35.2008.70
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17 novembre 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2008.70
Data decisione, Autorità:
17.11.2008, TCA
Titolo:
Infortunio nel 1992 con interessamento del rachide cervicale. Annuncio di ricaduta nel 2005 per dolori cervicali. Assicuratore nega la propria responsabilità per assenza di causalità naturale. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione sul diritto a prestazioni
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.70
mm
Lugano
17 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
febbraio 1992, RI 1 - docente di scuola media e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1 -, è stato urtato alla testa da un collega,
mentre si tovava a terra durante una seduta di ginnastica in palestra (doc. Z 1).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, in base al certificato 23 luglio 1992
del dott. __________, un trauma cervicale da “colpo di frusta” e una probabile
leggera commozione cerebrale (doc. ZM 2).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il caso è
stato chiuso a contare dal mese di luglio 1993 (doc. ZM 9).
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2004, all’assicurato è occorso un secondo evento
infortunistico: mentre stava caricando della legna da ardere sul rimorchio di
un trattore, un pezzo di tronco lo ha colpito alla spalla destra (doc. Z 2).
Con
rapporto del 16 agosto 2004, il dott. __________ ha diagnosticato una
periartropatia omeroscapolare post-traumatica alla spalla destra e ha riferito
di avere inviato il paziente al dott. __________ per una terapia mediante onde
d’urto (doc. ZM 3).
Dal canto
suo, il dott. __________ ha fatto stato di un miglioramento graduale della
situazione e ha dichiarato chiuso il caso con la metà di novembre 2004 (doc. ZM
5).
Anche in
questo caso la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. In data 28
maggio 2005, RI 1 ha chiesto la riapertura di entrambi i casi d’infortunio,
riferendo di lamentare, citiamo: “dolori cervicali in aumento progressivo” a
partire dalla conclusione della terapia al braccio destro (doc. Z 13).
L’esame
di risonanza magnetica della colonna cervicale ha evidenziato delle discopatie da
C3-C4 fino a C5-C6 con presenza, a livello di C4-C5, di un’uncartrosi a destra
con probabile conflitto radicolare C6, a livello di C4-C5, di una lieve
protusione mediana del disco con moderato restringimento intervertebrale a
destra e possibile conflitto radicolare con C5, a livello del forame
intervertebrale C3-C4, un moderato restringimento su uncartrosi e possibile
irritazione di C4, nonché, a livello della sincondrosi di C2, un reperto di non
univoca interpretazione (processo degenerativo o esito post-traumatico) (doc.
ZM 13).
La TAC
del 20 aprile 2005 ha segnatamente mostrato, anteriormente all’articolazione
atlanto-epistrofeo destra, una immagine di calcificazione allungata, reperto
che, a detta del radiologo, poteva riferirsi agli esiti di un pregresso trauma,
con piccola avulsione non correttamente saldatasi (doc. ZM 14).
1.4 Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20
ottobre 2005, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2005,
ritenendo che questi ultimi non fossero in una relazione di causalità naturale
con i pregressi sinistri (doc. Z 18).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. Z 25/1 e Z 34/2), la CO 1, in data 17 giugno 2008, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. Z 41).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 19 agosto 2008, RI 1, patrocinato dall’avv. __________,
ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a corrispondergli le
prestazioni a dipendenza dei disturbi annunciati il 28 maggio 2005.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha rimproverato
all’amministrazione di avere fondato la propria decisione di rifiuto sulla sola
valutazione espressa dal dott. __________ e di non avere tenuto in debita
considerazione il parere del Prof. dott. __________ (doc. I).
1.6. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 25
settembre 2008, l’assicurato ha sottolineato la necessità che il TCA abbia a
ordinare una perizia medica oppure ad interpellare i sanitari che lo hanno
avuto in loro cura, ad esempio il Prof. __________ (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto
era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.
3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella
concreta evenienza, la decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità
a proposito dei disturbi al rachide cervicale, oggetto dell’annuncio di
ricaduta del 28 maggio 2005, risulta basata sui pareri espressi dal proprio
medico fiduciario.
Dalle
tavole processuali si evince che il dott. __________, medico-chirurgo, ha
dapprima raccolto il parere del dott. __________, spec. FMH in radiologia, al
quale aveva sottoposto le immagini afferenti alla RMN e alla TAC cervicale nel
frattempo eseguite.
Queste le
conclusioni del radiologo appena citato:
"
a livello dell’intero rachide cervicale sono
presenti segni di spondilo artrosi e di uncartrosi nettamente più accentuati
sul versante destro. Risulta un restringimento di variabile entità dei forami
di coniugazione a livello di C2-C3, C3-C4, C4-C5 e C5-C6.
Calcificazione a livello delle parti molli alla
giunzione dell’articolazione atlanto-epistrofea di destra di inverosimile
natura traumatica ma meritevole di approfondimento radiologico mediante
tomografia assiale computerizzata (TAC).”
(doc. ZM
15)
Quindi,
con apprezzamento del 17 ottobre 2005, il medico fiduciario ha raccomandato
alla propria mandante di rifiutare l’assunzione della ricaduta, in difetto di
un nesso di causalità naturale con gli eventi infortunistici pregressi:
"
a prescindere dall’anamnesi riassunta
inizialmente, i riscontri radiografici relativi alla risonanza magnetica
cervicale del 5.4.2005 trovano concordi gli specialisti radiologi sul fatto che
Fatti
i corpi del tratto vertebrale cervicale risultano nella norma e non sono
evidenziabili segni per fratture recenti o deformità di lesioni di data
pregressa mentre vi sono alterazioni degenerative rilevanti (bene riassunte nei
relativi referti).
Veniamo alla tomografia assiale computerizzata
(TAC) del 20.4.2005 dove, a livello dell’articolazione atlante epistrofea a
destra, si rappresenta, oltre a grossolane alterazioni degenerative di questa
articolazione, una piccola calcificazione che, secondo il dott. __________, è
sospetta per un piccolo frammento avulso dopo pregresso trauma mentre secondo
il dott. __________ risulta da improbabile trauma.
Clinicamente sappiamo che un’avulsione ossea si
produce, di regola, nel punto di inserzione di un tendine o di un legamento e
sappiamo, dalla risonanza magnetica eseguita per il presente caso, che non vi è
struttura di questo genere lesa rispettivamente il legamento alare destro
risulta perfettamente integro.
Dal profilo medico assicurativo ne deriva che,
ritenute le significative alterazioni degenerative interessanti tutto il tratto
cervicale, in assenza di una dimostrazione probabile, preponderante di trauma
maggiore a livello cervicale, la sola presenza di una piccola calcificazione
peraltro non compatibile, secondo i parametri anatomici con una avulsione
ossea, non può giustificare la riapertura del caso quale ricaduta ed essere
conseguentemente riconosciuta come tale ai sensi Lainf.”
(doc. ZM
16 - il corsivo è del redattore)
Nel corso
del mese di dicembre 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il Prof.
dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale presso la __________
di __________.
Lo
specialista, dal profilo radiologico, ha diagnosticato, principalmente, una
massiccia distruzione dell’articolazione C1-C2 a destra, con manifestazioni osteofitiche
ventrali e dorsali ed ha quindi sostenuto che i disturbi dell’insorgente
andavano imputati a un trauma. Egli ha inoltre precisato che contro l’eziologia
infortunistica parlava l’intervallo libero di 2-3 anni. D’altro canto, però, il
reperto oggettivato appariva straordinariamente inconsueto per il gruppo d’età
di RI 1 (doc. ZM 17: “Die Beschwerden des Patienten in
wechselndem Ausmass sind wohl auf die Traumatisierung zurückzuführen. Dagegen
spricht allerdings ein freies Intervall von 2-3 Jahren. Auf der anderen Seite
ist der Befund für diese Altersgruppe ausserordentlich ungewöhlich, sodass eine
Traumaanamnese angenommen werden muss.“ - il corsivo é del redattore).
Interpellato
dall’amministrazione, il dott. __________, in data 2 giugno 2008, ha in
particolare sottolineato la circostanza che il Prof. __________ si era fondato
su dati anamnestici errati, l’infortunio in questione era in effetti accaduto
nel 1992 e non nel 2002, cosicché anche le sue conclusioni riguardo all’origine
del danno alla salute, non potevano essere considerate affidabili:
" …
nella fattispecie, l’infortunio risale al 1992 e si trattò di un infortunio
bagattella dove non furono eseguite neppure delle radiografie. Tanto è vero che
il caso venne chiuso (vedi certificato medico del dott. __________ del
15.6.2005) in data 9.7.1993. E questo particolare pone già in essere un'importante
base di discussione. Infatti quando avviene un trauma importante che provoca un
netto peggioramento direzionale o una lesione effettiva a livello di una
articolazione intervertebrale, la stessa si manifesta nel giro di 2-3 anni al
massimo e non dopo 14 o 15 anni! Questo elemento, associato al fatto che questo
paziente presenta a livello cervicale medio inferiore delle gravi alterazioni
degenerative, evidenziano ancor maggiormente la questione. Il fatto che il
legamento alare sia intatto dimostra pure che nel 1992 non si consumò un importante
trauma.
Quando il radiologo dott. __________ ed il radiologo dott. __________
parlano, nei loro rapporti, di alterazioni degenerative importanti a carico
delle faccette dei processi articolari soprattutto di destra, non riferendosi solo
alla zona C1-C2, risulta ancora più obiettivo il fatto che si tratta di una
malattia, rafforzato ancor di più se si pensa che il trauma del 1992 non ha
neppure imposto l’esigenza di eseguire radiografie e, ancor meno, risonanza
magnetica o TAC e che la persona interessata, a distanza di quattordici anni,
ha manifestato disturbi a livello di C1-C2 in presenza di gravi alterazioni nei
segmenti medio bassi di C1-C2 (con stenosi foraminali ossee).”
(doc. ZM 19)
Unitamente alla propria
impugnativa, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore certificazione del Prof.
dott. __________, datata 13 agosto 2008.
In questo documento, il
dott. __________, preso atto di avere commesso un errore a proposito della data
in cui avvenne il primo infortunio (1992 anziché 2002), ha dichiarato che, dal
profilo medico-radiologico, citiamo: “… entspricht ein Unfallereignis 1992 eher
dem Verlauf als ein Unfallereignis 2002.
Die
massive ossäre Reaktion im C1/2 Bereich kann sich nur während vieler Jahre
aufbauen, so dass auch schon von dieser Seite her ein Unfall im 1992
wahrscheinlicher ist als ein Unfall 2002." (doc. F - il corsivo é del
redattore).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è
tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla
loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di
rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici
fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
Considerandi
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamato
a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione
agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria
tranquillità, che i disturbi al rachide cervicale, notificati alla CO 1 nel
corso del mese di maggio 2005, si trovino in una relazione di causalità
naturale con quanto accaduto in data 26 febbraio 1992.
In
effetti, il parere che il Prof. dott. __________, autorevole specialista
proprio nella materia che qui interessa, ha enunciato dopo aver preso coscienza
dell’errore commesso in relazione ai dati anamnestici (cfr. doc. F), appare tale da non consentire a questa Corte di attribuire senz’altro
piena forza probatoria all’apprezzamento enunciato dal dott. __________.
A
supportare tale conclusione concorre il fatto che tanto il dott. __________,
Capo-Servizio presso il Dipartimento di radiologia dell’Ospedale __________ di __________
(doc. ZM 13), quanto il dott. __________, vice-Primario dello stesso
Dipartimento (doc. ZM 14), nel commentare le immagini relative alla RMN del 5
aprile 2005, rispettivamente, alla TAC del 20 aprile 2005, non hanno potuto
escludere che il reperto oggettivato a livello dell’articolazione
atlanto-epistrofea di destra, fosse di natura traumatica.
Lo stesso
radiologo interpellato dal medico fiduciario dell’assicuratore resistente,
dott. __________, ha sì definito di, citiamo: “inverosimile natura traumatica”
il reperto in questione, nondimeno egli ha pure auspicato l’esecuzione di un
approfondimento radiologico mirato a quel segmento (doc. ZM 15, p. 2).
D’altro
canto, se è vero che il sinistro del 26 febbraio 1992 era stato annunciato
quale infortunio-bagattella (cfr. doc. Z 1), è altrettanto vero che la cura
medica (trattamento medicamentoso analgesico e cicli di fisioterapia) era stata
dichiarata chiusa solo nel mese di luglio 1993, a distanza di un anno e mezzo
circa (cfr. doc. ZM 9). Ancora in occasione della visita di controllo del 30
marzo 1993, il ricorrente si era detto, citiamo: “… preoccupato per il motivo
di non ravvisare un rapido e notevole miglioramento delle sue condizioni
post-infortunistiche, temendo il peggio anche in futuro... In effetti sarebbe
sempre sofferente di dolori che localizza alla regione cervicale des. e che si
manifesterebbero a volte acutamente specie ruotando il capo o dopo
affaticamenti fisici o compiendo lavori manuali in proprio - …”, tanto che il
dott. __________ aveva ritenuto, citiamo: “… utili, se non già eseguite, delle
radiografie nelle proiezioni ordinarie e magari anche funzionali, riservandosi
poi in seguito di disporre una TAC od una RMN.” (doc. ZM 8).
L’assenza
di un’inabilità lavorativa è da imputare verosimilmente al fatto che RI 1
esercitava (ed esercita) un’attività professionale che non impone sforzi fisici
(docente di scuola).
D’altronde,
non può neppure essere ignorata la circostanza che, in base a quanto risulta
dall’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005, l’assicurato, dopo la chiusura
del caso nel 1993, ha continuato a lamentare dei, citiamo: “disturbi fastidiosi
e regolari”, ai quali ha cercato di porre rimedio con l’esecuzione di fisioterapia
(doc. Z 13).
Ad ogni
modo, anche il parere del Prof. __________, tenuto conto delle incertezze da
lui palesate riguardo all’anamnesi dell’insorgente, non può essere considerato
affidabile al punto tale da costituire una base sufficiente per il giudizio che
questa Corte è chiamata a emanare.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore
infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA.
Si giustifica, di
conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga
accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi
localizzati al rachide cervicale e, alla luce dei relativi esiti, emani una
nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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