35.2008.59
Ass. vittima di un colpo di frusta nel 1997. Nel 2008 assicuratore decide che le proprie prest. sono state indebitamente percepite dal 2001 in poi. L'assicuratore ha riesaminato a torto l'esistenza de
22 settembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.59
Data decisione, Autorità:
22.09.2008, TCA
Ricorso:
TF,8C_883/2008, 31.03.2009
Titolo:
Ass. vittima di un colpo di frusta nel 1997. Nel 2008 assicuratore decide che le proprie prest. sono state indebitamente percepite dal 2001 in poi. L'assicuratore ha riesaminato a torto l'esistenza della causalità adeguata già ammessa da TCA e TFA. Ammissibile semmai istanza di revisione della STFA
REVISIONE DELLA SENTENZA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 123 cpv. 2 let. a LTF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.59
mm/DC
Lugano
22 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
luglio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
settembre 1997, RI 1 - dipendente della società __________ di __________ in
qualità di cameriere presso l'Hotel __________ di __________ e, perciò, assicurato
d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto, al
volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale
avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale.
1.2. Con decisione
formale del 18 ottobre 2001, poi confermata in sede di opposizione,
l’amministrazione ha dichiarato raggiunto lo status quo sine a decorrere
dal 29 giugno 1998, data a partire dalla quale sarebbe dunque cessato il
proprio obbligo a prestazioni.
1.3. Con sentenza
del 22 settembre 2003, questa Corte, facendo capo alle risultanze della perizia
giudiziaria affidata al neurologo Prof. dott. __________, ha accertato
l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra l’incidente della
circolazione e i danni alla salute lamentati dall’assicurato ragione per la
quale ha accolto l’impugnativa di __________, annullato la decisione su
opposizione impugnata e retrocesso l’incarto all’assicuratore LAINF resistente
affinché si pronunciasse sul diritto a prestazioni dopo il 28 giugno 1998.
Il
giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) con pronuncia dell’11 gennaio 2005.
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, la CO 1, con decisione formale del 7 dicembre 2005, nel
frattempo cresciuta in giudicato incontestata, ha riconosciuto all’assicurato
una rendita di invalidità complementare a far tempo dal 1° agosto 2001 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 45%.
1.5. Nel corso del
mese di settembre 2007, RI 1 è stato oggetto di pedinamenti ordinati
dall’amministrazione.
1.6. Con decisione formale del 2
aprile 2008, l'assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che le
prestazioni percepite a contare dal 1° agosto 2001, lo sarebbero state
indebitamente, motivo per cui ha da lui preteso la restituzione di un importo
pari a fr. 187'012.50 (fr. 38'839.50 a titolo di IMI e fr. 148'173 a titolo di
rendita di invalidità - doc. 204).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 209), la CO 1, in
data 11 luglio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
214).
1.7. Con tempestivo ricorso del 14
luglio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via cautelare, il ripristino dell’effetto sospensivo tolto in
precedenza dall’amministrazione nonché, nel merito, l’annullamento della decisione
su opposizione impugnata e il ristabilimento della decisione formale del 7
dicembre 2005.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, in
particolare, che farebbero difetto i presupposti per procedere a una
riconsiderazione oppure a una revisione processuale della decisione del
dicembre 2005, così come a una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA:
"
Nel caso in esame, pertanto, non potremmo
trovarci dinanzi ai presupposti di una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53
LPGA per il fatto che questa solo è possibile laddove non vi sia stato
controllo giudiziario, ciò che nel caso di specie invece è successo (il testo
di legge è chiaro e le sentenze federali ne confermano l’interpretazione
letterale).
Pertanto potrebbe trattarsi di una revisione
processuale. (…).
Senonché il fatto nuovo di cui si avvale la
controparte nuovo non é. Si tratta di un atto richiesto espressamente
dall’assicuratore e non di cui è giunto a conoscenza senza che alcuna
negligenza gli fosse imputabile.
Tanto è vero che l’assicuratore, sulla base del
rapporto investigativo da lui commissionato, richiede il ripristino della propria
decisione formale del 18.10.2001. Pertanto si avvale di una situazione di
fatto (medica) presente nel 2001, che a suo modo di vedere non sarebbe mutata e
che pertanto avrebbe potuto accertare, secondo le medesime modalità adottate
ora, anche in epoca precedente e successiva, sino al 2003.
Nulla le avrebbe impedito più di ora di avvalersi
dei predetti sistemi investigativi, per il che la domanda di revisione
manifestamente non risulta ricevibile.
… Resta da accertare se ci si trovi dinanzi ad un
caso di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Senonché anche tale disposto legale non torna
applicabile. In effetti, l’assicuratore non ritiene che la situazione del leso
si sia modificata, ma che abbia voluto dissimulare il proprio stato di salute.
Si tratta di una circostanza del tutto differente.”
(doc. I,
p. 9s.)
1.8. In data 25
agosto 2008, l’amministrazione ha postulato che l’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo venga respinta (doc. VI).
1.9. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente,
questa Corte ritiene necessario inquadrare la presente fattispecie dal profilo
procedurale.
Con
sentenza del 22 settembre 2003, il TCA ha, in primo luogo, ammesso l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra l’incidente della circolazione
stradale del 13 settembre 1997 ed i disturbi lamentati dall’assicurato (fatta
eccezione per i disturbi visivi e dell’udito, peraltro irrilevanti), anche al
di là del 28 giugno 1998 (data in cui, secondo la decisione su opposizione del
25 aprile 2002, RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine). Esso si è fondato,
per l’essenziale, sulle risultanze della perizia giudiziaria elaborata dal
Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, già Direttore della Clinica di
neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ritenuta soddisfare tutti i
requisiti richiesti dalla giurisprudenza per riconoscere ad un apprezzamento
medico piena forza probante.
In
secondo luogo, questa Corte ha pure ammesso l’adeguatezza del legame
causale, la cui valutazione è stata eseguita in applicazione dei principi
elaborati dal TFA in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale
(DTF 117 V 369), e non secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione
psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133).
Classificato
il sinistro occorso all’insorgente fra gli infortuni di grado medio al limite
della categoria di quelli leggeri o insignificanti, il TCA ha ritenuto
soddisfatti il criterio dei disturbi persistenti, quello della lunga durata
della cura medica, nonché quello del grado e della durata dell’incapacità
lavorativa:
"
Occorre innanzitutto rilevare che, dal giorno
dell'infortunio in poi, RI 1 non è mai stato asintomatico.
Egli ha infatti continuato ad accusare, senza
interruzioni, dei problemi a livello cervicocefalico, ai quali si sono pure
accostati, nel prosieguo, dei disturbi neuropsicologici e psichici (significativa,
al proposito, è la descrizione dei disturbi contenuta nella perizia
pluridisciplinare 26.6.2002 del SAM: "L'A. lamenta in primo luogo un
dolore cervicale-nucale cronico, talvolta tagliente, penetrante, con la
sensazione di essere bloccato nel segmento cervicale del rachide. Su una scala
da 0 a 10 situa l'intensità dei dolori tra 4 e 10, dolori che vengono alleviati
dal trattamento antalgico in atto (Celebrex). I dolori talvolta si diffondono
alle spalle e descrive la sensazione di essere fortemente strappato da entrambe
le due spalle. In secondo luogo, l'A. lamenta una perdita di concentrazione, di
attenzione, di memoria a breve termine e inoltre della memoria operativa
(calcolo mentale, perde il filo del discorso, ecc.). (…). Descrive pure stati
di panico alla guida dell'automobile, motivo per il quale dal 1999 non guida
più. (…). Infine, l'A. riprende il tema del netto cambiamento della propria
persona dopo il trauma con perdita di iniziativa, di piacere, sentimenti di
inutilità, di disperazione fino a preoccupanti idee di morte. (…)", doc.
A2, p. 8).
Ancora oggi - quindi a distanza di circa 6
anni dall'evento traumatico assicurato - il ricorrente continua a lamentare
una sintomatologia analoga (cfr. XX).
Dagli atti di causa emerge inoltre che il decorso
post-infortunistico è stato caratterizzato da costanti trattamenti, somatici e
psichiatrici, effettuati su base ambulatoriale e stazionaria, che non hanno
comunque consentito di risolvere i problemi di salute presentati
dall'insorgente (cfr. il fatto che lo stesso Prof. dott. __________, in
occasione della visita peritale del 3 luglio 2003, si è detto impossibilitato a
proporre una terapia efficace, al di là dell'assunzione di medicamenti
antidepressivi e analgesici, cfr. XX, p. 15 e risposta al quesito n. 7).
Infine, l'assicurato, soprattutto a causa delle
turbe neuropsicologiche e psichiche lamentate, è stato costretto ad
abbandonare, già nel corso del 1999, la sua originaria professione di cameriere
(cfr. doc. A2, p. 5). Del resto, anche per attività più confacenti alle sue
condizioni di salute, egli presenta una abilità lavorativa fortemente limitata
(cfr. doc. A2, p. 14: "In considerazione delle problematiche
neuropsicologiche, psichiatriche, nonché neurologiche, riteniamo impossibile
effettuare provvedimenti d'integrazione. Neppure possibile, riteniamo, è
migliorare la capacità lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale. Sul
piano medico-teorico, l'A. potrebbe svolgere altre attività, dove tuttavia il
grado di capacità lavorativa non potrà essere migliorato. Egli, in effetti, non
potrà lavorare in misura maggiore del 30% in attività leggere, che non
richiedano una concentrazione o una grossa responsabilità"), tanto da
dovere essere posto al beneficio di una rendita intera da parte dell'assicurazione
per l'invalidità, a far tempo dal 1° novembre 2000 (cfr. XI 1).”
(STCA
succitata, consid. 2.14.)
Accertata
l’esistenza di un nesso causale, naturale e adeguato, fra l’evento
infortunistico del 13 settembre 1997 ed il danno alla salute presentato
dall’assicurato, l’incarto è quindi stato rinviato all’amministrazione affinché
si pronunciasse circa il diritto a prestazioni dopo il 28 giugno 1998.
Il
ricorso di diritto amministrativo interposto dalla CO 1 contro il giudizio di
questo Tribunale, è stato integralmente respinto dal TFA con sentenza U 271/03
dell’11 gennaio 2005.
In
particolare, l’Alta Corte federale ha confermato l’adempimento dei criteri
della lunga durata della cura medica e del grado/durata dell’incapacità
lavorativa (oltre a quello dei disturbi persistenti, la cui realizzazione non
era più stata contestata dall’assicuratore infortuni):
" 8.1
Per quanto riguarda il presupposto della durata eccezionalmente lunga del
trattamento medico, dagli atti emerge che a partire dall'infortunio
l'assicurato è sempre stato in cura. Egli non ha mai smesso di assumere
antidolorifici (quale conseguenza del dolore persistente, ammesso anche dalla
ricorrente), antidepressivi e sonniferi. Inoltre si è sottoposto a fisioterapia
e ginnastica, iniezioni intraarticolari e ad un trattamento della durata di un
mese presso la Clinica N.________. L'interessato risulta poi regolarmente in
cura dal dott. G.________, reumatologo, e dal dott. C.________, medico curante
in Italia. I trattamenti hanno tuttavia prodotto unicamente sollievo
temporaneo. Il perito giudiziario, a proposito di possibili cure, ha dal canto
suo dichiarato in sede cantonale di non essere in grado di proporne alcuna.
Al momento dell'emanazione della decisione su opposizione del 25
aprile 2002 la cura medica perdurava quindi da oltre quattro anni e mezzo e non
era ancora terminata.
In simili condizioni, si deve concludere che il fattore
concomitante della durata eccezionale della cura medica è adempiuto in
concreto. In effetti questa Corte ne ha già ammesso l'esistenza nel caso in cui
il trattamento è durato ben quattro anni (sentenza del 29 ottobre 2002 in re
S., U 22/01), rispettivamente in cui le cure, non ancora terminate, perduravano
da oltre tre anni (sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98). Non
sufficiente è stata considerata per contro una cura durata oltre due anni e
mezzo (sentenza del 22 maggio 2002 in re B., U 339/01).
Al riguardo va ancora precisato che in circostanze simili a quelle
esaminate in concreto, in cui le varie cure mediche non hanno dato l'esisto
sperato, è stato pure riconosciuto come dato il criterio del decorso
sfavorevole dell'esito della cura (sentenza succitata del 29 ottobre 2002 in re
Fatti
S. e RAMI 2003 no. U 489 pag. 362 consid. 4.6).
Ciò deve valere anche nella fattispecie concreta in cui
l'assicurato non ha tratto giovamento dalle cure e altresì sono comparse
complicazioni rilevanti quali le ripetute perdite di conoscenza.
8.2 Per quel che concerne il fattore del grado e della durata
dell'inabi-lità lavorativa, risulta dagli atti che l'assicurato ha ripreso
l'attività al 100% dopo due mesi. Egli ha tuttavia subito incontrato serie
difficoltà nello svolgimento della propria attività - malgrado la buona
volontà, riconosciuta da diversi sanitari - a causa della presenza di dolori,
del loro peggioramento così come di uno stato psichico non ottimale. In
proposito lo psichiatra interpellato dal Servizio S.________ ha dichiarato che
ciò era riconducibile al fatto che la ripresa in tempi brevi del lavoro non aveva
permesso una rielaborazione del trauma. In seguito, durante la degenza presso
la Clinica N.________, nel giugno 1998, l'assicurato è stato nuovamente inabile
al lavoro al 100%. Dopo la ripresa dell'attività è comunque subentrato un nuovo
peggioramento, motivo per cui già all'inizio del 1999 l'interessato aveva in
pratica terminato le ferie a sua disposizione allo scopo di riposarsi. Per
questo motivo il dott. G.________ ha attestato un'inabilità lavorativa pari ad
un terzo (33.3%) dal 1° giugno 1999. In seguito ad un ricovero in ospedale dal
1° al 13 luglio 1999 l'incapacità lavorativa era nuova-mente totale,
successivamente di nuovo pari ad un terzo. Dal 5 no-vembre 1999 l'assicurato è
tuttavia stato dichiarato durevolmente inabile al lavoro al 100%.
Pure dalla perizia del prof. L.________ dell'11 luglio 2003 e da
quella del Servizio S.________ del 26 giugno 2002 emerge come l'incapacità
lavorativa sia pari al 70-75% per motivi riconducibili all'infortunio.
Al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'incapacità
lavorativa totale perdurava quindi già circa da oltre due anni e mezzo e
continua a tutt'oggi, mentre si può ritenere, alla luce delle conclusioni del
Servizio S.________, che quella parziale sia durata all'incirca due anni e non
un solo anno come emerge dagli atti dell'assicuratore infortuni. In effetti, i
periti dell'assicurazione invalidità hanno precisato, in maniera attendibile,
alla luce delle succitate circostanze (costante difficoltà nello svolgimento
dell'attività a tempo pieno, utilizzo delle vacanze per riposarsi, ecc.), che
la capacità lavorativa ridotta del 30% decorreva già dal novembre 1997 e,
meglio, dall'istante della ripresa dell'attività lavorativa fino al novembre
1999, in cui è subentrata un'incapacità del 70%.
A mente di questa Corte, alla luce dei suesposti fatti è pertanto
giustificato ritenere adempiuto, come indicato dalla Corte cantonale, anche il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (si vedano in
proposito RAMI 2003 no. U 489 pag. 361 consid. 4.4 e la casuistica pubblicata
in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 consid. 3d/aa, in particolare, a titolo di
esempio, DTF 117 V 369 nonché sentenze del 19 dicembre
1991 in re J., U 86/90, e del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98).”
(STFA succitata)
Con
decisione formale del 7 dicembre 2005 - nel frattempo cresciuta in giudicato
incontestata -, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita di invalidità, calcolata quale rendita complementare, a far tempo dal
1° agosto 2001, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 45%
(doc. 179).
Nel
prosieguo, la CO 1 ha ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia
privata di investigazioni, ciò che ha avuto luogo durante il periodo 8-30
settembre 2007 (cfr. doc. 196).
Con
decisione formale del 2 aprile 2008, poi confermata in sede di opposizione
(doc. 214), l’amministrazione ha sostenuto che la sintomatologia soggettivamente
denunciata dal ricorrente, che era servita da base per, citiamo: “… la
valutazione dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali.”, non
sarebbe attendibile alla luce degli esiti della sorveglianza a cui egli è stato
nel frattempo sottoposto, motivo per cui essa ha dichiarato decaduto il proprio
obbligo prestativo e ha preteso la restituzione delle prestazioni corrisposte a
contare dal 1° agosto 2001 (per un ammontare pari a fr. 187'012.50):
"
Dal canto suo, il TCA statuì nel merito del
nesso di causalità adeguato secondo i principi elaborati dal TF in materia di
traumi distorsivi alla colonna cervicale. Ritenuto che l’infortunio si situasse
nella categoria di quelli di grado medio al limite della categoria degli
infortuni leggeri o insignificanti ed avendo appurato la presenza cumulativa di
3 criteri (ovvero la lunga durata della cura medica, il grado e la durata
d’inabilità lavorativa), concluse a favore dell’esistenza del nesso di
causalità adeguato.
Il TCA si era inoltre avvalso della descrizione
delle lamentele che i periti del SAM avevano trascritto nella perizia
pluridisciplinare del 26 giugno 2002; le elenchiamo di seguito:
- dolore cervicale-nucale cronico, talvolta
tagliente, penetrante, con la sensazione di essere bloccato nel
segmento cervicale del rachide
- su una scala da 0 a 10 situa l’intensità dei
dolori tra 4 e 10, dolori che vengono alleviati dal trattamento antalgico in
atto (Celebrex)
- i dolori talvolta si diffondono alle spalle e
descrive la sensazione di essere fortemente strappato da entrambe le
spalle
- l’assicurato lamenta una perdita di
concentrazione, di attenzione, di memoria a breve termine e, inoltre,
della memoria operativa (calcolo mentale, perde il filo del discorso,
ecc.)
- descrive pure stati di panico alla guida
dell’automobile, motivo per il quale dal 1999 non guida più
- netto cambiamento della propria persona dopo
il trauma, con perdita di iniziativa, di piacere, sentimenti d’inutilità,
di disperazione fino a preoccupanti idee di morte
- ancora all’epoca della perizia - quindi a
distanza di circa 6 anni dall’evento traumatico assicurato - il ricorrente
continua a lamentare una sintomatologia analoga.
(…).
Ciò premesso, osserviamo che, allo scopo
d’accertare la situazione reale nella quale versava l’assicurato,
rispettivamente di poter decidere sulla sorte del suo diritto alle prestazioni,
abbiamo deciso di porre in atto un’indagine , che è stata avviata e conclusa
nell’ordine che s’imponeva, ovvero come segue:
1. In due occasioni, ovvero in data 07 agosto
2007 e 21 agosto 2007, il nostro care manager ha reso visita
all’assicurato, riportando a verbale il colloquio. Il relativo rapporto è
allegato alla presente.
Considerandi
2.
In data 14 settembre 2007, l’assicurato si è
presentato dal dr. med. __________ in CH-__________, per fare il punto
del suo stato di salute in merito all’apparato locomotorio. Il medico ha
potuto constatare una situazione clinica assai simile
a quella che aveva riscontrato nel 2001.
3.
Durante il periodo 08 settembre 2007-30
settembre 2007, l’agenzia investigativa da noi incaricata ha eseguito
dei sopralluoghi, allestendo un dettagliato rapporto scritto, nonché una documentazione-video/fotografica
che alleghiamo alla presente.
Procedendo al raffronto tra la versione resa
dall’assicurato al nostro care manager e al dr. med. __________ e la
documentazione-video/fotografica acquisita, è comprovata una netta
contraddizione tra lo status “preteso” e quello “reale”. Sono, in particolare,
smentite le difficoltà e le alterazioni con le quali l’assicurato ha sin qui
puntualmente dichiarato di essere confrontato, escludendo che fosse subentrato
un qualsivoglia miglioramento della sua situazione psico-fisica/sociale.
Invece, non v’è chi non veda come:
- la fobia della guida non esiste più.
L’assicurato guida l’auto senza palesare difficoltà alcuna, anche
senza essere accompagnato; la sua padronanza di guida non lascia
intendere che possa percorrere tratti lunghi al
massimo 10-15 km
- l’assicurato cura quotidianamente i suoi
contatti sociali, frequenta gente e luoghi pubblici anche rumorosi,
gioca a carte per ore, è aperto al dialogo, fa lunghe passeggiate, si
reca al supermercato per la spesa, mostra interesse e gaiezza;
egli appare autonomo e non s’intravedono nel suo
comportamento passività, segni di isolamento e/o di
depressione e d’indifferenza
- nessun segno di dolore o di limitazione
traspare dai movimenti di rotazione della testa in tutte le
direzioni, dalla deambulazione e/o dalla flessione delle braccia e
della schiena.
(…).
Riepilogando in breve, sono i disturbi
“soggettivi” lamentati dall’infortunato (e non necessariamente clinicamente
obiettivabili) che rappresentano il riferimento principale per la valutazione
dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali. Nel caso in esame,
si detiene la prova dell’inattendibilità delle lamentele elencate dall’assicurato, motivo per cui decade ogni diritto alle prestazioni assicurative
LAINF.
(…)”
(doc. 204
- il corsivo è del redattore)
2.3
In esito a
quanto precede, il TCA rileva che l’amministrazione, mediante la decisione su
opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni con effetto
retroattivo a decorrere dal 1° agosto 2001 e, per fare ciò, ha di fatto rimesso
in discussione la questione dell’adeguatezza del nesso di causalità tra
l’infortunio del 13 settembre 1997 ed il danno alla salute presentato da RI 1,
specificatamente la realizzazione dei tre noti criteri di rilievo (cfr. consid.
2.
).
Così
facendo, la CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che risulta accertato mediante
una sentenza giudiziaria definitiva (STFA U 271/03 dell’11 gennaio 2005) e che
pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione unicamente
attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale,
rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.
L'assicurato,
nel suo ricorso, ha fatto riferimento agli aspetti procedurali senza peraltro
tirare tutte le conclusioni che si imponevano (cfr. consid. 1.7).
L’assicuratore
infortuni resistente, ha presentato una corposa risposta di causa ma non ha
ritenuto di dovere spendere una sola parola al riguardo (cfr. doc. XIV),
sebbene ciò rappresenti il problema che sta alla base della vertenza sub
judice.
Pertanto,
la decisione su opposizione dell’11 luglio 2008, mediante la quale la CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 31 luglio
2001, deve essere annullata.
Qualora l’amministrazione ritenesse
che il rapporto 8 ottobre 2007 dell’Agenzia __________ “__________” (oltre alla
relativa documentazione fotografica e video) costituisce un
nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è sua facoltà
inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza U
271/03 dell’11 gennaio 2005.
2.4
Con
l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente
al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
2. La domanda
tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva di
oggetto.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di
fr. 2'000
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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