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Decisione

35.2008.67

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6 ottobre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata oppure

no, a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla gamba

sinistra lamentato da RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122

V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid.

2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, questa Corte constata che la dinamica in quanto tale

dell’evento del 16 agosto 2007, non è oggetto di discussione tra le parti. Essa

risulta da diversi documenti e può essere sintetizzata nel modo che segue:

durante il sonno, il pantalone del pigiama indossato dall’insorgente si è

attorcigliato intorno alla gamba sinistra, a livello del polpaccio, provocando

un effetto di “strangolamento”.

Dove i

pareri delle parti divergono è, per contro, sulla questione di sapere se

l’evento appena descritto configura un infortunio, oppure no.

RI 1 lo

sostiene, avvalendosi, in particolare, dell’opinione del dott. __________,

spec. FMH in medicina interna e angiologia.

A

proposito della straordinarietà del fattore esterno, il sanitario ha rilevato

che la straordinarietà starebbe nel fatto che il pigiama si è attorcigliato

attorno alla gamba, mentre che normalmente esso “… scivola e si adatta alla

forma e alla posizione del corpo.”

Per

quanto attiene alla repentinità, egli ha osservato che l’attorcigliamento deve

essere successo in occasione di un cambiamento di posizione o dell’arto o del

corpo stesso. Il danno alla salute invece, citiamo: “solo in un secondo tempo

tanto più che stava dormendo.” (doc. I).

L’assicuratore

nega il carattere infortunistico all'evento, poiché, a suo avviso, citiamo: “… l’attorcigliamento

del pigiama attorno alla gamba, si deve considerare che ciò non costituisce uno

stato di cose straordinario ma che piuttosto si tratta di una cosa del tutto

normale, quotidiana, consueta, senza la minima eccezionalità. Non vediamo

infatti che cosa ci possa essere di straordinario nel fatto che durante la

notte il pigiama si attorcigli attorno alla gamba.” e, del resto, citiamo: “…

l’attorcigliamento non è stato improvviso e (…) comunque, anche se fosse

avvenuto in poco tempo, non sarebbe stato atto a provocare la lesione

Considerandi

lamentata.” (doc. 16, p. 3).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto ricordare che, conformemente

a una costante giurisprudenza, il carattere straordinario non riguarda gli

effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore stesso. È perciò irrilevante

ai fini dell’esame della straordinarietà, la circostanza che il fattore esterno

abbia comportato delle conseguenze gravi, inattese (DTF 129 V 402 consid. 2.1).

Di per sé degli effetti straordinari non costituiscono nulla di straordinario

(cfr. STF K 136/06 del 18 gennaio 2008, consid. 4.3.1).

Secondo

il TCA, nel fatto che durante il sonno, ad esempio a causa di un cambiamento di

posizione involontario, il pigiama si sia attorcigliato attorno a una parte del

corpo del ricorrente, non è possibile scorgere qualcosa di manifestamente fuori

programma, di eccezionale.

Nel caso

di specie, eccezionali sono semmai stati gli effetti dell’attorcigliamento del

pigiama ma, in virtù dei principi giurisprudenziali appena esposti, ciò è

irrilevante ai fini di decidere circa la straordinarietà del fattore esterno.

A

proposito del fatto che il dott. __________ ha qualificato il danno alla salute

lamentato da RI 1 quale danno squisitamente di origine traumatica (doc. C),

occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che

soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo

raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro

dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a

favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U

86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non

corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico

esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre

all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non

presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op.

cit., p. 266, p. 268).

Facendo

difetto l’elemento della straordinarietà, ci si può esimere dall’approfondire

oltre la questione di sapere se il danno alla salute occorso al ricorrente si sia

prodotto in maniera repentina, oppure no.

In esito

a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

2.8

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’assicuratore infortuni

resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che

parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione

di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U

76/03 del 15 aprile 2004).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.9

Nella

presente fattispecie, l’insorgente fa valere che il danno alla salute da lui

riportato a seguito dell’evento dell’agosto 2007, cadrebbe sotto la lett. e

dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“stiramenti muscolari”) (doc. I, p. 5).

Il TCA

non può condividere questa opinione, visto che dalla documentazione medica agli

atti non risulta affatto che RI 1 abbia presentato uno stiramento muscolare (né

invero una “lacerazione muscolare” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. d OAINF).

In

effetti, con certificato dell’11 ottobre 2007, il dott. __________ ha indicato

che l’assicurato soffriva di una lesione necrotica da strangolamento all’arto

inferiore sinistro (doc. M 1 e doc. C), ovvero di una lesione a livello cutaneo

(cfr. rapporto 21 settembre 2007 del dott. __________: “… esame limitato per

dolori al polpaccio, esito di strangolamento con persistente lesione in fase

cicatriziale con lesione cutanea in fase crostosa, …” - il corsivo è del

redattore).

Il

neurologo dott. __________, da parte sua, ha diagnosticato una sospetta

neuropatia del nervo surale di origine traumatica (doc. M 4), che non ha nulla

a che vedere con i muscoli.

Infine,

il dott. __________, in occasione del consulto del 24 agosto 2007, ha refertato

la presenza di flitteni e di petecchie, ossia di bolle, rispettivamente, di

puntini, a livello della zona dello strangolamento (doc. M 3).

Posto che

la lista delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustiva e che

nemmeno è suscettibile di interpretazione per analogia, in via estensiva (cfr.

STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2.; DTF 114 V 302 consid. 3d),

occorre concludere che il danno alla salute riportato da RI 1 non può essere

ritenuto una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Di conseguenza, esso non

può essere assunto da CO 1 neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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