35.2008.65
Forte dolore alla spalla tuffandosi in avanti giocando a pallavolo.Negato infortunio.Problema alla spalla intervenuto durante un movimento tipico della pallavolo.Nessun contatto fisico con giocatori e
15 gennaio 2009Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2008.65
Data decisione, Autorità:
15.01.2009, TCA
Titolo:
Forte dolore alla spalla tuffandosi in avanti giocando a pallavolo.Negato infortunio.Problema alla spalla intervenuto durante un movimento tipico della pallavolo.Nessun contatto fisico con giocatori e/o violaz.regole del gioco,né impatto imprevisto.Neppure si è in presenza di una lesione parificata
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
art. 9v cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.65
DC/sc
Lugano
15 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1° agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. il 1°
ottobre 2007 la ditta __________ ha annunciato all'CO 1 un evento bagatella che
ha visto protagonista il proprio dipendente RI 1:
"
Mentre svolgeva un normale allenamento si è tuffato
in avanti e ha sentito un forte dolore alla spalla, nessun trauma solo un
semplice tuffo." (Doc. 1)
In
quell'occasione è stata indicata, quale parte del corpo lesa, la spalla destra.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso l'assicuratore contro gli infortuni,
con decisione formale del 30 aprile 2008 (cfr. Doc. 22) confermata nella
decisione su opposizione del 3 luglio 2008 (cfr. Doc. A1), ha negato il proprio
obbligo contributivo relativamente al danno alla salute patito dall'assicurato.
In
particolare l'CO 1 ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
Tenuto conto delle dichiarazioni fornite
dall'assicurato il 10.3.2008 non può essere ammesso che
egli sia stato vittima di un infortunio in quanto il movimento da lui compiuto non ha nulla di straordinario per chi pratica la pallavolo. Straordinari sono
stati unicamente i dolori risentiti.
Ora ciò non basta per fare nascere un obbligo di
indennizzo a carico della CO 1. Sintomatico a tal proposito è il tenore
dell'annuncio d'infortunio dal quale risulta che "Mentre svolgeva un
normale allenamento si è tuffato in avanti e ha sentito un forte dolore alla
spalla, nessun trauma solo un semplice tuffo".
Il fatto che il dott. __________ pretenda che le
lesioni oggetto dell'intervento siano compatibili con una rottura traumatica
non soccorre l'opponente in quanto in concreto non è la causalità ad essere in
discussione ma la nozione d'infortunio per cui, essendo tale problematica un
quesito prettamente giuridico, l'opinione del medico non è decisiva (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, pag. 175; J.-L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73).
Il 25.4.2008 il medico di __________ ha
confermato che l'assicurato, visto il rapporto operatorio, non ha riportato una
di quelle lesioni elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
(...)
Infine appare ancora necessario precisare che
ininfluente è il fatto che la CO 1 __________ in un primo tempo ha assunto il
caso in quanto non è necessario fare capo ai rimedi straordinari di diritto per
ritornare su un'assunzione avvenuta, così come in concreto, a titolo di
bagattella (A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung 2003 pag. 22). (...)" (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il
carattere infortunistico dell'evento avvenuto il 13 settembre 2007,
argomentando:
"
(...)
3.
L'assicurato è persona ben preparata dal profilo
atletico (è capitano nell'esercito svizzero e si dedica a diversi sport a
titolo ludico e per mantenersi in forma) e pratica la pallavolo da oltre 11
anni. Egli ha partecipato ai campionati svizzeri regionali e a quelli nazionali
di beach-volley.
Durante l'inverno è attivo in palestra ed allena,
con sedute bisettimanali, la squadra __________.
Per quanto riguarda lo sport della pallavolo,
l'assicurato fa osservare che il gesto di tuffarsi per acchiappare un pallone
in volo è del tutto normale; ciò che invece non è normale né rappresenta assolutamente
la regola è farsi male a seguito di questo movimento dettato dal gioco: ai
sensi giurisprudenziali ciò è definibile quale "movimento
scoordinato".
Nel caso concreto, in funzione di quanto più
sotto si scriverà, si rileva ancora come il qui ricorrente avesse affrontato la
partita, come sempre, dopo aver riscaldato i muscoli ed eseguito la solita
preparazione fisica.
Di regola in queste condizioni fisiche un tuffo
in avanti con conseguente impatto al suolo, atterrando sul fianco, non deve
comportare conseguenza di sorta (se non quelle microlesioni che fanno parte
dell'ordinario andamento delle cose).
Come risulta dagli atti medici, l'incidente del
13.09.2007 ha invece provocato una rottura ossea (cuffia rotatoria) con
necessità di inserzione di tre viti in titanio, ancora a dimora.
4.
Il Tribunale federale in DTF 130 V, pag. 117 e
ss, ha ulteriormente spiegato il criterio di definizione del fattore esterno
straordinario inteso quale fuori programma, qualificandolo di "movimento
scoordinato".
Perché si possa riconoscere un infortunio a
seguito di lesione subita nell'ambito dell'esercizio di un'attività sportiva
deve essere presente appunto l'elemento dell'evento straordinario, cioè si deve
essere confrontati con un fattore che sia "fuori programma" e quindi
del tutto inabituale.
In questa decisione il TF ha ricordato diversi
casi nei quali questo fattore straordinario è stato ravvisato, comportando
quindi il dovere dell'assicuratore LAINF di erogare le relative prestazioni.
Rinviando cortesemente alla lettura dell'intera
decisione che è assolutamente illuminante in proposito, proprio per la
similitudine con il caso che qui occupa questa Corte, vale la pena ricordare
almeno quello dell'atleta attiva nella disciplina del salto in alto la quale,
immediatamente dopo una prova sportiva, risentiva dolore nella regione del
malleolo.
Il TF valutava l'accaduto quale infortunio
motivando il suo giudizio nel modo seguente:
" Das Eidgenössische
Versicherungsgericht führte dabei aus, die erlittene Verletzung deute darauf
hin, dass die betreffende Übung nicht in korrekter Weise abgeschlossen worden
sei;, auch habe die Versicherte plausibel dargelegt, dass sie tatsächlich
schlecht gelandet sei. Wesentlich für die Annahme einer
Programmwidrigkeit war für das Gericht in jenem Urteil, dass die versicherte
eine geübte Turnerin war, sodass eine derart schlechte Landung als ungewöhnlich
erschien. "
(cfr. DTF 130 V 117, cons.
2.2.1, pag. 118 in fine e 119)
A non averne dubbio questo caso presenta evidenti
analogie con quello del qui ricorrente: anch'egli in effetti, come la ginnasta,
è una persona assolutamente allenata, attiva da tempo nello sport in generale
ed in particolare nella pallavolo, in modo constante e diligente: un tuffo
finito in così malo modo non può dunque che rappresentare un episodio
eccezionale, un fattore esterno straordinario per rispetto a quanto succede di
regola durante una partita di pallavolo.
(...)
Recentemente, in DTF 134 V, pag. 72 e ss, poiché
proprio cosciente dell'importanza di individuare dei criteri di differenzazione
tra la malattia e l'infortunio, il TF si è ancora espresso in maniera efficace
sulla questione, affermando che per distinguere l'infortunio dalla malattia
occorre la presenza di un accadimento supplementare, così da separare le
lesioni date dai microtraumi che si subiscono durante la vita quotidiana e che
sono da trattare come conseguenze di malattia dalle lesioni provocate da un
evento straordinario (cfr. DTF 134 V, pag. 80, cons. 4.3.2.1).
Anche alla luce di queste considerazioni
giurisprudenziali, contrariamente a quanto fatto dalla CO 1, non si può non
concludere che l'evento in oggetto e cioè la brutta caduta al suolo da parte
dell'assicurato nell'ambito di un gesto quotidiano nella pallavolo, costituisca
per sé stessa (e non per le conseguente provocate) un fattore straordinario, un
movimento scoordinato data la preparazione atletica della vittima
dell'incidente, definibile dunque di infortunio."
(Doc. III)
1.4. Nella sua
risposta del 24 settembre 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e
ribadisce che l'assicurato non è stato vittima di un infortunio e non ha
neppure riportato una delle lesioni elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando
su quest'ultimo aspetto che "nemmeno il ricorrente, a ragione, pretende il
contrario" (cfr. Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 è rimasto o no vittima di un infortunio ai sensi
di legge.
L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.3. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.4. Secondo la costante
giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes
Vorkommnis»), la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere
negato in caso di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118;
RAMI 2004 pag. 84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)
In una sentenza pubblicata
in SVR 2008 UV Nr. 4 l'Alta Corte ha, al riguardo, sottolineato che:
" (...)
Bei sportlichen Tätigkeiten ist ein Unfall im
Rechtssinne nur dann anzunehmen, wenn die sportliche Übung anders verläuft als
geplant. Wenn sich hingegen das in einer sportlichen Übung inhärente Risiko
einer Verletzung verwirklicht, liegt kein derartiges Unfallereignis vor.
Ein solches ist auch dann zu verneinen, wenn die
Übung zwar nicht ideal verläuft, die Art. der Ausführung sich aber noch in der
Spannweite des Üblichen bewegt (RKUV 2004 Nr. U 502 S. 183, U 322/02, E. 4.4).
(...)"
Su questo tema e per un
riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo,
"Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed.
Cancelleria dello Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea.
Ginevra. Monaco, 2006 pag. 263 seg. (283 seg.).
Ad esempio il fattore
esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto
durante una partita di palla-volo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004
pag. 74 -74).
Più precisamente l'Alta
Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso
quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed
usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto
durante una partita di pallavolo ed ha sottolineato quanto segue:
"
4.2 Im Volleyballspiel ist es durchaus üblich,
dass ein Zuspiel ungenau erfolgt oder aber der Absprung des Spielers nicht
optimal auf ein Zuspiel abgestimmt ist. In diesen Fällen wie auch bei Angriffen
des Gegners müssen Bälle regelmässig mit aussergewöhnlichen Körperbewegungen
oder im Fallen geholt werden. Entsprechende Bewegungsabläufe werden denn auch
trainiert. Ballannahmen in überstreckter Rückenlage (Hohlkreuz) mit anschliessender
Landung in dieser spezifischen Körperlage kommen beim Volleyball häufig vor.
Solche Bewegungen fallen in die gewöhnliche Bandbreite der Bewegungsmuster
dieses Sports, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des betroffenen
Spielers. Unbestritten ist weiter, dass der Versicherte beim geschilderten
Schmetterball keinen Zusammenstoss mit einem anderen Spieler oder dem Netz
hatte und dass er bei der Landung weder stolperte noch ausglitt noch den Kopf
anschlug. Dass er am Ende der Landung auf die Knie fiel, stellt nichts
«Programmwidriges» dar. Abgesehen davon finden sich in den medizinischen
Unterlagen keine Anhaltspunkte für die behaupteten Knieprellungen.
Nach dem Gesagten ist das Merkmal des
ungewöhnlichen äusseren Faktors nicht erfüllt, weshalb das Ereignis vom 12. Januar 2000 keinen Unfall im Rechtssinne darstellt."
Il TFA ha
invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante
una partita di pallamano (cfr. STFA
U 96/03
del 7 luglio 2004) ed ha rilevato che:
"
4.1.1 Gemäss Bericht des Schadeninspektors der
NATIONAL vom 6. November 2001 (nachfolgend: Inspektorenbericht) beschrieb die
Versicherte ihm gegenüber anlässlich einer Besprechung vom 26. Oktober 2001 das
Ereignis von Mitte Februar 1998 wie folgt: "Versicherte spielte damals in
der Juniorinnenabteilung des Handballclubs. Im Training habe ihr eine
Trainingskollegin, welche als Abwehrspielerin übte, von hinten in den Wurfarm
(rechts) gegriffen. Die Kollegin hätte ca. Mitte Unterarm eingegriffen. Es habe
einen spürbaren Knacks im Schultergelenk gegeben und sie habe einen heftigen
stichartigen Schmerz verspürt, der einige Tage angehalten hätte. Das ganze
hätte sich angefühlt, wie wenn die Schulter aus- und wieder eingekugelt wäre.
[...] Am 17.8.1998 erstmalige ärztliche
Behandlung beim damaligen Hausarzt Dr. med.
E.________. Da dieser damals an eine Überbeanspruchung der Schulter glaubte,
wurde jene Behandlung von der KK bezahlt".
(...)
4.1.2 Der von der Versicherten beschriebene
Geschehensablauf, welcher zu den geklagten Schmerzen führte, entspricht einem
im Handballsport erfahrungsgemäss häufig zu beobachtenden Regelverstoss, bei
welchem ein Spieler zum Wurf ausholt und vor Abgabe des Balles durch plötzliches
Eingreifen eines Gegenspielers von hinten in den Wurfarm der vorgesehene Bewegungsablauf
programmwidrig abrupt unterbrochen wird, um dadurch den
Angreifer am Abschuss des Balles zu hindern.
Sportunfälle erfüllen infolge mechanischer Einwirkung eines äusseren Faktors
auf den Körper (Sturz, Zusammenstoss etc.) in der Regel den Unfallbegriff; die
Ungewöhnlichkeit eines Vorfalles kann nicht deshalb verneint werden, weil es
sich dabei um einen in der betreffenden Sportart verbreiteten Regelverstoss
handelt, für den die Spielregeln Sanktionen vorsehen, da mit einer solchen
Sichtweise die
Annahme eines Unfalles in vielen Fällen fast
zwangsläufig ausser Betracht fiele (SVR 1999 UV Nr. 9 S. 28 f. Erw. 3c/dd mit
Hinweis).
4.1.3 Obwohl M.________ sich nicht mehr an ein
bestimmtes Datum zu erinnern vermochte, erkannte die Vorinstanz zutreffend,
dass die Versicherte glaubhaft darlegte, im Februar 1998 anlässlich eines
Handballtrainings sich eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen zu
haben. Dies wird durch den medizinischen Befund des operierenden orthopädischen
Chirurgen Dr. med. K.________ bestätigt, wonach dieser schon intraoperativ
einen bis posterior
erhaltenen Labrumrand "ohne Abnützung im
posterioren Bereich, wie es bei Werferschultern häufig ist", fand
(Operationsbericht vom 17. September 2001).
Nachträglich entkräftete der Sportmediziner zudem
ausdrücklich die
abweichende Auffassung des Administrativexperten
mit dem Hinweis darauf, dass er bei M.________ "einen basisnahen Abriss,
wie er typischerweise bei Verletzungen auftritt", festgestellt habe,
jedoch das vordere Labrum nicht ausgefranst gewesen sei, was gegebenenfalls auf
"eine durch Abnützung oder Mikrotrauma bedingte Labrumläsion" hätte
hindeuten können. Somit spricht auch
dieses Indiz für das Vorliegen eines Unfalles
(vgl. RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 Erw. 2 mit Hinweisen). Die Beurteilung des Dr.
med. K.________ vom 26. August 2001 ist in Verbindung mit dem Operationsbericht
vom 17. September 2001 - im Gegensatz zur Einschätzung des Dr. med. V.________
- in sich widerspruchsfrei, setzt sich nachvollziehbar und überzeugend mit der abweichenden
Meinung des Administrativexperten auseinander und beruht auf
eigenen Untersuchungen der Versicherten (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis),
sodass hier ausschlaggebend darauf abzustellen ist.
4.1.4 Demnach steht mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die anlässlich der Operation vom
17. September 2001 behandelte und organisch nachgewiesene anteriore Labrumläsion
an der rechten Schulter der Versicherten nach begründeter
naturwissenschaftlich-medizinischer Auffassung
eine Folge des Unfalles ist."
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il TFA ha
ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori
programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo
motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su
ghiaccio, di cui è stato vittima un giocatore dilettante.
Al riguardo l'Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3. Streitig und zu
prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel durch einen Bandencheck verursachten
Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist insbesondere das Element der Ungewöhnlichkeit.
Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren
Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey
eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten
Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in
reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der
Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen
gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen,
dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor,
der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine
Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese
Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren
Faktor dar.
Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine
Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden. Darin liegt
die Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass derartige
Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen nichts daran,
dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs
führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom
Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers
gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann
indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen
Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist (vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1) - auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit dieser
Einwirkung (vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O., S.
244).
Das Ereignis vom 26. Dezember 2001 stellt demnach
einen Unfall im Rechtssinne dar, weshalb der kantonale Entscheid nicht zu
beanstanden ist."
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81 l'Alta Corte ha ricordato in quali particolari
circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno
sciatore:
"
Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das
Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen
Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer,
der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu
stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei
verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345
S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen
Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt
(SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)."
In
una sentenza pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha negato
il carattere infortunistico ad un evento intervenuto durante una partita di
calcio. La nostra Massima Istanza ha stabilito che il giocatore sia rimasto
impigliato al suolo tirando un traversone non è provato, ragione per cui,
difattando il carattere straordinario del fattore esterno, un infortunio nel
senso giuridico non è dato.
Al riguardo il TF ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
5.2.1 Den vorinstanzlichen Erwägungen ist
beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der
National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim
Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser
Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem
notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso
mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B. anprallen,
ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der Unfallmeldung der
Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem Hängenbleiben mit
dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Versicherte
nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit Bestimmtheit ein
Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies tatsächlich passiert
wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005, nachdem die National
mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines äusseren Faktors (wie
z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte, mit Sicherheit ein
Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den von ihm erstmals
vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten kann ein solcher
Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts, dass Dr. med.
G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des Versicherten beim
Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des Versicherten zum
Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter den gegebenen
Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die Vorinstanz ohne
weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden verneinten (vgl.
auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).
Soweit der Versicherte sich erstmals
letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004
beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung
einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen
und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen
stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher
rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich
bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S. 103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg.
Versicherungsgerichts U 270/04 vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom
14. Oktober 2004, E. 2.2.3).
5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf
des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas
Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges
Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der
Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV
1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein
Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des
Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."
2.5. Nella presente fattispecie
risulta dal Formulario "Annuncio d'infortunio bagatella", che
l'assicurato si è procurato il danno alla spalla destra dopo essersi tuffato in
avanti durante un allenamento di pallavolo. In quell'occasione non è
intervenuto "nessun trauma, solo un semplice tuffo" (cfr. Doc. 1).
Sentito dall'ispettore __________
dell'CO 1, in data 10 marzo 2008, l'assicurato ha così descritto l'evento in
questione:
" (...)
Gioco a pallavolo dall'età di 15 anni e ho anche fatto parte della
Nazionale svizzera. Attività amatoriale, senza salario.
Ora faccio l'allenatore per una squadra amatoriale di __________.
Come scritto dalla ditta sull'annuncio d'infortunio del 1.10.2007, il 13.9.2007
mi trovavo presso la Palestra __________ di __________. Giocavo anch'io con
altre persone. A un certo punto mi sono tuffato in avanti per prendere un
pallone e sono atterrato sul pavimento in lineoleum con il braccio destro
disteso in avanti, parallelo al corpo. Non ho picchiato il braccio sul
pavimento, ma sono atterrato sul torace e il braccio ha subito una pressione
del pavimento verso l'alto. In quel momento ho sentito un male e un bruciore
alla spalla destra.
Ho dovuto smettere subito di giocare. (...)" (Doc. 6)
Nella sua opposizione del
28 maggio 2008 l'assicurato ha così nuovamente descritto l'evento:
"
(...)
II 13.09.2007 mi trovavo in palestra __________
di __________ a giocare a pallavolo con amici, in un frangente di gioco mi sono
dovuto lanciare in avanti per prendere la palla, allungando il braccio destro
in avanti creando una superficie piana tra il braccio e il torso, ma al momento
dell'impatto al suolo (vedi immagine) ho sentito un forte calore e un suono
interno non molto confortante. Difatti appena mi sono sollevato dal suolo non
riuscivo ad alzare il braccio. Ho smesso subito di giocare e mi sono diretto in
infermeria, con il mio collega abbiamo messo del ghiaccio sulla spalla ed il
dolore lentamente si conteneva, dopo 10 minuti sono tornato in palestra ma
chiaramente non me la sono più sentita di giocare.
Dopo 2 settimane di continuo dolore ho contattato
un mio amico fisioterapista, il quale mi disse che probabilmente mi ero stirato
Fatti
i legamenti.
Il dolore però non passava e quindi ho deciso di
presentarmi in ospedale __________ alla medicina dello sport. Dopo un attento
esame il Dott. __________ mi consigliò di provare con la fisioterapia, che nel
80% dei casi riabilita la funzionalità della spalla.
A quel punto pensai che effettivamente era più
pratico e conveniente provare a guarire sottoponendomi a massaggi curativi, che
nella maggior parte dei casi funziona. Purtroppo dopo qualche tempo il dolore
non cennava a diminuire, così mi recai ancora dal Dott. __________ che mi mandò
dallo specialista Dott. __________ specialista della spalla, il quale si
accorse subito del danno, essendo abituato a vedere questi tipi di problemi.
Quest'ultimo mi consigliò l'intervento. Fissai la data dell'intervento e
intanto continuavo con la fisioterapia per aumentare la massa muscolare in
vista dell'operazione come da prassi.
L'operazione era fissata a maggio, ma grazie
all'apertura di un'altra sala operatoria all'Ospedale __________ di __________,
sono stato operato ad aprile. Ora sto meglio e continuo la fisioterapia presso
il Fisiocentro di __________.
(...)
Durante la caduta erano presenti 10 persone tutte
disposte a testimoniare che la mia inattività ed il mio dolore erano dovuti
all'impatto al suolo. Devo inoltre sottolineare che il dolore non era, come da voi descritto, inizialmente leggero e poi
tanto forte da operare. Il dolore è sempre stato della stessa intensità,
semplicemente ho voluto cercar rimedio nella soluzione più ovvia e meno
dispendiosa che purtroppo e sfortunatamente non mi ha portato alla guarigione.
Inoltre non volevo accollarvi nuovamente un caso così dispendioso ma solo una
bagattella. (...)" (Doc. A2)
Chiamato ora a
Considerandi
pronunciarsi questo Tribunale deve approvare l'operato dell'CO 1.
Infatti, il problema alla
spalla destra è intervenuto all'assicurato durante uno dei movimenti tipici del
gioco della pallavolo, consistente nel tuffo in avanti per colpire la palla,
come risulta chiaramente dall'immagine allegata dall'assicurato nella sua
opposizione (cfr. Doc. A2; vedi pure il ricorso riprodotto al consid. 1.3:
"Per quanto riguarda lo sport della pallavolo,
l'assicurato fa osservare che il gesto di tuffarsi per acchiappare un pallone
in volo è del tutto normale").
Non vi è stato nessun
contatto fisico con compagni o avversari e/o una violazione delle regole del
gioco.
Per quel che riguarda la
spalla destra non vi è neppure stato un impatto imprevisto (cfr. consid. 1.1:
"nessun trauma, solo un semplice tuffo" e consid. 2.5).
Il fatto che l'assicurato
sia una persona molto allenata non cambia nulla a tale esito, anzi rafforza semmai
la conclusione che non si è trattato di un infortunio nel senso giuridico,
visto che, nel caso concreto, il tuffo in avanti è stato effettuato in maniera
corretta (a differenza dell'esercizio svolto dalla ginnasta oggetto della
sentenza pubblicata in RAMI 1992 Nr. 156 pag. 258, come sottolineato dall'Alta
Corte nella sentenza pubblicata in RDAT I 2003 pag. 313-318 relativa ad un
agente di polizia che aveva sfondato una porta).
A tale proposito è utile
ricordare che la nozione medica di
trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente
un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio
ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario
e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000;
STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; A. Bühler, op. cit., p. 266, p.
268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
2.6
A titolo
abbondanziale va rilevato che giustamente l'CO 1 ha concluso che non siamo
neppure in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF
(cfr. Doc. 21 e STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 per la lesione SLAP grado
I).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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