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35.2008.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2008Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i cui sanitari hanno refertato la presenza di leggeri dolori alla cervicale bilateralmente

e posto la diagnosi di distorsione cervicale.

Da un

profilo terapeutico, le è stato prescritto l’utilizzo di cerotti Flector.

L’assicurata è stata dichiarata completamente abile al lavoro (doc. 2).

A far

tempo dal 20 ottobre 2003, l’insorgente è entrata in cura dal dott. __________,

chiropratico, il quale, con rapporto del 5 novembre 2003, ha riferito che la

paziente presentava una, citiamo: “mobilità della colonna cervicale e lombare

limitata di due terzi e dolente in tutte le direzioni. Estremamente dolente la

palpazione di tutto il tratto cervicale e lombare con forte contrattura

muscolare paravertebrale.”.

Dal

referto appena citato risulta inoltre, per quanto qui di interesse, che gli

esami radiologici avevano evidenziato, a livello del rachide cervicale,

un’inversione della fisiologica lordosi cervicale, nonché un’assottigliamento

degli spazi discali C4-C5 e C5-C6.

Il dott. __________

ha prescritto l’utilizzo di un collare elastico, l’assunzione di analgesici,

nonché l’esecuzione di fisioterapia e terapia manuale, ed ha attestato una

completa inabilità lavorativa durante il periodo 20-23 ottobre 2003 (doc. 3).

Con

rapporto del 4 febbraio 2004, il chiropratico curante ha fatto stato di una

sostanziale persistenza dei disturbi in sede cervicale (dolore e limitazione

nei movimenti) con irradiazione verso la scapola destra (doc. 4).

Il 19

febbraio 2004, RI 1 è stata sottoposta a visita fiduciaria di controllo da

parte del dott. __________, spec. FMH in medicina interna.

In quell’occasione,

la ricorrente ha affermato di sentire il collo pesante e di non riuscire a

girare la testa a sinistra/destra massimamente, senza però sintomi di

accompagnamento.

Dopo

avere refertato una ridotta mobilità nelle mosse di rotazione sinistra/destra,

inclinazione sinistra/destra e al piano sagittale, nonché una dolenzia a

livello del processo traverso C5 a sinistra, della muscolatura paracervicale

bassa, del muscolo trapezio parte discendente a sinistra, così come della metà

dorsale, il fiduciario della CO 1 ha posto la diagnosi di “trauma distorsivo cervicale

d’accelerazione in data 18 ottobre 2003 con sviluppo di una sindrome

cervico-omerale a destra”.

Il dott. __________

ha dichiarato l’assicurata abile in misura completa nella sua professione di

impiegata e le ha proposto l’esecuzione di un ciclo di fisioterapia, con

successiva chiusura del caso (doc. 5).

Una nuova

visita medica fiduciaria ha avuto luogo nel mese di luglio 2004, a cura del

dott. __________, spec. FMH in medicina interna.

Il medico

di fiducia ha oggettivato, a livello cervicale, una mobilità conservata, senza

limitazioni né in flessione-estensione, né in rotazione, né in inclinazione

laterale, nonché un buon trofismo della muscolatura paravertebrale, non

aumentata di tono.

Dal punto

di vista terapeutico, il dott. __________ ha auspicato l’esecuzione di un

programma mirato di ginnastica per la schiena con esercizi di stretching e

rinforzo muscolare, da effettuare in modo autonomo dopo avere ricevuto la

relativa istruzione da parte di un fisioterapista.

Egli ha

infine dichiarato che, in assenza di nuovi elementi, il nesso di causalità con

il sinistro assicurato si sarebbe estinto trascorso un anno dall’evento stesso

(doc. 6, p. 3).

Nel corso

del mese di giugno 2007, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha

informato l’assicuratore che la ricorrente soffriva di vertigini e che aveva

perciò beneficiato di sedute di riflessologia (doc. 11).

Da parte

sua, il dott. __________, anch’egli spec. FMH in medicina interna, ha riferito

che RI 1 accusava una sindrome cervicale con miogelosi post-incidente stradale,

accompagnata da una sindrome ansioso-depressiva reattiva alla sintomatologia

algica, in lento miglioramento grazie alle cure mediche alternative (training

autogeno, agopuntura e omeopatia) instaurate nel frattempo (doc. 13).

Il 18

settembre 2007, l’insorgente è stata sentita da un ispettore

dell’amministrazione.

In

quell’occasione, essa ha dichiarato quanto segue a proposito del decorso:

"

Dopo le cure del caso la pratica è stata chiusa

con effetto 31.10.04. Il 31.07.2007 ho annunciato la ricaduta di tale

infortunio ma per l’AD risulto sempre collocabile quindi abile.

I dolori alla schiena e alla cervicale con

irradiazione alle spalle sono stati sempre presenti ma sono peggiorati in modo

drastico da inizio maggio 2007, infatti oltre ai dolori ha cominciato a

manifestarsi anche una sensazione di instabilità con perdita dell’equilibrio.

Dal 2005 ho eseguito varie terapie (fisio e agopuntura). Sono stata al Pronto

soccorso della Clinica __________ di __________ il 12.05.2007, inoltre sono

stata ricoverata presso la Clinica __________ due volte (14.05.07-18.05.07 e

26.05.07-30.05.07).

L’ultima visita ad un Pronto soccorso è avvenuta

il 09.07.07 presso il PS dell’Ospedale __________.

Il 24.05.07 ha eseguito una RMI su richiesta del

dr. __________ presso l’Istituto radiologico __________ (referto presso dr. __________).”

(doc. 21,

p. 2)

In data

26 settembre 2007, la ricorrente è stata nuovamente periziata dall’internista

dott. __________.

Questo

sanitario ha diagnosticato una sindrome cervicale, un disturbo dell’equilibrio

e della coordinazione di natura da definire, con probabile componente

funzionale, nonché degli esiti di trauma distorsivo cervicale QTF grado I.

Egli si è

quindi così espresso circa l’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurata:

"

I disturbi lamentati attualmente dalla

paziente non sono in relazione di causalità naturale con l’evento del 18.10.03.

A distanza di quattro anni da un trauma

distorsivo cervicale grado I QTF, senza lesioni strutturali (né agli esami

iniziali né agli esami recentemente effettuati), è escluso un rapporto di

causalità tra i disturbi attuali e l’evento del 18.10.03.”

(doc. 22,

p. 4 - il corsivo è del redattore)

Fra gli

atti di causa figura pure una certificazione, datata 6 novembre 2007, del

Master in medicina tradizionale cinese Song Cong, attivo presso l’Ospedale __________

di __________, per il quale i disturbi cervicali lamentati dall’assicurata

sarebbero ancora riconducibili al sinistro dell’ottobre 2003 (doc. 29: “La

paziente ha subito delle lesioni a livello muscolare e tendineo (non visibili

dalle radiografie) che sono la causa dei forti dolori cervicali: essendoci una

forte infiammazione in questa zona, subentra anche una sofferenza nervosa che è

la causa dei problemi di equilibrio. (…). I problemi cervicali attuali della

signora RI 1 sono quindi riconducibili all’evento del 18.10.2003.”).

Unitamente

alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto del dott. __________,

spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, il cui tenore è, in particolare,

il seguente:

"

(…)

Su richiesta della paziente confermo che essa è

in mia cura presso il mio studio dal 13.12.2007 per un colpo di frusta subito

in un incidente stradale avvenuto il 18.10.2003; da allora presenta delle

vertigini che secondo me sono collegate a quest’ultimo, in quanto prima non

esistevano.

In data del 31.10.2004 il caso è stato chiuso da

parte dell’CO 1 senza aver raggiunto una guarigione completa, le lastre

eseguite a livello cerebrale non mostravano una patologia anatomica, ma è ben

conosciuto il fatto che uno stiramento dei propriocettori dei nervi e della

muscolatura cervicale può creare una patologia fisiologica e quindi non

visibile sulla radiografia, questo può creare lo stato di vertigini attuale.

Su questo argomento sono stati pubblicati diversi

articoli, i quali confermano che esiste una connessione fra un colpo di frusta

e la persistenza delle vertigini accusate.

Dal mio punto di vista lei dovrebbe prendere

contatto con l’AI per informarsi e magari eseguire una perizia in un reparto

specializzato nel campo della otoneurologia, come per esempio l’Ospedale __________

di __________ oppure all’Ospedale __________ di __________.“

(doc. 36)

2.14. Un’attenta

valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al considerando precedente

- consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare delle lesioni

morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare a

sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1, nonostante essa sia stata

sottoposta ad accurate misure diagnostiche.

Questa

Corte si trova dunque confrontata a un caso in cui i disturbi avvertiti

dall’assicurato non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano

oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole

all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di

una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA 35.2004.74 del 1° marzo 2005, confermata dal TFA con

sentenza U 130/05 dell’11 maggio 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26

del 28 luglio 2003, 35.2003.39 del 5 aprile 2003, confermata dal TFA con

giudizio U 162/04 del 13 aprile 2006, 35.2002.49 del 25 novembre 2002,

confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13

settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57

del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo

2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr.,

inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il

corsivo è del redattore).

Va

comunque ricordato che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S.

(cfr. consid. 2.9.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo

ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si è in presenza di

un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i

traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il

fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano

oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a

qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro

rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Sulla

base degli atti medici può essere ammesso che la ricorrente sia rimasta vittima

di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale. Ciò è stato del

resto riconosciuto anche dai medici di fiducia della CO 1, dottori __________Pianezzi

(cfr. doc. 5, p. 2: “Trauma distorsivo cervicale d’accelerazione in

data 18 ottobre 2003 con sviluppo di una sindrome cervico-omerale a

destra.” e doc. 6, p. 2: “Esiti di trauma cervicale di accelerazione il

18.10.03, senza perdita di conoscenza, senza disturbi neuro-psicologici,

con persistenza di leggeri dolori cervicali in lenta remissione, senza sindrome

cervico-vertebrale.” - il corsivo è del redattore).

Nondimeno,

ciò non è ancora sufficiente per potere applicare i principi elaborati dalla

Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti,

secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna

applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro

tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (DTF 117 V 360

consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della

concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.; cfr., pure, J.-M. Duc, La jurisprudence des assurances sociales

concernant les traumatismes cervicaux, in SZS 52/2008, p. 59).

In una

sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha negato l'applicabilità

della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un

incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione,

aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con irradiazioni alla

regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto

sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"

Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)

Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital

X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben

und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der

Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei

und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"

seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals

Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte

leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in

Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung

ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen,

Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche

Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression,

Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind

dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem

Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals

im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik

R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem

Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie

der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres

bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“

In

una sentenza U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha

parimenti negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi

d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore

dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia,

citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera

sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla

giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -,

mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.

In concreto, attentamente

vagliata la documentazione medica, va considerato accertato che l’insorgente, immediatamente

dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede cervicale, così come si evince,

ad esempio, dal modulo di documentazione per prima consultazione successiva a

trauma d’accelerazione cranio-cervicale, compilato dai sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 2; in proposito, si veda

Considerandi

la sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5, con cui il TF ha chiarito

che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne soltanto i disturbi

a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi

rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”).

D’altro canto, però, non

può essere ammesso che essa abbia pure lamentato altri sintomi tipici “in

modo frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 succitata).

Il TCA osserva che nel

decorso post-infortunistico, l’assicurata ha accusato l’apparizione di

vertigini e, stando perlomeno al rapporto 17 agosto 2007 del dott. __________,

anche di una sindrome ansioso-depressiva (cfr. doc. 13), che, come tali, appartengono

ai sintomi tipici ricollegabili ai traumi da “colpo di

frusta”.

Tali disturbi

sono tuttavia insorti a lunga distanza dall’evento traumatico in discussione.

Sulla

scorta di quanto emerge dal verbale d’audizione del 18 settembre 2007, le

vertigini sono apparse a partire dal mese di maggio 2007, trascorsi dunque tre

anni e mezzo dall’infortunio (cfr. doc. 21, p. 2: “I dolori alla schiena e

alla cervicale con irradiazione alle spalle sono stati sempre presenti ma

sono peggiorati in modo drastico da inizio maggio 2007, infatti oltre ai dolori

ha cominciato a manifestarsi anche una sensazione di instabilità con perdita

dell’equilibrio.” - il corsivo è del redattore).

Lo stesso

discorso vale per la pretesa problematica psichica, della cui esistenza se ne

fa accenno, per la prima (e ultima) volta, nel rapporto 17 agosto 2007 del

dott. __________ (cfr. doc. 13).

In una

sentenza U 358/02 del 17 giugno 2003, il TFA ha stabilito che la propria

giurisprudenza in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale, non

presuppone che i sintomi tipici siano tutti costantemente presenti (cfr.

consid. 3.1).

In

un'altra sentenza U 256/02 del 16 aprile 2003, l’Alta Corte ha precisato che

qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza di più anni, non solo i

medesimi devono essere qualificati come aspecifici per un trauma

d'accelerazione cervicale, ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza

stessa di un nesso di causalità naturale con l'infortunio.

Nel caso

che era chiamata a giudicare il TFA ha così negato l'esistenza della causalità

naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della

circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma

cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato

l'apparizione di sintomi normalmente legati a una tale lesione a distanza di

sette anni circa dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva

presentato esclusivamente dei problemi a livello del collo:

"

(…)

Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht

erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach

dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu

RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2

und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit

Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen

Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden

(nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es

bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise

bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)"

(STFA

succitata, consid. 5.2).

La I.

Camera del TFA è pervenuta a una conclusione analoga in nella sentenza di

principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, trattandosi della questione a sapere se

a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e

mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"

(…).

4.3

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen. Andernfalls

bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder bloss

möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach

unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges

geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde

(Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14.

Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit

zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten

körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit

verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu

kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen

Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und

bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur

Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann

ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

(STFA

succitata - il corsivo è del redattore)

Questo

Tribunale ha statuito nello stesso senso nella sentenza 35.2000.29 del 12 settembre

2002, riguardante un'assicurata, vittima anch'essa di un trauma del tipo “colpo

di frusta” alla colonna cervicale a seguito di un tamponamento stradale, che

aveva presentato dei disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta capacità

di concentrazione e di memoria) nonché nausea, vomito e vertigini, con un tempo

di latenza di circa due anni e mezzo.

Queste le

ragioni che hanno portato il TCA a negare che tale sintomatologia potesse

costituire una naturale conseguenza del trauma d'accelerazione riportato

dall'assicurata:

"

(…).

In concreto, va osservato che L., dopo l’evento

infortunistico del luglio 1997, ha presentato soltanto in modo (molto) parziale

disturbi che rientrano nel quadro tipico di un trauma cervicale del tipo “colpo

di frusta”.

Nel certificato del 20 settembre 1997 del dottor

R., relativo alla visita del 15 agosto 1997, si fa stato unicamente di disturbi

localizzati al collo ed alle spalle nonché di una limitata mobilità del

segmento cervicale (cfr. doc. 4, p. 1 e 2). Ancora in occasione della

consultazione del 3 agosto 1998 - dunque a più di un anno dal sinistro - il

suddetto reumatologo ha unicamente attestato l'esistenza di una muscolatura

contratta nella regione del collo e delle spalle nonché di una disfunzione

segmentale a livello C1/2 e 2/3 a destra (cfr. doc. 2).

Durante la visita peritale del 1° febbraio 1999,

il dott. B. ha potuto oggettivare soltanto una discreta limitazione della

rotazione verso sinistra della colonna cervicale ed una modesta contrattura

muscolare nella regione del cinto scapolare. Soggettivamente, L. lamentava dei

lievi dolori al collo, evocabili alla digitopressione (cfr. doc. 1, p. 4).

Da parte sua, il dott. C., in data 15 aprile

1999, ha riferito soltanto di una "… disfunzione dei segmenti alti alla

cervicale, con rotazione bloccata verso sx di C1 su C2 e di C2 su C3"

(cfr. certificato del 23.6.1999 accluso al doc. 24).

Dal rapporto 1° ottobre 1999 della dott.ssa P.,

spec. FMH in neurologia, relativo al consulto del 28 settembre 1999, risulta

che l'assicurata presentava, citiamo: "… una muscolatura paravertebrale

simmetricamente sviluppata. Una modica limitazione della lateroversione a

sinistra, mentre l'inclinazione e la reclinazione sono libere, nessuna

riproducibilità di dolori col colpo di tosse e nemmeno con la prova di

Valsalva. (…). Neurologicamente posso affermare che non vi sono segni di

un'irritazione di un danno radicolare o midollare, in particolare nessun

fattore patologico dall'ottica neuromuscolare. La fenomenologia della cefalea

descritta evoca un'eziologia tensionale. Non vi sono segni di elementi

emicranici né cervicogeni" (doc. XXXVIII 1, p. 3).

Durante la degenza 20 settembre-1° ottobre 1999

presso la Clinica X., il dott. C. ha osservato "… una disfunzione alla

rotazione verso sinistra con blocco dei segmenti cervicali C1/C2, C2/C3 e

trigger points alla muscolatura suboccipitale e del collo anteriore" (cfr.

doc. I, p. 2).

Da notare ancora che sino al suo ricovero presso

il suddetto istituto di cura - quindi per più di due anni - L. è sempre stata

in grado di esercitare la sua attività professionale a tempo pieno.

È solo nei referti della Clinica di

riabilitazione Y. che, per la prima volta (posto come la prima consultazione

presso il Prof. dott. E. abbia avuto luogo il 25 febbraio 2000, cfr. doc. D, p.

1), si fa accenno - oltre alla nota sintomatologia a livello cervicale e delle

spalle - all'insorgenza di disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta

capacità di concentrazione e di memoria) nonché di nausea, vomito e vertigini

(cfr. doc. U). Manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo,

tali disturbi non possono essere considerati delle conseguenze del trauma di

accelerazione al rachide cervicale lamentato dalla ricorrente.

In questo senso si è pure espressa la Commissione

"Whiplash-associated Disorder" della Società svizzera di

neurologia, autrice di un cosiddetto "foglio di consenso", secondo la

quale deve essere ritenuta inverosimile l'insorgenza di nuovi sintomi dopo un

intervallo libero da disturbi o, altrimenti detto, il quadro tipico dei

disturbi deve manifestarsi all'istante, rispettivamente, durante i primi giorni

dopo l'infortunio (cfr. rapporto del 13.7.2001 del dottor __________,

attivo presso la Divisione medica dell'INSAI a Lucerna, citato nella STCA dell'11

luglio 2002 nella causa T., inc. 35.2002.22, consid. 2.3.

in fine: "Die vom Patienten geltend gemachten

Beschwerden hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören zu den Symptomen,

die nach einem "Schleudertrauma" geklagt werden können. Andere Symptome

hat der Patient nicht geschildert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass gemäss

Konsenspapier der Kommission "Whiplash Associated Disorder" der

Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft das Auftreten neuartiger Symptome

nach einem beschwerdefreien Intervall unwahrscheinlich ist, anders ausgedrückt,

das "typische Beschwerdebild" nach einem solchen Unfallmechanismus

muss sofort, bzw. in den ersten Tagen nach dem Unfall registriert werden";

cfr., pure, Schnider, Annoni, Dvorak, Ettlin, Gütling, Jenzer, Radanov, Regard,

Sturzenegger, Walz, Beschwerdebild nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma

"whiplash-associated disorder", Boll. dei medici svizzeri 2000, p.

2218ss.).

Del resto, va pure ricordato che la

giurisprudenza del TFA insegna che, più

il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo,

e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b)."

(STCA

succitata, consid. 2.5.)

Limitatamente

a questo aspetto, il summenzionato giudizio cantonale è stato confermato dal

TFA con pronunzia U 299/02 del 2 settembre 2003.

L'Alta

Corte ha al proposito rilevato:

"

A prescindere da tale constatazione, va comunque

notato che i sintomi tipici ricollegabili a un trauma del tipo "colpo di

frusta" sono essenzialmente stati rilevati, in forma multipla, per la

prima volta nella primavera del 2000, in occasione della degenza, avvenuta dal

27.

aprile al 25 maggio 2000, presso la Clinica riabilitativa di Y., ossia a

distanza di 2 anni e 9 mesi dall'incidente (sul significato attribuito dalla

giurisprudenza alla manifestazione tardiva dei sintomi, cfr. sentenza del 12

luglio 2002 in re M., U 34/02, consid. 3b/aa [tempo di latenza: 2 anni dall'ultimo

infortunio], e sentenza inedita del 10 dicembre 1999 in re H., U 249/98 [tempo

di latenza: 3 ½ anni]) e, ciò che più conta, posteriormente alla decisione su

opposizione in lite del 23 febbraio 2000 che delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice (consid. 2.1).

Ora, già solo per questo motivo, non avendo

potuto, al momento determinante della decisione su opposizione in lite,

ravvisare il quadro tipico dei sintomi ricollegabile ai traumi cervicali del

tipo "colpo di frusta", a ragione la Corte cantonale non poteva

nemmeno valutare - e riconoscere eo ipso - la persistenza del necessario nesso

di causalità naturale tra l'incapacità lavorativa della ricorrente e

l'infortunio del 19 luglio 1997 in base alle regole stabilite in quell'ambito."

(STFA

succitata, consid. 3).

In

ossequio alla giurisprudenza appena illustrata, occorre concludere, nel

presente caso, che né le vertigini, né le turbe psichiche, possono essere

annoverate fra le conseguenze naturali del sinistro del mese di ottobre 2003.

Le certificazioni

dei medici curanti agli atti (cfr. doc. 29 e 36) non appaiono suscettibili di

rimettere in discussione tale conclusione.

Al

riguardo, è utile ricordare che il semplice fatto di essere apparso dopo un

infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato

da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Ora, l’assenza del quadro tipico dei disturbi susseguenti a un

trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, comporta l’inapplicabilità della

giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, ragione per la quale la questione

della causalità deve dunque essere risolta secondo le regole ordinarie.

In questo

senso, la mancata oggettivazione di un danno strutturale di eziologia

traumatica che correli con la sintomatologia presentata dall’assicurata

posteriormente alla data di chiusura del caso, implica la negazione del nesso

di causalità naturale (cfr. consid. 2.14 ab initio).

2.15

Questo

Tribunale osserva peraltro che la conclusione a cui é pervenuto il medico di

fiducia della CO 1 - estinzione del nesso causale naturale trascorso un anno

dal sinistro -, é conforme alla dottrina medica dominante.

Infatti,

secondo l’esperienza medica, in caso di sinistro senza danno morfologico alla

colonna vertebrale, uno stato degenerativo preesistente può essere reso

manifesto per la prima volta dall’infortunio, tuttavia la cronicizzazione dei

disturbi va sempre più ricondotta a altri fattori, estranei all’evento

traumatico (cfr. Bär /Kiener, Prellung, Verstauchung oder Zerrung der

Wirbelsäule, in Medizinische Mitteilungen der SUVA n. 67 del Dicembre

1994, p. 45ss.).

Inoltre,

secondo Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berna 1990, p.

52, una contusione della colonna vertebrale può rendere sintomatica una

preesistente spondilartrosi, spondilosi o altre patologie del rachide, sino a

quel momento asintomatiche, tuttavia si tratterà nella maggior parte dei casi

di un aggravamento transitorio.

In base a altre

pubblicazioni (in particolare, Morscher/Chapchal, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen, in Baur/Nigst, Versicherungsmedizin,

2.

ed., Berna 1985, p. 192), il peggioramento traumatico di patologie

degenerative della colonna vertebrale va considerato estinto, di regola,

trascorsi dai sei ai nove mesi, al massimo un anno dall’infortunio. Se, dopo una

semplice contusione, i disturbi persistono più a lungo, spesso è a causa di un

disturbo dell’adattamento oppure di uno sviluppo psichico anomalo (fra le

tante, cfr. la STFA U 406/05 del 3 aprile 2006, consid. 3.2.2 e la STFA U

129/03 del 25 maggio 2004, consid. 5.5).

D’altronde,

la circostanza che l’insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori prima del

sinistro dell’ottobre 2003, é comunque irrilevante, e ciò alla luce delle

indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario

presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in

una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40,

concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide

cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale

erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das

heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die

Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del

redattore)

2.16

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi denunciati

dall’insorgente, oggetto dell’annuncio di ricaduta del giugno 2007, non costituivano più una

conseguenza naturale di quest’ultimo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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