35.2008.54
Annullate decisioni con le quali assicuratore ha definito diritto a prestazioni di lunga durata. Stato di salute non ancora stabilizzato. Rinvio atti a amministrazione per definire nuovamente diritto
29 settembre 2008Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.54
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Annullate decisioni con le quali assicuratore ha definito diritto a prestazioni di lunga durata. Stato di salute non ancora stabilizzato. Rinvio atti a amministrazione per definire nuovamente diritto a prestazioni. Riconosciuto diritto a ripetibili anche se avvocato é figlia della ricorrente
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
RIPETIBILI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.54
35.2008.55
MM/DC/sc
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 2 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 28 marzo
2008 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
luglio 2005, RI 1 - dipendente della Fondazione __________ di __________ in
qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4
stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma cervicale
distorsivo, la rottura del tendine del muscolo sovraspinato e infraspinato con
sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V.
dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio
cerebri (doc. 12).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1, con due distinte
decisioni formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, ha dichiarato estinto il
diritto alla cura medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi
era più da attendersi un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute
infortunistiche (salvo poi riconoscere all’assicurata il rimborso dei costi
relativi a tre cicli di fisioterapia e alla terapia antalgica medicamentosa
sino al 31 dicembre 2008, misure suscettibili di mantenere lo stato di salute,
rispettivamente, la residua capacità lavorativa), e ha posto RI 1 al beneficio
di una rendita di invalidità del 66% a far tempo dal 1° febbraio 2008, nonché
di un’indennità per menomazione all’integrità del 35% (doc. 77 - inc.
35.2008.54 e 55).
A seguito
delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 78
- inc. 35.2008.54 e 55), l’amministrazione, in data 28 marzo 2008, ha confermato
il contenuto della sue prime due decisioni (doc. 79 - inc. 35.2008.54 e 55).
1.3. Con
tempestivi ricorsi del 2 luglio 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, nel
merito, la condanna dell’assicuratore convenuto a corrisponderle le prestazioni
sanitarie oltre il 31 gennaio 2008, una rendita di invalidità corrispondente a
un tasso di incapacità lucrativa del 100%, pari ad un ammontare di fr.
4’629/mese, a decorrere da una data stabilita in funzione delle censure
relative alla chiusura della cura medica e dell’applicazione dell’art. 21 cpv.
1 lett. d LAINF, nonché un’IMI di un’entità da determinare successivamente ai
prospettati interventi al ginocchio e alla colonna vertebrale (doc. I - inc.
35.2008.54 e 55).
Per
quanto riguarda, in particolare, la contestata estinzione del diritto alla cura
medica, l’insorgente ha fatto valere quanto segue, citiamo:
"
Come anticipato in sede di opposizione 28
febbraio 2008, la ricorrente porta tuttora i postumi dell’infortunio 31.07.05,
segnatamente al ginocchio, che si è aggravato e che occorre operare in autunno
di quest’anno con inevitabile impianto di protesi! Nota bene ella ha già subito
un intervento alla spalla in cui è stata impiantata una protesi. In proposito
riferisce il Dr. __________ nel suo rapporto del 4 aprile 2008 qui prodotto sub
doc. J.
Ma non solo, pure la colonna vertebrale già
operata a seguito della rottura L4, si è aggravata di recente: la ricorrente si
è infatti da poco sottoposta alla radiografia tac risonanza magnetica, dal cui
esame risulta che una vite di quelle che tengono la colonna si sia allentata o
rilasciata, e così spiegando i forti dolori che si sono di recente acutizzati.
L’esame è stato effettuato presso l’Ospedale __________ a cura e ordine del Dr.
__________, a cui chi scrive ha richiesto di voler rilasciare anche egli la sua
valutazione, alla maniera del Dr. __________.
Non appena in possesso di tale scrittura, chi
scrive avrà la premura di versarla in atti di codesta causa.
Da tutti questi motivi discende che un
complemento istruttorio sia necessario, ovvero che l’istruzione del rapporto
medico del Dr. __________ sia completata, nel senso che il Dr. __________
risponda pure egli medesimo alle questioni sollevate, contestualmente che pure
il Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________ __________ e Dr. __________, __________,
siano richiesti ad esprimersi sulle medesime questioni attinenti lo stato della
salute della ricorrente a seguito dell’infortunio del 31.07.05.
Discende pure da quanto sopra esposto che non
corrisponde al vero che le cure non sarebbero più necessarie come sfrontatamente
afferma CO 1. L’infortunio non può essere chiuso e pertanto la decisione di CO
1 deve essere modificata nel senso degli innanzi sviluppati paragrafi oppure
annullata.”
(doc. I -
inc. 35.2008.54 e 55)
1.4. In data 14
luglio 2008, l’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito
alle domande di concessione dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. III -
inc. 35.2008.54 e 55).
1.5. Sempre nel
corso del mese di luglio 2008, la ricorrente ha prodotto uno scritto del
Servizio __________ di neurochirurgia, mediante il quale essa era stata
convocata per sottoporsi a un esame di radicolosaccografia (doc. K - inc.
35.2008.54 e 55).
1.6. Il 6 agosto
2008, RI 1 ha versato agli atti il rapporto 29 luglio 2008 del Servizio __________
di neurochirurgia (doc. L - inc. 35.2008.54 e 55), nonché lo scritto 28 luglio
2008 della CO 1 (doc. M - inc. 35.2008.54 e 55).
1.7. L’amministrazione,
con risposte di causa datate 8 agosto 2008, ha postulato l’integrale reiezione
delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. X - inc. 35.2008.54 e 55).
Fatti
1.8. In data 22
agosto 2008, questa Corte ha interpellato i medici del Servizio __________ di
neurochirurgia, allo scopo di chiarire l’eziologia della stenosi del canale
spinale a livello dello spazio L2/L3, diagnosticata grazie all’esame di radicolosaccografia
(doc. XII - inc. 35.2008.55).
La
risposta del dott. __________ è pervenuta il 4 settembre 2008 (doc. XIV - inc.
35.2008.55) ed è stata intimata alle parti per osservazioni.
La CO 1
ha preso posizione l’11 settembre 2008 (doc. XVI - inc. 35.2008.55), mentre
l’assicurata lo ha fatto in data 19 settembre 2008 (doc. XIII + allegati - inc.
35.2008.54).
1.9. Il 19
settembre 2008, l’assicurata ha presentato un allegato di replica, mediante il
quale si è essenzialmente confermata nelle proprie allegazioni e conclusioni
(doc. XIV - inc. 35.2008.54 e doc. XVII - inc. 35.2008.55).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. L'art. 72
del Codice di procedura civile ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio
al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando
sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad
altro giudice per ragione di materia;
b) quando,
essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o
atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due
decisioni emesse dallo stesso assicuratore e che in entrambi i casi si pone, a
titolo preliminare, la questione dell’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,
è accertata la connessione tra loro.
Per
economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007;
SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K
150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V
33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K
139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
2.3. L’assicurata
ha rimproverato all’assicuratore resistente di avere violato il diritto di
essere sentito in relazione alle modalità secondo le quali esso avrebbe
amministrato le prove (cfr. doc. I, p. 20s. - inc. 35.2008.54 e doc. I, p. 18s.
- inc. 35.2008.55).
Questo
Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre tale censura, poiché, così come
verrà meglio dimostrato in seguito, le decisioni su opposizione impugnate vanno
comunque annullate per ragioni attinenti al merito della vertenza.
2.4. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità e
dell’indennità per menomazione all’integrità spettanti alla ricorrente.
Preliminarmente,
visto che anche questo aspetto risulta contestato, il TCA è però tenuto a verificare
se lo stato di salute di RI 1 poteva essere ritenuto stabilizzato e, quindi, se
l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alla
cura medica. Il passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata a quello
delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + IMI) presuppone
infatti una stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.6. La decisione
di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, quindi,
di porre termine alle prestazioni di corta durata, è stata presa sulla base
della valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 marzo
2007:
"
In considerazione della natura e del tipo dei
postumi infortunistici riportati, del tempo trascorso dall’evento del
31.7.2005, così come del quadro clinico riscontrato attualmente, ritengo che un
miglioramento significativo dello stato attuale possa venir raggiunto
limitatamente alla componente di claudicatio radicolare [presente a livello di
S1, n.d.r.], ammesso che questi raggiunga un’intensità tale da
richiedere delle misure cruenti.
Per quanto attiene agli ulteriori postumi
infortunistici la continuazione delle cure mediche, fisioterapiche in
particolare è suscettibile di favorire il mantenimento dello stato di salute
attuale, rispettivamente della residuale capacità lavorativa.
In questo contesto si iscrivono pure le misure
terapeutiche medicamentose, eventualmente mini-invasive (infiltrazioni)
suscettibili di venire considerate dal dr. __________ nell’ambito della sua
futura valutazione/presa a carico della paziente.
Complessivamente, oltre alla terapia antalgica
medicamentosa, ritengo ragionevole considerare circa 3-4 cicli di fisioterapia
all’anno in equivalenza a una seduta di fisioterapia ogni decina di giorni
circa.
Eventuali ulteriori serie aggiuntive dovranno
venir valutate di caso in caso a dipendenza della situazione clinica
intercorrente.
Le misure correttive dei reperti cicatriziali
cutanei superficiali al volto, nell’insieme non deturpanti, non esercitano
nessuna ripercussione sulla capacità lavorativa residuale, oppure sullo stato
di salute generale della signora RI 1.”
(doc. 70,
p. 8s. - inc. 35.2008.54 e 55)
Dalle
tavole processuali emerge che, posteriormente al consulto peritale, lo stato di
salute di RI 1 si è aggravato, a livello del ginocchio sinistro e del rachide
(cfr. rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________ - doc. J 2: “Per
quanto riguarda invece il ginocchio sx lei presenta una gonartrosi
femoro/tibiale mediale con un netto peggioramento nel giro di neppure 1 anno e
mezzo. Come d’accordo ho inviato una lettera al Dr. __________ con preghiera di
convocarla per valutare la posa di una protesi. Il secondo problema resta a
livello della schiena dove presenta dei dolori irradianti alla gamba sx di tipo
neuropatico che rispondono solo in parte al Lyrica.”).
In
ragione dei disturbi alla schiena - una sindrome algica lombo-radicolare -
l’insorgente, in data 24 luglio 2008, è stata sottoposta a un esame di radicolosaccografia
con TAC presso Il Servizio cantonale di neurochirurgia, accertamento che ha
consentito di evidenziare la presenza di una stenosi del canale spinale a
Considerandi
livello craniale rispetto alla stabilizzazione posteriore L3-L5 eseguita
nel mese di luglio 2006.
Gli
specialisti hanno quindi proposto un intervento di decompressione del canale
spinale stretto accompagnato da una stabilizzazione, procedere al quale la
ricorrente ha dato il proprio accordo (doc. L).
Chiamata
dal TCA a prendere posizione in merito alla patologia appena menzionata, la CO
1.
ne ha negato l’eziologia traumatica (doc. X, p. 8: “Per quanto concerne il 2°
complemento al ricorso prodotto dalla signora RI 1, parte convenuta rileva che
il rapporto 29 luglio 2008 redatto dal dr. med. __________, fra l’altro, che
necessita intervenire tramite un’operazione di “decompressione al canale
spinale stretto a livello L2/L3” ciò che dimostra, semmai, la presenza di una problematica
di natura degenerativa piuttosto che legata all’infortunio in narrativa.” -
il corsivo è del redattore).
In data
22.
agosto 2008, questo Tribunale ha quindi interpellato i sanitari del Servizio
cantonale di__________, i quali sono stati invitati a pronunciarsi riguardo
all’esistenza (o meno) di un legame causale naturale tra la stenosi del canale
spinale a livello di L2/L3 e l’incidente della circolazione stradale del luglio
2005.
(doc. XII).
Questa la
risposta che il dott. __________, __________, ha fornito il 29 agosto 2008:
"
Il 24 luglio 2008 scorso, abbiamo realizzato un
esame di radicolosaccografia e TAC dopo mezzo di contrasto, che se mette in
evidenza da una parte l’esito favorevole del gesto decompressivo a livello
della fattura L4, dall’altra parte dimostra un restringimento che si situa
nello spazio L2/L3 cioè immediatamente al di sopra del segmento stabilizzato
(L3/L5). Tale stenosi non era invece evidenziabile in precedenza. Premetto che
il quesito da lei posto, e cioè di sapere se la stenosi secondaria del canale
spinale è in modo diretto o indiretto legata al trauma subito, non è
d’immediata risposta e soggetto ad interpretazioni.
Le trasmettiamo quindi la nostra visione:
La stenosi del canale spinale L2/L3 osservata
ultimamente non presenta una patogenesi traumatica ma degenerativa.
La necessità però di avere proceduto ad un gesto
stabilizzatore L3-L5 ha favorito il restringimento secondario del canale
spinale e non a caso sul segmento immediatamente adiacente. In altri termini,
biomeccanicamente questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della
frattura L4 ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di
stabilizzazione e quindi sul livello L2/L3.
Analizzando a posteriori gli esami pre-operatori,
non troviamo a livello L2/L3 delle alterazioni degenerative patologiche e
comunque consone all’età della paziente. Possiamo quindi affermare, secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, che il restringimento ora
clinicamente sintomatico sia stato favorito dall’intervento chirurgico di
stabilizzazione L3/L4, L4/L5, indispensabile nel trattare efficacemente la
problematica traumatica.
Viceversa, non consideriamo che il fenomeno
(stenosi) osservato rientri nel decorso normale di una patologia degenerativa
del rachide lombare ma che vi sia una correlazione indiretta (per il tramite
della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della circolazione del 2005.
Questo meccanismo di “scompenso” del segmento adiacente alla stabilizzazione è
riportato nella letteratura scientifica più recente ma rimane dibattuto.”
(doc. XIV
- il corsivo è del redattore)
Con
l’allegato di osservazioni dell’11 settembre 2008, l’assicuratore LAINF
convenuto ha fatto valere che la valutazione espressa dal dott. __________ non
sarebbe atta a dimostrare, con un grado di verosimiglianza sufficiente,
l’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (doc. XVI: “A questo
punto, a mente di parte convenuta ed in netta opposizione con quanto asserito
dal dr. med. __________, non si può certo concludere - perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante - che la stenosi in questione sia in correlazione
indiretta con l’incidente della circolazione del 2005 poiché come rileva lo
stesso dr. med. __________: “… Questo meccanismo di “scompenso” del segmento
adiacente alla stabilizzazione è riportato nella letteratura più recente ma
rimane dibattuto.”).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non doversi scostare dalla
conclusione a cui è pervenuto il dott. __________ - specialista proprio nella
materia che qui interessa, nella sua qualità di Viceprimario del Servizio __________
di neurochirurgia - e, dunque, di potere riconoscere l’esistenza di un nesso
causale indiretto tra la patologia di cui l’insorgente soffre ed il sinistro
del 31 luglio 2005 (doc. XIV, p. 2: “… ma che vi sia una correlazione indiretta
(per il tramite della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della
circolazione del 2005.”), nel senso che il restringimento del canale spinale a
livello di L2/L3, che di per sé presenta una patogenesi degenerativa, è stato
favorito dalla stabilizzazione posteriore L3-L5, realizzata a suo tempo per
porre rimedio alle sequele infortunistiche.
Il
sanitario consultato dal TCA ha infatti spiegato che, da un punto di vista biomeccanico,
citiamo: “… questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della frattura L4
ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di stabilizzazione
e quindi sul livello L2/L3.” (doc. XIV, p. 2).
In questo
contesto, è utile ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza,
per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di
modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,
abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca,
in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V
134.
consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U
136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet
des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101).
La responsabilità dell'assicuratore LAINF si considera impegnata
anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono aggravati da
uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo (cfr. STFA U
152/01 dell'8 ottobre 2003, consid. 4.3; W. Morger,
Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art. 36 UVG], in
Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).
La
circostanza che vi potrebbero essere delle “chiavi di lettura” diverse da
quella utilizzata dal dott. __________ (doc. XVI, p. 1), non sorprende.
La medicina non è una
scienza esatta: accade di frequente che su una medesima problematica i pareri
divergano. D'altra parte, in materia di assicurazioni sociali, l’esistenza di
un fatto è ritenuta accertata qualora sia dimostrata, non con certezza, ma con
verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5 b pag. 360).
Assodata l’eziologia infortunistica
dell’affezione localizzata alla colonna lombare (e, quindi, la responsabilità
dell’assicuratore LAINF), il TCA osserva che quest’ultima e la relativa
sintomatologia erano verosimilmente già presenti al momento in cui
l’amministrazione ha proceduto all’emanazione delle decisioni su opposizione
impugnate (marzo 2008), momento che segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF
130.
V 140 e 129 V 4).
Ciò trova
conferma nel rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________, in cui si
legge che RI 1 già allora accusava, citiamo: “dei dolori irradianti alla gamba
sx di tipo neuropatici …” (doc. J), così come da quello datato 29 luglio 2008
del Servizio __________ di neurochirurgia, da cui si evince che l’assicurata
aveva denunciato una recrudescenza dei dolori in sede lombare, con irradiazione
algica al versante delle cosce bilateralmente, a partire da 4-5 mesi prima
(doc. L).
Siccome
non vi è ragione di dubitare che il provvedimento terapeutico proposto dagli
specialisti (decompressione del canale spinale + stabilizzazione), al quale
l’insorgente ha peraltro già dato il proprio benestare (cfr. doc. L), è
destinato a migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (e che non ha
dunque un carattere semplicemente conservativo), questa Corte deve concludere
che la CO 1 ha proceduto prematuramente alla definizione della pratica
(ovvero alla determinazione della rendita di invalidità e dell’IMI).
In altri
termini - così come è stato fatto pertinentemente valere in sede ricorsuale -,
l'assicuratore LAINF resistente non era legittimato a considerare stabilizzato
lo stato di salute dell’assicurata (esistendo ancora un significativo margine
di miglioramento) e, dunque, neppure a dichiarare estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata, segnatamente quello alla cura medica, a far tempo
dal 31 gennaio 2008.
Le
decisioni su opposizione impugnate devono quindi essere annullate e gli atti
retrocessi all’amministrazione affinché, tenuto conto delle considerazioni che
precedono, definisca di nuovo il diritto a prestazioni dell'assicurata a
contare dal 1° febbraio 2008.
In queste
condizioni, può rimanere insoluta la questione di sapere se si sarebbe giunti
alla medesima conclusione considerando la situazione del ginocchio sinistro
(in proposito, si veda il doc. O).
2.7
Con l’emanazione del presente
giudizio divengono prive di oggetto le istanze tendenti alla concessione dell’effetto
sospensivo dei ricorsi.
2.8
La ricorrente, vincente in
lite é patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione di
sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per giurisprudenza, un
legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta
in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a
meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio
all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza,
coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid. 4), parentale (art.
296.
segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti familiare (art.
328.
CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).
Nella concreta evenienza,
l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della presente procedura
ricorsuale, ragione per cui nulla osta all’assegnazione di un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono
accolti.
§ Le
decisioni su opposizione impugnate sono annullate.
2. Le domande
tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo dei
ricorsi sono divenute
prive di oggetto.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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