35.2008.74
Soppressione prestazioni corta durata siccome stato di salute ritenuto stabilizzato. Lasciata aperta questione riguardante capacità lavorativa
27 novembre 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2008.74
Data decisione, Autorità:
27.11.2008, TCA
Titolo:
Soppressione prestazioni corta durata siccome stato di salute ritenuto stabilizzato. Lasciata aperta questione riguardante capacità lavorativa
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 21 cpv. 4 LPGA
art. 61 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.74
mm
Lugano
27 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 luglio
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
giugno 1997, RI 1 - dipendente delle ditte __________ e __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è caduto
da una scala.
A causa
di questo infortunio egli ha lamentato la frattura del collo del femore
sinistro, oggetto di un’osteosintesi con DHS, nonché una contusione del
ginocchio sinistro (doc. 2).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato nel frattempo sottoposto a un intervento di asportazione del materiale
di osteosintesi.
1.2. Nel dicembre
1998, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava per
attraversare la strada, egli è stato investito da un’autovettura, riportando
contusioni multiple (allegati al doc. 3).
Anche per
questo sinistro la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Con
decisione formale del 20 maggio 2008, l’assicuratore LAINF ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità
giornaliera) a contare dal 31 dicembre 2003. Esso ha d’altra parte riservato la
decisione della __________ per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di
lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità -
doc. 44).
A seguito
dell’opposizione interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 45), la CO
1, in data 8 luglio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 46).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 28 agosto 2008, RI 1, sempre patrocinato da RA 1, ha
chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’incarto venga
rinviato all’amministrazione per nuova valutazione, argomentando:
"
Nella presente sede ricorsuale non si contesta
la proposta di sottoporre il ricorrente ad un 4. (quarto) intervento
chirurgico, sottolineando tuttavia come la stessa non dia precise garanzie e
sottolineando come il ricorrente ne abbia comprensibilmente timore, ritenuto il
risultato negativo dei tre precedenti interventi chirurgici subiti. Si contesta
per contro in toto la tesi espressa dalla spettabile CO 1, secondo la quale per
l’opponente possono anche essere prese in considerazione mansioni esigibili in
altra professione. Affermazione a mio avviso piuttosto generica o addirittura
gratuita, ritenuto come il ricorrente quale sarto tagliatore, già lavorava in
una professione considerata leggera poiché espletata da seduto e senza sforzi
di pesi da alzare e/o da spostare. Palese, ad avviso del ricorrente, resta il
fatto che egli è da ritenersi tuttora parzialmente inabile al lavoro e dunque
fondata appare la pretesa verso controparte di tornare ad assumere il
riconoscimento di prestazioni assicurative sostitutive del salario e/o di parte
di esso sino a quando il ricorrente non sarà stato sottoposto ad un nuovo
intervento chirurgico come perorato dalla controparte.”
(doc. I)
1.5. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2 L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata oppure
no a porre termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 31 dicembre
2003.
2.3. Preliminarmente
va osservato che l’assicuratore convenuto ha posto termine al versamento delle
prestazioni di corta durata a decorrere da una data ampiamente precedente a
quella dell’emissione della decisione del 20 maggio 2008, ovvero dal 1° gennaio
2004.
In
proposito, occorre rilevare che con sentenza U 199/03 del 10 maggio 2004,
pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA ha stabilito
che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex
nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto
mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura,
senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione
processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato
liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto
della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza, il TFA ha tuttavia precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Con
sentenza U 455/05/457/05 del 29 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 57 e in
SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche
sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono
essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato puntualizzato
che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni
dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di
tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato non si trovavano più in
relazione di causalità con l’evento traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio
2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità
giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7
agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Alla luce
di quanto sopra esposto, l’operato della CO 1, che ha soppresso l’erogazione di
prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in casu di prestazioni
di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna restituzione di
prestazioni (l’assicuratore ha corrisposto l’indennità giornaliera sino al 31
dicembre 2003 e le spese di cura coperte al di là di quest’ultima data, vengono
assunte a titolo di “spese di accertamento”), non presta il fianco a critiche.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Nella
concreta evenienza, con la decisione formale del 20 maggio 2008, confermata in
sede di opposizione, l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal
31 dicembre 2003 (cfr. doc. 44).
Dalle
tavole processuali emerge che già nel mese di ottobre 2001, dopo l’asportazione
del materiale di osteosintesi (giugno 2001), il medico fiduciario
dell’amministrazione, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, aveva
individuato nell’impianto di una protesi totale la sola via ancora a
disposizione per migliorare la situazione a livello dell’anca sinistra.
Riguardo
all’instabilità capsulo-legamentare del ginocchio sinistro, egli aveva invece
proposto l’esecuzione di esercizi di rinforzo della muscolatura (doc. 37).
L’indicazione
a sottoporsi ad un’artroplastica dell’anca era stata formulata anche dagli
specialisti della Clinica __________ di __________ in occasione del consulto
del 2 luglio 2002 (doc. 38, p. 2: “Wir sehen in dieser Situation keine
andere Möglichkeiten als eine Hüftarthroplastik. Diese
Operation könnte die Schmerzen im Bereich der Hüfte links eliminieren und dem
Patienten eine berufliche Aktivität wieder erlauben.” - il corsivo é del
redattore).
Con
la certificazione del 26 agosto 2002, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, aveva espresso, a nome del suo paziente, perplessità in merito al
prospettato intervento di protesi totale dell’anca, chiedendone il rinvio in
attesa di un momento un po’ più favorevole (doc. 41).
Nel corso del mese di
febbraio 2007, RI 1 è stato periziato, per conto dell’Ufficio
AI, presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona.
Per
quanto qui di interesse, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha ribadito
l’indicazione a sottoporsi a un intervento di artroprotesi totale dell’anca
sinistra, grazie al quale, posto un decorso operatorio e postoperatorio
semplice ed una riabilitazione adeguata, l’assicurato avrebbe potuto migliorare
la sua capacità lavorativa residua sino al 70-75% (doc. 42, p. 18 e 20).
Dal
referto peritale del SAM si evince ancora che, a quel momento, l’insorgente non
seguiva, citiamo: “… alcun trattamento medico, assume al bisogno farmaci AINS,
riferisce di “stare alla larga dai medici” fintanto che può, essendo ancora
contrario al proposto intervento di endoprotesi totale all’anca sinistra.”
(doc. 42, p. 10 - il corsivo è del redattore).
Unitamente
all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 22 luglio 2008,
del dott. __________, in cui si legge segnatamente quanto segue, citiamo: “È
ovvio che sia io che il paziente non siamo contrari all’intervento di protesi,
ma saremmo già al quarto intervento sull’anca, e non sono ancora stati studiati
Fatti
i piani per risanare il resto dei problemi.” (doc. D).
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che, al più tardi al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta
durata (fine dicembre 2003), il solo provvedimento terapeutico ancora
suscettibile di migliorare lo stato di salute del ricorrente, era costituito
dalla protesi totale dell’anca sinistra.
A tale
proposito, occorre tuttavia rilevare che l’insorgente si è di fatto sempre opposto
a sottoporsi all’intervento in questione (contrarietà che egli ha d’altronde ancora
ribadito ai sanitari del SAM, nel mese di febbraio 2007 - cfr. doc. 42, p. 10:
“…, essendo ancora contrario al proposto intervento di endoprotesi totale
all’anca sinistra.”).
Al
riguardo, il TCA ricorda che l’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che le prestazioni
possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se
l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze
giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure,
Considerandi
entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente
a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o
una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
D’altro
canto, giusta l’art. 61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo
rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha
diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato
l’attendibile esito di dette misure.
In queste
condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,
l'assicuratore infortuni resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto
il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 31 dicembre 2003.
Può rimanere
aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come
detto, il diritto all'indennità giornaliera (oggetto della presente vertenza,
unitamente a quello alla cura medica) si è estinto già in ragione della
stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
Spetterà
comunque alla __________ pronunciarsi sul diritto alle prestazioni di lunga
durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).
In esito a quanto precede,
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster