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Decisione

35.2008.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, con rapporto del 3 settembre 2007, hanno concluso per un, citiamo:

“disturbo depressivo maggiore” (doc. 22).

La

specialista in medicina del lavoro ha affermato che la sintomatologia riferita

dallo stesso insorgente, costituita da disturbi del sonno, da sensazioni di

paura e da difficoltà alla deambulazione, parla piuttosto a favore di una depressione

reattiva in presenza di un disturbo organico, così come lo confermerebbe il

decorso favorevole della malattia osservato a partire dall’intervento di

angioplastica alle arterie iliache comuni bilateralmente dell’agosto 2007 (in

proposito, si veda il doc. 22).

Essa ha

inoltre segnalato che nell’urina e nel sangue sono stati riscontrati livelli

normali di Cadmio, Cromo e Nichel. Solo parametro fuori dalla norma era la

vitamina B12, risultata elevata (cfr. doc. 10). Ciò non consente però di ritenere

che vi sia stata un’aumentata esposizione ai vapori di acido cianidrico, in

quanto RI 1 aveva assunto per lungo tempo diverse vitamine, fra le quali è

plausibile vi fosse pure la vitamina B12.

Questa

infine la conclusione a cui è giunta la dott.ssa __________:

"

Zusammenfassend dürft bei Herrn RI 1 kaum eine

Berufskrankheit durch seine Tätigkeit in der Galvanikabteilung der Firma __________

entstanden sein.“

(doc. 45, p. 4).

Il medico

di fiducia dell’CO 1 ha del resto ribadito la propria opinione dopo avere preso

visione della documentazione tecnica prodotta dall’ex datore di lavoro

dell’insorgente (agli atti sub doc. 46a):

"

Die uns als Berufskrankheit gemeldete organiche

Psychose kann nicht mit vorwiegender Wahrscheinlichkeit auf eine berufliche

Ursache zurückgeführt werden.

Eine Berufskrankheit ist aufgrund der

vorliegenden Untersuchungsergebnisse und der Expositionsverhältnisse im Betrieb

praktisch ausgeschlossen.“

(doc.

46 - il corsivo é del redattore)

In corso di causa, questa

Corte si è rivolta alla dott.ssa __________, chiedendole di

voler spiegare i motivi per i quali non si è ritenuto di approfondire il caso

anche dal profilo psichico (doc. IX).

La

specialista, con referto del 17 dicembre 2008, ha innanzitutto spiegato che, in

base all’ICD-10, una psicosi organica va annoverata fra le malattie psichiche

che trovano la propria origine in una patologia cerebrale, in un danno

cerebrale oppure in un’altra lesione, comportanti un disturbo del funzionamento

del cervello. Per contro, una depressione non è mai fondata su un’affezione

cerebrale di natura organica. Nel caso di specie, rileva ancora la dott.ssa __________,

dalla documentazione medica a disposizione non emerge affatto la prova di una

patologia organica che interessa il sistema nervoso centrale.

D’altro

canto, siccome gli accertamenti esperiti hanno consentito di escludere, con una

verosimiglianza che rasenta la certezza, la presenza di una psicosi organica di

eziologia professionale, dal profilo della medicina del lavoro non vi è motivo

per approfondire oltre il quadro patologico psichico dell’assicurato (doc. 56).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, tutto ben considerato, ritiene che la

valutazione della dott.ssa __________ - specialista proprio nella materia che

qui interessa, la quale si è basata su un’accurata ricostruzione dell’anamnesi

clinica e professionale dell’assicurato -, secondo cui non sono adempiuti i

presupposti per applicare l’art. 9 LAINF (né il cpv. 1 né, tantomeno, la

clausola generale di cui al cpv. 2), possa validamente costituire da supporto

Considerandi

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad

ulteriori misure istruttorie.

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Infine,

l’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici

dell'amministrazione hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente

l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2

luglio 1996).

Questo Tribunale non

ignora che agli atti figurano dei rapporti, elaborati dall’Unità

operativa di psichiatria e da quella di medicina del lavoro e preventiva

dell’Ospedale di __________ di __________, che concludono a favore

dell’esistenza di una psicosi organica su verosimile base tossica (cfr. doc. 7

e doc. 10). Essi non sono tuttavia suscettibili di scalfire il valore

probatorio della valutazione della dott.ssa __________.

Da una

parte, tali certificazioni, nella misura in cui vi si pretende che vi sia un

legame causale tra la pregressa attività professionale di RI 1 ed i suoi

problemi di salute, non appaiono motivate a sufficienza e, soprattutto, fondate

su un’indagine seria di quelle che erano le condizioni di lavoro presso la

ditta __________. In particolare, va rilevato che nel referto 27 aprile 2007

del Prof. __________ si sostiene che le vasche erano prive di sistema di

aspirazione, mentre che, in occasione del sopralluogo, la dott.ssa __________

ne ha constatato la presenza (cfr. doc. 45, p. 3).

Dall’altra,

occorre considerare che, in un secondo tempo, al termine della degenza 17

luglio-3 settembre 2007 presso la succitata Unità di psichiatria, è stata posta

la diagnosi di disturbo depressivo maggiore (doc. 22), ciò che esclude,

in base a quanto indicato dal medico di fiducia dell’CO 1 (doc. 56),

l’esistenza proprio di un danno organico al sistema nervoso centrale.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’Istituto assicuratore

resistente ha negato che la problematica di cui soffre l’assicurato costituisce

una malattia professionale ai sensi di legge, la decisione su opposizione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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