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Decisione

35.2008.71

11/05:rottura del tendine del V dito mano dx.Stato.stabilizzato da3/08.A ragione posto term.a prest.di corta durata.Negata assunz.ricaduta 4/08.Non recidiva di danno alla salute guarito.Non nuovi dist

26 gennaio 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i turni richiesti in azienda. Egli ha specificato che la sera del 6 aprile

2008, quando si accingeva a iniziare il turno notturno, la mano destra era fortemente

dolorante tanto da indurlo a farsi controllare presso il PS dell’Ospedale di __________

di __________ dove hanno diagnosticato una tendinopatia al V dito della mano

destra e gli è stato consigliato di rivolgersi a un medico ortopedico. Egli ha

osservato che il Dr. __________ il 26 aprile 2008 ha confermato la rottura

sottocutanea del tendine flessore profondo del V dito della mano destra,

operato più volte con innesti tendinei, tutti falliti.

Il

ricorrente ha, infine, asserito di essere disposto a provare a riprendere il

lavoro affrontando le consuete difficoltà, ma teme una probabile ricaduta, in

quanto l’arto destro è deficitario (cfr. doc. I).

1.8. In risposta

l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato l’integrale reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. Il 21

ottobre 2008 l’avv. RA 2 ha inviato una nota relativa a un colloquio telefonico

del 3 settembre 2008 intercorso tra la __________ e un ispettore dell’CO 1

(cfr. doc. Vbis) che è stata immediatamente trasmessa per osservazioni al

rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. VI).

1.10. L’RA 1, il 24

novembre 2008, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc.

VIII).

1.11. Il 1° dicembre

2008 l’avv. RA 2 ha in particolare rilevato che quanto prodotto dalla parte

ricorrente è inconcludente e di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr.

doc. X).

1.12. Il

rappresentante dell’insorgente ha presentato delle ulteriori osservazioni in

data 10 dicembre 2008 (cfr. doc. XII).

1.13. Il doc. XII è

stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicuratore LAINF

resistente (cfr. doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è, dapprima,

la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era o meno legittimato

a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliere) dal 17 marzo 2008 e a negare l’assunzione della ricaduta

del 6 aprile 2008.

Nell’affermativa questa

Corte dovrà valutare l’eventuale diritto di RI 1, da una parte, a una rendita

di invalidità e, d’altra parte, a un’IMI.

2.3. Prestazioni di corta

durata

2.3.1. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2. Nella

presente fattispecie l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e

alle indennità giornaliere dal 17 marzo 2008. L’assicuratore LAINF resistente è

giunto a tale conclusione, fondandosi sul rapporto del Dr. med. __________ del

13 marzo 2008, il quale ha ritenuto che non fosse più indicata alcuna cura al

mignolo destro e che l’assicurato fosse abile al 100% nella sua attività di

operaio nel settore della trafileria (cfr. doc. 175).

L’assicurato ha contestato

tale conclusione, sottolineando che la cura medica non sarebbe conclusa e che

non sarebbe più in grado di svolgere la sua originaria professione (cfr. doc.

I).

Al riguardo questa Corte

constata che il 28 febbraio 2008 il PD Dr. med. __________, specialista in

microchirurgia della mano, che ha operato due volte l’assicurato - nel luglio e

nel settembre 2006 - presso la Clinica __________ di __________, in relazione a

un consulto del 15 ottobre 2007, ha attestato che:

"

(...)

Diagnose

Re-Reruptur FDP V rechts

Revision, Rekonstruktion FDP V rechts mit

Zehenstrecker am 14.9.2006 bei Beugesehnenruptur bei Zustand nach Rekonstruktion

FDP V rechts vom 6.7.2006

(…)

Beurteilung und Procedere

Auch die heute durchgeführte minutiöse

kernspintomographische Suche nach einer möglichen Ursachen konnte diese nicht

objektivieren. Die Schwellung/das Enhacement der Beugesehnenscheiden am Boden

des Karpaltunnels verbleibt der einzige pathologische Befund. Korrektheitshalber,

zumal auch weitere Usuren an den Metakarpaleköpfchen beobachtet werden können,

empfehlen wir die Zuweisung des Patienten zu einem Rheumatologen zwecks

serologischem Anschluss einer entzündlichen Grunderkrankung. Nota bene ist dies

aber eher unwahrscheinlich, diese unspezifischen Befunde durch die

Vorgeschichte wahrscheinlich genügend erklärt. Bezüglich weiterer Massnahmen

steht deshalb nichts Neues zur Verfügung. Die Alternativen sind folgende:

1. Erneute ein- oder zweizeitige

Beugesehnenrekonstruktion auf ganzer Länge mit einem weiteren freien Sehnentransplantat

vom Bein.

Considerandi

2.

Gestielter Beugesehnentransfer (Superficialis

IV oder III auf den Kleinfinger, wobei die Länge für die Wiederherstellung

einer Profundussehne nicht ausreichen dürfte, hierdurch nur ein "Superficialisfinger"

herstellbar erscheint. Der Sinn dieser Massnahme besteht in der guten Qualität

der Superficialis-Sehne und der erhaltenen Vaskularität. Zudem kommt bei bereits

kompromittiertem Bewegungsausschlag des DIP-Gelenkes diesem funktionell

sicherlich weniger Bedeutung zu als einer kräftigen PIP-Funktion.

3.

PIP-Arthrodese

Begreiflicherweise kann sich der Patient nach

allem bisher Erlebten nicht sofort für eine Reoperation entscheiden.

Entsprechend bitte ich den __________ der CO 1, Dr. __________, den Patienten

zu einer diesbezüglichen Besprechung und Beratung aufzubieten, wie gesagt auch

um die Organisation einer professionellen rheumatologischen Abklärung. (…)"

(Doc. 173)

Relativamente agli

accertamenti reumatologici auspicati dal PD Dr. med. __________, il Dr. med. __________,

spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medicina manuale,

il 15 febbraio 2008, ha rilevato, in base ai suoi riscontri clinici e

considerando i reperti radiologici, rispettivamente la negatività degli esami

sierologici, di poter confermare con probabilità che raggiunge la quasi

sicurezza che il paziente non era a quel momento affetto da una malattia

reumatica sistemica con particolare riferimento a una collagenosi segnatamente

a un’artrite reumatoide (cfr. doc. 167).

Dal rapporto del Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia, afferente alla visita medica __________ del 13 marzo

2008.

emerge che:

" (…)

Siamo dunque a distanza di presto 2 anni e

mezzo da un infortunio professionale, durante il quale l’assicurato ha subito

l’isolata rottura sotto-cutanea prossimale del tendine flessore profondo del

mignolo destro, trattata cruentemente, complessivamente 3 volte.

Trattasi di un assicurato affetto da

importante consumo tabagico, il quale fino a tutt’oggi, nonostante la delicatezza

degli interventi e nonostante il nostro ripetuto invito non ha mai abbandonato

l’abuso tabagico. Inoltre trattasi di un assicurato già portatore di discopatia

plurisegmentale, risp. stato dopo intervento per ernia discale plurisegmentale.

La spiegazione, perché, nonostante adeguata

tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata riabilitazione

i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, è da ricercare

principalmente in una guarigione/consolidazione braditrofica, risp. consumo

nicotinico incessante.

Infatti altri fattori

costituzionali-sistemici potevano essere esclusi, come affezione reumatologica.

Il fatto è che il signor RI 1, anche in

occasione della visita odierna, spiega di non poter smettere il consumo

tabagico.

A queste condizioni, un ulteriore

intervento risp. trapianto tendine libero o peduncolato, con certezza sarà

nuovamente destinato alla rottura.

Considerata l’attuale funzione,

risp.mobilità del mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°),

anche la realizzazione di un’artrodesi non potrebbe migliorare la funzione

complessiva del mignolo destro, finora recuperata.

In base ai referti clinici attuali,

l’assicurato non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli

medici.

Considerata la mobilità complessiva della

mano destra, anche quantificata (vedi sotto lo stato locale), il signor RI 1

può senz’altro riprendere il lavoro in qualità di turnista presso la ditta __________

nel reparto di trafileria, risp. operatore su linea di ricottura, nella misura

del 100%, entro il 17.3.2008.

Tale valutazione si basa sulla dettagliata

descrizione del lavoro da parte della ditta, fornita in dettaglio il 22.5.2006.

Segnatamente, per la valutazione fa stato

il fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono

movimentate manualmente.(…)” (Doc. 175)

Il 26 aprile 2008 il Dott.

__________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, di __________ ha

certificato che:

" (…)

RI 1 l’8.11.2005 in conseguenza di

infortunio lavorativo, subì rottura sottocutanea del tendine flessore profondo

del 5° dito mano dx. operato più volte con innesti tendinei tutti falliti.

L’iniziale lesività risulta compatibile con

la dinamica dell’evento lesivo in oggetto. La durata della temporanea

lavorativa sia pure con un breve periodo di interruzione, fu fino al 17.03.08

quando dalla CO 1 fu giudicato idoneo al lavoro in forma totale al 100%. I

postumi residuati e su descritti alla mano dx e in particolare al 5° dito, sono

da ritenersi clinicamente stabilizzati e non passibili di ulteriore

miglioramento futuro. Si viene così a concretizzare un fattore di danno

biologico permanente nella misura del 12% (dodici%). Dal punto di vista

lavorativo, tenuti presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, l’RI 1

può essere giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera e non

certo può essere giudicato idoneo al 100% all’attività lavorativa di

trafilatore meccanico.” (Doc. 189=I)

2.3.3

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i

primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone

necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede

per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità

lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a

dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di

prova (DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano

delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005

nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.3.4

Questo

Tribunale, dopo un attento esame della documentazione medica agli atti,

ritiene, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti

probatori (visita peritale neutra, convocazione a un’udienza; cfr. doc. I,

VIII), che a decorrere dal 17 marzo 2008 le condizioni di salute

dell’assicurato, per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico del

novembre 2005, fossero stabilizzate.

Al riguardo questa Corte rileva

innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto che venga fissata un’udienza al

fine di illustrare nel dettaglio i rispettivi punti di vista; cfr. doc. VIII)),

questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2.

e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in vigore il

1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo giustificano, il

Giudice cita le parti per un dibattimento").

Inoltre conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’opinione del Dr. med. __________,

secondo cui l’insorgente al V dito della mano destra non

necessitava più di cure specifiche (cfr. doc. 175), è stata espressa nel

marzo 2008 dopo aver proceduto allo studio approfondito del

dossier dell’assicurato, a ripetute visite di quest’ultimo, nonché all’esame

dei referti radiologici.

La stessa

è peraltro condivisa dal Dott. __________, consultato privatamente

dall’assicurato.

Lo specialista __________,

il 26 aprile 2008, ha infatti sottolineato che i postumi residuati alla mano

destra e in particolare al V dito sono da ritenersi clinicamente stabilizzati e

non passibili di ulteriore miglioramento futuro (cfr. doc. 189=I). Egli ha,

inoltre, evidenziato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________,

dal quale il ricorrente si è recato il 21 aprile 2008, ha confermato la non

indicazione a trattamento chirurgico (cfr. doc. 189=I).

Per quanto concerne il

referto del 28 febbraio 2008 del PD Dr. med. __________, è vero che egli ha

indicato quali misure terapeutiche degli ulteriori interventi (cfr. doc. 173).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che il medico, in primo luogo, si riferiva allo stato del V dito

della mano destra constatato in occasione della visita dell’ottobre 2007,

quindi allorché anche per l’CO 1 le condizioni di salute del mignolo destro

dell’assicurato non erano ancora stabilizzate.

In secondo luogo, il PD

Dr. med. __________ non ha in ogni caso specificato che le proposte di

intervento prospettate avrebbero effettivamente avuto esito favorevole e

avrebbero sensibilmente migliorato lo stato del dito in questione.

Infine, va osservato che

il Dr. med. __________ ha debitamente spiegato le ragioni per le quali un nuovo

intervento non avrebbe avuto successo. In particolare il medico di __________,

dopo aver evidenziato che altri fattori costituzionali-sistemici potevano

essere esclusi, come affezione reumatologica (al riguardo cfr. le attestazioni

del Dr. med. __________, doc. 167), ha specificato che, nonostante adeguata

tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata

riabilitazione, i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, a

causa principalmente di una guarigione/consolidazione braditrofica, risp.

consumo nicotinico incessante. Egli ha, del resto, precisato che, visto che

anche in occasione della visita del 13 marzo 2008 l’assicurato ha affermato di

non poter smettere il consumo tabagico, un ulteriore intervento, risp.

trapianto del tendine libero o peduncolato, sarebbe stato con certezza

nuovamente destinato alla rottura.

Inoltre il medico

di __________ ha osservato che, considerata la funzione, risp.mobilità del

mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°), anche la

realizzazione di un’artrodesi non avrebbe potuto migliorare la funzione

complessiva del mignolo destro, fino a quel momento recuperata (cfr. doc. 175).

Ne

discende che rettamente l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni di

corta durata a partire dal 17 marzo 2008.

2.4

Notifica di ricaduta del 6

aprile 2008

2.4.1

In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.4.2

L’8 aprile

2008.

all’CO 1 è stata notificata una ricaduta dell’infortunio del novembre 2005

al V dito della mano destra del ricorrente con inabilità lavorativa dal 6

aprile 2008 (cfr. 180).

Nel certificato del Pronto

Soccorso dell’Ospedale di __________ di __________ del 6 aprile 2008, dove

l’assicurato si è recato prima di iniziare il turno serale presso la __________

(cfr. doc. I), è stato precisato che non si trattava di un caso d’urgenza, né

di un evento traumatico.

Quali dati anamnestici

sono, poi, stati menzionati:

" Riferite

algie mano dx, esiti di tenorrafia V dito nel 2005, ha ripreso il lavoro dal 17

riferisce algie dito mano impotenza funzionale."

(Doc. 181)

Inoltre quale diagnosi

descrittiva è stato indicato:

" Esiti

di tendinopatia V dito mano destra." (Doc. 181)

I giorni di prognosi

valutati dal Pronto Soccorso di __________ corrispondono a cinque. E’ stata,

altresì, consigliata una visita ortopedica (cfr. doc. 181).

Il Dr. med. __________, il

10.

aprile 2008, a tale proposito, ha osservato quanto segue:

" (…)

Il 6.4.2008 il signor RI 1 si fa

certificare un 5 giorni d’inabilità lavorativa nell’ambulatorio dell’Ospedale

di __________ di __________, inviando alla CO 1 il verbale del medico. Prima di

tutto viene specificato che si tratta di un esame non urgente. Inoltre viene

specificato che si tratta nel caso presente di un evento non traumatico. Emerge

pure dal verbale che l’assicurato si è recato nell’ambulatorio proveniente dal

domicilio. Sotto i dati anamnestici si apprende che l’assicurato riferisce

“algie mano destra, esiti di tenorrafia al V dito nel 2005, ha ripreso il

lavoro dal 17, riferisce algie dito mano, impotenza funzionale”. Viene

formulata in base a questi dati puramente soggettivi una diagnosi descrittiva

ossia “esiti di tendinopatia V dito mano destra”, senza fornire alcun dato

oggettivo, tanto meno di natura medica. Sintomatico è che tutta la rubrica

riservata all’esame obiettivo è completamente vuota!

In sintesi siamo confrontati con un verbale

dell’ambulatorio dell’Ospedale di __________ di __________ che attesta

un’inabilità lavorativa di 5 giorni, senza alcuna validità dal punto di vista

medico, in quanto carente di ogni oggettività medica; in base alle indicazioni

del documento, il signor RI 1 non fu nemmeno sottoposto a un esame medico.

Sintomatico è pure il fatto che viene consigliata una visita (ortopedica)…"

(Doc. 182)

Dal canto suo il Dottor __________,

il 26 aprile 2008, ha precisato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________

che ha visitato l’assicurato il 21 aprile 2008 ha diagnosticato esiti di

rottura sottocutanea del tendine flessore profondo V dito della mano destra

trattato chirurgicamente e successivamente rioperato con innesti tendinei tutti

falliti.

Il Dottor __________ ha

pure riferito che l’insorgente accusava ancora vivo dolore al V dito destro con

grave deficit funzionale articolare. Tuttavia egli ha attestato che i postumi

residuati alla mano destra del sinistro del novembre 2005 erano da ritenersi

stabilizzati (cfr. doc. 189=I).

In simili condizioni, il

TCA ritiene che RI 1 il 6 aprile 2008 non presentasse una recidiva

di un danno alla salute ritenuto guarito.

In effetti l’insorgente

non ha lamentato dei nuovi disturbi oggettivabili necessitanti

di trattamento medico.

Giova sottolineare che i

sanitari del Pronto soccorso di __________, dove l’assicurato si è recato il 6

aprile 2008, non hanno riscontrato alcun elemento obiettivo (cfr. doc. 181).

Inoltre,

se, da una parte, le condizioni del V dito della mano destra

dell’assicurato sono state considerate stabilizzate a

partire dal 17 marzo 2008, dall’altra, è stata comunque riconosciuta la

persistenza di disturbi e limitazioni (cfr. doc. 175).

A ragione, pertanto, l’CO

1.

non ha assunto quale ricaduta i disturbi notificatigli l’8 aprile 2008.

2.5

Rendita di invalidità

2.5.1

Giusta l'art.

18.

cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004.

nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.5.2

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

2.5.3

L’CO 1 ha

negato al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto non

subirebbe alcun discapito economico, risultando abile al lavoro nella sua abituale

attività di operaio nel settore della trafileria in misura completa (cfr.

allegato a doc. I; 176, 183).

Questa tesi è contestata

dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi al V dito della mano destra

gli impediscono di svolgere la sua originaria professione trattandosi di

un’attività pesante (cfr. doc. I, VIII).

Questa Corte, in

proposito, rileva che il 13 marzo 2008 il Dr. med. __________, relativamente

allo stato locale ha indicato:

" All’ispezione

delle spalle e arti superiori non notiamo nessuna asimmetria né amiotrofia al

braccio destro. Mobilità delle articolazioni omero-scapolari, gomiti e polsi

completa e asimmetrica. Pure mobilità completa di tutte le dita, tranne del

mignolo destro.

Circonferenza destra sinistra

Braccio (15 cm sopra

l’olecrano) 30,0cm 29.5cm

Avambraccio (15cm sotto

l’olecrano) 25,5cm 25,0cm

Polso 18,0cm 18,0cm

Metacarpo 23,0cm 22,5cm

(assicurato destrimano)

All’ispezione delle mani notiamo delle callosità assai marcate,

segnatamente alla mano destra.

Assenza di segni distrofici.

Netti segni di morbo Dupuytren del IV e V raggio sia alla mano

destra sia a sinistra.

Nessuna miotrofia a livello del tenar e ipotenar bilateralmente.

Negatività del segno di Tinel carpale sia a destra sia a sinistra.

I polsi periferici agli arti superiori sono ben palpabili.

Segni di notevole onicofagia a destra e a sinistra.

Dinamometria (JAMAR): alla mano destra 36 kgp, a sinistra 48 kgp.

Forza bruta alla preas i pinza (pollice-indice, pinch-gauge): a

destra e a sinistra 9,5 kgp.

Risulta intatta la sensibilità agli arti superiori, sono vivaci e

simmetrici i riflessi osteotendinei. Risulta conservata la micro-circolazione,

pure a livello del mignolo (tempo di ricapillarizzazione simmetrico).

Mobilità mignolo destra sinistra

Estensione/flessione MF 10-0-95° 0-0-90°

AIFP 0-30-60°attivo

0-30-70°passivo 0-0-105°

AIFD 0-20-35°attivo

0-10-50°passivo

0-0-55°

Notevoli scrosci alla mobilizzazione attiva e passiva sia della

spalla destra sia a sinistra. Assenza di segni tendinitici, come pure

epicondilitici al braccio destro.

Risulta ben possibile la presa di pinza fra pollice e dita lunghe,

anche a destra, tranne fra pollice e mignolo destro. Limitata opposizione del

pollice (possibile fino al terzo capitello matacarpale), sia a destra sia a

sinistra.

Assenza di segni irritativi a livello delle precedenti incisioni a

livello del polso/mano destra. Nessuna difficoltà all’alzare dei mattoni, del

peso fino a 9,5 kg, con la mano destra sola, fino all’altezza di un metro.

Per la costruzione/configurazione delle dita, rinviamo pure alla

fotodocumentazione dettagliata.

Radiologicamente (12.2.2008) non notiamo nessuna anomalia a

livello della mano destra, segnatamente nessun segno d’artrosi, nessuna

alterazione osteo-traumatica, nemmeno a livello del mignolo destro. Pure il

tenore di calcio risulta nei limiti di norma.

Risulta indolente la mobilizzazione di tutte le articolazioni del

mignolo destro, nessuna dolenzia compressoria.

Alla misurazione precisa si osserva un minimo deficit d’estensione

al polso destro di 10°, tuttavia passivamente compensabile." (Doc. 175)

Per quanto attiene

all’esigibilità lavorativa egli ha affermato, da un lato, che, considerata la

mobilità complessiva della mano destra, anche quantificata (vedi sopra lo stato

locale), il signor RI 1 poteva senz’altro riprendere il lavoro in qualità di

turnista presso la ditta __________ nel reparto di trafileria, risp. operatore

su linea di ricottura, nella misura del 100%. Dall’altro, che tale valutazione

si basava sulla dettagliata descrizione del lavoro da parte della ditta,

fornita il 22 maggio 2006, segnatamente che per la valutazione faceva stato il

fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono movimentate

manualmente (cfr. doc. 175).

Il 26 aprile 2008 il

Dottor __________ ha attestato che dal punto di vista lavorativo, tenuti

presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, il ricorrente poteva essere

giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera, ma non poteva

certo essere giudicato idoneo al 100% nell’attività lavorativa di trafilatore

meccanico (cfr. doc. 189=I).

Il medico di __________,

il 10 luglio 2008 riferendosi alla propria visita del 13 marzo 2008, ha

osservato che:

" (…)

Contrariamente a quanto sostenuto dal dott.

__________, l’assicurato non presenta alcuna riduzione di mobilità dei polsi e

nessun deficit flessorio del dito medio e anulare della mano destra.

Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, l’assicurato non

presenta un’anchilosi, tanto meno rettilinea dell’interfalangea prossimale,

bensì (attivamente) un raggio di mobilità di 30° in flessione (fra 30° e 60°).

Inoltre l’assicurato non presenta alcun deficit flessorio dell’articolazione MF

V (95°!) e tanto meno una distanza di 7 cm fra il polpastrello del mignolo e

palmo (in realtà un 2 cm).

Purtroppo il dott. __________ non ha

riportato in modo dettagliato la mobilità effettiva, quantificata, delle

singole articolazioni del mignolo destro.

Con il nostro esame clinico oggettivo del

13.

marzo 2008 invece abbiamo fornito i relativi dati quantificato e soprattutto

una dettagliata fotodocumentazione, dalla quale si evince in modo

inequivocabile la completa mobilità delle dita, tranne del mignolo destro, ma

anche quello con avvicinamento del mignolo al palmo fino a 2 cm.

Il dott. __________, semplicemente parla di

un pugno “ipovalido”, senza alcuna quantificazione. Avrebbe dovuto misurare

almeno la forza bruta, ciò che non è stato fatto.

In Agenzia abbiamo riscontrato una forza

bruta di 36 kgp alla mano destra, quindi una riduzione di modesti 8 kgp.

Inoltre abbiamo documentato una buona

manualità, vista la presa di pinza possibile fra pollice e tutte le dita

lunghe. La presa di pinza è pure vigorosa (in modo simmetrico 9,5 kgp).

Il dott. __________ inoltre ritiene

l’assicurato non più idoneo al 100% all’attività lavorativa di trafilatore

meccanico, ma non entra specificatamente nelle mansioni da svolgere del signor RI

1.

Sarebbe anche molto difficile per il medico di giustificarlo, in quanto non

ha quantificato le prestazioni dell’assicurato (forza ecc.).

A questo punto viene nuovamente ribadito

che l’assicurato per movimentare delle bobine pesanti, anche di centinaia di

chili, ha a disposizione i necessari mezzi meccanici (muletti, paranco, ecc.).

Il signor RI 1 addirittura potrebbe svolgere questo lavoro anche con la perdita

completa del mignolo destro.

A questo punto non va dimenticato che degli

assicurati, pure in stato dopo amputazione parziale o completa del mignolo,

riescono a riprendere in misura normale delle attività ben più pesanti, come

falegname, muratore, carpentiere.(…)" (Doc. 196)

Dal rapporto del 22 maggio

2006.

relativo un colloquio tra un ispettore dell’CO 1 e il direttore della __________

risulta che le mansioni che l’assicurato doveva svolgere nel reparto di

trafileria quale operatore sulla linea di cottura erano le seguenti:

" (…)

Il lavoro consiste nel carico delle matasse

(filo) sulle varie piattaforme di sbobinatura, lavoro che viene svolto con

muletto (circa una trentina di piattaforme per linea di produzione), e

saldatura del filo della nuova matassa con quello precedente.

Controllo di lavorazione (linea).

(…)

Scarico delle matasse (diverse dimensioni e

peso) che vengono movimentate sia manualmente (quelle piccole vengono infatti

fatte rotolare sul pavimento) che con appositi mezzi tecnici (muletto, paranco

ecc).

Pesatura.

Attività questa svolta su turno continuo

(24/24), quindi tre turni lavorativi.

Necessita di una buona manualità, sia per

quanto riguarda il lavoro di saldatura dei fili al momento del carico che nel

caso di eventuali interventi sulla linea (per es. si deve “reinfilare” il

filo).

Attività non eccessivamente pesante. Tutte

le rocche e le bobine di filo vengono movimentate con appositi mezzi tecnici.

Il signor __________ non vede altre

possibilità di occupazione del signor RI 1: è infatti dell’avviso che questo

sia un reparto dove una persona con una certa limitazione funzionale alle mani

può ancora essere occupato senza “grossi” problemi. (…)" (Doc. 36)

In occasione del colloquio

dell’11 marzo 2008, il cui rapporto è stato corretto dal direttore della __________

il 25 giugno 2008, è stato, poi, precisato che:

" (…)

Reparto trafileria:

si occupa della lavorazione del filo allo

stato grezzo, il quale all’inizio si trova su grosse bobine, pesanti fino a una

tonnellata e movimentato tramite muletti. Il filo passa poi attraverso diverse

macchine trafilatrici per la lavorazione (pulizia, tiro, ecc….) e , al termine

del ciclo, viene avvolto su particolari bobine, che possono pesare ognuna da 1

a 1,2 T ca. L’operaio controlla il buon funzionamento delle macchine,

interviene in caso di problemi e, alla fine del ciclo, estrae manualmente le

bobine che deposita sul pavimento, dopo aver fatto un controllo visivo della

qualità del filo. Gli operai si occupano anche dei lavori di pulizia.

Si lavora praticamente sempre in piedi e si

cammina in continuazione dalla testa alla coda della linea. E’ richiesta una

buona manualità. Il maggior sforzo fisico, è quello richiesto per estrarre, al

termine del ciclo di trafilatura, le bobine (peso da 1 a 1,2T).

Reparto forni:

in sostanza, l’attività lavorativa in

questo reparto è la stessa di quella della trafileria, con l’unica differenza

che i fili di acciaio, nel percorso di lavorazione sopraccitato, passano

all’interno di speciali forni di ricottura. Il resto dell’attività è uguale

come sopra.

Turni e condizioni di lavoro:

le macchine lavorano a ciclo continuo, 24h

su 24 h. Ci sono tre gruppi di operai che ruotano attorno a tre turni

principali: dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 22.00 alle

6.00

Possibilità di prendersi delle brevi pause, a discrezione (non

regolamentate), e per il pranzo, rispettivamente cena, circa 30 minuti. Gli

operai sono obbligati a portare scarpe da lavoro con suola antiacido e punta in

acciaio.

Dal punto di vista fisico, tra il reparto

trafileria e il reparto forni, c’è poca differenza.” (Doc. 195)

2.5.4

Questa Corte, valutate in modo

approfondito le certificazioni esposte al precedente considerando e tutto ben

considerato, ritiene che l’apprezzamento delle condizioni di salute della mano

destra espresso dal Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.5.3.), sanitario che

vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio senza

che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (cfr. consid. 2.3.4.; sul valore di prova delle valutazioni del medico di __________, cfr.

sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte

ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in

linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

In

effetti la valutazione del Dr. med. __________ (cfr. doc. 175, 196) non

contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza

probante (cfr. consid. 2.3.3.): in particolare, il sanitario ha espresso il suo

parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio

approfondito del dossier dell’assicurato e averlo visitato.

Il medico di __________

ha, segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale dell’arto

destro, effettuando misurazioni, test e confronti con l’arto sinistro, nonché

avvalendosi di fotodocumentazione.

Quanto

affermato dal Dott. __________ non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento

del Dr. med. __________. Lo specialista __________ consultato dall’assicurato

ha eseguito una valutazione sommaria delle condizioni della mano destra

dell’insorgente, come risulta dall’”esame obiettivo” descritto a pag. 2 del suo

rapporto del 26 aprile 2008 (cfr. doc. 189=I).

Egli, in particolare, non

ha misurato la forza del V dito destro, né accuratamente l’estensione/flessione

dello stesso. Neppure sono state eseguite fotografie.

A tale

proposito si rivela, del resto, che un principio ripetutamente riconosciuto

dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del

medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,

consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto

di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.5.5

Il Dr.

med. __________ può essere seguito anche per quanto concerne la valutazione

della completa abilità lavorativa nella professione abituale svolta dall’assicurato

quale operaio nel settore della trafilatura.

In effetti dal relativo

mansionario si evince che le bobine di filo sono movimentate in gran parte da

mezzi meccanici, ovvero da muletti. E’ vero che le stesse al termine del ciclo

vanno estratte manualmente e depositate sul pavimento, tuttavia i disturbi al

mignolo destro dell’insorgente non gli impediscono tale attività, visto che il

mignolo apporta comunque un contributo minore alla funzionalità della mano

rispetto al pollice, all’indice, al medio e all’anulare.

Al riguardo va evidenziato

che l’assicurato non ha subito l’amputazione nemmeno di una falange del V dito

della mano destra. Egli dispone ancora dell’intero dito, benché funzionalmente

limitato.

Il parere del Dottor __________

non risulta attendibile, siccome, da una parte, è fondato su uno stato locale sommariamente

valutato, come è stato sopra esposto. Dall’altra, il medico di __________ non ha

apprezzato la capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività

facendo capo alle mansioni effettive da svolgere in un reparto di trafileria

(cfr. doc. 189=I).

Il dott. __________ ha in

ogni caso indicato che il trofismo muscolare della mano era normale.

In relazione alla menzionata

anchilosi del V dito della mano destra (cfr. doc. 189=I), è poi utile rilevare

che il deficit risultante dalla perdita totale di movimento

(anchilosi) varia a seconda della posizione. Non è esclusa un’utilizzazione

efficace di un’articolazione rigida in posizione funzionale.

Il direttore della __________

ha, inoltre, dichiarato che nel reparto di trafileria può essere occupata senza

grossi problemi anche una persona con una certa limitazione funzionale alle

mani (cfr. doc. 36).

L’assicurato ha d’altronde

ripreso la propria attività lavorativa il 17 marzo 2008 per tre settimane (cfr.

doc. 174; I).

Per di più, quando il 6

aprile 2008 si è presentato al Pronto Soccorso di __________, gli è stata

assegnato il codice di priorità bianco relativo a prestazioni sanitarie senza carattere di urgenza che

potrebbero essere svolte anche in altri livelli assistenziali (cfr. __________).

Il medico che l’ha visitato ha poi confermato che non si trattava di un caso

urgente (cfr. doc. 181).

Per inciso giova pure

osservare che dal doc. 1 dell’inc. LAINF 1 agli atti è emerso che la __________,

il 21 luglio 2008, ha notificato all’CO 1 un ulteriore sinistro occorso al

ricorrente il 29 giugno 2008 al polso destro a seguito di un movimento brusco

in giardino.

Il rappresentante

dell’assicurato ha specificato che il movimento brusco è stato effettuato

mentre lavorava in giardino (cfr. doc. 6 inc. LAINF 1).

Ne discende che l’assicurato, a seguito dell’infortunio del novembre 2005, non ha

subito limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente

svolta.

Non vi è,

pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.6

Indennità per menomazione

dell’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.6.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.6.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base dei rapporti medici del

13.

marzo e del 10 luglio 2008 del Dr. med. __________, ha negato all’assicurato

il diritto a un’IMI, in quanto egli non presenta un danno all’integrità del 5%

almeno (cfr. allegato a doc. I).

L’insorgente ha chiesto,

dal canto suo, il riconoscimento di un’IMI del 15% (cfr. doc. I)

Il medico di __________,

il 13 marzo 2008, ha rilevato che:

"

(…)

Non sussiste una menomazione dell’integrità

ai sensi dell’OAINF, in quanto il danno post-infortunistico complessivo, in

relazione con l’infortunio dell’8.11.2005, lungi da una menomazione causata

(p.e.) dall’amputazione di almeno 2 falangi del mignolo , risp. nettamente

inferiore al tasso del 5% minimo richiesto dall’OAINF." (Doc. 175)

Il medesimo medico, il 10

luglio 2008, ha attestato che:

" (…)

Il lic. jur. __________ chiede un’IMI almeno del 15%, senza alcuna motivazione.

Nemmeno il dott. __________ chiede questa cifra (un 12%). Il dott. __________

comunque anche lui non fornisce alcuna spiegazione del valore di 12%, tanto

meno entra in merito all’allegato 3 dell’OAINF o più specificatamente alle

tabelle vigenti per stabilire la menomazione dell’integrità.

Per evidenziare l’assurdità della richiesta

di un’IMI del 15% (da parte del rappresentante legale), si tenga presente che

tale cifra significa secondo la legge vigente, niente di meno che l’amputazione

totale dell’indice e dito medio oppure dito anulare e medio, pure della mano

dominante. L’amputazione ipotetica, sempre completa del mignolo e anulare per

contro dà il diritto a un’IMI non più del 10%!" (Doc. 196)

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene

di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico di __________.

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.3.3.).

Il Dr. med. __________ ha

esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso

concreto, il grado di menomazione durevole non raggiunge almeno il 5%.

In particolare

va considerato che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità che figura

all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un dito o di una

falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%.

Inoltre

la Tabella 3 allestita dall'CO 1 per la perdita semplice o combinata di dita,

mani o braccia relativamente all’amputazione di una falange del V dito non

prevede alcuna IMI, mentre un tasso del 5% viene riconosciuto in caso di

amputazione sia di due falangi di tale dito, che di tutto il dito.

Secondo

questo Tribunale a ragione, dunque, l'CO 1 con la decisione su opposizione

impugnata ha negato all'assicurato il diritto a beneficiare di un'IMI (cfr. RAMI

2004.

U 514 pag. 415 segg.; STFA U 14/02 del 28 giugno 2002).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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