperienza della vita.”
(doc. I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
1.6. In data 24
aprile 2008, la ricorrente ha chiesto al TCA di ordinare l’esecuzione di una perizia
specialistica e, d’altra parte, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. XII).
La relativa
presa di posizione dell’assicuratore LAINF convenuto è datata 19 maggio 2008
(doc. XVI).
1.7. Nel mese di
giugno 2008, RI 1 ha formulato alcune precisazioni riguardanti la prima
apparizione dei disturbi alla spalla destra (doc. XX).
Le
osservazioni in proposito della CO 1 sono pervenute al TCA il 20 giugno 2008
(doc. XXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto della
lite è la questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era
legittimato a negare la propria responsabilità a proposito del danno alla
spalla destra, oppure no.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti
ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha fondato
la propria decisione di negare il diritto a prestazioni in relazione al danno
localizzato alla spalla destra, sul parere espresso dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 91).
In effetti, in occasione
della visita fiduciaria del 14 marzo 2005, il medico di fiducia appena citato
ha sostenuto che il reperto evidenziato dall’esame di RMN del 16 febbraio 2005
(cfr. doc. 49: piccola rottura transmurale del muscolo sovraspinato associato a
una tendinopatia del sovraspinato, in presenza di un acromion di tipo III con
discreto sperone osseo in sede infero-laterale in corrispondenza della lesione
del tendine del sovraspinato) era di natura degenerativa (doc. 54, p. 2:
“Per quanto attiene ai problemi alla spalla come già accennato all’ultima
visita medico-circondariale, ora è provato dalla RMN che non si tratta di
lesioni post traumatiche, infatti lo sperone osseo non è di origine post
traumatica bensì di origine degenerativa e proprio questo ha portato alla
tendinopatia del sovraspinato che alla fine si è rotto.”).
Nel frattempo - dopo che
una valutazione neurologica aveva posto in luce, da quel profilo, uno stato
nella norma (cfr. doc. 77, p. 3: “Sembra probabile che i dolori riferiti dalla
paziente in corrispondenza della spalla destra siano unicamente legati alla
situazione locale e non cervicale.”) -, RI 1, nel mese di novembre 2005, è stata
sottoposta a un intervento artroscopico a cura del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica.
In quell’occasione, è
stata riscontrata un’ampia lesione del tendine del muscolo sovraspinato non
transmurale.
Il dott. __________ ha quindi
proceduto a un débridement ed a una decompressione sottoacromiale con resezione
del becco osteofitico (doc. 84).
Nel corso del mese di
dicembre 2005, rispondendo al patrocinatore dell’assicurata, il dott. __________
ha affermato che, citiamo: “la lesione della cuffia della spalla dx invece a
mio avviso è post-traumatica (vedere mia lettera del 19.5.2005), anche se vista
l’età della paziente vi è uno sperone osseo che favorisce sicuramente una
rottura del tendine.” (doc. 121).
Il 20 luglio 2006 ha avuto
luogo una nuova visita fiduciaria da parte del chirurgo ortopedico dott. __________.
Queste le considerazioni
da lui espresse a proposito dell’eziologia del danno alla spalla destra,
contenute nel referto datato 24 luglio 2007:
" I
problemi alla spalla destra che attualmente sono stati risolti non sono da
mettere in relazione con l’infortunio, infatti se valutiamo bene l’anamnesi la
prima volta che l’assicurata si è lamentata dei sintomi tipici di un
impingement sottoacromiale, è stato in occasione della visita medica in Agenzia
del gennaio 2005, quindi quasi un anno dopo l’infortunio in parola.
In precedenza, l’assicurata è stata vista al pronto soccorso
dell’Ospedale __________ di __________, è stata vista da un reumatologo, è
stata vista dal medico di circondario dell’Agenzia di __________ e dal medico
di circondario supplente dell’Agenzia di __________, senza che si costatasse la
presenza di una classica sindrome da attrito sottoacromiale.
Anche la RM mette chiaramente in evidenza lo sperone osseo che è
andato col tempo a grattare sul tendine del sovraspinato provocandone la
lesione parziale.
Il fatto che i sintomi tipici della sindrome sottoacromiale sono
apparsi quasi un anno dopo l’infortunio in parola, rende la causalità naturale
per l’infortunio e i pregressi disturbi alla spalla destra, praticamente
impossibile.
Mi riferisco anche a uno scritto del dott. __________
dell’1.3.2006 dove scrive: l’articolazione acromio clavicolare con l’età ha la tendenza
ad una certa degenerazione formando speroni ossei al di sotto dell’acromion.
Questi ultimi, spesso e volentieri procurano lesioni alla cuffia rotatoria a
livello degenerativo con un restringimento dello spazio sottoacromiale che
avviene con l’età a causa di un restringimento del legamento coraco acromiale.
Anche in occasione della valutazione bio-meccanica si riteneva che
Fatti
i disturbi alla spalla destra probabilmente non erano stati provocati
dall’infortunio. Al massimo si poteva ammettere che l’infortunio in parola
poteva aver avuto un ruolo di concausa scatenante. Il fatto però che i classici
sintomi si sono sviluppati quasi un anno dopo escludono, a mio modo di vedere,
anche questa possibilità.”
(doc. 136)
Fra gli atti di causa
figura pure il rapporto, datato 6 giugno 2006, relativo a una valutazione
biomeccanica (“Biomechanische Kurzbeurteilung (Triage)”) eseguita dall’__________
di __________, dal quale si evince, per quanto qui di interesse, che i disturbi
alla spalla destra si sarebbero trovati in relazione di causalità con
alterazioni degenerative e che al sinistro assicurato andava riconosciuto,
tutt’al più, un ruolo scatenante (doc. 129, p. 4).
2.6. Chiamata a
pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la documentazione
agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria
tranquillità, che il sinistro del 18 febbraio 2004 si trovi in una relazione di
causalità naturale, almeno parziale, con i noti disturbi alla spalla destra.
In
particolare, secondo il TCA, non è da escludere a priori che l’evento
traumatico in questione abbia giocato un ruolo scatenante per rapporto
alla sintomatologia denunciata dalla ricorrente, come è d’altronde stato
ventilato anche dai sanitari dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________
(sebbene, in base ad un’affermata giurisprudenza federale, una perizia
biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per giudicare della
gravità di un evento infortunistico, ma non è di per sé adeguata a
determinare in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a seguito
di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale - fra le tante, cfr. STFA
14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre
2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in
plädoyer 6/03, p. 73ss.secondo la giuricfr. doc. 129, p. 4).
Nel qual
caso andrebbe ancora affrontata la questione del raggiungimento dello status
quo sine e, quindi, del momento a partire dal quale l’obbligo a prestazioni
della CO 1 si è estinto.
Questo
Tribunale non ignora che il dott. __________ ha negato all’infortunio del mese
di febbraio 2004 un qualsiasi ruolo causale, anche solo scatenante.
Nondimeno,
nella misura in cui egli ha sostenuto che i disturbi alla spalla destra
sarebbero apparsi con un tempo di latenza piuttosto lungo, di un anno circa
(ciò che, a suo dire, non consentirebbe di riconoscere all’evento
infortunistico nemmeno un ruolo scatenante; cfr., al riguardo, il doc. 136), la sua argomentazione non appare convincente.
Dalle
tavole processuali emergono in effetti elementi tali da far sorgere dei dubbi
circa la fondatezza della tesi del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Dal
rapporto 14 luglio 2004 del reumatologo e fisiatra dott. __________ risulta che
RI 1 aveva dichiarato di avere nel frattempo accusato, citiamo: “… una
sintomatologia dolorosa nel cinto scapolare che coinvolge anche il braccio
destro, con disturbi risentiti secondo i movimenti della testa rispettivamente
quando tenta di portare il braccio destro sopra l’orizzontale.” (doc.
23, p. 2 - il corsivo è del redattore).
All’esame
clinico, lo specialista appena citato aveva riscontrato, citiamo: “…
un’irritabilità della cuffia dei rotatori della spalla con prove isometriche
dolenti da posizione neutrale (abduzione e rotazione esterna) e da abduzione
(per abduzione).” (doc. 23, p. 3).
Anche il
dott. __________, in occasione della visita di controllo del 9 settembre 2004,
aveva invero refertato una ridotta funzione della spalla destra (doc.
28, p. 2).
Sempre in
questo contesto, il TCA ritiene utile sottolineare che, in caso di trauma alla
colonna cervicale, il dolore presente a quest’ultimo livello viene sovente
irradiato verso il cinto scapolare (cfr., su questo aspetto, A.M. Siegel,
Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule, in
A.M. Siegel/D. Fischer, Die neurologische …, p. 170s.: “Nach einem
Considerandi
HWS-Beschleunigungstrauma klagen die Verletzten häufig über Schulterschmerzen. So gaben 36% bis 49% der Verletzten Schulterschmerzen und 12% bis
20% interskapuläre Schmerzen an. Schulterschmerzen sind gewöhnlich eng mit
Nackenschmerzen verbunden und können gleichzeitig episodisch oder permanent
auftreten. (…). Pathogenetisch können Schulterschmerzen direkt durch Schulterverletzungen
(bedingt durch Sicherheitsgurte), durch fortgeleitete Nackenschmerzen oder
Schmerzen bei Diskushernien, Impingement- oder Rotatorenmanschetten-Syndrom
bedingt sein.“).
È
quindi spesso difficile distinguere la sintomatologia proveniente dalla
cervicale da quella invece provocata da una lesione intrinseca della spalla,
perlomeno fintantoché non si assiste a una regressione della problematica
cervicale (in questo senso, si veda la STCA 35.2006.11 del 6 dicembre 2006,
consid. 2.13., confermata dal TF con sentenza U 33/07 del 20
marzo 2008).
D’altro
canto, non si può nemmeno pretendere che questo Tribunale fondi validamente il
proprio giudizio sulle certificazioni agli atti del dott. __________, il quale
ha sì sostenuto la natura traumatica del danno alla spalla destra, senza
tuttavia fornire motivazioni di sorta.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza
pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un
simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una
semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a
chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi
già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente persuasiva.
L’assicuratore infortuni
convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di
conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga
accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi
alla spalla destra lamentati a suo tempo dall’assicurata e, sulla scorta delle
relative risultanze, si pronunci sul diritto a prestazioni dal profilo
materiale e temporale.
2.8
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione
(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua
domanda intesa a essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA
U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per nuovi accertamenti
ai sensi del considerando 2.7..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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