35.2008.62
9/06 scivolato nel bosco:distors. gino dx. 3/08 ricaduta non assunta dall'assic.LAINF.A fondamento del giudizio posto valutaz.medici fiduciari secondo cui la cisti e la les.meniscale,in casu,sono dege
19 febbraio 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.62
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
9/06 scivolato nel bosco:distors. gino dx. 3/08 ricaduta non assunta dall'assic.LAINF.A fondamento del giudizio posto valutaz.medici fiduciari secondo cui la cisti e la les.meniscale,in casu,sono degenerative.Ass.,del resto,non ha presentato oss.al rapporto del 2°medico fiduc.né prodotto nuove prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ NATURALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.62
DC/sc
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 luglio
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
settembre 2006 RI 1, __________, mentre stava camminando nel bosco, a seguito
di una scivolata, ha riportato una distorsione al ginocchio destro.
Il
curante ha diagnosticato una recidiva del ganglion meniscale laterale su
lesione meniscale sospetta.
La RM del
12.10.2006 ha permesso di confermare l'esistenza di un processo espansivo
cistico lobulato sul versante laterale compatibile con un ganglio.
Il caso è
stato annunciato alla CO 1 quale bagatella che, senza esperire alcuna
delucidazione, ha riconosciuto la propria responsabilità.
Il 12
marzo 2008 l'assicurato ha fatto annunciare una ricaduta. Il dott. __________
ha riscontrato una ciste probabilmente di provenienza dell'articolazione
fibulo-tibiale prossimale.
Dopo
avere raccolto il parere del medico di __________, con decisione dell'8 aprile
2008 (cfr. Doc. 12), l'CO 1 ha rifiutato di versare le prestazioni ritenendo
che non sussiste un nesso causale almeno probabile fra l'infortunio e le
affezioni riscontrate.
Il 16
luglio 2008 l'CO 1 ha confermato la sua decisione, sulla base delle seguenti
considerazioni:
"
(...)
Il dott. __________, medico di __________, in
data 7.4.2008 è giunto alla conclusione che la causalità fra la cisti
ganglionare dell'articolazione tibio-fibulare prossimale e l'infortunio non è
almeno probabile essendo la stessa precedente l'evento del 17.9.2006. In
procedura di opposizione il dott. __________, al quale l'incarto è stato
nuovamente sottoposto, si è confermato nelle proprie considerazioni. Dagli atti
risulta, così il dott. __________, che la RM del 12.10.2006 ha evidenziato un
processo espansivo cistico lobulato epilegamentare sul versante laterale del
ginocchio senza alcuna lesione traumatica delle strutture adiacenti (legamenti,
struttura ossea, fascia, sotto-cute e cute). In base alla topografia trattasi
di un ganglion plurilobulato che verosimilmente trae le sue origini dal tratto
ilio-tibiale. Il dott. __________ ha addirittura sospettato un'origine
articolare fibulo-tibiale. Il processo espansivo è stato portato quasi alla
scomparsa grazie alle cure praticate. Gli esami clinici e soprattutto
strumentali hanno permesso di fornire la prova che l'assicurato ha lamentato
una patologia espansiva benigna di natura prettamente morbosa, senza alcun
criterio di eziologia traumatica, come ben evidenzia la topografia, la
struttura plurilobulata e il contenuto gelatinoso della cisti. A differenza di
quanto sempre pretendere l'assicurato non sussiste alcuna comunicazione tra la
cisti e la struttura del menisco laterale. Al riguardo sintomatico è il fatto
che dopo la sistemazione della cisti l'assicurato non ha più accusato alcun
disturbo. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha rilevato:
"
Il 17.06.2006 scendendo a corsa dal bosco sono
scivolato causandomi una distorsione al ginocchio destro.
Il Dr. __________ di __________ mi ha visitato e
in seguito fissato appuntamento con medico specialista Dr. __________ __________.
Il Dr. __________ conferma la lesione menisco
ginocchio destro e gonfiore al lato destro operazione da eseguirsi già a
dicembre 2006.
Considerando il fatto che a gennaio 2007 partivo
per le vacanze fino a fine febbraio ho rimandato l'intervento a marzo.
Al ritorno a marzo non mi sono sottoposto
all'operazione perchè mi sentivo meglio.
Tutto l'anno 2007 ho potuto fare dello sport
pertanto a febbraio 2008 sono andato di nuovo dr__________ chiedendo un secondo
parere ad un altro medico.
Il Dr. __________ mi mandò dal Dr. __________ in __________,
che mi conferma che il ginocchio destro è in ordine e che si doveva togliere il
gonfiore, dopo tre brevi interventi il caso è risolto.
Conclusioni:
Il 12.03.2008 non ho fatto una visita o un
controllo ma ho chiesto un secondo parere al Dr. __________ in Gravesano.
Non si tratta di una ricaduta ma dell'evento
accaduto il 17.09.2006.
Non si tratta di una patologia espansiva begnina
di natura prettamente morbosa ma di un caso che a seguito di un infortunio può
succedere.
Richiedo pertanto il confronto d'opinione con Dr.
__________, Dr. __________, __________." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 7 ottobre 2008 l'CO 1, dopo avere precisato di avere sottoposto il
caso al dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Doc. 30),
propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).
1.4. Il 9 ottobre
2008 il TCA ha trasmesso al ricorrente la documentazione prodotta dall'CO 1
assegnandogli un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte e per
produrre eventuali nuovi mezzi di prova.
L'assicurato
è rimasto silente (cfr. Doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché
esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di
disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute
apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,
delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato
patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105
V 35 consid. 1c e riferimenti).
2.5. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Pertanto
Fatti
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
L’Alta Corte ha precisato
che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche
quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza
visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998,
STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).
Il TFA ha inoltre deciso
che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che
l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sè, sufficiente a suscitare dei
dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STCA U 292/99 dell'8 settembre 2000).
Infine, in una sentenza U
350/06 del 20 luglio 2007 il Tribunale federale ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore".
2.6. Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto il 17 settembre 2006
l'assicurato è "scivolato scendendo dal bosco, distorsione, ginocchio
destro" (cfr. Doc. 1).
La
risonanza magnetica del ginocchio destro eseguita il 12 ottobre 2006 ha dato il
seguente esito:
"
(...)
Conferma di un processo espansivo cistico
lobulato sul versante laterale del ginocchio compatibile con una ganglion
legamentare. Fessure versante inferiore corno posteriore e parte intermedia
menisco mediale e versante superiore corno anteriore e parte intermedia menisco
laterale." (Doc. 10)
Nella
cartella medica del dottor __________ figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
Paziente inviato da __________ (vedi fax) per
una gonalgia ds con formazione cistica sull'emirima lat. che per me è un
ganglion meniscale che si presenta soprattutto proturberante.
Da ca. 2 sett. ha smesso la ginnastica e la cisti
si è appiattita, netta regressione anche rispetto alla formazione cistica ben
visibile sulla RM fatta il 12.10.06.
Ho discusso le lastre con il Dott. __________
radiologo, lui parla di processo cistico esterno al legamento TIT, per me,
visto che c'è anche la lesione meniscale mediale è un processo cistico con
fistola al menisco ed è un vero ganglion meniscale.
Comunque se questo processo cistico
effettivamente si gonfia sotto attività fisica dovrà essere operato. Prima
bisognerà sanare la lesione meniscale sia mediale che lat. e poi la cisti con
ricerca della fistola.
Il paziente non è convinto per ora di farsi
operare visto che ha anche in programma un viaggio all'estero in gennaio. Gli
ho spiegato che dovrebbe scaricare per 4 sett. con le stampelle (sutura
menisco).
Vorrebbe provare a continuare con l'attività
fisica ed eventualmente rimandare o vedere come va senza op.
Diagnosi: gonalgia
ds. con grave sospetto di ganglion meniscale lat. su lesione meniscale lat. e
med.
Procedere: continuare con il
trattamento conservativo, Genutrain e rivalutazione." (Doc. 29)
Nel marzo
del 2008 l'assicurato ha annunciato una ricaduta (cfr. Doc. 5 e Doc. 8).
In un
certificato del 17 marzo 2008 il dottor __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
"
Diagnosi
Ø Cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione fibulo-tibiale
prossimale ginocchio dx.
Anamnesi:
Trauma contusivo del ginocchio destro nel 2006.
Era stata eseguita dapprima una ecografia ed in seguito una RM che mostrava una
cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione femoro-tibiale
prossimale. La RM mostrava anche una discreta lesione degenerativa sia del
menisco mediale che laterale. In seguito i dolori erano regrediti. Pratica
attività sportive regolarmente, soprattutto calcio. Lavora in ufficio.
Da circa un mese la cisti sul lato laterale del ginocchio
destro si è ancora gonfiata.
Non lamenta dolori particolari al ginocchio.
(...)"
(Doc. 6, vedi pure l'ultimo certificato del 18
aprile 2008, cfr. Doc. 15)
L'CO 1 ha
rifiutato di assumere la ricaduta (cfr. consid. 2.4) fondandosi sul parere del
medico di __________, dottor __________, specialista FMH in chirurgia il quale
ha ritenuto che siamo in presenza di "una cisti ganglionare
Considerandi
dell'articolazione tibio-fibulare prossimale dx, preesistente all'evento del 17
settembre 2006" (cfr Doc. 11).
Il dottor
__________ ha confermato la sua conclusione in un apprezzamento medico più
dettagliato del 7 luglio 2008 nel quale ha rilevato:
"
L'assicurato il 18.9.2006 annuncia un
infortunio-bagatella del 17.9.2006 ossia di una distorsione del
ginocchio destro a seguito di una scivolata.
Viene posta la diagnosi dal curante (dott. __________)
di un ganglio tendineo "post-traumatico" del ginocchio sinistro
(recte ginocchio destro).
L'esame di risonanza magnetica di ottima qualità
e di alta risoluzione del 12.10.2006 evidenzia un processo espansivo cistico
lobulato epilementare sul versante laterale del ginocchio, senza
alcuna lesione traumatica delle strutture adiacenti (legament, struttura ossea,
fascia, sotto-cute e cute).
In base alla topografia, trattasi di un ganglion
plurilobulato verosimilmente dalle origini del tratto ilio-tibiale
(considerevole dimensione di 4 cm x 3,5 cm).
Il dott. __________ il 16.4.2008 sospetta
addirittura un'origine articolare fibulo-tibiale, processo espansivo
portato quasi alla scomparsa, grazie all'evacuazione del contenuto gelatinoso
e istillazione con 1 ml di etanolo al 96%.
Con questi esami clinici e soprattutto
strumentali è stata fornita la prova che abbiamo a che fare con una patologia
espansiva, benigna, di natura prettamente morbosa, senza alcun criterio di
eziologia traumatica, come evidenzia bene la topografia, la struttura plurilobulata
e il contenuto gelatinoso della cisti.
Sintomatico è che pure la Cassa Malati (__________)
dopo un loro attento esame, ha ritirato la loro opposizione cautelativa.
L'assicurato dal lato suo, con la sua opposizione
del 21.4.208 semplicemente riprende la cronistoria, ma non presenta nessuna
motivazione medica da poter dedurre una relazione diretta fra l'affezione
trattata nel 2008 e l'infortunio del 17.9.2006.
Anzi non fa distinzione fra l'affezione del
menisco (fessura orizzontale intrameniscale in zona anteriore) e la
cisti.
In realtà invece, come ben evidenziata
dall'indagine spineco-tomografica, non esiste nessuna comunicazione fra
la cisti e la struttura del menisco laterale.
Al riguardo è pure sintomatico che l'assicurato
dopo la sistemazione della cisti non ha accusato più alcun
disturbo." (Doc. 24)
Dopo aver
preso visione del ricorso dell'assicurato, l'CO 1 ha sottoposto l'intero
dossier al dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.
Questo
specialista, nel suo dettagliato rapporto del 10 settembre 2008, ha dapprima
affermato di condividere l'opinione del dottor __________ secondo cui l'assicurato
soffre di una cisti (ganglion) meniscale e quella del dottor __________ secondo
cui solo il menisco esterno presenta una lesione nella forma di una fessura
orizzontale (cfr. Doc. 30, pag. 4).
Il dottor
__________, dopo avere riassunto lo stato degli studi relativi alla cisti
meniscale e alla lacerazione del menisco (cfr. Doc. 30, pag. 4-7) ha sviluppato
le seguenti considerazioni nel caso concreto:
"
(...)
La lésion du ménisque externe dont il est porteur,
sous forme d'un clivage horizontal est, on l'a vu, d'étiologie clairement
dégénérative. C'est dans ce contexte que s'est développé le kyste méniscal. Ce
processus est de longue haleine et ne génère que peu de symptômes, se ce n'est
une gène cosmétique ou une inquiétude de la part du malade qui ignore la cause
de l'enflure qui s'est développée sur la joue externe de son genou. RI 1 a dans
l'annonce d'accident précisé qu'il avait subi le 17.9.2006 suite à une glissade
en forêt une distorsion du genou. Le médecin traitant a noté dans son rapport
(portant le tampon du 3.4.2008) qu'à la première consultation du 20.9.2006, le
patient lui avait déclaré avoir constaté l'apparition d'une tuméfaction (donc
du kyste méniscal) de genou suite à cet évènement. On ne peut conclure sur la
base de cette allégation que le kyste méniscal ait été d'origine traumatique.
Sa découverte a été fortuite, probablement du fait que le volume du kyste était
variable (par un effet de valve entre le kyste et l'articulation) comme l'a
précisé RI 1 au Dr. __________ lorsqu'il lui a signalé que suite à l'abstention
d'activité sportive (gymnastique), le kyste avait rapetissé."
(Doc. 30, pag. 7-8)
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il rapporto del dottor __________
e, soprattutto, quello del dottor __________ non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,
piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro valutazione
in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio
approfondito del dossier dell’assicurato, comprensivo dei referti degli esami
da lui effettuati (cfr. consid. 2.5).
D'altra
parte l'assicurato, al quale il TCA ha trasmesso il rapporto del dottor __________,
non ha formulato nessuna osservazione nè prodotto nuove prove.
Pertanto
siccome sia la cisti che la lesione meniscale sono, nel caso concreto, di
carattere degenerativo, a ragione l'__________, ha rifiutato di assumere la
ricaduta.
In
conclusione dunque la decisione su opposizione del 16 luglio 2008 può essere
confermata senza procedere alla misura istruttoria richiesta dall'assicurato
("il confronto d'opinione con il Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________",
cfr. consid. 1.2).
Al riguardo il TCA rileva
innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto,
non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza
pubblica, questo Tribunale rinuncia a un’audizione dei medici poiché superflua
ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in
vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo
giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti
deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più
non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La decisione su
opposizione del 16 luglio 2008 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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