35.2008.61
Grado d'invalidità determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Reddito da invalido stabilito in applicazione della DPL edite dall'INSAI/SUVA
10 novembre 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.61
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Reddito da invalido stabilito in applicazione della DPL edite dall'INSAI/SUVA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.61
mm
Lugano
10 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
marzo 2004, RI 1 - dipendente della __________ di __________ in qualità di
carrozziere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, è scivolato sulle scale appoggiando in modo irregolare il piede destro (doc.
9)
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato la frattura bimalleolare della caviglia
destra, trattata con osteosintesi il 17 marzo 2004 (doc. 3). Il relativo
materiale è poi stato asportato nel corso del mese di dicembre 2004 (doc. 41).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 22 aprile 2008, l’amministrazione
ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a contare dal
1° dicembre 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10%
(doc. 188).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 193), l’CO 1, in data 13 giugno 2008, ha parzialmente riformato la sua
prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato dal
15 al 20% (doc. 197).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 luglio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli una
rendita di invalidità del 50%.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto
contestato di essere in grado di svolgere un lavoro adeguato in misura
completa, facendo in sostanza riferimento alle certificazioni del suo medico
curante, dott. __________. Perciò, vista la presenza agli atti di pareri medici
contrastanti per quel che concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha
sottolineato la necessità che questa Corte disponga l’allestimento di una
perizia medica (doc. I, p. 2s.).
D’altro
canto, sempre secondo il ricorrente, i posti di lavoro ritenuti
dall’amministrazione allo scopo di determinare il reddito da invalido,
specificatamente il magazziniere-fattorino, il serviceman e l’operaio di
fabbrica, non sarebbero rispettosi dei limiti funzionali descritti dai
sanitari. Egli ha pure contestato, a titolo cautelativo, nell’attesa di
conoscerne l’esatta natura, le DPL che l’CO 1 ha considerato in sede di
decisione su opposizione (doc. I, p. 3).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 8
settembre 2008, all’assicurato è stato concesso di presentare nuovi mezzi di
prova (doc. IV). Il relativo termine è scaduto infruttuoso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è unicamente il grado d’invalidità dell’assicurato.
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996 nella causa G. P.).
2.3. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurato
completamente abile in attività alternative adeguate, è stata presa sulla base
delle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal dott. __________,
il quale si è rifatto, a sua volta, agli esiti della valutazione della capacità
funzionale a cui RI 1 è stato sottoposto nei giorni 16 e 17 aprile 2007.
In
effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato in grado di
svolgere un’attività adeguata, che presenti le caratteristiche seguenti,
citiamo: “L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5
kg fino all’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare e portare
pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg
e mai pesi superiori ai 25 kg. L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare
pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può spesso sollevare pesi
superiori ai 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato non ha limitazioni
nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e mai più attrezzi molto
pesanti, la rotazione manuale non è impedita. L’assicurato può molto spesso
effettuare lavori al si sopra della testa, egli non ha limitazioni
nell’effettuare la rotazione del tronco e non ha limitazioni nell’assumere la
posizione seduta e inclinata in avanti, l’assicurato può spesso assumere la
posizione in piedi e inclinata in avanti, può molto spesso assumere la
posizione inginocchiata e spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta di lunga
durata ed egli può spesso assumere la posizione in piedi e di lunga durata.
L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, egli può spesso
camminare oltre i 50 m e di rado per lunghi tragitti. L’assicurato può di rado
camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e di rado
salire su scale a pioli.” (doc. 156, p. 3s.).
Dalla
valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________ durante il
mese di aprile 2007, era emerso che, tenuto conto dello stato dell’estremità
inferiore destra (“Sindrome da dolore cronico di tipo neuropatico al malleolo
mediale destro, in stato dopo osteosintesi per frattura bi-malleolare della
caviglia destra il 14.3.2004.”), l’insorgente sarebbe stato in grado di
riprendere l’esercizio della sua abituale professione di carrozziere in misura
del 50% (massimo 60%), così come di svolgere un’attività alternativa, leggera e
in posizione prevalentemente seduta, per tutto il giorno (doc. 150, p. 2).
Unitamente
alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto un certificato, datato 16
luglio 2008, del suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina
generale e dello sport.
A suo
avviso, in nessun caso RI 1 sarebbe in grado di esercitare un lavoro a tempo
pieno e, citiamo: “anche lo svolgimento di un’attività lavorativa all’80% è
estremamente difficile, dato la persistenza di importanti dolori alla caviglia
destra anche a riposo, con importante limitazione funzionale.”.
Per il
curante lo stato clinico dell’assicurato non sarebbe migliorato in maniera
significativa nel decorso post-infortunistico (doc. A7; si veda inoltre il doc.
A6).
2.4. Secondo la
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.
P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.5. Chiamato a
pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal
dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, che
vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e
assicurativa, secondo cui l’assicurato ha conservato una piena capacità
lavorativa in attività sostitutive adeguate, ovvero in attività leggere dal
profilo dell’impegno fisico e da svolgere in posizione prevalentemente seduta,
possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza
che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal
ricorrente (perizia medica).
Del
resto, deve essere sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione della
capacità funzionale eseguita nell’aprile 2007 (doc. 150) e non appaiono neppure
smentite dagli altri specialisti che hanno avuto in loro cura, in una veste o
nell’altra, il ricorrente (in verità, nessuno di essi si è mai pronunciato
riguardo alla capacità lavorativa in professioni alternative a quella abituale
di carrozziere).
In sede
di ricorso, l’assicurato ha sostenuto che la sua capacità lavorativa sarebbe
limitata anche in attività esigibili e, in proposito, si è riferito al parere
contenuto nei certificati del dott. __________.
A mente
di questa Corte, però, il parere espresso da quest’ultimo sanitario non è
suscettibile di mettere in discussione il valore probatorio del rapporto del
medico di fiducia dell’amministrazione (e di quello, datato 14 maggio 2007,
della __________).
D’altronde,
per il TCA non è nemmeno evidente comprendere le ragioni per le quali RI 1 non
sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro che gli consenta di
risparmiare l’arto inferiore destro, come lo é senza dubbio un’attività svolta
in posizione prevalentemente seduta.
Inoltre, questo
Tribunale ricorda che per costante giurisprudenza federale le certificazioni
del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre
2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del
rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
(il corsivo è del redattore)
La
differenza, ai fini probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura è stata
peraltro richiamata dal Tribunale federale anche in una sentenza 9C_635/2007
del 21 agosto 2008.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di
sorveglianza (in proposito, si veda il rapporto finale 22 ottobre 2007 della
consulente in integrazione professionale dell’AI - allegato al doc. 169, p. 2:
“In considerazione dei limiti funzionali descritti in sede medica e tenuto
conto del profilo socio-professionale del signor RI 1 si può desumere che egli,
in un mercato del lavoro supposto in equlibrio, possa svolgere attività leggere
e poco qualificate nel settore secondario e nel settore terziario. A titolo
d’esempio, possono essere citati l’operaio generico con mansioni di
assemblaggio, di rifinitura, di controllo, ecc. …”), che l’assicurato,
nonostante i disturbi di origine infortunistica, sarebbe in grado di esercitare
a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.6. Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che
figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo
Considerandi
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59’150
(cfr. doc. 164 e 178).
Tale
importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto
proprio da questo Tribunale.
2.7
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.8
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali
che interessano l’estremità inferiore destra, e meglio (considerando quelli
indicati in sede di decisione su opposizione) l’aiuto meccanico industriale
presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________,
il cassiere presso un supermercato, il cassiere presso la __________ di __________
e, infine, il cablatore presso la __________ di __________, i dipendenti di
tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 47'047
(cfr. doc. 195 e allegati).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella che figura sul doc. 195 si evince che sono 24 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 29’250 e a fr. 80’828, e infine che quello medio è di fr.
49’341.
In
relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito
in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato
dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'047) è inferiore rispetto alla media
dei salari medi (fr. 49’341), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In
conclusione - accertato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal
medico di __________, per cui la relativa obiezione sollevata, peraltro solo a
titolo cautelativo, dall’insorgente si rivela priva di fondamento -, il reddito
da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 47'047.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'047 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e
cioè fr. 59’150 - è del 20.46%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR
2004.
UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena
menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di
invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra
espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è
applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni
contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della
pubblicazione della sentenza in questione).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster