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Decisione

35.2008.58

Ridotto del 50% prest.in contanti,ritenuto che ass.,dopo un diverbio,volesse colpire agente di sicurezza.Volendo rientrare nel capannone da cui era stato allontanato,adottato un comportamento atto a d

22 ottobre 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49

OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il

rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la

loro riduzione.

Sono, in

virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso

d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero

(lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett.

b).

Il cpv. 2

dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle

prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle

circostanze seguenti:

a.

partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai

litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;

b.

pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

c. partecipazioni

a disordini.

2.4. Per rissa o

baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e

circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10

marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).

Si tratta

dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale

esige la partecipazione di almeno tre persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF

107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella

causa G., U 11/01, consid. l c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151 ss.

).

Vi è partecipazione a

rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di

violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere

nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato

globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto.

Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza

propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non

coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a;

STFA del 10 marzo 2000 succitata). Poco importa il motivo per cui l'assicurato

ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se

l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -

verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 270).

Decisiva

è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del

rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI

1991 U 120, p. 85).

È da un

punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni

dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A.

Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).

Un

assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in

cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in

precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.

Nessuna

riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo

difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli

assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).

A

proposito dell'art. 49 cpv. 2 OAINF J.M. Frésard / M. Moser-Szeless

("L'assurance accidents obligatoire" in SBVR. Soziale Sicherheit. 2a

edizione. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag.

937) sottolineano che:

"

La notion de participation è un rixe ou à

une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre

l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la

zone de danger, notamment en participant à un dispute. Peu importe que l'assuré

ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une

faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte

du danger. Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison

d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'art. 49 al. 2 OLAA. Cette

circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour

fixer le taux de la réduction: celui-ci reste de toute façon de 50% au moins.

(ATF 132 V 27 consid. 1.2, non publié, à propos d'une dispute qui dégénère et

se termine par une chute d'un balcon)

La grave provocation peut consister en des

paroles, des gestes cou encore des actes. Il est en outre nécessaire que, selon

l'expérience générale de la vie, elle soit propre à entraîner une réaction de

violence. Elle implique en outre une certaine immédiateté dans la réaction

provoquée. (RAMA 1996 n° U 255, p. 211; un délai de deux mois ne satisfait plus

à l'exigence d'immédiateté)."

2.5. La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato

quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto,

esista un nesso di causalità.

Per

valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire

retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale

misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale

dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).

A questo

proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono

essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA

del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).

In una

sentenza U 325/05 del 5 gennaio 2006, parzialmente pubblicata in DTF 132 V 27

(cfr. consid. 2.4), il TFA ha in particolare ricordato che:

"

Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand des

Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen

tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das

objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen

oder solche nach sich zu ziehen. Nicht notwendig ist, dass der Versicherte

selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich

beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und

welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.

Entscheidend ist allein, ob die versicherte

Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen

musste (RKUV 2005 Nr. U 553 S. 311 [U 360/04], 1991 Nr. U 120 S. 89 Erw. 3b mit

Hinweisen). Der Tatbestand der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im

Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV ist weiter gefasst als der Straftatbestand

der Beteiligung an einem Raufhandel gemäss Art. 133 StGB (RKUV 1991 Nr. U 120

S. 90 Erw. 3c mit

Hinweis; vgl. auch BGE 107 V 235 Erw. 2a).

1.2 Eine Leistungskürzung nach Art. 49 Abs. 2

lit. a UVV setzt voraus, dass zwischen dem als Beteiligung an einer Rauferei

oder Schlägerei zu qualifizierenden Verhalten und dem Unfall ein natürlicher

und adäquater Kausalzusammenhang besteht (SVR 1995 UV Nr. 29 S. 86 Erw. 2d mit

Hinweisen).

Die Beurteilung der Adäquanz im Besonderen hat

retrospektiv zu erfolgen. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die objektiv unter

Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallende Handlung als eine wesentliche Ursache des

Unfalles erscheint. Dies ist dann zu bejahen, wenn die spezifischen Gefahren

des allenfalls zu sanktionierenden Verhaltens des Versicherten sich beim

Unfallereignis konkret ausgewirkt haben und nach der allgemeinen

Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet sind, einen Unfall

von der Art des eingetretenen herbeizuführen. Dabei ist auch ein gewisser

zeitlicher Konnex

notwendig (RKUV 1995 Nr. U 214 S. 88 Erw. 6a;

Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39

UVG, Diss. Freiburg 1993, S. 278 ff.).

Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Handlung,

welche zur Kürzung oder Verweigerung der Leistungen führt, lediglich eine

Teilursache des Unfalles im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges ist

(RKUV a.a.O.). Zu denken ist

hier im Besonderen an Fälle, in welchen die

versicherte Person im Zeitpunkt der objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV

fallenden Handlung in einem angetrunkenen Zustand war. Hier gilt, dass eine

alkoholbedingt verminderte Zurechnungsfähigkeit oder sogar Zurechnungsunfähigkeit

nur ganz ausnahmsweise anzunehmen ist (vgl. BGE 107 IV 5 Erw. 1a; vgl. auch

Alexandra Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl.,

S. 228 unten). Eine wegen Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit

schliesst sodann die Anwendung des grundsätzlich verschuldensunabhängig

konzipierten Tatbestandes der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im

Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht aus (in diesem Sinne auch Rumo-Jungo

[Rechtsprechung ...] a.a.O.). Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit kann nur,

aber immerhin bei der Bemessung der Kürzung, welche mindestens 50 % beträgt,

berücksichtigt werden.

1.3 Im Weitern kann der Tatbestand der Beteiligung

an einer Rauferei oder Schlägerei im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV

zeitlich nicht als beendet gelten, solange nicht alle daran Beteiligten klar

erkennbar mit dem verbal oder handgreiflich ausgefochtenen Streit aufgehört

haben und nicht mit einer Fortsetzung bei nächster Gelegenheit gerechnet werden

muss (vgl. EVGE 1964 S. 74 ff. Erw. 2). Sodann wohnt jeder tätlichen

Auseinandersetzung das Risiko inne, verletzt zu werden. In diesem Zusammenhang

kann nicht gesagt werden, es

entspreche nicht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge

und der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein bereits verletzter oder sogar

wehrloser Beteiligter (vgl. zu diesem Begriff RKUV 1991 Nr. U 120 S. 92 Erw.

5b) weiter geschlagen und ihm nachgesetzt wird. Ebenso ist nur natürlich und

nachvollziehbar, wenn in einer solchen Situation zu entkommen versucht wird, um

weitere, allenfalls sogar tödliche Verletzungen zu verhindern. Trotzdem muss

bei Verwirklichung

einer damit verbundenen, voraussehbaren

Unfallgefahr die vorausgehende Auseinandersetzung als eine hiefür adäquate

Ursache betrachtet werden (RKUV 1996 Nr. U 250 S. 181 und das in Erw. 3b dieses

Entscheids erwähnte nicht veröffentlichte Urteil F. vom 2. August 1978

[U 42/77] e contrario)."

In un'altra sentenza U

360/04 del 3 marzo 2005, a proposito di una rissa scoppiata tra un assicurato e

l'ex marito della sua convivente di allora ed altre due persone, l'Alta Corte

Considerandi

ha confermato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti ed ha

rilevato:

"

Die ohnehin bereits spannungsgeladene Situation

wurde durch das von gegenseitigen Beschimpfungen begleitete Telefongespräch

zwischen dem Versicherten und H.________ zusätzlich verschärft. Trotz dieser

ungünstigen Vorzeichen und im Wissen um die Aggressivität von H.________

schickte sich der Beschwerdeführer direkt im Anschluss an das angesprochene

Telefonat an, H.________ persönlich zur Rede zu stellen. Damit ging der

Versicherte objektiv betrachtet das Risiko einer dem angestrebten (weiteren)

Wortwechsel folgenden tätlichen Auseinandersetzung mit ein, was zur Reduktion

der Geldleistungen gestützt auf Art. 39 UVG in der bis Ende 2002 gültigen

Fassung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV genügt. Denn nach der

Rechtsprechung ist eine Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei nicht nur

bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben.

Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko

einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen

(RKUV 1991 Nr. U 120 S. 89 f. unten Erw. 3b). Nicht notwendig ist, dass der

Versicherte selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen

Motiven er sich beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten

begonnen hat und welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.

Entscheidend ist allein, ob die versicherte Person die Gefahr einer tätlichen

Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen musste (BGE 99 V 11 Erw. 1 in fine; RKUV

1991.

Nr. U 120 S. 90 Erw. 3b). Deshalb ist insbesondere auch unbedeutend, ob

unmittelbar vor dem Gewaltakt (nochmals) ein Wortwechsel stattgefunden hat oder

nicht und wie sich die Angelegenheit im Weiteren nach dem Eintreffen vor Ort im

Einzelnen abgespielt hat. Die diesbezüglichen Vorbringen zielen daher an der

Sache vorbei. Damit erweist sich die von der Vorinstanz bestätigte Kürzung der

Geldleistungen als rechtens."

2.6

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 il 17 ottobre

2004.

è rimasto coinvolto in un alterco scoppiato nel corso di una festa.

Dal Decreto di abbandono

del Ministero pubblico del 18 settembre 2007 relativo al procedimento penale

aperto nei confronti di __________ emerge in particolare che "la sera del

16.

ottobre 2004 le parti in causa si trovavano presso la sala multiuso di __________

ove era stata organizzata una festa in favore di Telethon. Il __________ vi

presenziava in veste di agente della sicurezza e il RI 1 quale avventore. Per

ragioni di tutela dell'ordine all'interno del locale, tra di loro è nata una discussione

poi sfociata in lite" (Doc. C).

Dal Decreto di non luogo a

procedere del 9 novembre 2006 del Ministero pubblico a seguito della querela

penale sporta da alcune persone contro RI 1 per il titolo di danneggiamento

risulta in particolare quanto segue:

"

(...)

Nella serata tra il 16 e 17

ottobre 2004 infatti il querelato aveva trapassato, con un braccio il vetro della porta principale di accesso della sala multiuso di __________, di proprietà dei

querelanti, danneggiandola e causando danni quantificati in CHF 6'415.-­.

2.

Interrogato sui fatti RI 1 non ha contestato di

essere l'autore del

danneggiamento. Secondo la sua versione non si sarebbe comunque trattato di un

atto intenzionale. Quella sera egli si era recato presso la sala multiuso di __________ per trascorrere la serata

insieme ad alcuni amici. Ad un certo momento era stato allontanato dal

capannone da un addetto alla sicurezza che lo aveva buttato fuori con forza dicendogli che non avrebbe più potuto

farvi rientro. Egli aveva

allora reagito cercando di aprire la porta di accesso senza esito visto che dall'interno due addetti alla sicurezza la stavano bloccando. Dopo una decina di secondi, mentre stava ancora cercando di aprire la porta,

i due addetti alla sicurezza avevano mollato la presa consentendo in tal modo

l'apertura della porta. In quei frangenti uno dei due addetti alla sicurezza

gli aveva spruzzato in volto

dello spray al pepe a seguito del quale aveva immediatamente sentito un fortissimo dolore alla faccia

ed agli occhi. A causa di questo dolore egli era come impazzito e non vedendo

più nulla e soffrendo tantissimo aveva cominciato a dimenarsi al punto da infrangere con il braccio

sinistro il vetro della porta di accesso.

3.

Orbene, dalle

testimonianze raccolte nel procedimento in esame ed in quello avviato nei confronti degli agenti di sicurezza a seguito della denuncia penale contro di loro sporta da RI 1 per il reato di lesioni personali,

acquisite agli atti del presente procedimento penale, risulta che la

versione del querelato non corrisponde

al reale svolgimento dei fatti. In particolare non ha trovato conferma la versione secondo cui la rottura del vetro della porta d'entrata del capannone

era stata provocata dalla sua reazione al dolore provocatogli dallo spray al pepe che "lo aveva fatto come impazzire portandolo a dimenarsi

come un folle". Sulla scorta delle risultanze istruttorie è nondimeno possibile escludere un agire intenzionale del querelato. L'esame delle testimonianze raccolte porta invero a

ritenere che il querelato con il suo agire

non volesse in effetti infrangere il vetro della porta di accesso al capannone

bensì colpire I'agente di sicurezza che poco prima gli aveva spruzzato in volto lo spray al pepe. Sui fatti oggetto del presente procedimento penale il teste __________ (un amico del querelato con il quale egli stava trascorrendo la serata) ha infatti dichiarato: (...) RI 1 era molto agitato e nervoso e voleva andare verso l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannnone, la mia sensazione era stata che egli volesse andare da questo

agente per confrontarsi con lui; decidevo allora di cercare di calmarlo e a

tale scopo lo avevo anche trattenuto. Ad un certo momento RI 1 mi è scappato via e correndo si è diretto verso

l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannone. In quei frangenti la porta era aperta e l'agente di sicurezza visibile. Nel

momento in cui RI 1 è arrivato

nei pressi dell'agente di sicurezza nel chiaro intento

di volerlo colpire con un pugno con la mano sinistra la porla si è chiusa e il pugno di RI 1

è andato a finire sul vetro

della stessa che si è rotto. Ricordo che il braccio sinistro di RI 1 è letteralmente passato attraverso i due

doppi vetri della porta (...)" ( cfr. verbale di

interrogatorio __________ 28.02.2005). La versione del teste è in parte

confortata da quella dell'addetto alla sicurezza __________ che ha dichiarato che ad un certo punto; quando

egli si trovava all'interno del capannone dietro la porta di

vetro, RI 1 si era diretto con vigore verso la stessa trapassandone il vetro

con un braccio. In particolare egli ha

dichiarato "(..) Optavo quindi

per il ricorso allo spray

al pepe. Dicevo allora al collega __________ di lasciare la presa della

porta di modo che il giovane

riuscisse ad aprirla e nel momento

in cui egli ha tentato di entrare nel locale io ho spruzzato una dose di spray

al pepe direttamente al viso. Inizialmente, nell'arco dei primi 30-­40 secondi, lo spray sembrava di non avere

effetto; il giovane infatti tentava nuovamente di forzare la porta di entrata;

quindi dopo 30-40 secondi lo spray

ha iniziato ad avere effetto ed il giovane si è allontanato disorientato dagli effetti dello stesso. In quei frangenti ricordo che alcuni amici di questo giovane mi chiedevano di poter uscire all'esterno;

ricordo che in un primo tempo gli avevo di aspettare qualche minuto perché avevamo dei problemi; temevo infatti che aprendo la porta il RI 1

potesse rientrare nel locale costringendoci ad una sicura colluttazione che sarebbe potuta degenerare in rissa.

Dopo qualche attimo ricordo che è arrivato un amico del RI 1, alto e di corporatura

robusta, con il quale in passato ma sempre ad __________ avevo avuto problemi di contenimento; che dopo avere cercato di allontanarmi con frasi del tipo "non mi rompere le palle,

..." riusciva ad aprire la porta. A fronte di questa situazione io decidevo di permettere l'uscita di chiunque

volesse aggregarsi. Una volta

che,questi giovani erano usciti dal locale io chiudevo nuovamente la porta

notando che gli stessi si erano radunati in gruppo nel chiaro intento di creare disordini o cercare vendetta. Tengo a

precisare che la porta d'entrata, era di metallo con un divisorio centrale di circa 20 cm e che sulla

stessa vi erano applicati due grandi doppi

vetri; quindi io dall'interno potevo vedere bene quello che

succedeva all'esterno. Nell'arco di un minuto

circa dal gruppo si è staccato il querelante che

correndo si è lanciato a

mano destra tesa contro

la porta d'entrata spiccando un salto prima di andare a sbattere e ad infrangere

e penetrare il vetro superiore della stessa (...)''. Certo dalla versione di __________ sembrerebbe che RI 1 si fosse lanciato verso la porta quando la stessa era già stata

chiusa ciò che potrebbe indurre a ritenere che in realtà egli non volesse confrontarsi

con lui bensì danneggiare la

porta. La sua versione non appare comunque in contraddizione con quella del teste __________.

Dalla sua deposizione emerge

infatti che poco prima che RI 1 si lanciasse verso la

porta questa era stata espressamente aperta per far uscire dal capannone i suoi amici. Trattandosi di

un'azione repentina, non può essere escluso che, come affermato dal teste __________,

quando RI 1 si era diretto verso l'addetto alla

sicurezza la porta di accesso fosse aperta. Inoltre e

non da ultimo la circostanza che RI 1 si sia ferito il braccio sinistro depone

a favore di un azione rivolta contro I' addetto alla sicurezza e non contro la

porta di accesso.

Se, come sostenuto dai querelanti, RI 1 avesse voluto

danneggiare la porta

istintivamente avrebbe usato la mano destra e non quella sinistra; considerato

che egli ha dichiarato di essere destro. La circostanza che ha visto RI 1 trapassare il vetro con il braccio sinistro

induce piuttosto a ritenere che quando egli è arrivato in prossimità della porta aveva le braccia protese in

avanti proprio come chi si

avventa su una persona. Appare oltremodo logico che a fronte di quelle che egli

aveva risentito come delle ingiustizie decidesse di reagire

fisicamente nei confronti del

suo autore nelle modalità poi messe in atto. L'addetto alla sicurezza poco

prima lo aveva infatti allontanato dal capannone e per impedirgli di rientrare

gli aveva anche spruzzato lo spray al pepe.

Da parte sua il teste __________, che aveva

soccorso RI 1 dopo che era stato raggiunto dallo spray al pepe, lo aveva descritto dolorante,

agitato ed arrabbiato con gli agenti

di sicurezza ciò che depone ulteriormente a favore di un agire teso al confronto fisico con l'addetto alla

sicurezza e non al danneggiamento della porta di accesso della sala multiuso (cfr. verbale di interrogatorio 13 aprile 2006 del teste __________)."

(Doc. B, sottolineature

del redattore)

Dalla dinamica dei fatti

esposta nei Decreti del Ministero pubblico qui appena riprodotti emerge con

evidenza che l'assicurato è stato allontanato dal capannone da un addetto alla

sicurezza che gli ha intimato di non più entrare. RI 1 non si è tuttavia

attenuto a questa indicazione e ha cercato una prima volta di rientrare,

ricevendo dello spray al pepe sul viso da parte dell'addetto alla sicurezza.

Egli ha poi tentato

nuovamente di rientrare nel capannone, verosimilmente per colpire l'agente di

sicurezza, ed è incorso nel noto infortunio.

Per

costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica

il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.

DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo

ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza

per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta

all'accusato.

Conformemente al

summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 pag. 378).

Alla luce di quanto qui

sopra esposto questo Tribunale ritiene che, volendo rientare nel capannone dal

quale era stato allontanato, l'assicurato ha adottato un

comportamento che era potenzialmente atto a degenerare anche in uno scontro

fisico (cfr. STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007).

Sono

dunque realizzati i criteri posti dalla giurisprudenza per l'applicazione

dell'art. 49 OAINF, visto che l'assicurato ha partecipato attivamente alla

rissa (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Al

riguardo va in particolare sottolineato che, in questo contesto, la rissa o

baruffa non presuppone la partecipazione di almeno tre persone bensì

semplicemente una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo

e nello spazio (cfr. STCA 35.2001.73 dell'11 giugno 2002).

In simili

condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla __________

non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite

inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr.

art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; STCA 35.2002.7

del 26 aprile 2002 e STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007).

Va ancora

sottolineato che una riduzione di tale entità è giustificata anche qualora

l'assicurato si fosse trovato in uno stato d'ebrietà (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Infine,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003;

STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella

causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella

causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

applicazione alla giurisprudenza citata questo Tribunale rinuncia ad assumere

le prove richieste dall'assicurato (cfr. consid. 1.4 in fine).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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