35.2008.58
Ridotto del 50% prest.in contanti,ritenuto che ass.,dopo un diverbio,volesse colpire agente di sicurezza.Volendo rientrare nel capannone da cui era stato allontanato,adottato un comportamento atto a d
22 ottobre 2008Italiano31 min
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Numero d'incarto:
35.2008.58
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Ridotto del 50% prest.in contanti,ritenuto che ass.,dopo un diverbio,volesse colpire agente di sicurezza.Volendo rientrare nel capannone da cui era stato allontanato,adottato un comportamento atto a degenerare in scontro fisico.Tale riduz.giustificata anche se ass.si fosse trovato in stato d'ebrietà
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
RISSA
art. 39 LAINF
art. 21 LPGA
art. 49 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.58
DC/sc
Lugano
22 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
giugno 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell'11 giugno 2008 CO 1 ha confermato la decisione
del 16 maggio 2008 (cfr. Doc. 3) con la quale, sulla base degli art. 39 LAINF e
49 cpv. 2 OAINF, ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti a RI 1,
a seguito di un evento accaduto il 17 ottobre 2004.
L'amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
Nel caso concreto l'istanza su opposizione de CO
1 ritiene accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l'assicurato ha agito nelle circostanze come da art. 49 cpv. 2 LAINF, ritenuto
come egli volesse, dopo un diverbio, colpire l'agente di sicurezza che poco
prima gli aveva spruzzato in volto lo spray al pepe, vietandogli l'accesso al
capannone della festa. (...)"
(Doc. A, pag. 8)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede che non venga "ridotta la rendita a cui ha
diritto a far tempo dal 17 ottobre 2004" e che le tasse e le spese di
giustizia siano "poste a carico dell'Ufficio dell'AI, che rifonderà a
controparte CHF 4'500.-- a titolo di ripetibili".
Nel
merito egli rileva in particolare quanto segue:
"
(...)
5.1. Nonostante le numerose perizie
che stabiliscono una IMI del 15% (erroneamente non contestata dal patrocinatore
precedente), CO 1 non vuole tirar fuori nemmeno un soldino benché l'Art. 18
della LAINF sulla invalidità permanente dice:
1
L'assicurato invalido (art. 8 LPGA27) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità
5.2. Nella decisione della CO 1 del 31
maggio 2007 (DOC. D) si ha cercato di liquidare con un importo non
corrispondente al salario assicurato il ricorrente e questo attraverso
cervellotici calcoli sulle presunte tabelle federali non applicabili in questa
fattispecie.
6. Indipendentemente dal fatto che
dal decreto di abbandono come dal decreto d'accusa non emerge una sentenza che
possa incolpare il ricorrente e che la colpa è stata assegnata d'ufficio da
parte della CO 1 e nella denegata ipotesi che questo lodevole Tribunale possa
tener conto delle argomentazioni della controparte, è opportuno sottolineare
come il regresso può essere fatto soltanto parzialmente e limitato nel tempo.
L'Art. 37 Colpa
dell'assicurato
2 In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA55, se l'assicurato ha
causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate
nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono
ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio.
Inoltre l'articolo 36
della OAINF dice esplicitamente: 1 Una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con
identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica,
indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o
grave. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 16 luglio 2008 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
La decisione su opposizione de CO 1 è
circoscritta alla riduzione delle prestazioni ai sensi degli art. 39 LAINF e 49
cpv. 2 lett. a OAINF.
(...)
Nel caso oggetto del ricorso RI 1, come risulta
dall'istruttoria penale, non voleva infrangere il vetro della porta d'accesso
al capannone bensì colpire l'agente di sicurezza che poco prima gli aveva
spruzzato in volto lo spray al pepe. Il ferimento del braccio sinistro da parte
del qui ricorrente depone a favore di un'azione rivolta contro l'addetto di
sicurezza intervenuto.
(...)
Nel caso specifico CO 1 ha ritenuto accertato con
il grado di verosimiglianza preponderante che il signor RI 1 ha agito nelle
circostanze previste dall'art. 49 cpv. 2 OAINF, ritenuto che egli ha voluto,
dopo il diverbio, colpire l'agente di sicurezza che poco prima gli aveva
spruzzato in volto lo spray al pepe, vietandogli l'accesso al capannone dove si
stava svolgendo la festa.
Sono dunque realizzati i criteri posti dalla
giurisprudenza per la riduzione delle prestazioni in contanti. Si sottolinea
come la riduzione del 50% è il limite inferiore previsto dalla legge per casi
simili."
(Doc. III)
1.4. Il 22 luglio
2008 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
(...)
2. La esistenza di un infortunio deve essere esclusa se il danno
alla salute è volontario. L'intenzionalità deve vertere sulle conseguenze
dell'evento e non già sull'evento in quanto tale. A livello pratico,
questo criterio gioca un ruolo determinante nei casi di suicidio o
automutilazione. Per essere riconosciuti quale infortuni, simili eventi devono essere
commessi in uno stato di totale incapacità di discernimento ai sensi
dell'articolo 16 CC. Nella fattispecie del ricorso in questione, sarebbe
indispensabile stabilire se l'assicurato era in stato di ebbrezza e se tale
stato era tale di compromettere le proprie capacità di discernimento,
incapacità che deve essere esaminata tenendo conto di tutte le circostanze -
oggettive e soggettive - del caso.
3. Questo principio giurisprudenziale è stato ripreso dell'articolo
48 OAINF il quale dispone che anche qualora fosse provato che l'assicurato
intendeva suicidarsi o auto mutilarsi, l'articolo I'articolo 37 cpv 1 LAINF non
è applicabile se l'assicurato al momento dell'azione e senza propria colpa era
completamente incapace di agire ragionevolmente. Ne discende che la
giurisprudenza persino nei casi estremi di automutilazione o suicidio,
l'articolo 37 LAINF non può essere applicato senza tener conto delle
circostanze che hanno portato all'infortunio. E non basta la verosimiglianza ma
necessita di approfonditi esami dell'incarti. In questo caso, l'assicurazione CO
1 si è ben premunita di chiedere i rapporti di polizia e le decisioni del
Ministero Pubblico ma non ha mostrato nessun interesse per i rapporti medici
dell'Ospedale di __________ e meno ancora si è preoccupata di chiedere una
perizia psichiatrica che potesse chiarire per quale ragione una persona
conosciuta nel proprio paese come persona mite, tranquilla e non violenta si
fosse scatenata in una furia tale di danneggiarsi, proprio per questo e nel
meccanismo psicologico dell'autodifesa, tale rabbia fosse rivolta contro di lui
e non contro chi aveva provocato un danno e un dolore estremo a causa dell'uso
di un arma impropria la cui vendita è a tutto oggi vietata in Svizzera.
4. Per quanto riguarda la lucidità e possiamo dedurlo dalla
cronistoria, il ricorrente molto probabilmente avrebbe bevuto più del normale e
proprio per questa circostanza, pare, sia stato allontanato della festa, per
tanto non era capace di discernere e meno ancora quando le viene spruzzato un
elemento chimico irritante. Psicologicamente è dimostrato che una persona in
tale circostanze possa per sino scatenare furie omicide e di questo fattore ne
tengono ampiamente conto i diversi tribunali penali della Confederazione, mal
si capisce come si cerchi di evitare un confronto leale che permetta far
chiarezza sui fatti. Forse per imperizia dell'antecedente patrocinatore, forse
perché la visione portata finora avanti era più di forma che di contenuto, il
fatto è che per poter chiarire soprattutto a livello di giurisprudenza e questo
lodevole Tribunale possa emettere una sentenza alla luce di tutte le
circostanze oggettive e soggettive chiediamo:
a. Una perizia psichiatrica
dell'assicurato.
b.
La edizione di tutti i documenti, cartelle mediche e rapporti medici del
pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ che riguardano
l'infortunio in questione.
c.
L'audizione dell'assicurato da parte di questo lodevole Tribunale." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto
della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se CO 1 poteva
oppure no ridurre del 50% le prestazioni in contanti spettanti a RI 1.
E'
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. DTF 130 V
388 consid. 1 = SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg.; STFA C 120/01 del 9 marzo
2004, consid. 3; STFA
U 105/03
del 23 dicembre 2003, consid. 4; STFA C 133/02, C 226/01 e C 245/01 del 2
aprile 2003, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311,
consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti).
L'autorità
di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una
decisione emessa dall’organo compe-tente (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr.
2; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003, consid. 4; STFA U 355/02 del 19 novem-bre
2003, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V
313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Al riguardo va comunque
sottolineato che il grado dell'indennità per menomazione dell'integrità del 15%
è stato stabilito da CO 1 in una decisione su opposizione del 16 luglio 2007
cresciuta in giudicato.
Il rifiuto della rendita
di invalidità è invece stato confermato dal TCA con sentenza 35.2007.77 del 24
ottobre 2007, cresciuta incontestata in giudicato.
Nel
merito
2.3. L'art. 21
della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), ai primi tre capoversi, prevede che:
"
1Se l'assicurato
ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo
intenzionalmente un crime o un delitto, le prestazioni pecunarie possono
essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi
particolarmente gravi, rifiutate.
2Le
prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono
ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato
intenzionalmente o commettendo un crimine o un delitto.
3Sempre che
assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non
prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo
la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è
fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2."
Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA "sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA".
All'art.
39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i
pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti, in deroga all'art. 21 cpv.
1-3 LPGA, il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni
in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali.
Fatti
I
pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49
OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il
rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la
loro riduzione.
Sono, in
virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso
d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero
(lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett.
b).
Il cpv. 2
dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle
prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle
circostanze seguenti:
a.
partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai
litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b.
pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c. partecipazioni
a disordini.
2.4. Per rissa o
baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e
circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10
marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).
Si tratta
dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale
esige la partecipazione di almeno tre persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF
107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella
causa G., U 11/01, consid. l c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151 ss.
).
Vi è partecipazione a
rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di
violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere
nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato
globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto.
Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza
propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non
coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a;
STFA del 10 marzo 2000 succitata). Poco importa il motivo per cui l'assicurato
ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se
l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -
verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 270).
Decisiva
è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del
rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI
1991 U 120, p. 85).
È da un
punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni
dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A.
Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).
Un
assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in
cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in
precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.
Nessuna
riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo
difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli
assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).
A
proposito dell'art. 49 cpv. 2 OAINF J.M. Frésard / M. Moser-Szeless
("L'assurance accidents obligatoire" in SBVR. Soziale Sicherheit. 2a
edizione. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag.
937) sottolineano che:
"
La notion de participation è un rixe ou à
une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre
l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la
zone de danger, notamment en participant à un dispute. Peu importe que l'assuré
ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une
faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte
du danger. Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison
d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'art. 49 al. 2 OLAA. Cette
circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour
fixer le taux de la réduction: celui-ci reste de toute façon de 50% au moins.
(ATF 132 V 27 consid. 1.2, non publié, à propos d'une dispute qui dégénère et
se termine par une chute d'un balcon)
La grave provocation peut consister en des
paroles, des gestes cou encore des actes. Il est en outre nécessaire que, selon
l'expérience générale de la vie, elle soit propre à entraîner une réaction de
violence. Elle implique en outre une certaine immédiateté dans la réaction
provoquée. (RAMA 1996 n° U 255, p. 211; un délai de deux mois ne satisfait plus
à l'exigence d'immédiateté)."
2.5. La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato
quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto,
esista un nesso di causalità.
Per
valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire
retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale
misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale
dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).
A questo
proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono
essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA
del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).
In una
sentenza U 325/05 del 5 gennaio 2006, parzialmente pubblicata in DTF 132 V 27
(cfr. consid. 2.4), il TFA ha in particolare ricordato che:
"
Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand des
Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen
tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das
objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen
oder solche nach sich zu ziehen. Nicht notwendig ist, dass der Versicherte
selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich
beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und
welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.
Entscheidend ist allein, ob die versicherte
Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen
musste (RKUV 2005 Nr. U 553 S. 311 [U 360/04], 1991 Nr. U 120 S. 89 Erw. 3b mit
Hinweisen). Der Tatbestand der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im
Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV ist weiter gefasst als der Straftatbestand
der Beteiligung an einem Raufhandel gemäss Art. 133 StGB (RKUV 1991 Nr. U 120
S. 90 Erw. 3c mit
Hinweis; vgl. auch BGE 107 V 235 Erw. 2a).
1.2 Eine Leistungskürzung nach Art. 49 Abs. 2
lit. a UVV setzt voraus, dass zwischen dem als Beteiligung an einer Rauferei
oder Schlägerei zu qualifizierenden Verhalten und dem Unfall ein natürlicher
und adäquater Kausalzusammenhang besteht (SVR 1995 UV Nr. 29 S. 86 Erw. 2d mit
Hinweisen).
Die Beurteilung der Adäquanz im Besonderen hat
retrospektiv zu erfolgen. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die objektiv unter
Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallende Handlung als eine wesentliche Ursache des
Unfalles erscheint. Dies ist dann zu bejahen, wenn die spezifischen Gefahren
des allenfalls zu sanktionierenden Verhaltens des Versicherten sich beim
Unfallereignis konkret ausgewirkt haben und nach der allgemeinen
Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet sind, einen Unfall
von der Art des eingetretenen herbeizuführen. Dabei ist auch ein gewisser
zeitlicher Konnex
notwendig (RKUV 1995 Nr. U 214 S. 88 Erw. 6a;
Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39
UVG, Diss. Freiburg 1993, S. 278 ff.).
Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Handlung,
welche zur Kürzung oder Verweigerung der Leistungen führt, lediglich eine
Teilursache des Unfalles im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges ist
(RKUV a.a.O.). Zu denken ist
hier im Besonderen an Fälle, in welchen die
versicherte Person im Zeitpunkt der objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV
fallenden Handlung in einem angetrunkenen Zustand war. Hier gilt, dass eine
alkoholbedingt verminderte Zurechnungsfähigkeit oder sogar Zurechnungsunfähigkeit
nur ganz ausnahmsweise anzunehmen ist (vgl. BGE 107 IV 5 Erw. 1a; vgl. auch
Alexandra Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl.,
S. 228 unten). Eine wegen Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit
schliesst sodann die Anwendung des grundsätzlich verschuldensunabhängig
konzipierten Tatbestandes der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im
Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht aus (in diesem Sinne auch Rumo-Jungo
[Rechtsprechung ...] a.a.O.). Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit kann nur,
aber immerhin bei der Bemessung der Kürzung, welche mindestens 50 % beträgt,
berücksichtigt werden.
1.3 Im Weitern kann der Tatbestand der Beteiligung
an einer Rauferei oder Schlägerei im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV
zeitlich nicht als beendet gelten, solange nicht alle daran Beteiligten klar
erkennbar mit dem verbal oder handgreiflich ausgefochtenen Streit aufgehört
haben und nicht mit einer Fortsetzung bei nächster Gelegenheit gerechnet werden
muss (vgl. EVGE 1964 S. 74 ff. Erw. 2). Sodann wohnt jeder tätlichen
Auseinandersetzung das Risiko inne, verletzt zu werden. In diesem Zusammenhang
kann nicht gesagt werden, es
entspreche nicht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
und der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein bereits verletzter oder sogar
wehrloser Beteiligter (vgl. zu diesem Begriff RKUV 1991 Nr. U 120 S. 92 Erw.
5b) weiter geschlagen und ihm nachgesetzt wird. Ebenso ist nur natürlich und
nachvollziehbar, wenn in einer solchen Situation zu entkommen versucht wird, um
weitere, allenfalls sogar tödliche Verletzungen zu verhindern. Trotzdem muss
bei Verwirklichung
einer damit verbundenen, voraussehbaren
Unfallgefahr die vorausgehende Auseinandersetzung als eine hiefür adäquate
Ursache betrachtet werden (RKUV 1996 Nr. U 250 S. 181 und das in Erw. 3b dieses
Entscheids erwähnte nicht veröffentlichte Urteil F. vom 2. August 1978
[U 42/77] e contrario)."
In un'altra sentenza U
360/04 del 3 marzo 2005, a proposito di una rissa scoppiata tra un assicurato e
l'ex marito della sua convivente di allora ed altre due persone, l'Alta Corte
Considerandi
ha confermato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti ed ha
rilevato:
"
Die ohnehin bereits spannungsgeladene Situation
wurde durch das von gegenseitigen Beschimpfungen begleitete Telefongespräch
zwischen dem Versicherten und H.________ zusätzlich verschärft. Trotz dieser
ungünstigen Vorzeichen und im Wissen um die Aggressivität von H.________
schickte sich der Beschwerdeführer direkt im Anschluss an das angesprochene
Telefonat an, H.________ persönlich zur Rede zu stellen. Damit ging der
Versicherte objektiv betrachtet das Risiko einer dem angestrebten (weiteren)
Wortwechsel folgenden tätlichen Auseinandersetzung mit ein, was zur Reduktion
der Geldleistungen gestützt auf Art. 39 UVG in der bis Ende 2002 gültigen
Fassung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV genügt. Denn nach der
Rechtsprechung ist eine Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei nicht nur
bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben.
Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko
einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen
(RKUV 1991 Nr. U 120 S. 89 f. unten Erw. 3b). Nicht notwendig ist, dass der
Versicherte selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen
Motiven er sich beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten
begonnen hat und welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.
Entscheidend ist allein, ob die versicherte Person die Gefahr einer tätlichen
Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen musste (BGE 99 V 11 Erw. 1 in fine; RKUV
1991.
Nr. U 120 S. 90 Erw. 3b). Deshalb ist insbesondere auch unbedeutend, ob
unmittelbar vor dem Gewaltakt (nochmals) ein Wortwechsel stattgefunden hat oder
nicht und wie sich die Angelegenheit im Weiteren nach dem Eintreffen vor Ort im
Einzelnen abgespielt hat. Die diesbezüglichen Vorbringen zielen daher an der
Sache vorbei. Damit erweist sich die von der Vorinstanz bestätigte Kürzung der
Geldleistungen als rechtens."
2.6
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 il 17 ottobre
2004.
è rimasto coinvolto in un alterco scoppiato nel corso di una festa.
Dal Decreto di abbandono
del Ministero pubblico del 18 settembre 2007 relativo al procedimento penale
aperto nei confronti di __________ emerge in particolare che "la sera del
16.
ottobre 2004 le parti in causa si trovavano presso la sala multiuso di __________
ove era stata organizzata una festa in favore di Telethon. Il __________ vi
presenziava in veste di agente della sicurezza e il RI 1 quale avventore. Per
ragioni di tutela dell'ordine all'interno del locale, tra di loro è nata una discussione
poi sfociata in lite" (Doc. C).
Dal Decreto di non luogo a
procedere del 9 novembre 2006 del Ministero pubblico a seguito della querela
penale sporta da alcune persone contro RI 1 per il titolo di danneggiamento
risulta in particolare quanto segue:
"
(...)
Nella serata tra il 16 e 17
ottobre 2004 infatti il querelato aveva trapassato, con un braccio il vetro della porta principale di accesso della sala multiuso di __________, di proprietà dei
querelanti, danneggiandola e causando danni quantificati in CHF 6'415.-.
2.
Interrogato sui fatti RI 1 non ha contestato di
essere l'autore del
danneggiamento. Secondo la sua versione non si sarebbe comunque trattato di un
atto intenzionale. Quella sera egli si era recato presso la sala multiuso di __________ per trascorrere la serata
insieme ad alcuni amici. Ad un certo momento era stato allontanato dal
capannone da un addetto alla sicurezza che lo aveva buttato fuori con forza dicendogli che non avrebbe più potuto
farvi rientro. Egli aveva
allora reagito cercando di aprire la porta di accesso senza esito visto che dall'interno due addetti alla sicurezza la stavano bloccando. Dopo una decina di secondi, mentre stava ancora cercando di aprire la porta,
i due addetti alla sicurezza avevano mollato la presa consentendo in tal modo
l'apertura della porta. In quei frangenti uno dei due addetti alla sicurezza
gli aveva spruzzato in volto
dello spray al pepe a seguito del quale aveva immediatamente sentito un fortissimo dolore alla faccia
ed agli occhi. A causa di questo dolore egli era come impazzito e non vedendo
più nulla e soffrendo tantissimo aveva cominciato a dimenarsi al punto da infrangere con il braccio
sinistro il vetro della porta di accesso.
3.
Orbene, dalle
testimonianze raccolte nel procedimento in esame ed in quello avviato nei confronti degli agenti di sicurezza a seguito della denuncia penale contro di loro sporta da RI 1 per il reato di lesioni personali,
acquisite agli atti del presente procedimento penale, risulta che la
versione del querelato non corrisponde
al reale svolgimento dei fatti. In particolare non ha trovato conferma la versione secondo cui la rottura del vetro della porta d'entrata del capannone
era stata provocata dalla sua reazione al dolore provocatogli dallo spray al pepe che "lo aveva fatto come impazzire portandolo a dimenarsi
come un folle". Sulla scorta delle risultanze istruttorie è nondimeno possibile escludere un agire intenzionale del querelato. L'esame delle testimonianze raccolte porta invero a
ritenere che il querelato con il suo agire
non volesse in effetti infrangere il vetro della porta di accesso al capannone
bensì colpire I'agente di sicurezza che poco prima gli aveva spruzzato in volto lo spray al pepe. Sui fatti oggetto del presente procedimento penale il teste __________ (un amico del querelato con il quale egli stava trascorrendo la serata) ha infatti dichiarato: (...) RI 1 era molto agitato e nervoso e voleva andare verso l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannnone, la mia sensazione era stata che egli volesse andare da questo
agente per confrontarsi con lui; decidevo allora di cercare di calmarlo e a
tale scopo lo avevo anche trattenuto. Ad un certo momento RI 1 mi è scappato via e correndo si è diretto verso
l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannone. In quei frangenti la porta era aperta e l'agente di sicurezza visibile. Nel
momento in cui RI 1 è arrivato
nei pressi dell'agente di sicurezza nel chiaro intento
di volerlo colpire con un pugno con la mano sinistra la porla si è chiusa e il pugno di RI 1
è andato a finire sul vetro
della stessa che si è rotto. Ricordo che il braccio sinistro di RI 1 è letteralmente passato attraverso i due
doppi vetri della porta (...)" ( cfr. verbale di
interrogatorio __________ 28.02.2005). La versione del teste è in parte
confortata da quella dell'addetto alla sicurezza __________ che ha dichiarato che ad un certo punto; quando
egli si trovava all'interno del capannone dietro la porta di
vetro, RI 1 si era diretto con vigore verso la stessa trapassandone il vetro
con un braccio. In particolare egli ha
dichiarato "(..) Optavo quindi
per il ricorso allo spray
al pepe. Dicevo allora al collega __________ di lasciare la presa della
porta di modo che il giovane
riuscisse ad aprirla e nel momento
in cui egli ha tentato di entrare nel locale io ho spruzzato una dose di spray
al pepe direttamente al viso. Inizialmente, nell'arco dei primi 30-40 secondi, lo spray sembrava di non avere
effetto; il giovane infatti tentava nuovamente di forzare la porta di entrata;
quindi dopo 30-40 secondi lo spray
ha iniziato ad avere effetto ed il giovane si è allontanato disorientato dagli effetti dello stesso. In quei frangenti ricordo che alcuni amici di questo giovane mi chiedevano di poter uscire all'esterno;
ricordo che in un primo tempo gli avevo di aspettare qualche minuto perché avevamo dei problemi; temevo infatti che aprendo la porta il RI 1
potesse rientrare nel locale costringendoci ad una sicura colluttazione che sarebbe potuta degenerare in rissa.
Dopo qualche attimo ricordo che è arrivato un amico del RI 1, alto e di corporatura
robusta, con il quale in passato ma sempre ad __________ avevo avuto problemi di contenimento; che dopo avere cercato di allontanarmi con frasi del tipo "non mi rompere le palle,
..." riusciva ad aprire la porta. A fronte di questa situazione io decidevo di permettere l'uscita di chiunque
volesse aggregarsi. Una volta
che,questi giovani erano usciti dal locale io chiudevo nuovamente la porta
notando che gli stessi si erano radunati in gruppo nel chiaro intento di creare disordini o cercare vendetta. Tengo a
precisare che la porta d'entrata, era di metallo con un divisorio centrale di circa 20 cm e che sulla
stessa vi erano applicati due grandi doppi
vetri; quindi io dall'interno potevo vedere bene quello che
succedeva all'esterno. Nell'arco di un minuto
circa dal gruppo si è staccato il querelante che
correndo si è lanciato a
mano destra tesa contro
la porta d'entrata spiccando un salto prima di andare a sbattere e ad infrangere
e penetrare il vetro superiore della stessa (...)''. Certo dalla versione di __________ sembrerebbe che RI 1 si fosse lanciato verso la porta quando la stessa era già stata
chiusa ciò che potrebbe indurre a ritenere che in realtà egli non volesse confrontarsi
con lui bensì danneggiare la
porta. La sua versione non appare comunque in contraddizione con quella del teste __________.
Dalla sua deposizione emerge
infatti che poco prima che RI 1 si lanciasse verso la
porta questa era stata espressamente aperta per far uscire dal capannone i suoi amici. Trattandosi di
un'azione repentina, non può essere escluso che, come affermato dal teste __________,
quando RI 1 si era diretto verso l'addetto alla
sicurezza la porta di accesso fosse aperta. Inoltre e
non da ultimo la circostanza che RI 1 si sia ferito il braccio sinistro depone
a favore di un azione rivolta contro I' addetto alla sicurezza e non contro la
porta di accesso.
Se, come sostenuto dai querelanti, RI 1 avesse voluto
danneggiare la porta
istintivamente avrebbe usato la mano destra e non quella sinistra; considerato
che egli ha dichiarato di essere destro. La circostanza che ha visto RI 1 trapassare il vetro con il braccio sinistro
induce piuttosto a ritenere che quando egli è arrivato in prossimità della porta aveva le braccia protese in
avanti proprio come chi si
avventa su una persona. Appare oltremodo logico che a fronte di quelle che egli
aveva risentito come delle ingiustizie decidesse di reagire
fisicamente nei confronti del
suo autore nelle modalità poi messe in atto. L'addetto alla sicurezza poco
prima lo aveva infatti allontanato dal capannone e per impedirgli di rientrare
gli aveva anche spruzzato lo spray al pepe.
Da parte sua il teste __________, che aveva
soccorso RI 1 dopo che era stato raggiunto dallo spray al pepe, lo aveva descritto dolorante,
agitato ed arrabbiato con gli agenti
di sicurezza ciò che depone ulteriormente a favore di un agire teso al confronto fisico con l'addetto alla
sicurezza e non al danneggiamento della porta di accesso della sala multiuso (cfr. verbale di interrogatorio 13 aprile 2006 del teste __________)."
(Doc. B, sottolineature
del redattore)
Dalla dinamica dei fatti
esposta nei Decreti del Ministero pubblico qui appena riprodotti emerge con
evidenza che l'assicurato è stato allontanato dal capannone da un addetto alla
sicurezza che gli ha intimato di non più entrare. RI 1 non si è tuttavia
attenuto a questa indicazione e ha cercato una prima volta di rientrare,
ricevendo dello spray al pepe sul viso da parte dell'addetto alla sicurezza.
Egli ha poi tentato
nuovamente di rientrare nel capannone, verosimilmente per colpire l'agente di
sicurezza, ed è incorso nel noto infortunio.
Per
costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica
il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.
DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo
ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza
per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta
all'accusato.
Conformemente al
summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 pag. 378).
Alla luce di quanto qui
sopra esposto questo Tribunale ritiene che, volendo rientare nel capannone dal
quale era stato allontanato, l'assicurato ha adottato un
comportamento che era potenzialmente atto a degenerare anche in uno scontro
fisico (cfr. STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007).
Sono
dunque realizzati i criteri posti dalla giurisprudenza per l'applicazione
dell'art. 49 OAINF, visto che l'assicurato ha partecipato attivamente alla
rissa (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Al
riguardo va in particolare sottolineato che, in questo contesto, la rissa o
baruffa non presuppone la partecipazione di almeno tre persone bensì
semplicemente una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo
e nello spazio (cfr. STCA 35.2001.73 dell'11 giugno 2002).
In simili
condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla __________
non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite
inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr.
art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; STCA 35.2002.7
del 26 aprile 2002 e STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007).
Va ancora
sottolineato che una riduzione di tale entità è giustificata anche qualora
l'assicurato si fosse trovato in uno stato d'ebrietà (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003;
STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella
causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
applicazione alla giurisprudenza citata questo Tribunale rinuncia ad assumere
le prove richieste dall'assicurato (cfr. consid. 1.4 in fine).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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