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Decisione

35.2008.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 novembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i corpi del tratto vertebrale cervicale risultano nella norma e non sono

evidenziabili segni per fratture recenti o deformità di lesioni di data

pregressa mentre vi sono alterazioni degenerative rilevanti (bene riassunte nei

relativi referti).

Veniamo alla tomografia assiale computerizzata

(TAC) del 20.4.2005 dove, a livello dell’articolazione atlante epistrofea a

destra, si rappresenta, oltre a grossolane alterazioni degenerative di questa

articolazione, una piccola calcificazione che, secondo il dott. __________, è

sospetta per un piccolo frammento avulso dopo pregresso trauma mentre secondo

il dott. __________ risulta da improbabile trauma.

Clinicamente sappiamo che un’avulsione ossea si

produce, di regola, nel punto di inserzione di un tendine o di un legamento e

sappiamo, dalla risonanza magnetica eseguita per il presente caso, che non vi è

struttura di questo genere lesa rispettivamente il legamento alare destro

risulta perfettamente integro.

Dal profilo medico assicurativo ne deriva che,

ritenute le significative alterazioni degenerative interessanti tutto il tratto

cervicale, in assenza di una dimostrazione probabile, preponderante di trauma

maggiore a livello cervicale, la sola presenza di una piccola calcificazione

peraltro non compatibile, secondo i parametri anatomici con una avulsione

ossea, non può giustificare la riapertura del caso quale ricaduta ed essere

conseguentemente riconosciuta come tale ai sensi Lainf.”

(doc. ZM

16 - il corsivo è del redattore)

Nel corso

del mese di dicembre 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il Prof.

dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale presso la __________

di __________.

Lo

specialista, dal profilo radiologico, ha diagnosticato, principalmente, una

massiccia distruzione dell’articolazione C1-C2 a destra, con manifestazioni osteofitiche

ventrali e dorsali ed ha quindi sostenuto che i disturbi dell’insorgente

andavano imputati a un trauma. Egli ha inoltre precisato che contro l’eziologia

infortunistica parlava l’intervallo libero di 2-3 anni. D’altro canto, però, il

reperto oggettivato appariva straordinariamente inconsueto per il gruppo d’età

di RI 1 (doc. ZM 17: “Die Beschwerden des Patienten in

wechselndem Ausmass sind wohl auf die Traumatisierung zurückzuführen. Dagegen

spricht allerdings ein freies Intervall von 2-3 Jahren. Auf der anderen Seite

ist der Befund für diese Altersgruppe ausserordentlich ungewöhlich, sodass eine

Traumaanamnese angenommen werden muss.“ - il corsivo é del redattore).

Interpellato

dall’amministrazione, il dott. __________, in data 2 giugno 2008, ha in

particolare sottolineato la circostanza che il Prof. __________ si era fondato

su dati anamnestici errati, l’infortunio in questione era in effetti accaduto

nel 1992 e non nel 2002, cosicché anche le sue conclusioni riguardo all’origine

del danno alla salute, non potevano essere considerate affidabili:

" …

nella fattispecie, l’infortunio risale al 1992 e si trattò di un infortunio

bagattella dove non furono eseguite neppure delle radiografie. Tanto è vero che

il caso venne chiuso (vedi certificato medico del dott. __________ del

15.6.2005) in data 9.7.1993. E questo particolare pone già in essere un'importante

base di discussione. Infatti quando avviene un trauma importante che provoca un

netto peggioramento direzionale o una lesione effettiva a livello di una

articolazione intervertebrale, la stessa si manifesta nel giro di 2-3 anni al

massimo e non dopo 14 o 15 anni! Questo elemento, associato al fatto che questo

paziente presenta a livello cervicale medio inferiore delle gravi alterazioni

degenerative, evidenziano ancor maggiormente la questione. Il fatto che il

legamento alare sia intatto dimostra pure che nel 1992 non si consumò un importante

trauma.

Quando il radiologo dott. __________ ed il radiologo dott. __________

parlano, nei loro rapporti, di alterazioni degenerative importanti a carico

delle faccette dei processi articolari soprattutto di destra, non riferendosi solo

alla zona C1-C2, risulta ancora più obiettivo il fatto che si tratta di una

malattia, rafforzato ancor di più se si pensa che il trauma del 1992 non ha

neppure imposto l’esigenza di eseguire radiografie e, ancor meno, risonanza

magnetica o TAC e che la persona interessata, a distanza di quattordici anni,

ha manifestato disturbi a livello di C1-C2 in presenza di gravi alterazioni nei

segmenti medio bassi di C1-C2 (con stenosi foraminali ossee).”

(doc. ZM 19)

Unitamente alla propria

impugnativa, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore certificazione del Prof.

dott. __________, datata 13 agosto 2008.

In questo documento, il

dott. __________, preso atto di avere commesso un errore a proposito della data

in cui avvenne il primo infortunio (1992 anziché 2002), ha dichiarato che, dal

profilo medico-radiologico, citiamo: “… entspricht ein Unfallereignis 1992 eher

dem Verlauf als ein Unfallereignis 2002.

Die

massive ossäre Reaktion im C1/2 Bereich kann sich nur während vieler Jahre

aufbauen, so dass auch schon von dieser Seite her ein Unfall im 1992

wahrscheinlicher ist als ein Unfall 2002." (doc. F - il corsivo é del

redattore).

2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è

tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla

loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di

rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici

fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

Considerandi

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Chiamato

a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione

agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria

tranquillità, che i disturbi al rachide cervicale, notificati alla CO 1 nel

corso del mese di maggio 2005, si trovino in una relazione di causalità

naturale con quanto accaduto in data 26 febbraio 1992.

In

effetti, il parere che il Prof. dott. __________, autorevole specialista

proprio nella materia che qui interessa, ha enunciato dopo aver preso coscienza

dell’errore commesso in relazione ai dati anamnestici (cfr. doc. F), appare tale da non consentire a questa Corte di attribuire senz’altro

piena forza probatoria all’apprezzamento enunciato dal dott. __________.

A

supportare tale conclusione concorre il fatto che tanto il dott. __________,

Capo-Servizio presso il Dipartimento di radiologia dell’Ospedale __________ di __________

(doc. ZM 13), quanto il dott. __________, vice-Primario dello stesso

Dipartimento (doc. ZM 14), nel commentare le immagini relative alla RMN del 5

aprile 2005, rispettivamente, alla TAC del 20 aprile 2005, non hanno potuto

escludere che il reperto oggettivato a livello dell’articolazione

atlanto-epistrofea di destra, fosse di natura traumatica.

Lo stesso

radiologo interpellato dal medico fiduciario dell’assicuratore resistente,

dott. __________, ha sì definito di, citiamo: “inverosimile natura traumatica”

il reperto in questione, nondimeno egli ha pure auspicato l’esecuzione di un

approfondimento radiologico mirato a quel segmento (doc. ZM 15, p. 2).

D’altro

canto, se è vero che il sinistro del 26 febbraio 1992 era stato annunciato

quale infortunio-bagattella (cfr. doc. Z 1), è altrettanto vero che la cura

medica (trattamento medicamentoso analgesico e cicli di fisioterapia) era stata

dichiarata chiusa solo nel mese di luglio 1993, a distanza di un anno e mezzo

circa (cfr. doc. ZM 9). Ancora in occasione della visita di controllo del 30

marzo 1993, il ricorrente si era detto, citiamo: “… preoccupato per il motivo

di non ravvisare un rapido e notevole miglioramento delle sue condizioni

post-infortunistiche, temendo il peggio anche in futuro... In effetti sarebbe

sempre sofferente di dolori che localizza alla regione cervicale des. e che si

manifesterebbero a volte acutamente specie ruotando il capo o dopo

affaticamenti fisici o compiendo lavori manuali in proprio - …”, tanto che il

dott. __________ aveva ritenuto, citiamo: “… utili, se non già eseguite, delle

radiografie nelle proiezioni ordinarie e magari anche funzionali, riservandosi

poi in seguito di disporre una TAC od una RMN.” (doc. ZM 8).

L’assenza

di un’inabilità lavorativa è da imputare verosimilmente al fatto che RI 1

esercitava (ed esercita) un’attività professionale che non impone sforzi fisici

(docente di scuola).

D’altronde,

non può neppure essere ignorata la circostanza che, in base a quanto risulta

dall’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005, l’assicurato, dopo la chiusura

del caso nel 1993, ha continuato a lamentare dei, citiamo: “disturbi fastidiosi

e regolari”, ai quali ha cercato di porre rimedio con l’esecuzione di fisioterapia

(doc. Z 13).

Ad ogni

modo, anche il parere del Prof. __________, tenuto conto delle incertezze da

lui palesate riguardo all’anamnesi dell’insorgente, non può essere considerato

affidabile al punto tale da costituire una base sufficiente per il giudizio che

questa Corte è chiamata a emanare.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1

LPGA.

Si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga

accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi

localizzati al rachide cervicale e, alla luce dei relativi esiti, emani una

nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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