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Decisione

35.2008.61

Grado d'invalidità determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Reddito da invalido stabilito in applicazione della DPL edite dall'INSAI/SUVA

10 novembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.

P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.5. Chiamato a

pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal

dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, che

vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e

assicurativa, secondo cui l’assicurato ha conservato una piena capacità

lavorativa in attività sostitutive adeguate, ovvero in attività leggere dal

profilo dell’impegno fisico e da svolgere in posizione prevalentemente seduta,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal

ricorrente (perizia medica).

Del

resto, deve essere sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione della

capacità funzionale eseguita nell’aprile 2007 (doc. 150) e non appaiono neppure

smentite dagli altri specialisti che hanno avuto in loro cura, in una veste o

nell’altra, il ricorrente (in verità, nessuno di essi si è mai pronunciato

riguardo alla capacità lavorativa in professioni alternative a quella abituale

di carrozziere).

In sede

di ricorso, l’assicurato ha sostenuto che la sua capacità lavorativa sarebbe

limitata anche in attività esigibili e, in proposito, si è riferito al parere

contenuto nei certificati del dott. __________.

A mente

di questa Corte, però, il parere espresso da quest’ultimo sanitario non è

suscettibile di mettere in discussione il valore probatorio del rapporto del

medico di fiducia dell’amministrazione (e di quello, datato 14 maggio 2007,

della __________).

D’altronde,

per il TCA non è nemmeno evidente comprendere le ragioni per le quali RI 1 non

sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro che gli consenta di

risparmiare l’arto inferiore destro, come lo é senza dubbio un’attività svolta

in posizione prevalentemente seduta.

Inoltre, questo

Tribunale ricorda che per costante giurisprudenza federale le certificazioni

del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre

2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment

que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

(il corsivo è del redattore)

La

differenza, ai fini probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura è stata

peraltro richiamata dal Tribunale federale anche in una sentenza 9C_635/2007

del 21 agosto 2008.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di

sorveglianza (in proposito, si veda il rapporto finale 22 ottobre 2007 della

consulente in integrazione professionale dell’AI - allegato al doc. 169, p. 2:

“In considerazione dei limiti funzionali descritti in sede medica e tenuto

conto del profilo socio-professionale del signor RI 1 si può desumere che egli,

in un mercato del lavoro supposto in equlibrio, possa svolgere attività leggere

e poco qualificate nel settore secondario e nel settore terziario. A titolo

d’esempio, possono essere citati l’operaio generico con mansioni di

assemblaggio, di rifinitura, di controllo, ecc. …”), che l’assicurato,

nonostante i disturbi di origine infortunistica, sarebbe in grado di esercitare

a tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.6. Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo

Considerandi

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59’150

(cfr. doc. 164 e 178).

Tale

importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto

proprio da questo Tribunale.

2.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.8

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali

che interessano l’estremità inferiore destra, e meglio (considerando quelli

indicati in sede di decisione su opposizione) l’aiuto meccanico industriale

presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________,

il cassiere presso un supermercato, il cassiere presso la __________ di __________

e, infine, il cablatore presso la __________ di __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 47'047

(cfr. doc. 195 e allegati).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella che figura sul doc. 195 si evince che sono 24 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 29’250 e a fr. 80’828, e infine che quello medio è di fr.

49’341.

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'047) è inferiore rispetto alla media

dei salari medi (fr. 49’341), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione - accertato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal

medico di __________, per cui la relativa obiezione sollevata, peraltro solo a

titolo cautelativo, dall’insorgente si rivela priva di fondamento -, il reddito

da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 47'047.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'047 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e

cioè fr. 59’150 - è del 20.46%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR

2004.

UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena

menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di

invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra

espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è

applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni

contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della

pubblicazione della sentenza in questione).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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