35.2008.67
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6 ottobre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2008.67
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da necrosi ischemica provocata dal fatto che, durante il sonno, il pantalone del pigiama gli si era attorcigliato attorno alla gamba sx. Negato infortunio ai sensi di legge poiché difetta fattore esterno straordinario. Negata pure lesione parificata poiché manca diagnosi
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.67
mm
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
luglio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di settembre 2007, il __________ ha comunicato a CO 1 che il proprio
dipendente, RI 1, durante la notte tra il 15 e il 16 agosto 2007, aveva
accusato un blocco della circolazione sanguinea, che aveva poi causato una
necrosi ischemica, dovuto al fatto che, citiamo: “mentre dormiva, il pantalone
del pigiama si è attorcigliato molto strettamente (come uno strangolamento
della gamba).” (doc. 1).
Il dott. __________,
con certificato dell’11 ottobre 2007, ha diagnosticato una lesione necrotica da
strangolamento dell’arto inferiore sinistro, con inabilità lavorativa completa
a far tempo dal 17 agosto 2007 (doc. M 1).
Da parte
sua, il neurologo dott. __________, consultato dall’assicurato il 17 settembre
2007, ha posto la diagnosi di sospetta neuropatia del nervo surale di origine
traumatica (doc. M 4).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
novembre 2007, l’assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione
alla patologia localizzata all’arto inferiore sinistro, facendo valere che
l’evento del 16 agosto 2007 non configura un infortunio ai sensi di legge (doc.
8).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 10),
in data 11 luglio 2008, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 16).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 agosto 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
chiede che CO 1 venga condannata a corrispondergli le prestazioni a dipendenza
dell’evento del 16 agosto 2007, a titolo, in via principale, di infortunio e,
in via subordinata, di lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 9
cpv. 2 lett. e OAINF.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto che
l’evento in discussione realizzerebbe tutti gli elementi costitutivi di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, segnatamente quelli della repentinità
(doc. I, p. 4: “… nella fattispecie il danno alla salute si è verificato a
seguito di un preciso e unico evento (l’attorcigliamento del pigiama intorno
alla gamba del Signor RI 1 nella notte del 16 agosto 2007) …”) e della
straordinarietà (doc. I, p. 5: “Lo strozzamento della gamba del pigiama che ha
provocato il danno alla salute non rientra tra i movimenti abituali del
ricorrente. L’evento occorso al ricorrente (attorcigliamento/strozzamento di
una gamba durante il sonno) esula manifestamente dalla quotidianità e da quanto
possa oggettivamente e ragionevolmente essere ritenuto abituale per qualsiasi
persona nelle circostanze in discussione. Si rilevi in proposito che le
particolari circostanze in cui si è svolta l’interazione fra il pigiama e il
corpo del ricorrente, apparivano incontrollabili da quest’ultimo, in quanto
addormentato, come pure apparivano fuori di controllo i movimenti corporei
involontari e scombinati durante il sonno, …”).
D’altro
canto, per quanto attiene alla pretesa fatta valere in via subordinata,
l’assicurato considera applicabile la lett. e dell’art. 9 cpv. 2 OAINF
(“stiramenti muscolari”), siccome, citiamo: “… le lesioni subite dal
ricorrente, in quanto “necrotiche” (ossia comportanti la morte cellulare
del tessuto colpito) hanno precisamente lesionato in modo permanente il muscolo
della sua gamba sinistra.” (doc. I, p. 5).
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata oppure
no, a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla gamba
sinistra lamentato da RI 1.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122
V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid.
2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, questa Corte constata che la dinamica in quanto tale
dell’evento del 16 agosto 2007, non è oggetto di discussione tra le parti. Essa
risulta da diversi documenti e può essere sintetizzata nel modo che segue:
durante il sonno, il pantalone del pigiama indossato dall’insorgente si è
attorcigliato intorno alla gamba sinistra, a livello del polpaccio, provocando
un effetto di “strangolamento”.
Dove i
pareri delle parti divergono è, per contro, sulla questione di sapere se
l’evento appena descritto configura un infortunio, oppure no.
RI 1 lo
sostiene, avvalendosi, in particolare, dell’opinione del dott. __________,
spec. FMH in medicina interna e angiologia.
A
proposito della straordinarietà del fattore esterno, il sanitario ha rilevato
che la straordinarietà starebbe nel fatto che il pigiama si è attorcigliato
attorno alla gamba, mentre che normalmente esso “… scivola e si adatta alla
forma e alla posizione del corpo.”
Per
quanto attiene alla repentinità, egli ha osservato che l’attorcigliamento deve
essere successo in occasione di un cambiamento di posizione o dell’arto o del
corpo stesso. Il danno alla salute invece, citiamo: “solo in un secondo tempo
tanto più che stava dormendo.” (doc. I).
L’assicuratore
nega il carattere infortunistico all'evento, poiché, a suo avviso, citiamo: “… l’attorcigliamento
del pigiama attorno alla gamba, si deve considerare che ciò non costituisce uno
stato di cose straordinario ma che piuttosto si tratta di una cosa del tutto
normale, quotidiana, consueta, senza la minima eccezionalità. Non vediamo
infatti che cosa ci possa essere di straordinario nel fatto che durante la
notte il pigiama si attorcigli attorno alla gamba.” e, del resto, citiamo: “…
l’attorcigliamento non è stato improvviso e (…) comunque, anche se fosse
avvenuto in poco tempo, non sarebbe stato atto a provocare la lesione
Considerandi
lamentata.” (doc. 16, p. 3).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto ricordare che, conformemente
a una costante giurisprudenza, il carattere straordinario non riguarda gli
effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore stesso. È perciò irrilevante
ai fini dell’esame della straordinarietà, la circostanza che il fattore esterno
abbia comportato delle conseguenze gravi, inattese (DTF 129 V 402 consid. 2.1).
Di per sé degli effetti straordinari non costituiscono nulla di straordinario
(cfr. STF K 136/06 del 18 gennaio 2008, consid. 4.3.1).
Secondo
il TCA, nel fatto che durante il sonno, ad esempio a causa di un cambiamento di
posizione involontario, il pigiama si sia attorcigliato attorno a una parte del
corpo del ricorrente, non è possibile scorgere qualcosa di manifestamente fuori
programma, di eccezionale.
Nel caso
di specie, eccezionali sono semmai stati gli effetti dell’attorcigliamento del
pigiama ma, in virtù dei principi giurisprudenziali appena esposti, ciò è
irrilevante ai fini di decidere circa la straordinarietà del fattore esterno.
A
proposito del fatto che il dott. __________ ha qualificato il danno alla salute
lamentato da RI 1 quale danno squisitamente di origine traumatica (doc. C),
occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che
soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo
raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro
dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a
favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U
86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non
corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico
esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre
all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non
presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op.
cit., p. 266, p. 268).
Facendo
difetto l’elemento della straordinarietà, ci si può esimere dall’approfondire
oltre la questione di sapere se il danno alla salute occorso al ricorrente si sia
prodotto in maniera repentina, oppure no.
In esito
a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.8
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’assicuratore infortuni
resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che
parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione
di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U
76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.9
Nella
presente fattispecie, l’insorgente fa valere che il danno alla salute da lui
riportato a seguito dell’evento dell’agosto 2007, cadrebbe sotto la lett. e
dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“stiramenti muscolari”) (doc. I, p. 5).
Il TCA
non può condividere questa opinione, visto che dalla documentazione medica agli
atti non risulta affatto che RI 1 abbia presentato uno stiramento muscolare (né
invero una “lacerazione muscolare” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. d OAINF).
In
effetti, con certificato dell’11 ottobre 2007, il dott. __________ ha indicato
che l’assicurato soffriva di una lesione necrotica da strangolamento all’arto
inferiore sinistro (doc. M 1 e doc. C), ovvero di una lesione a livello cutaneo
(cfr. rapporto 21 settembre 2007 del dott. __________: “… esame limitato per
dolori al polpaccio, esito di strangolamento con persistente lesione in fase
cicatriziale con lesione cutanea in fase crostosa, …” - il corsivo è del
redattore).
Il
neurologo dott. __________, da parte sua, ha diagnosticato una sospetta
neuropatia del nervo surale di origine traumatica (doc. M 4), che non ha nulla
a che vedere con i muscoli.
Infine,
il dott. __________, in occasione del consulto del 24 agosto 2007, ha refertato
la presenza di flitteni e di petecchie, ossia di bolle, rispettivamente, di
puntini, a livello della zona dello strangolamento (doc. M 3).
Posto che
la lista delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustiva e che
nemmeno è suscettibile di interpretazione per analogia, in via estensiva (cfr.
STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2.; DTF 114 V 302 consid. 3d),
occorre concludere che il danno alla salute riportato da RI 1 non può essere
ritenuto una lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Di conseguenza, esso non
può essere assunto da CO 1 neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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