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35.2008.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2009Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai

disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a

mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher

Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon

aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein

Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung

praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch

eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang

zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte

Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen

Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die

Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für

psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen

(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an

den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild

eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines

Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall

nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Il TFA ha confermato la

sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U

462/04:

"

Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu

psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur

Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen

Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE

117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom

21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,

sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen

(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu

unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV

2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).

Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit

Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets

nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin

überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische

Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je

nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein

äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht

(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.

79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil

R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

(STFA

succitata, consid. 1.2)

2.10. Nella DTF 134

V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide

cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

comportato tali lesioni (consid. 7-9).

Il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i

principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado

di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame

dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1).

La Corte

federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.

Per

questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi

di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo

neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in

caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure

indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

2.11. Nell’evenienza

concreta l’assicurato il 15 agosto 2002 alle ore 17.15 è rimasto vittima di un

incidente della circolazione avvenuto in autostrada tra __________ e __________.

Non è stato coinvolto alcun altro veicolo (cfr. Fascicolo atti 2: doc. 1, 7).

L’insorgente

è stato degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 15 al 18 agosto

2002, dove gli hanno diagnosticato una ferita lacerocontusa della palpebra

superiore destra della regione periorbitaria con contusione della palpebra

destra, distorsione della colonna cervicale.

La

radiografia della cervicale non ha mostrato fratture ossee (cfr. Fascicolo atti

2: doc. 10).

Dal

rapporto della visita medica __________ del 15 gennaio 2004 emerge che:

"

(…)

L’esame obiettivo odierno

evidenzia una mobilità del rachide cervicale discreta con una lieve riduzione

nei movimenti di rotazione a sinistra, nonché palpazione delle apofisi spinose

dolenti a destra a livello interscapolare e al passaggio dorso-lombare, la

mobilità del rachide lombare appare invece conservata. Non abbiamo apprezzato

franche ipotrofie muscolari né franche zone di irritazione. L’esame neurologico

appare nei limiti fisiologici.

Non si apprezzano evidenti

reliquati riferibili all’evento del 15.8.2002. I disturbi annunciati dal

paziente possono essere in parte riferibili a possibili note degenerative

interessanti il rachide. (…)” (Fascicolo atti. 2: doc. 45).

Il 26

gennaio 2005 il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, in relazione

alla ricaduta annunciata all’CO 1 il 24 gennaio 2005, ha precisato che il

paziente alternava periodi di relativo benessere a giorni di riacutizzazione

violenta dei disturbi cervicali associati a cefalee, in particolare l’ultima

fase acuta risaliva al 21 gennaio 2005 e che pertanto da alcuni giorni

l’assicurato risultava inabile al lavoro (cfr. Fascicolo atti 2: doc. 48).

Nel

Certificato medico LAINF per ricaduta del 28 febbraio 2005 il Dr. med. __________

ha menzionato un’“improvvisa riacutizzazione dei dolori in sede cervicale

con cefalee, emicranie”. Quale diagnosi è stata indicata: “sindrome

cervicale post-traumatica” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 51).

Il 27

giugno 2006 l’assicurato ha subito un secondo infortunio. Egli ha avuto un

mancamento, preceduto da una specie di scossa alla colonna cervicale, mentre

stava circolando a bassa velocità alla guida del furgone della ditta

all’interno del piazzale della __________ di __________. Il ricorrente è finito

contro un paracarri in sasso. Egli ha indicato di avere avuto allacciata la

cintura di sicurezza e di non sapere se ha preso contraccolpi (cfr. Fascicolo

atti 1: doc. 7, 1).

La TAC

cerebrale eseguita il 27 giugno 2006 è risultata nella norma (cfr. Fascicolo

Considerandi

atti 1: doc. 10).

La

radiografia del torace del 30 giugno 2006 ha posto in luce mancato inspirio su

adiposità e meteorismo, volumetria cardiaca e circolazione polmonare nei

limiti, senza segni di scompenso, non si sono riscontrati infiltrati o

versamenti (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 11).

Nel

Rapporto d’uscita del 22 agosto 2006 afferente alla degenza dal 27 al 30 giugno

2006.

presso la Clinica __________ di __________ il Dr. med. __________, FMH in

medicina interna, ha diagnosticato una “sincope di origine non chiara con DD

disturbo cerebrovascolare transitorio”. Inoltre il medico ha indicato che dagli

accertamenti paraclinici risultava una dislipidemia, ritmo sinusale

normocardico all’ECG con un esame Holter dimostrante una normale escursione

della frequenza cardiaca, senza disturbi del ritmo sincopali. Il massaggio del

seno carotideo era normale, come pure la TAC cerebrale con angiotac e l’ecocardiografia.

Il Dr. med. __________ non ha comunque potuto escludere un evento cerebrale

transitorio (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 14).

Il Dr.

med. __________, il 21 agosto 2006, ha attestato che il decorso era progressivamente

favorevole e che al consulto del 17 agosto 2006 l’insorgente lamentava ancora

delle cefalee e sensazioni di formicolio al braccio sinistro (cfr. Fascicolo

atti 1: doc. 12).

Il 17

ottobre 2006 ha avuto luogo una nuova visita medica __________.

Il Dr.

med. __________, medico di __________, spec. FMH in reumatologia, ha certificato

segnatamente che:

"

(…)

DIAGNOSI (principale)

-

Contusioni multiple non di notevole entità in

incidente della strada causato da perdita di coscienza in possibile TIA con

riferita riacutizzazione della sintomatologia cefalgica e cervicale.

Diagnosi accessoria

- Dislipidemia,

gastropatia su base ulcerosa, colonpatia cronica, miosità diffuse al tronco e

al torace con entesiti arto superiore destro.

CONCLUSIONI

Oggettivamente distasi

muscoli retti dell’addome, sensazione di fibrosi sotto-cutanea a livello

addominale destro con ottusità percussoria a livello del colon ascendente da

ristagno e con riverbero timpanico da meteorismo a livello del discendente.

Rigidità muscolare e tender points toraco-dorsali crepitanti con scrosci

articolari bilaterali spalle.

Soggettivamente

dolori, cefalea, rigidità e facile affaticabilità.

(…)

Capacità lavorativa

Per il momento e sino al termine dell’attività

fisioterapica, il paziente resta in inabilità lavorativa in misura del 100%.

Terminata la FKT potranno considerarsi

estinte le conseguenze dell’ultimo infortunio, per cui sarà cura del curante

verificare la successiva gestione dei sintomi sovrapposti e del successivo

follow-up diagnostico terapeutico.

(…)” (Fascicolo atti 1: doc. 23)

Il 18

dicembre 2006 il Dr. med. __________ ha certificato che il paziente continuava

a lamentare cefalee e cervicalgie con una limitata mobilità, inoltre facile

affaticabilità. Egli ha pure puntualizzato che era difficile scindere i

disturbi lamentati dall’assicurato tra il primo e il secondo caso di infortunio

(cfr. Fascicolo atti 1: doc. 27).

Il Dr.

med. __________, il 15 gennaio 2007, ha affermato che le conseguenze

dell’infortunio erano estinte, che il paziente aveva altri problemi e che l’inabilità

era stata concessa solo per terminare il ciclo di fisioterapia (cfr. Fascicolo

atti 1: doc. 28).

Il

ricorrente, il 16 gennaio 2007, è stato convocato per un’ulteriore visita

medica __________ (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 30).

Tale

visita è stata effettuata dal Dr. med. __________ il 26 gennaio 2007.

Dal

relativo rapporto si evince che:

"

(…)

Oggettivamente dal punto di vista infortunistico nessun reperto oggettivo.

Soggettivamente descrizione vaga di disturbi diffusi ricorrenti e limitanti non

riferibili in maniera probabile al trauma subito.

Procedere terapeutico

Ha ultimato presso la

Clinica __________ di __________ le terapie.

Non si ribadiscono le

indicazioni precedenti tutt’ora presenti anche in questo rapporto, si segnala

viceversa il riscontro di patologia insistente sull’anca sinistra e al rachide

lombo-sacrale di non competenza infortunistica.

Capacità lavorativa

In base all’esame clinico

e ai dati verificati in più occasioni si possono ritenere estinte le

conseguenze dell’infortunio.

(…)” (Fascicolo atti 1:

doc. 32).

Il Dr.

med. __________, il 9 marzo 2007, ha ancora sottolineato che a quel momento non

sono stati clinicamente riscontrati postumi dei due infortuni occorsi

all’assicurato (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 34).

Il 23 marzo

2007.

il Dr. med. __________ ha, dal canto suo, attestato un decorso stazionario

con persistere di disturbi alla colonna cervicale e cefalee croniche (cfr.

Fascicolo atti 1: doc. 38).

2.12

In materia di

assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28

luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem

Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die

Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è

del redattore).

Per negare

il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un

assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei

problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico

(cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

2.13

L’CO 1 ha

negato all’assicurato il versamento di ulteriori prestazioni a decorrere dal 27

marzo 2007, fondandosi sulle valutazioni del dal medico di __________ Dr. med. __________

(cfr. doc. A, VI).

In tale contesto va

ricordato che per costante giurisprudenza in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

2.14

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che i pareri espressi dal Dr. med. __________, sanitario che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e

secondo cui i disturbi accusati dall’assicurato a fare tempo dalla fine di

marzo 2007, non risultando più alcun postumo infortunistico, non si trovano in

una relazione di casualità naturale preponderante con i sinistri subiti nel

2002.

e nel 2006, possano validamente costituire da supporto probatorio

al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori

accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del

medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20

luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA U

162/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.2.1.; U 239/02dell'11 dicembre 2003; H 5/02

del 31 gennaio 2003; H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA H

102/01 dell'11 gennaio 2002; H 103/01 dell'11 gennaio 2002; H 299/99 dell'11

gennaio 2002; U 257/01 del 26 novembre 2001; U 82/01 del 15 novembre 2001; STFA

del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA

del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA

del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti i rapporti del medico di __________ non contengono contraddizioni e

presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver visitato più volte l’assicurato e proceduto allo studio

approfondito del suo dossier.

Agli atti

non è, del resto, presente alcuna attestazione medica in senso contrario.

Il medico

curante, Dr. med. __________, si è limitato a riferire i disturbi segnalatigli

dal ricorrente, e meglio cefalee e cervicalgie, e a porre gli stessi in

relazione ai sinistri del 2002 e del 2006 senza però menzionare alcun reperto

oggettivo di origine traumatica (cfr. consid. 2.11.; Fascicolo atto 1: doc. 12,

27, 38).

Al

riguardo giova sottolineare che il Dr. med. __________, quale medico

generalista, non è d’altronde da ritenere particolarmente

qualificato per pronunciarsi sulla problematica che qui interessa.

E’, altresì, utile

ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Alla luce di quanto appena esposto e più in generale della documentazione

medica riassunta al consid. 2.11., il TCA, nel caso in esame, ritiene

dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la

sintomatologia accusata dal ricorrente non ha potuto essere spiegata con un

danno organico oggettivabile di natura infortunistica.

2.15

Un’eccezione

alla regola esposta ed esaminata sopra (cfr. consid. 2.12.) è prevista in

materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi

cerebrali (cfr. consid. 2.7. segg.).

Il fatto

che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano

oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a

qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro

rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Dalle

carte processuali si evince che a seguito dell’infortunio dell’agosto 2002

l’insorgente ha riportato una distorsione della colonna cervicale (cfr. consid.

2.11

).

La

descrizione del sinistro fornita dall’assicurato è la seguente:

"

Stavo percorrendo l’autostrada tra __________ e __________.

A pochi chilometri da __________ mi sono trovato all’improvviso un’auto che

andava adagissimo (…). Ho dovuto frenare di colpo per non tamponare tale auto.

Mi sono spostato sulla sinistra e la mia macchina è sbandata, rovesciandosi.

Rinvio comunque al rapporto di polizia. La mia auto-furgone si è ribaltata e

poi è ritornata in posizione normale (…)“ (Fascicolo atti 2: doc. 12)

E’

verosimile, quindi, che l’assicurato sia rimasto vittima di un trauma

d’accelerazione alla colonna cervicale (cfr. consid. 2.7., 2.8.).

Nondimeno,

ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla

nostra Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti,

secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359segg. torna

applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei

disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.

4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e

della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità

affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

In questo

ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00,

il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un

assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente

trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con

irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso,

la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).

In questo stesso senso,

cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3,

riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata, che nei

trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei dolori alla

nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05,

in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello della nuca o

alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive

all’infortunio (al riguardo cfr. pure STF U 215/05 del 30 gennaio 2007, massimata

in RtiD II-2007 N. 35 pag. 151).

In una sentenza del 12

ottobre 2006 nella causa G., U 350/04, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha ancora

negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione

del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo

l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, nondimeno,

citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera

sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso

dalla giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid.

6.

) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo

l’incidente.” (il corsivo è del redattore).

Ora, in

casu, dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato, dopo

l'incidente della circolazione dell’agosto 2002, ha accusato in modo ripetuto

soltanto mal di testa e male al collo (cfr. Fascicolo atti 2: doc. 20, 31, 45,

48, 51).

Solo a

partire dall’agosto 2007 egli ha lamentato difficoltà di concentrazione, vuoti

di memoria, irritabilità con ansia e depressione, nausea (cfr. Fascicolo atti

1: doc. 45, B4, ).

In simili

condizioni non si può affermare che l’assicurato abbia presentato“in modo

frequente e persistente” i sintomi tipici relativi al trauma da

accelerazione della colonna cervicale (cfr. consid. 2.7.; STFA U 350/04 del 12

ottobre 2006).

Refertati, per la prima

volta, nel mese di agosto 2007, quindi a distanza di cinque anni dal

sinistro del 2002, i disturbi quali difficoltà di concentrazione,

vuoti di memoria, irritabilità con ansia e depressione, nausea vanno peraltro

considerati come (perlomeno) atipici per un trauma

distorsivo al rachide cervicale (cfr., in questo senso, la STFA U 256/02 del 16

aprile 2003 consid. 5.2).

La giurisprudenza

afferente a tale trauma non torna così applicabile e la questione riguardante

la causalità va risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.12.).

In questo

senso, la mancata oggettivazione di un danno strutturale di eziologia

traumatica che correli con la sintomatologia accusata dall’assicurato

posteriormente al 27 marzo 2007 (cfr. consid. 2.14.) implica la negazione del

nesso di causalità naturale.

2.16

Nella misura in cui l’CO 1 ha

negato, a partire dal 27 marzo 2007, la propria responsabilità in relazione ai

due infortuni occorsi all’assicurato nel 2002, rispettivamente nel 2006, la

decisione su opposizione impugnata merita conferma.

All’insorgente va comunque

ricordato che ha la facoltà di notificare all’Istituto assicuratore resistente

eventuali ricadute documentate da adeguate attestazioni mediche.

Ai sensi dell’art. 11

OAINF, in effetti, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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