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Decisione

35.2008.74

Soppressione prestazioni corta durata siccome stato di salute ritenuto stabilizzato. Lasciata aperta questione riguardante capacità lavorativa

27 novembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i piani per risanare il resto dei problemi.” (doc. D).

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che, al più tardi al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta

durata (fine dicembre 2003), il solo provvedimento terapeutico ancora

suscettibile di migliorare lo stato di salute del ricorrente, era costituito

dalla protesi totale dell’anca sinistra.

A tale

proposito, occorre tuttavia rilevare che l’insorgente si è di fatto sempre opposto

a sottoporsi all’intervento in questione (contrarietà che egli ha d’altronde ancora

ribadito ai sanitari del SAM, nel mese di febbraio 2007 - cfr. doc. 42, p. 10:

“…, essendo ancora contrario al proposto intervento di endoprotesi totale

all’anca sinistra.”).

Al

riguardo, il TCA ricorda che l’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che le prestazioni

possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se

l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze

giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure,

Considerandi

entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente

a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

D’altro

canto, giusta l’art. 61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo

rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha

diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato

l’attendibile esito di dette misure.

In queste

condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,

l'assicuratore infortuni resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto

il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 31 dicembre 2003.

Può rimanere

aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come

detto, il diritto all'indennità giornaliera (oggetto della presente vertenza,

unitamente a quello alla cura medica) si è estinto già in ragione della

stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

Spetterà

comunque alla __________ pronunciarsi sul diritto alle prestazioni di lunga

durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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