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Decisione

35.2008.54

Annullate decisioni con le quali assicuratore ha definito diritto a prestazioni di lunga durata. Stato di salute non ancora stabilizzato. Rinvio atti a amministrazione per definire nuovamente diritto

29 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In data 22

agosto 2008, questa Corte ha interpellato i medici del Servizio __________ di

neurochirurgia, allo scopo di chiarire l’eziologia della stenosi del canale

spinale a livello dello spazio L2/L3, diagnosticata grazie all’esame di radicolosaccografia

(doc. XII - inc. 35.2008.55).

La

risposta del dott. __________ è pervenuta il 4 settembre 2008 (doc. XIV - inc.

35.2008.55) ed è stata intimata alle parti per osservazioni.

La CO 1

ha preso posizione l’11 settembre 2008 (doc. XVI - inc. 35.2008.55), mentre

l’assicurata lo ha fatto in data 19 settembre 2008 (doc. XIII + allegati - inc.

35.2008.54).

1.9. Il 19

settembre 2008, l’assicurata ha presentato un allegato di replica, mediante il

quale si è essenzialmente confermata nelle proprie allegazioni e conclusioni

(doc. XIV - inc. 35.2008.54 e doc. XVII - inc. 35.2008.55).

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. L'art. 72

del Codice di procedura civile ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio

al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due

decisioni emesse dallo stesso assicuratore e che in entrambi i casi si pone, a

titolo preliminare, la questione dell’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,

è accertata la connessione tra loro.

Per

economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007;

SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K

150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V

33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K

139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

2.3. L’assicurata

ha rimproverato all’assicuratore resistente di avere violato il diritto di

essere sentito in relazione alle modalità secondo le quali esso avrebbe

amministrato le prove (cfr. doc. I, p. 20s. - inc. 35.2008.54 e doc. I, p. 18s.

- inc. 35.2008.55).

Questo

Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre tale censura, poiché, così come

verrà meglio dimostrato in seguito, le decisioni su opposizione impugnate vanno

comunque annullate per ragioni attinenti al merito della vertenza.

2.4. L’oggetto

della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità e

dell’indennità per menomazione all’integrità spettanti alla ricorrente.

Preliminarmente,

visto che anche questo aspetto risulta contestato, il TCA è però tenuto a verificare

se lo stato di salute di RI 1 poteva essere ritenuto stabilizzato e, quindi, se

l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alla

cura medica. Il passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata a quello

delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + IMI) presuppone

infatti una stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata.

2.5. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.6. La decisione

di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, quindi,

di porre termine alle prestazioni di corta durata, è stata presa sulla base

della valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 marzo

2007:

"

In considerazione della natura e del tipo dei

postumi infortunistici riportati, del tempo trascorso dall’evento del

31.7.2005, così come del quadro clinico riscontrato attualmente, ritengo che un

miglioramento significativo dello stato attuale possa venir raggiunto

limitatamente alla componente di claudicatio radicolare [presente a livello di

S1, n.d.r.], ammesso che questi raggiunga un’intensità tale da

richiedere delle misure cruenti.

Per quanto attiene agli ulteriori postumi

infortunistici la continuazione delle cure mediche, fisioterapiche in

particolare è suscettibile di favorire il mantenimento dello stato di salute

attuale, rispettivamente della residuale capacità lavorativa.

In questo contesto si iscrivono pure le misure

terapeutiche medicamentose, eventualmente mini-invasive (infiltrazioni)

suscettibili di venire considerate dal dr. __________ nell’ambito della sua

futura valutazione/presa a carico della paziente.

Complessivamente, oltre alla terapia antalgica

medicamentosa, ritengo ragionevole considerare circa 3-4 cicli di fisioterapia

all’anno in equivalenza a una seduta di fisioterapia ogni decina di giorni

circa.

Eventuali ulteriori serie aggiuntive dovranno

venir valutate di caso in caso a dipendenza della situazione clinica

intercorrente.

Le misure correttive dei reperti cicatriziali

cutanei superficiali al volto, nell’insieme non deturpanti, non esercitano

nessuna ripercussione sulla capacità lavorativa residuale, oppure sullo stato

di salute generale della signora RI 1.”

(doc. 70,

p. 8s. - inc. 35.2008.54 e 55)

Dalle

tavole processuali emerge che, posteriormente al consulto peritale, lo stato di

salute di RI 1 si è aggravato, a livello del ginocchio sinistro e del rachide

(cfr. rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________ - doc. J 2: “Per

quanto riguarda invece il ginocchio sx lei presenta una gonartrosi

femoro/tibiale mediale con un netto peggioramento nel giro di neppure 1 anno e

mezzo. Come d’accordo ho inviato una lettera al Dr. __________ con preghiera di

convocarla per valutare la posa di una protesi. Il secondo problema resta a

livello della schiena dove presenta dei dolori irradianti alla gamba sx di tipo

neuropatico che rispondono solo in parte al Lyrica.”).

In

ragione dei disturbi alla schiena - una sindrome algica lombo-radicolare -

l’insorgente, in data 24 luglio 2008, è stata sottoposta a un esame di radicolosaccografia

con TAC presso Il Servizio cantonale di neurochirurgia, accertamento che ha

consentito di evidenziare la presenza di una stenosi del canale spinale a

Considerandi

livello craniale rispetto alla stabilizzazione posteriore L3-L5 eseguita

nel mese di luglio 2006.

Gli

specialisti hanno quindi proposto un intervento di decompressione del canale

spinale stretto accompagnato da una stabilizzazione, procedere al quale la

ricorrente ha dato il proprio accordo (doc. L).

Chiamata

dal TCA a prendere posizione in merito alla patologia appena menzionata, la CO

1.

ne ha negato l’eziologia traumatica (doc. X, p. 8: “Per quanto concerne il 2°

complemento al ricorso prodotto dalla signora RI 1, parte convenuta rileva che

il rapporto 29 luglio 2008 redatto dal dr. med. __________, fra l’altro, che

necessita intervenire tramite un’operazione di “decompressione al canale

spinale stretto a livello L2/L3” ciò che dimostra, semmai, la presenza di una problematica

di natura degenerativa piuttosto che legata all’infortunio in narrativa.” -

il corsivo è del redattore).

In data

22.

agosto 2008, questo Tribunale ha quindi interpellato i sanitari del Servizio

cantonale di__________, i quali sono stati invitati a pronunciarsi riguardo

all’esistenza (o meno) di un legame causale naturale tra la stenosi del canale

spinale a livello di L2/L3 e l’incidente della circolazione stradale del luglio

2005.

(doc. XII).

Questa la

risposta che il dott. __________, __________, ha fornito il 29 agosto 2008:

"

Il 24 luglio 2008 scorso, abbiamo realizzato un

esame di radicolosaccografia e TAC dopo mezzo di contrasto, che se mette in

evidenza da una parte l’esito favorevole del gesto decompressivo a livello

della fattura L4, dall’altra parte dimostra un restringimento che si situa

nello spazio L2/L3 cioè immediatamente al di sopra del segmento stabilizzato

(L3/L5). Tale stenosi non era invece evidenziabile in precedenza. Premetto che

il quesito da lei posto, e cioè di sapere se la stenosi secondaria del canale

spinale è in modo diretto o indiretto legata al trauma subito, non è

d’immediata risposta e soggetto ad interpretazioni.

Le trasmettiamo quindi la nostra visione:

La stenosi del canale spinale L2/L3 osservata

ultimamente non presenta una patogenesi traumatica ma degenerativa.

La necessità però di avere proceduto ad un gesto

stabilizzatore L3-L5 ha favorito il restringimento secondario del canale

spinale e non a caso sul segmento immediatamente adiacente. In altri termini,

biomeccanicamente questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della

frattura L4 ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di

stabilizzazione e quindi sul livello L2/L3.

Analizzando a posteriori gli esami pre-operatori,

non troviamo a livello L2/L3 delle alterazioni degenerative patologiche e

comunque consone all’età della paziente. Possiamo quindi affermare, secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, che il restringimento ora

clinicamente sintomatico sia stato favorito dall’intervento chirurgico di

stabilizzazione L3/L4, L4/L5, indispensabile nel trattare efficacemente la

problematica traumatica.

Viceversa, non consideriamo che il fenomeno

(stenosi) osservato rientri nel decorso normale di una patologia degenerativa

del rachide lombare ma che vi sia una correlazione indiretta (per il tramite

della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della circolazione del 2005.

Questo meccanismo di “scompenso” del segmento adiacente alla stabilizzazione è

riportato nella letteratura scientifica più recente ma rimane dibattuto.”

(doc. XIV

- il corsivo è del redattore)

Con

l’allegato di osservazioni dell’11 settembre 2008, l’assicuratore LAINF

convenuto ha fatto valere che la valutazione espressa dal dott. __________ non

sarebbe atta a dimostrare, con un grado di verosimiglianza sufficiente,

l’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (doc. XVI: “A questo

punto, a mente di parte convenuta ed in netta opposizione con quanto asserito

dal dr. med. __________, non si può certo concludere - perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante - che la stenosi in questione sia in correlazione

indiretta con l’incidente della circolazione del 2005 poiché come rileva lo

stesso dr. med. __________: “… Questo meccanismo di “scompenso” del segmento

adiacente alla stabilizzazione è riportato nella letteratura più recente ma

rimane dibattuto.”).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non doversi scostare dalla

conclusione a cui è pervenuto il dott. __________ - specialista proprio nella

materia che qui interessa, nella sua qualità di Viceprimario del Servizio __________

di neurochirurgia - e, dunque, di potere riconoscere l’esistenza di un nesso

causale indiretto tra la patologia di cui l’insorgente soffre ed il sinistro

del 31 luglio 2005 (doc. XIV, p. 2: “… ma che vi sia una correlazione indiretta

(per il tramite della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della

circolazione del 2005.”), nel senso che il restringimento del canale spinale a

livello di L2/L3, che di per sé presenta una patogenesi degenerativa, è stato

favorito dalla stabilizzazione posteriore L3-L5, realizzata a suo tempo per

porre rimedio alle sequele infortunistiche.

Il

sanitario consultato dal TCA ha infatti spiegato che, da un punto di vista biomeccanico,

citiamo: “… questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della frattura L4

ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di stabilizzazione

e quindi sul livello L2/L3.” (doc. XIV, p. 2).

In questo

contesto, è utile ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza,

per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio

rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di

modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,

abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca,

in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V

134.

consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U

136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet

des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101).

La responsabilità dell'assicuratore LAINF si considera impegnata

anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono aggravati da

uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo (cfr. STFA U

152/01 dell'8 ottobre 2003, consid. 4.3; W. Morger,

Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art. 36 UVG], in

Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).

La

circostanza che vi potrebbero essere delle “chiavi di lettura” diverse da

quella utilizzata dal dott. __________ (doc. XVI, p. 1), non sorprende.

La medicina non è una

scienza esatta: accade di frequente che su una medesima problematica i pareri

divergano. D'altra parte, in materia di assicurazioni sociali, l’esistenza di

un fatto è ritenuta accertata qualora sia dimostrata, non con certezza, ma con

verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5 b pag. 360).

Assodata l’eziologia infortunistica

dell’affezione localizzata alla colonna lombare (e, quindi, la responsabilità

dell’assicuratore LAINF), il TCA osserva che quest’ultima e la relativa

sintomatologia erano verosimilmente già presenti al momento in cui

l’amministrazione ha proceduto all’emanazione delle decisioni su opposizione

impugnate (marzo 2008), momento che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

Ciò trova

conferma nel rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________, in cui si

legge che RI 1 già allora accusava, citiamo: “dei dolori irradianti alla gamba

sx di tipo neuropatici …” (doc. J), così come da quello datato 29 luglio 2008

del Servizio __________ di neurochirurgia, da cui si evince che l’assicurata

aveva denunciato una recrudescenza dei dolori in sede lombare, con irradiazione

algica al versante delle cosce bilateralmente, a partire da 4-5 mesi prima

(doc. L).

Siccome

non vi è ragione di dubitare che il provvedimento terapeutico proposto dagli

specialisti (decompressione del canale spinale + stabilizzazione), al quale

l’insorgente ha peraltro già dato il proprio benestare (cfr. doc. L), è

destinato a migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (e che non ha

dunque un carattere semplicemente conservativo), questa Corte deve concludere

che la CO 1 ha proceduto prematuramente alla definizione della pratica

(ovvero alla determinazione della rendita di invalidità e dell’IMI).

In altri

termini - così come è stato fatto pertinentemente valere in sede ricorsuale -,

l'assicuratore LAINF resistente non era legittimato a considerare stabilizzato

lo stato di salute dell’assicurata (esistendo ancora un significativo margine

di miglioramento) e, dunque, neppure a dichiarare estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata, segnatamente quello alla cura medica, a far tempo

dal 31 gennaio 2008.

Le

decisioni su opposizione impugnate devono quindi essere annullate e gli atti

retrocessi all’amministrazione affinché, tenuto conto delle considerazioni che

precedono, definisca di nuovo il diritto a prestazioni dell'assicurata a

contare dal 1° febbraio 2008.

In queste

condizioni, può rimanere insoluta la questione di sapere se si sarebbe giunti

alla medesima conclusione considerando la situazione del ginocchio sinistro

(in proposito, si veda il doc. O).

2.7

Con l’emanazione del presente

giudizio divengono prive di oggetto le istanze tendenti alla concessione dell’effetto

sospensivo dei ricorsi.

2.8

La ricorrente, vincente in

lite é patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione di

sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per giurisprudenza, un

legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta

in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a

meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio

all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza,

coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid. 4), parentale (art.

296.

segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti familiare (art.

328.

CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).

Nella concreta evenienza,

l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della presente procedura

ricorsuale, ragione per cui nulla osta all’assegnazione di un’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

accolti.

§ Le

decisioni su opposizione impugnate sono annullate.

2. Le domande

tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo dei

ricorsi sono divenute

prive di oggetto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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