35.2008.71
11/05:rottura del tendine del V dito mano dx.Stato.stabilizzato da3/08.A ragione posto term.a prest.di corta durata.Negata assunz.ricaduta 4/08.Non recidiva di danno alla salute guarito.Non nuovi dist
26 gennaio 2009Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2008.71
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, TCA
Titolo:
11/05:rottura del tendine del V dito mano dx.Stato.stabilizzato da3/08.A ragione posto term.a prest.di corta durata.Negata assunz.ricaduta 4/08.Non recidiva di danno alla salute guarito.Non nuovi disturbi oggettiv.Negato rendita:tot.abile nella sua prof.(trafilatore).Negata IMI:menom.inferiore al 5%
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 LAINF
art. 24 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 11 OAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.71
rs
Lugano
26 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. L’8 novembre
2005 RI 1 - all’epoca dipendente della __________ di __________ quale operaio
trafilatore e perciò assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha “preso
un colpo alla mano contro la "reggia"." (cfr. doc. 1),
riportando la rottura sottocutanea del tendine flessore profondo del V dito
della mano destra (cfr. doc. 11).
Il 17
novembre 2005 presso l’Istituto di clinica ortopedica e traumatologica “__________”
di __________ si è proceduto a un’esplorazione chirurgica e alla tenolisi dei
tendini flessori al carpo (cfr. doc. 11).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Il 6 luglio
2006, a causa di un rimanente deficit flessorio, il PD Dr. med. __________
della Clinica __________ di __________ ha effettuato una nuova esplorazione e
ricostruzione del tendine flessore profondo del V dito della mano destra,
nonché alla ricostruzione del legamento anulare utilizzando il tendine del
palmare lungo destro (cfr. doc. 44).
A seguito
di una successiva spontanea rottura del trapianto il PD Dr. med. __________, il
14 settembre 2006, ha eseguito una seconda ricostruzione del tendine flessore
profondo del V dito della mano destra con l’estensore delle dita del piede
destro (III/IV; doc. 64).
1.3. Con
decisione del 10 maggio 2007 l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo
prestativo a decorrere dall’11 maggio 2007, in quanto ha ritenuto l’assicurato
abile al lavoro in misura completa e non più necessitante di cure mediche (cfr.
doc. 103).
L’insorgente,
rappresentato dall’RA 1, ha interposto “opposizione”, con cui è stato chiesto
il ripristino delle prestazioni dal 25 maggio 2007 (cfr. doc. 117, 118.).
Al
riguardo, il 25 maggio 2007, è stata pure notificata all’assicuratore LAINF
resistente una ricaduta del sinistro del novembre 2005 (cfr. doc. 107).
L’CO 1 ha
esperito degli ulteriori accertamenti medici da cui è emersa una rerottura del
trapianto (cfr. doc. 124, 140, 175).
Con nuovo
provvedimento del 28 dicembre 2007 l’CO 1 ha conseguentemente assunto la
ricaduta annunciata il 25 maggio 2007, riconoscendo da tale data le prestazioni
assicurative a titolo di spesa di cura e d’indennità giornaliera (cfr. doc.
156).
1.4. A seguito
della visita medica __________ del 13 marzo 2008 (cfr. doc. 175),
l’assicuratore LAINF resistente, con decisione del 14 marzo 2008, ha sospeso il
versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità
giornaliere) a partire dal 17 marzo 2008, considerando che l’assicurato fosse
abile al lavoro al 100% e non necessitasse più di cure mediche. L’CO 1 ha,
inoltre, stabilito che erano adempiute le condizioni per concedere prestazioni
a titolo di danno permanente (cfr. doc. 176).
RI 1,
sempre assistito dall’RA 1, ha inoltrato opposizione contro il menzionato
provvedimento l’11 aprile 2008, postulando la continuazione dell’erogazione di
prestazioni anche successivamente al 6 aprile 2008, data che corrisponderebbe a
una nuova ricaduta verificatasi dopo solo venti giorni di ripresa lavorativa
(cfr. doc. 185).
1.5. L’8 aprile
2008, infatti, è stata notificata una nuova ricaduta dell’infortunio del
novembre 2005 a fare tempo dal 6 aprile 2008 (cfr. 180).
L’CO 1,
dopo aver interpellato il medico di __________, Dr. med. __________, con
decisione dell’11 aprile 2008, ha negato il riconoscimento di ulteriori
prestazioni a titolo di indennità giornaliera e di cura dopo il 17 marzo 2008,
in quanto l’assicurato risultava totalmente capace al lavoro nell’attività da
lui svolta presso la __________ (cfr. doc. 183).
L’RA 1,
per conto di RI 1, il 13 maggio 2008, ha interposto opposizione anche contro il
citato provvedimento, completando nel contempo l’opposizione inoltrata contro
la decisione del 14 marzo 2008 (cfr. consid. 1.4.). L’assicurato, dopo aver
rilevato - sulla base delle attestazioni del Dr. med. __________ - di non
essere più idoneo al 100% nella sua professione, ha invitato l’CO 1 a valutare
con il datore di lavoro l’esistenza degli estremi per uno spostamento in
un’attività leggera e a erogare prestazioni finché non sarebbe stato disposto
il cambiamento d’occupazione. E’ stata pure chiesta un’IMI prudenzialmente
fissata al 15% (cfr. doc. 189).
1.6. Con
decisione su opposizione del 22 luglio 2008 l’CO 1 ha respinto le opposizioni
dell’11 aprile e del 13 maggio 2008, osservando, fondandosi sulla valutazione
del Dr. med. __________, che l’assicurato era in grado di riprendere il proprio
lavoro originario in misura completa. Per quanto concerne l’IMI, l’assicuratore
LAINF resistente ha precisato, sulla base dell’apprezzamento del medico di __________,
che l’insorgente non presentava un danno dell’integrità del 5% almeno (cfr. allegato
a doc. I).
1.7. RI 1, sempre
rappresentato dall’RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su
opposizione del 22 luglio 2008, postulando il riconoscimento del diritto alle
indennità giornaliere, nonché alle spese di cura successivamente al 6 aprile
2008, non essendo conclusa la cura medica. In via subordinata egli ha chiesto
il versamento di una rendita d’invalidità di almeno il 20% per la perdita di
capacità al guadagno susseguente ai postumi dell’infortunio del novembre 2005 e
di un’IMI prudenzialmente quantificata nel 15% (cfr. doc. I pag. 7).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, segnatamente,
addotto che appare incomprensibile la chiusura del caso e la pretesa abilità
lavorativa nella sua precedente professione in presenza di un’accertata
rerottura del trapianto del tendine flessore profondo del mignolo destro. Il
ricorrente ha affermato, inoltre, che stride l’asserzione dell’CO 1, secondo
cui, a detta del datore di lavoro, l’attività di operaio addetto ai forni in
trafileria sarebbe un lavoro leggero, in quanto la parte pesante verrebbe
svolta da mezzi meccanici. Egli, in proposito, ha rilevato, ad esempio, che per
posizionare una rocca sul muletto (mezzo meccanico) la si deve spostare/accompagnare
a mano, con una certa forza e in seguito, una volta posizionata sul muletto,
occorre raddrizzarla facendo leva e forza con le braccia e con il corpo,
sollecitando evidentemente le mani.
L’assicurato
sostiene così che, a causa del dolore alla mano dominante e la mancata presa
sicura del pugno, per la rottura del V dito, l’attività in trafileria ai forni
sarebbe per lui oggi quasi impossibile oltre che rischiosa.
L’insorgente,
riguardo alla rerottura del tendine del V dito diagnosticata dai dottori __________
e __________, ha puntualizzato di pretendere, nell’ipotesi di un intervento,
determinate garanzie di buona riuscita ma di non essere contrario di principio
a un nuovo tentativo.
Egli ha
dichiarato che, siccome il V dito della mano destra gli è di impiccio nei
lavori, oltre a provocargli dolore continuo e fastidio, è arrivato a
considerare che sarebbe stato quasi meglio subire un’amputazione.
L’assicurato
ha osservato di avere comunque diligentemente seguito l’indicazione del medico
dell’CO 1, riprendendo il lavoro il 17 marzo 2008 fino al 5 aprile 2008,
prestando con innumerevoli difficoltà la consueta attività lavorativa per tutti
Fatti
i turni richiesti in azienda. Egli ha specificato che la sera del 6 aprile
2008, quando si accingeva a iniziare il turno notturno, la mano destra era fortemente
dolorante tanto da indurlo a farsi controllare presso il PS dell’Ospedale di __________
di __________ dove hanno diagnosticato una tendinopatia al V dito della mano
destra e gli è stato consigliato di rivolgersi a un medico ortopedico. Egli ha
osservato che il Dr. __________ il 26 aprile 2008 ha confermato la rottura
sottocutanea del tendine flessore profondo del V dito della mano destra,
operato più volte con innesti tendinei, tutti falliti.
Il
ricorrente ha, infine, asserito di essere disposto a provare a riprendere il
lavoro affrontando le consuete difficoltà, ma teme una probabile ricaduta, in
quanto l’arto destro è deficitario (cfr. doc. I).
1.8. In risposta
l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il 21
ottobre 2008 l’avv. RA 2 ha inviato una nota relativa a un colloquio telefonico
del 3 settembre 2008 intercorso tra la __________ e un ispettore dell’CO 1
(cfr. doc. Vbis) che è stata immediatamente trasmessa per osservazioni al
rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. VI).
1.10. L’RA 1, il 24
novembre 2008, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc.
VIII).
1.11. Il 1° dicembre
2008 l’avv. RA 2 ha in particolare rilevato che quanto prodotto dalla parte
ricorrente è inconcludente e di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr.
doc. X).
1.12. Il
rappresentante dell’insorgente ha presentato delle ulteriori osservazioni in
data 10 dicembre 2008 (cfr. doc. XII).
1.13. Il doc. XII è
stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicuratore LAINF
resistente (cfr. doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è, dapprima,
la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era o meno legittimato
a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliere) dal 17 marzo 2008 e a negare l’assunzione della ricaduta
del 6 aprile 2008.
Nell’affermativa questa
Corte dovrà valutare l’eventuale diritto di RI 1, da una parte, a una rendita
di invalidità e, d’altra parte, a un’IMI.
2.3. Prestazioni di corta
durata
2.3.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nella
presente fattispecie l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e
alle indennità giornaliere dal 17 marzo 2008. L’assicuratore LAINF resistente è
giunto a tale conclusione, fondandosi sul rapporto del Dr. med. __________ del
13 marzo 2008, il quale ha ritenuto che non fosse più indicata alcuna cura al
mignolo destro e che l’assicurato fosse abile al 100% nella sua attività di
operaio nel settore della trafileria (cfr. doc. 175).
L’assicurato ha contestato
tale conclusione, sottolineando che la cura medica non sarebbe conclusa e che
non sarebbe più in grado di svolgere la sua originaria professione (cfr. doc.
I).
Al riguardo questa Corte
constata che il 28 febbraio 2008 il PD Dr. med. __________, specialista in
microchirurgia della mano, che ha operato due volte l’assicurato - nel luglio e
nel settembre 2006 - presso la Clinica __________ di __________, in relazione a
un consulto del 15 ottobre 2007, ha attestato che:
"
(...)
Diagnose
Re-Reruptur FDP V rechts
Revision, Rekonstruktion FDP V rechts mit
Zehenstrecker am 14.9.2006 bei Beugesehnenruptur bei Zustand nach Rekonstruktion
FDP V rechts vom 6.7.2006
(…)
Beurteilung und Procedere
Auch die heute durchgeführte minutiöse
kernspintomographische Suche nach einer möglichen Ursachen konnte diese nicht
objektivieren. Die Schwellung/das Enhacement der Beugesehnenscheiden am Boden
des Karpaltunnels verbleibt der einzige pathologische Befund. Korrektheitshalber,
zumal auch weitere Usuren an den Metakarpaleköpfchen beobachtet werden können,
empfehlen wir die Zuweisung des Patienten zu einem Rheumatologen zwecks
serologischem Anschluss einer entzündlichen Grunderkrankung. Nota bene ist dies
aber eher unwahrscheinlich, diese unspezifischen Befunde durch die
Vorgeschichte wahrscheinlich genügend erklärt. Bezüglich weiterer Massnahmen
steht deshalb nichts Neues zur Verfügung. Die Alternativen sind folgende:
1. Erneute ein- oder zweizeitige
Beugesehnenrekonstruktion auf ganzer Länge mit einem weiteren freien Sehnentransplantat
vom Bein.
Considerandi
2.
Gestielter Beugesehnentransfer (Superficialis
IV oder III auf den Kleinfinger, wobei die Länge für die Wiederherstellung
einer Profundussehne nicht ausreichen dürfte, hierdurch nur ein "Superficialisfinger"
herstellbar erscheint. Der Sinn dieser Massnahme besteht in der guten Qualität
der Superficialis-Sehne und der erhaltenen Vaskularität. Zudem kommt bei bereits
kompromittiertem Bewegungsausschlag des DIP-Gelenkes diesem funktionell
sicherlich weniger Bedeutung zu als einer kräftigen PIP-Funktion.
3.
PIP-Arthrodese
Begreiflicherweise kann sich der Patient nach
allem bisher Erlebten nicht sofort für eine Reoperation entscheiden.
Entsprechend bitte ich den __________ der CO 1, Dr. __________, den Patienten
zu einer diesbezüglichen Besprechung und Beratung aufzubieten, wie gesagt auch
um die Organisation einer professionellen rheumatologischen Abklärung. (…)"
(Doc. 173)
Relativamente agli
accertamenti reumatologici auspicati dal PD Dr. med. __________, il Dr. med. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medicina manuale,
il 15 febbraio 2008, ha rilevato, in base ai suoi riscontri clinici e
considerando i reperti radiologici, rispettivamente la negatività degli esami
sierologici, di poter confermare con probabilità che raggiunge la quasi
sicurezza che il paziente non era a quel momento affetto da una malattia
reumatica sistemica con particolare riferimento a una collagenosi segnatamente
a un’artrite reumatoide (cfr. doc. 167).
Dal rapporto del Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia, afferente alla visita medica __________ del 13 marzo
2008.
emerge che:
" (…)
Siamo dunque a distanza di presto 2 anni e
mezzo da un infortunio professionale, durante il quale l’assicurato ha subito
l’isolata rottura sotto-cutanea prossimale del tendine flessore profondo del
mignolo destro, trattata cruentemente, complessivamente 3 volte.
Trattasi di un assicurato affetto da
importante consumo tabagico, il quale fino a tutt’oggi, nonostante la delicatezza
degli interventi e nonostante il nostro ripetuto invito non ha mai abbandonato
l’abuso tabagico. Inoltre trattasi di un assicurato già portatore di discopatia
plurisegmentale, risp. stato dopo intervento per ernia discale plurisegmentale.
La spiegazione, perché, nonostante adeguata
tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata riabilitazione
i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, è da ricercare
principalmente in una guarigione/consolidazione braditrofica, risp. consumo
nicotinico incessante.
Infatti altri fattori
costituzionali-sistemici potevano essere esclusi, come affezione reumatologica.
Il fatto è che il signor RI 1, anche in
occasione della visita odierna, spiega di non poter smettere il consumo
tabagico.
A queste condizioni, un ulteriore
intervento risp. trapianto tendine libero o peduncolato, con certezza sarà
nuovamente destinato alla rottura.
Considerata l’attuale funzione,
risp.mobilità del mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°),
anche la realizzazione di un’artrodesi non potrebbe migliorare la funzione
complessiva del mignolo destro, finora recuperata.
In base ai referti clinici attuali,
l’assicurato non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli
medici.
Considerata la mobilità complessiva della
mano destra, anche quantificata (vedi sotto lo stato locale), il signor RI 1
può senz’altro riprendere il lavoro in qualità di turnista presso la ditta __________
nel reparto di trafileria, risp. operatore su linea di ricottura, nella misura
del 100%, entro il 17.3.2008.
Tale valutazione si basa sulla dettagliata
descrizione del lavoro da parte della ditta, fornita in dettaglio il 22.5.2006.
Segnatamente, per la valutazione fa stato
il fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono
movimentate manualmente.(…)” (Doc. 175)
Il 26 aprile 2008 il Dott.
__________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, di __________ ha
certificato che:
" (…)
RI 1 l’8.11.2005 in conseguenza di
infortunio lavorativo, subì rottura sottocutanea del tendine flessore profondo
del 5° dito mano dx. operato più volte con innesti tendinei tutti falliti.
L’iniziale lesività risulta compatibile con
la dinamica dell’evento lesivo in oggetto. La durata della temporanea
lavorativa sia pure con un breve periodo di interruzione, fu fino al 17.03.08
quando dalla CO 1 fu giudicato idoneo al lavoro in forma totale al 100%. I
postumi residuati e su descritti alla mano dx e in particolare al 5° dito, sono
da ritenersi clinicamente stabilizzati e non passibili di ulteriore
miglioramento futuro. Si viene così a concretizzare un fattore di danno
biologico permanente nella misura del 12% (dodici%). Dal punto di vista
lavorativo, tenuti presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, l’RI 1
può essere giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera e non
certo può essere giudicato idoneo al 100% all’attività lavorativa di
trafilatore meccanico.” (Doc. 189=I)
2.3.3
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno
pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in
base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA
del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella
causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in
Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i
primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone
necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede
per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità
lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a
dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di
prova (DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano
delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005
nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella
causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.3.4
Questo
Tribunale, dopo un attento esame della documentazione medica agli atti,
ritiene, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti
probatori (visita peritale neutra, convocazione a un’udienza; cfr. doc. I,
VIII), che a decorrere dal 17 marzo 2008 le condizioni di salute
dell’assicurato, per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico del
novembre 2005, fossero stabilizzate.
Al riguardo questa Corte rileva
innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto che venga fissata un’udienza al
fine di illustrare nel dettaglio i rispettivi punti di vista; cfr. doc. VIII)),
questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2.
e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in vigore il
1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo giustificano, il
Giudice cita le parti per un dibattimento").
Inoltre conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’opinione del Dr. med. __________,
secondo cui l’insorgente al V dito della mano destra non
necessitava più di cure specifiche (cfr. doc. 175), è stata espressa nel
marzo 2008 dopo aver proceduto allo studio approfondito del
dossier dell’assicurato, a ripetute visite di quest’ultimo, nonché all’esame
dei referti radiologici.
La stessa
è peraltro condivisa dal Dott. __________, consultato privatamente
dall’assicurato.
Lo specialista __________,
il 26 aprile 2008, ha infatti sottolineato che i postumi residuati alla mano
destra e in particolare al V dito sono da ritenersi clinicamente stabilizzati e
non passibili di ulteriore miglioramento futuro (cfr. doc. 189=I). Egli ha,
inoltre, evidenziato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________,
dal quale il ricorrente si è recato il 21 aprile 2008, ha confermato la non
indicazione a trattamento chirurgico (cfr. doc. 189=I).
Per quanto concerne il
referto del 28 febbraio 2008 del PD Dr. med. __________, è vero che egli ha
indicato quali misure terapeutiche degli ulteriori interventi (cfr. doc. 173).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che il medico, in primo luogo, si riferiva allo stato del V dito
della mano destra constatato in occasione della visita dell’ottobre 2007,
quindi allorché anche per l’CO 1 le condizioni di salute del mignolo destro
dell’assicurato non erano ancora stabilizzate.
In secondo luogo, il PD
Dr. med. __________ non ha in ogni caso specificato che le proposte di
intervento prospettate avrebbero effettivamente avuto esito favorevole e
avrebbero sensibilmente migliorato lo stato del dito in questione.
Infine, va osservato che
il Dr. med. __________ ha debitamente spiegato le ragioni per le quali un nuovo
intervento non avrebbe avuto successo. In particolare il medico di __________,
dopo aver evidenziato che altri fattori costituzionali-sistemici potevano
essere esclusi, come affezione reumatologica (al riguardo cfr. le attestazioni
del Dr. med. __________, doc. 167), ha specificato che, nonostante adeguata
tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata
riabilitazione, i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, a
causa principalmente di una guarigione/consolidazione braditrofica, risp.
consumo nicotinico incessante. Egli ha, del resto, precisato che, visto che
anche in occasione della visita del 13 marzo 2008 l’assicurato ha affermato di
non poter smettere il consumo tabagico, un ulteriore intervento, risp.
trapianto del tendine libero o peduncolato, sarebbe stato con certezza
nuovamente destinato alla rottura.
Inoltre il medico
di __________ ha osservato che, considerata la funzione, risp.mobilità del
mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°), anche la
realizzazione di un’artrodesi non avrebbe potuto migliorare la funzione
complessiva del mignolo destro, fino a quel momento recuperata (cfr. doc. 175).
Ne
discende che rettamente l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni di
corta durata a partire dal 17 marzo 2008.
2.4
Notifica di ricaduta del 6
aprile 2008
2.4.1
In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.4.2
L’8 aprile
2008.
all’CO 1 è stata notificata una ricaduta dell’infortunio del novembre 2005
al V dito della mano destra del ricorrente con inabilità lavorativa dal 6
aprile 2008 (cfr. 180).
Nel certificato del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di __________ di __________ del 6 aprile 2008, dove
l’assicurato si è recato prima di iniziare il turno serale presso la __________
(cfr. doc. I), è stato precisato che non si trattava di un caso d’urgenza, né
di un evento traumatico.
Quali dati anamnestici
sono, poi, stati menzionati:
" Riferite
algie mano dx, esiti di tenorrafia V dito nel 2005, ha ripreso il lavoro dal 17
riferisce algie dito mano impotenza funzionale."
(Doc. 181)
Inoltre quale diagnosi
descrittiva è stato indicato:
" Esiti
di tendinopatia V dito mano destra." (Doc. 181)
I giorni di prognosi
valutati dal Pronto Soccorso di __________ corrispondono a cinque. E’ stata,
altresì, consigliata una visita ortopedica (cfr. doc. 181).
Il Dr. med. __________, il
10.
aprile 2008, a tale proposito, ha osservato quanto segue:
" (…)
Il 6.4.2008 il signor RI 1 si fa
certificare un 5 giorni d’inabilità lavorativa nell’ambulatorio dell’Ospedale
di __________ di __________, inviando alla CO 1 il verbale del medico. Prima di
tutto viene specificato che si tratta di un esame non urgente. Inoltre viene
specificato che si tratta nel caso presente di un evento non traumatico. Emerge
pure dal verbale che l’assicurato si è recato nell’ambulatorio proveniente dal
domicilio. Sotto i dati anamnestici si apprende che l’assicurato riferisce
“algie mano destra, esiti di tenorrafia al V dito nel 2005, ha ripreso il
lavoro dal 17, riferisce algie dito mano, impotenza funzionale”. Viene
formulata in base a questi dati puramente soggettivi una diagnosi descrittiva
ossia “esiti di tendinopatia V dito mano destra”, senza fornire alcun dato
oggettivo, tanto meno di natura medica. Sintomatico è che tutta la rubrica
riservata all’esame obiettivo è completamente vuota!
In sintesi siamo confrontati con un verbale
dell’ambulatorio dell’Ospedale di __________ di __________ che attesta
un’inabilità lavorativa di 5 giorni, senza alcuna validità dal punto di vista
medico, in quanto carente di ogni oggettività medica; in base alle indicazioni
del documento, il signor RI 1 non fu nemmeno sottoposto a un esame medico.
Sintomatico è pure il fatto che viene consigliata una visita (ortopedica)…"
(Doc. 182)
Dal canto suo il Dottor __________,
il 26 aprile 2008, ha precisato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________
che ha visitato l’assicurato il 21 aprile 2008 ha diagnosticato esiti di
rottura sottocutanea del tendine flessore profondo V dito della mano destra
trattato chirurgicamente e successivamente rioperato con innesti tendinei tutti
falliti.
Il Dottor __________ ha
pure riferito che l’insorgente accusava ancora vivo dolore al V dito destro con
grave deficit funzionale articolare. Tuttavia egli ha attestato che i postumi
residuati alla mano destra del sinistro del novembre 2005 erano da ritenersi
stabilizzati (cfr. doc. 189=I).
In simili condizioni, il
TCA ritiene che RI 1 il 6 aprile 2008 non presentasse una recidiva
di un danno alla salute ritenuto guarito.
In effetti l’insorgente
non ha lamentato dei nuovi disturbi oggettivabili necessitanti
di trattamento medico.
Giova sottolineare che i
sanitari del Pronto soccorso di __________, dove l’assicurato si è recato il 6
aprile 2008, non hanno riscontrato alcun elemento obiettivo (cfr. doc. 181).
Inoltre,
se, da una parte, le condizioni del V dito della mano destra
dell’assicurato sono state considerate stabilizzate a
partire dal 17 marzo 2008, dall’altra, è stata comunque riconosciuta la
persistenza di disturbi e limitazioni (cfr. doc. 175).
A ragione, pertanto, l’CO
1.
non ha assunto quale ricaduta i disturbi notificatigli l’8 aprile 2008.
2.5
Rendita di invalidità
2.5.1
Giusta l'art.
18.
cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004.
nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
2.5.3
L’CO 1 ha
negato al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto non
subirebbe alcun discapito economico, risultando abile al lavoro nella sua abituale
attività di operaio nel settore della trafileria in misura completa (cfr.
allegato a doc. I; 176, 183).
Questa tesi è contestata
dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi al V dito della mano destra
gli impediscono di svolgere la sua originaria professione trattandosi di
un’attività pesante (cfr. doc. I, VIII).
Questa Corte, in
proposito, rileva che il 13 marzo 2008 il Dr. med. __________, relativamente
allo stato locale ha indicato:
" All’ispezione
delle spalle e arti superiori non notiamo nessuna asimmetria né amiotrofia al
braccio destro. Mobilità delle articolazioni omero-scapolari, gomiti e polsi
completa e asimmetrica. Pure mobilità completa di tutte le dita, tranne del
mignolo destro.
Circonferenza destra sinistra
Braccio (15 cm sopra
l’olecrano) 30,0cm 29.5cm
Avambraccio (15cm sotto
l’olecrano) 25,5cm 25,0cm
Polso 18,0cm 18,0cm
Metacarpo 23,0cm 22,5cm
(assicurato destrimano)
All’ispezione delle mani notiamo delle callosità assai marcate,
segnatamente alla mano destra.
Assenza di segni distrofici.
Netti segni di morbo Dupuytren del IV e V raggio sia alla mano
destra sia a sinistra.
Nessuna miotrofia a livello del tenar e ipotenar bilateralmente.
Negatività del segno di Tinel carpale sia a destra sia a sinistra.
I polsi periferici agli arti superiori sono ben palpabili.
Segni di notevole onicofagia a destra e a sinistra.
Dinamometria (JAMAR): alla mano destra 36 kgp, a sinistra 48 kgp.
Forza bruta alla preas i pinza (pollice-indice, pinch-gauge): a
destra e a sinistra 9,5 kgp.
Risulta intatta la sensibilità agli arti superiori, sono vivaci e
simmetrici i riflessi osteotendinei. Risulta conservata la micro-circolazione,
pure a livello del mignolo (tempo di ricapillarizzazione simmetrico).
Mobilità mignolo destra sinistra
Estensione/flessione MF 10-0-95° 0-0-90°
AIFP 0-30-60°attivo
0-30-70°passivo 0-0-105°
AIFD 0-20-35°attivo
0-10-50°passivo
0-0-55°
Notevoli scrosci alla mobilizzazione attiva e passiva sia della
spalla destra sia a sinistra. Assenza di segni tendinitici, come pure
epicondilitici al braccio destro.
Risulta ben possibile la presa di pinza fra pollice e dita lunghe,
anche a destra, tranne fra pollice e mignolo destro. Limitata opposizione del
pollice (possibile fino al terzo capitello matacarpale), sia a destra sia a
sinistra.
Assenza di segni irritativi a livello delle precedenti incisioni a
livello del polso/mano destra. Nessuna difficoltà all’alzare dei mattoni, del
peso fino a 9,5 kg, con la mano destra sola, fino all’altezza di un metro.
Per la costruzione/configurazione delle dita, rinviamo pure alla
fotodocumentazione dettagliata.
Radiologicamente (12.2.2008) non notiamo nessuna anomalia a
livello della mano destra, segnatamente nessun segno d’artrosi, nessuna
alterazione osteo-traumatica, nemmeno a livello del mignolo destro. Pure il
tenore di calcio risulta nei limiti di norma.
Risulta indolente la mobilizzazione di tutte le articolazioni del
mignolo destro, nessuna dolenzia compressoria.
Alla misurazione precisa si osserva un minimo deficit d’estensione
al polso destro di 10°, tuttavia passivamente compensabile." (Doc. 175)
Per quanto attiene
all’esigibilità lavorativa egli ha affermato, da un lato, che, considerata la
mobilità complessiva della mano destra, anche quantificata (vedi sopra lo stato
locale), il signor RI 1 poteva senz’altro riprendere il lavoro in qualità di
turnista presso la ditta __________ nel reparto di trafileria, risp. operatore
su linea di ricottura, nella misura del 100%. Dall’altro, che tale valutazione
si basava sulla dettagliata descrizione del lavoro da parte della ditta,
fornita il 22 maggio 2006, segnatamente che per la valutazione faceva stato il
fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono movimentate
manualmente (cfr. doc. 175).
Il 26 aprile 2008 il
Dottor __________ ha attestato che dal punto di vista lavorativo, tenuti
presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, il ricorrente poteva essere
giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera, ma non poteva
certo essere giudicato idoneo al 100% nell’attività lavorativa di trafilatore
meccanico (cfr. doc. 189=I).
Il medico di __________,
il 10 luglio 2008 riferendosi alla propria visita del 13 marzo 2008, ha
osservato che:
" (…)
Contrariamente a quanto sostenuto dal dott.
__________, l’assicurato non presenta alcuna riduzione di mobilità dei polsi e
nessun deficit flessorio del dito medio e anulare della mano destra.
Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, l’assicurato non
presenta un’anchilosi, tanto meno rettilinea dell’interfalangea prossimale,
bensì (attivamente) un raggio di mobilità di 30° in flessione (fra 30° e 60°).
Inoltre l’assicurato non presenta alcun deficit flessorio dell’articolazione MF
V (95°!) e tanto meno una distanza di 7 cm fra il polpastrello del mignolo e
palmo (in realtà un 2 cm).
Purtroppo il dott. __________ non ha
riportato in modo dettagliato la mobilità effettiva, quantificata, delle
singole articolazioni del mignolo destro.
Con il nostro esame clinico oggettivo del
13.
marzo 2008 invece abbiamo fornito i relativi dati quantificato e soprattutto
una dettagliata fotodocumentazione, dalla quale si evince in modo
inequivocabile la completa mobilità delle dita, tranne del mignolo destro, ma
anche quello con avvicinamento del mignolo al palmo fino a 2 cm.
Il dott. __________, semplicemente parla di
un pugno “ipovalido”, senza alcuna quantificazione. Avrebbe dovuto misurare
almeno la forza bruta, ciò che non è stato fatto.
In Agenzia abbiamo riscontrato una forza
bruta di 36 kgp alla mano destra, quindi una riduzione di modesti 8 kgp.
Inoltre abbiamo documentato una buona
manualità, vista la presa di pinza possibile fra pollice e tutte le dita
lunghe. La presa di pinza è pure vigorosa (in modo simmetrico 9,5 kgp).
Il dott. __________ inoltre ritiene
l’assicurato non più idoneo al 100% all’attività lavorativa di trafilatore
meccanico, ma non entra specificatamente nelle mansioni da svolgere del signor RI
1.
Sarebbe anche molto difficile per il medico di giustificarlo, in quanto non
ha quantificato le prestazioni dell’assicurato (forza ecc.).
A questo punto viene nuovamente ribadito
che l’assicurato per movimentare delle bobine pesanti, anche di centinaia di
chili, ha a disposizione i necessari mezzi meccanici (muletti, paranco, ecc.).
Il signor RI 1 addirittura potrebbe svolgere questo lavoro anche con la perdita
completa del mignolo destro.
A questo punto non va dimenticato che degli
assicurati, pure in stato dopo amputazione parziale o completa del mignolo,
riescono a riprendere in misura normale delle attività ben più pesanti, come
falegname, muratore, carpentiere.(…)" (Doc. 196)
Dal rapporto del 22 maggio
2006.
relativo un colloquio tra un ispettore dell’CO 1 e il direttore della __________
risulta che le mansioni che l’assicurato doveva svolgere nel reparto di
trafileria quale operatore sulla linea di cottura erano le seguenti:
" (…)
Il lavoro consiste nel carico delle matasse
(filo) sulle varie piattaforme di sbobinatura, lavoro che viene svolto con
muletto (circa una trentina di piattaforme per linea di produzione), e
saldatura del filo della nuova matassa con quello precedente.
Controllo di lavorazione (linea).
(…)
Scarico delle matasse (diverse dimensioni e
peso) che vengono movimentate sia manualmente (quelle piccole vengono infatti
fatte rotolare sul pavimento) che con appositi mezzi tecnici (muletto, paranco
ecc).
Pesatura.
Attività questa svolta su turno continuo
(24/24), quindi tre turni lavorativi.
Necessita di una buona manualità, sia per
quanto riguarda il lavoro di saldatura dei fili al momento del carico che nel
caso di eventuali interventi sulla linea (per es. si deve “reinfilare” il
filo).
Attività non eccessivamente pesante. Tutte
le rocche e le bobine di filo vengono movimentate con appositi mezzi tecnici.
Il signor __________ non vede altre
possibilità di occupazione del signor RI 1: è infatti dell’avviso che questo
sia un reparto dove una persona con una certa limitazione funzionale alle mani
può ancora essere occupato senza “grossi” problemi. (…)" (Doc. 36)
In occasione del colloquio
dell’11 marzo 2008, il cui rapporto è stato corretto dal direttore della __________
il 25 giugno 2008, è stato, poi, precisato che:
" (…)
Reparto trafileria:
si occupa della lavorazione del filo allo
stato grezzo, il quale all’inizio si trova su grosse bobine, pesanti fino a una
tonnellata e movimentato tramite muletti. Il filo passa poi attraverso diverse
macchine trafilatrici per la lavorazione (pulizia, tiro, ecc….) e , al termine
del ciclo, viene avvolto su particolari bobine, che possono pesare ognuna da 1
a 1,2 T ca. L’operaio controlla il buon funzionamento delle macchine,
interviene in caso di problemi e, alla fine del ciclo, estrae manualmente le
bobine che deposita sul pavimento, dopo aver fatto un controllo visivo della
qualità del filo. Gli operai si occupano anche dei lavori di pulizia.
Si lavora praticamente sempre in piedi e si
cammina in continuazione dalla testa alla coda della linea. E’ richiesta una
buona manualità. Il maggior sforzo fisico, è quello richiesto per estrarre, al
termine del ciclo di trafilatura, le bobine (peso da 1 a 1,2T).
Reparto forni:
in sostanza, l’attività lavorativa in
questo reparto è la stessa di quella della trafileria, con l’unica differenza
che i fili di acciaio, nel percorso di lavorazione sopraccitato, passano
all’interno di speciali forni di ricottura. Il resto dell’attività è uguale
come sopra.
Turni e condizioni di lavoro:
le macchine lavorano a ciclo continuo, 24h
su 24 h. Ci sono tre gruppi di operai che ruotano attorno a tre turni
principali: dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 22.00 alle
6.00
Possibilità di prendersi delle brevi pause, a discrezione (non
regolamentate), e per il pranzo, rispettivamente cena, circa 30 minuti. Gli
operai sono obbligati a portare scarpe da lavoro con suola antiacido e punta in
acciaio.
Dal punto di vista fisico, tra il reparto
trafileria e il reparto forni, c’è poca differenza.” (Doc. 195)
2.5.4
Questa Corte, valutate in modo
approfondito le certificazioni esposte al precedente considerando e tutto ben
considerato, ritiene che l’apprezzamento delle condizioni di salute della mano
destra espresso dal Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.5.3.), sanitario che
vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa,
possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio senza
che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (cfr. consid. 2.3.4.; sul valore di prova delle valutazioni del medico di __________, cfr.
sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte
ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in
linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore.").
In
effetti la valutazione del Dr. med. __________ (cfr. doc. 175, 196) non
contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza
probante (cfr. consid. 2.3.3.): in particolare, il sanitario ha espresso il suo
parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio
approfondito del dossier dell’assicurato e averlo visitato.
Il medico di __________
ha, segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale dell’arto
destro, effettuando misurazioni, test e confronti con l’arto sinistro, nonché
avvalendosi di fotodocumentazione.
Quanto
affermato dal Dott. __________ non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento
del Dr. med. __________. Lo specialista __________ consultato dall’assicurato
ha eseguito una valutazione sommaria delle condizioni della mano destra
dell’insorgente, come risulta dall’”esame obiettivo” descritto a pag. 2 del suo
rapporto del 26 aprile 2008 (cfr. doc. 189=I).
Egli, in particolare, non
ha misurato la forza del V dito destro, né accuratamente l’estensione/flessione
dello stesso. Neppure sono state eseguite fotografie.
A tale
proposito si rivela, del resto, che un principio ripetutamente riconosciuto
dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,
consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto
di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.5.5
Il Dr.
med. __________ può essere seguito anche per quanto concerne la valutazione
della completa abilità lavorativa nella professione abituale svolta dall’assicurato
quale operaio nel settore della trafilatura.
In effetti dal relativo
mansionario si evince che le bobine di filo sono movimentate in gran parte da
mezzi meccanici, ovvero da muletti. E’ vero che le stesse al termine del ciclo
vanno estratte manualmente e depositate sul pavimento, tuttavia i disturbi al
mignolo destro dell’insorgente non gli impediscono tale attività, visto che il
mignolo apporta comunque un contributo minore alla funzionalità della mano
rispetto al pollice, all’indice, al medio e all’anulare.
Al riguardo va evidenziato
che l’assicurato non ha subito l’amputazione nemmeno di una falange del V dito
della mano destra. Egli dispone ancora dell’intero dito, benché funzionalmente
limitato.
Il parere del Dottor __________
non risulta attendibile, siccome, da una parte, è fondato su uno stato locale sommariamente
valutato, come è stato sopra esposto. Dall’altra, il medico di __________ non ha
apprezzato la capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività
facendo capo alle mansioni effettive da svolgere in un reparto di trafileria
(cfr. doc. 189=I).
Il dott. __________ ha in
ogni caso indicato che il trofismo muscolare della mano era normale.
In relazione alla menzionata
anchilosi del V dito della mano destra (cfr. doc. 189=I), è poi utile rilevare
che il deficit risultante dalla perdita totale di movimento
(anchilosi) varia a seconda della posizione. Non è esclusa un’utilizzazione
efficace di un’articolazione rigida in posizione funzionale.
Il direttore della __________
ha, inoltre, dichiarato che nel reparto di trafileria può essere occupata senza
grossi problemi anche una persona con una certa limitazione funzionale alle
mani (cfr. doc. 36).
L’assicurato ha d’altronde
ripreso la propria attività lavorativa il 17 marzo 2008 per tre settimane (cfr.
doc. 174; I).
Per di più, quando il 6
aprile 2008 si è presentato al Pronto Soccorso di __________, gli è stata
assegnato il codice di priorità bianco relativo a prestazioni sanitarie senza carattere di urgenza che
potrebbero essere svolte anche in altri livelli assistenziali (cfr. __________).
Il medico che l’ha visitato ha poi confermato che non si trattava di un caso
urgente (cfr. doc. 181).
Per inciso giova pure
osservare che dal doc. 1 dell’inc. LAINF 1 agli atti è emerso che la __________,
il 21 luglio 2008, ha notificato all’CO 1 un ulteriore sinistro occorso al
ricorrente il 29 giugno 2008 al polso destro a seguito di un movimento brusco
in giardino.
Il rappresentante
dell’assicurato ha specificato che il movimento brusco è stato effettuato
mentre lavorava in giardino (cfr. doc. 6 inc. LAINF 1).
Ne discende che l’assicurato, a seguito dell’infortunio del novembre 2005, non ha
subito limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente
svolta.
Non vi è,
pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.
2.6
Indennità per menomazione
dell’integrità
2.6.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.6.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.6.5
Nel caso
di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base dei rapporti medici del
13.
marzo e del 10 luglio 2008 del Dr. med. __________, ha negato all’assicurato
il diritto a un’IMI, in quanto egli non presenta un danno all’integrità del 5%
almeno (cfr. allegato a doc. I).
L’insorgente ha chiesto,
dal canto suo, il riconoscimento di un’IMI del 15% (cfr. doc. I)
Il medico di __________,
il 13 marzo 2008, ha rilevato che:
"
(…)
Non sussiste una menomazione dell’integrità
ai sensi dell’OAINF, in quanto il danno post-infortunistico complessivo, in
relazione con l’infortunio dell’8.11.2005, lungi da una menomazione causata
(p.e.) dall’amputazione di almeno 2 falangi del mignolo , risp. nettamente
inferiore al tasso del 5% minimo richiesto dall’OAINF." (Doc. 175)
Il medesimo medico, il 10
luglio 2008, ha attestato che:
" (…)
Il lic. jur. __________ chiede un’IMI almeno del 15%, senza alcuna motivazione.
Nemmeno il dott. __________ chiede questa cifra (un 12%). Il dott. __________
comunque anche lui non fornisce alcuna spiegazione del valore di 12%, tanto
meno entra in merito all’allegato 3 dell’OAINF o più specificatamente alle
tabelle vigenti per stabilire la menomazione dell’integrità.
Per evidenziare l’assurdità della richiesta
di un’IMI del 15% (da parte del rappresentante legale), si tenga presente che
tale cifra significa secondo la legge vigente, niente di meno che l’amputazione
totale dell’indice e dito medio oppure dito anulare e medio, pure della mano
dominante. L’amputazione ipotetica, sempre completa del mignolo e anulare per
contro dà il diritto a un’IMI non più del 10%!" (Doc. 196)
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene
di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico di __________.
In casu
non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.
consid. 2.3.3.).
Il Dr. med. __________ ha
esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso
concreto, il grado di menomazione durevole non raggiunge almeno il 5%.
In particolare
va considerato che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità che figura
all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un dito o di una
falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%.
Inoltre
la Tabella 3 allestita dall'CO 1 per la perdita semplice o combinata di dita,
mani o braccia relativamente all’amputazione di una falange del V dito non
prevede alcuna IMI, mentre un tasso del 5% viene riconosciuto in caso di
amputazione sia di due falangi di tale dito, che di tutto il dito.
Secondo
questo Tribunale a ragione, dunque, l'CO 1 con la decisione su opposizione
impugnata ha negato all'assicurato il diritto a beneficiare di un'IMI (cfr. RAMI
2004.
U 514 pag. 415 segg.; STFA U 14/02 del 28 giugno 2002).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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