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Decisione

35.2008.59

Ass. vittima di un colpo di frusta nel 1997. Nel 2008 assicuratore decide che le proprie prest. sono state indebitamente percepite dal 2001 in poi. L'assicuratore ha riesaminato a torto l'esistenza de

22 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

S. e RAMI 2003 no. U 489 pag. 362 consid. 4.6).

Ciò deve valere anche nella fattispecie concreta in cui

l'assicurato non ha tratto giovamento dalle cure e altresì sono comparse

complicazioni rilevanti quali le ripetute perdite di conoscenza.

8.2 Per quel che concerne il fattore del grado e della durata

dell'inabi-lità lavorativa, risulta dagli atti che l'assicurato ha ripreso

l'attività al 100% dopo due mesi. Egli ha tuttavia subito incontrato serie

difficoltà nello svolgimento della propria attività - malgrado la buona

volontà, riconosciuta da diversi sanitari - a causa della presenza di dolori,

del loro peggioramento così come di uno stato psichico non ottimale. In

proposito lo psichiatra interpellato dal Servizio S.________ ha dichiarato che

ciò era riconducibile al fatto che la ripresa in tempi brevi del lavoro non aveva

permesso una rielaborazione del trauma. In seguito, durante la degenza presso

la Clinica N.________, nel giugno 1998, l'assicurato è stato nuovamente inabile

al lavoro al 100%. Dopo la ripresa dell'attività è comunque subentrato un nuovo

peggioramento, motivo per cui già all'inizio del 1999 l'interessato aveva in

pratica terminato le ferie a sua disposizione allo scopo di riposarsi. Per

questo motivo il dott. G.________ ha attestato un'inabilità lavorativa pari ad

un terzo (33.3%) dal 1° giugno 1999. In seguito ad un ricovero in ospedale dal

1° al 13 luglio 1999 l'incapacità lavorativa era nuova-mente totale,

successivamente di nuovo pari ad un terzo. Dal 5 no-vembre 1999 l'assicurato è

tuttavia stato dichiarato durevolmente inabile al lavoro al 100%.

Pure dalla perizia del prof. L.________ dell'11 luglio 2003 e da

quella del Servizio S.________ del 26 giugno 2002 emerge come l'incapacità

lavorativa sia pari al 70-75% per motivi riconducibili all'infortunio.

Al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'incapacità

lavorativa totale perdurava quindi già circa da oltre due anni e mezzo e

continua a tutt'oggi, mentre si può ritenere, alla luce delle conclusioni del

Servizio S.________, che quella parziale sia durata all'incirca due anni e non

un solo anno come emerge dagli atti dell'assicuratore infortuni. In effetti, i

periti dell'assicurazione invalidità hanno precisato, in maniera attendibile,

alla luce delle succitate circostanze (costante difficoltà nello svolgimento

dell'attività a tempo pieno, utilizzo delle vacanze per riposarsi, ecc.), che

la capacità lavorativa ridotta del 30% decorreva già dal novembre 1997 e,

meglio, dall'istante della ripresa dell'attività lavorativa fino al novembre

1999, in cui è subentrata un'incapacità del 70%.

A mente di questa Corte, alla luce dei suesposti fatti è pertanto

giustificato ritenere adempiuto, come indicato dalla Corte cantonale, anche il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (si vedano in

proposito RAMI 2003 no. U 489 pag. 361 consid. 4.4 e la casuistica pubblicata

in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 consid. 3d/aa, in particolare, a titolo di

esempio, DTF 117 V 369 nonché sentenze del 19 dicembre

1991 in re J., U 86/90, e del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98).”

(STFA succitata)

Con

decisione formale del 7 dicembre 2005 - nel frattempo cresciuta in giudicato

incontestata -, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una

rendita di invalidità, calcolata quale rendita complementare, a far tempo dal

1° agosto 2001, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 45%

(doc. 179).

Nel

prosieguo, la CO 1 ha ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia

privata di investigazioni, ciò che ha avuto luogo durante il periodo 8-30

settembre 2007 (cfr. doc. 196).

Con

decisione formale del 2 aprile 2008, poi confermata in sede di opposizione

(doc. 214), l’amministrazione ha sostenuto che la sintomatologia soggettivamente

denunciata dal ricorrente, che era servita da base per, citiamo: “… la

valutazione dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali.”, non

sarebbe attendibile alla luce degli esiti della sorveglianza a cui egli è stato

nel frattempo sottoposto, motivo per cui essa ha dichiarato decaduto il proprio

obbligo prestativo e ha preteso la restituzione delle prestazioni corrisposte a

contare dal 1° agosto 2001 (per un ammontare pari a fr. 187'012.50):

"

Dal canto suo, il TCA statuì nel merito del

nesso di causalità adeguato secondo i principi elaborati dal TF in materia di

traumi distorsivi alla colonna cervicale. Ritenuto che l’infortunio si situasse

nella categoria di quelli di grado medio al limite della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti ed avendo appurato la presenza cumulativa di

3 criteri (ovvero la lunga durata della cura medica, il grado e la durata

d’inabilità lavorativa), concluse a favore dell’esistenza del nesso di

causalità adeguato.

Il TCA si era inoltre avvalso della descrizione

delle lamentele che i periti del SAM avevano trascritto nella perizia

pluridisciplinare del 26 giugno 2002; le elenchiamo di seguito:

- dolore cervicale-nucale cronico, talvolta

tagliente, penetrante, con la sensazione di essere bloccato nel

segmento cervicale del rachide

- su una scala da 0 a 10 situa l’intensità dei

dolori tra 4 e 10, dolori che vengono alleviati dal trattamento antalgico in

atto (Celebrex)

- i dolori talvolta si diffondono alle spalle e

descrive la sensazione di essere fortemente strappato da entrambe le

spalle

- l’assicurato lamenta una perdita di

concentrazione, di attenzione, di memoria a breve termine e, inoltre,

della memoria operativa (calcolo mentale, perde il filo del discorso,

ecc.)

- descrive pure stati di panico alla guida

dell’automobile, motivo per il quale dal 1999 non guida più

- netto cambiamento della propria persona dopo

il trauma, con perdita di iniziativa, di piacere, sentimenti d’inutilità,

di disperazione fino a preoccupanti idee di morte

- ancora all’epoca della perizia - quindi a

distanza di circa 6 anni dall’evento traumatico assicurato - il ricorrente

continua a lamentare una sintomatologia analoga.

(…).

Ciò premesso, osserviamo che, allo scopo

d’accertare la situazione reale nella quale versava l’assicurato,

rispettivamente di poter decidere sulla sorte del suo diritto alle prestazioni,

abbiamo deciso di porre in atto un’indagine , che è stata avviata e conclusa

nell’ordine che s’imponeva, ovvero come segue:

1. In due occasioni, ovvero in data 07 agosto

2007 e 21 agosto 2007, il nostro care manager ha reso visita

all’assicurato, riportando a verbale il colloquio. Il relativo rapporto è

allegato alla presente.

Considerandi

2.

In data 14 settembre 2007, l’assicurato si è

presentato dal dr. med. __________ in CH-__________, per fare il punto

del suo stato di salute in merito all’apparato locomotorio. Il medico ha

potuto constatare una situazione clinica assai simile

a quella che aveva riscontrato nel 2001.

3.

Durante il periodo 08 settembre 2007-30

settembre 2007, l’agenzia investigativa da noi incaricata ha eseguito

dei sopralluoghi, allestendo un dettagliato rapporto scritto, nonché una documentazione-video/fotografica

che alleghiamo alla presente.

Procedendo al raffronto tra la versione resa

dall’assicurato al nostro care manager e al dr. med. __________ e la

documentazione-video/fotografica acquisita, è comprovata una netta

contraddizione tra lo status “preteso” e quello “reale”. Sono, in particolare,

smentite le difficoltà e le alterazioni con le quali l’assicurato ha sin qui

puntualmente dichiarato di essere confrontato, escludendo che fosse subentrato

un qualsivoglia miglioramento della sua situazione psico-fisica/sociale.

Invece, non v’è chi non veda come:

- la fobia della guida non esiste più.

L’assicurato guida l’auto senza palesare difficoltà alcuna, anche

senza essere accompagnato; la sua padronanza di guida non lascia

intendere che possa percorrere tratti lunghi al

massimo 10-15 km

- l’assicurato cura quotidianamente i suoi

contatti sociali, frequenta gente e luoghi pubblici anche rumorosi,

gioca a carte per ore, è aperto al dialogo, fa lunghe passeggiate, si

reca al supermercato per la spesa, mostra interesse e gaiezza;

egli appare autonomo e non s’intravedono nel suo

comportamento passività, segni di isolamento e/o di

depressione e d’indifferenza

- nessun segno di dolore o di limitazione

traspare dai movimenti di rotazione della testa in tutte le

direzioni, dalla deambulazione e/o dalla flessione delle braccia e

della schiena.

(…).

Riepilogando in breve, sono i disturbi

“soggettivi” lamentati dall’infortunato (e non necessariamente clinicamente

obiettivabili) che rappresentano il riferimento principale per la valutazione

dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali. Nel caso in esame,

si detiene la prova dell’inattendibilità delle lamentele elencate dall’assicurato, motivo per cui decade ogni diritto alle prestazioni assicurative

LAINF.

(…)”

(doc. 204

- il corsivo è del redattore)

2.3

In esito a

quanto precede, il TCA rileva che l’amministrazione, mediante la decisione su

opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni con effetto

retroattivo a decorrere dal 1° agosto 2001 e, per fare ciò, ha di fatto rimesso

in discussione la questione dell’adeguatezza del nesso di causalità tra

l’infortunio del 13 settembre 1997 ed il danno alla salute presentato da RI 1,

specificatamente la realizzazione dei tre noti criteri di rilievo (cfr. consid.

2.

).

Così

facendo, la CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che risulta accertato mediante

una sentenza giudiziaria definitiva (STFA U 271/03 dell’11 gennaio 2005) e che

pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione unicamente

attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale,

rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.

L'assicurato,

nel suo ricorso, ha fatto riferimento agli aspetti procedurali senza peraltro

tirare tutte le conclusioni che si imponevano (cfr. consid. 1.7).

L’assicuratore

infortuni resistente, ha presentato una corposa risposta di causa ma non ha

ritenuto di dovere spendere una sola parola al riguardo (cfr. doc. XIV),

sebbene ciò rappresenti il problema che sta alla base della vertenza sub

judice.

Pertanto,

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2008, mediante la quale la CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 31 luglio

2001, deve essere annullata.

Qualora l’amministrazione ritenesse

che il rapporto 8 ottobre 2007 dell’Agenzia __________ “__________” (oltre alla

relativa documentazione fotografica e video) costituisce un

nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è sua facoltà

inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza U

271/03 dell’11 gennaio 2005.

2.4

Con

l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente

al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

2. La domanda

tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva di

oggetto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di

fr. 2'000

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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