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Decisione

35.2008.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art.

137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con

riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205)."

In

un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di

revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la

prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

"

È decisiva la circostanza che il mezzo di prova

non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli

stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo

diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza

o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

4.

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare

di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13

febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un

nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento

chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento

dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano

potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura

l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici

eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di

Considerandi

salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non

dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo

cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00

del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________,

aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al

braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi

interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in

particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali

responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito

il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze

mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno

affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione

periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine

della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non

era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3

Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto

esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi

rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime

circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per

la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta

(CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al

considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve

dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto

esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del

28.

maggio 2007, consid. 6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del

PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di

postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e

medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri

fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero

riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia.

La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su

dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura,

le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno

stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra

pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto

ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione,

infondata, deve essere respinta."

Infine,

in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato

che:

"

Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn

angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht

im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das

Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der

Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein

neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer

Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv

mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es

nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten

Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch

ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im

Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil

für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen

blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

2.4

Nell'evenienza

concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 23 luglio 2008,

il TCA ritiene che l'assicurata non ha presentato fatti nuovi atti a modificare

la precedente sentenza.

Infatti, nella sua

istanza, l'assicurata, da una parte, si è riferita esplicitamente ai suoi

scritti (datati 20 agosto 2007 e 22 ottobre 2007) già in possesso ed esaminati

dal TCA al momento dell'emanazione della sentenza del 30 aprile 2008 (cfr. inc.

35.2007.85

Doc. I e Doc. XII/1).

D'altra parte essa ha invocato

delle circostanze (nessuna terapia e nessun medicamento dopo la fine di

novembre 2007) già esistenti al momento della precedente sentenza cantonale e

comunque non decisive per l'esito della vertenza visto che nessuno ha

contestato che l'intervento operatorio effettuato il 1° febbraio 2007 dal Prof.

dott. __________ ha migliorato lo stato di salute dell'assicurata (cfr.

sentenza 35.2007.85 pag. 13: "D’altro canto, questa Corte

prende atto che, secondo il Prof. dott. __________, a favore dell’esistenza di

un legame causale naturale con il sinistro assicurato, vi é la circostanza che

i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con quest’ultimo evento e,

d’altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie all’intervento del febbraio

2007.

(doc. XXIII, p. 4).").

Infine, la richiesta di

una visita medica avrebbe semmai dovuto essere fatta valere con un ricorso al

Tribunale federale contro la precedente sentenza cantonale (cfr. art. 62 LPGA).

La possibilità di

ricorrere è stata peraltro esplicitamente indicata al punto 3 del dispositivo

della sentenza del 30 aprile 2008 (pag. 15).

In quell'occasione, al

consid. 2.6 (pag. 11-14), questa Corte ha peraltro dettagliatamente esposto i

motivi per cui, dopo avere anche compiuto alcuni atti istruttori per chiarire

meglio i fatti, ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto l'CO 1 nella

decisione su opposizione impugnata.

In

conclusione dunque, poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi

mezzi di prova secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), l'istanza di

revisione deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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