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Decisione

35.2008.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 marzo 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

I

rapporti del medico __________ e del medico della __________ dell’CO 1 di __________

non contengono, infatti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento

medico, piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo

studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame dei referti

radiologici.

Il Dr.

med. __________ ha segnatamente rilevato che la piccola lesione parziale posta

in luce dagli esami effettuati alla spalla destra dl ricorrente è

caratteristica del consumo determinato dall’aumento persistente e cronico

dell’attrito con continui sfregamenti per diminuzione dello spazio di

scorrimento dei tendini a livello subacromiale (cfr. doc. 31 pag. 5).

Dal

rapporto operatorio del 14 marzo 2008 del Dr. med. __________ emerge, del

resto, che al termine dell’intervento lo spazio subacromiale appariva

correttamente ripristinato. E’ stata eseguita una decompressione sottoacromiale

(cfr. doc. 28).

Ciò

implica che prima dell’operazione detto spazio non fosse delle dimensioni

regolari.

A tale

proposito giova segnalare che in una sentenza U 350/06 del 20 luglio

2007 l'Alta Corte, confermando le conclusioni del TCA, ha deciso nel caso di un

assicurato che "la lesione, e più precisamente l'assottigliamento del

tendine del sovraspinato era di natura squisitamente morbosa, conseguenza di un

logoramento imputabile a uno spazio sotto-acromiale ristretto".

Occorre, inoltre, rilevare

che, come stabilito precedentemente (cfr. consid. 2.9.), in occasione del

sinistro del maggio 2007 l’assicurato non ha picchiato direttamente la spalla destra,

bensì la stessa ha subito unicamente un contraccolpo.

E’ vero che dei traumi

possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più

frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero,

tuttavia, che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque

urti diretti (cfr. www.laspalla.org).

La valutazione espressa

dal medico __________, secondo cui l’eziologia delle affezioni lamentate

dall’assicurato che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 non è

infortunistica, è stata, altresì, confortata da riferimenti ad autori di

letteratura medica specialistica (cfr. doc. 31), che non sono stati contestati

dal ricorrente.

Le

asserzioni del Dr. med. __________, secondo cui la problematica alla spalla destra

accusata dall’assicurato è da ricondurre all’infortunio del 2007, e meglio l’intervento

del marzo 2008 è divenuto necessario in seguito al danno provocato dall’evento

traumatico (cfr. doc. 12, A3), non sono, poi, di una portata tale da sovvertire

la conclusione a cui sono giunti i Dr. med. __________ e __________.

Il Dr.

med. __________, nell’agosto 2008, ha espresso la propria valutazione circa

l’eziologia dei disturbi alla spalla destra del ricorrente che hanno condotto

all’operazione del marzo 2008 in modo succinto senza specificare di che danno

particolare si trattava, né fornire la benché minima spiegazione al riguardo.

Considerandi

Più

precisamente lo specialista ha indicato che il fenomeno degenerativo tendineo non

contraddice il suo parere, ma non ha debitamente motivato tale sua

affermazione.

Il Dr.

med. __________, del resto, ha semplicemente osservato che senza l’infortunio la

cuffia rotatoria non doveva necessariamente presentare dei problemi in questo

paziente per molti anni (cfr. doc. A3).

Egli,

perciò, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato presentava delle

problematiche preesistenti di origine extrainfortunistica. Dall’altro, non ha escluso

che, nel caso in cui non si fosse verificato il sinistro del maggio 2007, l’assicurato

avrebbe comunque potuto lamentare i medesimi disturbi.

Il

medico, del resto, nonostante sia stato interpellato da questo Tribunale e abbia

così avuto la possibilità di dettagliare e motivare meglio la sua posizione, è

rimasto piuttosto laconico, ribadendo in buona sostanza quanto asserito

nell’agosto 2008 (cfr. doc. XVI).

Relativamente

all’affermazione del Dr. med. __________ secondo cui l’infortunio del maggio

2007.

non avrebbe soltanto peggiorato temporaneamente lo stato della spalla

destra dell’assicurato, poiché nella documentazione in suo possesso non vi è

indizio di una problematica dolorosa né funzionale della spalla prima

dell’infortunio (cfr. doc. XVI: risposta alla domanda 2) - circostanza peraltro

fatta valere anche dall’insorgente (cfr. doc. I) - va

sottolineato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (cfr. STF U 74/07 del 10 gennaio 2008 consid. 4.3.; DTF 119 V 341s.

consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

L’infortunio del 7 maggio

2007.

(lunedì) occorso all’insorgente non poteva, d’altronde,

che essere stato banale, visto che il medesimo è stato in grado di continuare a

lavorare e si è recato dal medico solo qualche giorno dopo il sinistro.

E’ vero

che il Dr. med. __________ ha dichiarato che la presenza di dolori non

impedisce di lavorare ininterrottamente a persone che, pur presentando una

patologia osteoarticolare, sono sufficientemente motivate e fanno ricorso a un

trattamento medicamentoso antidolorifico palliativo (cfr. doc. XVI).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che dalle carte processuali emerge che in concreto

al ricorrente una cura antinfiammatoria e antidolorifica è stata prescritta dal

Dr. med. __________ venerdì 11 maggio 2007 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8, 2),

ossia quattro giorni dopo il sinistro. Inoltre l’assicurato, come già rilevato,

non ha comunque interrotto, né ridotto l’attività professionale per diversi

mesi.

Contestualmente è,

altresì, utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Infine giova rilevare che, in una sentenza del 18 settembre

2002.

nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che

l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.

Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro

significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del

26.

luglio 2007 consid. 2.2.2).

2.12

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi

alla spalla destra che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 da parte

del Dr. med. __________ e l’infortunio del maggio 2007.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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