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Decisione

35.2008.62

9/06 scivolato nel bosco:distors. gino dx. 3/08 ricaduta non assunta dall'assic.LAINF.A fondamento del giudizio posto valutaz.medici fiduciari secondo cui la cisti e la les.meniscale,in casu,sono dege

19 febbraio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L’Alta Corte ha precisato

che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche

quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza

visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998,

STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).

Il TFA ha inoltre deciso

che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che

l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sè, sufficiente a suscitare dei

dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STCA U 292/99 dell'8 settembre 2000).

Infine, in una sentenza U

350/06 del 20 luglio 2007 il Tribunale federale ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore".

2.6. Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto il 17 settembre 2006

l'assicurato è "scivolato scendendo dal bosco, distorsione, ginocchio

destro" (cfr. Doc. 1).

La

risonanza magnetica del ginocchio destro eseguita il 12 ottobre 2006 ha dato il

seguente esito:

"

(...)

Conferma di un processo espansivo cistico

lobulato sul versante laterale del ginocchio compatibile con una ganglion

legamentare. Fessure versante inferiore corno posteriore e parte intermedia

menisco mediale e versante superiore corno anteriore e parte intermedia menisco

laterale." (Doc. 10)

Nella

cartella medica del dottor __________ figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

Paziente inviato da __________ (vedi fax) per

una gonalgia ds con formazione cistica sull'emirima lat. che per me è un

ganglion meniscale che si presenta soprattutto proturberante.

Da ca. 2 sett. ha smesso la ginnastica e la cisti

si è appiattita, netta regressione anche rispetto alla formazione cistica ben

visibile sulla RM fatta il 12.10.06.

Ho discusso le lastre con il Dott. __________

radiologo, lui parla di processo cistico esterno al legamento TIT, per me,

visto che c'è anche la lesione meniscale mediale è un processo cistico con

fistola al menisco ed è un vero ganglion meniscale.

Comunque se questo processo cistico

effettivamente si gonfia sotto attività fisica dovrà essere operato. Prima

bisognerà sanare la lesione meniscale sia mediale che lat. e poi la cisti con

ricerca della fistola.

Il paziente non è convinto per ora di farsi

operare visto che ha anche in programma un viaggio all'estero in gennaio. Gli

ho spiegato che dovrebbe scaricare per 4 sett. con le stampelle (sutura

menisco).

Vorrebbe provare a continuare con l'attività

fisica ed eventualmente rimandare o vedere come va senza op.

Diagnosi: gonalgia

ds. con grave sospetto di ganglion meniscale lat. su lesione meniscale lat. e

med.

Procedere: continuare con il

trattamento conservativo, Genutrain e rivalutazione." (Doc. 29)

Nel marzo

del 2008 l'assicurato ha annunciato una ricaduta (cfr. Doc. 5 e Doc. 8).

In un

certificato del 17 marzo 2008 il dottor __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

"

Diagnosi

Ø Cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione fibulo-tibiale

prossimale ginocchio dx.

Anamnesi:

Trauma contusivo del ginocchio destro nel 2006.

Era stata eseguita dapprima una ecografia ed in seguito una RM che mostrava una

cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione femoro-tibiale

prossimale. La RM mostrava anche una discreta lesione degenerativa sia del

menisco mediale che laterale. In seguito i dolori erano regrediti. Pratica

attività sportive regolarmente, soprattutto calcio. Lavora in ufficio.

Da circa un mese la cisti sul lato laterale del ginocchio

destro si è ancora gonfiata.

Non lamenta dolori particolari al ginocchio.

(...)"

(Doc. 6, vedi pure l'ultimo certificato del 18

aprile 2008, cfr. Doc. 15)

L'CO 1 ha

rifiutato di assumere la ricaduta (cfr. consid. 2.4) fondandosi sul parere del

medico di __________, dottor __________, specialista FMH in chirurgia il quale

ha ritenuto che siamo in presenza di "una cisti ganglionare

Considerandi

dell'articolazione tibio-fibulare prossimale dx, preesistente all'evento del 17

settembre 2006" (cfr Doc. 11).

Il dottor

__________ ha confermato la sua conclusione in un apprezzamento medico più

dettagliato del 7 luglio 2008 nel quale ha rilevato:

"

L'assicurato il 18.9.2006 annuncia un

infortunio-bagatella del 17.9.2006 ossia di una distorsione del

ginocchio destro a seguito di una scivolata.

Viene posta la diagnosi dal curante (dott. __________)

di un ganglio tendineo "post-traumatico" del ginocchio sinistro

(recte ginocchio destro).

L'esame di risonanza magnetica di ottima qualità

e di alta risoluzione del 12.10.2006 evidenzia un processo espansivo cistico

lobulato epilementare sul versante laterale del ginocchio, senza

alcuna lesione traumatica delle strutture adiacenti (legament, struttura ossea,

fascia, sotto-cute e cute).

In base alla topografia, trattasi di un ganglion

plurilobulato verosimilmente dalle origini del tratto ilio-tibiale

(considerevole dimensione di 4 cm x 3,5 cm).

Il dott. __________ il 16.4.2008 sospetta

addirittura un'origine articolare fibulo-tibiale, processo espansivo

portato quasi alla scomparsa, grazie all'evacuazione del contenuto gelatinoso

e istillazione con 1 ml di etanolo al 96%.

Con questi esami clinici e soprattutto

strumentali è stata fornita la prova che abbiamo a che fare con una patologia

espansiva, benigna, di natura prettamente morbosa, senza alcun criterio di

eziologia traumatica, come evidenzia bene la topografia, la struttura plurilobulata

e il contenuto gelatinoso della cisti.

Sintomatico è che pure la Cassa Malati (__________)

dopo un loro attento esame, ha ritirato la loro opposizione cautelativa.

L'assicurato dal lato suo, con la sua opposizione

del 21.4.208 semplicemente riprende la cronistoria, ma non presenta nessuna

motivazione medica da poter dedurre una relazione diretta fra l'affezione

trattata nel 2008 e l'infortunio del 17.9.2006.

Anzi non fa distinzione fra l'affezione del

menisco (fessura orizzontale intrameniscale in zona anteriore) e la

cisti.

In realtà invece, come ben evidenziata

dall'indagine spineco-tomografica, non esiste nessuna comunicazione fra

la cisti e la struttura del menisco laterale.

Al riguardo è pure sintomatico che l'assicurato

dopo la sistemazione della cisti non ha accusato più alcun

disturbo." (Doc. 24)

Dopo aver

preso visione del ricorso dell'assicurato, l'CO 1 ha sottoposto l'intero

dossier al dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.

Questo

specialista, nel suo dettagliato rapporto del 10 settembre 2008, ha dapprima

affermato di condividere l'opinione del dottor __________ secondo cui l'assicurato

soffre di una cisti (ganglion) meniscale e quella del dottor __________ secondo

cui solo il menisco esterno presenta una lesione nella forma di una fessura

orizzontale (cfr. Doc. 30, pag. 4).

Il dottor

__________, dopo avere riassunto lo stato degli studi relativi alla cisti

meniscale e alla lacerazione del menisco (cfr. Doc. 30, pag. 4-7) ha sviluppato

le seguenti considerazioni nel caso concreto:

"

(...)

La lésion du ménisque externe dont il est porteur,

sous forme d'un clivage horizontal est, on l'a vu, d'étiologie clairement

dégénérative. C'est dans ce contexte que s'est développé le kyste méniscal. Ce

processus est de longue haleine et ne génère que peu de symptômes, se ce n'est

une gène cosmétique ou une inquiétude de la part du malade qui ignore la cause

de l'enflure qui s'est développée sur la joue externe de son genou. RI 1 a dans

l'annonce d'accident précisé qu'il avait subi le 17.9.2006 suite à une glissade

en forêt une distorsion du genou. Le médecin traitant a noté dans son rapport

(portant le tampon du 3.4.2008) qu'à la première consultation du 20.9.2006, le

patient lui avait déclaré avoir constaté l'apparition d'une tuméfaction (donc

du kyste méniscal) de genou suite à cet évènement. On ne peut conclure sur la

base de cette allégation que le kyste méniscal ait été d'origine traumatique.

Sa découverte a été fortuite, probablement du fait que le volume du kyste était

variable (par un effet de valve entre le kyste et l'articulation) comme l'a

précisé RI 1 au Dr. __________ lorsqu'il lui a signalé que suite à l'abstention

d'activité sportive (gymnastique), le kyste avait rapetissé."

(Doc. 30, pag. 7-8)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il rapporto del dottor __________

e, soprattutto, quello del dottor __________ non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro valutazione

in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio

approfondito del dossier dell’assicurato, comprensivo dei referti degli esami

da lui effettuati (cfr. consid. 2.5).

D'altra

parte l'assicurato, al quale il TCA ha trasmesso il rapporto del dottor __________,

non ha formulato nessuna osservazione nè prodotto nuove prove.

Pertanto

siccome sia la cisti che la lesione meniscale sono, nel caso concreto, di

carattere degenerativo, a ragione l'__________, ha rifiutato di assumere la

ricaduta.

In

conclusione dunque la decisione su opposizione del 16 luglio 2008 può essere

confermata senza procedere alla misura istruttoria richiesta dall'assicurato

("il confronto d'opinione con il Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________",

cfr. consid. 1.2).

Al riguardo il TCA rileva

innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto,

non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza

pubblica, questo Tribunale rinuncia a un’audizione dei medici poiché superflua

ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in

vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo

giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").

Inoltre, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti

deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più

non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La decisione su

opposizione del 16 luglio 2008 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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